SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)

6 giugno 2019 (*)

«Disegno o modello comunitario – Dichiarazione di nullità – Disegno o modello comunitario registrato che rappresenta un autoveicolo – Disegno o modello comunitario anteriore – Motivo di nullità – Mancanza di carattere individuale – Articolo 6 e articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002»

Nella causa T‑209/18,

Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, con sede a Stoccarda (Germania), rappresentata da C. Klawitter, avvocato,

ricorrente,

contro

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da S. Hanne, in qualità di agente,

convenuto,

altra parte del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale:

Autec AG, con sede a Norimberga (Germania), rappresentata da M. Krogmann, avvocato,

avente ad oggetto un ricorso proposto contro la decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO del 19 gennaio 2018 (procedimento R 945/2016-3), relativa ad un procedimento di dichiarazione di nullità tra l’Autec AG e la Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione),

composto da S. Frimodt Nielsen, presidente, N. Półtorak e E. Perillo (relatore), giudici,

cancelliere: R. Ūkelytė, amministratore

visto il ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 22 marzo 2018,

visto il controricorso dell’EUIPO depositato nella cancelleria del Tribunale il 13 luglio 2018,

visto il controricorso dell’interveniente depositato nella cancelleria del Tribunale il 4 luglio 2018,

vista la decisione del 7 agosto 2018 con cui è stata negata l’acquisizione agli atti della lettera della ricorrente del 23 luglio 2018,

vista la decisione del 23 agosto 2018 con cui è stata negata l’acqusizione agli atti della lettera della ricorrente del 13 agosto 2018,

vista la decisione del 20 settembre 2018 con cui è stata negata la riunione delle cause T‑43/18, T‑191/18, T‑192/18, T‑209/18 e T‑210/18,

vista la designazione di un altro giudice per integrare la sezione a seguito dell’impedimento di uno dei suoi membri,

vista la decisione del 14 gennaio 2019 con cui è stata negata la riunione delle cause T‑209/18 e T‑210/18 ai fini della fase orale del procedimento,

in seguito all’udienza del 12 febbraio 2019,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti

1        Il 20 agosto 2010 la Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, ricorrente, ha presentato una domanda di registrazione di un disegno o modello comunitario all’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), in forza del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, sui disegni o modelli comunitari (GU 2002, L 3, pag. 1).

2        Il disegno o modello comunitario di cui è stata chiesta la registrazione è rappresentato come segue (in prosieguo: il «modello contestato» o il «modello della serie 991 dell’autovettura “Porsche 911”»):

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3        I prodotti ai quali il modello contestato è destinato ad essere applicato rientrano nella classe 12.08 ai sensi dell’accordo di Locarno istitutivo di una classificazione internazionale per i disegni e modelli industriali, dell’8 ottobre 1968, come modificato, e corrispondono alla seguente descrizione: «Autoveicoli».

4        Il modello contestato è stato pubblicato nel Bollettino dei disegni o modelli comunitari n. 2010/200, del 6 settembre 2010, con data di priorità del 27 aprile 2010, e le vedute del detto modello sono state pubblicate nel Bollettino dei disegni o modelli comunitari n. 2012/172, del 7 settembre 2012.

5        L’8 luglio 2014 l’Autec AG, interveniente, ha presentato dinanzi all’EUIPO una domanda di dichiarazione di nullità del modello contestato. Tale domanda è stata presentata sul fondamento dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 1, e con gli articoli 5 e 6 dello stesso regolamento.

6        In sostanza, l’interveniente riteneva che il modello della serie 991 dell’autovettura «Porsche 911» non fosse né nuovo né presentasse carattere individuale, il che avrebbe ostato alla sua protezione. A sostegno della sua domanda, essa faceva valere, in sostanza, che il modello contestato non si distingueva sensibilmente dagli altri modelli dell’autovettura «Porsche 911» immessi in commercio a partire dalla versione originale del 1963.

7        Al riguardo, l’interveniente ha, in particolare, dedotto i disegni o modelli comunitari seguenti:

–        il disegno o modello comunitario n. 735428-0001 (in prosieguo: il «modello anteriore» o «il modello della serie 997 dell’autovettura “Porsche 911”»), registrato per «autoveicoli» e pubblicato il 23 giugno 2008, che è così riprodotto:

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–        il disegno o modello comunitario n. 633748-0001, registrato per «automobili» e pubblicato il 9 gennaio 2007, che è così riprodotto:

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8        L’interveniente ha altresì allegato alla sua domanda di dichiarazione di nullità diversi articoli di stampa vertenti sul design dell’autovettura «Porsche 911».

9        Con decisione del 10 maggio 2016, la divisione di annullamento dell’EUIPO ha accolto la domanda di dichiarazione di nullità dichiarando nullo il modello contestato per mancanza di carattere individuale.

10      Il 23 maggio 2016 la ricorrente ha proposto dinanzi all’EUIPO, ai sensi degli articoli da 55 a 60 del regolamento n. 6/2002, un ricorso contro la decisione della divisione di annullamento.

11      Con decisione del 19 gennaio 2018 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la terza commissione di ricorso dell’EUIPO ha respinto il ricorso per mancanza di carattere individuale ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002.

12      La commissione di ricorso ha innanzitutto ritenuto che, nel caso delle automobili, la libertà dell’autore fosse limitata dalle caratteristiche tecniche del prodotto controverso, come il fatto di essere dotate di una carrozzeria e di ruote, nonché dalle prescrizioni di legge, in particolare quelle in materia di sicurezza stradale, come, ad esempio, l’essere munite di fari, di retrovisori e di luci posteriori.

13      Tale organo ha poi ritenuto che, per quanto riguarda la progettazione di tali caratteristiche imposte dalla funzione tecnica o dalle prescrizioni di legge, la libertà dell’autore non fosse invece, in quanto tale, soggetta ad alcuna restrizione. Esso ha altresì precisato che l’utilizzatore dei prodotti controversi era l’utilizzatore informato delle automobili in generale, ossia una persona che guidava, utilizzava e conosceva i modelli delle autovetture disponibili sul mercato.

