ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA

(Prima Sezione)

6 ottobre 2010 (*)

«Funzione pubblica — Funzionari — Previdenza sociale — Assicurazione malattia — Domande di rimborso di spese mediche — Insussistenza di un atto che arreca pregiudizio — Ricorso manifestamente irricevibile e manifestamente infondato in diritto — Art. 94 del regolamento di procedura»

Nella causa F‑2/10,

avente ad oggetto un ricorso proposto ai sensi dell’art. 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA ai sensi del suo art. 106 bis,

Luigi Marcuccio, funzionario della Commissione europea, residente in Tricase, rappresentato dall’avv. G. Cipressa,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata dal sig. J. Currall e dalla sig.ra C. Berardis-Kayser, in qualità di agenti, assistiti dall’avv. A. Dal Ferro,

convenuta,

IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Prima Sezione),

composto dal sig. S. Gervasoni (relatore), presidente, dal sig. H. Kreppel e dalla sig.ra M. I. Rofes i Pujol, giudici,

cancelliere: sig.ra W. Hakenberg

ha emesso la seguente

Ordinanza

1        Con atto introduttivo pervenuto per telefax alla cancelleria del Tribunale in data 7 gennaio 2010 (ove il deposito dell’originale è stato effettuato il successivo 11 gennaio), il sig. Marcuccio chiede in particolare, in primo luogo, l’annullamento della decisione con cui la Commissione europea ha respinto la sua domanda del 17 marzo 2009 volta al rimborso al 100% di tutte le spese mediche sostenute a causa dell’infortunio di cui è stato vittima il 29 ottobre 2001, in secondo luogo, l’annullamento della decisione del 22 settembre 2009, con la quale la Commissione ha respinto il reclamo che egli aveva introdotto avverso la decisione recante rigetto della sua domanda del 17 marzo 2009, in terzo luogo, la condanna della Commissione a versargli una somma corrispondente alla differenza tra le spese mediche sostenute tra il 1° dicembre 2000 e il 17 marzo 2009 e i rimborsi percepiti a tale titolo, ovvero qualsiasi altra somma che il Tribunale riterrà giusta ed equa a questo titolo nel caso di specie, maggiorata degli interessi al tasso del 10% annuo con capitalizzazione annua.

 Contesto normativo

2        L’art. 72, n. 1, primo comma, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto») dispone quanto segue:

«Nei limiti dell’80% delle spese sostenute e in base ad una regolamentazione stabilita di comune accordo dalle istituzioni dell’Unione europea, previo parere del comitato dello Statuto, il funzionario, il coniuge (…) sono coperti contro i rischi di malattia. Tale quota è portata all’85% per le seguenti prestazioni: visite, interventi chirurgici, ricovero, prodotti farmaceutici, radiologia, analisi, esami di laboratorio e protesi su prescrizione medica, escluse le protesi dentarie. La quota è portata al 100% in caso di tubercolosi, poliomielite, cancro, malattia mentale ed altre malattie riconosciute di analoga gravità dall’autorità che ha il potere di nomina, nonché per gli esami di diagnosi precoce e in caso di parto (…)».

3        Ai sensi dell’art. 73, n. 1, dello Statuto, il funzionario è coperto contro i rischi di malattia professionale e i rischi d’infortunio, alle condizioni fissate da una regolamentazione adottata di comune accordo dalle istituzioni.

4        Detta regolamentazione (in prosieguo: la «regolamentazione di copertura») prevede, sia nella sua precedente versione (all’art. 10, n. 1), applicabile sino al 31 dicembre 2005, sia nella versione vigente (all’art. 9, n. 1), quanto segue:

—        l’assicurato che abbia subìto un infortunio o contratto una malattia professionale ha diritto al rimborso di tutte le spese necessarie per il ripristino più completo possibile della sua integrità fisica o psichica e per tutte le cure rese necessarie dai postumi delle lesioni subite e delle loro manifestazioni, nonché, se del caso, di tutte le spese di riadattamento funzionale e professionale;

—        le spese vengono rimborsate al funzionario dopo aver imputato al regime comune di assicurazione contro le malattie contemplato dall’art. 72 dello Statuto (in prosieguo:l’«RCAM») la parte di spese che ricade in tale regime;

—        l’autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l’«APN») dell’istituzione di appartenenza del funzionario può, ove ritenga determinate spese eccessive o non necessarie, su parere del medico designato da detta autorità, ridurle all’ammontare giudicato ragionevole o, se del caso, rifiutarne il rimborso.

