SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

20 gennaio 2022 (*)

«Impugnazione – Aiuti di Stato – Aiuti a favore di aeroporti e compagnie aeree – Decisione che qualifica le misure a favore dell’aeroporto di Francoforte-Hahn come aiuti di Stato compatibili con il mercato interno e che accerta l’assenza di aiuti di Stato a favore delle compagnie aeree che utilizzano tale aeroporto – Irricevibilità di un ricorso di annullamento – Articolo 263, quarto comma, TFUE – Persona fisica o giuridica non direttamente e individualmente interessata dalla decisione di cui trattasi – Tutela giurisdizionale effettiva»

Nella causa C‑594/19 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 2 agosto 2019,

Deutsche Lufthansa AG, con sede in Colonia (Germania), rappresentata da A. Martin-Ehlers, Rechtsanwalt,

ricorrente,

procedimento in cui le altre parti sono:

Commissione europea, rappresentata da T. Maxian Rusche e S. Noë, in qualità di agenti,

convenuta in primo grado,

Land Rheinland-Pfalz, rappresentato da C. Koenig, professore,

interveniente in primo grado,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta da K. Jürimäe, presidente della Terza Sezione, facente funzione di presidente della Quarta Sezione, S. Rodin (relatore) e N. Piçarra, giudici,

avvocato generale: M. Szpunar

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con la sua impugnazione, la Deutsche Lufthansa AG chiede l’annullamento dell’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea del 17 maggio 2019, Deutsche Lufthansa/Commissione (T‑764/15; non pubblicata, in prosieguo: l’«ordinanza impugnata», EU:T:2019:349), con la quale quest’ultimo ha respinto in quanto irricevibile il suo ricorso diretto all’annullamento della decisione (UE) 2016/788 della Commissione, del 1º ottobre 2014, relativa all’aiuto di Stato SA.32833 (11/C) (ex 11/NN) cui la Germania ha dato esecuzione riguardante le modalità di finanziamento dell’aeroporto di Francoforte-Hahn poste in essere dal 2009 al 2011 (GU 2016, L 134, pag. 1; in prosieguo: la «decisione controversa»).

 Fatti e decisione controversa

2        I fatti all’origine della controversia sono stati esposti come segue nell’ordinanza impugnata:

«1      La ricorrente, [Deutsche Lufthansa], è una compagnia aerea con sede in Germania, la cui attività principale è il trasporto di passeggeri. Il suo primo aeroporto di base è quello di Francoforte sul Meno (Germania).

2      La Ryanair Ltd è una compagnia aerea irlandese a basso costo che utilizza gli impianti dell’aeroporto di Francoforte-Hahn (Germania).

3      L’aeroporto di Francoforte-Hahn è situato nel territorio del Land Rheinland-Pfalz (Land della Renania-Palatinato, Germania), a circa 120 chilometri dalla città di Francoforte sul Meno e a 115 km dall’aeroporto di Francoforte sul Meno. Fino al 1992 il sito in cui è ubicato l’aeroporto di Francoforte-Hahn ospitava una base militare. Tale base è stata successivamente trasformata in aeroporto civile.

4      A partire dal 1º gennaio 1998, la gestione dell’aeroporto di Francoforte-Hahn è stata affidata alla Flughafen Frankfurt Hahn GmbH [in prosieguo: la “FFHG” (...)], il cui capitale era detenuto, da un lato, dalla Flughafen Frankfurt/Main GmbH, gestore dell’aeroporto di Francoforte sul Meno, come azionista di maggioranza, e, dall’altro lato, dal Land Rheinland-Pfalz (...). Il 31 dicembre 2008 la Flughafen Frankfurt/Main ha venduto tutte le sue quote nella FFHG al Land Rheinland-Pfalz che, fino al 2017, deteneva una partecipazione maggioritaria dell’82,5%, mentre il restante 17,5% era detenuto dal Land Hessen (Land dell’Assia, Germania), entrato nel capitale della FFHG nel 2002.

5      Dal 19 febbraio 2009 la FFHG è stata ammessa al cash pool del Land Rheinland-Pfalz. Tale pool è un sistema che ha lo scopo di ottimizzare l’utilizzo dell’eccedenza di cassa delle varie holding, fondazioni e imprese pubbliche di detto Land. In forza di tale ammissione, la FFHG ha beneficiato di una linea di credito sino a 45 milioni di EUR. Si tratta della prima misura esaminata nella decisione [controversa].

6      La FFHG ha ottenuto altresì, nel 2009, cinque prestiti dall’Investitions und Strukturbank del Land Rheinland-Pfalz (in prosieguo: la “ISB”). Si tratta della seconda misura esaminata dalla decisione [controversa].

7      I prestiti concessi dalla ISB sono stati infine garantiti al 100% dal Land Rheinland-Pfalz. Si tratta della terza misura esaminata dalla decisione [controversa].

8      Con lettera del 17 giugno 2008, la Commissione delle Comunità europee ha comunicato alla Repubblica federale di Germania la propria decisione di avviare un primo procedimento di indagine formale di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, in relazione al finanziamento della FFHG e ai suoi rapporti finanziari, in particolare, con la Ryanair. Tale procedimento è stato registrato con il numero SA.21121 e si riferiva a dodici misure, di cui sette a favore della FFHG e cinque riguardanti la Ryanair nonché altre compagnie aeree per alcune di tali misure (in prosieguo: il “procedimento Hahn I”). Detto procedimento si è concluso con la decisione (UE) 2016/789 della Commissione, del 1º ottobre 2014, relativa all’aiuto di Stato SA.21121 (C 29/08) (ex NN 54/07) cui la Germania ha dato esecuzione riguardante il finanziamento dell’aeroporto di Francoforte-Hahn e i rapporti finanziari tra l’aeroporto e Ryanair (GU 2016, L 134, pag. 46, in prosieguo: la “decisione Hahn I”). Tale decisione è oggetto del ricorso Deutsche Lufthansa/Commissione, iscritto al ruolo del Tribunale con il numero T‑492/15.

9      Nel frattempo, con lettera del 13 luglio 2011, la Commissione ha notificato alla Repubblica federale di Germania una seconda decisione di avviare il procedimento di indagine formale in merito a un presunto aiuto di Stato a favore dell’aeroporto di Francoforte-Hahn, consistente nelle tre misure di cui ai precedenti punti da 5 a 7 (di seguito “le misure [in questione]”). Tale decisione è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 21 luglio 2012 (GU 2012, C 216, pag. 1; in prosieguo: la “decisione Hahn II”).

[Decisione controversa]

10      Nella decisione [controversa] la Commissione ha ritenuto, innanzitutto, che costituissero aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, compatibili con il mercato interno in base all’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, in primo luogo, la linea di credito messa a disposizione della FFHG tramite il cash pool del Land Rheinland-Pfalz, in secondo luogo, i prestiti nn. 2 e 5 della ISB e, in terzo luogo, la garanzia rilasciata dal Land Rheinland-Pfalz a copertura del 100% dei prestiti in essere della ISB. La Commissione ha poi considerato che i prestiti nn. 1, 3 e 4 della ISB non costituivano aiuti di Stato.

