Sentenza della Corte (Terza Sezione) dell'11 marzo 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Törvényszék - Ungheria) – Györgyné Lintner / UniCredit Bank Hungary Zrt.

(Causa C-511/17)1

(Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Contratto di mutuo espresso in valuta – Articolo 4, paragrafo 1 – Considerazione di tutte le altre clausole del contratto ai fini della valutazione dell’abusività della clausola impugnata – Articolo 6, paragrafo 1 – Esame d’ufficio dell’abusività delle clausole che figurano nel contratto da parte del giudice nazionale – Portata)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Fővárosi Törvényszék

Parti

Ricorrente: Györgyné Lintner

Convenuto: UniCredit Bank Hungary Zrt.

Dispositivo

L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretato nel senso che un giudice nazionale, investito di un ricorso proposto da un consumatore e volto a far accertare il carattere abusivo di talune clausole contenute in un contratto che quest’ultimo ha concluso con un professionista, non è tenuto ad esaminare d’ufficio e individualmente l’insieme delle altre clausole contrattuali, che non sono state impugnate da tale consumatore, al fine di verificare se esse possano essere considerate abusive, ma solo quelle che sono connesse all’oggetto della controversia, come delimitato dalle parti, non appena disponga degli elementi di diritto e di fatto necessari a tale scopo, completati eventualmente da misure istruttorie.

L’articolo 4, paragrafo 1, e l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 devono essere interpretati nel senso che, sebbene, per valutare il carattere abusivo della clausola contrattuale che funge da fondamento per le pretese di un consumatore, occorra prendere in considerazione tutte le altre clausole del contratto stipulato tra un professionista e tale consumatore, tale considerazione non implica, di per sé, un obbligo, per il giudice nazionale adito, di esaminare d’ufficio il carattere eventualmente abusivo di tutte le suddette clausole.

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1 GU C 402 del 27.11.2017.