 Fatti

5        Il ricorrente, che è stato funzionario di grado A 7 presso la direzione generale (DG) «Sviluppo» della Commissione, veniva assegnato a Luanda presso la delegazione della Commissione in Angola, dal 16 giugno 2000 come funzionario in prova e, dal 16 marzo 2001, come funzionario di ruolo.

6        Il 29 ottobre 2001, all’apertura della corrispondenza pervenuta alla delegazione con valigia diplomatica in provenienza dalla sede della Commissione a Bruxelles, il ricorrente veniva a contatto con una polvere bianca (in prosieguo: l’«infortunio del 29 ottobre 2001»). Egli ne informava immediatamente il capodelegazione.

7        Un campione della polvere di cui trattasi veniva analizzato dall’Instituto Nacional de Saude (Istituto nazionale della sanità) in Angola, successivamente dall’ARC Onderstepoort Veterinary Institute in Sudafrica, laboratorio riconosciuto dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS). Se è pur vero che dall’esame effettuato dall’Istituto nazionale della sanità dell’Angola risultava che la polvere di cui trattasi conteneva, con una probabilità del 90%, tracce del bacillo dell’antrace, l’analisi realizzata dal laboratorio sudafricano, al contrario, rivelava che il germe isolato non era il bacillo dell’antrace, ma il bacillo inoffensivo del megaterium.

8        Il personale della delegazione veniva informato dei risultati di tali analisi nel corso di una riunione prevista a tal fine. Il ricorrente riceveva la stessa informazione con nota del 6 dicembre 2001 del capo dell’amministrazione presso la delegazione.

9        Dal 4 gennaio 2002 il ricorrente si trova presso il suo domicilio di Tricase, in congedo malattia.

10      Con decisione del 18 marzo 2002, l’APN riassegnava il ricorrente presso la sede della DG «Sviluppo» a Bruxelles a far data dal successivo 1° aprile. Il ricorso diretto all’annullamento di tale decisione veniva respinto con sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 24 novembre 2005, causa T‑236/02, Marcuccio/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A-365 e II‑1621). Con sentenza 6 dicembre 2007, causa C‑59/06 P, Marcuccio/Commissione (non pubblicata nella Raccolta), la Corte di giustizia delle Comunità europee, dopo aver rilevato che al ricorrente non era stata data la possibilità di presentare le sue osservazioni prima dell’adozione della decisione del 18 marzo 2002, annullava, per detto motivo, la citata sentenza del Tribunale di primo grado Marcuccio/Commissione e rinviava la causa, tuttora pendente, dinanzi a quest’ultimo.

11      Il 25 novembre 2002, il ricorrente sosteneva una visita medica presso il dott. U., medico chirurgo specialista in neurologia e psichiatria, il quale, nella relazione medica redatta nella stessa data, precisava quanto segue:

«Per quanto concerne l’incidente [del 29 ottobre 2001], in particolare, appare indubbio che lo stesso abbia esercitato e tuttora eserciti un’influenza notevole sul decorso, sia in termini di durata che di intensità delle manifestazioni sintomatologiche, della sindrome ansioso-depressiva del paziente, per cui le ripercussioni di tale incidente sulla salute psichica di questi, in senso invalidante, potrebbero essere gravissime. (...) Con l’esplicita riserva derivante dall’attuale assenza di informazioni fornitemi dal paziente sulla natura della sostanza con cui egli è venuto a contatto, le ripercussioni di tale incidente sulla di lui salute fisica, oltre che psichica, potrebbero manifestarsi a distanza di molto tempo dall’incidente stesso ed essere particolarmente gravi ed invalidanti, in funzione, tra l’altro, anche del grado di tossicità della sostanza suddetta, tuttora ignoto».

12      Il 3 dicembre 2002 il ricorrente presentava all’APN una domanda per ottenere il riconoscimento dell’infortunio del 29 ottobre 2001 ai sensi dell’art. 73 dello Statuto nonché il risarcimento previsto dalla normativa applicabile. Alla domanda il ricorrente allegava, segnatamente, la relazione del dott. U.

13      Tale domanda è stata oggetto di una decisione implicita di rigetto, della quale il ricorrente ha conseguito l’annullamento per difetto assoluto di motivazione dinanzi al Tribunale di primo grado (sentenza 5 luglio 2005, causa T‑9/04, Marcuccio/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑195 e II‑881).