14      In tale contesto, la commissione di ricorso ha considerato che i modelli in conflitto coincidevano, in definitiva, per le loro caratteristiche essenziali, come la forma o la linea della carrozzeria, le portiere e i finestrini.

15      La commissione di ricorso ha pertanto concluso nel senso che l’esistenza del modello della serie 997 dell’autovettura «Porsche 911» bastava a contrastare l’individualità del modello della serie 991 della stessa autovettura e che non era quindi necessario procedere all’esame del disegno o modello comunitario n. 633748-0001, dedotto dall’interveniente, né porsi interrogativi sulla novità del modello contestato.

 Conclusioni delle parti

16      La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata;

–        respingere la domanda di dichiarazione di nullità «del disegno o modello (…) n. 198387-0001».

17      L’EUIPO e l’interveniente chiedono che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese.

 In diritto

18      A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce, sostanzialmente, un motivo unico, relativo alla violazione dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002, in combinato disposto con gli articoli 5 e 6 dello stesso regolamento.

19      In tale contesto, essa afferma, essenzialmente, che l’impressione generale che il modello contestato suscita nell’utilizzatore informato di tale tipo di autovettura è diversa da quella suscitata dal modello anteriore, dedotto dall’interveniente a sostegno della sua domanda di dichiarazione di nullità. Infatti, i due modelli in conflitto si distinguerebbero per il «loro aspetto esterno» in maniera «notevole» e «talmente evidente» che la commissione di ricorso non poteva ritenere, senza commettere un errore di valutazione, che il modello contestato fosse privo di carattere individuale.

20      Una volta riassunto tale motivo, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002, un disegno o modello comunitario è dichiarato nullo se non possiede i requisiti di cui agli articoli da 4 a 9 dello stesso regolamento.

21      A questo proposito, l’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 precisa che la protezione di un disegno o modello comunitario è garantita solo se ed in quanto esso sia nuovo e possieda un carattere individuale.

 Sulla prima parte del motivo unico, vertente sulla violazione dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002, in combinato disposto con l’articolo 6 dello stesso regolamento

22      Dalla formulazione dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002 emerge che il carattere individuale di un disegno o modello comunitario registrato deve innanzitutto essere accertato alla luce dell’impressione generale suscitata nell’utilizzatore informato interessato [v. sentenza del 25 ottobre 2013, Merlin e a./UAMI – Dusyma (Giochi), T‑231/10, non pubblicata, EU:T:2013:560, punto 28 e giurisprudenza citata]. Tale impressione generale dev’essere inoltre diversa da quella suscitata da qualsiasi disegno o modello divulgato al pubblico anteriormente alla data di deposito della domanda di registrazione ovvero, qualora sia stata rivendicata una priorità, anteriormente alla data di quest’ultima.

23      Inoltre, l’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002 precisa che occorre prendere in considerazione, nell’accertamento del carattere individuale di cui trattasi, del margine di libertà dell’autore nel realizzare il disegno o modello controverso.

24      Una volta ricordate tali condizioni di diritto, si deve rilevare che la giurisprudenza in materia precisa, al riguardo, che il carattere individuale di un disegno o di un modello deve risultare da un’impressione generale, dal punto di vista dell’utilizzatore informato, di differenza, o di mancanza di sensazione di «déjà vu», rispetto a qualsiasi disegno o modello anteriore. In tale ottica, le differenze non sufficientemente marcate da incidere sulla detta impressione generale non possono essere prese in considerazione, poiché solo le differenze sufficientemente marcate per creare impressioni complessive dissimili possono essere determinanti [v. sentenza del 7 novembre 2013, Budziewska/UAMI – Puma (Felino balzante), T‑666/11, non pubblicata, EU:T:2013:584, punto 29 e giurisprudenza citata].

25      Alla luce dei criteri sopra menzionati, occorre pertanto verificare se, dal punto di vista dell’utilizzatore informato e tenuto conto del margine di libertà di cui l’autore del modello può usufruire nel caso di specie, l’impressione generale suscitata dal modello contestato differisca da quella suscitata dal modello anteriore.

 Sull’utilizzatore informato

26      Quanto all’interpretazione della nozione di utilizzatore informato, occorre innanzitutto considerare che la qualità di «utilizzatore informato» implica che la persona interessata utilizzi il prodotto nel quale è incorporato il disegno o modello in conformità con la finalità alla quale lo stesso prodotto è destinato. L’aggettivo «informato» suggerisce inoltre che, senza essere necessariamente un esperto tecnico, l’utilizzatore in questione conosce i vari disegni o modelli esistenti nel comparto di riferimento, dispone di un certo grado di conoscenze quanto agli elementi che questi disegni o modelli comportano di regola e, a causa del suo interesse per i prodotti in questione, dà prova di un grado di attenzione relativamente elevato quando li utilizza [sentenze del 20 ottobre 2011, PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic, C‑281/10 P, EU:C:2011:679, punto 59, e del 28 settembre 2017, Rühland/EUIPO – 8 seasons design (Lampada a stella), T‑779/16, non pubblicata, EU:T:2017:674, punto 19].

27      La nozione di utilizzatore informato deve quindi essere intesa come una nozione intermedia tra quella di consumatore medio, applicabile in materia di marchi, al quale non è richiesta alcuna conoscenza specifica e che in generale non effettua un confronto diretto tra i marchi in conflitto, e quella della persona competente in materia, ossia di un esperto provvisto di determinate competenze tecniche. Pertanto, la nozione di utilizzatore informato può essere intesa nel senso che indica un utilizzatore dotato non tanto di un’attenzione media, quanto di una particolare accortezza nei confronti dei prodotti interessati, indipendentemente dal fatto che quest’ultima provenga dalla sua esperienza personale oppure dalla sua conoscenza approfondita del settore considerato (v., in tal senso, sentenza del 20 ottobre 2011, PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic, C‑281/10 P, EU:C:2011:679, punto 53).

