SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

3 ottobre 2019 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Politica di immigrazione – Status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo – Direttiva 2003/109/CE – Condizioni per acquisire lo status di soggiornante di lungo periodo – Articolo 5, paragrafo 1, lettera a) – Risorse stabili, regolari e sufficienti»

Nella causa C‑302/18,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (Commissione per il contenzioso in materia di stranieri, Belgio), con decisione del 14 dicembre 2017, pervenuta in cancelleria il 4 maggio 2018, nel procedimento

X

contro

Belgische Staat,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta da A. Prechal (relatrice), presidente di sezione, F. Biltgen, J. Malenovský, C.G. Fernlund e L.S. Rossi, giudici

avvocato generale: H. Saugmandsgaard Øe

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per X, da J. Hardy, advocaat;

–        per il governo belga, da C. Pochet e M. Jacobs, nonché da P. Cottin, in qualità di agenti, assistiti da E. Matterne, advocaat;

–        per il governo ceco, da M. Smolek e J. Vláčil, in qualità di agenti;

–        per il governo tedesco, da T. Henze e J. Möller, in qualità di agenti;

–        per il governo francese, da E. de Moustier, A.‑L. Desjonquères ed E. Armoet, in qualità di agenti;

–        per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da L. D’Ascia, avvocato dello Stato;

–        per il governo austriaco, da J. Schmoll, in qualità di agente;

–        per la Commissione europea, da C. Cattabriga e G. Wils, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 6 giugno 2019,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (GU 2004, L 16, pag. 44).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che oppone X al Belgische Staat (Stato belga), in merito, segnatamente, al rigetto di una domanda di autorizzazione di residenza e di ottenimento dello status di soggiornante di lungo periodo.

 Contesto normativo

 Diritto dellUnione

 Direttiva 2003/86/CE

3        Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/86/CE, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare (GU 2003, L 251, pag. 12):

«1.      Al momento della presentazione della domanda di ricongiungimento familiare, lo Stato membro interessato può chiedere alla persona che ha presentato la richiesta di dimostrare che il soggiornante dispone:

(…)

c)      di risorse stabili e regolari sufficienti per mantenere se stesso e i suoi familiari senza ricorrere al sistema di assistenza sociale dello Stato membro interessato. Gli Stati membri valutano queste risorse rispetto alla loro natura e regolarità e possono tener conto della soglia minima delle retribuzioni e delle pensioni nazionali, nonché del numero di familiari».

 Direttiva 2003/109

4        I considerando 1, 2, 4, 6, 7 e 10 della direttiva 2003/109 enunciano quanto segue:

«(1)      Al fine di istituire progressivamente uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, il trattato [CE] prevede, da una parte, l’adozione di misure volte ad assicurare la libera circolazione dei cittadini, accompagnate da provvedimenti in materia di controlli alle frontiere esterne, asilo e immigrazione, e, dall’altra, l’adozione di misure in materia di asilo, immigrazione e salvaguardia dei diritti dei cittadini di paesi terzi.

(2)      Nella riunione straordinaria di Tampere del 15 e del 16 ottobre 1999, il Consiglio europeo ha affermato che occorre ravvicinare lo status giuridico dei cittadini di paesi terzi a quello dei cittadini degli Stati membri e che, alle persone che soggiornano regolarmente in un determinato Stato membro per un periodo da definirsi e sono in possesso di un permesso di soggiorno di lunga durata, lo Stato membro dovrebbe garantire una serie di diritti uniformi e quanto più simili a quelli di cui beneficiano i cittadini dell’Unione europea.

(…)

(4)      L’integrazione dei cittadini di paesi terzi stabilitisi a titolo duraturo negli Stati membri costituisce un elemento cardine per la promozione della coesione economica e sociale, obiettivo fondamentale della Comunità enunciato nel trattato.

(…)

(6)      La condizione principale per ottenere lo status di soggiornante di lungo periodo dovrebbe essere la durata del soggiorno nel territorio di uno Stato membro. Dovrebbe trattarsi di un soggiorno legale ed ininterrotto, a testimonianza del radicamento del richiedente nel paese in questione. È necessaria una certa flessibilità affinché si possa tener conto delle circostanze che possono indurre una persona ad allontanarsi temporaneamente dal territorio.