11      Oltre alla decisione Hahn I citata al precedente punto 8 e alla decisione [controversa], la Commissione ha adottato, il 31 luglio 2017, la decisione C(2017) 5289 relativa all’aiuto di Stato SA.47969, cui la Germania ha dato esecuzione riguardante un aiuto al funzionamento a favore dell’aeroporto di Francoforte-Hahn (GU 2018, C 121, pag. 9; in prosieguo: la “decisione Hahn‑III”). Tale decisione è oggetto del ricorso iscritto al ruolo del Tribunale con il numero T‑218/18. Infine, la Commissione ha avviato un procedimento sulla base di una denuncia presentata dalla ricorrente nel 2015, registrata con il numero SA.43260 e ripetutamente estesa sino a comprendere altre quattordici misure a favore dell’aeroporto di Francoforte-Hahn e della Ryanair (in prosieguo: il “procedimento Hahn IV”)».

 Procedimento dinanzi al Tribunale e ordinanza impugnata

3        Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 29 dicembre 2015, la ricorrente ha proposto un ricorso diretto all’annullamento della decisione controversa.

4        L’11 marzo 2016 la Commissione europea ha sollevato, con atto separato, un’eccezione di irricevibilità, in merito alla quale, in particolare, la ricorrente ha presentato le sue osservazioni il 31 maggio successivo.

5        Sebbene il Tribunale abbia deciso, con ordinanza del 5 settembre 2017, di pronunciarsi sull’eccezione di irricevibilità della Commissione unitamente al merito, esso si è poi ritenuto sufficientemente edotto dallo scambio di memorie per statuire con ordinanza su tale eccezione.

6        Con la sua eccezione di irricevibilità, la Commissione, sostenuta dal Land Rheinland-Pfalz quale interveniente in primo grado, contestava la legittimazione ad agire della ricorrente, in quanto non era né direttamente né individualmente interessata dalla decisione controversa, ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE.

7        Nell’ordinanza impugnata, il Tribunale, dopo aver accertato che la ricorrente non era la destinataria della decisione controversa, ha esaminato se quest’ultima fosse legittimata ad agire o in quanto tale decisione la riguardava direttamente e individualmente, ai sensi della seconda ipotesi prevista dall’articolo 263, quarto comma, TFUE, o in quanto detta decisione la riguardava direttamente e costituiva un atto regolamentare che non comporta alcuna misura di esecuzione, ai sensi della terza ipotesi prevista da tale disposizione.

8        Tale esame è stato effettuato in successione, da un lato, per quanto riguarda la legittimazione ad agire ai sensi della seconda ipotesi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, ai punti da 85 a 145 dell’ordinanza impugnata e, dall’altro, per quanto riguarda la legittimazione ad agire ai sensi della terza ipotesi prevista da tale disposizione, ai punti da 146 a 150 di tale ordinanza.

9        A tal fine, in un primo momento il Tribunale ha esaminato se la ricorrente fosse individualmente interessata dalla decisione controversa, ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, seconda parte di frase, TFUE.

10      In tale contesto, il Tribunale ha rilevato, in via preliminare, al punto 95 dell’ordinanza impugnata, che, alla luce dell’argomento della ricorrente, occorreva esaminare se quest’ultima fosse individualmente interessata dalla decisione controversa senza operare distinzioni tra le misure in questione.

11      A tal riguardo, il Tribunale, da un lato, ai punti da 96 a 109 dell’ordinanza impugnata, ha esaminato se la situazione della ricorrente potesse essere assimilata, benché fosse stato avviato nel caso di specie un procedimento di indagine formale, a quella di un interessato che chiede l’annullamento di una decisione adottata senza procedimento di indagine formale. Esso ha dichiarato, al punto 110 di tale ordinanza, che detta assimilazione non era possibile e che non era sufficiente per la ricorrente avvalersi della sua qualità di terza interessata in quanto impresa concorrente della Ryanair, a cui sarebbero state trasferite le misure controverse, per giustificare la ricevibilità del suo ricorso di annullamento.

12      Dall’altro lato, il Tribunale ha esaminato l’argomento della ricorrente relativo al fatto che essa sarebbe individualmente interessata dalla decisione controversa adottata a conclusione del procedimento di indagine formale e ha rilevato, in particolare al punto 142 dell’ordinanza impugnata, che la ricorrente non aveva indicato in modo pertinente le ragioni per le quali la decisione controversa poteva ledere i suoi legittimi interessi, pregiudicando in maniera sostanziale la sua posizione sul mercato rilevante. Pertanto, esso ha dichiarato, al punto 144 di tale ordinanza, che la ricorrente non aveva dimostrato, in particolare con riferimento al suo rapporto di concorrenza con l’impresa beneficiaria delle misure in questione, che essa fosse individualmente interessata dalla decisione controversa, ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, seconda parte di frase, TFUE.

13      Pertanto, esaminando, in un secondo momento, se il ricorso fosse ricevibile ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, terza parte di frase, TFUE, il Tribunale ha accertato, al punto 150 dell’ordinanza impugnata, che le misure in questione non erano state concesse sulla base di un regime di aiuti e rivestivano quindi carattere individuale. Esso ne ha concluso che la decisione controversa non può essere qualificata come «atto regolamentare», ai sensi di tale disposizione e che la ricorrente non era legittimata ad impugnarla a tale titolo.

14      Di conseguenza, il Tribunale ha respinto il ricorso in quanto irricevibile.

 Conclusioni delle parti e procedimento dinanzi alla Corte

15      La ricorrente chiede che la Corte voglia:

–        annullare l’ordinanza impugnata;

–        accogliere le conclusioni presentate in primo grado e annullare la decisione controversa;

–        in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale, e

–        condannare la Commissione alle spese.

16      La Commissione e il Land Rheinland-Pfalz chiedono che la Corte voglia:

–        respingere l’impugnazione, e

–        condannare la ricorrente alle spese.

 Sull’impugnazione

17      A sostegno dell’impugnazione la ricorrente deduce sei motivi. Il primo motivo verte su un errore procedurale, su una violazione dell’articolo 263, quarto comma, TFUE e dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), in quanto il Tribunale ha fatto riferimento alla decisione di avvio relativa al procedimento Hahn IV ai fini della motivazione dell’ordinanza impugnata, senza aver previamente ascoltato la ricorrente al riguardo. Il secondo motivo verte su un errore manifesto di valutazione e su una violazione dell’articolo 263, quarto comma, TFUE nonché dell’obbligo di motivazione in relazione ai regimi di aiuti. Il terzo motivo verte su una violazione dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, degli articoli 47 e 41 della Carta, delle garanzie procedurali e su un errore manifesto di valutazione, in quanto il Tribunale non ha seguito la «prima alternativa» della giurisprudenza derivante dalla sentenza del 17 settembre 2015, Mory e a./Commissione (C‑33/14 P, EU:C:2015:609). Il quarto motivo verte su una violazione dell’articolo 263, quarto comma, TFUE determinata da un’erronea applicazione dei presupposti sostanziali della «seconda alternativa» derivante da detta giurisprudenza. Il quinto motivo verte su una violazione dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, dei principi della tutela giurisdizionale effettiva e della parità delle armi, nonché su un errore manifesto di valutazione, in quanto il Tribunale ha applicato criteri troppo rigidi per quanto riguarda la prova di un pregiudizio sostanziale alla sua posizione sul mercato di cui trattasi. Il sesto motivo verte su un errore manifesto di valutazione, in quanto il Tribunale ha ritenuto che le misure oggetto della decisione controversa non arrecassero un pregiudizio sostanziale alla posizione della ricorrente sul mercato di cui trattasi.