28      Nella fattispecie, la commissione di ricorso ha ritenuto, ai punti da 19 a 21 della decisione impugnata, che l’utilizzatore informato dei prodotti interessati dai modelli in conflitto non fosse l’utilizzatore dell’autovettura «Porsche 911», ma quello delle automobili in generale, a conoscenza dei modelli disponibili sul mercato e che dava prova di un grado di attenzione e di interesse accentuato. Inoltre, le sue conoscenze del mercato in questione avrebbero consentito ad un siffatto utilizzatore informato di sapere, in generale, che i costruttori automobilistici non progettavano nuovi modelli in permanenza, ma si limitavano, tenuto conto dell’elevato costo di progettazione, a modernizzare, almeno in un primo tempo, i modelli esistenti.

29      Per rimettere in discussione la valutazione della commissione di ricorso, la ricorrente ha tuttavia sostenuto, sia nel ricorso sia all’udienza, che, nella fattispecie, l’utilizzatore informato avrebbe dato prova di un grado di attenzione più elevato di quello preso in considerazione dalla commissione di ricorso e avrebbe avuto conoscenze superiori alla media che l’avrebbero portato ad essere particolarmente attento alle diverse varianti di modelli dell’autovettura «Porsche 911».

30      Sarebbe così in quanto l’interesse dell’utilizzatore per gli autoveicoli ai quali i modelli in conflitto sono destinati ad essere applicati e le conoscenze del settore commerciale interessato che egli avrebbe sarebbero particolarmente estese qualora si tratti di «berline» o di «autovetture sportive costose», il che corrisponderebbe appunto, nella fattispecie, al modello dell’autovettura «Porsche 911», presente sul mercato da decenni. Di conseguenza, l’utilizzatore informato, contrariamente a quanto ritenuto dalla commissione di ricorso, non può essere una «persona fittizia» o un soggetto indeterminato ma dovrebbe essere identificato «in maniera empirica alla luce del prodotto concretamente controverso».

31      L’EUIPO e l’interveniente contestano gli argomenti della ricorrente.

32      Una volta così riassunte le censure sollevate dalla ricorrente, si deve in primo luogo rilevare che, a più riprese, quest’ultima sostiene che i prodotti ai quali i modelli in conflitto si riferiscono riguarderebbero unicamente le sole «autovetture sportive» o le sole «berline», o addirittura la sola autovettura «Porsche 911», e non, come la commissione di ricorso ha voluto ritenere, le «automobili» in generale o gli «autoveicoli».

33      A questo proposito, occorre tuttavia ricordare, in primo luogo, che per determinare i prodotti nei quali un disegno o modello è destinato ad essere incorporato o ad essere applicato, si deve, innanzitutto, prendere in considerazione la relativa indicazione contenuta nella domanda di registrazione [sentenza del 18 luglio 2017, Chanel/EUIPO – Jing Zhou e Golden Rose 999 (Ornamento), T‑57/16, EU:T:2017:517, punto 41].

34      In secondo luogo, occorre altresì prendere in considerazione, se del caso, il disegno o modello stesso, in quanto esso consenta di precisare la natura, la destinazione o la funzione del prodotto. Una siffatta presa in considerazione può infatti permettere di identificare il prodotto di cui trattasi all’interno di una categoria di prodotti più ampia, come quella indicata in sede di registrazione [v., in questo senso, sentenza del 18 marzo 2010, Grupo Promer Mon Graphic/UAMI – PepsiCo (Raffigurazione di un supporto promozionale circolare), T‑9/07, EU:T:2010:96, punto 56].

35      Orbene, anche se è pacifico tra le parti che il modello contestato è destinato ad essere applicato ad autoveicoli, la semplice qualificazione di «autovetture sportive» o di «berline» data dalla ricorrente ai prodotti ai quali il modello contestato è destinato ad essere applicato non può bastare, in mancanza di precisazioni in tal senso, ad accertare che un siffatto modello, che raffigura quello della serie 991 dell’autovettura «Porsche 911», permetta di individuare una particolare categoria di automobili in quanto autoveicoli del genere si distinguerebbero dalle automobili in generale per la loro natura, la loro destinazione o, ancora, la loro funzione.

36      Infatti, da un lato, una siffatta categoria specifica non esiste nell’attuale classificazione internazionale per i disegni e modelli industriali (v. punto 3 supra) e, dall’altro, la ricorrente stessa ha chiesto e ottenuto la registrazione del modello contestato per prodotti della classe 12.08 e corrispondenti alla seguente descrizione: «Automobili, autobus e camion».

37      Di conseguenza, la ricorrente non può neppure utilmente censurare la commissione di ricorso per aver quest’ultima ritenuto che la nozione di utilizzatore informato rinviasse ad una «persona fittizia», poiché tale nozione giuridica, creata appunto per le esigenze dell’analisi del carattere individuale di un disegno o modello sul fondamento dell’articolo 6 del regolamento n. 6/2002, può essere definita solo in maniera generale, come riferimento ad una persona che presenta qualità standard, e non caso per caso rispetto a tale o tale altro modello (v., in questo senso, sentenza del 7 novembre 2013, Felino balzante, T‑666/11, non pubblicata, EU:T:2013:584, punto 32).

38      A tal riguardo, per respingere gli argomenti della ricorrente relativi alla mancanza di analisi concreta dell’utilizzatore informato (v. punto 30 supra), è vero che la commissione di ricorso si è limitata alla definizione data dalla giurisprudenza sopra ricordata, senza quindi spiegare perché il fatto che taluni modelli siano stati presenti sul mercato da decenni non permetterebbe di ritenere che l’utilizzatore di tali modelli, come nel caso dell’autovettura «Porsche 911», manifesti un’attenzione particolare e possieda, come sottolinea la ricorrente, conoscenze superiori alla media.

39      Tuttavia, una tale circostanza non può inficiare per insufficienza di motivazione la decisione impugnata, dato che la commissione di ricorso ha appunto precisato, al punto 20 della decisione impugnata, che, secondo la giurisprudenza già menzionata, occorreva prendere in considerazione, nella fattispecie, la categoria di prodotti e non il prodotto concretamente esaminato, di modo che non si doveva tener conto dell’utilizzatore informato di un’autovettura «Porsche 911», ma di quello delle automobili in generale.