(7)      Per acquisire lo status di soggiornante di lungo periodo il cittadino di paesi terzi dovrebbe dimostrare che dispone di un reddito sufficiente e di un’assicurazione contro le malattie, in modo da non diventare un onere per lo Stato membro. Gli Stati membri, al momento di valutare la disponibilità di un reddito stabile e regolare, possono tener conto di fattori quali i contributi al regime pensionistico e l’adempimento degli obblighi fiscali.

(…)

(10)      Occorre stabilire un sistema di regole procedurali per l’esame della domanda intesa al conseguimento dello status di soggiornante di lungo periodo. Tali procedure dovrebbero essere efficaci e gestibili in base al normale carico di lavoro delle amministrazioni degli Stati membri nonché trasparenti ed eque in modo da garantire agli interessati un livello adeguato di certezza del diritto. Esse non dovrebbero costituire un mezzo per ostacolare l’esercizio del diritto di soggiorno».

5        L’articolo 5 di tale direttiva, rubricato «Condizioni per acquisire lo status di soggiornante di lungo periodo», così prevede:

«1.      Gli Stati membri richiedono ai cittadini di paesi terzi di comprovare che dispongono, per sé e per i familiari a carico:

a)      di risorse stabili e regolari, sufficienti al sostentamento loro e dei loro familiari, senza fare ricorso al sistema di assistenza sociale dello Stato membro interessato. Gli Stati membri valutano dette risorse con riferimento alla loro natura e regolarità e possono tenere conto del livello minimo di retribuzioni e pensioni prima della presentazione della richiesta dello status di soggiornante di lungo periodo;

b)      di un’assicurazione malattia contro tutti i rischi solitamente coperti per i propri cittadini nello Stato membro interessato.

(…)».

6        L’articolo 7, paragrafo 1, della citata direttiva prevede quanto segue:

«Per ottenere lo status di soggiornante di lungo periodo, il cittadino di paese terzo interessato presenta domanda alle autorità competenti dello Stato membro in cui soggiorna. La domanda è corredata della documentazione comprovante conformemente alla legislazione nazionale la sussistenza delle condizioni di cui agli articoli 4 e 5, nonché, se necessario, di un documento di viaggio valido o di una copia autenticata.

(…)».

7        Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, della medesima direttiva:

«Lo status di soggiornante di lungo periodo è permanente, fatto salvo l’articolo 9».

8        L’articolo 9 della direttiva 2003/109, rubricato «Revoca o perdita dello status», al suo paragrafo 1, cosi prevede:

«I soggiornanti di lungo periodo non hanno più diritto allo status di soggiornante di lungo periodo nei casi seguenti:

a)      constatazione dell’acquisizione fraudolenta dello status di soggiornante di lungo periodo;

b)      adozione di un provvedimento di allontanamento a norma dell’articolo 12;

c)      in caso di assenza dal territorio della Comunità per un periodo di dodici mesi consecutivi».

9        L’articolo 11 di detta direttiva prevede quanto segue:

«1.      «Il soggiornante di lungo periodo gode dello stesso trattamento dei cittadini nazionali per quanto riguarda:

a)      l’esercizio di un’attività lavorativa subordinata o autonoma, purché questa non implichi nemmeno in via occasionale la partecipazione all’esercizio di pubblici poteri, nonché le condizioni di assunzione e lavoro, ivi comprese quelle di licenziamento e di retribuzione;

(…)».

10      L’articolo 12 della citata direttiva così dispone:

«1.      Gli Stati membri possono decidere di allontanare il soggiornante di lungo periodo esclusivamente se egli costituisce una minaccia effettiva e sufficientemente grave per l’ordine pubblico o la pubblica sicurezza.

2.      La decisione di cui al paragrafo 1 non è motivata da ragioni economiche.

(…)».

11      L’articolo 13 della medesima direttiva così recita:

«Gli Stati membri possono rilasciare permessi di soggiorno permanenti o di validità illimitata a condizioni più favorevoli rispetto a quelle previste dalla presente direttiva. Tali permessi di soggiorno non conferiscono il diritto di soggiornare negli altri Stati membri ai sensi del capo III della presente direttiva».

