ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Seconda Sezione)

18 dicembre 2008

Causa F‑64/08

Bart Nijs

contro

Corte dei conti delle Comunità europee

«Funzione pubblica – Funzionari – Art. 35, n. 1, lett. e), del regolamento di procedura – Esposizione sommaria dei motivi del ricorso – Procedura di valutazione – Designazione del valutatore e del valutatore di controllo – Insussistenza di atto che arreca pregiudizio – Irricevibilità manifesta»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale il sig. Nijs chiede l’annullamento della decisione 27 settembre 2007 del segretario generale della Corte dei conti, nella sua veste di autorità che ha il potere di nomina, con la quale quest’ultimo ha designato il direttore della traduzione della Corte dei conti come valutatore del ricorrente e ha designato se stesso come valutatore di controllo ai fini della procedura di valutazione, nonché il risarcimento del danno morale che asserisce di aver subito.

Decisione: Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile. Il ricorrente è condannato alla totalità delle spese.

Massime

Funzionari – Ricorso – Atto che arreca pregiudizio – Nozione – Atto preparatorio – Designazione del valutatore e del valutatore di controllo ai fini della procedura di valutazione

(Statuto dei funzionari, artt. 90, n. 2, e 91, n. 1)

Costituiscono atti o decisioni impugnabili con ricorso di annullamento i soli provvedimenti che producono effetti giuridici vincolanti tali da incidere direttamente e immediatamente sugli interessi del ricorrente, modificando in maniera sensibile la situazione giuridica di quest’ultimo. Qualora si tratti di atti o decisioni la cui elaborazione avviene in più fasi, in particolare al termine di un procedimento interno, in linea di principio solo i provvedimenti che fissano definitivamente la posizione dell’istituzione al termine di tale procedimento, ad esclusione dei provvedimenti intermedi il cui obiettivo è quello di preparare la decisione finale, costituiscono atti impugnabili; la regolarità dei provvedimenti intermedi può nondimeno essere contestata in via incidentale in occasione di un ricorso diretto contro gli atti impugnabili. Orbene, anche supponendo che si possa attribuire una portata decisionale ad una lettera relativa alla designazione del valutatore e del valutatore di controllo ai fini della procedura di valutazione di un funzionario, una siffatta designazione costituisce un provvedimento intermedio, il cui obiettivo è quello di preparare la decisione finale vertente sulla valutazione della competenza, del rendimento e della condotta in servizio dell’interessato, in applicazione dell’art. 43 dello Statuto. La regolarità di un siffatto provvedimento può pertanto essere contestata solo in occasione di un ricorso diretto contro il rapporto finale di valutazione.

(v. punti 16 e 17)

Riferimento:

Corte: 7 aprile 1965, causa 11/64, Weighardt/Commissione (Racc. pagg. 352, 370); 14 febbraio 1989, causa 346/87, Bossi/Commissione( Racc. pag. 303, punto 23)

Tribunale di primo grado: 22 giugno 1990, cause riunite T‑32/89 e T‑39/89, Marcopoulos/Corte di giustizia (Racc. pag. II‑281, punti 21 e 22); 7 settembre 2005, causa T‑358/03, Krahl/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑215 e II‑993, punto 38)

Tribunale della funzione pubblica: 28 giugno 2006, causa F‑101/05, Grünheid/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑1‑55 e II‑A‑1‑199, punto 33); 24 maggio 2007, cause riunite F‑27/06 e F‑75/06, Lofaro/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 57, che forma oggetto di impugnazione dinanzi al Tribunale di primo grado, causa T‑293/07 P)