 Sui motivi dimpugnazione primo e terzo, vertenti su errori di diritto e su una violazione dei diritti procedurali della ricorrente, in quanto il Tribunale non ha esaminato la questione se questultima fosse individualmente interessata dalla decisione controversa alla luce del criterio relativo alla tutela dei diritti procedurali di un interessato nel procedimento amministrativo dinanzi alla Commissione

 Argomenti delle parti

18      Con i motivi primo e terzo, che si riferiscono ai punti da 96 a 110, nonché 112 e seguenti dell’ordinanza impugnata e che devono essere esaminati congiuntamente, la ricorrente contesta in sostanza al Tribunale di aver commesso errori di diritto, in quanto quest’ultimo non ha esaminato se essa fosse «individualmente interessata» dalla decisione controversa ai sensi della seconda ipotesi di cui all’articolo 263, quarto comma, TFUE, alla luce del criterio relativo alla tutela dei diritti procedurali di un interessato nel procedimento amministrativo dinanzi alla Commissione.

19      Con il primo motivo, la ricorrente contesta in sostanza al Tribunale di aver commesso un errore di diritto avendo dichiarato, ai punti da 101 a 110 dell’ordinanza impugnata, che il ricorso era irricevibile con la motivazione che nel frattempo la Commissione aveva esaminato le misure in questione nella decisione di avvio del procedimento Hahn IV. Da un lato, tale valutazione sarebbe, da un punto di vista sia fattuale sia giuridico, inesatta e, dall’altro lato, tenendo in considerazione tale decisione, che sarebbe lacunosa e sarebbe stata pubblicata soltanto poco tempo prima dell’emissione dell’ordinanza impugnata, il Tribunale avrebbe violato, oltre all’articolo 263, quarto comma, TFUE, l’articolo 47 della Carta e il diritto della ricorrente di essere ascoltata.

20      La Commissione e il Land Rheinland-Pfalz ritengono che occorra respingere tale argomento in quanto inoperante e, in ogni caso, infondato.

21      Con il terzo motivo la ricorrente contesta al Tribunale, in particolare, di avere esaminato, ai punti 112 e seguenti dell’ordinanza impugnata, se essa fosse «individualmente interessata» dalla decisione controversa, ai sensi della seconda ipotesi di cui all’articolo 263, quarto comma, TFUE, alla luce non già di ciò che, secondo la ricorrente, costituirebbe la «prima alternativa» della giurisprudenza derivante dalla sentenza del 17 settembre 2015, Mory e a./Commissione (C‑33/14 P, EU:C:2015:609), relativa alla tutela dei diritti procedurali di un interessato nel procedimento amministrativo dinanzi alla Commissione, bensì alla luce dell’asserita «seconda alternativa» derivante da tale giurisprudenza, relativa a un pregiudizio sostanziale alla posizione di detto interessato sul mercato di cui trattasi. A tal riguardo, ai punti da 96 a 110 di detta ordinanza, il Tribunale avrebbe erroneamente respinto gli argomenti con cui la ricorrente contestava alla Commissione di non aver realizzato un procedimento di indagine formale regolare, in quanto quest’ultima non avrebbe preso in considerazione elementi di fatto essenziali. Orbene, nel caso di specie si tratterebbe di una situazione particolare, nella quale la Commissione avrebbe rifiutato manifestamente di tener conto di fatti di cui la ricorrente, in quanto parte del procedimento, avrebbe fornito la prova e che sarebbero determinanti per dirimere la controversia. Così facendo, la Commissione avrebbe violato i diritti procedurali della ricorrente in modo arbitrario.

22      Più in particolare, la ricorrente sostiene, con la prima parte di tale motivo, che il procedimento alla base della presente causa era disciplinato dal regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo [108 TFUE] (GU 1999, L 83, pag. 1), e che essa avrebbe dovuto essere qualificata come «interessata», ai sensi dell’articolo 1, lettera h), di tale regolamento, il che le conferirebbe il diritto di essere ascoltata, conformemente all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, nonché i diritti previsti dall’articolo 20 di detto regolamento. Di conseguenza, conformemente a quanto la Corte avrebbe dichiarato ai punti 22 e 23 della sentenza del 28 gennaio 1986, Cofaz e a./Commissione (169/84, EU:C:1986:42), letti in combinazione con l’articolo 47 della Carta, la ricorrente doveva disporre di una possibilità di esperire un ricorso al fine di tutelare i propri interessi. I diritti procedurali della ricorrente comporterebbero, in particolare, che la Commissione prenda in considerazione ed esamini tutti i fatti che sono stati illustrati dalla ricorrente e che sono determinanti per dirimere la controversia, nel contesto in cui essi si inseriscono.

23      Con la seconda parte del terzo motivo, la ricorrente fa valere che, come già sostenuto dinanzi al Tribunale, se è pur vero che nel caso di specie la Commissione aveva avviato un procedimento di indagine formale, tale procedimento non è stato condotto in modo regolare e non ha riguardato i fatti nel loro complesso. Il Tribunale non avrebbe effettuato alcun esame né a fortiori indicato alcuna motivazione sulla ragione per cui la situazione della ricorrente non sarebbe assimilabile a quella di un interessato che chiede l’annullamento di una decisione adottata senza procedimento di indagine formale.

24      Con la terza parte del terzo motivo la ricorrente sostiene che il Tribunale ha inoltre violato il principio di buona amministrazione, sancito dall’articolo 41 della Carta, e non ha tenuto conto della violazione di tale principio da parte della Commissione. Il Tribunale non avrebbe tenuto conto di talune circostanze, come il fatto che la decisione Hahn I e la decisione controversa sono state adottate appena cinque mesi dopo le ultime osservazioni della ricorrente e che la Commissione ha discriminato la ricorrente omettendo di prendere in considerazione i fatti che avrebbero pregiudicato la FFHG e la Ryanair. Inoltre, il Tribunale non avrebbe preso in considerazione la circostanza che la Commissione non ha motivato né le ragioni per le quali essa non ha tenuto conto di taluni elementi di fatto nell’ambito del procedimento che ha dato luogo alla decisione controversa né le ragioni per le quali le misure relative all’aeroporto di Francoforte-Hahn sono state oggetto di varie decisioni. In una situazione siffatta, la ricorrente dovrebbe tuttavia disporre di un mezzo di ricorso per tutelare i suoi diritti procedurali.

25      Con la quarta e la quinta parte del terzo motivo, la ricorrente sostiene che il Tribunale, al punto 105 dell’ordinanza impugnata, ha erroneamente introdotto un nuovo requisito relativo a un «quadro d’insieme». Tale requisito non troverebbe fondamento né nel diritto dell’Unione né nella giurisprudenza dei giudici dell’Unione. Per contro, tale giurisprudenza richiederebbe che la Commissione esamini una transazione commerciale nel suo «insieme», il che implicherebbe che essa tenga conto dell’insieme degli elementi pertinenti. Orbene, la Commissione non avrebbe proceduto a un esame siffatto, benché la ricorrente abbia dimostrato e comprovato in maniera giuridicamente sufficiente il contesto, nel quale si inserirebbero i fatti analizzati dalla Commissione. Inoltre, l’obbligo di esame della Commissione includerebbe almeno, nel caso di specie, il trasferimento degli aiuti di Stato effettuato dalla FFHG a favore della Ryanair, punto che il Tribunale non avrebbe verificato.