 Direttiva 2004/38/CE

12      Ai sensi dell’articolo 7 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU 2004 L 158, pag. 77, e rettifica in GU 2004, L 229, pag. 35):

«1.      Ciascun cittadino dell’Unione ha il diritto di soggiornare per un periodo superiore a tre mesi nel territorio di un altro Stato membro, a condizione:

a)      di essere lavoratore subordinato o autonomo nello Stato membro ospitante; o

b)      di disporre, per se stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti, affinché non divenga un onere a carico dell’assistenza sociale dello Stato membro ospitante durante il periodo di soggiorno, e di un’assicurazione malattia che copra tutti i rischi nello Stato membro ospitante; o

c)      –      di essere iscritto presso un istituto pubblico o privato, riconosciuto o finanziato dallo Stato membro ospitante in base alla sua legislazione o prassi amministrativa, per seguirvi a titolo principale un corso di studi inclusa una formazione professionale,

–      di disporre di un’assicurazione malattia che copre tutti i rischi nello Stato membro ospitante e di assicurare all’autorità nazionale competente, con una dichiarazione o con altro mezzo di sua scelta equivalente, di disporre, per se stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti, affinché non divenga un onere a carico dell’assistenza sociale dello Stato membro ospitante durante il suo periodo di soggiorno;

(…)».

13      L’articolo 14, rubricato «Mantenimento del diritto di soggiorno», prevede al paragrafo 2:

«I cittadini dell’Unione e i loro familiari beneficiano del diritto di soggiorno di cui agli articoli 7, 12 e 13 finché soddisfano le condizioni fissate negli stessi.

(…)».

 Diritto belga

14      Ai sensi dell’articolo 15 bis della wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (legge in materia di ingresso nel territorio, soggiorno, stabilimento ed espulsione degli stranieri), del 15 dicembre 1980 (Belgisch Staatsblad, 31 dicembre 1980, pag. 14584), nella versione applicabile alla controversia di cui al procedimento principale (in prosieguo: la «legge sugli stranieri»):

«§1. Fatti salvi motivi di ordine pubblico o di sicurezza nazionale, deve essere riconosciuto lo status di soggiornante di lungo periodo allo straniero non cittadino dell’Unione europea, il quale soddisfi i requisiti fissati al paragrafo 3 e dimostri un soggiorno legale e ininterrotto nel Regno [del Belgio] nei cinque anni che precedono immediatamente la richiesta di acquisizione dello status di soggiornante di lungo periodo.

(…)

§3.      Lo straniero di cui al paragrafo 1 deve comprovare di disporre, per sé e per i familiari a carico, di risorse stabili e regolari, sufficienti al sostentamento suo e dei suoi familiari, in modo da non diventare un onere per lo Stato, nonché di un’assicurazione malattia che copra i rischi in Belgio.

I mezzi di sussistenza di cui al paragrafo 1 devono corrispondere almeno al livello di risorse al di sotto del quale può essere concesso un aiuto sociale. Nell’ambito della loro valutazione si tiene conto della loro natura e della loro regolarità.

Il Re determina, con Regio Decreto deliberato dal Consiglio dei Ministri e tenendo conto dei criteri definiti al paragrafo 2, l’ammontare minimo dei mezzi di sussistenza necessari».

15      Nella circolare relativa allo status di soggiornante di lungo periodo del 14 luglio 2009 (Belgisch Staatsblad, 11 agosto 2009), si precisa che la prova di tali mezzi di sussistenza può essere stabilita nel seguente modo:

«La prova dei mezzi di sussistenza può essere fornita dal reddito professionale, dall’indennità di disoccupazione, dall’indennità di invalidità, dal prepensionamento, dall’indennità di vecchiaia, dall’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro o dall’assicurazione contro le malattie professionali, (…) Tale elenco non è tassativo».

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

16      Il 26 luglio 2007 X, che ha dichiarato di essere cittadino camerunese, ha presentato domanda di visto per studenti all’ambasciata belga a Yaoundé (Camerun). Egli ha ottenuto detto visto e il suo diritto di soggiorno in Belgio è stato prorogato annualmente fino al 15 gennaio 2016. Il 19 gennaio 2016, su richiesta di X è stato concesso un permesso di soggiorno in quanto in possesso di un permesso di lavoro. La durata di validità di tale permesso andava fino al 14 gennaio 2017.

