SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione ampliata)

22 ottobre 1997(1)

«Concorrenza — Gru mobili — Art. 6 della Convenzione europea dei dirittidell'uomo — Osservanza di un termine ragionevole — Sistema di certificazione —Divieto di noleggio — Tariffe consigliate — Tariffe di compensazione —Ammende»

Nelle cause riunite T-213/95 e T-18/96,

Stichting Certificatie Kraanverhuurbedrijf (SCK), fondazione di diritto olandese,con sede in Culemborg (Paesi Bassi),
Federatie Nederlandse Kraanverhuurbedrijven (FNK), associazione di dirittoolandese, con sede in Culemborg (Paesi Bassi),
con gli avv.ti Martijn van Empel, del foro di Amsterdam e Thomas Janssens, delforo di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio legaledell'avv. Marc Loesch, 11, rue Goethe,

ricorrenti,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Wouter Wils,membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto inLussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del serviziogiuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuta,

sostenuta nella causa T-18/96 da

Van Marwijk Kraanverhuur BV, società di diritto olandese, con sede in Zoetermeer(Paesi Bassi),

Kraanbedrijf Nijdam BV, società di diritto olandese, con sede in Groningen (PaesiBassi),

Kranen, Transport & Montage's Gilde NV, società di diritto olandese, con sede inGeldermalsen (Paesi Bassi),

Wassink Transport Arnhem BV, società di diritto olandese, con sede in Arnhem(Paesi Bassi),

Koedam Kraanverhuur BV, società di diritto olandese, con sede in Vianen (PaesiBassi),

Firma Huurdeman Kraanwagenverhuurbedrijf, società di diritto olandese, con sedein Hoevelaken (Paesi Bassi),

Datek NV, società di diritto olandese, con sede in Genk (Belgio),

Thom Hendrickx, residente in Turnhout (Belgio),

con gli avv.ti A.J. Braakman, del foro di Rotterdam e W. Sluiter, del foro dell'Aia,con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv. Michel Molitor, 14A, rue desBains,

intervenienti,

aventi ad oggetto, nella causa T-213/95, una domanda di condanna dellaCommissione ai sensi degli artt. 178 e 215 del Trattato CE al risarcimento deldanno arrecato alle ricorrenti per effetto di un comportamento illegittimo, e nellacausa T-18/96, una domanda di annullamento della decisione della Commissione29 novembre 1995, 95/551/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo85 del trattato CE (IV/34.179, 34.202, 216 — Stichting CertificatieKraanverhuurbedrijf e Federatie van Nederlandse Kraanverhuurbedrijven; GU L312, pag. 79),

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quarta Sezione ampliata),



composto dai signori K. Lenaerts, presidente, P. Lindh, J. Azizi, J.D. Cooke e M.Jaeger, giudici,

cancelliere: J. Palacio González, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 4 giugno1997,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

I fatti e il procedimento

  1. Le controversie in esame vertono sul noleggio di gru mobili nei Paesi Bassi. Le grumobili sono quelle che possono spostarsi liberamente sul cantiere. Per questacaratteristica si distinguono dalle gru a torre che sono montate su rotaie econsentono solo spostamenti longitudinali. Le gru mobili sono principalmenteimpiegate nella costruzione, nell'industria petrolchimica e nel settore dei trasporti.

  2. Per ragioni tecniche, il raggio d'azione di una gru mobile è limitato a 50 km. Ilsettore del noleggio di gru mobili si contraddistingue inoltre per la stipulazione dicontratti nell'imminenza dell'inizio dei lavori («overnight contracting»). Allorchéad un'impresa di noleggio di gru perviene una richiesta di prestazione da eseguirsientro brevissimo termine, essa decide, in considerazione dell'ubicazione del cantieree della disponibilità del proprio parco gru, o di destinarvene una del proprio parcooppure di noleggiarne una presso una ditta in prossimità del cantiere.

