SENTENZA DEL TRIBUNALE (Decima Sezione)

26 marzo 2020 (*)

«Marchio dell’Unione europea – Domanda di marchio dell’Unione europea tridimensionale – Forma di basi per globi o per lampade – Impedimento assoluto alla registrazione – Segno costituito esclusivamente dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico – Articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento (UE) 2017/1001] – Assenza di elementi ornamentali o di fantasia che rivestono un ruolo importante o essenziale»

Nella causa T‑752/18,

Tecnodidattica SpA, con sede in San Colombano Certenoli (Italia), rappresentata da S. Corona e F. Corona, avvocati,

ricorrente,

contro

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da L. Rampini, in qualità di agente,

convenuto,

avente ad oggetto un ricorso avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 9 ottobre 2018 (procedimento R 76/2017-2), concernente una domanda di registrazione di un segno tridimensionale costituito dalla forma di basi per globi o per lampade come marchio dell’Unione europea.

IL TRIBUNALE (Decima Sezione),

composto da A. Kornezov (relatore), presidente, E. Buttigieg e J. Passer, giudici,

cancelliere: L. Ramette, amministratore

visto il ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 24 dicembre 2018,

visto il controricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 17 aprile 2019,

in seguito all’udienza del 16 gennaio 2020,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti

1        Il 13 gennaio 2016 la ricorrente, Tecnodidattica SpA, presentava all’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) una domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea ai sensi del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell’Unione europea (GU 2009, L 78, pag. 1), come modificato [sostituito dal regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1)].

2        Il marchio di cui si chiedeva la registrazione è il segno tridimensionale di seguito riprodotto:

Image not found

3        I prodotti per i quali veniva chiesta la registrazione rientrano nelle classi 11 e 16 ai sensi dell’accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato, e corrispondono, per ciascuna delle suddette classi, alla seguente descrizione:

–        classe 11: «Basi per lampade; basi concepite per il montaggio di lampade»;

–        classe 16: «Mappamondi; globi celesti; carte geografiche; libri; atlanti».

4        Con decisione del 16 novembre 2016, l’esaminatore respingeva la domanda di registrazione, tranne che per le carte geografiche, i libri e gli atlanti rientranti nella classe 16, sulla base dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, del regolamento 2017/1001], poiché il segno riprodotto al precedente punto 2 non era stato considerato distintivo in relazione agli altri prodotti indicati nella domanda di marchio (in prosieguo: i «prodotti di cui è causa»).

5        L’11 gennaio 2017 la ricorrente proponeva ricorso dinanzi all’EUIPO avverso la decisione dell’esaminatore, ai sensi degli articoli da 58 a 64 del regolamento n. 207/2009 (divenuti articoli da 66 a 68 del regolamento 2017/1001).

6        Dopo aver invitato la ricorrente a presentare le sue osservazioni relative, in particolare, all’applicabilità al segno oggetto della domanda di marchio del divieto previsto all’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento 2017/1001], la commissione di ricorso, con decisione del 9 ottobre 2018 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), ha respinto il ricorso sulla base della precitata disposizione, ritenendo che tale segno fosse, nel caso di specie, costituito esclusivamente dalla forma del prodotto o di parte di esso necessaria per ottenere un risultato tecnico e fosse quindi soggetto all’impedimento assoluto alla registrazione previsto da tale disposizione.

 Conclusioni delle parti

7        La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata;

–        condannare l’EUIPO alle spese, comprese quelle sostenute nel corso del procedimento amministrativo.

8        L’EUIPO chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese.

 In diritto

9        A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce un unico motivo, avente ad oggetto la violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 207/2009. Sebbene la ricorrente, nell’atto introduttivo del ricorso, riprenda l’argomentazione svolta nel corso del procedimento amministrativo relativa al carattere distintivo del segno oggetto della domanda di marchio ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento, essa precisa che siffatta argomentazione è presentata solo «[a]d ogni buon conto», per «comodità del Giudicante» (punto 41 dell’atto introduttivo del ricorso). Durante l’udienza, la ricorrente ha precisato di far valere unicamente il motivo vertente sulla violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 207/2009. Inoltre, poiché la commissione di ricorso ha basato la decisione impugnata unicamente sull’impedimento assoluto alla registrazione previsto da tale disposizione, occorre dunque esaminare il suddetto motivo come l’unico motivo di ricorso.