14      Il 1° marzo 2003, il ricorrente chiedeva altresì il riconoscimento dell’origine professionale della sindrome ansioso-depressiva di cui soffriva a seguito dell’incidente del 29 ottobre 2001 e della sua riassegnazione a Bruxelles.

15      Con nota del 22 luglio 2008, la Commissione accoglieva la domanda del 1° marzo 2003, intesa al riconoscimento dell’origine professionale della sindrome ansioso-depressiva di cui soffriva il ricorrente. In tale nota si precisava che le spese mediche necessarie ai fini del trattamento della malattia in questione avrebbero potuto essere oggetto di accollo alle condizioni previste dall’art. 73 dello Statuto sulla base di giustificazioni fornite dal ricorrente. Quest’ultimo era invitato a presentare una domanda di rimborso di dette spese separata dalle domande di rimborso delle altre spese mediche.

16      Nel gennaio 2009, il ricorrente comunicava all’RCAM un certificato medico relativo all’infortunio del 29 ottobre 2001, datato 17 gennaio 2009, indicando che il suo stato di salute si era stabilizzato.

17      Con nota del 16 febbraio 2009, i servizi dell’unità «Assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali», da una parte, informavano il ricorrente che il medico designato dalla Commissione aveva emesso un parere favorevole al riconoscimento dell’infortunio del 29 ottobre 2001, ai sensi dell’art. 73 dello Statuto e, dall’altra, invitavano il ricorrente a informare l’amministrazione del suo stato di salute relativo a detto infortunio.

18      Con lettera del 17 marzo 2009 indirizzata agli stessi servizi, il ricorrente accusava ricezione della nota del 16 febbraio 2009. In tale lettera, in primo luogo, chiedeva alla Commissione di confermare che l’Istituzione aveva effettivamente deciso, in tale nota, di riconoscere che l’infortunio del 29 ottobre 2001 era un infortunio ai sensi e ai fini dell’art. 73 dello Statuto. In secondo luogo, indicava di aver già inviato all’RCAM un certificato medico relativo a tale infortunio, in cui dimostrava che il suo stato di salute relativo all’infortunio stesso si era stabilizzato. In terzo luogo, chiedeva che le spese mediche sostenute per il periodo dal 1° dicembre 2000 al 17 marzo 2009 fossero rimborsate nella misura del 100%, atteso che dette spese derivavano tutte, a suo avviso, dall’infortunio.

19      Con lettera del 9 giugno 2009, i servizi dell’unità «Assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali» rispondevano al ricorrente confermando che «l’infortunio del 29 ottobre 2001 [era] stato accettato» e che l’amministrazione aveva ricevuto la relazione di consolidamento del 17 gennaio 2009 (in prosieguo: la «lettera del 9 giugno 2009»). Nella lettera, con riguardo alle spese mediche, si precisava quanto segue:

«(…) l’esame è in corso. Ritengo opportuno sottolineare che il fascicolo in questione è molto voluminoso, in quanto il medico deve esaminare quasi 70 rendiconti per eventualmente assegnare le prestazioni a uno dei Suoi fascicoli infortunio/malattia professionale».

20      Il ricorrente asserisce di non esser venuto a conoscenza della lettera del 9 giugno 2009 prima di aver ricevuto la risposta al suo reclamo (v. punto successivo) e di non aver ricevuto alcuna somma dall’RCAM a titolo di rimborso «complementare» delle sue spese mediche. Egli ritiene, pertanto, che la sua domanda del 17 marzo 2009 sia stata oggetto di una decisione implicita di rigetto. Per tale ragione, con lettera del 15 settembre 2009, ha proposto reclamo avverso detta decisione, ai sensi dell’art. 90, n. 2, dello Statuto.

21      Con lettera del 22 settembre 2009, che il ricorrente indica di aver ricevuto il 26 ottobre 2009, il capo dell’Unità «Ricorsi» respingeva il reclamo. Con tale lettera, il ricorrente veniva informato, da una parte, del fatto che la sua domanda del 17 marzo 2009 era stata oggetto di una risposta esplicita, con la lettera del 9 giugno 2009, e, dall’altra, del fatto che la sua lettera del 15 settembre 2009 non era diretta contro un atto che arreca pregiudizio e che essa non poteva pertanto essere qualificata come reclamo. È pacifico che una copia della lettera del 9 giugno 2009 fosse allegata alla lettera del 22 settembre 2009, come il ricorrente indica ai punti 11 e 19 del suo ricorso.