40      Orbene, anche se la ricorrente non condivide tale analisi, nondimeno, su questo punto, il ragionamento della commissione di ricorso è presentato in maniera chiara ed inequivocabile, così da consentire alla ricorrente di conoscere adeguatamente, sotto il profilo giuridico, le giustificazioni della misura adottata.

41      Di conseguenza, la commissione di ricorso poteva altresì, senza errori di diritto né di procedura, non tener conto, nella sua valutazione della nozione di utilizzatore informato dei prodotti ai quali erano destinati i modelli in conflitto, di sondaggi d’opinione realizzati presso il pubblico delle autovetture sportive, nella misura in cui la ricorrente abbia effettivamente inteso avvalersi di tali sondaggi a sostegno della propria tesi. In ogni caso, nell’ipotesi in cui la ricorrente abbia inteso censurare la commissione di ricorso per non aver quest’ultima fatto realizzare sondaggi del genere, una siffatta censura non sarebbe pertinente, dato che l’attenzione dell’utilizzatore tipico, definito in maniera generale, non può essere verificata empiricamente.

42      Inoltre, anche supponendo che la ricorrente abbia altresì inteso far valere una violazione dei suoi diritti della difesa per non aver potuto «apportare la prova contraria», il mero rinvio, nel ricorso, alla menzione «sondaggi d’opinione» nonché ad articoli di stampa relativi alla «GOLF VIII» non bastano, in maniera evidente, a provare le affermazioni della ricorrente secondo le quali il grado di attenzione e di conoscenze dell’utilizzatore informato di autovetture sportive sarebbe più elevato di quello manifestato da un utilizzatore di autovetture in generale, dato che la ricorrente si limita, al riguardo, ad asserire che l’autovettura «Porsche 911» formerebbe «naturalmente» oggetto di un’attenzione «notevolmente più elevata» rispetto ai «normali autoveicoli», i quali non presenterebbero caratteristiche particolari e sarebbero «più o meno intercambiabili».

43      In considerazione di tutto quanto precede, la censura relativa al fatto che la commissione di ricorso avrebbe commesso errori nella definizione della nozione di utilizzatore informato deve, di conseguenza, essere respinta.

 Sulla libertà dell’autore

44      Risulta dalla giurisprudenza applicabile che il margine di libertà dell’autore è definito, in particolare, a partire dai vincoli relativi alle caratteristiche imposte dalla funzione tecnica del prodotto controverso o da prescrizioni legislative applicabili al prodotto stesso. Tali vincoli portano infatti, o addirittura costringono, ad una sorta di standardizzazione di alcune componenti dei prodotti di cui trattasi, che divengono quindi comuni, o addirittura indispensabili, a più disegni o modelli applicati al prodotto interessato [sentenza del 10 settembre 2015, H&M Hennes & Mauritz/UAMI – Yves Saint Laurent (Borsette), T‑525/13, EU:T:2015:617, punto 28; v., altresì, sentenza del 15 ottobre 2015, Promarc Technics/UAMI – PIS (Pezzo di porta), T 251/14, non pubblicata, EU:T:2015:780, punto 51 e giurisprudenza citata].

45      Pertanto, più la libertà dell’autore nel realizzare un disegno o modello è ampia, meno è probabile che piccole differenze tra i disegni o modelli in conflitto siano sufficienti a produrre un’impressione generale diversa nell’utilizzatore informato. Viceversa, quanto più la libertà dell’autore nel realizzare un disegno o modello è limitata, in particolare, dai vincoli summenzionati, tanto più basteranno piccole differenze tra i disegni o modelli in conflitto per produrre un’impressione generale diversa in tale categoria di utilizzatori.

46      Pertanto, un grado elevato di libertà dell’autore nel realizzare un disegno o modello rafforza la conclusione secondo la quale i disegni o modelli che non presentano differenze significative producono la stessa impressione generale nell’utilizzatore informato (v. sentenza del 15 ottobre 2015, Pezzo di porta, T‑251/14, non pubblicata, EU:T:2015:780, punto 52 e giurisprudenza citata).

47      Tuttavia, occorre ricordare che il fattore relativo alla libertà dell’autore non può, di per sé, condizionare la valutazione del carattere individuale di un disegno o modello, ma che, invece, è un elemento di cui si deve tener conto in tale valutazione.

48      La libertà dell’autore è, in tale contesto, un fattore che consente di attenuare la valutazione del carattere individuale del disegno contestato, piuttosto che un fattore autonomo che stabilisce in che misura due disegni o modelli debbano differire affinché uno di essi possa far valere un carattere individuale. In altri termini, il fattore relativo al margine di libertà dell’autore può rafforzare o, al contrario, attenuare la conclusione sull’impressione generale suscitata da ciascun disegno o modello in esame [v., in questo senso, sentenza del 10 settembre 2015, H&M Hennes & Mauritz/UAMI – Yves Saint Laurent (Borsette), T‑526/13, non pubblicata, EU:T:2015:614, punti 33 e 35].

49      In definitiva, il disegno o modello non può essere considerato, in quanto tale, come una riproduzione del disegno o modello anteriore o come il semplice sviluppo figurativo dell’idea originale, riprodotta per la prima volta in quest’ultimo (v. sentenza del 18 luglio 2017, Ornamento, T‑57/16, EU:T:2017:517, punto 32 e giurisprudenza citata).

50      Nella fattispecie, la commissione di ricorso ha ritenuto che, relativamente alle automobili, la libertà dell’autore fosse limitata dalla funzione tecnica di tali veicoli, destinati al trasporto delle persone e dei carichi e comportanti necessariamente, ad esempio, la presenza di ruote così come di una carrozzeria. Essa ha altresì considerato che la libertà dell’autore era vincolata dalle prescrizioni legislative, in particolare in materia di sicurezza stradale, come, ad esempio, la presenza obbligatoria di fari, di luci posteriori o di retrovisori laterali. La commissione di ricorso ha ritenuto invece che la libertà dell’autore quanto alla progettazione di tali componenti, imposte dalla destinazione di tali mezzi di trasporto nonché dalle disposizioni legislative di sicurezza da rispettare, non fosse soggetta ad alcuna restrizione.

