SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Seconda Sezione)

10 novembre 2011

Causa F‑18/09

Mohamed Merhzaoui

contro

Consiglio dell’Unione europea

«Funzione pubblica — Funzionari — Promozione — Inquadramento nel grado — Agenti locali nominati funzionari — Art. 10 dell’allegato XIII dello Statuto — Art. 3 dell’allegato del RAA — Esercizio di promozione 2008 — Scrutinio per merito comparativo tra funzionari rientranti nel percorso di carriera AST — Procedura basata sui rapporti informativi 2005/2006 — Criterio del livello delle responsabilità esercitate»

Oggetto:      Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale il sig. Merhzaoui chiede, in sostanza, l’annullamento della decisione del Consiglio di assegnarlo al percorso di carriera del gruppo di funzioni degli assistenti da AST 1 a AST 7 e di non promuoverlo al grado AST 2 per l’esercizio di promozione 2008.

Decisione:      Il ricorso è respinto. Il ricorrente sopporterà le proprie spese e quelle del Consiglio.

Massime

1.      Funzionari — Regime applicabile agli altri agenti — Agenti locali — Applicabilità dell’allegato XIII dello Statuto

(Statuto dei funzionari, allegato XIII, art. 10, n. 3; Regime applicabile agli altri agenti, allegato, art. 1, n. 1; regolamento del Consiglio n. 723/2004)

2.      Procedura — Deduzione di motivi nuovi in corso di causa — Presupposti — Elemento nuovo — Nozione

(Regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, art. 43, n. 1)

3.      Funzionari — Ricorso — Motivi di ricorso — Insufficienza di motivazione — Accertamento d’ufficio

4.      Funzionari — Promozione — Scrutinio per merito comparativo — Potere discrezionale dell’amministrazione — Elementi che possono essere presi in considerazione — Livello delle responsabilità esercitate

(Statuto dei funzionari, art. 45)

5.      Funzionari — Atti dell’amministrazione — Presunzione di validità — Contestazione — Onere della prova

6.      Funzionari — Ricorso — Interesse ad agire — Requisito della natura personale delle censure

7.      Funzionari — Promozione — Scrutinio per merito comparativo — Potere discrezionale dell’amministrazione — Elementi che possono essere presi in considerazione

(Statuto dei funzionari, art. 43)

8.      Funzionari — Promozione — Reclamo di un candidato non promosso — Decisione di rigetto — Obbligo di motivazione — Portata

(Statuto dei funzionari, artt. 25 e 45)

1.      L’art. 10, n. 3, dell’allegato XIII dello Statuto è applicabile agli agenti locali, poiché ai sensi dell’art. 1, n. 1, dell’allegato del Regime applicabile agli altri agenti, le disposizioni dell’allegato XIII dello Statuto si applicano per analogia agli altri agenti impiegati al 30 aprile 2004, ivi inclusi dunque gli agenti locali.

(v. punto 35)

2.      L’art. 43, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica vieta la deduzione di motivi nuovi dopo il primo scambio di memorie, a meno che essi non si fondino su elementi emersi durante il procedimento. Al riguardo, una sentenza del giudice dell’Unione che non era stata ancora pronunciata quando il ricorrente ha presentato il suo ricorso, ma che si limita a rivelare una situazione giuridica preesistente, non può essere considerata come un elemento nuovo.

(v. punto 36)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 20 maggio 2003, causa T‑80/01, Diehl‑Leistner/Commissione (punto 38)

3.      Una carenza di motivazione costituisce un motivo di ordine pubblico che, in ogni caso, dev’essere esaminato d’ufficio dal giudice dell’Unione. Pertanto, una censura relativa alla violazione dell’obbligo di motivazione non può essere irricevibile per il motivo che sia insufficientemente sviluppata nel ricorso.

(v. punto 47)

Riferimento:

Corte: 20 febbraio 1997, causa C‑166/95 P, Commissione/Daffix (punto 24)

Tribunale di primo grado: 3 ottobre 2006, causa T‑171/05, Nijs/Corte dei conti (punto 31)

4.      L’espressione «se del caso», figurante all’art. 45 dello Statuto, significa che, in quanto, in linea di principio, si presuppone che i dipendenti di uno stesso grado svolgano mansioni di responsabilità equivalenti, quando ciò non avviene, tale circostanza dev’essere presa in considerazione nella procedura di promozione e che, di conseguenza, l’amministrazione, quando procede allo scrutinio per merito comparativo dei funzionari promuovibili, deve tener conto del livello delle responsabilità esercitate da un funzionario promuovibile qualora esse eccedano quelle normalmente affidate ad un funzionario del suo grado.

