SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione)

25 ottobre 2012 (*)

«Agricoltura – Regolamenti (CE) nn. 1698/2005 e 1974/2006 – Sostegno all’insediamento dei giovani agricoltori – Presupposti per la concessione – Primo insediamento in un’azienda agricola in qualità di capo dell’azienda – Condizioni di applicazione quando l’insediamento ha luogo tramite una persona giuridica»

Nella causa C‑592/11,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Korkein hallinto-oikeus (Finlandia), con decisione del 23 novembre 2011, pervenuta in cancelleria il 25 novembre 2011, nel procedimento

Anssi Ketelä,

LA CORTE (Ottava Sezione),

composta dal sig. L. Bay Larsen, facente funzione di presidente dell’Ottava Sezione, e dalle sig.re C. Toader, e A. Prechal (relatore), giudici,

avvocato generale: sig. P. Cruz Villalón

cancelliere: sig. A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per il governo finlandese, da M. Pere, in qualità di agente;

–        per il governo ceco, da M. Smolek e S. Šindelková, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da E. Paasivirta e G. von Rintelen, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 22, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 277, pag. 1), e dell’articolo 13, paragrafi 4 e 6, del regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 (GU L 368, pag. 15).

2        Tale domanda è stata sollevata nell’ambito di un procedimento avviato dal sig. Ketelä contro una decisione di interruzione del versamento di un sostegno all’insediamento precedentemente accordatogli.

 Contesto normativo

 Il diritto dell’Unione

 Il regolamento n. 1698/2005

3        A termini dei considerando 11, 13, 14, 16, 17 e 61 del regolamento n. 1698/2005:

«(11) Al fine di garantire lo sviluppo sostenibile delle zone rurali, è necessario concentrarsi su un numero limitato di obiettivi essenziali a livello comunitario, concernenti la competitività dei settori agricolo e forestale, la gestione del territorio e l’ambiente, nonché la qualità di vita e la diversificazione delle attività in tali zone, tenendo conto della diversità delle situazioni, che vanno dalle zone rurali remote colpite da spopolamento e declino alle zone rurali periurbane che subiscono la pressione crescente dei centri urbani.

(...)

(13)      Per raggiungere l’obiettivo di una maggiore competitività dei settori agricolo e forestale, è importante elaborare chiare strategie di sviluppo miranti ad accrescere e adeguare il potenziale umano, il capitale fisico e la qualità della produzione agricola.

(14)      Per quanto riguarda il potenziale umano, è opportuno predisporre una serie di misure relative alla formazione, all’informazione e alle diffusione di conoscenze, all’insediamento dei giovani agricoltori, al prepensionamento degli imprenditori e dei lavoratori agricoli, al ricorso a servizi di consulenza da parte degli imprenditori agricoli e dei detentori di aree forestali e all’avviamento di servizi di gestione delle aziende agricole, di sostituzione nelle aziende agricole e di consulenza alle aziende agricole nonché di consulenza forestale.

(...)

(16)      La concessione di particolari agevolazioni ai giovani agricoltori può favorire non solo il loro insediamento, ma anche l’adattamento strutturale della loro azienda dopo il primo insediamento. La misura a favore dell’insediamento va condizionata alla stesura di un piano aziendale quale strumento per consentire nel tempo lo sviluppo delle attività della nuova azienda.

(17)      Il prepensionamento degli agricoltori dovrebbe mirare ad una sostanziale ristrutturazione dell’azienda ceduta, in combinazione con la misura a favore dell’insediamento dei giovani agricoltori oppure mediante il trasferimento dell’azienda ai fini del suo ingrandimento, facendo tesoro anche dell’esperienza acquisita nel corso di precedenti regimi comunitari in materia.

(...)

(61)      Secondo il principio di sussidiarietà e salvo eccezioni, le spese ammissibili dovrebbero essere determinate dalle legislazioni nazionali».

4        Sotto la rubrica «Campo di applicazione», l’articolo 1 del regolamento n. 1698/2005 enuncia quanto segue:

«Il presente regolamento:

1.      reca norme generali a disciplina del sostegno comunitario a favore dello sviluppo rurale finanziato dal FEASR (...);

2.      definisce gli obiettivi che la politica di sviluppo rurale contribuisce a conseguire;

(...)

4.      definisce le priorità e le misure di sviluppo rurale;

(...)».

5        L’articolo 2 di detto regolamento, alle lettere c) e d), contiene le definizioni seguenti:

«c)      “asse”: un insieme coerente di misure direttamente preordinate alla realizzazione di obiettivi specifici che contribuiscono al conseguimento di uno o più obiettivi di cui all’articolo 4;

d)      “misura”: una serie di operazioni volte ad attuare uno degli assi (...)».

