SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Seconda Sezione)

25 febbraio 2010


Causa F‑91/08


Johanna Gerdina Pleijte

contro

Commissione europea

«Funzione pubblica — Funzionari — Promozione — Procedura di certificazione — Esercizio 2007 — Esclusione della ricorrente dall’elenco dei funzionari preselezionati — Presa in considerazione di un periodo di aspettativa per motivi personali a titolo di esperienza professionale — Art. 45 bis dello Statuto — DGE dell’art. 45 bis»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale la sig.ra Pleijte chiede, in via principale, l’annullamento della decisione dell’autorità che ha il potere di nomina del 7 agosto 2008, con cui viene respinto il suo reclamo contro la decisione di non iscriverla nell’elenco dei funzionari preselezionati nell’ambito di un esercizio di certificazione, quale previsto dall’art. 45 bis dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea.

Decisione: Il ricorso è respinto. La ricorrente è condannata a sopportare le proprie spese e quelle della Commissione.

Massime

1.      Funzionari — Ricorso — Atto che arreca pregiudizio — Nozione — Decisione che esclude un funzionario dall’elenco provvisorio di candidati preselezionati nell’ambito di un esercizio di certificazione — Atto preparatorio che non arreca pregiudizio

(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

2.      Funzionari — Ricorso — Oggetto — Ingiunzione rivolta all’amministrazione — Irricevibilità

(Art. 266 TFUE; Statuto dei funzionari, art. 91)

3.      Funzionari — Parità di trattamento — Disparità di trattamento tra funzionari che hanno preso un’aspettativa per motivi personali di cura dei figli e funzionari che hanno fruito di un congedo parentale una volta istituito quest’ultimo

(Statuto dei funzionari, artt. 40, n. 3, e 42 bis)

4.      Funzionari — Procedura di certificazione — Preselezione dei candidati — Criteri — Potere discrezionale delle istituzioni

(Statuto dei funzionari, art. 45 bis)

1.      La decisione dell’autorità che ha il potere di nomina di escludere il nome di un funzionario dall’elenco provvisorio dei funzionari preselezionati nell’ambito di un esercizio di certificazione è un atto preparatorio che non arreca pregiudizio e può pertanto essere impugnato solo in maniera incidentale, in occasione di un ricorso contro un atto annullabile. Per contro, la decisione che esclude un funzionario dall’elenco definitivo dei funzionari preselezionati per un esercizio di certificazione è un atto che arreca pregiudizio e non un atto preparatorio.

(v. punti 27 e 28)

Riferimento:

Corte: 8 aprile 2003, causa C‑471/02 P(R), Gómez-Reino/Commissione (Racc. pag. I‑3207, punto 62)

2.      Non spetta al giudice comunitario rivolgere ingiunzioni ad un’istituzione, indipendentemente dall’obbligo generale, di cui all’art. 266 TFUE, per l’istituzione che emana l’atto annullato, di prendere i provvedimenti necessari che l’esecuzione della sentenza di annullamento comporta. Sono pertanto irricevibili conclusioni dirette ad ottenere dal Tribunale della funzione pubblica che esso aggiunga il nome di un funzionario all’elenco dei candidati che possono partecipare ad un programma di formazione, o che esso modifichi una metodologia figurante in informazioni amministrative.

(v. punto 29)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 27 giugno 1991, causa T‑156/89, Valverde Mordt/Corte di giustizia (Racc. pag. II‑407, punto 150)

Tribunale della funzione pubblica: 11 settembre 2008, causa F‑51/07, Bui Van/Commissione (Racc. FP pagg. I‑A‑1‑289 e II‑A‑1‑1533, punto 17, che forma oggetto di impugnazione pendente dinanzi al Tribunale dell’Unione europea, causa T‑491/08 P)

3.      Il trattamento diverso tra funzionari che hanno richiesto un’aspettativa per motivi personali in vigenza dello Statuto nella versione applicabile anteriormente al 1° maggio 2004 e quelli che, dopo il 1° maggio 2004, hanno chiesto di fruire di un congedo parentale deriva appunto dall’introduzione, nello Statuto, dell’art. 42 bis relativo al congedo parentale e non può costituire una discriminazione poiché la disparità di trattamento si spiega obiettivamente con la mancanza di retroattività attribuita a tale articolo dal legislatore.

