ORDINANZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)

3 settembre 2020 (*)

«Domanda di interpretazione – Mancata rappresentanza da parte di un avvocato – Irricevibilità manifesta»

Nella causa C‑392/18 P – INT,

avente ad oggetto la domanda di interpretazione dell’ordinanza del 7 marzo 2019, Bettani/Commissione (C‑392/18 P, non pubblicata, EU:C:2019:186), proposta il 18 febbraio 2020, ai sensi dell’articolo 43 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e dell’articolo 158 del regolamento di procedura della Corte,

Mauro Bettani, residente in Bascharage (Lussemburgo), rappresentato da S. Brovelli Blasotta,

procedimento in cui l’altra parte è:

Commissione europea,

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta da M. Safjan, presidente di sezione, L. Bay Larsen e C. Toader (relatrice), giudici,

avvocato generale: M. Bobek

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata, conformemente all’articolo 159 bis del regolamento di procedura della Corte,

ha emesso la seguente

Ordinanza

1        Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 18 febbraio 2020, il sig. Mauro Bettani ha presentato una domanda di interpretazione dei punti da 16 a 18 dell’ordinanza del 7 marzo 2019, Bettani/Commissione (C‑392/18 P, non pubblicata; in prosieguo: l’«ordinanza del 7 marzo 2019», EU:C:2019:186), con la quale la Corte ha respinto la sua impugnazione avverso l’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea del 24 aprile 2018, Bettani/Commissione (T‑80/18, non pubblicata, EU:T:2018:227), in quanto manifestamente irricevibile, con la motivazione che il suo atto di impugnazione non era conforme all’articolo 19, terzo e quarto comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea nonché all’articolo 57, paragrafo 1, e all’articolo 119, paragrafi da 1 a 3, del regolamento di procedura della Corte, avendo il sig. Bettani introdotto la propria impugnazione senza essere rappresentato da un avvocato cui si fosse rivolto, a norma delle succitate disposizioni, ma tentando di agire egli stesso dinanzi alla Corte.

2        Il sig. Bettani ritiene in sostanza che, nell’ordinanza del 7 marzo 2019, la Corte gli abbia riconosciuto la qualità di avvocato e, al fine di ricevere una conferma in tal senso, chiede alla Corte di interpretare:

–        al punto 16 di tale ordinanza, la frase «nella sua impugnazione, il ricorrente precisa che riveste sia la qualità di “ricorrente” sia la qualità di “avvocato”»;

–        al punto 17 di detta ordinanza, in particolare il riferimento alla giurisprudenza della Corte a sostegno della seconda frase di tale punto secondo la quale: «[a]ltre disposizioni dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea o del regolamento di procedura della Corte, quali l’articolo 21, primo comma, di tale Statuto nonché l’articolo 44, paragrafo 1, lettera b), l’articolo 57, paragrafo 1, e l’articolo 119, paragrafo 1, del citato regolamento di procedura, confermano che una parte e il suo difensore non possono essere la stessa persona (ordinanza del 6 aprile 2017, PITEE/Commissione, C‑464/16 P, non pubblicata, EU:C:2017:291, punto 23 e giurisprudenza ivi citata)», e

–        al punto 18 della stessa ordinanza, in particolare l’ultima frase di detto punto secondo la quale: «[t]ale soluzione vale anche qualora il ricorrente sia un avvocato abilitato al patrocinio dinanzi ad un giudice nazionale (v., in questo senso, ordinanza del 6 aprile 2017, PITEE/Commissione, C‑464/16 P, non pubblicata, EU:C:2017:291, punto 24 e giurisprudenza ivi citata)».

3        Inoltre, il sig. Bettani fa valere che gli indicatori dell’ordinanza del 7 marzo 2019 menzionano il «[r]icorrente in possesso della qualifica di avvocato e che agisce con tale qualifica dinanzi alla Corte», il che confermerebbe che la Corte abbia riconosciuto la validità del suo titolo di avvocato. Analogamente, per quanto riguarda il riferimento allo status delle parti nella succitata ordinanza, il sig. Bettani sottolinea che nella stessa si precisa che egli è «rappresentato da se medesimo, in qualità di avvocato».