  3. La fondazione Keuring Bouw Machines (in prosieguo: la «Keboma»), costituita nel1982 dal ministero degli Affari sociali olandese, controlla, prima che entrino inservizio nei Paesi Bassi, se le gru sono conformi alle prescrizioni di legge in materiadi sicurezza stabilite dall'Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet, legge sullecondizioni di lavoro), dal Veiligheidsbesluit voor fabrieken of werkplaatsen (decretosulla sicurezza nelle fabbriche e nei laboratori), dal Veiligheidsbesluit restgroepen(decreto sulla sicurezza nei luoghi di lavoro non contemplati negli altri decreti), ein vari regolamenti ministeriali ed altre pubblicazioni dell'ispezione del lavoro. LaKeboma è l'unico ente ufficiale autorizzato ad effettuare l'ispezione e il collaudodelle gru mobili. Questo obbligo di ispezione prima dell'omologazione non siapplica più, in virtù della direttiva del Consiglio 14 giugno 1989, 89/392/CEE,concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative allemacchine (GU L 183, pag. 9; in prosieguo: la «direttiva 89/392») a decorrere dal1° gennaio 1993 alle gru contrassegnate con il marchio CE e accompagnate da unadichiarazione CE di conformità ai sensi della detta direttiva. Le gru devono esseresottoposte a controlli effettuati dalla Keboma tre anni dopo la prima entrata inservizio e, dopo questo secondo collaudo, ogni due anni.

  4. La Federatie van Nederlandse Kraanverhuurbedrijven (in prosieguo: la «FNK»)è l'associazione di categoria, costituita il 13 marzo 1971, nel cui ambito si sonoriunite le imprese olandesi per il noleggio delle gru. La finalità, secondo lo statutodella FNK, è quella di tutelare gli interessi delle imprese di noleggio di gru, speciedegli aderenti alla FNK, e di promuovere i contatti e la collaborazione tra i membrinel senso più ampio. I membri della FNK dispongono di 1 552 gru su un parco dicirca 3 000 gru destinate al noleggio nei Paesi Bassi. L'art. 3 del regolamentointerno della FNK conteneva, dal 15 dicembre 1979 al 28 aprile 1992, una clausolache obbligava gli aderenti a rivolgersi anzitutto agli altri membri per il noleggio ela fornitura di gru a noleggio (in prosieguo: la «clausola preferenziale») e apraticare tariffe «accettabili». La FNK ha redatto e pubblicato listini consigliati estime preventive per il noleggio di gru da parte delle imprese edilizie. Inoltre sisono stabiliti listini di compensazione per la fornitura a noleggio tra gli aderenti allaFNK di conserva tra le imprese che noleggiano gru.

  5. La Stichting Certificatie Kraanverhuurbedrijf (in prosieguo: la «SCK») è unafondazione costituita nel 1985 da rappresentanti di imprese che noleggiano gru eda imprese edilizie, la cui finalità è quella di promuovere e di mantenere la qualitàdelle imprese che noleggiano gru. A questo scopo la SCK ha istituito un sistemadi certificazione con il quale rilascia certificati alle imprese che rispondono ad unagamma di requisiti prescritti per la gestione di un'impresa di noleggio di gru e perl'impiego e la manutenzione delle gru. Questo sistema di certificazione fornirebbealle imprese edilizie una garanzia che il noleggiatore possiede i requisiti prescrittie quindi è superfluo ogni ulteriore accertamento diretto. L'art. 7, secondo trattino,del regolamento relativo alla certificazione delle imprese di noleggio di gru dellaSCK vieta alle imprese certificate di noleggiare gru presso imprese non riconosciutedalla SCK (in prosieguo: il «divieto di noleggio»). Dal 20 gennaio 1989 la SCK èstata ufficialmente riconosciuta dal Raad voor de Certificatie (consiglio dicertificazione), ente olandese che autorizza gli enti di certificazione, che haconstatato che la SCK rispondeva ai requisiti fissati in base alle norme europee EC45011 che stabiliscono i criteri ai quali gli enti di certificazione devono rispondere.In virtù dell'art. 2, n. 5, dei criteri di riconoscimento del consiglio di certificazione,l'ente che rilascia certificati deve vegliare a che le condizioni di certificazione sianodel pari soddisfatte in caso di subappalto. L'ente dispone delle possibilità seguentiper adempiere questo obbligo: o controlla direttamente i subappaltanti (art. 2,punto 5, A 1), oppure riesamina i controlli dei subappaltanti effettuati dall'impresaautorizzata (art. 2, punto 5, A 2 e A 3).

  6. Il 13 gennaio 1992 la M.W.C.M. Van Marwijk (in prosieguo: la «Van Marwijk»)e dieci altre imprese hanno presentato alla Commissione una denuncia nonché unadomanda di provvedimenti provvisori. Dette imprese ritenevano che le ricorrenticontravvenissero alle regole di concorrenza del Trattato CE in quanto escludevanole imprese non riconosciute dalla SCK dal noleggio di gru mobili e prescrivevanoi prezzi per la fornitura di gru a noleggio.