6        L’articolo 4, paragrafo 1, del medesimo regolamento dispone quanto segue:

«Il sostegno allo sviluppo rurale contribuisce alla realizzazione dei seguenti obiettivi:

a)      accrescere la competitività del settore agricolo e forestale sostenendo la ristrutturazione, lo sviluppo e l’innovazione;

(...)».

7        L’articolo 15 del regolamento n. 1698/2005 prevede che il FEASR intervenga negli Stati membri nel quadro di programmi di sviluppo rurale.

8        L’articolo 16, lettera c), del regolamento n. 1698/2005 recita:

«Ciascun programma di sviluppo rurale comprende:

(...)

c)      una descrizione degli assi e delle misure proposte per ciascuno di essi (...)

(...)».

9        Collocato nella Sezione 1, rubricata «Asse 1. Miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale», del capo I del titolo IV del regolamento n. 1698/2005, l’articolo 20, lettera a), di quest’ultimo enuncia:

«Il sostegno alla competitività dei settori agricolo e forestale si esplica attraverso le seguenti misure:

a)      misure intese a promuovere la conoscenza e sviluppare il potenziale umano, in particolare:

(...)

ii)      insediamento di giovani agricoltori;

iii)      prepensionamento degli imprenditori (...);

(...)».

10      L’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento n. 1698/2005 precisa:

«Il sostegno di cui all’articolo 20, lettera a), punto ii), è concesso ad agricoltori:

a)      di età inferiore a 40 anni che si insediano per la prima volta in un’azienda agricola in qualità di capo dell’azienda;

b)      che possiedono conoscenze e competenze professionali adeguate;

c)      che presentano un piano aziendale per lo sviluppo dell’attività agricola».

11      Rubricato «Prepensionamento», l’articolo 23 del regolamento in parola così dispone:

«1.      Il sostegno di cui all’articolo 20, lettera a), punto iii), è concesso:

a)      ad agricoltori che decidono di abbandonare l’attività agricola e di cedere l’azienda ad altri agricoltori;

(...)

3.      Il rilevatario deve:

a)      subentrare al cedente insediandosi come previsto all’articolo 22; oppure

b)      essere un imprenditore agricolo di età inferiore a 50 anni o un’entità di diritto privato e rilevare l’azienda agricola del cedente al fine di ingrandire la propria azienda agricola.

(...)».

12      Ai sensi dell’articolo 71, paragrafo 3, del medesimo regolamento:

«Le norme sull’ammissibilità delle spese sono adottate a livello nazionale, tenendo conto delle specifiche condizioni stabilite dal presente regolamento per talune misure di sviluppo rurale.

(...)».

 Il regolamento n. 1974/2006

13      A termini del considerando 8 del regolamento n. 1974/2006:

«Il regolamento (CE) n. 1698/2005 stabilisce le condizioni per il sostegno ai giovani agricoltori. Occorre specificare i tempi per l’adempimento di tali condizioni, in particolare il termine che gli Stati membri possono accordare a taluni beneficiari per soddisfare il requisito relativo alle conoscenze e competenze professionali. Poiché il sostegno ai giovani agricoltori è subordinato alla presentazione di un piano aziendale, è opportuno disciplinare in dettaglio sia il piano aziendale che il rispetto dello stesso da parte dei giovani agricoltori».

14      I paragrafi 4 e 6 dell’articolo 13 del regolamento n. 1974/2006 dispongono:

«4.      La decisione individuale di concedere il sostegno all’insediamento dei giovani agricoltori deve essere adottata entro diciotto mesi dal momento dell’insediamento, quale definito dalle disposizioni in vigore negli Stati membri. (...)

(...)

6.      Possono essere applicate condizioni specifiche nel caso in cui il giovane agricoltore non si insedi come unico capo dell’azienda. Tali condizioni devono essere equivalenti a quelle richieste per l’insediamento del giovane agricoltore come unico capo dell’azienda».

15      Il punto 5 dell’allegato II, lettera A, del regolamento n. 1974/2006, il quale, come prevede l’articolo 16, lettera c), del regolamento n. 1698/2005, elenca le informazioni che devono figurare nei programmi di sviluppo rurale, contiene, in particolare, le seguenti precisazioni:

«5.3      Informazioni richieste in merito agli assi e alle misure

(...)

5.3.1.1.2      Insediamento di giovani agricoltori,

–        definizione di “insediamento” applicata nello Stato membro/regione;

(...)».

