Causa T169/08 RENV

Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI)

contro

Commissione europea

«Concorrenza – Abuso di posizione dominante – Mercati greci della fornitura di lignite e dell’elettricità all’ingrosso – Decisione che constata una violazione dell’articolo 86, paragrafo 1, CE, in combinato disposto con l’articolo 82 CE – Concessione o mantenimento dei diritti di sfruttamento dei giacimenti pubblici di lignite a favore di un’impresa pubblica – Delimitazione dei mercati di cui trattasi – Esistenza di una disparità di opportunità – Obbligo di motivazione – Legittimo affidamento – Sviamento di potere – Proporzionalità»

Massime – Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 15 dicembre 2016

1.      Concorrenza – Posizione dominante – Mercato rilevante – Delimitazione – Criteri

(Art. 82 CE; comunicazione della Commissione 97/C 372/03, punto 7)

2.      Concorrenza – Posizione dominante – Mercato rilevante – Delimitazione geografica – Criteri – Mercato limitato a uno Stato membro

(Art. 82 CE)

3.      Concorrenza – Imprese pubbliche e imprese che beneficiano di diritti speciali o esclusivi accordati dagli Stati membri – Posizione dominante – Disparità di opportunità tra i diversi operatori economici a causa di una misura statale – Inammissibilità di per sé di detta misura statale

(Artt. 82 CE e 86, § 1, CE)

4.      Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione di applicazione delle regole di concorrenza

(Art. 253 CE)

5.      Ricorso di annullamento – Motivi di ricorso – Difetto o insufficienza di motivazione – Motivo distinto da quello vertente sulla legalità sostanziale

(Artt. 230 CE e 253 CE)

6.      Diritto dell’Unione europea – Principi – Tutela del legittimo affidamento – Presupposti e limiti – Inerzia della Commissione – Mantenimento di una situazione esistente modificabile nell’esercizio del suo ampio potere discrezionale – Non configurabilità di un legittimo affidamento

7.      Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti fondamentali – Diritto di proprietà – Restrizioni – Ammissibilità – Presupposti

(Art. 295 CE)

8.      Ricorso di annullamento – Motivi di ricorso – Sviamento di potere – Nozione

(Art. 230 CE)

9.      Diritto dell’Unione europea – Principi – Proporzionalità – Proporzionalità di un provvedimento – Criteri di valutazione

1.      Prima di poter stabilire se un’impresa detenga una posizione dominante ai sensi dell’articolo 82 CE, occorre delimitare il mercato di cui trattasi, sia sotto il profilo del prodotto o del servizio considerato sia sotto il profilo geografico. Tale delimitazione viene effettuata al fine di stabilire l’ambito entro il quale si deve valutare se un’impresa sia in grado di tenere comportamenti alquanto indipendenti nei confronti dei concorrenti, dei clienti e dei consumatori.

Per delimitare il mercato di cui trattasi ai fini dell’applicazione dell’articolo 82 CE, le possibilità di concorrenza vanno valutate nell’ambito del mercato comprendente tutti i prodotti o i servizi che, in ragione delle loro caratteristiche, sono particolarmente idonei a soddisfare esigenze costanti e non sono facilmente intercambiabili con altri prodotti o servizi, possibilità di concorrenza che devono essere valutate anche alla luce delle condizioni di concorrenza e della struttura della domanda e dell’offerta. Come emerge in particolare dal punto 7 della comunicazione della Commissione sulla definizione del mercato rilevante ai fini dell’applicazione del diritto comunitario in materia di concorrenza, il mercato di cui trattasi comprende quindi tutti i prodotti o i servizi che sono considerati sostituibili dai consumatori, in ragione delle caratteristiche dei prodotti, dei loro prezzi e dell’uso al quale sono destinati.

(v. punti 60, 61)

2.      Ai fini dell’applicazione dell’articolo 82 CE, il mercato geografico rilevante può essere definito come il territorio nel quale tutti gli operatori economici si trovano in condizioni di concorrenza analoghe, con riferimento ai prodotti o servizi considerati. In tale ottica non è necessario che le condizioni obiettive di concorrenza tra gli operatori economici siano perfettamente omogenee. È sufficiente che esse siano analoghe o sufficientemente omogenee. Inoltre, tale mercato può essere limitato a un solo Stato membro.

Pertanto, la Commissione, nell’esaminare se un’impresa detenesse una posizione dominante nel mercato della fornitura di lignite in Grecia, ha potuto legittimamente delimitare il mercato, sul piano geografico, alla lignite prodotta in Grecia dato che detta impresa non è riuscita a dimostrare che l’importazione di lignite proveniente da alcuni territori limitrofi alla Grecia e destinata alle centrali elettriche greche situate in prossimità della frontiera costituiva una fonte di approvvigionamento alternativa concreta ai giacimenti di lignite esistenti nel territorio greco.

(v. punti 62, 94)

3.      Un sistema di concorrenza non falsata può essere garantito solo se sono garantite pari opportunità tra i vari operatori economici. Ne deriva che, se la disparità di opportunità tra tali operatori, e quindi la concorrenza falsata, è dovuta a un provvedimento statale, quest’ultimo costituisce una violazione dell’articolo 86, paragrafo 1, CE, in combinato disposto con l’articolo 82 CE.

Per constatare l’esistenza di siffatta violazione del combinato disposto degli articoli 86, paragrafo 1, CE e 82 CE, la Commissione non è tenuta a dimostrare l’impatto di tale violazione sugli interessi dei consumatori.

(v. punti 114, 214)

4.      V. il testo della decisione.

(v. punto 195)

5.      V. il testo della decisione.

(v. punto 200)

6.      V. il testo della decisione.

(v. punti 222, 223)

7.      V. il testo della decisione.

(v. punto 231)

8.      V. il testo della decisione.

(v. punto 233)

9.      V. il testo della decisione.

(v. punto 240)