 Conclusioni delle parti

22      Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

—        annullare la decisione, comunque formatasi, con cui la Commissione ha respinto la sua domanda del 17 marzo 2009;

—        per quanto necessario, annullare la lettera del 9 giugno 2009;

—        per quanto necessario, annullare la decisione di rigetto del reclamo;

—        per quanto necessario, annullare la nota del 22 settembre 2009;

—        condannare la Commissione a versargli senza indugio la differenza tra le spese mediche sostenute tra il 1° dicembre 2000 e il 17 marzo 2009 — e per le quali ha inviato numerose domande di rimborso all’RCAM — e i rimborsi percepiti sino alla data odierna da parte dell’RCAM, ovvero qualsiasi altra somma che il Tribunale riterrà giusta ed equa, «ed in più gli interessi sull’immediatamente summenzionata differenza ovvero su quanto codesto Ecc.mo Tribunale riterrà giusto ed equo, a decorrere dal primo giorno del quinto mese successivo al momento in cui il destinatario della domanda datata 17 marzo 2009 fu messo in condizione di prenderne visione, nella misura del 10% all’anno e con capitalizzazione annuale, ovvero nella misura, con la capitalizzazione e con il dies a quo che codesto Ecc.mo Tribunale riterrà giusti ed equi»;

—        condannare la Commissione a rifondergli tutte le spese di procedura.

23      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

—        dichiarare il ricorso irricevibile e/o respingerlo in quanto infondato;

—        condannare il ricorrente alle spese, ai sensi dell’art. 87, n. 1, del regolamento di procedura.

 In diritto

24      Ai sensi dell’art. 76 del regolamento di procedura, quando il ricorso è, in tutto o in parte, manifestamente irricevibile o manifestamente infondato in diritto, il Tribunale può, senza proseguire il procedimento, statuire con ordinanza motivata.

25      Nel caso di specie, il Tribunale ritiene di essere sufficientemente edotto dagli atti di causa e decide, ai sensi di tali disposizioni, di statuire senza proseguire il procedimento.

 Sull’oggetto del ricorso

26      In primo luogo, risulta chiaramente dal tenore letterale della nota del 22 settembre 2009, di cui il ricorrente chiede l’annullamento per quanto necessario, che tale nota costituisce la decisione di rigetto del reclamo. Orbene, se, oltre all’annullamento della decisione con cui la Commissione ha respinto la sua domanda del 17 marzo 2009, il ricorrente chiede anche, per quanto necessario, l’annullamento della decisione di rigetto del suo reclamo, si deve rilevare che, alla luce della giurisprudenza (sentenza della Corte 17 gennaio 1989, causa 293/87, Vainker/Parlamento, Racc. pag. 23, punto 8; sentenza del Tribunale di primo grado 10 giugno 2004, causa T‑330/03, Liakoura/Consiglio, Racc. PI pagg. I‑A‑191 e II‑859, punto 13; sentenza del Tribunale 15 dicembre 2008, causa F‑34/07, Skareby/Commissione, Racc. FP pagg. I‑A‑1‑477 e II‑A‑1‑2637, punto 27), queste ultime conclusioni sono, in quanto tali, prive di contenuto autonomo e si confondono in realtà con quelle proposte avverso la decisione relativa a detta domanda del 17 marzo 2009.

27      In secondo luogo, dagli atti di causa risulta che la Commissione non ha mantenuto il silenzio in ordine alla domanda del 17 marzo 2009. Infatti, con la lettera del 9 giugno 2009, di cui il ricorrente è venuto a conoscenza, in ogni caso, al più tardi il 26 ottobre 2009, data in cui precisa di aver ricevuto la decisione di rigetto del reclamo, la Commissione ha risposto a detta domanda, lasciando intendere al ricorrente che l’amministrazione avrebbe potuto accoglierla (v. infra, punti 32‑34). Il ricorrente, pertanto, non può fondatamente sostenere che, in assenza di qualsivoglia risposta dell’amministrazione, la sua domanda del 17 marzo 2009 sarebbe stata oggetto di una decisione implicita di rigetto.

28      Risulta dalle suesposte considerazioni che le conclusioni di annullamento devono essere interpretate come relative alla lettera del 9 giugno 2009.