 Il diritto finlandese

 La legge sugli aiuti strutturali

16      Ai sensi del suo articolo 3, primo comma, la legge sugli aiuti strutturali all’agricoltura (1476/2007) [Laki maatalouden rakennetuista (1476/2007); in prosieguo: la «legge sugli aiuti strutturali»] è applicabile alla concessione, al pagamento, al seguito, al controllo e al rimborso delle agevolazioni cofinanziate dall’Unione europea, qualora nessun’altra norma comunitaria disponga altrimenti.

17      Rubricato «Sostegno all’insediamento dei giovani agricoltori», l’articolo 6 della legge sugli aiuti strutturali enuncia, in particolare, quanto segue:

«Un sostegno all’insediamento può essere concesso all’imprenditore agricolo che, al momento dell’introduzione della domanda, abbia un’età inferiore a 40 anni e che intraprenda per la prima volta un’attività economica come capo di un’azienda (giovane agricoltore). Se il richiedente è una persona giuridica, il potere di decisione deve essere esercitato da una o più persone fisiche che soddisfino le condizioni indicate supra.

(...)

Un decreto del Consiglio dei ministri precisa, nei limiti stabiliti dalla normativa del[l’Unione] europea, quali attività possono essere oggetto di un sostegno all’insediamento, la condizione relativa al potere di decisione nonché la forma e gli importi massimi del sostegno. (...)».

18      Rubricato «Condizioni relative al beneficiario», l’articolo 8 della medesima legge dispone, in particolare:

«(...)

La concessione del sostegno presuppone che il richiedente possieda conoscenze professionali sufficienti ad esercitare l’impresa agricola da sostenere. Un’altra condizione è che l’attività imprenditoriale oggetto del sostegno costituisca per il richiedente una fonte di entrate sostanzialmente rilevante. Ai fini di tale valutazione occorre determinare i redditi tratti dall’attività dell’impresa rispetto ai redditi complessivi annui del richiedente.

(...)

Le condizioni da soddisfare quanto a competenze professionali, reddito e potere decisionale del richiedente sono precisate con decreto del Consiglio dei ministri».

 Il decreto relativo al sostegno all’insediamento

19      Intitolato «Condizioni relative al beneficiario dell’aiuto», il capo 2 del decreto del Consiglio dei ministri relativo al sostegno agli investimenti agricoli e all’insediamento dei giovani agricoltori (299/2008) [valtioneuvoston asetus maatalouden investointituesta ja nuoren viljelijän aloitustuesta (299/2008); in prosieguo: il «decreto relativo al sostegno all’insediamento»] contiene un articolo 3, rubricato «Potere di decisione in seno all’impresa», ai cui sensi, in particolare, «si considera disporre del controllo di una società per azioni chiunque possieda più della metà delle azioni, se tali azioni conferiscono più della metà dei diritti di voto. Il potere di decisione può risultare altresì da azioni detenute da più persone e dal numero di voti corrispondente».

20      Collocato nel capo 4, intitolato «Sostegno all’insediamento di giovani agricoltori», l’articolo 16 del medesimo decreto, rubricato «Persona fisica che beneficia del sostegno», enuncia, in particolare:

«Il sostegno all’insediamento può essere accordato ad una persona fisica la quale abbia intrapreso o intraprenda la pratica dell’agricoltura in proprio. Il sostegno all’insediamento può essere accordato anche alla persona fisica che abbia acquisito il controllo di una persona giuridica ed intraprenda l’esercizio dell’attività agricola in qualità di azionista o di socio della stessa».

21      A termini dell’articolo 18 del decreto relativo al sostegno all’insediamento, si ha insediamento in un’azienda quando il richiedente abbia ottenuto, sulla base di un atto di cessione o di un contratto scritto di affitto, il possesso di un’azienda agricola o di una sua parte da cui abbia tratto o possa trarre un reddito annuale di impresa agricola pari ad almeno EUR 10 000. La data di insediamento dipende dal momento in cui il richiedente ha sottoscritto l’atto di cessione ovvero il contratto di affitto che gli ha conferito il possesso.

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

22      Dal 1° gennaio 2004 al 29 marzo 2007 il sig. Ketelä è stato direttore generale della società Louhikon Sikako Oy (in prosieguo: la «Louhikon Sikako») della quale possedeva peraltro il 30% delle azioni, mentre il restante 70% di azioni era di proprietà di un’altra persona. Il settore di attività della società consisteva, in particolare, nell’allevamento di suini.

23      Nel corso del suddetto periodo la partecipazione del sig. Ketelä agli utili annui della società è stata, proporzionalmente alla quota di capitale da lui posseduta, superiore ad EUR 10 000.

