Ordinanza del Tribunale del 2 settembre 2014 – Verein Natura Havel e Vierhaus/Commissione
(Causa T-538/13)1
(«Accesso ai documenti – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Lettera di diffida nell’ambito di un procedimento per inadempimento in corso riguardante la conformità del diritto aeronautico tedesco al diritto dell’Unione – Diniego di accesso – Eccezione relativa alla tutela degli obiettivi delle attività di controllo, d’indagine e di audit – Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte infondato in diritto»)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrenti: Verein Natura Havel eV (Berlino, Germania); e Hans-Peter Vierhaus (Berlino, Germania) (rappresentante: O. Austilat, avvocato)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente B. Martenczuk e C. Zadra, successivamente B. Martenczuk e J. Baquero Cruz, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento, da un lato, della decisione della Commissione del 24 giugno 2013, recante rigetto della domanda iniziale di accesso a una lettera di diffida inviata alla Repubblica federale di Germania in forza dell’articolo 258 TFUE e, dall’altro, della decisione della Commissione del 3 settembre 2013, recante rigetto della domanda confermativa di accesso a detta lettera.
Dispositivo
Il ricorso è respinto.
La Verein Natura Havel eV e la Hans-Peter Vierhaus sono condannate alle spese.
________________________1 GU C 344 del 23.11.2013.