Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 18 settembre 2014 – Cerafogli / BCE

(Causa F-26/12) 1

(Funzione pubblica – Personale della BCE – Accesso del personale della BCE ai documenti relativi al rapporto di lavoro – Norme applicabili alle domande del personale della BCE – Procedimento precontenzioso – Regola della concordanza – Eccezione d’illegittimità sollevata per la prima volta nel ricorso – Ricevibilità – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Consultazione del comitato del personale per l’adozione delle norme applicabili alle domande del personale della BCE di accesso ai documenti relativi al rapporto di lavoro)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Maria Concetta Cerafogli (Francoforte sul Meno, Germania) (rappresentante: S. Pappas, avvocato)

Convenuta: Banca centrale europea (BCE) (rappresentanti: A. Sáinz de Vicuña Barroso, E. Carlini e S. Lambrinoc, agenti, D. Waegenbaur, avvocato)

Oggetto

Domanda di annullare la decisione della BCE recante rigetto della domanda di accesso ai documenti presentata dalla ricorrente nonché domanda di risarcimento danni.

Dispositivo

La decisione del 21 giugno 2011 con cui il direttore generale aggiunto della Direzione Generale «Risorse umane, bilancio di previsione e strutture organizzative» della Banca centrale europea ha parzialmente respinto la domanda di accesso a taluni documenti presentata il 20 maggio 2011 dalla sig.ra Cerafogli è annullata.

La Banca centrale europea è condannata a pagare alla sig.ra Cerafogli una somma pari a EUR 1 000.

Il ricorso è respinto quanto al resto.

La Banca centrale europea sopporterà le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute dalla sig.ra Cerafogli.

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1 GU C 184 del 23.6.2012, pag. 22.