51      Per rimettere in discussione tale valutazione, la ricorrente sostiene, tuttavia, che la libertà dell’autore sarebbe nella fattispecie limitata dalle aspettative del mercato, dato che i consumatori si aspetterebbero che l’«idea creatrice» o la forma originaria dell’autovettura «Porsche 911», percepita come «iconica», sia conservata nei modelli successivi e sia, di conseguenza, sviluppata solo entro certi limiti. La commissione di ricorso avrebbe quindi dovuto «riconoscere e ponderare», nell’ambito della sua analisi giuridica, le piccole differenze esistenti tra le serie dell’autovettura «Porsche 911» che si sono susseguite nel tempo.

52      L’EUIPO e l’interveniente contestano gli argomenti della ricorrente.

53      A questo proposito, occorre, innanzitutto, constatare che la tesi della ricorrente parte dalla premessa secondo cui il margine di libertà dell’autore per valutare il carattere individuale del modello contestato deve prendere in considerazione le caratteristiche proprie al detto modello in sé e non le caratteristiche dei prodotti ai quali esso è destinato ad applicarsi.

54      Tuttavia, come si è già detto al precedente punto 34, ciò potrebbe valere solo in quanto il modello contestato precisasse la natura, la destinazione o la funzione del prodotto nel quale un siffatto disegno o modello è destinato ad applicarsi, il che non avviene nel caso di specie, proprio per i motivi ricordati al precedente punto 35. Di conseguenza, sul fondamento della giurisprudenza citata ai precedenti punti da 45 a 46, non si tratta, nella fattispecie, di valutare il margine di libertà dell’autore della serie 991 dell’autovettura «Porsche 911», ma quello di un autore nel settore automobilistico in generale.

55      La commissione di ricorso poteva pertanto giustamente ritenere che l’argomento della ricorrente non fosse pertinente e, di conseguenza, non tenerne conto per valutare il margine di libertà dell’autore nel suo esame del carattere individuale del disegno o modello contestato.

56      In ogni caso, il margine di libertà dell’autore, ai sensi dell’articolo 6 del regolamento n. 6/2002, è definito, conformemente alla giurisprudenza ricordata al precedente punto 44, a partire dai vincoli in grado di condurre ad una standardizzazione di talune componenti dei prodotti ai quali è destinato ad essere applicato il disegno o modello interessato, ossia vincoli di natura essenzialmente normativa che si impongono oggettivamente, ed ex lege, a tutti gli autori di disegni o modelli destinati ad essere applicati ai prodotti interessati.

57      Orbene, le aspettative dei consumatori come quelle rivendicate dalla ricorrente, e cioè quella di ritrovare l’«idea creatrice» o la forma del modello iniziale dell’autovettura «Porsche 911» nelle serie successive, non possono costituire un vincolo normativo che limiti necessariamente la libertà di un autore nel settore automobilistico, in quanto esse non sono legate né alla natura né alla destinazione di un siffatto prodotto, nel quale il modello contestato è incorporato, né, ancora, al settore industriale al quale tale prodotto appartiene.

58      Al contrario, secondo gli stessi termini usati dalla ricorrente, tali aspettative si collegano unicamente al carattere «iconico» del design dell’autovettura «Porsche 911», vale a dire alla pretesa volontà dei consumatori di restarvi fedeli nel tempo, senza che il suo autore, indipendentemente da considerazioni estetiche o commerciali, sia necessariamente costretto a rispettarle per garantire il funzionamento del prodotto al quale il modello in questione è destinato ad applicarsi.

59      Infatti, è stato dichiarato che una tendenza generale in materia di design, in grado di rispondere alle aspettative dei consumatori interessati, non poteva essere considerata come un fattore di limitazione della libertà dell’autore [v., in tal senso, sentenza del 17 novembre 2017, Ciarko/EUIPO – Maan (Cappa da cucina), T‑684/16, non pubblicata, EU:T:2017:819, punti 29 e 30 e giurisprudenza citata], e ciò dal momento che tale libertà consente all’autore di scoprire nuove forme, nuove linee, o ancora di innovare nell’ambito di una tendenza figurativa già esistente [sentenza del 13 novembre 2012, Antrax It/UAMI – THC (Radiatori per riscaldamento), T‑83/11 e T‑84/11, EU:T:2012:592, punto 95].

60      A tal riguardo, la commissione di ricorso, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, poteva dunque ben riferirsi a tale giurisprudenza per respingere la censura della ricorrente stessa ed escludere, nella sua analisi della libertà dell’autore nella realizzazione del modello contestato, la presa in considerazione delle particolarità dell’autovettura «Porsche 911».

61      Di conseguenza, è quindi con ragione che la commissione di ricorso ha ritenuto che non si dovesse tener conto delle aspettative potenziali del mercato per definire nella fattispecie il margine di libertà dell’autore.

62      La ricorrente non può, d’altro canto, rimettere in discussione tale conclusione facendo riferimento ad una sentenza dell’Oberlandesgericht Stuttgart (Tribunale superiore regionale di Stoccarda, Germania). Infatti, la legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso deve valutarsi unicamente sul fondamento del regolamento n. 6/2002, quale interpretato dal giudice dell’Unione, e non sulla base di una giurisprudenza nazionale, anche, del resto, nel caso in cui essa sia fondata su disposizioni analoghe a quelle di tale regolamento [v., in tal senso, sentenza del 4 luglio 2017, Murphy/EUIPO – Nike Innovate (Cinturino per orologio elettronico), T‑90/16, non pubblicata, EU:T:2017:464, punto 72 e giurisprudenza citata].

63      Per la stessa ragione, la ricorrente non può neppure imporre all’EUIPO le considerazioni contenute nel libro verde della Commissione sulla protezione giuridica dei disegni e modelli industriali, supponendo che tale documento possa essere giuridicamente vincolante.