10      Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 207/2009, nella sua versione vigente al momento del deposito della domanda di registrazione, il 13 gennaio 2016, che è applicabile al caso di specie [v., in tal senso, sentenze dell’8 maggio, VI.TO./EUIPO – Bottega (Forma di una bottiglia dorata), T‑324/18, non pubblicata, EU:T:2019:297, punti 17 e 18, e dell’8 maggio 2019, VI.TO./EUIPO – Bottega (Forma di una bottiglia rosa) T‑325/18, non pubblicata, EU:T:2019:299, punti 17 e 18], è negata la registrazione di segni costituiti esclusivamente dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico.

11      Secondo una giurisprudenza costante, ciascuno degli impedimenti alla registrazione elencati all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 deve essere interpretato alla luce dell’interesse generale che lo sottende. La Corte ha rilevato che tale disposizione mirava ad evitare che il diritto dei marchi finisse con il conferire ad un’impresa un monopolio su soluzioni tecniche o caratteristiche funzionali di un prodotto. Sotto tale profilo, le norme stabilite dal legislatore riflettono il bilanciamento tra due considerazioni, ciascuna delle quali è in grado di contribuire alla realizzazione di un sistema di concorrenza sano e leale. Da un lato, l’inserimento, nell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, del divieto di registrare come marchio qualsiasi segno costituito dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico garantisce che talune imprese non possano avvalersi del diritto dei marchi per perpetuare, senza limiti nel tempo, diritti esclusivi vertenti su soluzioni tecniche. Infatti, quando la forma di un prodotto si limita ad incorporare la soluzione tecnica messa a punto dal fabbricante e brevettata su sua domanda, una tutela di tale forma come marchio dopo la scadenza del brevetto ridurrebbe considerevolmente e in maniera perpetua la possibilità per le altre imprese di utilizzare detta soluzione tecnica. Orbene, nel sistema dei diritti di proprietà intellettuale come quello sviluppato nell’Unione, le soluzioni tecniche possono godere di tutela unicamente per un periodo limitato, in modo da poter essere liberamente utilizzate in seguito da tutti gli operatori economici. Tale considerazione è sottesa non soltanto al regolamento n. 209/2007 per quanto riguarda il diritto dei marchi, ma anche al regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari (GU 2002, L 3, pag. 1) (v. sentenza del 14 settembre 2010, Lego Juris/UAMI, C‑48/09 P, EU:C:2010:516, punti da 43 a 46 e giurisprudenza ivi citata).

12      Dall’altro lato, circoscrivendo l’impedimento alla registrazione stabilito dall’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento 209/2007 ai segni costituiti «esclusivamente» dalla forma del prodotto «necessaria» per ottenere un risultato tecnico, il legislatore ha tenuto debitamente in considerazione la circostanza che ogni forma di prodotto è, in una certa misura, funzionale e che pertanto sarebbe inopportuno escludere la registrazione come marchio di una forma di prodotto per il solo motivo che essa presenta caratteristiche funzionali. Impiegando i termini «esclusivamente» e «necessaria», tale disposizione garantisce che la registrazione sia esclusa solamente per le forme di prodotto che si limitano ad incorporare una soluzione tecnica e la cui registrazione come marchio comprometterebbe quindi effettivamente l’utilizzo di tale soluzione tecnica da parte di altre imprese (sentenza del 14 settembre 2010, Lego Juris/UAMI, C‑48/09, EU:C:2010:516, punto 48).

13      Per quanto attiene, più nel dettaglio, alla condizione vertente sul fatto che in detto impedimento alla registrazione rientra ogni segno costituito «esclusivamente» dalla forma del prodotto necessaria ad ottenere un risultato tecnico, tale condizione è soddisfatta qualora tutte le caratteristiche essenziali della forma svolgano una funzione tecnica, mentre la presenza di caratteristiche non essenziali prive di funzione tecnica, in questo contesto, è irrilevante (sentenza del 14 settembre 2010, Lego Juris/UAMI, C‑48/09, EU:C:2010:516, punti 51 e 52).

