Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos vyriausybės (Lituania) il 26 marzo 2024 – «Nordcurrent group» UAB / Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

(Causa C-228/24, Nordcurrent group)

Lingua processuale: il lituano

Giudice del rinvio

Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos vyriausybės

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: «Nordcurrent group» UAB

Resistente: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Questioni pregiudiziali

Se, in circostanze come quelle del caso di specie, sia conforme agli obiettivi della norma antiabuso di cui alla direttiva 2011/96 1 una prassi nazionale in base alla quale a una società madre in uno Stato membro non è concessa l’esenzione dall’imposizione sui dividendi in relazione ai dividendi percepiti da una società figlia stabilita in un altro Stato membro, per il motivo che tale società figlia è qualificata come una costruzione, in circostanze in cui la società figlia non è una società intermedia e gli utili distribuiti a titolo di dividendi sono stati generati da attività svolte in nome della società figlia, cosicché l’eliminazione della società figlia comporterebbe l’assenza di utili o del pagamento di dividendi.

In caso di risposta affermativa alla prima questione, se sia conforme agli obiettivi della norma antiabuso di cui alla direttiva 2011/96 una prassi nazionale in base alla quale, ai fini della qualificazione come costruzione di una società figlia stabilita in un altro Stato membro, viene effettuata una valutazione delle circostanze al momento del pagamento dei dividendi, qualora la costituzione della società figlia sia giustificata da ragioni commerciali.

3)    Se la norma antiabuso di cui alla direttiva 2011/96 possa essere interpretata nel senso che, qualora una società madre abbia percepito dividendi da una società figlia stabilita in un altro Stato membro e qualificata come costruzione, tale qualificazione sia di per sé sufficiente per concludere che la società madre, attraverso l’applicazione dell’esenzione dall’imposta sui dividendi, ha ottenuto un vantaggio fiscale che è in contrasto con l’oggetto o la finalità [della direttiva 2011/96]. Inoltre, se le circostanze relative al fatto che gli utili realizzati da una società figlia che è stata qualificata come costruzione erano soggetti all’imposta sulle società nello Stato membro di stabilimento in conformità delle norme nazionali in vigore in tale Stato membro debbano essere considerate pertinenti al fine di contestare la constatazione dell’ottenimento di un vantaggio fiscale o dell’esistenza di una costruzione.

____________

1 Direttiva 2011/96/UE del Consiglio, del 30 novembre 2011, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi (GU 2011, L 345, pag. 8).