Ordinanza del Tribunale del 28 gennaio 2015 – Kicks Kosmetikkedjan / UAMI – Kik Textilien (KICKS)
(Causa T-532/13) 1
(«Marchio comunitario – Opposizione – Ritiro dell'opposizione – Non luogo a statuire»)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Kicks Kosmetikkedjan AB (Stoccolma, Svezia) (rappresentante: K. Strömholm, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: I. Harrington, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI: Kik Textilien und Non-Food GmbH (Bönen, Germania)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 25 luglio 2013 (caso R 991/2012-4), relativa a una procedura di opposizione tra la Kicks Kosmetikkedjan AB e la Kik Textilien und Non-Food GmbH.
Dispositivo
Non vi è più luogo a statuire sul ricorso.
La ricorrente e la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso sono condannate a sopportare le proprie spese nonché, ciascuna, la metà di quelle sostenute dal convenuto.
________________________1 GU C 359 del 7.12.2013.