14      Per quanto riguarda la condizione per cui la registrazione come marchio di una forma di prodotto può essere rifiutata solo se detta forma è «necessaria» per ottenere il risultato tecnico desiderato, tale condizione non implica che la forma in causa debba essere l’unica che permette di conseguire detto risultato. Così, possono esservi forme alternative, con altre dimensioni o un altro disegno, che consentono di ottenere lo stesso risultato. La registrazione come marchio di una forma esclusivamente funzionale permette infatti al titolare del marchio di vietare alle altre imprese non solo l’uso della medesima forma, ma anche l’uso di forme simili [sentenza del 14 settembre 2010, Lego Juris/UAMI, C‑48/09, EU:C:2010:516, punti da 53 a 55; v., altresì, sentenza del 31 gennaio 2018, Novartis / EUIPO – SK Chemicals (Raffigurazione di un cerotto transdermico), T‑44/16, non pubblicata, EU:T:2018:48, punto 22 e giurisprudenza ivi citata].

15      Risulta altresì da una costante giurisprudenza che un’applicazione corretta dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 207/2009 comporta che le caratteristiche essenziali del segno in questione siano debitamente individuate da parte dell’EUIPO allorché si pronuncia sulla domanda di registrazione di quest’ultimo come marchio (v. sentenza del 6 marzo 2014, Pi-Design e a./Yoshida Metal Industry, da C‑337/12 P a C‑340/12 P, non pubblicata, EU:C:2014:129, punto 46 e giurisprudenza ivi citata). L’espressione «caratteristiche essenziali» deve essere intesa nel senso che riguarda gli elementi più importanti del segno [sentenze del 14 settembre 2010, Lego Juris/UAMI, C‑48/09 P, EU:C:2010:516, punto 69, e del 19 settembre 2012, Reddig/UAMI – Morleys (Manico di coltello), T‑164/11, non pubblicata, EU:T:2012:443, punto 25].

16      Una volta individuate le caratteristiche essenziali del segno, l’EUIPO deve ancora verificare se tutte queste caratteristiche assolvano ad una funzione tecnica in relazione al prodotto in oggetto. Infatti, l’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 207/2009 non può trovare applicazione quando la domanda di registrazione come marchio verte su una forma di prodotto nella quale svolge un ruolo importante un elemento non funzionale, come ad esempio un elemento ornamentale o di fantasia (sentenze del 14 settembre 2010, Lego Juris/UAMI, C‑48/09 P, EU:C:2010:516, punti 52 e 72, e del 31 gennaio 2018, Raffigurazione di un cerotto transdermico, T‑44/16, non pubblicata, EU:T:2018:48, punto 24).

17      Peraltro, l’ambito di applicazione dell’impedimento assoluto alla registrazione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 207/2009 non è limitato ai soli segni costituiti esclusivamente dalla forma di «un prodotto» in quanto tale. Infatti, l’interesse generale sotteso a tale disposizione potrebbe esigere che sia parimenti rifiutata la registrazione per i segni costituiti esclusivamente dalla forma di una parte di un prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico. Ciò si verificherebbe qualora tale forma rappresentasse, dal punto di vista quantitativo e qualitativo, una parte significativa del suddetto prodotto, come, ad esempio, il manico di un coltello (v., in tal senso, sentenza del 21 maggio 2015, Yoshida Metal Industry/EUIPO, T‑331/10 RENV e T‑416/10 RENV, non pubblicata, EU:T:2015:302).

18      È alla luce di tali indicazioni che occorre esaminare le quattro censure formulate dalla ricorrente nell’ambito del motivo unico, vertente sulla violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 207/2009.

 Sulla prima censura

19      Conformemente alla giurisprudenza citata ai precedenti punti 15 e 16, si devono anzitutto identificare le caratteristiche essenziali del segno in questione. A tale proposito, la commissione di ricorso ha ritenuto quali caratteristiche essenziali del suddetto segno, da un lato, la sua «struttura di base ad anello di altezza e spessore uniforme (a sezione trasversale costante)», e, dall’altro, il suo «corpo (perno) cilindrico, disposto in modo inclinato su un punto perimetrale (bordo superiore esterno) dell’anello, di modeste dimensioni, sia in altezza che in diametro (quest’ultimo contenuto nello spessore dell’anello)». La ricorrente non contesta tale valutazione della commissione di ricorso.