4        Il sig. Bettani aggiunge che ha potuto aprire un conto e-Curia, laddove tale domanda può essere presentata da un avvocato di uno Stato membro, abilitato al patrocinio dinanzi ad un giudice di tale Stato ai sensi delle norme processuali nazionali, e che l’ordinanza del 7 marzo 2019 gli è stata notificata, via e-Curia, nella sua qualità di avvocato.

 Sulla ricevibilità della domanda

5        L’articolo 159 bis del regolamento di procedura prevede, in particolare, che, quando una domanda di interpretazione è in tutto o in parte manifestamente irricevibile o manifestamente infondata, la Corte, sentiti il giudice relatore e l’avvocato generale, può decidere in qualsiasi momento di respingerla, in tutto o in parte, con ordinanza motivata.

6        Tale disposizione deve essere applicata nella presente causa.

7        L’articolo 158, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte prevede che, conformemente all’articolo 43 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, in caso di difficoltà sul senso e la portata di una sentenza o di un’ordinanza, spetta alla Corte interpretarla, su richiesta di una parte o di un’istituzione dell’Unione che dimostri di avere a ciò interesse.

8        Conformemente all’articolo 19, terzo e quarto comma, di tale Statuto, le parti devono essere rappresentate da un avvocato abilitato al patrocinio dinanzi ad un organo giurisdizionale di uno Stato membro o di un altro Stato parte contraente dell’accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992 (GU 1994, L 1, pag. 3). Inoltre, il titolo I, rubricato «Disposizioni generali», delle istruzioni pratiche alle parti, relative alle cause promosse dinanzi alla Corte (GU 2020, L 42I, pag. 1), prevede, al punto 2, che le altre parti del procedimento debbano essere rappresentate da un avvocato abilitato al patrocinio dinanzi ad un organo giurisdizionale di uno Stato membro o di un altro Stato parte contraente dell’Accordo SEE. La prova di tale qualità deve poter essere fornita, dietro semplice domanda, in qualunque fase del procedimento.

9        Con lettera del 10 marzo 2020, la cancelleria della Corte ha inviato alla sig.ra Brovelli, rappresentante del sig. Bettani, la quale ha firmato la presente domanda di interpretazione, una domanda di regolarizzazione in applicazione dell’articolo 21, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e dell’articolo 119, paragrafo 4, del regolamento di procedura, affinché la sig.ra Brovelli producesse il mandato rilasciatole dal sig. Bettani e un certificato attestante la sua abilitazione al patrocinio dinanzi ad un organo giurisdizionale di uno Stato membro.

10      Con lettera del 23 marzo 2020, in risposta a tale richiesta di regolarizzazione, la sig.ra Brovelli ha trasmesso il mandato rilasciato dal sig. Bettani nonché un documento attestante la sua iscrizione a un’associazione, costituita in Romania, denominata «UNBR Bota», accompagnato da un certificato fiscale relativo a tale associazione e da una lettera proveniente da quest’ultima, del 3 dicembre 2019, indirizzata al foro di Caltagirone (Italia), diretta a fornire chiarimenti in merito allo status di detta associazione nel diritto rumeno. Inoltre, nella sua risposta, la sig.ra Brovelli ha precisato di aver acquisito il titolo di «avocat» presso tale associazione prima del 14 settembre 2015 ed ha affermato che il mancato riconoscimento di detto titolo per quanto riguardava la medesima nonché il sig. Bettani violerebbe il principio di parità di trattamento rispetto agli altri avvocati che abbiano conseguito il proprio titolo in un altro Stato membro e che esercitano la professione forense in Italia.