  7. Lo statuto della SCK e il suo regolamento sulla certificazione delle imprese dinoleggio di gru sono stati trasmessi alla Commissione il 15 gennaio 1992. Lo statutoe i regolamenti interni della FNK sono stati trasmessi il 6 febbraio 1992. Inentrambi i casi si sollecitava un'attestazione negativa e, in subordine, un'esenzionea norma dell'art. 85, n. 3, del Trattato.

  8. In esito ad un'azione promossa dalle imprese denuncianti dinanzi ai tribunaliolandesi, il presidente dell'Arrondissementsrechtbank di Utrecht ha ingiunto allaFNK, con ordinanza d'urgenza 11 febbraio 1992, di abrogare la clausola dipreferenza nonché il sistema di listini raccomandati (applicabili alle operazioni dinoleggio di gru alle imprese edilizie) e delle tariffe di compensazione (per icontratti di noleggio in subappalto). Imponeva alla SCK di disapplicare il divietodi noleggio. Detta ordinanza è stata annullata il 9 luglio 1992, sempre in sede diprocedimento sommario, dal Gerechtshof di Amsterdam che ha ritenuto inparticolare che non fosse evidente ed assolutamente certo che le disposizioni inquestione non avessero praticamente alcuna possibilità di ottenere un esonero dallaCommissione. La SCK ha ripristinato il divieto di noleggio il giorno della pronunciadella sentenza del Gerechtshof di Amsterdam. La FNK ha invece rinunciato apartecipare in futuro all'elaborazione dei listini consigliati o delle tariffe dicompensazione.

  9. Il 16 dicembre 1992 la Commissione ha formalmente comunicato alle ricorrenti lecensure loro mosse. Con la comunicazione inoltre si informavano le ricorrentidell'intenzione della Commissione di sopprimere, conformemente all'art. 15, n. 6,del regolamento 6 febbraio 1962, n. 17 (primo regolamento di applicazione degliartt. 85 e 86 del Trattato (GU 1962, n. 13, pag. 204; in prosieguo: il «regolamenton. 17») l'immunità dalle ammende contemplata dall'art. 15, n. 5, dello stessoregolamento.

  10. Il 3 febbraio 1993 le ricorrenti hanno inviato alla Commissione la loro risposta allacomunicazione degli addebiti. In detta risposta hanno in particolare chiesto chevenisse indetta un'audizione.

  11. Con lettera 4 giugno 1993, la Commissione le informava che il procedimento anorma dell'art. 15, n. 6, del regolamento n. 17 poteva venire archiviato solo se fossestato revocato il divieto di noleggio.

  12. Le società denuncianti hanno nuovamente adito il presidentedell'Arrondissementsrechtbank di Utrecht che ha deciso, con ordinanza in sede diprocedimento sommario 6 luglio 1993, che il divieto di noleggio non poteva piùvenire applicato, dato che nel frattempo la Commissione aveva reso noto il suoorientamento sulle disposizioni in questione e detto divieto non avrebbe avutoalcuna probabilità di godere di esenzione da parte della Commissione.

  13. Con lettera 29 settembre 1993 la Commissione ha informato le ricorrenti chesarebbe stata indetta l'audizione richiesta prima della decisione definitiva,conformemente all'art. 85 del Trattato, tuttavia un'audizione del genere non eraprescritta per l'adozione di una decisione a norma dell'art. 15, n. 6, del regolamenton. 17.

  14. L'ordinanza dell'Arrondissementsrechtbank di Utrecht 6 luglio 1993 è stataconfermata dal Gerechtshof di Amsterdam con sentenza 28 ottobre 1993.Quest'ultima sentenza si fondava in particolare su una lettera non datata del signorGiuffrida della direzione generale Concorrenza (DG IV) della Commissione, inviataalle ditte denuncianti con copia conforme al patrono delle ricorrenti. Questesostengono di aver avuto comunicazione della lettera il 22 settembre 1993. L'autoredi detta lettera scriveva: «Posso confermare che un progetto di decisione a normadell'art. 15, n. 6, del regolamento n. 17 dev'essere presentato per approvazione allaCommissione nell'ambito di una procedura scritta al termine della presentesettimana, non appena saranno disponibili tutte le versioni linguistiche necessarie.L'approvazione dei servizi interessati è già stata rilasciata (...) il mio servizioprevede che dovrebbe essere possibile effettuare la comunicazione ufficiale delladecisione (alle ricorrenti) nella prima metà di ottobre 1993».