20      Tuttavia, la ricorrente considera, nell’ambito della sua prima censura, che a torto la commissione di ricorso ha respinto la sua argomentazione secondo cui la forma rappresentata dal segno tridimensionale oggetto della domanda di marchio fosse priva di valenza tecnica e fosse addirittura meno funzionale rispetto alle forme tradizionali già in uso per la fabbricazione dei prodotti in causa. L’assunto secondo cui una forma che assolve pienamente alla sua funzione (nel caso specifico, di sostegno o di base d’appoggio) non potrebbe essere meno funzionale rispetto a forme diverse sarebbe intrinsecamente contraddittorio e manifestamente inesatto.

21      La ricorrente sostiene, al riguardo, che l’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 207/2009 ha la funzione di evitare che il titolare del marchio ottenga un monopolio su soluzioni tecniche o su caratteristiche funzionali di un determinato prodotto. Orbene, la commissione di ricorso, nel sostenere che tale disposizione vietava la registrazione di un segno costituito dalla forma del prodotto necessaria per ottenere «qualsiasi» risultato tecnico, e non solo un risultato tecnico «ulteriore e diverso» rispetto alle forme di uso comune, la priverebbe di senso, dato che tutti i marchi tridimensionali conterrebbero segni diretti ad ottenere un risultato tecnico.

22      All’udienza, pur mantenendo la tesi di un’inferiore funzionalità della forma del prodotto rappresentata dal segno in questione, la ricorrente l’ha ridimensionata, indicando come non si trattasse dell’argomento principale dell’atto introduttivo del ricorso, dato che, così come affermato dalla giurisprudenza derivante dalla sentenza del 14 settembre 2010, Lego Juris/UAMI (C‑48/09 P, EU:C:2010:516), ciascun elemento rappresentato in una forma implicherebbe, dove più, dove meno, una funzione determinata. In presenza di un segno costituito dalla forma di un prodotto è pertanto necessario distinguere, a suo avviso, tra il mero valore funzionale di quest’ultima, da un lato, e il carattere necessario per ottenere un risultato tecnico, dall’altro.

23      A tal riguardo, occorre, in primo luogo, rilevare che tutte le caratteristiche essenziali del segno di cui è chiesta la registrazione, così come evidenziate dalla commissione di ricorso e ricordate al precedente punto 19, vale a dire, in sostanza, una base e un perno, coincidono con la forma del prodotto rivendicato, per quanto riguarda le basi per lampade e i supporti concepiti per il montaggio di lampade, rientranti nella classe 11, oppure di una parte significativa del prodotto rivendicato, per quanto riguarda i mappamondi e i globi celesti, rientranti nella classe 16. Il segno presentato per la registrazione non mostra, quindi, caratteristiche essenziali ulteriori rispetto a quelle appena descritte.

24      In secondo luogo, tutte le caratteristiche essenziali del segno di cui trattasi svolgono una funzione tecnica, vale a dire quella per cui le lampade o i globi possano essere appoggiati su una superficie sufficiente e che il globo, mappamondo o globo celeste, possa essere esaminato da tutte le angolazioni. Pertanto, conformemente alla giurisprudenza citata al precedente punto 13, risulta soddisfatta la condizione relativa al fatto che rientra nell’impedimento assoluto alla registrazione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 207/2009 qualsiasi segno costituito «esclusivamente» dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico.

25      In terzo luogo, non può essere accolto l’argomento della ricorrente secondo cui la forma rappresentata dal segno di cui trattasi non sarebbe «necessaria» per ottenere un risultato tecnico a motivo di una ridotta funzionalità della forma rappresentata, dovuta al fatto che la base, a forma di anello, sarebbe cava invece di essere piena, così che la stabilità del prodotto sarebbe inferiore a quella delle forme tradizionali. Infatti, la stessa veridicità di tale affermazione è messa in dubbio dall’affermazione della ricorrente secondo cui i prodotti da essa commercializzati aventi la suddetta forma riscuotono da anni un autentico successo. Anche ammettendo che sussista una ridotta funzionalità della forma riprodotta al precedente punto 2, non se ne potrebbe in alcun modo trarre la conclusione che, contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente, la forma tridimensionale di cui è chiesta la registrazione sia «inidonea al raggiungimento di un risultato tecnico» (punto 16 dell’atto introduttivo del ricorso). In effetti, come giustamente rilevato dall’EUIPO, detta forma è necessaria per ottenere il risultato tecnico perseguito, vale a dire il sostegno e la rotazione dei prodotti in questione. Senza base e senza perno, nessun globo e nessuna lampada resterebbe in equilibrio e sarebbe impossibile osservare il globo da tutte le angolazioni.

