ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA
(Terza Sezione)
2 luglio 2014
Causa F‑62/12
Gian Andrea Bandieri
contro
Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA)
«Funzione pubblica – Incidenti di procedura – Eccezione di irricevibilità – Delega dei poteri conferiti all’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione – Ricorso diretto contro l’autorità delegante – Non imputabilità alla convenuta dell’atto impugnato – Irricevibilità manifesta»
Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, con il quale il sig. Bandieri chiede, in sostanza, l’annullamento della proposta del 14 novembre 2011 con la quale la Commissione europea ha fissato, su sua richiesta, il numero di annualità di abbuono nel regime pensionistico dell’Unione risultante dal trasferimento dei diritti a pensione che egli aveva maturato presso il regime pensionistico italiano.
Decisione: Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile. Il sig. Bandieri sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dall’Agenzia europea per la sicurezza aerea.
Massime
Ricorsi dei funzionari – Qualità di convenuta – Agenzia europea per la sicurezza aerea – Delega dei poteri conferiti all’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione – Ricorso diretto contro l’autorità delegante – Irricevibilità
(Statuto dei funzionari, art. 91 bis)
I ricorsi nei settori per i quali è stato applicato l’articolo 2, paragrafo 2, dello Statuto sono diretti contro l’istituzione da cui dipende l’autorità che ha il potere di nomina delegataria.
Poiché l’Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA) ha delegato all’Ufficio di «gestione e liquidazione dei diritti individuali» (PMO) i poteri di autorità investita del potere di nomina o di autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione in materia di trasferimento di diritti a pensione del personale dell’Agenzia, un ricorso contro l’AESA avente ad oggetto una decisione adottata in tale ambito dal PMO è manifestamente irricevibile.
(v. punti 19‑21 e 25)
Riferimento:
Tribunale della funzione pubblica: sentenza Hall/Commissione e CEPOL, F‑22/12, EU:F:2013:202, punto 25