  15. Il 4 novembre 1993 la SCK ha diffuso un comunicato con il quale rendeva noto cheil divieto di noleggio sarebbe stato sospeso in attesa che la Commissione adottasseuna decisione definitiva.

  16. Il 13 aprile 1994 la Commissione ha emanato una decisione a norma dell'art. 15,n. 6, del regolamento n. 17.

  17. Con lettera 3 giugno 1994 le ricorrenti hanno messo in mora la Commissione,chiedendole l'emanazione di una decisione definitiva entro il 3 agosto 1994.

  18. Con lettera 27 giugno 1994 il signor Ehlermann, allora direttore generale della DGIV, ha informato le ricorrenti che «la data del 3 agosto 1994, stabilita perl'adozione della decisione finale era assolutamente irrealistica», ma che «l'adozionedella decisione definitiva era considerata pratica urgente».

  19. In risposta ad una lettera delle ricorrenti 3 agosto 1994, la Commissione hacomunicato, con lettera 9 agosto 1994, che la comunicazione degli addebiti deldicembre 1992 riguardava esclusivamente l'instaurazione di un procedimentopreliminare all'adozione di una decisione fondata sull'art. 15, n. 6, del regolamenton. 17. Annunciava che la decisione definitiva sarebbe stata preceduta dall'adozionedi una nuova comunicazione degli addebiti, dopo di che le ricorrenti avrebberoavuto la possibilità di essere ascoltate.

  20. Il 21 ottobre 1994 è stata emanata una nuova comunicazione degli addebiti neiconfronti delle ricorrenti, nell'ambito di un procedimento ex art. 85 del Trattato.

  21. Il 21 dicembre 1994 le ricorrenti hanno inviato alla Commissione la loro rispostaa detta comunicazione. In questa risposta hanno nuovamente diffidato laCommissione, sollecitando un'azione immediata e hanno rinunciato all'indizione diun'audizione.

  22. Il 27 novembre 1995 hanno presentato un ricorso per risarcimento danni dinanzial Tribunale (causa T-213/95). Con memoria separata hanno pure chiestoprovvedimenti urgenti (causa T-213/95 R). Le ricorrenti hanno rinunciato agli attiper quest'ultimo procedimento e, con ordinanza 24 gennaio 1996, il presidente hacancellato dai ruoli la causa T-213/95 R. Le spese sono state riservate.

  23. Il 29 novembre 1995 la Commissione ha adottato la decisione 95/551/CE, relativaad un procedimento a norma dell'articolo 85 del Trattato CE (IV/34.179, 34.202,216 — Stichting Certificatie Kraanverhuurbedrijf e Federatie van NederlandseKraanverhuurbedrijven, GU L 312, pag. 79; in prosieguo: la «decisionecontroversa»). Vi si constata che la FNK è contravvenuta all'art. 85, n. 1, delTrattato dal 15 dicembre 1979 al 28 aprile 1992, essendosi avvalsa di un sistema ditariffe raccomandate e di compensazione grazie al quale i suoi aderenti potevanoprevedere le rispettive politiche in materia di prezzi (art. 1). Constata inoltre chela SCK è contravvenuta all'art. 85, n. 1, del Trattato dal 1° gennaio 1991 al 4novembre 1993 (salvo il periodo tra il 17 febbraio e il 9 luglio 1992), avendo vietatoalle imprese aderenti di prendere da noleggio gru presso imprese non aderenti allaSCK (art. 3). Inoltre impone alle ricorrente di porre immediatamente fine a detteinfrazioni (artt. 2 e 4) ed infligge un'ammenda di 11 500 00 ECU alla FNK edun'ammenda di 300 000 ECU alla SCK (art. 5).

  24. Con lettera 11 gennaio 1996, le ricorrenti hanno chiesto di poter consultare ladocumentazione per presentare un ricorso avverso detta decisione, ma laCommissione, con lettera 15 gennaio 1996, ha risposto con un diniego.

  25. Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 6 febbraio 1996, esse hannopresentato un ricorso per annullamento della decisione controversa (causa T-18/96).Hanno pure presentato, con memoria separata, una domanda di provvedimentiurgenti (causa T-18/96 R).