 Sulla ricevibilità del ricorso

29      Secondo costante giurisprudenza, l’atto che arreca pregiudizio è quello che produce effetti giuridici vincolanti tali da pregiudicare, direttamente e immediatamente, gli interessi del ricorrente modificando, in maniera grave, la situazione giuridica di questo (v. sentenza del Tribunale 28 giugno 2006, causa F‑101/05, Grünheid/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑1‑55 e II‑A‑1‑199, punto 33 e giurisprudenza richiamata), ove tale atto deve emanare dall’autorità competente e contenere una presa di posizione definitiva dell’amministrazione (v. sentenze del Tribunale di primo grado 30 giugno 1993, causa T‑46/90, Devillez e a./Parlamento, Racc. pag. II‑699, punti 13 e 14, nonché 21 luglio 1998, cause riunite T‑66/96 e T‑221/97, Mellett/Corte di giustizia, Racc. PI pagg. I‑A-449 e II‑1305, punto 83; sentenza del Tribunale 10 marzo 2009, causa F‑106/07, Giaprakis/Comitato delle regioni, Racc. FP pagg. I‑A‑1‑53 e II‑A‑1‑231, punto 43).

30      In tal senso, si è affermato che la risposta con cui l’amministrazione comunica a un funzionario che la sua domanda è oggetto di esame non costituisce un atto che arreca pregiudizio (ordinanza del Tribunale di primo grado 1° ottobre 1991, causa T‑38/91, Coussios/Commissione, Racc. pag. II‑763, punto 31; sentenza del Tribunale di primo grado 17 marzo 1998, causa T‑183/95, Carraro/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑123 e II‑329, punti 19‑22; sentenza del Tribunale 29 novembre 2007, causa F‑52/06, Pimlott/Europol, Racc. FP pagg. I‑A‑1‑395 e II‑A‑1‑2197, punto 50). Del pari, il mero intento dell’amministrazione di praticare una trattenuta sull’indennità d’invalidità di un funzionario, se non è effettivamente attuato, non incide sulla situazione giuridica dell’interessato (ordinanza del Tribunale 29 ottobre 2009, causa F‑94/08, Marcuccio/Commissione, Racc. FP pagg. I‑A‑1‑421 e II‑A‑1‑2281, punti 19‑23, oggetto di impugnazione pendente dinanzi al Tribunale dell’Unione europea, causa T‑12/10 P). Informazioni fornite da un Ufficio di liquidazione riguardo ad una domanda di rimborso di spese mediche, da cui risulti che sarà successivamente adottata una decisione, non ricadono neanch’esse nella definizione di atto che arreca pregiudizio (sentenza del Tribunale di primo grado 16 marzo 1993, cause riunite T‑33/89 e T‑74/89, Blackman/Parlamento, Racc. pag. II‑249, punti 27, 29 e 30).

31      Nel caso di specie, come correttamente rileva la Commissione, la lettera del 9 giugno 2009 non costituisce un atto che arreca pregiudizio.

32      Infatti, anzitutto, la Commissione, con tale lettera, ha confermato al ricorrente che l’infortunio del 29 ottobre 2001 era stato riconosciuto dai suoi servizi quale infortunio, ai sensi e ai fini dell’art. 73 dello Statuto, dissipando in tal modo i dubbi che il tenore letterale della precedente lettera, datata 16 febbraio 2009, poteva aver suscitato. Su tale primo punto, la lettera del 9 giugno 2009 dà pertanto esito favorevole al primo capo della domanda del 17 marzo 2009 e non può in alcun modo essere qualificata come atto che arreca pregiudizio al ricorrente.

33      Con tale lettera, la Commissione ha poi precisato al ricorrente, dando risposta alle sue inquietudini, di aver ricevuto la relazione di consolidamento del 17 gennaio 2009, che l’interessato le aveva fatto pervenire. Su tale secondo punto, la lettera del 9 giugno 2009 risulta parimenti soddisfacente per il ricorrente.

34      Infine, quanto al rimborso complementare delle spese mediche relative all’infortunio del 29 ottobre 2001, la Commissione ha comunicato al ricorrente che l’esame di tale domanda era «in corso» e che, a causa del volume dei documenti che il medico doveva esaminare, una risposta sarebbe stata fornita successivamente. La lettera del 9 giugno 2009, pertanto, si risolve su tale punto in una semplice risposta interlocutoria dalla quale risulta, alla luce del contenuto di detta lettera complessivamente inteso, che l’amministrazione avrebbe esaminato la domanda di rimborso in una prospettiva a priori favorevole al ricorrente. Una tale risposta non stabilisce la posizione definitiva dell’amministrazione quanto al diritto al rimborso complementare delle spese connesse all’infortunio di cui il ricorrente è stato vittima e non costituisce pertanto un atto che arreca pregiudizio.