(v. punto 59)

5.      Da una parte, un atto amministrativo gode di una presunzione di legittimità e, dall’altra, l’onere della prova grava, in linea di principio, su chi fa un’affermazione, di modo che spetta al ricorrente fornire quanto meno indizi sufficientemente precisi, obiettivi e concordanti tali da suffragare la veridicità o la verosimiglianza dei fatti a sostegno della sua asserzione. Di conseguenza, un funzionario che non disponga né di una prova né, quanto meno, di un insieme di indizi deve accettare la presunzione di legittimità inerente alle decisioni adottate in materia di promozione e non può pretendere che il Tribunale della funzione pubblica prenda direttamente conoscenza di tutti i rapporti informativi degli altri candidati alla promozione e che esso proceda all’esame dei livelli delle responsabilità esercitate dai candidati alla promozione al fine di determinare se l’autorità che ha il potere di nomina abbia commesso un errore manifesto di valutazione quando ha deciso di non promuoverlo.

(v. punto 61)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: 4 febbraio 2010, causa F‑15/08, Wiame/Commissione (punto 21)

6.      Anche se un funzionario non è autorizzato ad agire nell’interesse della legge o delle istituzioni e può far valere, a sostegno di un ricorso di annullamento, solo le censure sue personali, basta che l’illegittimità asserita abbia avuto conseguenze sulla sua situazione giuridica perché la censura che egli ne ricava sia considerata come una censura personale.

(v. punto 63)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: 23 gennaio 2007, causa F‑43/05, Chassagne/Commissione (punto 100)

7.      Pur se il rapporto informativo costituisce un elemento indispensabile di valutazione ogniqualvolta la carriera di un funzionario venga presa in considerazione ai fini dell’adozione di una decisione riguardante la sua promozione, l’art. 43 dello Statuto impone la redazione di un rapporto informativo solo ogni due anni. Non prevedendo che l’esercizio di promozione debba avere la stessa periodicità dell’esercizio di valutazione, lo Statuto non esclude che una promozione possa essere decisa senza che l’autorità che ha il potere di nomina disponga di un rapporto informativo recente.

Orbene, tenuto conto del fatto che né lo Statuto né le norme interne di un’istituzione impongono una sincronizzazione tra gli esercizi di valutazione e di promozione e che l’amministrazione dispone di un ampio potere discrezionale per organizzare la procedura di promozione, pur essendo auspicabile che l’amministrazione si sforzi di disporre dei rapporti informativi più recenti per decidere sulle promozioni, la mancata presa in considerazione, in via eccezionale, dei detti rapporti non costituisce un’illegittimità, particolarmente qualora tutti i funzionari promuovibili siano stati trattati in maniera identica.

Ciò vale tanto più quando tale mancanza di rapporto informativo è dovuta allo svolgimento normale della procedura di valutazione. Pertanto, poiché la nomina di un funzionario può avvenire, a seconda delle esigenze del servizio, indipendentemente dalla data d’inizio del periodo di riferimento nell’ambito dell’esercizio di valutazione, è inevitabile che i funzionari di nuova nomina siano valutati su un periodo più breve di quello preso in considerazione per la valutazione dei loro colleghi.

(v. punti 64-67)

Riferimento:

Corte: 17 dicembre 1992, causa C‑68/91, Moritz/Commissione (punto 16)

Tribunale di primo grado: 15 novembre 2001, causa T‑194/99, Sebastiani/Commissione (punti 45, 46 e 49)

8.      Anche se l’autorità che ha il potere di nomina non è tenuta a far figurare nelle decisioni di non promozione la motivazione delle decisioni stesse, essa è invece tenuta a fornire tale motivazione nella fase del rigetto del reclamo di un candidato non promosso.

Infatti, la portata dell’obbligo di motivazione dev’essere valutata in funzione delle circostanze concrete, in particolare del contenuto dell’atto, della natura dei motivi fatti valere e dell’interesse che il destinatario può avere a ricevere spiegazioni. Pertanto, relativamente alla motivazione di una decisione adottata nell’ambito di una procedura riguardante un gran numero di persone, come una procedura di promozione, non si può pretendere dall’autorità che ha il potere di nomina che essa motivi la sua decisione in occasione del rigetto del reclamo al di là delle censure fatte valere nel detto reclamo, spiegando in particolare per quali ragioni ognuno dei funzionari promuovibili avesse meriti superiori a quelli dell’autore del reclamo.

(v. punti 71 e 75)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 26 gennaio 1995, causa T‑60/94, Pierrat/Corte di giustizia (punti 31 e 32); 11 giugno 1996, causa T‑118/95, Anacoreta Correia/Commissione (punto 82); 27 aprile 1999, causa T‑283/97, Thinus/Commissione (punto 73); 25 ottobre 2005, causa T‑83/03, Salazar Brier/Commissione (punto 78); 23 novembre 2006, causa T‑422/04, Lavagnoli/Commissione (punto 69)

Tribunale della funzione pubblica: 8 ottobre 2008, causa F‑81/07, Barbin/Parlamento (punto 27)