  26. Per il periodo che va fino alla pronuncia della sentenza del Tribunale nella causaT-18/96 le ricorrenti sono giunte ad un accordo con la Commissione il 25 marzo1996 per quanto riguarda la modifica della clausola di divieto di noleggio. Nellaversione modificata dell'art. 7, secondo trattino, del regolamento relativo allacertificazione delle imprese che noleggiano gru, le imprese certificate dalla SCKpossono utilizzare solo «gru munite di una targhetta di certificazione valida, in basead una certificazione preliminare operata o dalla fondazione o da un altro istitutodi certificazione — olandese o straniero — autorizzato a certificare le imprese pernoleggio di gru e che applica manifestamente criteri equivalenti, salvo se può esseredimostrato in base a documenti (comprese le telecopie) che il committente non haritenuto opportuno accettare, al momento dell'assegnazione dell'appalto, chel'impresa di noleggio gru (terzo) della quale si è avvalsa nella fattispecie fosse omeno certificata» (lettera della Commissione alle ricorrenti del 25 marzo 1996).

  27. Il presidente del Tribunale ha respinto la domanda di provvedimento urgente nellacausa T-18/96 R con ordinanza 4 giugno 1996 (Racc. pag. II-407). Le spese delprocedimento urgente sono state riservate. Il ricorso avverso l'ordinanza delTribunale è stato respinto con ordinanza del presidente della Corte 14 ottobre 1996(Racc. pag. I-4971).

  28. Con lettera 9 luglio 1996 al presidente del Tribunale nell'ambito della causa T-18/96 le ricorrenti hanno invitato il Tribunale a disporre, in virtù dell'art. 65, lett.b), del regolamento di procedura e, in subordine, in virtù dell'art. 64, n. 3, lett. d),dello stesso regolamento, la produzione del fascicolo della Commissione relativoalle pratiche SCK e FNK, recante il n. IV-34.179, 34.202 e 34.216 ivi compresi idocumenti interni della Commissione relativi alle consultazioni in materia tra ladirezione generale industria DG III e la DG IV, nonché eventuali altri fascicoli suiquali sia fondata la decisione controversa.

  29. Con ordinanza 4 ottobre 1996, il presidente della Quarta Sezione ampliata haammesso la Van Marwijk e sette altre imprese noleggiatrici di gru mobili adintervenire a sostegno della Commissione nella causa T-18/96.

  30. Con ordinanza 12 marzo 1997 ha deciso, a norma dell'art. 50 del regolamento diprocedura, di riunire le due cause per la fase orale.

  31. Su relazione del giudice relatore il Tribunale (Quarta Sezione ampliata) ha decisodi passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria. Tuttavia ha invitato leparti principali a produrre alcuni documenti prima dell'udienza.

  32. Le parti hanno svolto le loro difese orali ed hanno risposto ai quesiti del Tribunaleall'udienza del 4 giugno 1997.

  33. Sentite le difese delle parti all'udienza, il Tribunale (Quarta Sezione ampliata),ritiene che sia opportuno riunire le due cause anche ai fini della sentenza.

    Conclusioni delle parti

  34. Nella causa T-213/95 le ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:

    • dichiarare la Comunità responsabile del danno che esse subiscono esubiranno in futuro per i comportamenti illegittimi della Commissione;

    • condannare la Comunità a risarcire detto danno, ingiungendole dideterminarne l'entità di conserva con le ricorrenti e, se non viene raggiuntoun accordo extragiudiziale su questo punto, determinare esso stessol'importo del danno, se necessario dopo aver designato un perito incaricatodi calcolarlo esattamente;

    • condannare alle spese la Comunità.



  35. La Commissione conclude che il Tribunale voglia:

    • respingere il ricorso;

    • condannare in solido le ricorrenti alle spese ivi comprese quelle delprocedimento sommario.



  36. Nella causa T-18/96 le ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:

    • in via principale, dichiarare che la decisione controversa è nulla nella partein cui, nel dispositivo, la Commissione stabilisce che si applica l'art. 85, n. 1,ed infligge quindi un'ammenda alle ricorrenti, ma non si pronuncia sulladomanda di applicazione dell'art. 85, n. 3, del Trattato presentata dallericorrenti;

    • in subordine, dichiarare la decisione viziata da nullità assoluta;

    • in via ulteriormente subordinata, annullare la decisione per inosservanzadell'art. 85 del Trattato e dell'art. 6 della convenzione europea disalvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»), dei principi giuridici generalie dell'obbligo di motivazione (art. 190 del Trattato);

    • in ultimo subordine, annullare parzialmente la decisione controversa inmodo che nessuna ammenda venga inflitta alle ricorrenti;

    • condannare alle spese la Commissione;

    • condannare le intervenienti alle spese inerenti all'intervento.



