SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

23 settembre 2020 (*)

«Marchio dell’Unione europea – Marchio dell’Unione europea figurativo 7Seven – Mancanza di domanda di rinnovo della registrazione del marchio – Cancellazione del marchio alla scadenza della registrazione – Articolo 53 del regolamento (UE) 2017/1001 – Richiesta di restitutio in integrum presentata dal licenziatario – Articolo 104, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 – Dovere di diligenza»

Nella causa T‑557/19,

Seven SpA, con sede in Leinì (Italia), rappresentata da L. Trevisan, avvocato,

ricorrente,

contro

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da H. O’Neill, in qualità di agente,

convenuto,

avente ad oggetto un ricorso proposto contro la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 4 giugno 2019 (procedimento R 2076/2018-5), relativa ad una richiesta di restitutio in integrum nel diritto di domandare il rinnovo del marchio dell’Unione europea figurativo 7Seven,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione),

composto da D. Spielmann, presidente, U. Öberg (relatore) e O. Spineanu-Matei, giudici,

cancelliere: E. Coulon

visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 9 agosto 2019,

visto il controricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 27 novembre 2019,

vista l’assenza di una domanda di fissazione di udienza presentata dalle parti nel termine di tre settimane a decorrere dalla notifica della chiusura della fase scritta del procedimento e deciso, in applicazione dell’articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale, di statuire senza la fase orale del procedimento,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti

1        Il 22 luglio 1997 la Seven SpA, odierna ricorrente, presentava una domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea all’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), in conformità al regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1) [sostituito dal regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell’Unione europea (GU 2009, L 78, pag. 1), come modificato, a sua volta sostituito dal regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1)].

2        Il marchio oggetto della domanda di registrazione era il segno figurativo di seguito riportato:

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3        I prodotti cui si applicava la domanda di registrazione rientravano nelle classi 16, 18 e 25 ai sensi dell’Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale delle merci e dei servizi per la registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato.

4        Il 2 maggio 2001 il marchio veniva registrato come marchio dell’Unione europea, con il numero 591206, e tale registrazione veniva pubblicata nel Bollettino dei marchi comunitari n. 53/2001, del 18 giugno 2001.

5        Il 29 settembre 2005 la ricorrente cedeva il marchio di cui trattasi alla Seven Licensing Company Sàrl, per i prodotti appartenenti alla classe 25, e ne diventava licenziataria. La licenza non veniva iscritta nel registro dei marchi dell’Unione europea.

6        In seguito ad una serie di trasferimenti, il marchio di cui trattasi passava, il 30 aprile 2013, per i prodotti della classe 25, alla Seven7 Investment PTE Ltd (in prosieguo: la «titolare del marchio di cui trattasi»). Al medesimo marchio veniva attribuito il nuovo numero di registrazione 8252223, che veniva pubblicato nel Bollettino dei marchi comunitari n. 83/2013, del 3 maggio 2013.

7        Il 26 dicembre 2016, in conformità all’articolo 47, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 53, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001), l’EUIPO informava la titolare del marchio di cui trattasi che il periodo di tutela di detto marchio terminava il 22 luglio 2017 e che la domanda di rinnovo poteva essere presentata a decorrere dal 23 gennaio 2017 e fino al 24 luglio 2017. L’EUIPO precisava peraltro che, contro pagamento della sovrattassa per pagamento tardivo della tassa di rinnovo, il termine sarebbe stato prorogato al 22 gennaio 2018.

8        La titolare del marchio di cui trattasi non domandava, tuttavia, il rinnovo della corrispondente registrazione.

9        Il 2 febbraio 2018 l’EUIPO notificava al rappresentante della titolare del marchio di cui trattasi la cessazione del periodo di tutela di quest’ultimo con decorrenza dal 22 luglio 2017.

