Ricorso proposto il 23 febbraio 2012 - Flying Holding e a. / Commissione

(Causa T-91/12)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Flying Holding NV (Antwerpen-Wilrijk, Belgio); Flying Group Lux SA (Lussemburgo, Lussemburgo); e Flying Service NV (Antwerpen-Deurne, Belgio) (rappresentanti: C. Doutrelepont e V. Chapoulaud, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare le decisioni della Commissione europea del 15 dicembre 2011 e del 17 gennaio 2012;

condannare la Commissione europea alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso, le ricorrenti chiedono l'annullamento delle decisioni della Commissione recanti rigetto della loro domanda di partecipare ad una gara d'appalto con procedura ristretta relativa alla prestazione di servizi di trasporto aereo non regolare di passeggeri e di noleggio di aerotaxi 2.

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono cinque motivi.

Primo motivo, vertente sul difetto o sull'insufficienza di motivazione in quanto, nell'ambito della sua seconda decisione del 17 gennaio 2012, la Commissione non avrebbe né esaminato né risposto agli elementi che le sono stati comunicati dalle ricorrenti dopo la decisione del 15 dicembre 2011.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dei diritti della difesa in quanto la Commissione si sarebbe basata su informazioni ottenute presso le autorità lussemburghesi senza che le medesime siano state comunicate alle ricorrenti prima di adottare la decisione del 15 dicembre 2011.

Terzo motivo, vertente su una violazione del principio di buona amministrazione in quanto, nella sua prima decisione, la Commissione ha preso in considerazione documenti senza richiedere il punto di vista delle ricorrenti al riguardo e in quanto con la seconda decisione ha confermato la prima senza rispondere ai nuovi elementi forniti nel frattempo dalle ricorrenti.

Quarto motivo, vertente su una violazione del principio di proporzionalità in quanto la Commissione non avrebbe adottato il provvedimento meno gravoso per le ricorrenti vietando loro di partecipare alla procedura ristretta di aggiudicazione di un accordo quadro con la motivazione che le informazioni fornite relativamente alla società lussemburghese Flying Group non sarebbero esatte, veritiere e complete, mentre invece le informazioni pertinenti e con un nesso diretto con l'oggetto dell'appalto sarebbero state trasmesse in tempo utile.

Quinto motivo, vertente su una violazione dell'articolo 89 del regolamento finanziario  e dell'articolo 135 del regolamento di esecuzione del regolamento finanziario  in quanto la Commissione europea avrebbe richiesto alle ricorrenti di fornirle informazioni sulla loro società lussemburghese senza un nesso diretto con l'oggetto dell'appalto che riguarda unicamente il trasporto aereo in partenza da Bruxelles.

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1 - GU 2011/S 192- 312059.

2 - Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248, pag. 1)

3 - Regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 357, pag. 1).