26      In quarto luogo, dalla giurisprudenza richiamata al precedente punto 14 risulta che l’espressione «necessaria per ottenere un risultato tecnico» non implica che la forma in causa debba essere l’unica che consente di conseguire tale risultato. Così, possono esservi forme alternative, con altre dimensioni o altre linee, che consentono di ottenere lo stesso risultato.

27      Per quanto attiene alla distinzione, operata dalla ricorrente in sede di udienza, tra «forma funzionale» e «forma necessaria per ottenere un risultato tecnico», distinzione ove detta seconda nozione deve essere intesa come più restrittiva rispetto alla prima e l’unica rilevante ai fini dell’applicazione dell’impedimento assoluto alla registrazione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 207/2009, si deve rilevare che è indubbio che ogni forma di prodotto sia, in certa misura, funzionale e che pertanto sarebbe inopportuno escludere la registrazione come marchio di una forma di prodotto per il solo motivo che essa presenta caratteristiche funzionali (sentenza del 14 settembre 2010, Lego Juris/UAMI, C‑48/09, EU:C:2010:516, punto 48). Nondimeno, resta il fatto che rientrano nell’impedimento assoluto alla registrazione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 207/2009, esclusivamente le forme necessarie per ottenere un risultato tecnico. Orbene, dal precedente punto 25 risulta che ciò si verifica nel caso di specie, dato che tutte le caratteristiche essenziali della forma rappresentata nel segno di cui è chiesta la registrazione, vale a dire, in sostanza, una base e un perno, sono indispensabili per sorreggere e, all’occorrenza, permettere la rotazione dei prodotti di cui trattasi, come ad esempio i globi.

28      Nei limiti in cui, nel contesto della prima censura, la ricorrente deduce anche argomenti tesi a far valere che la forma rappresentata dal segno in questione presenta, certamente, una utilità, ma pure caratteristiche dotate di originalità, queste ultime saranno esaminate nell’ambito della terza e della quarta censura.

29      Occorre quindi respingere la prima censura in quanto infondata.

 Sulla seconda censura

30      Nell’ambito della seconda censura, la ricorrente sostiene che a torto la commissione di ricorso ha rigettato come irrilevante il suo argomento secondo cui dalla registrazione del segno riprodotto al precedente punto 2 non sorge alcun monopolio, dato che la base a forma di anello potrebbe essere sostituita con basi di forme di altro tipo che soddisfano le medesime esigenze, per esempio a forma di treppiedi o di reticolo. Pertanto, l’obiettivo sotteso all’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 207/2009 non sarebbe compromesso.

31      A tal riguardo, si deve rilevare che dalla giurisprudenza di cui al precedente punto 11 risulta che l’interesse generale sotteso all’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii), del regolamento n. 207/2009 mira ad evitare che il diritto dei marchi finisca con il conferire ad un’impresa un monopolio su soluzioni tecniche o caratteristiche funzionali di un prodotto. La registrazione come marchio di una forma esclusivamente funzionale permetterebbe, infatti, al titolare del marchio di vietare alle altre imprese non solo l’uso della medesima forma, ma anche l’uso di forme simili, e numerose forme alternative rischierebbero di divenire inutilizzabili per i concorrenti del suo titolare.

32      La mera circostanza che esistano forme alternative che consentono di ottenere lo stesso risultato tecnico non è pertanto idonea ad escludere l’applicazione dell’impedimento assoluto alla registrazione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 207/2009.

