Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Salzburg (Austria) il 5 maggio 2021 – FC/ FTI Touristik GmbH

(Causa C-287/21)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landesgericht Salzburg (Tribunale del Land, Salisburgo)

Parti

Ricorrente: FC

Convenuta: FTI Touristik GmbH

Questioni pregiudiziali

Se l’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati1 (in prosieguo: la «direttiva») debba essere interpretato nel senso che la risoluzione, da parte del viaggiatore, del contratto di pacchetto turistico sulla base di «circostanze inevitabili e straordinarie» è in linea di principio consentita soltanto immediatamente prima dell’inizio del viaggio oppure se tale risoluzione possa, in base al singolo caso, aver luogo anche tre o quattro mesi prima di tale inizio.

Ove la dichiarazione di risoluzione sia in linea di principio consentita senza limiti di tempo, si sollevano le seguenti ulteriori questioni:

a)    se per la valutazione prognostica, che va effettuata dal punto di vista del viaggiatore in relazione al periodo di viaggio programmato nell’ambito di una ponderazione ex ante, sia sufficiente che le suddette circostanze ed il conseguente pregiudizio siano già stimabili con ragionevole probabilità e che, in caso di una situazione di rischio già esistente, non ci si possa attendere con elevata probabilità un notevole miglioramento, e

b)    se la risoluzione comunque dichiarata prematuramente non vada posta a carico del viaggiatore, qualora circostanze che già esistevano al momento della dichiarazione di risoluzione soltanto nell’imminenza dell’inizio programmato del viaggio si presentino tali per cui il viaggio in definitiva non possa affatto essere eseguito dall’operatore turistico, oppure la partecipazione al viaggio sia inaccettabile per il viaggiatore.

Se nella valutazione della sussistenza di circostanze inevitabili e straordinarie nel luogo di destinazione o nelle immediate vicinanze e del conseguente pregiudizio rilevante per l’esecuzione del viaggio a pacchetto si debba tenere conto

a)    soltanto di circostanze oggettive, oppure occorra tenere conto anche di circostanze soggettive relative al viaggiatore, come lo specifico scopo del viaggio e la partecipazione di due bambini piccoli, e

b)    se nella valutazione della prevedibile situazione di rischio nel periodo del viaggio occorra tenere conto, oltre che del viaggio di andata e di ritorno, prioritariamente del fatto che il viaggio abbia per destinazione la Sardegna e non il resto dell’Italia.

Se il diritto di risoluzione gratuita non sussista laddove le circostanze invocate dal viaggiatore sussistessero già o fossero almeno prevedibili al momento della prenotazione oppure se ciò debba almeno condurre a impiegare un criterio più rigoroso nella valutazione della ragionevolezza del pregiudizio.

Ove non siano integrate le condizioni per l’esercizio della risoluzione gratuita, si pone la questione di sapere se le “spese di risoluzione standard ragionevoli” pattuite ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva siano solamente quelle riconducibili all’ambito delle percentuali usualmente applicate nel settore di riferimento, come desunte da rilievi empirici, oppure se occorra sempre una verifica dei risparmi e degli introiti previsti derivanti dalla riassegnazione dei servizi turistici nel singolo caso concreto, sulla base della produzione degli elementi di calcolo impiegati dall’operatore turistico.

Se nella valutazione dell’adeguatezza delle spese di risoluzione pattuite in via forfettaria si possa fare riferimento al diritto nazionale, qualora esso consenta la determinazione dell’importo dovuto secondo il libero apprezzamento del giudice per i casi in cui si prevedano oneri procedurali sproporzionati.

Se l’ultima frase dell’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva, a mente della quale su richiesta del viaggiatore l’operatore turistico fornisce una motivazione dell’importo delle spese di risoluzione, si riferisca anche alle spese di risoluzione pattuite in via forfettaria con la fissazione di una percentuale e quali conseguenze giuridiche derivino dal mancato o insufficiente adempimento di tale obbligazione da parte dell’operatore turistico.

Se spetti all’operatore turistico l’onere di allegare e di provare l’adeguatezza delle spese di risoluzione pattuite in via forfettaria con la fissazione di una percentuale oppure se incomba sempre al viaggiatore sollevare l’eccezione e fornire la prova dei risparmi solitamente conseguiti dall’operatore turistico in funzione della data della risoluzione e dei proventi solitamente ottenibili da quest’ultimo con la vendita ad altri dei servizi turistici.

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1 Direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio (GU 2015, L 326, pag.1).