 Sul confronto delle impressioni generali suscitate dai disegni o modelli in conflitto

64      La commissione di ricorso ha ritenuto che il modello contestato non suscitasse, nella mente dell’utilizzatore informato, un’impressione generale diversa da quella suscitata dal modello anteriore. Essa ha infatti considerato che le vedute di tali due modelli coincidevano nella forma e nella linea della carrozzeria, in particolare sul piano delle dimensioni e delle proporzioni, della forma e della disposizione dei finestrini e delle portiere, della forma del cofano posteriore, dello spoiler posteriore, nonché della forma e della disposizione dei fari anteriori. Essa ne ha concluso che le leggere differenze che apparivano nelle vedute frontali e in quelle posteriori di questi due modelli, in particolare nella convessità del cofano anteriore, nella forma dei retrovisori esterni, nella forma e nella disposizione delle luci posteriori, o ancora nella realizzazione del paraurti posteriore o nella forma del tubo di scappamento, non possono essere considerate come caratteristiche sufficientemente marcate da incidere significativamente sull’impressione generale suscitata nell’utilizzatore informato.

65      Dal canto suo, al fine di rimettere in discussione la detta valutazione della commissione di ricorso, la ricorrente sostiene, in via preliminare, che quest’ultima avrebbe commesso parecchi errori di diritto o di procedura nell’esame del carattere individuale del modello contestato.

66      Infatti, la commissione di ricorso avrebbe dovuto tener conto della presentazione del prodotto nella pubblicità e nelle riproduzioni fotografiche allegate al fascicolo, che illustrerebbero situazioni di utilizzazione concreta di tale prodotto, e non soltanto vedute presentate a sostegno delle domande di registrazione e di dichiarazione di nullità. Siffatti elementi permetterebbero, infatti, di render conto dell’utilizzazione del prodotto conformemente alla sua destinazione, aspetto di cui la commissione di ricorso avrebbe dovuto tener conto nell’ambito di un confronto diretto dei modelli in conflitto.

67      La ricorrente contesta poi alla commissione di ricorso il fatto di non aver tenuto conto delle particolarità del comportamento d’acquisto dell’utilizzatore informato e in particolare del fatto che, in quanto acquirente potenziale, tale utilizzatore farà necessariamente attenzione alle differenze, anche minime, tra le serie di uno stesso modello, essendo informato attraverso la pubblicità e gli organi di informazione di quanto offre il mercato e delle tendenze della moda, e di conseguenza di ciò che distingue il modello di un’autovettura uscito ultimamente dai modelli precedenti. Pertanto, trattandosi nella fattispecie di confrontare prodotti simili, si dovrebbe valutare il carattere individuale del modello contestato tenendo conto delle richieste del mercato.

68      Inoltre, la commissione di ricorso avrebbe commesso un errore di diritto per aver posto, al fine di riconoscere il carattere individuale di un disegno o modello, «requisiti sostanzialmente più elevati» di quelli richiesti dalla giurisprudenza nella valutazione della novità di un siffatto disegno o modello. Tale novità sarebbe infatti ammessa anche qualora le differenze tra il modello contestato e il modello anteriore, senza essere insignificanti, possano essere considerate esigue.

69      Infine, la commissione di ricorso non avrebbe proceduto ad un’analisi complessiva, ma avrebbe adottato un punto di vista «piuttosto tecnico e frazionato», limitandosi ad accertare le concordanze e le differenze tra i modelli in conflitto senza procedere, in definitiva, ad un confronto delle impressioni generali che ne sarebbero risultate.

70      L’EUIPO e l’interveniente contestano tutti questi argomenti.

71      A questo proposito, occorre, preliminarmente, ricordare che risulta dalla giurisprudenza applicabile in materia che il confronto delle impressioni generali suscitate dai disegni o modelli dev’essere sintetico e non può limitarsi al confronto analitico di un elenco di somiglianze e di differenze [sentenza del 29 ottobre 2015, Roca Sanitario/UAMI – Villeroy & Boch (Rubinetto a comando unico), T‑334/14, non pubblicata, EU:T:2015:817, punto 58].

72      Per l’esame del carattere individuale di un modello occorre quindi operare un raffronto tra, da un lato, l’impressione generale prodotta dal disegno o modello comunitario contestato e, dall’altro, l’impressione generale prodotta da ciascuno dei disegni o modelli anteriori validamente invocati dal richiedente la nullità [sentenza del 22 giugno 2010, Shenzhen Taiden/UAMI – Bosch Security Systems (apparecchiature per la comunicazione), T‑153/08, EU:T:2010:248, punto 24].

73      Inoltre, tale confronto deve concentrarsi unicamente sugli elementi effettivamente protetti, senza tener conto delle caratteristiche escluse dalla protezione. Pertanto, detto confronto deve riguardare i disegni o modelli quali registrati, senza che si possa pretendere da chi richiede la nullità una rappresentazione grafica del disegno o modello invocato che sia analoga alla rappresentazione figurante nella domanda di registrazione del disegno o modello contestato (v. sentenza del 7 novembre 2013, Felino balzante, T‑666/11, non pubblicata, EU:T:2013:584, punto 30 e giurisprudenza citata).

74      L’obbligo di effettuare un raffronto tra le impressioni generali prodotte dai disegni o modelli controversi non esclude però che siano presi in considerazione taluni elementi che sono stati divulgati al pubblico in modi diversi, in particolare, con la presentazione di un prodotto che incorpora il disegno o modello registrato.

75      Infatti, lo scopo della registrazione di un disegno o modello è di ottenere un diritto esclusivo, in particolare sulla fabbricazione e sulla commercializzazione del prodotto che lo incorpora, cosa che implica che le rappresentazioni che figurano nella domanda di registrazione siano, di norma, strettamente legate all’aspetto del prodotto immesso sul mercato (sentenza del 22 giugno 2010, Apparecchiature per la comunicazione, T‑153/08, EU:T:2010:248, punto 25).