33      In merito all’argomento vertente sul fatto che la forma rappresentata dal segno di cui trattasi non è «simile» a nessun’altra forma dei prodotti in questione attualmente disponibili sul mercato, è necessario constatare che l’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 207/2009 preclude la registrazione come marchio di un segno costituito esclusivamente dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico e, pertanto, non impone di effettuare una comparazione della suddetta forma con le forme attualmente disponibili sul mercato. Infatti, nell’ambito dell’esame della funzionalità di un segno costituito dalla forma di un prodotto, occorre unicamente valutare, dopo che sono state identificate le caratteristiche essenziali di detto segno, se queste ultime svolgano la funzione tecnica del prodotto in oggetto. Tale esame deve evidentemente essere svolto analizzando il segno depositato a fini della registrazione come marchio e non i segni costituiti da altre forme di prodotto (v., in tal senso, sentenza del 21 maggio 2015, Yoshida Metal Industry/EUIPO, T‑331/10 RENV e T‑416/10 RENV, non pubblicata, EU:T:2015:302, punto 62). In tali circostanze, il fatto che altre lampade o globi svolgano la stessa funzione tecnica mediante altri mezzi è irrilevante. In ogni caso, dal fascicolo agli atti del Tribunale emerge che la forma della base di globi attualmente in commercio è molto spesso rotonda, come quella rappresentata dal segno di cui è causa.

34      Nei limiti in cui la ricorrente deduce altresì argomenti relativi all’originalità del segno in questione, occorre osservare che, in realtà, questi ultimi si sovrappongono a quelli presentati nell’ambito della terza e della quarta censura, di seguito esaminate congiuntamente.

35      In considerazione di quanto precede, anche la seconda censura deve essere respinta in quanto infondata.

 Sulla terza e sulla quarta censura

36      Nell’ambito della terza e della quarta censura, che vanno esaminate congiuntamente, la ricorrente addebita alla commissione di ricorso di avere respinto il suo argomento relativo al carattere distintivo del segno presentato per la registrazione. Essa riconosce che i criteri relativi agli impedimenti assoluti alla registrazione previsti, da un lato, all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 e, dall’altro, all’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del medesimo regolamento sono diversi. Tuttavia, a suo avviso, poiché i suoi concorrenti si avvalgono di una struttura «piena» (e non cava) della base e di un arco che abbraccia il globo per assolvere alla funzione di raccordo tra la base e il globo, l’impedimento assoluto alla registrazione addotto dalla commissione di ricorso sarebbe inapplicabile, poiché sarebbe in tal modo dimostrato che lo stesso risultato tecnico può essere ottenuto mediante forme decisamente diverse e, dunque, che la forma del segno oggetto della domanda di marchio non è «necessaria» ai sensi di quest’ultima disposizione.

37      Inoltre, essa fa valere la giurisprudenza ricordata al precedente punto 16, secondo la quale l’impedimento assoluto alla registrazione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii) non trova applicazione quando il segno in questione verte su una forma nella quale svolge un ruolo importante o essenziale un altro elemento ornamentale. Ciò avverrebbe nel caso di specie, tenendo conto degli elementi ornamentali o di fantasia che rivestirebbero un ruolo importante nella forma del prodotto e non sarebbero afferenti alla sua funzione. Essa evidenzia, a tal riguardo, i seguenti elementi non funzionali: la base a forma di anello, l’assenza di un arco tra la struttura di supporto e il globo, la collocazione dell’asse sul diametro della base e non al centro di quest’ultima e l’inclinazione del globo anziché il suo posizionamento in verticale.

38      A tal riguardo, si evince sia dall’atto introduttivo del ricorso che dalle sue difese orali che la ricorrente ammette che le due caratteristiche essenziali del segno in questione svolgono ciascuna una funzione tecnica ai sensi della giurisprudenza richiamata al precedente punto 27, e precisamente il supporto del globo o della lampada e il raccordo tra la base e la lampada o il globo, in assenza dei quali nessun globo e nessuna lampada resterebbe in equilibrio e sarebbe impossibile osservare il globo da tutte le angolazioni. Tuttavia, ad avviso della ricorrente, diversi aspetti della forma scelta non sarebbero attinenti alla funzione del prodotto e sarebbero dotati di un notevole carattere di originalità e di fantasia, così giustificando la registrazione come marchio del segno di cui trattasi.