17      Il 27 dicembre 2016, X ha presentato una domanda intesa ad ottenere il conferimento dello status di soggiornante di lungo periodo. A sostegno di tale richiesta, egli ha presentato, in particolare, come prova di mezzi di sussistenza stabili, regolari e sufficienti, contratti di lavoro, un avviso fiscale e buste paga a nome di suo fratello. Inoltre, X ha prodotto un documento firmato da suo fratello, con il quale quest’ultimo si impegnava a provvedere affinché «l’interessato disponesse, “per sé e per i familiari a carico, di risorse stabili e regolari, sufficienti al sostentamento suo e dei suoi familiari, in modo da non diventare un onere per lo Stato” in conformità all’articolo 15 bis della [legge sugli stranieri]».

18      Il gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging (delegato del segretario di Stato per l’asilo e la migrazione, incaricato della semplificazione amministrativa, Belgio) (in prosieguo: il «delegato») ha respinto tale domanda con decisione del 5 aprile 2017. Per quanto riguarda i mezzi di sussistenza stabili, regolari e sufficienti ai sensi dell’articolo 15 bis della legge sugli stranieri, la decisione era così formulata:

«L’interessato non possiede risorse proprie. Risulta che egli non esercita più attività retribuita dal 31 maggio 2016 e che non dispone attualmente di alcuna risorsa. Menziona risorse di suo fratello. L’interessato deve dimostrare di disporre di mezzi di sussistenza sufficienti per se stesso in modo da non diventare un onere per lo Stato belga».

19      X ha proposto ricorso contro tale decisione dinanzi al Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (Commissione per il contenzioso in materia di stranieri, Belgio), nel quale sostiene che essa era fondata su un’interpretazione erronea della condizione relativa ai mezzi di sussistenza di cui all’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2003/109, disposizione recepita dall’articolo 15 bis della legge sugli stranieri, in quanto tali disposizioni non richiederebbero che siano presi in considerazione soltanto i mezzi propri del ricorrente.

20      X sottolinea che l’espressione «disporre di risorse sufficienti», ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2003/109 doveva essere interpretata nello stesso modo dei termini identici usati dalle direttive 2003/86 e 2004/38. La direttiva 2003/109 intende ravvicinare lo status giuridico dei titolari di un permesso di soggiorno di lunga durata a quello conferito ai cittadini dell’Unione. Ne conseguirebbe, in particolare, che la giurisprudenza relativa alla direttiva 2004/38 nonché la giurisprudenza pertinente precedente all’entrata in vigore di tale direttiva, dalla quale risulterebbe che quest’ultima non impone alcun requisito quanto alla provenienza delle risorse sufficienti, devono essere applicate per analogia.

21      Per contro, il delegato sostiene che il solo fatto che X sia preso in carico dal fratello non implica che egli abbia un reddito regolare e stabile. A suo avviso, la valutazione delle risorse nell’ambito di una procedura di ricongiungimento familiare non può essere effettuata allo stesso modo di quella effettuata nell’ambito di una procedura di ottenimento dello status di soggiornante di lungo periodo. Inoltre, nel caso di un ricongiungimento familiare relativo ad un cittadino dell’Unione, potrebbero essere presi in considerazione soltanto i redditi di quest’ultimo.

22      Alla luce di tali osservazioni, il giudice del rinvio si chiede, in particolare, se l’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/109 debba essere interpretato nel senso che le «risorse» di cui a tale disposizione sono unicamente «risorse proprie» del ricorrente o se tale nozione comprenda altri tipi di risorse.

23      Date tali circostanze, il Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (Commissione per il contenzioso in materia di stranieri, Belgio) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se l’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della [direttiva 2003/109], che prevede (in particolare) che, per acquisire lo status di soggiornante di lungo periodo, i cittadini di paesi terzi devono comprovare che “dispongono”, per sé e per i familiari a carico, di risorse stabili e regolari, sufficienti al sostentamento loro e dei loro familiari, senza fare ricorso al sistema di assistenza sociale dello Stato membro interessato, debba essere interpretato nel senso che dette risorse possono essere unicamente “risorse proprie” del cittadino del paese terzo.