10      Il 21 luglio 2018 la ricorrente depositava una richiesta di restitutio in integrum sul fondamento dell’articolo 104 del regolamento 2017/1001, chiedendo di essere reintegrata nel suo diritto a domandare il rinnovo della registrazione del marchio di cui trattasi (in prosieguo: la «richiesta di reintegro nei propri diritti»). Nella richiesta di reintegro nei propri diritti la ricorrente informava l’EUIPO del fatto che essa aveva ottenuto una licenza sul predetto marchio e che la titolare del medesimo, in violazione degli obblighi contrattuali, non l’aveva avvisata che non avrebbe rinnovato la registrazione del marchio di cui trattasi, di modo che essa non era stata in condizione di provvedere personalmente al suo tempestivo rinnovo.

11      Con decisione del 30 agosto 2018, il dipartimento «Operazioni» dell’EUIPO respingeva la domanda di reintegro nei propri diritti della ricorrente e confermava la cancellazione della registrazione del marchio di cui trattasi.

12      Il 23 ottobre 2018 la ricorrente proponeva ricorso dinanzi all’EUIPO, ai sensi degli articoli da 66 a 71 del regolamento 2017/1001, avverso la decisione del dipartimento «Operazioni» dell’EUIPO.

13      Il 4 aprile 2019 la commissione di ricorso comunicava alla ricorrente che non poteva essere reintegrata nel diritto di domandare il rinnovo della registrazione del marchio di cui trattasi, dato che la situazione descritta non evidenziava che essa avesse dato prova di tutta la diligenza dovuta nelle circostanze.

14      Con decisione del 4 giugno 2019 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la quinta commissione di ricorso dell’EUIPO respingeva il ricorso. Anzitutto, essa ricordava che le disposizioni dell’articolo 104 del regolamento 2017/1001 dovevano essere interpretate restrittivamente. Poi, dopo aver constatato che il mancato rinnovo della registrazione del marchio di cui trattasi era imputabile alla titolare di quest’ultimo, la commissione di ricorso constatava anche che la ricorrente non avrebbe potuto validamente domandare il rinnovo della registrazione di tale marchio senza previa autorizzazione esplicita della titolare e che, tuttavia, l’assenza di una tale autorizzazione non avrebbe impedito al termine per il rinnovo di decorrere. La ricorrente avrebbe potuto ovviare al mancato rinnovo da parte della titolare del marchio di cui trattasi soltanto dimostrando che non c’era stato rinnovo nonostante quest’ultima avesse dato prova di tutta la diligenza dovuta. La commissione di ricorso aggiungeva che, se poi la licenziataria avesse avuto un proprio diritto al rinnovo della registrazione indipendentemente dalla titolare del marchio di cui trattasi, quod non, avrebbe allora dovuto adottare personalmente tutte le misure necessarie per garantire il rinnovo della registrazione del marchio di cui trattasi in tempo utile. Essa considerava altresì che la ricorrente non aveva dimostrato l’esistenza di circostanze eccezionali atte a giustificare che essa fosse reintegrata nel diritto di domandare il rinnovo della registrazione del marchio di cui trattasi. Infine, la commissione di ricorso respingeva come inoperante l’argomento della ricorrente secondo cui la concessione del ripristino del diritto di domandare il rinnovo della registrazione del marchio di cui trattasi non avrebbe comportato alcuna violazione di diritti o alcun pregiudizio ai terzi.

 Conclusioni delle parti

15      La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata;

–        accogliere la richiesta di restitutio in integrum e la domanda di rinnovo della registrazione del marchio di cui trattasi.

16      L’EUIPO conclude che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese.

 In diritto

17      A sostegno del suo ricorso la ricorrente deduce, in sostanza, cinque motivi, vertenti, il primo, su una violazione degli articoli 53 e 104 del regolamento 2017/1001, in combinato disposto con il principio generale di effettività, in quanto la commissione di ricorso avrebbe travisato il diritto autonomo del licenziatario di depositare domanda di rinnovo della registrazione del marchio considerato e di chiedere il reintegro nei propri diritti; il secondo, su una violazione dell’articolo 104 del regolamento 2017/1001 in quanto la richiesta di reintegro nei propri diritti e la domanda di rinnovo sarebbero state depositate dalla ricorrente nei termini; il terzo, su una violazione dell’articolo 104 del regolamento 2017/1001 in quanto la ricorrente avrebbe agito con tutta la diligenza dovuta nelle circostanze; il quarto, su una violazione dell’articolo 104 del regolamento 2017/1001 in quanto le misure raccomandate dalla commissione di ricorso non avrebbero garantito un rinnovo della registrazione del marchio di cui trattasi nei termini assegnati e, il quinto, su una violazione del principio generale di tutela conferita da un marchio dell’Unione europea, sancito nel considerando 11 del regolamento 2017/1001.