24      Il 25 febbraio 2008 il sig. Ketelä cedeva le sue azioni all’altro azionista.

25      Il 30 dicembre 2008, nel rilevare l’azienda agricola di famiglia, il sig. Ketelä chiedeva un sostegno all’insediamento, che gli veniva concesso dall’Etelä-Pohjanmaan työ- ja elinkeinokeskus (Ufficio per lo sviluppo economico e l’occupazione per l’Ostrobotnia meridionale) con decisione del 24 febbraio 2009. Il medesimo Ufficio, tuttavia, a seguito di un controllo decideva, il 12 giugno 2009, di interrompere il versamento di detto sostegno perché, essendosi insediato come agricoltore già prima, quale azionista della Louhikon Sikako, il sig. Ketelä non vi avrebbe più avuto titolo.

26      Il ricorso del sig. Ketelä contro la suddetta decisione veniva respinto dalla Maaseutuelinkeinojen valituslautakunta (Commissione di ricorso delle attività rurali) con decisione del 17 dicembre 2009. In particolare, tale istanza sottolineava che, in quanto azionista e direttore generale della Louhikon Sikako, il sig. Ketelä era stato responsabile del funzionamento di quest’ultima ed aveva conseguito il livello di reddito previsto dal decreto relativo al sostegno all’insediamento.

27      Nel ricorso proposto dinanzi al Korkein hallinto-oikeus (Corte amministrativa suprema) contro entrambe le decisioni, il sig. Ketelä sostiene di aver diritto al sostegno in parola e che la data fissata dalle due decisioni per il suo insediamento è inesatta, poiché né la partecipazione minoritaria nel capitale della società Louhikon Sikako né la qualifica di direttore generale sarebbero state sufficienti per ottenere un sostegno, non avendo l’interessato potere decisionale e non incorrendo in responsabilità come, invece, ogni «capo d’azienda».

28      Da parte sua, l’Etelä-Pohjanmaan työ- ja elinkeinokeskus fa valere che il diritto dell’Unione, in particolare l’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento n. 1974/2006, lascia al legislatore nazionale il compito di precisare i criteri alla stregua dei quali una persona è considerata «insedia[ta]» per la prima volta in un’azienda agricola.

29      Secondo il Korkein hallinto-oikeus, la controversia ad esso sottoposta pone il problema di accertare se il ricorrente nel procedimento principale possa, sulla base della propria attività in seno alla società Louhikon Sikako, essere considerato quale persona fisica già insediata in qualità di capo dell’azienda agricola.

30      A suo giudizio, si dovrebbe ammettere, al riguardo, che un’attività agricola esercitata da una persona fisica sotto forma di società possa dar diritto a un sostegno all’insediamento. Rilevando che la nozione di «capo dell’azienda» di cui all’articolo 22, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1698/2005 non è definita da detto regolamento, il giudice del rinvio si chiede, tuttavia, alla stregua di quali criteri possa essere accertato tale status. Esso si chiede parimenti se gli Stati membri dispongano eventualmente di potere discrezionale nel precisare detti criteri.

31      Il giudice del rinvio si chiede, peraltro, se il diniego di concessione del sostegno all’insediamento fondato sull’esistenza di una precedente attività presupponga che il richiedente il sostegno fosse, in linea di principio, legittimato ad ottenere il beneficio di tale aiuto a titolo della precedente attività.

32      Nelle suddette circostanze il Korkein hallinto-oikeus ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Come debbano essere interpretati l’articolo 22, paragrafo 1, lettera a), del regolamento [n. 1698/2005] (“si insediano per la prima volta in un’azienda agricola in qualità di capo dell’azienda”) e l’articolo 13, paragrafi 4 e 6, del regolamento [n. 1974/2006] in una situazione in cui l’agricoltura viene esercitata come parte dell’attività di una società. Quando si esamina il punto se una persona si sia insediata per la prima volta in un’azienda agricola in qualità di capo dell’azienda, se debba annettersi rilevanza decisiva, nel valutare l’attività precedente, al fatto che la persona possieda azioni che le conferiscano il controllo della società, all’entità del reddito agricolo da essa percepito o al punto se la sua attività in seno alla società si caratterizzi sotto il profilo funzionale ed economico come un’unità di produzione autonoma. O se occorra valutare la qualità di capo dell’azienda nella sua globalità tenendo conto, oltre che delle summenzionate circostanze, della posizione dell’interessato all’interno della società nonché dell’eventuale assunzione, da parte sua, del rischio di impresa.