2)      Se sia sufficiente, a tal proposito, che dette risorse siano a disposizione del cittadino di un paese terzo, senza che siano poste ulteriori condizioni relative alla provenienza delle medesime, cosicché queste possono essere messe a disposizione del cittadino del paese terzo anche da un familiare o da un altro terzo.

3)      In caso di risposta affermativa all’ultima questione, se in tal caso un impegno di presa in carico assunto da un terzo, in cui detto terzo si impegna a garantire che il richiedente lo status di soggiornante di lungo periodo “disponga per sé e per i familiari a carico di risorse stabili e regolari, sufficienti al sostentamento suo e dei suoi familiari, per evitare di fare ricorso allo Stato”, sia sufficiente a comprovare che il richiedente può disporre di risorse ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della [direttiva 2003/109]».

 Sulle questioni pregiudiziali

24      Con le sue questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/109 debba essere interpretato nel senso che la nozione di «risorse», di cui a tale disposizione, riguardi unicamente le «risorse proprie» del richiedente lo status di soggiornante di lungo periodo o se tale nozione comprenda anche le risorse messe a disposizione di tale richiedente da un terzo nonché, eventualmente, se un impegno di assistenza sottoscritto da tale terzo sia sufficiente a fornire la prova che detto richiedente dispone di risorse stabili, regolari e sufficienti, ai sensi di detta disposizione.

25      Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/109, gli Stati membri impongono ai cittadini di paesi terzi l’obbligo di fornire la prova che dispongono per sé e per i familiari a carico, di risorse stabili e regolari, sufficienti al sostentamento loro e dei loro familiari, senza fare ricorso al sistema di assistenza sociale dello Stato membro interessato. Gli Stati membri valutano dette risorse con riferimento alla loro natura e regolarità e possono tenere conto del livello minimo di retribuzioni e pensioni prima della presentazione della richiesta dello status di soggiornante di lungo periodo.

26      Poiché l’articolo 5, paragrafo1, lettera a), della direttiva 2003/109 non contiene alcun rinvio al diritto nazionale degli Stati membri, l’espressione «risorse» ivi contenuta, deve essere intesa come una nozione autonoma del diritto dell’Unione e interpretata in modo uniforme nel territorio di quest’ultima, indipendentemente dalle qualificazioni utilizzate negli Stati membri, prendendo in considerazione il tenore letterale della disposizione di cui trattasi nonché il suo contesto e gli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (v., in tal senso, sentenza del 9 novembre 2017, Maio Marques da Rosa, C‑306/16, EU:C:2017:844, punto 38 e giurisprudenza ivi citata).

27      Per quanto riguarda, in primo luogo, la formulazione dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/109, va osservato che le versioni spagnola, inglese, francese e italiana di tale disposizione utilizzano un termine equivalente al termine «risorse», il quale, secondo il suo significato abituale, può riferirsi a tutti i mezzi finanziari a disposizione del richiedente lo status di residente di lungo periodo, indipendentemente dalla loro fonte. Per contro, le versioni in lingua neerlandese e tedesca di tale disposizione utilizzano termini equivalenti alla nozione di «reddito», che si riferisce più restrittivamente alle risorse personali, come, in particolare, quelle derivanti dall’attività economica del richiedente lo status di soggiornante di lungo periodo, il che tenderebbe ad escludere le risorse provenienti da un terzo, come un familiare.

28      Tenuto conto di questa ambiguità, la formulazione dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/109 non consente, di per sé, di determinare né la natura né l’origine delle risorse ivi menzionate.

29      Per quanto riguarda, in secondo luogo, l’obiettivo della direttiva 2003/109, essa mira principalmente all’integrazione dei cittadini di paesi terzi stabilmente residenti negli Stati membri. Inoltre, come risulta dal considerando 2 di tale direttiva, con la concessione dello status di soggiornante di lungo periodo, essa intende ravvicinare lo status giuridico di tali cittadini a quello dei cittadini degli Stati membri (v., in tal senso, sentenza del 18 ottobre 2012, Singh, C‑502/10, EU:C:2012:636, punto 45 e giurisprudenza ivi citata).