18      Il Tribunale esaminerà, nell’ordine, anzitutto il primo motivo, poi il secondo, il terzo e il quarto motivo congiuntamente e, per ultimo, il quinto motivo.

 Sul diritto della ricorrente di depositare una richiesta di reintegro nei propri diritti e di domandare il rinnovo della registrazione del marchio di cui trattasi

19      La ricorrente afferma che la decisione impugnata è errata in quanto, in violazione degli articoli 53 e 104 del regolamento 2017/1001, la commissione di ricorso avrebbe valutato la domanda di rinnovo della registrazione del marchio di cui trattasi e la richiesta di reintegro nei propri diritti come se si trattasse di reintegrare nei suoi diritti la titolare del marchio di cui trattasi, piuttosto che la ricorrente medesima.

20      Aggiunge che, in forza del principio di effettività delle disposizioni di legge, tutte le norme giuridiche che attribuiscono un diritto a un cittadino dell’Unione devono essere applicate in modo da raggiungere infine il loro obiettivo. Secondo la ricorrente, la richiesta di reintegro nei propri diritti ha lo scopo di garantire che il titolare di un diritto su un marchio dell’Unione non perda tale diritto in caso di inosservanza di un termine, sempreché rispetti determinati altri termini e abbia dato prova di tutta la diligenza dovuta nelle circostanze. Orbene, imponendo alla ricorrente di dimostrare che la titolare del marchio di cui trattasi avesse agito con siffatta diligenza e che avrebbe potuto depositare una tale richiesta, la commissione di ricorso avrebbe reso impossibile l’esercizio di tale diritto e violato il principio di effettività.

21      L’EUIPO contesta gli argomenti della ricorrente.

22      Si deve ricordare che, ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001, «[l]a registrazione del marchio UE è rinnovata su richiesta del titolare del marchio UE o di qualsiasi persona che egli abbia esplicitamente autorizzata, purché le tasse siano state pagate».

23      L’articolo 104, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001, quanto ad esso, prevede che «[i]l richiedente o il titolare di un marchio UE o qualsiasi altra parte in un procedimento dinanzi all’[EUIPO] che, pur avendo dato prova di tutta la diligenza dovuta nelle circostanze, non sia stato in grado di osservare un termine nei riguardi dell’[EUIPO], su richiesta, è reintegrato nei suoi diritti se detta inosservanza ha come conseguenza diretta, a norma del presente regolamento, la perdita di un diritto o la decadenza da un mezzo di ricorso».

24      In forza di quest’ultima disposizione, una tale richiesta dinanzi all’EUIPO presuppone, in primo luogo, che il richiedente sia parte nel procedimento di cui trattasi; in secondo luogo, che, pur avendo impiegato tutta la diligenza dovuta nelle circostanze, questi non sia stato in grado di osservare un termine nei confronti dell’EUIPO e, in terzo luogo, che tale inosservanza abbia avuto come conseguenza diretta la perdita di un diritto o la decadenza da un mezzo di ricorso [sentenze del 12 maggio 2009, Jurado Hermanos/UAMI (JURADO), T‑410/07, EU:T:2009:153, punto 15, e del 5 aprile 2017, Renfe-Operadora/EUIPO (AVE), T‑367/15, non pubblicata, EU:T:2017:255, punto 24].

25      Riguardo alla prima condizione, va osservato che, in conformità all’articolo 53, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001, solo il titolare del marchio oppure soggetti da esso esplicitamente autorizzati potrebbero essere considerati parti nel procedimento di rinnovo (sentenza del 12 maggio 2009, JURADO, T‑410/07, EU:T:2009:153, punto 16).

