Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court (Irlanda) il 16 febbraio 2024 – Coillte Cuideachta Ghníomhaíochta Ainmnithe / Commissioner for Environmental Information

(Causa C-129/24)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

High Court

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Coillte Cuideachta Ghníomhaíochta Ainmnithe

Resistente: Commissioner for Environmental Information

Questioni pregiudiziali

1)    Se il termine «richiesta» di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2003/4 1 , letto alla luce dell'articolo 4, paragrafo 1, della convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, firmata ad Aarhus il 25 giugno 1998 2 , designi esclusivamente come una richiesta che è valida ai sensi della direttiva e della legge nazionale di recepimento dello Stato membro interessato.

2)    Se il termine «richiedente» di cui all'articolo 2, paragrafo 5, della direttiva 2003/4, letto alla luce, in particolare, dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), e/o dell'articolo 6, paragrafi 1 e/o 2, e/o dell’articolo 2, paragrafo 5, e dell’articolo 4, paragrafi 1 e 3, lettera b), della convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, firmata ad Aarhus il 25 giugno 1998, designi una persona fisica o giuridica identificata con il proprio nome reale e/o con un indirizzo fisico attuale, e non una persona anonima o sotto pseudonimo e/o richiedente i cui recapiti siano costituiti solo da un’email.

3)    In caso di risposta negativa alla seconda questione, se l'articolo 3, paragrafo 1, e/o paragrafo 5, lettera c), della direttiva 2003/4, letto alla luce dell'articolo 4, paragrafo 1, della convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, firmata ad Aarhus il 25 giugno 1998, osti ad una normativa nazionale che imponga ad un richiedente di fornire il proprio nome reale e/o il suo indirizzo fisico attuale per potere presentare una richiesta.

4)    In caso di risposta negativa alla seconda questione e di risposta in generale affermativa alla terza questione, se la direttiva 2003/4, letta alla luce dell'articolo 4 della convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, firmata ad Aarhus il 25 giugno 1998, comporti che, nel caso in cui un'autorità pubblica ritenga ragionevolmente che sussista un dubbio prima facie sull’autenticità delle informazioni fornite da un richiedente in merito alla propria identità, sia precluso a tale autorità pubblica chiedere conferma del nome reale e/o dell'indirizzo fisico attuale del richiedente al fine di verificarne l'identità e non allo scopo di stabilire l'interesse del medesimo, sebbene la comunicazione del nome reale e/o dell'indirizzo fisico attuale di un richiedente possa indirettamente dare adito a deduzioni o speculazioni da parte dell'autorità pubblica o di altri in merito all'eventuale interesse del richiedente di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva.

5)    In caso di risposta negativa alla seconda questione e di risposta in generale affermativa alla terza questione, se l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva, letto alla luce dell'articolo 4, paragrafo 3, lettera b), della convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, firmata ad Aarhus il 25 giugno 1998, precluda ad un'autorità pubblica la possibilità di chiedere conferma del nome reale e/o dell’indirizzo fisico attuale del richiedente al fine di stabilire se una determinata richiesta sia manifestamente irragionevole in relazione al volume, alla natura e alla frequenza delle altre richieste presentate dallo stesso richiedente, e non allo scopo di stabilire l'interesse del medesimo, sebbene la comunicazione del nome reale e/o dell'indirizzo fisico attuale di un richiedente possa indirettamente dare adito a deduzioni o speculazioni da parte dell'autorità pubblica o di altri in merito all'eventuale interesse del richiedente di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva.

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1 Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003 sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU 2003, L 41, pag. 26).

1 GU 2005, L 124, pag. 4.