26      Con la sesta parte del terzo motivo, la ricorrente sostiene di poter contestare la violazione dei suoi diritti procedurali soltanto con un ricorso di annullamento, in quanto un ricorso per carenza non sarebbe adeguato o ricevibile nel caso di specie.

27      Ne conseguirebbe che, ai fini dell’esame della ricevibilità di un ricorso proposto da un concorrente, la ricorrente non potrebbe essere trattata come se la Commissione avesse condotto un procedimento di indagine formale regolare.

28      La Commissione ritiene, al pari del Land Rheinland-Pfalz, che occorra respingere integralmente il terzo motivo in quanto infondato. Secondo la Commissione, tale motivo è, inoltre, in parte irricevibile in quanto riguarda, da un lato, accertamenti di fatto operati dal Tribunale e contiene, dall’altro, argomenti che non sono stati dedotti in primo grado.

 Giudizio della Corte

29      È necessario ricordare, in via preliminare, che la ricevibilità di un ricorso proposto da una persona fisica o giuridica contro un atto di cui essa non è destinataria, a norma dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, è subordinata alla condizione che alla medesima persona sia riconosciuta la legittimazione ad agire, la quale si presenta in due ipotesi. Da un lato, un tale ricorso può essere proposto a condizione che detto atto la riguardi direttamente e individualmente. Dall’altro lato, la suddetta persona può proporre ricorso contro un atto regolamentare che non comporti misure di esecuzione se esso la riguarda direttamente (v. in tal senso, in particolare, sentenze del 17 settembre 2015, Mory e a./Commissione, C‑33/14 P, EU:C:2015:609, punti 59 e 91; del 13 marzo 2018, Industrias Químicas del Vallés/Commissione, C‑244/16 P, EU:C:2018:177, punto 39, nonché del 15 luglio 2021, Deutsche Lufthansa/Commissione, C‑453/19 P, EU:C:2021:608, punto 31).

30      Ai punti da 85 a 144 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale ha esaminato se la ricorrente fosse legittimata ad agire in base alla prima ipotesi di cui al punto precedente, vale a dire se la decisione controversa la riguardasse direttamente e individualmente.

31      A tale riguardo, da una costante giurisprudenza della Corte risulta che i soggetti diversi dai destinatari di una decisione possono sostenere che essa li riguarda individualmente solo se detta decisione li concerne a causa di determinate loro qualità particolari o di una situazione di fatto che li caratterizza rispetto a chiunque altro e, quindi, li individualizza in un modo analogo al destinatario (v. in tal senso, in particolare, sentenze del 15 luglio 1963, Plaumann/Commissione, 25/62, EU:C:1963:17, pag. 220; del 28 gennaio 1986, Cofaz e a./Commissione, 169/84, EU:C:1986:42, punto 22; del 22 novembre 2007, Sniace/Commissione, C‑260/05 P, EU:C:2007:700, punto 53; del 17 settembre 2015, Mory e a./Commissione, C‑33/14 P, EU:C:2015:609, punto 93, nonché del 15 luglio 2021, Deutsche Lufthansa/Commissione, C‑453/19 P, EU:C:2021:608, punto 33).

32      Con i motivi primo e terzo la ricorrente contesta in sostanza al Tribunale di aver esaminato se la decisione controversa la riguardasse individualmente alla luce non già del criterio relativo alla tutela dei diritti procedurali di un interessato nel procedimento amministrativo dinanzi alla Commissione, bensì del criterio del pregiudizio sostanziale alla sua posizione sul mercato di cui trattasi.

33      A tale riguardo, occorre ricordare che nell’ambito della procedura di controllo degli aiuti di Stato di cui all’articolo 108 TFUE, si deve distinguere, da un lato, la fase preliminare di esame degli aiuti istituita al paragrafo 3 di tale articolo, che ha soltanto lo scopo di consentire alla Commissione di formarsi una prima opinione sulla compatibilità parziale o totale dell’aiuto di cui trattasi, e, dall’altro, la fase di esame prevista al paragrafo 2 del medesimo articolo. Solamente nell’ambito di quest’ultima, diretta a consentire alla Commissione di essere completamente edotta sul complesso dei dati della causa, il Trattato FUE pone a carico della Commissione l’obbligo di invitare gli interessati a presentare le loro osservazioni (sentenze del 17 settembre 2015, Mory e a./Commissione, C‑33/14 P, EU:C:2015:609, punto 94, e del 15 luglio 2021, Deutsche Lufthansa/Commissione, C‑453/19 P, EU:C:2021:608, punto 35).

34      Ne consegue che, qualora, senza avviare il procedimento d’indagine formale di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, la Commissione rilevi, con una decisione adottata sulla base del paragrafo 3 dello stesso articolo, la compatibilità di un aiuto con il mercato interno, i beneficiari di tali garanzie procedurali possono ottenerne il rispetto solamente ove abbiano la possibilità di contestare tale decisione dinanzi al giudice dell’Unione. Per tali motivi, quest’ultimo dichiara ricevibile un ricorso diretto all’annullamento di una simile decisione, proposto da un interessato ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, qualora l’autore di tale ricorso intenda, con la sua proposizione, far rispettare i diritti procedurali che gli derivano da quest’ultima disposizione. La Corte ha precisato che simili interessati sono le persone, le imprese o le associazioni eventualmente lese nei loro interessi dalla concessione di un aiuto, vale a dire, in particolare, le imprese concorrenti dei beneficiari di tale aiuto e le organizzazioni di categoria (sentenze del 17 settembre 2015, Mory e a./Commissione, C‑33/14 P, EU:C:2015:609, punti 95 e 96, e del 15 luglio 2021, Deutsche Lufthansa/Commissione, C‑453/19 P, EU:C:2021:608, punto 36).

35      Al contrario, se il ricorrente mette in discussione la fondatezza di una decisione di valutazione dell’aiuto adottata in base all’articolo 108, paragrafo 3, TFUE o in esito ad un procedimento di indagine formale, il semplice fatto che esso possa essere considerato come «interessato», ai sensi del paragrafo 2 del medesimo articolo, non può essere sufficiente a far ammettere la ricevibilità del ricorso. Esso deve quindi provare di avere uno status particolare, ai sensi della giurisprudenza ricordata al punto 31 della presente sentenza. Ciò si verifica in particolare qualora la posizione del ricorrente sul mercato di cui trattasi sia sostanzialmente lesa dall’aiuto oggetto della decisione in questione (sentenze del 17 settembre 2015, Mory e a./Commissione, C‑33/14 P, EU:C:2015:609, punto 97, e del 15 luglio 2021, Deutsche Lufthansa/Commissione, C‑453/19 P, EU:C:2021:608, punto 37).

