SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA

(Seconda Sezione)

30 settembre 2013

Causa F‑124/11

Daniele Possanzini

contro

Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea (Frontex)

«Funzione pubblica – Personale di Frontex – Agente temporaneo – Rapporto informativo contenente valutazioni negative del vidimatore non comunicate all’interessato – Mancato rinnovo di un contratto a tempo determinato – Decisione basata sul parere del vidimatore – Diritti della difesa – Violazione – Controversia di natura pecuniaria – Competenza estesa al merito»

Oggetto:      Ricorso, proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, con il quale il sig. Possanzini chiede, in sostanza, l’annullamento della decisione del direttore esecutivo dell’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea (Frontex), del 28 marzo 2011, di non rinnovare il suo contratto di agente temporaneo.

Decisione:      La decisione del 28 marzo 2011 di non rinnovare il contratto di agente temporaneo del sig. Possanzini, adottata dal direttore esecutivo dell’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea, è annullata. L’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea è condannata a versare al sig. Possanzini la somma di EUR 5 000 a titolo di risarcimento danni. L’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea sopporterà le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute dal sig. Possanzini.

Massime

1.      Funzionari – Agenti temporanei – Assunzione – Direttiva interna di un’agenzia dell’Unione relativa al rinnovo dei contratti a tempo determinato – Effetti giuridici – Violazione – Illecito dell’amministrazione

(Regime applicabile agli altri agenti, art. 8)

2.      Funzionari – Agenti temporanei – Decisione che incide sulla situazione amministrativa di un agente temporaneo – Presa in considerazione di elementi che non figurano nel suo fascicolo personale, ma preliminarmente portati a conoscenza dell’interessato – Legittimità – Presupposti

(Statuto dei funzionari, art. 26)

3.      Ricorso dei funzionari – Competenza estesa al merito – Controversie di carattere pecuniario ai sensi dell’articolo 91, paragrafo 1, dello Statuto – Nozione – Ricorso avente ad oggetto la legittimità di una decisione di non rinnovare un contratto – Inclusione

(Statuto dei funzionari, art. 91, § 1)

4.      Funzionari – Retribuzione – Coefficienti correttori – Oggetto – Equivalenza del potere di acquisto – Presa in considerazione al fine confrontare il livello delle retribuzioni percepite dagli agenti e dai funzionari di diverse sedi di servizio – Esclusione

(Statuto dei funzionari, art. 64; Regime applicabile agli altri agenti, art. 20)

1.      Una decisione di un’istituzione o di un organismo dell’Unione comunicata a tutto il suo personale e diretta a garantire ai funzionari e agli agenti interessati un trattamento identico, in un settore in cui detta istituzione o detto organismo dispone di un ampio potere discrezionale conferito dallo Statuto, costituisce una direttiva interna e deve essere considerata, in quanto tale, come una regola di condotta indicativa che l’amministrazione si autoimpone e da cui essa non può discostarsi senza precisare i motivi che l’hanno indotta a farlo, salvo violare il principio della parità di trattamento.

Di conseguenza, nel caso di una direttiva interna in materia di rinnovo dei contratti di agente temporaneo, adottata da un’agenzia dell’Unione, la violazione del dovere di notificare la decisione di non rinnovare entro il termine stabilito dalla direttiva costituisce un illecito amministrativo che può giustificare un risarcimento. Tuttavia, siffatta irregolarità procedurale può essere sanzionata con l’annullamento della decisione in questione solo se viene dimostrato che tale irregolarità ha potuto influire sul contenuto della decisione.

(v. punti 43, 44, 46, 47 e 78)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 9 luglio 1997, Monaco/Parlamento, T‑92/96, punto 46

Tribunale della funzione pubblica: 30 gennaio 2013, Wahlström/Frontex, F‑87/11, punti da 56 a 58

2.      Un’istituzione commette una violazione dell’articolo 26 dello Statuto e dei diritti della difesa di un agente temporaneo quando adotta la decisione di non rinnovare il suo contratto senza avergli preventivamente comunicato le valutazioni sulla sua competenza, che giustificano l’adozione di tale decisione. A tal proposito, la sola conoscenza di tali valutazioni, sia pure accertata, da parte dell’interessato non può essere considerata come una prova sufficiente del fatto che l’agente interessato abbia avuto la possibilità di difendere utilmente i propri interessi preliminarmente all’adozione della decisione che gli arreca pregiudizio. Perché il rispetto dei diritti della difesa dell’agente sia garantito, occorre inoltre che l’istituzione dimostri, con ogni mezzo, di aver preventivamente posto detto agente in condizione di comprendere che le valutazioni in questione, che non gli erano state comunicate prima del loro inserimento nel suo fascicolo personale, erano tali da giustificare la decisione ad esso pregiudizievole. In mancanza, la comunicazione richiesta dall’articolo 26 dello Statuto non può ritenersi avvenuta.

(v. punto 60)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 5 ottobre 2009, de Brito Sequeira Carvalho/Commissione e Commissione/de Brito Sequeira Carvalho, T‑40/07 P e T‑62/07 P, punto 94

3.      L’articolo 91, paragrafo 1, seconda frase, dello Statuto conferisce al Tribunale della funzione pubblica, quando giudica controversie di carattere pecuniario, una competenza estesa al merito nell’ambito della quale può, se necessario, condannare d’ufficio il convenuto a versare un importo a titolo di risarcimento del danno causato dal suo illecito e, in tal caso, tenuto conto delle circostanze, può valutare equitativamente il danno.

Anche un ricorso proposto da un funzionario per chiedere l’annullamento di una decisione che incide sulla sua posizione statutaria può dar luogo ad una controversia di carattere pecuniario ai sensi dell’articolo 91, paragrafo 1, dello Statuto.

In particolare, quando un ex agente temporaneo chiede al giudice dell’Unione di pronunciarsi sulla legittimità della decisione di non rinnovare il suo contratto, si deve comprendere, a maggior ragione, che il suo ricorso fa sorgere altresì una controversia di carattere pecuniario. Infatti, la decisione di non rinnovare il contratto ha effetti diretti sul mantenimento, da parte dell’interessato, della sua posizione di agente temporaneo all’interno dell’istituzione in questione, e quindi sulla sua retribuzione e sui suoi diritti pecuniari.

(v. punti 70, 71 e 73)

Riferimento:

Corte: 20 maggio 2010, Gogos/Commissione, C‑583/08 P, punti 44 e 46

4.      Conformemente all’articolo 64 dello Statuto e all’articolo 20 del Regime applicabile agli altri agenti, alla retribuzione dei funzionari e degli agenti temporanei viene attribuito un coefficiente correttore determinato in rapporto alle condizioni di vita nelle varie sedi di servizio, affinché, indipendentemente da queste ultime, essi fruiscano di un potere d’acquisto equivalente. L’applicazione di un coefficiente correttore non può quindi essere preso in considerazione al fine confrontare il livello delle retribuzioni percepite da tali agenti e funzionari.

(v. punto 79)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 10 luglio 1997, Apostolidis e a./Commissione, T‑81/96, punto 3