11      A questo proposito la Corte ha già avuto modo di dichiarare che dall’articolo 19, terzo e quarto comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea emerge inequivocabilmente che occorre che siano soddisfatte due condizioni cumulative affinché una persona possa rappresentare validamente le parti, diverse dagli Stati membri e dalle istituzioni dell’Unione, dinanzi ai giudici dell’Unione, ossia, da un lato, tale persona deve essere in possesso della qualifica di avvocato e, dall’altro, essa deve essere stata abilitata al patrocinio dinanzi ad un organo giurisdizionale di uno Stato membro o di uno Stato parte contraente dell’accordo SEE [v., in questo senso, ordinanza dell’11 maggio 2017, Neonart svetlobni in reklamni napisi Krevh/EUIPO, C‑22/17 P, non pubblicata, EU:C:2017:369, punto 6 (presa di posizione dell’avvocato generale Tanchev, punto 4 e giurisprudenza ivi citata)].

12      In particolare, per quanto riguarda la prima di tali condizioni cumulative, la persona che firma l’atto introduttivo del giudizio deve essere iscritta all’ordine forense perché si possa considerare che possieda la qualità di avvocato ai sensi dell’articolo 19 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea [ordinanza del 12 giugno 2019, Saga Furs/EUIPO, C‑805/18 P, non pubblicata, EU:C:2019:488, punto 5 (punto 5 della presa di posizione dell’avvocato generale Saugmandsgaard Øe e giurisprudenza ivi citata)]. Tali requisiti costituiscono forme sostanziali la cui inosservanza comporta l’irricevibilità del ricorso (ordinanza del 20 febbraio 2008, Comunidad Autónoma de Valencia/Commissione, C‑363/06 P, non pubblicata, EU:C:2008:99, punto 21).

13      Nel caso di specie, dalle verifiche effettuate dalla cancelleria della Corte risulta che, con decisione del 21 settembre 2015, pubblicata nel Monitorul Oficial al României, parte I, n. 816, del 3 novembre 2015, la Înalta Curte di Casaţie şi Justiţie (Alta Corte di Cassazione e di Giustizia, Romania) ha statuito che l’associazione menzionata al punto 10 della presente ordinanza, costituita in Romania parallelamente all’Ordine nazionale degli avvocati rumeni, non rientrava tra le forme delle organizzazioni professionali riconosciute dall’articolo 1, paragrafi 2 e 3 della Legea nr 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat (legge n. 51/1995 sull’organizzazione e sull’esercizio della professione di avvocato), del 7 giugno 1995 (M. Of., Parte I, n. 440/25 maggio 2018). Nella medesima decisione, detto giudice ha dichiarato che l’esercizio delle attività specifiche della professione forense da parte dei membri della succitata associazione doveva essere qualificato come «esercizio abusivo della professione di avvocato», ai sensi dell’articolo 348 del Codul penal (codice penale).

14      Nella misura in cui nella presente domanda di interpretazione viene indicato che il sig. Bettani è rappresentato dalla sig.ra Brovelli, la quale qualifica se stessa come «avocat», in ragione della propria iscrizione all’UNBR Bota, mentre tale associazione non è legalmente autorizzata a rilasciare il titolo di avvocato in Romania, è necessario constatare che il rappresentante del sig. Bettani non soddisfa quanto meno la prima delle due condizioni cumulative precisate al punto 11 della presente ordinanza, in quanto la medesima non può avvalersi del titolo di avvocato, rilasciato dall’autorità competente dello Stato membro in questione, a tal fine legalmente abilitata.

15      Ne consegue che la presente domanda di interpretazione è manifestamente irricevibile, dal momento che il ricorrente non è rappresentato da un avvocato a norma dell’articolo 19 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea.

16      In ogni caso, si deve rilevare che al punto 16 dell’ordinanza del 7 marzo 2019 viene unicamente riportata l’affermazione dello stesso ricorrente, effettuata nel suo atto di impugnazione all’origine di tale ordinanza, di possedere la qualità sia di «ricorrente» che di «avvocato». La Corte ha fatto riferimento, ai punti 17 e 18 di detta ordinanza, alla sua costante giurisprudenza secondo cui, da un lato, per agire dinanzi alla Corte una parte e il suo difensore non possono essere la stessa persona e, dall’altro, un atto d’impugnazione può essere dichiarato ricevibile solo se è stato sottoscritto dal rappresentante, debitamente abilitato, della parte ricorrente, mentre la sola firma di quest’ultima non è idonea a soddisfare detto obbligo. La Corte ha inoltre precisato che ciò valeva anche nel caso in cui il ricorrente fosse un avvocato abilitato a patrocinare dinanzi ad un giudice nazionale.