36      A tale riguardo, come il Tribunale ha giustamente ricordato al punto 93 dell’ordinanza impugnata, è stato segnatamente riconosciuto che una decisione della Commissione che chiudeva il procedimento d’indagine formale riguardava individualmente, oltre l’impresa beneficiaria, le imprese concorrenti di quest’ultima che avevano svolto un ruolo attivo nell’ambito di detto procedimento, purché la loro posizione sul mercato fosse sostanzialmente lesa dal provvedimento di aiuto oggetto della decisione impugnata (v., in tal senso, sentenza del 15 luglio 2021, Deutsche Lufthansa/Commissione, C‑453/19 P, EU:C:2021:608, punto 38 e giurisprudenza ivi citata).

37      Nel caso di specie, la decisione controversa è stata adottata, come ammette, peraltro, la ricorrente, in esito a un procedimento di indagine formale ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE.

38      In tali circostanze, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, il suo ricorso avverso detta decisione non poteva rientrare nell’ipotesi considerata al punto 34 della presente sentenza. Per la parte in cui la ricorrente basa il proprio argomento sui punti 22 e 23 della sentenza del 28 gennaio 1986, Cofaz e a./Commissione (169/84, EU:C:1986:42), è sufficiente rilevare che questi ultimi devono essere letti unitamente al punto 25 di tale sentenza, il quale conferma che il solo fatto che un’impresa abbia svolto un ruolo attivo nell’ambito del procedimento di indagine formale non è sufficiente per ritenere che la decisione che conclude tale procedimento la riguardi individualmente.

39      L’argomento della ricorrente, secondo cui il procedimento di indagine formale condotto dalla Commissione sarebbe stato viziato da irregolarità, in quanto la decisione controversa si basa su fatti incompleti o valutati in modo errato, o ancora l’argomento relativo all’adozione e all’asserita incompletezza della decisione di avvio del procedimento Hahn IV, nonché delle decisioni Hahn I e Hahn II, non possono rimettere in discussione una siffatta conclusione.

40      Infatti, la giurisprudenza relativa alla ricevibilità di un ricorso avverso una decisione adottata in esito al procedimento di indagine formale si applica senza distinzione tra i diversi motivi che possono essere dedotti a sostegno di un simile ricorso. Inoltre, si deve constatare che, con il pretesto di asserite irregolarità procedurali, la ricorrente contesta in realtà nel merito le valutazioni della Commissione contenute nella decisione controversa, ancorché la discussione dinanzi al Tribunale vertesse sulla ricevibilità del ricorso proposto contro tale decisione.

41      In tali circostanze, la questione se nel procedimento di indagine formale, che ha dato luogo alla decisione controversa, siano stati considerati tutti gli elementi pertinenti, o se siffatti elementi siano stati esaminati nell’ambito di un altro procedimento, come, nel caso di specie, il procedimento Hahn IV, è, in quanto tale, irrilevante ai fini dell’applicabilità della giurisprudenza richiamata ai punti 36 e 38 della presente sentenza. Il Tribunale si è pronunciato su tali aspetti ad abundantiam, ai punti da 101 a 110 dell’ordinanza impugnata, in risposta all’argomento addotto dalla ricorrente per dimostrare che la sua situazione doveva essere assimilata a quella di un interessato che chiede l’annullamento di una decisione adottata senza procedimento di indagine formale.

42      Di conseguenza, occorre respingere il primo e il terzo motivo, nella parte in cui riguardano i suddetti punti dell’ordinanza impugnata, in quanto inoperanti.

43      Il Tribunale non ha quindi commesso errori di diritto nel ritenere, al punto 111 dell’ordinanza impugnata e ai fini dell’esame effettuato ai punti 112 e seguenti di tale ordinanza, alla luce dell’articolo 263, quarto comma, seconda parte di frase, TFUE, che la mera partecipazione della ricorrente al procedimento amministrativo non fosse sufficiente a dimostrare che essa fosse individualmente interessata dalla decisione controversa, ai sensi di detta disposizione.

44      Sulla base di quanto precede, occorre respingere il primo e il terzo motivo di impugnazione in quanto in parte inoperanti e in parte infondati.

 Sul secondo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione e su una violazione dellarticolo 263, quarto comma, terza parte di frase, TFUE nonché dellobbligo di motivazione, in quanto il Tribunale non ha qualificato la decisione controversa come «atto regolamentare», ai sensi di tale disposizione

 Argomenti delle parti

45      Con il secondo motivo, la ricorrente contesta, in sostanza, al Tribunale di aver violato l’articolo 263, quarto comma, terza parte di frase, TFUE, dichiarando, ai punti da 146 a 150 dell’ordinanza impugnata, che la decisione controversa non costituiva un «atto regolamentare» ai sensi di tale disposizione e che la ricorrente non era pertanto legittimata ad agire ai sensi di detta disposizione.

46      Essa fa valere, in particolare, che i 45 milioni di EUR provenienti dal cash pool del Land Rheinland-Pfalz a favore della FFHG costituiscono un regime di aiuti. A tal proposito, il Tribunale non avrebbe tenuto conto dei fatti che consentivano di concludere nel senso di una siffatta qualificazione e, pertanto, avrebbe commesso un errore di diritto e avrebbe violato il suo obbligo di motivazione negando l’esistenza di un simile regime di aiuti. Nel caso di specie, la FFHG avrebbe utilizzato gli aiuti ottenuti con tale mezzo a favore della Ryanair e li avrebbe quindi trasferiti a quest’ultima. A tal proposito, il Tribunale avrebbe travisato la portata dell’obbligo di esame che incomberebbe alla Commissione. Di conseguenza, esso avrebbe altresì omesso di verificare se la Commissione abbia rispettato il suo obbligo di esame, incorrendo in tal modo in un errore di diritto. Inoltre, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto negando l’esistenza di un obbligo di esame a carico della Commissione in considerazione del trasferimento degli aiuti di Stato alla Ryanair. Sarebbe, in ogni caso, accertato che gli aiuti concessi alla FFHG sono stati utilizzati da quest’ultima a favore della Ryanair, al fine di coprire perdite generate dall’accordo concluso tra tali due parti nel corso del 2005 e di finanziare l’infrastruttura destinata alla Ryanair.

47      Secondo la ricorrente, la sentenza del 6 novembre 2018, Scuola Elementare Maria Montessori/Commissione, Commissione/Scuola Elementare Maria Montessori e Commissione/Ferracci (da C‑622/16 P a C‑624/16 P, EU:C:2018:873), è applicabile al finanziamento proveniente dal cash pool del Land Rheinland-Pfalz. Da tale giurisprudenza risulterebbe che è sufficiente che il ricorrente provi che l’atto di cui trattasi lo riguardi direttamente e che spetta a quest’ultimo, a tal proposito, dimostrare che detto atto è realmente idoneo a pregiudicare la concorrenza sul mercato di cui trattasi. Tali presupposti, come risulterebbe da elementi di prova prodotti dalla ricorrente, sarebbero soddisfatti nel caso di specie. L’ordinanza impugnata sarebbe quindi errata in diritto e il ricorso in primo grado avrebbe dovuto essere dichiarato ricevibile.