26      Orbene, nessuna disposizione del regolamento 2017/1001 osta a che una «parte nel procedimento di rinnovo» possa essere considerata «parte in un procedimento dinanzi all’[EUIPO]» ai sensi dell’articolo 104, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001. Infatti, l’uso della congiunzione «o» all’articolo 104, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 significa che della restitutio in integrum nei propri diritti può beneficiare qualsiasi parte di un procedimento dinanzi all’EUIPO, sia essa o meno titolare del marchio dell’Unione europea registrato in causa [v., per analogia, sentenza del 31 gennaio 2019, Thun/EUIPO (Pesce), T‑604/17, non pubblicata, EU:T:2019:42, punto 17].

27      Tuttavia, da tali disposizioni non deriva affatto che la ricorrente sia, in quanto titolare di una licenza sul marchio di cui trattasi, giuridicamente assimilata alla titolare del marchio stesso ai fini del rinnovo della sua registrazione; al contrario, al pari di qualunque altro soggetto, essa deve essere esplicitamente autorizzata dalla titolare del marchio di cui trattasi, perché possa presentare una domanda di rinnovo, e fornire la prova dell’esistenza di una tale autorizzazione (v., in tal senso, sentenza del 12 maggio 2009, JURADO, T‑410/07, EU:T:2009:153, punto 21).

28      Nella specie, è pacifico che la ricorrente, il 17 luglio 2018, ha ottenuto un’autorizzazione dalla titolare del marchio di cui trattasi che le consentiva di depositare una richiesta ex articolo 104 del regolamento 2017/1001 per il reintegro nel diritto di domandare il rinnovo della registrazione di detto marchio. Si deve nondimeno osservare che tale autorizzazione è sopraggiunta dopo la scadenza del termine per la domanda di rinnovo, stabilito in conformità dell’articolo 53, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001, e quasi un anno dopo la scadenza dell’effettiva registrazione del marchio, il 22 luglio 2017.

29      L’articolo 53, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001 così recita:

«La domanda di rinnovo deve essere presentata entro sei mesi [prima] d[e]lla scadenza della registrazione. Anche il pagamento della tassa di base per il rinnovo, e, se del caso, di una o più tasse per ciascuna classe di prodotti e servizi oltre alla prima, deve avvenire nel corso dello stesso periodo. In caso contrario, la presentazione della domanda e il pagamento delle tasse possono essere effettuati anche entro un termine supplementare di sei mesi a decorrere dalla scadenza della registrazione, purché nel corso di tale ulteriore termine si proceda al pagamento di una soprattassa per il pagamento tardivo della tassa di rinnovo o per la presentazione tardiva della domanda di rinnovo».

30      Come giustamente rilevato dalla commissione di ricorso, al punto 25 della decisione impugnata, il termine per domandare il rinnovo della registrazione di un marchio decorre indipendentemente da un’eventuale autorizzazione esplicita che il titolare del marchio concedesse al licenziatario.

31      Il procedimento di rinnovo prende fine pertanto alla scadenza del termine previsto all’articolo 53, paragrafo 3, suddetto. Di conseguenza, per essere considerata parte in un tale procedimento a norma dell’articolo 53, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001, la ricorrente doveva ottenere l’autorizzazione esplicita della titolare del marchio di cui trattasi, a domandare il rinnovo della sua registrazione, in una data anteriore alla scadenza del termine di legge.

32      Dato che la ricorrente ha ricevuto un’autorizzazione esplicita soltanto successivamente alla scadenza di tale termine, essa non può essere considerata né parte nel procedimento di rinnovo, ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001, né «parte in un procedimento dinanzi all’[EUIPO]», ai sensi dell’articolo 104, paragrafo 1, di tale regolamento. La ricorrente non poteva quindi depositare una richiesta di reintegro nei propri diritti come licenziataria che avesse perduto un diritto. Si deve pertanto ritenere, nella fattispecie, che essa abbia agito dinanzi all’EUIPO esclusivamente in nome e per conto della titolare del marchio di cui trattasi, di modo che le condizioni di cui all’articolo 104, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 dovranno essere verificate in capo a quest’ultima. Così, come osservato giustamente dalla commissione di ricorso, al punto 25 della decisione impugnata, la ricorrente poteva ovviare al mancato rinnovo da parte della titolare del marchio di cui trattasi soltanto dimostrando che non c’era stato rinnovo nonostante quest’ultima avesse dato prova di tutta la diligenza dovuta.