76      In tale contesto, la presa in considerazione, anche a titolo esemplificativo all’atto del detto confronto, dei prodotti effettivamente commercializzati vale tuttavia solo in quanto i prodotti corrispondano ai disegni o modelli quali registrati (v., in questo senso, sentenza del 20 ottobre 2011, PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic, C‑281/10 P, EU:C:2011:679, punti 73 e 74).

77      Una volta ricordati tali precedenti giurisprudenziali, occorre rilevare, innanzitutto, che la commissione di ricorso ha ritenuto, come risulta dal punto 30 della decisione impugnata, che l’impressione generale suscitata dal modello contestato, quale raffigurato sulla stampa specializzata fatta valere dalla ricorrente, non fosse confermata alla luce delle vedute di tale modello versate agli atti.

78      Analogamente, e contrariamente a quanto lascia intendere la ricorrente, la commissione di ricorso ha proceduto ad un confronto diretto tra l’impressione generale suscitata dal modello contestato e quella suscitata dal modello anteriore, come risulta dal punto 23 della decisione impugnata. Al riguardo, non può neppure sostenersi che un siffatto confronto sia stato fatto senza tener conto dell’utilizzazione del prodotto controverso conformemente alla sua destinazione, quando la commissione di ricorso ha espressamente precisato, al punto 21 della decisione impugnata, che l’utilizzatore informato era quello che guidava e utilizzava automobili.

79      Inoltre, la ricorrente non può neppure validamente sostenere che la commissione di ricorso non avrebbe preso in considerazione le peculiari circostanze del mercato interessato. In realtà, quest’ultima ha anche precisato, allo stesso punto 21 della decisione impugnata, che si doveva ritenere che un siffatto utilizzatore non potesse ignorare che i costruttori non progettavano continuamente nuovi modelli, considerato il loro costo elevato, ma procedevano, di preferenza, ad una costante modernizzazione dei modelli esistenti, in particolare qualora essi fossero stati apprezzati nel relativo mercato dagli utilizzatori informati, dato che una siffatta gestione dei modelli permette, nel contempo, di seguire le tendenze generali della moda senza per questo abbandonare le caratteristiche tipiche di ciascun modello di autovettura interessato.

80      Per quanto riguarda poi l’errore di diritto che sarebbe stato commesso dalla commissione di ricorso per aver posto, riguardo al riconoscimento del carettere individuale del modello contestato, «requisiti sostanzialmente più elevati» di quelli che erano indispensabili per riconoscerne la «novità», occorre rilevare che, anche se la condizione di novità posta dall’articolo 5 del regolamento n. 6/2002 e quella del carattere individuale definita all’articolo 6 dello stesso regolamento possono, in una certa misura, coincidere, come ha giustamente sottolineato la ricorrente all’udienza, tuttavia tali due condizioni, sul piano giuridico, non possono essere confuse dato che il rispetto di queste ultime si applica a due motivi di nullità distinti, che rispondono, di conseguenza, a criteri giuridicamente differenti.

81      Emerge infatti dall’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002 che due disegni o modelli si reputano identici quando le loro caratteristiche differiscono soltanto per dettagli irrilevanti, cioè dettagli che non producono differenze, nemmeno minime, tra i detti disegni o modelli. A contrario, al fine di valutare la novità di un disegno o modello, occorre accertare l’esistenza di differenze tra i disegni o modelli vecchi e nuovi che, anche se minime, non siano irrilevanti [sentenza del 6 giugno 2013, Kastenholz/UAMI – Qwatchme (Quadranti di orologio), T‑68/11, EU:T:2013:298, punto 37].

82      Pertanto, la formulazione e la portata dell’articolo 6, come ricordato al precedente punto 22, non corrispondono a quelle dell’articolo 5 del regolamento n. 6/2002, come vorrebbe però sostenere la ricorrente, interpretando, del resto, in maniera errata la sentenza del 6 giugno 2013, Quadranti di orologio (T‑68/11, EU:T:2013:298). Quindi, un disegno o modello potrà essere considerato nuovo ai sensi dell’articolo 5 del regolamento n. 6/2002 pur non presentando un carattere individuale ai sensi dell’articolo 6 di detto regolamento [v., in tal senso, sentenza del 14 marzo 2018, Gifi Diffusion/EUIPO – Crocs (Scarpe), T‑424/16, non pubblicata, EU:T:2018:136, punto 48].

83      Da quanto precede risulta che il fatto che la commissione di ricorso abbia respinto in quanto «insufficienti» differenze che, anche a considerarle minime, non potevano essere ritenute insignificanti, non può essere censurato come errore di diritto.

84      Pertanto, non avendo la ricorrente precisato i «requisiti sostanzialmente più elevati» di cui la commissione di ricorso avrebbe, a suo parere, fatto applicazione, la censura di cui trattasi non può essere accolta.

85      In definitiva, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, la commissione di ricorso ha effettivamente proceduto, e in maniera appropriata, ad un esame di tutti gli elementi di differenza e di somiglianza tra i modelli in conflitto nel confrontare l’impressione generale suscitata dal modello contestato e quella suscitata dal modello anteriore nell’utilizzatore informato.

86      La commissione di ricorso non ha d’altro canto solo analizzato le vedute frontali e posteriori dei due modelli in conflitto, come «prese singolarmente», ma le ha altresì analizzate in maniera «combinata», come emerge dal punto 29 della decisione impugnata, per giungere alla conclusione che le differenze risultanti su tali vedute non erano tali da influenzare in maniera rilevante l’impressione generale suscitata nell’utilizzatore informato. La censura in questione è quindi carente anche in fatto.

87      Inoltre, anche il confronto delle vedute laterali del modello contestato, quali registrate e quali prodotte a sostegno della domanda di dichiarazione di nullità, non permette di confermare né la tesi sostenuta dalla ricorrente secondo la quale i fari principali del modello contestato sarebbero «bombati verso l’esterno» e sarebbero «chiaramente» diversi dai fari principali del modello anteriore né che le maniglie delle portiere siano state «totalmente rimodellate». Infatti, le vedute laterali, che presentano la sagoma di ciascun modello nel suo insieme, non permettono di capire precisamente né «chiaramente» i modelli in conflitto ad un tale livello di dettaglio.