48      La Commissione e il Land Rheinland-Pfalz sostengono che occorre respingere il secondo motivo in quanto manifestamente irricevibile, poiché riguarda accertamenti fattuali e costituirebbe, in ogni caso, un argomento nuovo. Tale motivo sarebbe, inoltre, inoperante o, quanto meno, infondato.

 Giudizio della Corte

49      Si deve ricordare, da un lato, che il Trattato di Lisbona ha aggiunto all’articolo 263, quarto comma, TFUE una terza parte di frase, che ha attenuato i requisiti di ricevibilità dei ricorsi di annullamento proposti da persone fisiche o giuridiche. Infatti, tale parte di frase non subordina la ricevibilità dei ricorsi di annullamento proposti da persone fisiche o giuridiche al requisito che il ricorrente sia individualmente interessato dall’atto di cui trattasi, e apre tale mezzo di ricorso nei confronti degli «atti regolamentari» che non comportino alcuna misura di esecuzione e che riguardino il ricorrente direttamente (v., in tal senso, sentenza del 6 novembre 2018, Scuola Elementare Maria Montessori/Commissione, Commissione/Scuola Elementare Maria Montessori e Commissione/Ferracci, da C‑622/16 P a C‑624/16 P, EU:C:2018:873, punto 22 e giurisprudenza ivi citata).

50      Dall’altro lato, da una costante giurisprudenza della Corte risulta che una decisione della Commissione volta ad autorizzare o vietare un «regime di aiuti» ha portata generale e può pertanto essere qualificata come «atto regolamentare», ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, terza parte di frase, TFUE (v., in tal senso, sentenza del 6 novembre 2018, Scuola Elementare Maria Montessori/Commissione, Commissione/Scuola Elementare Maria Montessori e Commissione/Ferracci, da C‑622/16 P a C‑624/16 P, EU:C:2018:873, punti 31 e 32, nonché giurisprudenza ivi citata).

51      Orbene, al punto 150 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale ha rilevato che le misure in questione non sono state concesse sulla base di un regime di aiuti e che esse rivestono un carattere individuale, il che viene contestato dalla ricorrente con la motivazione che una delle tre misure di aiuto oggetto della decisione controversa, ossia il cash pool del Land Rheinland-Pfalz, costituirebbe un regime di aiuti.

52      Tuttavia, si deve osservare che l’argomento della ricorrente equivale in definitiva a contestare la qualificazione di tale misura effettuata dalla Commissione alla luce dei criteri previsti all’articolo 1, lettera d), del regolamento n. 659/1999 e che detto argomento è, di conseguenza, irricevibile in sede di impugnazione.

53      Di conseguenza, occorre respingere il secondo motivo in quanto irricevibile, senza che sia necessario statuire su tutti gli argomenti dedotti dalla ricorrente a sostegno di tale motivo.

 Sul quarto motivo, vertente su una violazione dellarticolo 263, quarto comma, TFUE, in quanto il Tribunale ha erroneamente applicato i presupposti sostanziali della «seconda alternativa» della giurisprudenza derivante dalla sentenza del 17 settembre 2015, Mory e a./Commissione (C33/14 P, EU:C:2015:609)

 Argomenti delle parti

54      Con il quarto motivo la ricorrente contesta al Tribunale, in subordine, di avere erroneamente applicato, ai punti 111 e seguenti dell’ordinanza impugnata, i presupposti sostanziali di quella che, secondo la stessa ricorrente, costituirebbe la «seconda alternativa» della giurisprudenza derivante dalla sentenza del 17 settembre 2015, Mory e a./Commissione (C‑33/14 P, EU:C:2015:609), in quanto la questione se le misure di cui trattasi abbiano sostanzialmente pregiudicato la posizione della ricorrente sul mercato di cui trattasi costituisce soltanto uno dei criteri per accertare che essa era individualmente interessata da queste ultime. Ai punti 114 e seguenti dell’ordinanza impugnata, il Tribunale non avrebbe tuttavia esaminato se, nella particolare situazione del caso di specie, sussistano altri fatti che caratterizzano la ricorrente rispetto a chiunque altro.

55      La Commissione e il Land Rheinland-Pfalz ritengono che il quarto motivo debba essere respinto in quanto infondato.

 Giudizio della Corte

56      È sufficiente rilevare che, come risulta in particolare dai punti da 32 a 43 della presente sentenza, il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto nel dichiarare, ai punti 111 e seguenti dell’ordinanza impugnata, che la ricorrente non era individualmente interessata dalla decisione controversa ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, in quanto detta decisione è stata adottata in esito al procedimento di indagine formale, sulla base del criterio del pregiudizio sostanziale alla sua posizione sul mercato di cui trattasi.

57      Pertanto, il quarto motivo deve essere respinto in quanto infondato.

 Sul quinto motivo, vertente su una violazione dellarticolo 263, quarto comma, TFUE, dei principi della tutela giurisdizionale effettiva e della parità delle armi, nonché su un errore manifesto di valutazione, in quanto il Tribunale ha applicato criteri troppo rigidi per quanto riguarda la prova di un pregiudizio sostanziale alla sua posizione sul mercato di cui trattasi

 Argomenti delle parti

58      Con il quinto motivo, la ricorrente sostiene che, anche se si fosse dovuto applicare il criterio del pregiudizio sostanziale alla sua posizione sul mercato di cui trattasi, il Tribunale avrebbe dovuto concedere, a causa delle peculiarità del caso di specie, un alleggerimento dell’onere della prova del soddisfacimento di tale criterio nel caso di specie.

59      A tal proposito, la ricorrente afferma che la Commissione non ha tenuto conto di tutti gli elementi di fatto e di tutte le misure pertinenti. A causa dell’arbitraria rappresentazione della situazione operata dalla Commissione e delle lacune informative che ne deriverebbero a danno della ricorrente, quest’ultima non potrebbe vedersi attribuire, alla luce del principio della parità delle armi e del principio della tutela giurisdizionale effettiva, l’onere di provare che le misure in questione hanno pregiudicato in maniera sostanziale la sua posizione sul mercato di cui trattasi.

60      La ricorrente ritiene di aver fornito, sotto tale profilo, la prova di un pregiudizio sostanziale alla sua posizione sul mercato di cui trattasi, in quanto la Ryanair avrebbe ricevuto, da parte della FFHG e del Land Rheinland-Pfalz, varie centinaia di milioni di euro e tali misure hanno leso in maniera sostanziale la posizione della ricorrente sul mercato, sia nel settore del trasporto aereo europeo sia nell’ambito della sua principale base operativa a Francoforte sul Meno.

61      Secondo la Commissione e il Land Rheinland-Pfalz, il quinto motivo deve essere respinto in quanto infondato.

 Giudizio della Corte

62      Occorre rilevare che l’argomento della ricorrente secondo cui il Tribunale avrebbe dovuto riconoscerle un alleggerimento dell’onere della prova non ha alcun fondamento giuridico.

63      In primo luogo, nella misura in cui la ricorrente adduce un esame incompleto ed erroneo, da parte della Commissione, delle misure in questione, detta circostanza, anche supponendola dimostrata, non può essere tale da incidere sulla pertinenza del presupposto secondo cui la decisione controversa è tale da ledere in modo sostanziale la sua posizione sul mercato di cui trattasi, né sull’onere della prova richiesto al fine di dimostrare la legittimazione ad agire contro la decisione relativa a tali misure.

