Sentenza della Corte (Grande Sezione) dell’11 novembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sozialgericht Leipzig - Germania) – Elisabeta Dano, Florin Dano / Jobcenter Leipzig

(Causa C-333/13) 1

(Libera circolazione delle persone – Cittadinanza dell’Unione – Parità di trattamento – Cittadini di uno Stato membro che non esercitano un’attività economica e soggiornano nel territorio di un altro Stato membro – Esclusione di tali persone dalle prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo ai sensi del regolamento (CE) n. 883/2004 – Direttiva 2004/38/CE – Diritto di soggiorno superiore a tre mesi – Articoli 7, paragrafo 1, lettera b), e 24 – Requisito delle risorse economiche sufficienti)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Sozialgericht Leipzig

Parti

Ricorrenti: Elisabeta Dano, Florin Dano

Convenuto: Jobcenter Leipzig

Dispositivo

Il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, quale modificato dal regolamento (UE) n. 1244/2010 della Commissione, del 9 dicembre 2010, dev’essere interpretato nel senso che le «prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo» ai sensi degli articoli 3, paragrafo 3, e 70 di detto regolamento ricadono nella sfera di applicazione dell’articolo 4 del regolamento stesso.

L’articolo 24, paragrafo 1, della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), della direttiva stessa, e l’articolo 4 del regolamento n. 883/2004, quale modificato dal regolamento n. 1244/2010, devono essere interpretati nel senso che non ostano alla normativa di uno Stato membro in forza della quale cittadini di altri Stati membri sono esclusi dal beneficio di talune «prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo» ai sensi dell’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento n. 883/2004, mentre tali prestazioni sono garantite ai cittadini dello Stato membro ospitante che si trovano nella medesima situazione, allorché tali cittadini di altri Stati membri non godono di un diritto di soggiorno in forza della direttiva 2004/38 nello Stato membro ospitante.

La Corte di giustizia dell’Unione europea non è competente a rispondere alla quarta questione.

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1 GU C 226 del 3.8.2013.