30      Per quanto riguarda tale integrazione, secondo una giurisprudenza costante, come conferma altresì il considerando 6 della direttiva 2003/109, essa risulta innanzitutto dalla durata del soggiorno legale e ininterrotto per cinque anni che attesta il radicamento della persona di cui trattasi nel paese e quindi il suo stabilimento permanente (v., in tal senso, sentenza del 17 luglio 2014, Tahir, C‑469/13, EU:C:2014:2094, punto 33 e giurisprudenza ivi citata). Da tale punto di vista, la provenienza delle risorse di cui deve disporre un richiedente lo status di soggiornante di lungo periodo non sembra essere un criterio decisivo.

31      Per quanto riguarda, in terzo luogo, il contesto in cui si inserisce l’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/109, occorre rilevare che l’esigenza di disporre di risorse stabili, regolari e sufficienti costituisce una delle condizioni sostanziali per ottenere lo status di soggiornante di lungo periodo. Orbene, alla luce dell’obiettivo perseguito dalla direttiva 2003/109 e del sistema da essa istituito, occorre rilevare che i cittadini di paesi terzi, qualora soddisfino le condizioni e rispettino le procedure previste da tale direttiva, hanno il diritto di conseguire lo status di soggiornante di lungo periodo nonché gli altri diritti derivanti dalla concessione di detto status (v., in tal senso, sentenza del 26 aprile 2012, Commissione/Paesi Bassi, C‑508/10, EU:C:2012:243, punto 68). In tale contesto, come parimenti rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale al paragrafo 46 delle sue conclusioni, l’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/109 non consente, in linea di principio, di stabilire condizioni supplementari relative alla provenienza delle risorse contemplate da tale disposizione.

32      Inoltre, tenendo conto del quadro contestuale più ampio della suddetta disposizione, occorre rilevare che un requisito analogo di disporre di «risorse» figura anche all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2004/38, ai sensi del quale ogni cittadino dell’Unione ha il diritto di soggiornare nel territorio di un altro Stato membro per un periodo superiore a tre mesi, in particolare se dispone, per se stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti, affinché non divenga un onere a carico dell’assistenza sociale dello Stato membro ospitante durante il periodo di soggiorno.

33      La Corte ha dichiarato che un’interpretazione della condizione relativa al carattere sufficiente delle risorse di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 2004/38 nel senso che l’interessato dovrebbe autonomamente disporre di tali risorse e non potrebbe avvalersi, a tale proposito, delle risorse di un familiare che lo accompagna, aggiungerebbe a tale condizione, quale formulata nella direttiva 2004/38, un requisito attinente alla provenienza delle risorse, che rappresenterebbe un’ingerenza sproporzionata nell’esercizio del diritto fondamentale di libera circolazione e di soggiorno garantito dall’articolo 21 TFUE, in quanto esso non è necessario al raggiungimento dell’obiettivo perseguito, cioè la protezione delle finanze pubbliche degli Stati membri (v., in tal senso, sentenza del 16 luglio 2015, Singh e a., C‑218/14, EU:C:2015:476, punto 75 e giurisprudenza ivi citata).

34      La nozione di «risorse» di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/109 può essere interpretata in modo analogo a quello previsto dall’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2004/38, nel senso che non esclude che l’interessato possa avvalersi di risorse provenienti da un terzo, suo familiare.

35      Tuttavia, dato il carattere definitivo dell’acquisizione dello status di residente di lungo periodo e tenuto conto dell’obiettivo dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/109, che è quello di preservare il sistema di assistenza sociale dello Stato membro interessato, il requisito delle «risorse» ai sensi di tale direttiva ha un ambito di applicazione diverso da quello di cui alla direttiva 2004/38/CE.

36      Infatti, dall’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/109 risulta che gli Stati membri valutano tali risorse rispetto alla loro natura e regolarità e possono tenere conto del livello minimo degli stipendi e delle pensioni prima della domanda di acquisizione dello status di soggiornante di lungo periodo. Inoltre, contrariamente all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2004/38, l’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/109 richiede che le risorse ivi menzionate siano non solo «sufficienti», ma anche «stabili» e «regolari».