2)      Quando si valuta la rilevanza della precedente attività in sede di concessione del sostegno per un’altra attività, se la nozione di insediamento in qualità di capo dell’azienda debba essere interpretata allo stesso modo quanto alla precedente attività e all’attività per la quale venga chiesto il sostegno. Se il diniego di concessione del sostegno all’insediamento ai giovani agricoltori, di cui all’articolo 22 del regolamento [n. 1698/2005], sulla base dell’attività esercitata in precedenza, presupponga che quest’ultima attività fosse un’attività in linea di principio ammissibile al sostegno in virtù delle disposizioni vigenti.

3)      Se l’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento [n. 1974/2006] debba essere interpretato nel senso che esso consente di precisare o di definire più dettagliatamente nella normativa nazionale i criteri menzionati nella prima questione, in base ai quali una persona è considerata capo dell’azienda agricola, ovvero se tale disposizione autorizzi soltanto la fissazione del momento dell’insediamento».

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulla prima e sulla terza questione

33      Con la prima e con la terza questione, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, da un lato, se gli articoli 22, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1698/2005 e 13, paragrafi 4 e 6, del regolamento n. 1974/2006 debbano essere interpretati nel senso che se ne possono inferire criteri per considerare che una persona si insedi per la prima volta in un’azienda agricola come capo dell’azienda, ai sensi della prima di tali disposizioni, quando l’insediamento abbia luogo tramite una società per azioni. Si chiede, più in particolare, se detti criteri possano consistere nel potere di decisione detenuto da tale persona nella società in quanto suo azionista, nell’entità dei redditi che essa trae dalla pratica dell’agricoltura, nel fatto che la sua attività può essere considerata, in seno alla società, come un’unità di produzione distinta, funzionalmente ed economicamente autonoma, nella posizione che essa occupa nella società o nell’assunzione da parte sua del rischio di impresa. Il medesimo giudice si chiede, d’altro lato, se il diritto dell’Unione, in particolare l’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento n. 1974/2006, debba essere interpretato nel senso che gli Stati membri conservano la competenza, ed eventualmente in qual misura, a precisare nel proprio ordinamento criteri del genere.

34      Per rispondere a tali questioni occorre preliminarmente ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, dalle esigenze tanto dell’applicazione uniforme del diritto dell’Unione quanto del principio di uguaglianza discende che una disposizione di diritto dell’Unione che non contenga alcun espresso richiamo al diritto degli Stati membri per quanto riguarda la determinazione del suo senso e della sua portata deve normalmente dar luogo, nell’intera Unione, ad un’interpretazione autonoma ed uniforme (v., segnatamente, sentenza del 21 dicembre 2011, Ziolkowski, C‑424/10 e C‑425/10, Racc. pag. I‑14035, punto 32 e giurisprudenza ivi citata).

35      Occorre peraltro rammentare che, sebbene, a causa della loro stessa natura e della loro funzione nell’ambito delle fonti del diritto dell’Unione, le disposizioni dei regolamenti producano in genere effetti immediati negli ordinamenti giuridici nazionali, senza che le autorità nazionali debbano adottare misure di attuazione, alcune delle loro disposizioni possono tuttavia richiedere, per la loro attuazione, l’adozione di misure di applicazione da parte degli Stati membri (v., in particolare, sentenza del 21 dicembre 2011, Danske Svineproducenter, C‑316/10, Racc. pag. I‑13721, punti 39 e 40 e giurisprudenza ivi citata).

36      Da costante giurisprudenza emerge, al riguardo, che gli Stati membri possono adottare norme di attuazione di un regolamento se queste non ostacolano la sua applicabilità diretta, se non dissimulano la sua natura comunitaria e se precisano l’esercizio del margine discrezionale ad essi conferito da tale regolamento pur rimanendo nei limiti delle sue disposizioni (sentenza Danske Svineproducenter, cit., punto 41 e giurisprudenza ivi citata).

37      Va fatto, dunque, riferimento alle disposizioni pertinenti del regolamento in causa, interpretate alla luce degli obiettivi dello stesso, al fine di verificare se esse vietino, impongano o consentano agli Stati membri di emanare talune misure di applicazione e, in particolare in quest’ultima ipotesi, se la misura di cui trattasi rientri nel margine di discrezionalità riconosciuto a ciascuno Stato membro (sentenza Danske Svineproducenter, cit., punto 43).

38      Sulla scorta di tali considerazioni preliminari si deve, in primo luogo, rilevare che, a termini del considerando 61 e dell’articolo 71, paragrafo 3, del regolamento n. 1698/2005, le norme sull’ammissibilità delle spese sono sì adottate, di regola, a livello nazionale, ma solamente alle specifiche condizioni stabilite da detto regolamento per talune misure di sviluppo rurale.

