Causa C300/16 P

Commissione europea

contro

Frucona Košice a.s.

«Impugnazione – Aiuti di Stato – Nozione di “aiuto” – Nozione di “vantaggio economico” – Criterio del creditore privato – Presupposti per l’applicabilità – Applicazione – Obblighi di indagine della Commissione europea»

Massime – Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 20 settembre 2017

1.        Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Concessione di un vantaggio ai beneficiari – Criteri di valutazione – Recupero di crediti pubblici – Criterio del creditore privato – Presupposti per l’applicabilità – Obblighi della Commissione in sede di applicazione di detto criterio – Portata

(Art. 107 TFUE)

2.        Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivo diretto contro un punto della motivazione svolto ad abundantiam – Motivo inoperante – Rigetto

(Art. 256, § 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1)

3.        Aiuti concessi dagli Stati – Esame da parte della Commissione – Criterio del creditore privato – Valutazione economica complessa – Sindacato giurisdizionale – Limiti

(Art. 107, § 1, TFUE)

4.        Aiuti concessi dagli Stati – Decisione della Commissione – Valutazione della legittimità in base ai dati disponibili al momento dell’adozione della decisione – Informazioni disponibili in sede di applicazione del criterio del creditore privato – Obblighi d’indagine che incombono alla Commissione

(Art. 108, § 2, TFUE)

1.      Le condizioni che devono ricorrere affinché una misura possa ricadere nella nozione di «aiuto», ai sensi dell’articolo 107 TFUE, non sono soddisfatte qualora l’impresa beneficiaria potesse ottenere lo stesso vantaggio rispetto a quello procuratole per mezzo di risorse statali e in circostanze corrispondenti alle normali condizioni del mercato. Tale valutazione va effettuata quando un creditore pubblico concede agevolazioni di pagamento per un debito dovutogli da un’impresa, applicando in linea di principio il criterio del creditore privato.

Pertanto, il criterio dell’investitore privato non costituisce un’eccezione applicabile unicamente su richiesta di uno Stato membro qualora ricorrano gli elementi costitutivi della nozione di aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune, di cui all’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Infatti, tale criterio, laddove applicabile, figura tra gli elementi che la Commissione deve prendere in considerazione al fine di accertare l’esistenza di un siffatto aiuto. Di conseguenza, da un lato, nulla osta a che il beneficiario dell’aiuto possa invocare l’applicabilità di detto criterio e, dall’altro lato, laddove tale criterio venga invocato, incombe alla Commissione esaminare la sua applicabilità e, se del caso la sua applicazione. A tale riguardo, incombe alla Commissione chiedere allo Stato membro interessato di fornirle tutte le informazioni rilevanti che le consentano di verificare il soddisfacimento dei requisiti di applicazione di tale criterio.

Per determinare se debba essere applicato il criterio dell’operatore privato occorre muovere dalla natura economica dell’azione dello Stato membro. In tale ambito, il criterio del creditore privato è diretto ad esaminare se l’impresa beneficiaria avrebbe potuto ottenere lo stesso vantaggio rispetto a quello procuratole per mezzo di risorse statali in circostanze corrispondenti alle normali condizioni del mercato. Ne discende che l’esame che la Commissione deve, se del caso, condurre non può limitarsi alle sole opzioni di cui l’autorità pubblica competente abbia effettivamente tenuto conto, ma deve necessariamente riguardare l’insieme delle opzioni che un creditore privato avrebbe ragionevolmente individuato in una simile situazione.

(v. punti 21-24, 26-29)

2.      V. il testo della decisione.

(v. punto 41)

3.      V. il testo della decisione.

(v. punti 59-64)

4.      La legittimità di una decisione in materia di aiuti di Stato dev’essere valutata dal giudice dell’Unione alla luce delle informazioni di cui la Commissione poteva disporre nel momento in cui l’ha adottata.

Orbene, gli elementi d’informazione di cui la Commissione «poteva disporre» in sede di applicazione del criterio del creditore privato includono tutti gli elementi rilevanti che le consentano di determinare se l’impresa beneficiaria non avrebbe manifestamente ottenuto agevolazioni paragonabili da un creditore privato e di cui essa avrebbe potuto, su richiesta, ottenere la produzione in sede di procedimento amministrativo.

A questo riguardo, da un lato deve considerarsi rilevante qualunque informazione idonea a influenzare, in maniera non trascurabile, il processo decisionale di un creditore privato normalmente prudente e diligente, che si trovi in una situazione la più simile possibile a quella del creditore pubblico e che tenti di ottenere il pagamento delle somme dovutegli da un debitore in situazione di difficoltà di pagamento. Dall’altro lato, ai fini dell’applicazione del criterio dell’investitore privato sono unicamente pertinenti gli elementi disponibili e le evoluzioni prevedibili al momento dell’adozione di tale decisione.

(v. punti 59-61, 70, 71)