Ordinanza del Tribunale del 4 dicembre 2013 – Forgital Italy / Consiglio
(Causa T-438/10) 1
(«Ricorso di annullamento – Tariffa doganale comune – Sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti industriali, agricoli e della pesca – Modifica della designazione di talune sospensioni – Atto regolamentare che comporta misure di esecuzione – Irricevibilità»)
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Forgital Italy SpA (Velo d’Astico, Italia) (rappresentanti: V. Turinetti di Priero e R. Mastroianni, avvocati)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: inizialmente F. Florindo Gijón e A. Lo Monaco, successivamente F. Florindo Gijón e K. Pellinghelli, agenti)
Interventiente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: D. Recchia e L. Keppenne, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento del regolamento (UE) n. 566/2010 del Consiglio, del 29 giugno 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 1255/96 recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti industriali, agricoli e della pesca (GU L 163, pag. 4), nella parte in cui esso modifica la designazione di talune merci per le quali i dazi autonomi della tariffa doganale comune sono sospesi.
Dispositivo
Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.
La Forgital Italy Spa è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.
La Commissione europea sopporterà le proprie spese.
________________________1 GU C 317 del 20.11.2010.