37      Per quanto riguarda, sempre, il contesto di tale disposizione, occorre rilevare che un requisito di disporre di risorse «stabili, regolari e sufficienti» è contenuto anche nell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c) della direttiva 2003/86. La Corte ha dichiarato che deriva dallo stesso tenore letterale di tale disposizione e in particolare dall’impiego dei termini «stabili» e «regolari» che le risorse economiche in esame devono presentare una certa permanenza e una certa continuità. A tale proposito, ai sensi della seconda frase dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/86, gli Stati membri valutano le risorse suddette con riferimento, in particolare, alla loro «regolarità» (v., in tal senso, sentenza del 21 aprile 2016, Khachab, C‑558/14, EU:C:2016:285, punto 30).

38      Risulta, quindi, dall’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/86 che il suo dettato non può essere interpretato nel senso che osta alla possibilità per l’autorità competente dello Stato membro cui sia stata presentata una domanda di ricongiungimento familiare di esaminare se la condizione delle risorse del soggiornante sia soddisfatta tenendo conto di una valutazione relativa al mantenimento di tali risorse anche oltre la data di presentazione della domanda (v., in tal senso, sentenza del 21 aprile 2016, Khachab, C‑558/14, EU:C:2016:285, punto 31).

39      Inoltre, per quanto riguarda la stessa disposizione, e in particolare il termine «sufficienti» che emerge dalla sua formulazione, la Corte ha già rilevato che, poiché l’entità delle esigenze può variare notevolmente da un individuo all’altro, tale disposizione deve essere interpretata nel senso che gli Stati membri possono indicare un certo importo come importo di riferimento, ma non nel senso che essi possono stabilire un importo di reddito minimo, indipendentemente da un esame concreto della situazione di ciascun richiedente (v., in tal senso, sentenza del 4 marzo 2010, Chakroun, C‑578/08, EU:C:2010:117, punto 48).

40      Pertanto, dall’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/86 discende che non è la provenienza delle risorse, bensì il loro carattere duraturo e sufficiente, tenuto conto della situazione individuale dell’interessato, che è decisivo.

41      Dall’esame del tenore letterale, dell’obiettivo e del contesto dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/109, alla luce segnatamente delle disposizioni analoghe delle direttive 2004/38 e 2003/86, risulta che la provenienza delle risorse contemplate da tale disposizione non è un criterio determinante per lo Stato membro interessato al fine di verificare se queste ultime siano stabili, regolari e sufficienti.

42      Di conseguenza, come ha rilevato l’avvocato generale al paragrafo 77 delle sue conclusioni, spetta alle autorità competenti degli Stati membri analizzare in pratica la situazione individuale del richiedente lo status di soggiornante di lungo periodo nel suo insieme e indicare i motivi per cui le sue risorse sono sufficienti e se presentano o no una certa permanenza e continuità, in modo che il richiedente non diventi un onere per lo Stato membro ospitante.

43      Le risorse provenienti da un terzo o da un familiare del richiedente non sono quindi escluse dall’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/109, purché esse siano stabili, regolari e sufficienti. A tale riguardo, in una situazione come quella di cui alla causa principale, il carattere giuridicamente vincolante di un impegno di presa in carico da parte di un terzo o di un familiare del richiedente può essere un elemento importante da prendere in considerazione. Le autorità competenti degli Stati membri possono altresì tener conto, in particolare, dei vincoli familiari tra il richiedente lo status di soggiornante di lungo periodo e il familiare o i familiari disposti ad occuparsene. Del pari, la natura e la permanenza delle risorse del o dei familiari di tale richiedente possono costituire elementi pertinenti in tal senso.

44      Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni sollevate dichiarando che l’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/109 deve essere interpretato nel senso che la nozione di «risorse» di cui a tale disposizione non riguarda unicamente le «risorse proprie» del richiedente lo status di soggiornante di lungo periodo, ma può anche comprendere le risorse messe a disposizione di tale richiedente da un terzo purché, tenuto conto della situazione individuale del richiedente interessato, siano considerate stabili, regolari e sufficienti.

 Sulle spese

45      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

L’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/109 del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «risorse» di cui a tale disposizione non riguarda unicamente le «risorse proprie» del richiedente lo status di soggiornante di lungo periodo, ma può anche comprendere le risorse messe a disposizione di tale richiedente da un terzo purché, tenuto conto della situazione individuale del richiedente interessato, siano considerate stabili, regolari e sufficienti.

Firme


*      Lingua processuale: il neerlandese.