33      L’interpretazione accolta al precedente punto 32 è la più idonea a soddisfare il principio di effettività e l’esigenza di certezza del diritto. Essa garantisce una chiara determinazione e un rispetto rigoroso del momento iniziale e dei termini finali fissati agli articoli 53 e 104 del regolamento 2017/1001.

34      Infatti, secondo una giurisprudenza costante, la stretta applicazione delle regole dell’Unione in materia di termini di procedura risponde all’esigenza di certezza del diritto e alla necessità di evitare discriminazioni o trattamenti arbitrari nell’amministrazione della giustizia. Derogarvi è possibile soltanto in circostanze del tutto eccezionali. Circostanze che – vengano qualificate come caso fortuito o forza maggiore oppure come errore scusabile – implicano, in ogni caso, un elemento soggettivo attinente all’obbligo, per gli amministrati in buona fede, di dar prova di tutta l’attenzione e di tutta la diligenza richieste ad un operatore normalmente accorto al fine di seguire attentamente lo svolgimento della procedura e di rispettare i termini impartiti [v., in tal senso, sentenza del 21 maggio 2014, Melt Water/UAMI (NUEVA), T‑61/13, EU:T:2014:265, punto 38 e giurisprudenza ivi citata].

35      Le condizioni d’applicazione dell’articolo 104, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 devono quindi essere interpretate restrittivamente. Il rispetto dei termini è questione d’ordine pubblico e il ripristino di una registrazione successivamente alla sua cancellazione può pregiudicare la certezza del diritto [v., in tal senso, sentenza del 19 settembre 2012, Video Research USA/UAMI (VR), T‑267/11, EU:T:2012:446, punto 35].

36      Pertanto, il titolare di un marchio che non ne abbia rinnovato la registrazione nel termine impartito non può eludere le conseguenze della propria negligenza autorizzando una terza persona a presentare una richiesta che possa permettergli di essere reintegrato nel suo diritto di domandare il rinnovo della registrazione di un marchio dell’Unione europea successivamente alla scadenza del termine di legge.

37      Per parte sua, un licenziatario non può chiedere di essere reintegrato nei propri diritti per il solo motivo che il titolare del marchio è rimasto inerte e ha lasciato scadere il termine per domandare il rinnovo della sua registrazione, né può essere ammesso a contrastare la volontà del titolare di un marchio che abbia deciso coscientemente di non rinnovare la sua registrazione.

38      Di conseguenza, la commissione di ricorso ha giustamente considerato che occorreva verificare le condizioni previste all’articolo 104, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 in capo alla titolare del marchio, così che occorre respingere il primo motivo.

 Sulla violazione dellobbligo di diligenza dovuta nelle circostanze e dei termini previsti allarticolo 104 del regolamento 2017/1001

39      Anzitutto, la ricorrente sostiene di aver rispettato i termini previsti all’articolo 104 del regolamento 2017/1001. Tale articolo fisserebbe due termini. Il primo sarebbe un termine assoluto di un anno, che decorre dalla scadenza del termine non osservato, cioè il 22 luglio 2017. Il secondo sarebbe un termine relativo di due mesi, che decorre dalla cessazione dell’impedimento all’origine dell’inosservanza del termine. Tale impedimento sarebbe cessato nel momento in cui la ricorrente ha ricevuto l’autorizzazione esplicita ad agire da parte della titolare del marchio di cui trattasi, cioè il 17 luglio 2018. Poiché la richiesta di reintegro nei propri diritti è stata presentata il 21 luglio 2018, tutti e due i termini sarebbero stati rispettati.