Inoltre, spetta al legislatore decidere la portata dei diritti sociali di cui fruiscono i funzionari europei. Orbene, il fatto di creare per il futuro nuovi diritti più favorevoli ai funzionari non può implicare la concessione retroattiva di tali diritti ai funzionari che, in passato, avrebbero potuto soddisfare le condizioni richieste da ora in poi per fruire di tali diritti. Quando il Consiglio ha introdotto il congedo parentale, esso non ha previsto di equiparare retroattivamente ai congedi parentali le aspettative prese per motivi personali di cura dei figli. La mancanza nello Statuto di disposizioni che prevedano l’equiparazione di un’aspettativa concessa per motivi personali di cura dei figli anteriormente al 1° maggio 2004 ad un congedo parentale non comporta quindi una violazione del principio di parità di trattamento.

Infine, poiché l’interpretazione di una norma deve rimanere nei limiti del suo contenuto, in particolare quando quest’ultimo è inequivocabile, l’art. 40, n. 3, dello Statuto non va interpretato nel senso che impone di trattare i funzionari che hanno preso un’aspettativa per motivi parentali in maniera identica rispetto a quelli che hanno fruito di un congedo parentale.

(v. punti 37, 40 e 42)

4.      Disparità di trattamento, giustificate sulla base di un criterio obiettivo e ragionevole, proporzionate allo scopo perseguito dalla differenziazione di cui trattasi, non costituiscono una violazione del principio di parità di trattamento. Tra i criteri obiettivi e ragionevoli che possono giustificare una disparità di trattamento tra funzionari figura l’interesse del servizio. Per decidere sui provvedimenti da adottare nell’interesse del servizio l’amministrazione dispone di un ampio potere discrezionale, di modo che il giudice comunitario, nel suo controllo del rispetto del principio di non discriminazione, deve limitarsi a verificare che l’istituzione interessata non abbia proceduto ad una differenziazione arbitraria o manifestamente in contrasto con l’interesse del servizio.

A questo proposito, non è sproporzionato per l’amministrazione prendere in considerazione solo l’esperienza professionale acquisita durante i dieci anni precedenti ad un esercizio di certificazione al fine di valutare, alla luce delle esigenze del servizio, la pertinenza delle esperienze professionali acquisite dai candidati, in quanto tale pertinenza si svaluta con l’evoluzione delle tecniche e delle professioni. In assenza di elementi che consentano di dimostrare che una siffatta limitazione nel tempo riveli in realtà una differenziazione arbitraria o sia manifestamente contraria all’interesse del servizio, tale limitazione non costituisce una discriminazione.

Inoltre, l’amministrazione dispone di un ampio potere discrezionale per decidere sulle modalità di selezione dei candidati. Decidendo di limitare l’esperienza professionale presa in considerazione agli ultimi dieci anni, l’amministrazione non si preclude per questo la selezione dei migliori candidati, dato che tale periodo può costituire un elemento di paragone pertinente.

(v. punti 57-59 e 61)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 16 marzo 2004, causa T‑11/03, Afari/BCE (Racc. PI pagg. I‑A‑65 e II‑267, punto 65)

Tribunale della funzione pubblica: 19 ottobre 2006, causa F‑59/05, De Smedt/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑1‑109 e II‑A‑1‑409, punto 76); 23 gennaio 2007, causa F‑43/05, Chassagne/Commissione (Racc. FP pagg. I‑A‑1‑27 e II‑A‑1‑139, punto 91); 19 giugno 2007, causa F‑54/06, Davis e a./Consiglio (Racc. FP pagg. I‑A‑1‑165 e II‑A‑1‑911, punto 65 e giurisprudenza ivi citata), e 8 maggio 2008, causa F‑6/07, Suvikas/Consiglio (Racc. FP pagg. I‑A‑1‑151 e II‑A‑1‑819, punto 87)