64      In secondo luogo, nella misura in cui la ricorrente sostiene che, dal momento che essa doveva beneficiare di un alleggerimento dell’onere della prova relativa a una lesione sostanziale alla sua posizione sul mercato, essa ha effettivamente fornito tale prova, ed enuncia a tal fine i vantaggi che la Ryanair avrebbe ottenuto dalla FFHG e dal Land Rheinland-Pfalz, è sufficiente rilevare che tale argomento è fondato su una premessa erronea, in quanto, come risulta dal punto precedente, la ricorrente non può avvalersi di un siffatto alleggerimento dell’onere della prova.

65      Occorre dunque respingere il quinto motivo di impugnazione in quanto infondato.

 Sul sesto motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione, in quanto il Tribunale ha ritenuto che le misure oggetto della decisione controversa non abbiano arrecato un pregiudizio sostanziale alla posizione della ricorrente sul mercato di cui trattasi

 Argomenti delle parti

66      Con il sesto motivo, dedotto in subordine, la ricorrente contesta al Tribunale, in primo luogo, di essersi basato su una concezione errata del mercato rilevante ai fini della valutazione del presupposto relativo al pregiudizio sostanziale alla sua posizione sul mercato. A tal proposito, il Tribunale avrebbe seguito criteri erronei per effettuare la propria analisi. In secondo luogo, il Tribunale avrebbe imposto requisiti eccessivi in ordine al nesso di causalità. In terzo luogo, la sua analisi non avrebbe tenuto conto del fatto che il mercato rilevante era in espansione e si sarebbe basata su considerazioni erronee, per quanto riguarda in particolare l’apertura di una base della compagnia aerea Ryanair all’aeroporto di Francoforte sul Meno e la vicinanza geografica di tale aeroporto a quello di Francoforte-Hahn.

67      Per quanto riguarda, anzitutto, la definizione del mercato rilevante, la ricorrente contesta in particolare i punti 117 nonché 119 e seguenti dell’ordinanza impugnata, in quanto in tali punti il Tribunale avrebbe erroneamente respinto la definizione fornita dalla ricorrente con la motivazione che essa non sarebbe pertinente nel settore degli aiuti di Stato al fine di valutare la ricevibilità di un ricorso ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE.

68      Del pari, la ricorrente fa valere che il Tribunale si è basato, in tale parte dell’ordinanza impugnata, su una definizione errata del mercato rilevante quando ha respinto la definizione fornita al riguardo dalla ricorrente. Il mercato rilevante nel caso di specie sarebbe quello del settore del trasporto aereo europeo e, di conseguenza, della rete europea di rotte aeree costituita dai concorrenti interessati, vale a dire la Ryanair e la ricorrente.

69      La ricorrente contesta poi al Tribunale di avere, in particolare al punto 118 dell’ordinanza impugnata, respinto in blocco e sulla base di criteri di valutazione erronei, gli elementi e gli argomenti da essa dedotti per dimostrare un pregiudizio sostanziale alla sua posizione sul mercato di cui trattasi, benché tali elementi e argomenti fossero stati riassunti al punto 117 di detta ordinanza. Così facendo, il Tribunale si sarebbe inoltre discostato dai requisiti vigenti quanto alla prova di un pregiudizio siffatto, in particolare per quanto riguarda il nesso di causalità tra le misure in questione e tale pregiudizio, come risulterebbero dalla sentenza del 28 gennaio 1986, Cofaz e a./Commissione (169/84, EU:C:1986:42).

70      Il Tribunale avrebbe, di conseguenza, violato anche l’articolo 47 della Carta.

71      La ricorrente afferma infine che, contrariamente a quanto deciso dal Tribunale a tal proposito, in particolare ai punti 121 e seguenti dell’ordinanza impugnata, essa ha fornito una serie di elementi di prova riguardanti, in particolare, il traffico aereo europeo, le reti europee delle compagnie aeree, la crescita esponenziale della Ryanair e del suo numero di passeggeri, l’apertura di una base della Ryanair all’aeroporto di Francoforte sul Meno, nonché la vicinanza geografica di tale aeroporto a quello di Francoforte-Hahn. La ricorrente avrebbe, pertanto, dimostrato che le misure in questione avevano pregiudicato in maniera sostanziale la sua posizione sul mercato di cui trattasi.

72      La ricorrente ne conclude che, se il Tribunale avesse valutato correttamente tali elementi, avrebbe in effetti dovuto confermare la ricevibilità del ricorso.

73      La Commissione ritiene che il sesto motivo di impugnazione contesti la valutazione insindacabile degli elementi di fatto e probatori operata dal Tribunale e che, pertanto, esso sia irricevibile. In ogni caso, la Commissione reputa, al pari del Land Rheinland-Pfalz, che occorra respingere integralmente tale motivo in quanto infondato.

 Giudizio della Corte

74      Si deve rammentare, in via preliminare, che la Corte ha ripetutamente dichiarato che la dimostrazione, da parte del ricorrente, di una lesione sostanziale alla sua posizione sul mercato non implica una pronuncia definitiva sui rapporti di concorrenza tra tale ricorrente e le imprese beneficiarie, ma richiede soltanto che il medesimo ricorrente indichi in modo pertinente le ragioni per le quali la decisione della Commissione può pregiudicare i suoi legittimi interessi, ledendo in maniera sostanziale la sua posizione sul mercato di cui trattasi (v., in tal senso, sentenze del 28 gennaio 1986, Cofaz e a./Commissione, 169/84, EU:C:1986:42, punto 28; del 22 novembre 2007, Spagna/Lenzing, C‑525/04 P, EU:C:2007:698, punto 41; del 22 novembre 2007, Sniace/Commissione, C‑260/05 P, EU:C:2007:700, punto 60, e del 15 luglio 2021, Deutsche Lufthansa/Commissione, C‑453/19 P, EU:C:2021:608, punto 57).

75      Dalla giurisprudenza della Corte emerge quindi che la lesione sostanziale alla posizione concorrenziale del ricorrente sul mercato di cui trattasi deriva non già da un’analisi approfondita dei diversi rapporti concorrenziali su tale mercato, che consenta di stabilire con precisione la portata della lesione alla sua posizione concorrenziale, bensì, in linea di principio, da una constatazione prima facie che la concessione della misura oggetto della decisione della Commissione conduce a una lesione sostanziale di tale posizione (v., in tal senso, sentenza del 15 luglio 2021, Deutsche Lufthansa/Commissione, C‑453/19 P, EU:C:2021:608, punto 58).

76      Ne consegue che tale presupposto può essere soddisfatto qualora il ricorrente fornisca elementi che consentano di dimostrare che la misura di cui trattasi è idonea a ledere sostanzialmente la sua posizione sul mercato di cui trattasi (sentenza del 15 luglio 2021, Deutsche Lufthansa/Commissione, C‑453/19 P, EU:C:2021:608, punto 59 e giurisprudenza ivi citata).