39      Il sostegno all’insediamento ai giovani agricoltori rappresenta proprio una di queste misure e il requisito di ammissibilità afferente al primo insediamento in un’azienda agricola in qualità di capo dell’azienda, prescritto all’articolo 22, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1698/2005, costituisce una delle sue condizioni specifiche. Per questo motivo, al fine di determinare la portata di tale requisito di ammissibilità, occorre tener conto innanzitutto dei termini di detta disposizione interpretati, all’occorrenza, alla luce del contesto in cui essa si colloca e degli obiettivi del regolamento n. 1698/2005.

40      Quanto agli obiettivi perseguiti, dai considerando 11, 13, 14 e 16, nonché dagli articoli 1, paragrafo 2, 4, paragrafo 1, e 20, lettera a), di detto regolamento, risulta che esso mira, per mezzo del sostegno in questione, a facilitare l’insediamento dei giovani agricoltori nonché, una volta avvenuto l’insediamento, l’adattamento strutturale dell’azienda, allo scopo di rafforzare il potenziale umano, di accrescere la competitività dei settori agricolo e forestale e di contribuire, in tal modo, a garantire lo sviluppo sostenibile delle zone rurali. Peraltro, come prevede l’articolo 23, paragrafo 3, lettera a), del regolamento n. 1698/2005, la concessione di un sostegno all’insediamento condiziona, in certi casi, quella di un sostegno al prepensionamento del quale possono, dal canto loro, beneficiare gli agricoltori che decidano di lasciare la propria attività agricola per cedere l’azienda. Queste due misure di aiuto appartenenti al medesimo asse – nozione definita all’articolo 2, lettera c), del regolamento n. 1698/2005 come un insieme coerente di misure preordinate alla realizzazione di uno o più degli obiettivi specifici di cui all’articolo 4 del medesimo regolamento – possono quindi contribuire insieme, come risulta dal considerando 17 di questo stesso regolamento, alla trasformazione strutturale delle aziende agricole.

41      In secondo luogo, si deve rilevare, al pari del giudice del rinvio e dei governi finlandese e ceco, che le disposizioni del regolamento n. 1698/2005 non ostano a che del sostegno di cui al suo articolo 20, lettera a), punto ii), benefici una persona fisica che si insedi come giovane agricoltore facendo ricorso, a tal fine, a una persona giuridica.

42      Occorre rilevare, infatti, che l’articolo 22, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1698/2005, nella parte in cui si riferisce ad «agricoltori (…) che si insediano per la prima volta in un’azienda agricola in qualità di capo dell’azienda», non fa distinzioni secondo la forma giuridica, societaria o meno, dell’azienda medesima (v., per analogia, sentenza del 15 ottobre 1992, Tenuta il Bosco, C‑162/91, Racc. pag. I‑5279, punto 12).

43      Al contrario, un’esclusione, dal novero dei potenziali beneficiari del sostegno all’insediamento, di giovani agricoltori che si insediano in un’azienda agricola per il solo fatto che si sono avvalsi, a tal fine, di una persona giuridica non appare conciliabile con gli obiettivi perseguiti dal regolamento n. 1698/2005 quali esposti al punto 40 supra, ovvero favorire, per mezzo del sostegno in questione, il rafforzamento del potenziale umano e l’adattamento strutturale delle aziende allo scopo di accrescere la competitività del settore agricolo e di garantire uno sviluppo sostenibile delle zone rurali.

44      Una tale esclusione potrebbe inoltre violare il principio di non discriminazione sancito all’articolo 40, paragrafo 2, TFUE (v., in tal senso, sentenza Tenuta il Bosco, cit., punto 16).

45      In terzo luogo, si deve esaminare la questione se, quando un giovane agricoltore abbia fatto dunque ricorso a una persona giuridica per insediarsi, rilevi, affinché il sostegno in parola possa essere accordato, che l’interessato abbia potere di decisione in seno a tale persona giuridica e in presenza di quali eventuali condizioni detto presupposto sia soddisfatto.

46      Come emerge dalla decisione di rinvio, i dubbi del Korkein hallinto-oikeus discendono dalla circostanza che il ricorrente nel procedimento principale fosse, nell’esercizio della precedente attività lavorativa, da un lato, direttore generale della società Louhikon Sikako e, dall’altro, azionista al 30% della stessa, mentre il residuo 70% era detenuto da un’altra persona.

47      Siccome tali dubbi attengono ai criteri in funzione dei quali è possibile ritenere che un giovane agricoltore si insedi come «capo dell’azienda» ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1698/2005, si deve anzitutto osservare che detto regolamento né definisce tale nozione né contiene indicazioni esplicite su come precisarla.