40      La ricorrente sostiene poi che la commissione di ricorso ha erroneamente applicato un criterio a carattere assoluto esigendo che essa dimostrasse di aver adottato tutte le misure necessarie per garantire il rinnovo in tempo utile. In realtà, la ricorrente avrebbe dovuto adottare soltanto le misure appropriate al caso di specie e richieste dalle circostanze. Più esattamente, siccome il contratto con la titolare del marchio di cui trattasi sarebbe stato disciplinato dal diritto italiano, che sancisce i principi generali del legittimo affidamento e della buona fede nell’esecuzione delle obbligazioni contrattuali, la commissione di ricorso avrebbe dovuto considerare che la ricorrente, non potendo prevedere che la titolare del marchio di cui trattasi non adempisse i suoi obblighi contrattuali, aveva agito con tutta la diligenza resa necessaria dalle circostanze.

41      Infine, la commissione di ricorso avrebbe violato l’articolo 104 del regolamento 2017/1001 in quanto le misure da essa raccomandate al fine di garantire un tempestivo rinnovo della registrazione del marchio di cui trattasi non sarebbero state efficaci né permetterebbero di verificare che la ricorrente abbia adempiuto al suo dovere di diligenza.

42      L’EUIPO contesta gli argomenti della ricorrente.

43      Il Tribunale osserva come dall’esame del primo motivo risulti che, nella specie, l’ammissione della richiesta di reintegro nei propri diritti è subordinata all’adempimento, da parte della titolare del marchio di cui trattasi, delle condizioni stabilite all’articolo 104 del regolamento 2017/1001.

44      Al riguardo, anzitutto, la ricorrente non ha fornito spiegazioni in merito all’inerzia della titolare del marchio di cui trattasi relativamente al rinnovo della sua registrazione, di modo che nulla lascia concludere che quest’ultima abbia dato prova di tutta la diligenza dovuta nelle circostanze in conformità dell’articolo 104, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001.

45      Ai sensi dell’articolo 104, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001, poi, la richiesta di reintegro nei propri diritti dev’essere presentata per iscritto nel termine di due mesi a decorrere dalla cessazione dell’impedimento.

46      Tuttavia, in forza dell’articolo 104, paragrafo 5, del regolamento 2017/1001, l’articolo 104 non è applicabile ai termini previsti al paragrafo 2 di tale articolo. Così, se il termine due mesi, che costituisce una delle condizioni per la ricevibilità della richiesta, non è stato osservato, non sussiste più la possibilità di presentare una nuova richiesta di restitutio in integrum, neppure giustificando tale inosservanza [sentenza del 23 settembre 2009, Evets/UAMI (DANELECTRO e QWIK TUNE), T‑20/08 e T‑21/08, EU:T:2009:356, punto 24].

47      L’argomento della ricorrente secondo cui il termine di due mesi poteva iniziare a decorrere soltanto alla data in cui essa aveva ricevuto l’autorizzazione della titolare del marchio di cui trattasi, cioè il 17 luglio 2018, di modo che la richiesta sarebbe stata presentata nei termini, non può essere accolto.

48      Infatti, riconoscere che la ricorrente non avrebbe potuto validamente domandare il rinnovo della registrazione del marchio di cui trattasi senza l’autorizzazione esplicita della titolare del medesimo non equivale in sé a riconoscere che l’assenza di una tale autorizzazione costituisca un impedimento ai sensi dell’articolo 104, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001.

49      Peraltro, dagli elementi del fascicolo risulta che il rappresentante della titolare del marchio di cui trattasi ben era stato informato che, in assenza di rinnovo, la registrazione effettiva del marchio sarebbe scaduta il 22 luglio 2017. Orbene, dal fascicolo non risulta che tale titolare abbia eccepito un qualsivoglia impedimento che la riguardasse.

50      Infine, la questione se la ricorrente potesse o meno fare affidamento sull’adempimento da parte della titolare del marchio di cui trattasi delle obbligazioni contrattuali sottoscritte è pertinente soltanto nell’ambito dei loro rapporti contrattuali e dell’accertamento della responsabilità per i danni eventualmente subiti dalla ricorrente, ma non incide sulla situazione giuridica di quest’ultima nei confronti dell’EUIPO.