35      Pertanto, le conclusioni rivolte nei confronti di tale lettera devono essere dichiarate manifestamente irricevibili.

36      Del pari, e conseguentemente, le conclusioni risarcitorie presentate dal ricorrente, strettamente connesse alle conclusioni di annullamento, devono essere respinte in quanto manifestamente infondate.

37      Dalle suesposte considerazioni risulta che il ricorso deve essere integralmente respinto in quanto, in parte, manifestamente irricevibile e, in parte, manifestamente infondato.

 Sulle spese

38      Ai sensi dell’art. 87, n. 1, del regolamento di procedura, fatte salve le altre disposizioni del capo VIII del titolo II del regolamento medesimo, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Ai sensi del n. 2 dello stesso articolo, il Tribunale può decidere, per ragioni di equità, che una parte soccombente sia condannata solo parzialmente alle spese, o addirittura che non debba essere condannata a tale titolo.

39      Dalla suesposta motivazione risulta la soccombenza del ricorrente. Inoltre, la Commissione, nelle sue conclusioni, ha espressamente chiesto la condanna del ricorrente alle spese. Atteso che le circostanze del caso di specie non giustificano l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, il ricorrente deve essere condannato alle spese.

 Sull’applicazione dell’art. 94 del regolamento di procedura

40      L’art. 94 del regolamento di procedura, relativo alle spese giudiziarie, così recita:

«Il procedimento dinanzi al Tribunale è gratuito, fatte salve le disposizioni seguenti:

a) se il Tribunale ha dovuto sopportare spese che avrebbero potuto essere evitate, in particolare se il ricorso è manifestamente ingiustificato, esso può condannare la parte che le ha provocate a rimborsarle integralmente o in parte, senza che l’ammontare di tale rimborso possa eccedere la somma di 2 000 euro;

(…)».

41      Nel caso di specie, oltre al fatto che il presente ricorso è stato, in parte, dichiarato manifestamente irricevibile e, in parte, respinto in quanto manifestamente infondato in diritto, occorre rilevare che il Tribunale di primo grado, con ordinanza 21 maggio 2006, causa T‑241/03, Marcuccio/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑2‑111 e II‑A‑2‑517, punto 65), nonché il Tribunale, con ordinanze 6 dicembre 2007, causa F‑40/06, Marcuccio/Commissione (Racc. FP pagg. I‑A‑1‑403 e II‑A‑1‑2243, punto 50); 4 novembre 2008, causa F‑133/06, Marcuccio/Commissione (Racc. FP pagg. I‑A‑1‑343 e II‑A‑1‑1883, punto 58, oggetto di impugnazione pendente dinanzi al Tribunale dell’Unione europea, causa T‑9/09 P); 7 ottobre 2009, causa F‑3/08, Marcuccio/Commissione (Racc. FP pagg. I‑A‑1‑389 e II‑A‑1‑2083, punto 43, oggetto di impugnazione pendente dinanzi al Tribunale dell’Unione europea, causa T‑515/09 P), e 25 marzo 2010, causa F‑102/08, Marcuccio/Commissione, punto 45, oggetto di impugnazione pendente dinanzi al Tribunale dell’Unione europea, causa T‑256/01 P), hanno già dichiarato che, in tali cause, il ricorrente aveva optato senza alcuna giustificazione per la via contenziosa. Orbene, è manifesto che la presente causa, proposta ad una data in cui l’art. 94, lett. a), del regolamento di procedura era già entrato in vigore, si colloca nel solco di tale comportamento. Pertanto, in considerazione della rilevanza delle spese che il Tribunale ha dovuto sopportare, il ricorrente dev’essere condannato a rimborsare una parte di tali spese al Tribunale per un importo di EUR 1 500.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Prima Sezione)

così provvede:

1)      Il ricorso del sig. Marcuccio è, in parte, manifestamente irricevibile e, in parte, respinto in quanto manifestamente infondato in diritto.

2)      Il sig. Marcuccio è condannato alle spese.

3)      Il sig. Marcuccio è condannato a rimborsare al Tribunale la somma di EUR 1 500.

Lussemburgo, 6 ottobre 2010

Il cancelliere

 

      Il presidente

W. Hakenberg

 

      S. Gervasoni


* Lingua processuale: l’italiano.