Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 25 febbraio 2021 – X BV / Classic Coach Company vof, Y, Z

(Causa C-112/21)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti

Ricorrente: X BV

Resistenti: Classic Coach Company vof, Y, Z

Questioni pregiudiziali

Se per constatare l’esistenza di un «diritto anteriore» di un terzo, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, della revocata direttiva 2008/95/CE 1

a)    sia sufficiente che prima del deposito del marchio detto terzo abbia utilizzato in commercio un diritto riconosciuto nella legislazione dello Stato membro di cui trattasi; o

b)    sia necessario che detto terzo, in forza di tale diritto anteriore, possa vietare l’uso del marchio ad opera del titolare del marchio secondo la legislazione nazionale applicabile.

Se per rispondere alla questione 1 assuma rilevanza la circostanza se il titolare del marchio abbia un diritto ancora più risalente (riconosciuto nella legislazione dello Stato membro di cui trattasi) riguardo al segno depositato come marchio e, in caso affermativo, se sia rilevante se il titolare del marchio, in forza di detto diritto riconosciuto ancora più risalente, possa vietare l’uso da parte del terzo dell’asserito «diritto anteriore».

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1 Direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (GU 2008, L 299, pag. 25).