17      Da tale giurisprudenza discende che il fatto che il ricorrente stesso sia o meno avvocato è in effetti irrilevante, in quanto l’articolo 19, terzo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea esclude che una parte e il suo difensore possano essere la stessa persona. A tal riguardo, al punto 15 dell’ordinanza del 7 marzo 2019, la Corte ha anzitutto constatato che l’atto di impugnazione del sig. Bettani non era stato né sottoscritto dal suo avvocato, come richiesto dall’articolo 57, paragrafo 1, del regolamento di procedura, né depositato tramite e-Curia da detto avvocato. La Corte ha poi ricordato che, ai sensi dell’articolo 19, terzo comma, e dell’articolo 21, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, nonché dell’articolo 57, paragrafo 1, e dell’articolo 119, paragrafi da 1 a 3, del regolamento di procedura, un ricorrente deve farsi rappresentare da una persona abilitata a tale scopo e che la Corte può essere validamente adita solo mediante istanza sottoscritta da quest’ultima. Infine, la Corte ha ricordato la propria giurisprudenza secondo la quale nessuna deroga o eccezione a tale obbligo è prevista da detto Statuto o da detto regolamento di procedura, di modo che la presentazione di un atto introduttivo sottoscritto dallo stesso ricorrente non può essere sufficiente ai fini della proposizione di un ricorso.

18      Pertanto, dall’ordinanza del 7 marzo 2019, e più in particolare dai punti di questa oggetto della presente domanda di interpretazione, non si può in alcun caso dedurre che la Corte si sia pronunciata sulla validità del titolo di «avocat» che l’UNBR Bota avrebbe conferito al sig. Bettani, e ancor meno che essa abbia riconosciuto una simile qualità a quest’ultimo, non rientrando una questione del genere nella sua competenza. Infatti, spetta solo agli Stati membri determinare se i rappresentanti delle parti dispongano dello status di avvocato abilitato al patrocinio dinanzi ad un organo giurisdizionale di uno Stato membro o di un altro Stato parte contraente dell’accordo SEE, ai sensi dell’articolo 19, quarto comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, mentre la Corte si limita a verificare tale circostanza sulla base del certificato che i rappresentanti hanno l’obbligo di depositare presso la cancelleria della Corte ai sensi dell’articolo 119, paragrafo 3, del regolamento di procedura.

19      Relativamente all’atto di impugnazione all’origine dell’ordinanza del 7 marzo 2019, non spettava alla cancelleria della Corte procedere ad un siffatto esame per quanto riguarda il sig. Bettani, dal momento che tale esame deve riguardare il rappresentante del ricorrente e non il ricorrente stesso, anche se asseritamente avvocato. Dal momento che, nel caso di specie, il sig. Bettani non disponeva di un rappresentante, contrariamente all’obbligo ricordato al punto 7 della presente ordinanza, detto esame era privo di oggetto.

 Sulle spese

20      Ai sensi dell’articolo 137 del regolamento di procedura, si provvede sulle spese con l’ordinanza che definisce la causa. Nel caso di specie, poiché la presente ordinanza è stata adottata prima della notifica della domanda d’interpretazione alle altre parti del procedimento e, di conseguenza, prima che queste ultime abbiano potuto sostenere spese, si deve disporre che il ricorrente si farà carico delle proprie spese.

Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) così provvede:

1)      La domanda di interpretazione è respinta in quanto manifestamente irricevibile.

2)      Il sig. Mauro Bettani sopporterà le proprie spese.

Lussemburgo, 3 settembre 2020

Il cancelliere

 

Il presidente della Sesta Sezione

A. Calot Escobar

 

M. Safjan


*      Lingua processuale: l’italiano.