39      Occorre ricordare, in proposito, che, sulla scorta della giurisprudenza citata ai precedenti punti 12, 16 e 27, al fine di impedire l’applicazione dell’impedimento assoluto alla registrazione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 207/2009, è necessario che la domanda di registrazione come marchio verta su una forma di prodotto nella quale svolge un ruolo importante un elemento non funzionale, come ad esempio un elemento ornamentale o di fantasia.

40      È dunque necessario esaminare se gli aspetti non funzionali ed originali evidenziati dalla ricorrente e riprodotti al precedente punto 37 svolgano un ruolo importante nella forma rappresentata dal segno di cui trattasi.

41      A tal riguardo, anche volendo supporre che gli aspetti della forma rappresentata dal segno in questione enumerati al precedente punto 37, vale a dire la base cava, e non piena, l’assenza di un arco, la collocazione dell’asse sul diametro – e non al centro – dell’anello, e l’inclinazione del globo anziché il suo posizionamento in verticale, abbiano una finalità esclusivamente estetica, e che essi siano effettivamente scelti per ragioni collegate alla loro originalità o alla loro fantasia, occorre rilevare, innanzitutto, che i suddetti aspetti non svolgono alcun ruolo autonomo rispetto alle caratteristiche essenziali della forma rappresentata nel segno in questione, le quali sono indispensabili per ottenere un risultato tecnico, come risulta dai precedenti punti 25 e 27. Infatti, tali aspetti sono incorporati a dette caratteristiche essenziali in modo indissociabile, così che essi sono parte integrante di queste ultime.

42      In secondo luogo, il Tribunale constata che tali aspetti estetici non svolgono un ruolo importante nella forma di cui trattasi, come esige la giurisprudenza, dato che essi esprimono, tutt’al più, una lieve stilizzazione delle caratteristiche essenziali della suddetta forma, le quali sono appunto necessarie per ottenere un risultato tecnico. In effetti, tali aspetti non sono né particolarmente fantasiosi né colpiscono in modo particolare. Su tale punto, la Corte ha già avuto occasione di giudicare che la presenza di uno o più elementi arbitrari minori in un segno tridimensionale i cui elementi essenziali sono tutti dettati dalla soluzione tecnica che tale segno esprime non intacca la conclusione che detto segno è costituito esclusivamente dalla forma del prodotto necessaria ad ottenere un risultato tecnico (v., in tal senso, sentenza del 14 settembre 2010, Lego Juris/UAMI, C‑48/09 P, EU:C:2010:516, punti 48 e 52).

43      In terzo luogo, e in un siffatto contesto, a torto la ricorrente ha addebitato alla commissione di ricorso di aver rilevato, al punto 33 della decisione impugnata, che, in sostanza, il segno tridimensionale oggetto della domanda di registrazione era semplice e sobrio. Benché la ricorrente giustamente sostenga che, in via di principio, la semplicità o la sobrietà di una forma possa, in quanto tale, rivestire un aspetto estetico ricercato, resta il fatto che, nel caso di specie, non è riuscita a dimostrare che gli elementi da essa messi in evidenza svolgessero un ruolo importante nella forma rappresentata da detto segno.

44      Infine, il Tribunale giudica necessario sottolineare che la situazione di un’impresa che ha sviluppato una soluzione tecnica nei confronti dei concorrenti che immettono sul mercato copie servili della forma di prodotto che incorporano esattamente la stessa soluzione non può essere tutelata conferendo un monopolio a detta impresa attraverso la registrazione come marchio del segno tridimensionale costituito da tale forma, ma eventualmente può essere vagliata alla luce delle norme in materia di concorrenza sleale (v., in tal senso, sentenza del 14 settembre 2010, Lego Juris/UAMI, C‑48/09 P, EU:C:2010:516, punto 61).

45      Ne consegue che la terza e la quarta censura non possono essere accolte e che, pertanto, il motivo vertente sulla violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 207/2009 deve essere respinto in quanto infondato.

46      Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, il ricorso deve essere integralmente respinto.

 Sulle spese

47      Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

48      La ricorrente, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese, conformemente alla domanda dell’EUIPO.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Decima Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.


2)      La Tecnodidattica SpA è condannata alle spese.

Kornezov

Buttigieg

Passer

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 26 marzo 2020.

Il cancelliere

 

Il presidente

E. Coulon

 

M. van der Woude


*      Lingua processuale: l’italiano.