48      Riguardo al regolamento n. 1974/2006, benché sia inteso – segnatamente e come enuncia il suo considerando 8 – a precisare le condizioni applicabili al sostegno ai giovani agricoltori, si deve constatare che non contiene neanch’esso indicazioni in merito alla nozione sostanziale di «capo dell’azienda» e che neppure rinvia per determinarla al diritto degli Stati membri.

49      Infatti, l’articolo 13, paragrafo 4, prima frase, di detto regolamento, cui fa riferimento il giudice del rinvio nella prima e nella terza questione, è volto a fissare un termine massimo entro il quale adottare la decisione individuale di concessione del sostegno all’insediamento e si limita, al riguardo, ad indicare che questo non può eccedere i 18 mesi dal momento dell’«insediamento» quale definito dalle disposizioni in vigore negli Stati membri, senza fare alcun cenno, per contro, alla nozione di «capo dell’azienda». Ciò considerato, né tale disposizione né quella di cui al primo trattino del punto 5.3.1.1.2 dell’allegato II, lettera A, del medesimo regolamento possono essere interpretati come attinenti a quest’ultima nozione.

50      Quanto all’articolo 13, paragrafo 6, del regolamento n. 1974/2006, anch’esso preso a riferimento dal giudice del rinvio nella prima questione, esso si limita a precisare che un sostegno all’insediamento può essere altresì concesso nel caso in cui il giovane agricoltore non si insedi come unico capo dell’azienda agricola, prescrivendo, in tale ipotesi, che le condizioni specifiche che possono allora essere applicate siano equivalenti a quelle richieste per l’insediamento del giovane agricoltore come unico capo dell’azienda.

51      Tutto ciò considerato, occorre rammentare che, secondo una giurisprudenza costante, la determinazione del significato e della portata dei termini per i quali il diritto dell’Unione non fornisce alcuna definizione va operata conformemente al loro senso abituale nel linguaggio corrente, tenendo conto al contempo del contesto in cui sono utilizzati e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui fanno parte (v., in tal senso, in particolare, sentenze del 22 dicembre 2008, Wallentin-Hermann, C-549/07, Racc. pag. I‑11061, punto 17, e Ziolkowski, cit., punto 34).

52      Per quanto concerne i termini utilizzati, si deve osservare che un’espressione come «capo dell’azienda» può variare secondo gli specifici obiettivi perseguiti dalle norme del diritto dell’Unione di cui trattasi (v., per analogia, a proposito della nozione di «azienda agricola», sentenza del 28 febbraio 1978, Azienda avicola Sant’Anna, 85/77, Racc. pag. 527, punto 9).

53      Al fine di determinare la portata di detta espressione nell’articolo 22, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1698/2005, occorre rilevare che le diverse condizioni per la concessione del sostegno all’insediamento imposte dall’articolo 22, paragrafo 1, concorrono tutte, nel loro insieme, alla realizzazione degli obiettivi esposti al punto 40 supra.

54      Infatti, la duplice condizione che il beneficiario del sostegno disponga di conoscenze e competenze professionali adeguate e che presenti un piano aziendale per lo sviluppo, di cui – rispettivamente – alla lettera b) e alla lettera c) dell’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento n. 1698/2005, è volta a favorire il rafforzamento del potenziale umano e l’adattamento strutturale dell’azienda e a contribuire, in tal modo, al miglioramento della competitività del settore agricolo e allo sviluppo sostenibile delle zone rurali.

55      In tale contesto, la condizione che l’interessato si insedi «in qualità di capo dell’azienda», prescritta dalla lettera a) di detto articolo 22, paragrafo 1, deve essere interpretata nel senso che è richiesto, in sostanza, che colui che possieda conoscenze e competenze adeguate disponga parimenti del controllo effettivo e duraturo tanto dell’azienda agricola quanto della sua gestione, a garanzia, per l’appunto, dell’effettività e della stabilità dello sviluppo che l’interessato deve intraprendere con tale azienda.

56      Se è vero che, in un tale contesto, è consentito agli Stati membri precisare in concreto le condizioni alle quali può concludersi che un richiedente il sostegno possiede lo status di «capo dell’azienda», in modo da rafforzare la certezza del diritto aumentando la prevedibilità del requisito così posto dall’articolo 22, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1698/2005, è però necessario che tali condizioni non esorbitino dall’ambito che sono intese a precisare e provvedano pertanto, in linea con la suddetta disposizione e con gli obiettivi che il medesimo regolamento persegue, a garantire che il richiedente disponga del controllo effettivo e duraturo tanto dell’azienda agricola quanto della sua gestione (v., per analogia, sentenze del 14 ottobre 2004, Commissione/Paesi Bassi, C‑113/02, Racc. pag. I‑9707, punto 19, e Danske Svineproducenter, cit., punti 49 e 51).