88      Anche supponendo che differenze del genere possano essere individuate dall’utilizzatore informato, esse non possono in ogni caso essere sufficientemente marcate da rimettere in discussione, da sole, la valutazione della commissione di ricorso. Infatti, secondo tale organo, da tutte le vedute dei modelli di cui trattasi, e non soltanto dalle vedute laterali, risulta chiaramente che tali modelli coincidono nella forma e nella linea della carrozzeria, sia sul piano delle dimensioni e delle proporzioni sia su quello della forma e della disposizione dei finestrini e delle portiere.

89      Lo stesso vale per l’argomento secondo il quale anche i fari antinebbia differirebbero tra i due modelli o secondo cui, nel modello contestato, il retrovisore sarebbe stato spostato all’indietro e sarebbe ormai fissato direttamente sulle portiere. Inoltre, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, le ruote del modello contestato non sono a tal punto più grandi da modificare la veduta laterale dei modelli in conflitto. Infine, la forma e la posizione dei lampeggianti sono molto simili da un modello all’altro.

90      Inoltre, per quanto riguarda, da un lato, il confronto delle vedute posteriori, è vero, come riconosciuto dall’EUIPO all’udienza e come è stato sottolineato dalla commissione di ricorso al punto 28 della decisione impugnata, che esse fanno apparire talune differenze, in particolare sul piano della forma o della disposizione delle luci posteriori, dei paraurti, del tubo di scappamento, o, ancora, come giustamente osserva la ricorrente, dello spoiler o del cofano posteriore.

91      Dall’altro lato, riguardo al confronto delle vedute frontali, è certo parimenti esatto che la convessità del cofano anteriore è più pronunciata nel modello della serie 991 rispetto a quello della serie 997 dell’autovettura «Porsche 911», «di modo che la parte anteriore appare più piatta e più ampia nel complesso», così come del resto rileva la commissione di ricorso al punto 27 della decisione impugnata.

92      Anche se tutte queste differenze, e altre ancora rilevate dalla ricorrente, possono rafforzare l’impressione di un rinnovo nei dettagli, esse non risultano, tuttavia, sufficientemente marcate da rimettere in discussione l’impressione di somiglianza generale esistente tra le vedute di tali modelli, alla luce in particolare della struttura generale molto simile dei modelli in conflitto, i quali coincidono ampiamente nella forma e nella linea rispettive.

93      Infine, e per le ragioni già menzionate ai precedenti punti 62 e 63, la ricorrente non può far valere utilmente, a sostegno della sua argomentazione, una giurisprudenza del Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania) o dell’Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunale regionale superiore di Düsseldorf, Germania), o ancora il libro verde della Commissione sulla protezione giuridica dei disegni o modelli industriali.

94      Date tali circostanze, e mentre, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la commissione di ricorso ha tenuto conto in maniera obiettiva di tutte le differenze tra i modelli in conflitto, come risulta dai punti da 26 a 28 della decisione impugnata, è senza commettere alcun errore di valutazione che tale organo ha potuto concludere, al punto 29 della decisione impugnata, che, prese singolarmente o combinate, tutte le differenze esistenti nelle molteplici vedute dei modelli in conflitto erano troppo esigue per influenzare in maniera significativa l’impressione generale suscitata nell’utilizzatore informato, impressione, questa, dominata dalle caratteristiche essenziali di detti modelli che sono la forma della carrozzeria, delle portiere o dei finestrini.

95      Al riguardo, la ricorrente non può far valere utilmente articoli di stampa specializzata o l’opinione di giurie nel settore del design per rimettere in discussione una siffatta conclusione, dato che si tratta di valutare l’impressione generale dal punto di vista dell’utilizzatore informato, che, pur conoscendo diversi modelli o disegni nel settore commerciale interessato e pur disponendo di talune conoscenze che gli consentono di dar prova di un grado di attenzione relativamente elevato, non è né un esperto tecnico né uno specialista del design.

96      Pertanto, la circostanza, in particolare, che la giuria del «red dot award: product design 2012» abbia sottolineato che la forma del modello contestato era «interamente nuova» o che le «proporzioni [erano state] ampiamente modificate» non può essere utilmente invocata per contestare la valutazione espressa dalla commissione di ricorso sul carattere individuale di detto disegno alla luce delle prescrizioni dell’articolo 6 del regolamento n. 6/2002. Peraltro, l’interveniente ha menzionato articoli di stampa che giungevano alla conclusione inversa rispetto a quella di cui intende avvalersi la ricorrente, e secondo i quali, in particolare, l’ex presidente del consiglio di amministrazione della ricorrente avrebbe asserito che quest’ultima intendeva valorizzare «la linea, che resta sempre la stessa, adeguandola alle tendenze del momento».

97      Tenuto conto di tutto quanto precede, la prima parte del motivo unico dev’essere respinta.

 Sulla seconda parte del motivo unico, vertente su una violazione dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002, in combinato disposto con l’articolo 5 dello stesso regolamento

98      La ricorrente sostiene che il disegno o modello contestato dovrebbe essere considerato come nuovo ai sensi dell’articolo 5 del regolamento n. 6/2002.

99      Occorre tuttavia rilevare che tale argomentazione è, in ogni caso, inconferente nella presente controversia, dato che la commissione di ricorso non ha fatto applicazione di tale disposizione, avendo potuto ritenere, con ragione, che l’esame della novità del modello contestato non fosse necessaria, in quanto la mancanza di carattere individuale bastava ad ostare alla sua protezione, conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002.

100    In considerazione di quanto precede, occorre respingere la seconda parte del motivo unico e, pertanto, il ricorso nel suo complesso.

 Sulle spese

101    Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

102    La ricorrente, poiché è rimasta soccombente nel caso di specie, dev’essere condannata alle spese conformemente alle domande dell’EUIPO e dell’interveniente.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      La Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG è condannata alle spese.

Frimodt Nielsen

Półtorak

Perillo

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 6 giugno 2019.

Firme


*      Lingua processuale: il tedesco.