77      A tal proposito, la Corte ha dichiarato, ai punti 63 e 64 della sentenza del 15 luglio 2021, Deutsche Lufthansa/Commissione (C‑453/19 P, EU:C:2021:608), e contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale al punto 116 dell’ordinanza impugnata, che la constatazione prima facie secondo cui la concessione della misura oggetto della decisione della Commissione comporta un pregiudizio sostanziale alla posizione concorrenziale di un ricorrente non richiede che quest’ultimo definisca il mercato o i mercati di cui trattasi fornendo informazioni sulla loro dimensione e sulla loro struttura, nonché sui concorrenti presenti in tali mercati.

78      Per contro, come giustamente ricordato dal Tribunale al punto 112 dell’ordinanza impugnata, la semplice circostanza, in primo luogo, che l’atto di cui detto ricorrente chiede l’annullamento possa influire in una certa misura sui rapporti concorrenziali esistenti nel mercato di cui trattasi e che il ricorrente si trovi in qualche modo in concorrenza con il beneficiario di siffatto atto non è sufficiente a far ritenere che quest’ultimo riguardi individualmente il ricorrente. Ciò significa che un’impresa non può limitarsi a far valere la sua qualità di concorrente rispetto all’impresa beneficiaria della misura oggetto dell’atto di cui essa chiede l’annullamento (v., in tal senso, sentenze del 22 dicembre 2008, British Aggregates/Commissione, C‑487/06 P, EU:C:2008:757, punti 47 e 48, nonché del 17 settembre 2015, Mory e a./Commissione, C‑33/14 P, EU:C:2015:609, punti 99 e 100).

79      In secondo luogo, come correttamente osservato dal Tribunale al punto 115 dell’ordinanza impugnata, la prova di una lesione sostanziale arrecata alla posizione di un concorrente sul mercato non può essere limitata alla presenza di taluni elementi che indicano un peggioramento delle prestazioni commerciali o finanziarie della parte ricorrente, quali un calo notevole del fatturato, perdite finanziarie non trascurabili o ancora una riduzione significativa delle quote di mercato in seguito alla concessione dell’aiuto di cui trattasi. La concessione di un aiuto di Stato può anche ledere la situazione concorrenziale di un operatore in altri modi, in particolare provocando un lucro cessante o un’evoluzione meno favorevole di quella che si sarebbe registrata in mancanza di tale aiuto (sentenza del 15 luglio 2021, Deutsche Lufthansa/Commissione, C‑453/19 P, EU:C:2021:608, punto 61 e giurisprudenza ivi citata).

80      Nel caso di specie, anzitutto, nei limiti in cui, con il sesto motivo, la ricorrente contesta in sostanza al Tribunale di avere definito in modo errato il mercato di cui trattasi, ai fini della valutazione di un pregiudizio sostanziale della posizione della ricorrente su tale mercato, non considerando che si trattava del settore del trasporto aereo europeo, costituito dalla rete europea di rotte aeree gestite dalle varie compagnie aeree attive in tale settore, vale a dire in particolare dalla Ryanair e dalla ricorrente, si deve constatare che tale argomento si basa su una lettura parziale dell’ordinanza impugnata e non può pertanto essere accolto. Infatti, dal punto 130 di tale ordinanza risulta che il Tribunale ha preso in considerazione tale mercato, come definito dalla ricorrente stessa in primo grado.

81      Il Tribunale ha poi dichiarato, al punto 131 dell’ordinanza impugnata, che, anche supponendo che il mercato rilevante nel caso di specie possa essere definito in tal modo, non si può tuttavia ritenere che sia stata pregiudicata in maniera sostanziale la posizione della ricorrente su tale mercato, né alla luce della circostanza che la Ryanair gestisce rotte aeree in partenza da Francoforte sul Meno né alla luce degli altri elementi dedotti dalla ricorrente.

82      Nell’ambito della propria valutazione insindacabile dei fatti, che non può essere rimessa in discussione in sede di impugnazione, salvo in caso di motivo vertente su uno snaturamento dei medesimi, in alcun modo dedotto dalla ricorrente nel caso di specie, il Tribunale ha concluso, al punto 141 di tale ordinanza, che la ricorrente non aveva dimostrato un calo notevole del suo fatturato, perdite finanziarie non trascurabili o una riduzione significativa delle sue quote di mercato su uno o più mercati rilevanti in seguito all’adozione delle misure a favore dell’aeroporto di Francoforte-Hahn, anche qualora queste ultime fossero state trasferite alla Ryanair. Esso ha aggiunto che la ricorrente non aveva neppure dimostrato un lucro cessante o un’evoluzione meno favorevole di quella che avrebbe registrato in assenza di tali misure.

83      Infine, l’argomento della ricorrente relativo al fatto che il Tribunale, ai punti 117 e seguenti dell’ordinanza impugnata, avrebbe respinto in blocco e sulla base di criteri di valutazione erronei, gli elementi e gli argomenti da essa dedotti per dimostrare un pregiudizio sostanziale alla sua posizione sul mercato di cui trattasi, ancorché tali elementi dimostrassero un siffatto pregiudizio, deve essere respinto.

84      Infatti, dopo aver riepilogato, al punto 117 dell’ordinanza impugnata, gli otto argomenti ed elementi di prova addotti dalla ricorrente, il Tribunale ha dichiarato, da un lato, al punto 118 di tale ordinanza, che la maggior parte degli argomenti della ricorrente si limitava a richiamare la pressione concorrenziale generale esercitata dalle compagnie a basso costo sulle compagnie aeree tradizionali. Orbene, come ricordato al punto 78 della presente sentenza, secondo costante giurisprudenza una simile constatazione non è idonea a dimostrare che la ricorrente sia stata pregiudicata in maniera sostanziale dalla decisione controversa. Dall’altro lato, occorre rilevare che il Tribunale ha esaminato tali argomenti nell’ambito della sua valutazione insindacabile dei fatti, che l’ha condotto alla conclusione di cui al punto 141 dell’ordinanza impugnata, cosicché, per gli stessi motivi esposti al punto 82 della presente sentenza, gli argomenti della ricorrente devono essere considerati irricevibili.

85      Ne consegue che anche l’argomento vertente su una violazione dell’articolo 47 della Carta deve essere respinto.

86      In tali circostanze, la ricorrente non è riuscita a dimostrare che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto concludendo, in particolare al punto 144 dell’ordinanza impugnata, che la ricorrente non aveva provato in modo giuridicamente sufficiente di essere individualmente interessata dalle misure oggetto della decisione controversa, cosicché il suo ricorso di annullamento non poteva essere considerato ricevibile ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, seconda parte di frase, TFUE.

87      Di conseguenza, occorre respingere il sesto motivo di impugnazione in quanto in parte irricevibile e in parte infondato.

88      Poiché nessuno dei motivi dedotti dalla ricorrente a sostegno della sua impugnazione può essere accolto, quest’ultima deve essere integralmente respinta.

 Sulle spese

89      Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è respinta, la Corte statuisce sulle spese.

90      Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, di detto regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza del successivo articolo 184, paragrafo 1, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione e il Land Rheinland-Pfalz ne hanno fatto domanda, la ricorrente, rimasta soccombente, deve essere condannata a farsi carico di tutte le spese inerenti alla presente impugnazione.

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara e statuisce:

1)      L’impugnazione è respinta.

2)      La Deutsche Lufthansa AG si farà carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla Commissione europea e dal Land Rheinland-Pfalz.

Firme


*      Lingua processuale: il tedesco.