57      Al riguardo si deve rilevare come, segnatamente dagli articoli 6 della legge sugli aiuti strutturali e 3 del decreto relativo al sostegno all’insediamento, risulti che, quando la richiesta di sostegno concerne un’attività esercitata per mezzo di una persona giuridica, il potere di decisione deve esercitarlo una persona fisica di età inferiore a 40 anni la quale si insedi per la prima volta in un’azienda agricola in qualità di capo dell’azienda, e che un tale potere di decisione presuppone, in particolare, che l’interessato possieda più della metà delle azioni della persona giuridica e che tali azioni rappresentino più della metà dei voti.

58      È evidente che simili condizioni non collidono con quelle illustrate al punto 56 supra.

59      Quanto al procedimento principale, occorre ricordare che il sig. Ketelä deteneva, all’epoca in cui da direttore generale gestiva la Louhikon Sikako, solamente il 30% delle azioni della società, mentre il restante 70% era di proprietà di un terzo.

60      Si deve quindi rilevare, alla luce di tutte le suesposte considerazioni, che, in simili circostanze, non può concludersi che l’interessato disponesse di un controllo effettivo e duraturo dell’azienda in questione e della relativa gestione né, pertanto, che fosse già insediato, in ragione di detta attività, in qualità di «capo dell’azienda», ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1698/2005. Ne consegue parimenti che detta attività pregressa non può ostare alla concessione del sostegno all’insediamento richiesto, dall’interessato, all’atto di rilevare l’azienda di famiglia.

61      Tutto ciò considerato, e senza che sia necessario procedere all’esame degli altri elementi di valutazione ai quali fa riferimento il giudice del rinvio nella prima questione, occorre rispondere alla prima e alla terza questione deferite che l’articolo 22, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1698/2005 deve essere interpretato nel senso che tale disposizione, a termini della quale l’interessato deve insediarsi per la prima volta in un’azienda agricola «in qualità di capo dell’azienda», implica, nel caso in cui l’insediamento avvenga per mezzo di una società per azioni, che detto interessato disponga del controllo effettivo e duraturo tanto dell’azienda agricola quanto della sua gestione. Se è vero che è consentito agli Stati membri precisare in concreto le condizioni alle quali può concludersi che un richiedente il sostegno possiede lo status di capo dell’azienda, è però necessario che tali condizioni non esorbitino dall’ambito che sono intese a precisare e provvedano pertanto, in linea con gli obiettivi che il regolamento n. 1698/2005 persegue, a garantire che il richiedente disponga del controllo effettivo e duraturo tanto dell’azienda agricola quanto della sua gestione. Tali requisiti sono soddisfatti da disposizioni nazionali come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, laddove esse prevedono che, qualora un giovane agricoltore s’insedi per mezzo di una persona giuridica, il sostegno possa essere subordinato, segnatamente, alla condizione che questi detenga il potere di decisione in seno a detta persona giuridica, vale a dire che possieda più della metà delle azioni di quest’ultima e che tali azioni rappresentino più della metà dei voti.

 Sulla seconda questione

62      Tenuto conto dei rilievi esposti al punto 60 supra e della risposta apportata alla prima e alla terza questione, non vi è luogo a rispondere alla seconda.

 Sulle spese

63      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara:

L’articolo 22, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), deve essere interpretato nel senso che tale disposizione, a termini della quale l’interessato deve insediarsi per la prima volta in un’azienda agricola «in qualità di capo dell’azienda», implica, nel caso in cui l’insediamento avvenga per mezzo di una società per azioni, che detto interessato disponga del controllo effettivo e duraturo tanto dell’azienda agricola quanto della sua gestione.

Se è vero che è consentito agli Stati membri precisare in concreto le condizioni alle quali può concludersi che un richiedente il sostegno possiede lo status di capo dell’azienda, è però necessario che tali condizioni non esorbitino dall’ambito che sono intese a precisare e provvedano pertanto, in linea con gli obiettivi che il regolamento n. 1698/2005 persegue, a garantire che il richiedente disponga del controllo effettivo e duraturo tanto dell’azienda agricola quanto della sua gestione. Tali requisiti sono soddisfatti da disposizioni nazionali come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, laddove esse prevedono che, qualora un giovane agricoltore s’insedi per mezzo di una persona giuridica, il sostegno possa essere subordinato, segnatamente, alla condizione che questi detenga il potere di decisione in seno a detta persona giuridica, vale a dire che possieda più della metà delle azioni di quest’ultima e che tali azioni rappresentino più della metà dei voti.

Firme


* Lingua processuale: il finlandese.