51      Ne consegue che la richiesta presentata dalla ricorrente non era ricevibile, poiché non soddisfaceva le condizioni di cui all’articolo 104, paragrafi 1 e 2, del regolamento 2017/1001.

52      Pertanto, i motivi secondo, terzo e quarto devono essere respinti, senza che gli altri argomenti sollevati dalla ricorrente al riguardo possano infirmare siffatta conclusione.

 Sulla violazione del principio generale di tutela conferita da un marchio dellUnione europea

53      Secondo la ricorrente, la decisione impugnata produce l’effetto di esporre il pubblico ad un rischio di confusione cagionato da eventuali registrazioni future di segni simili al marchio la cui registrazione ha preso fine, di modo che tale decisione violerebbe il principio generale di tutela conferita da un marchio dell’Unione europea, sancito al considerando 11 del regolamento 2017/1001, ai cui termini lo scopo della registrazione di un marchio è, in particolare, quello di garantire la funzione d’origine del marchio.

54      L’EUIPO contesta gli argomenti della ricorrente.

55      Occorre ricordare che il considerando 11 del regolamento 2017/1001 enuncia quanto segue:

«La tutela conferita dal marchio [dell’Unione europea], che mira in particolare a garantire la funzione d’origine del marchio di impresa, dovrebbe essere assoluta in caso di identità tra il marchio di impresa e il segno, e tra i prodotti o servizi; la tutela dovrebbe applicarsi anche in caso di somiglianza tra il marchio di impresa e il segno, e tra i prodotti o servizi. È opportuno interpretare il concetto di somiglianza in relazione al rischio di confusione; il rischio di confusione, la cui valutazione dipende da numerosi fattori, e segnatamente dalla notorietà del marchio di impresa sul mercato, dalla possibile associazione tra il marchio di impresa e il segno usato o registrato, dal grado di somiglianza tra il marchio di impresa e il segno e tra i prodotti o servizi designati, dovrebbe costituire la condizione specifica della tutela».

56      L’obiettivo del considerando 11 del regolamento 2017/1001 consiste dunque nel garantire al consumatore o all’utilizzatore finale l’identità d’origine del prodotto o del servizio contrassegnato dal marchio, consentendo loro di distinguere senza confusione possibile questo prodotto o questo servizio da quelli di provenienza diversa (v., per analogia, sentenza del 19 giugno 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys, C‑307/10, EU:C:2012:361, punto 36), e non già, contrariamente a quanto sembra desumere la ricorrente, nel garantire sine die la registrazione di un marchio dell’Unione europea che sia scaduta per omesso rinnovo.

57      Infatti, un marchio che arrivi a scadenza senza che la sua registrazione venga rinnovata torna, in linea di principio, ad appartenere al pubblico, il che favorisce la concorrenza e promuove il progresso. Di conseguenza, e in forza del principio di disponibilità, occorre rimettere nel dominio pubblico i marchi che alla fine non vengono, o non vengono più, sfruttati, affinché altri operatori economici possano registrarli e trarne efficacemente tutte le utilità economiche.

58      Nella specie, la scadenza della registrazione del marchio di cui trattasi trova la sua origine nel mancato rinnovo di detta registrazione in tempo utile. Come giustamente osservato dall’EUIPO, il fatto che detto marchio non possa più servire come base per un’azione giurisdizionale contro altri marchi successivi consegue a tale scadenza e non costituisce una violazione del principio generale della tutela conferita da un marchio dell’Unione europea.

59      Pertanto, senza che sia necessario esaminare la ricevibilità del secondo capo di conclusioni della ricorrente, occorre respingere il quinto motivo nonché il ricorso nella sua interezza.

 Sulle spese

60      Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

61      Poiché l’EUIPO ne ha fatto domanda, la ricorrente, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      La Seven SpA è condannata alle spese.

Spielmann

Öberg

Spineanu-Matei

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 23 settembre 2020.

Firme


*      Lingua processuale: l’inglese.