  37. La Commissione conclude che il Tribunale voglia:

    • respingere il ricorso;

    • condannare le ricorrenti alle spese.



  38. Le intervenienti concludono che il Tribunale voglia:

    • accogliere le conclusioni della Commissione;

    • condannare le ricorrenti alle spese, ivi comprese quelle sostenute dalleintervenienti.

    Sul ricorso per risarcimento danni (causa T-213/95)

  39. Secondo una giurisprudenza costante, il sorgere della responsabilitàextracontrattuale della Comunità ai sensi dell'art. 215, secondo comma, delTrattato, è subordinato alla compresenza di un insieme di condizioni riguardantil'illegittimità del comportamento contestato all'istituzione comunitaria, lasussistenza del danno e l'esistenza di un nesso di causalità fra il comportamentodell'istituzione e il danno lamentato (v., ad esempio, sentenza della Corte 15settembre 1994, causa C-146/91, KYDEP/Consiglio e Commissione, Racc. pag. I-4199, punto 19, e sentenza del Tribunale 13 dicembre 1995, cause riunite T-481/93e T-484/93, Exporteurs in Levende Varkens e a./Commissione, Racc. pag. II-2941,punto 80).

    1. Sul comportamento illegittimo contestato alla Commissione

  40. Le ricorrenti invocano quattro motivi per dimostrare l'esistenza di uncomportamento illegittimo della Commissione nell'ambito del procedimento cheessa ha instaurato dopo la presentazione della denuncia il 13 gennaio 1992 e dopole notifiche effettuate dalle ricorrenti il 15 gennaio e il 6 febbraio 1992. Questimotivi riguardano rispettivamente la violazione dell'art. 6 della CEDU, la violazionedel principio della certezza del diritto, la violazione del principio della tutela dellegittimo affidamento e la violazione del diritto a presentare le proprie difese.

    Primo motivo: violazione dell'art. 6 della CEDU

    Sintesi degli argomenti delle parti

  41. Le ricorrenti sostengono che la Commissione deve rispettare le disposizioni dellaCEDU. Si richiamano a questo proposito alla giurisprudenza (sentenze della Corte17 dicembre 1970, causa 11/70, Internationale Handelsgesellschaft, Racc. pag. 1125;21 settembre 1989, cause riunite 46/87 e 227/88, Hoechst/Commissione, Racc. pag.2859, e 18 ottobre 1989, causa 274/87, Orkem/Commissione, Racc. pag. 3283),all'art. F, n. 2, del Trattato sull'Unione europea e alla dichiarazione comunedell'Assemblea, del Consiglio e della Commissione del 5 aprile 1977 (GU C 103,pag. 1).

  42. Ritengono che il procedimento amministrativo dinanzi alla Commissione perl'applicazione dell'art. 85 del Trattato è un procedimento al quale si applica l'art.6 della CEDU. Emergerebbe infatti dalla giurisprudenza della Corte e deidocumenti della Commissione europea per i diritti dell'uomo che detta disposizionesi applica ai procedimenti in materia di contenzioso amministrativo(Stenuit/Francia, 1992, 14 EHRR 509 e Niemitz/Germania, 193, 16 EHRR 97).

  43. La Commissione non avrebbe rispettato la condizione del termine ragionevole dicui all'art. 6, n. 1, della CEDU. La Corte europea dei diritti dell'uomo avrebbedichiarato che un termine di 17 mesi non poteva considerarsi ragionevole (sentenza9 dicembre 1994, Schouten e Meldrum/Paesi Bassi, Serie A, n. 304). Orbene, ildecorso del complesso del procedimento amministrativo dinanzi alla Commissioneha superato i 45 mesi. Quindi il comportamento della Commissione costituirebbemanifestamente una violazione dell'art. 6, n. 1, della CEDU.

  44. La Commissione avrebbe abusato del procedimento disciplinato dal regolamenton. 17 in quanto ha elaborato la prima comunicazione degli addebiti solo ondeadottare una decisione fondata sull'art. 15, n. 6, di detto regolamento. Inoltresarebbe impossibile comprendere perché sono stati necessari alla Commissione 22mesi a decorrere dall'invio della prima comunicazione degli addebiti per emetterela seconda comunicazione degli addebiti, la cui argomentazione fondamentalesarebbe stata identica a quella della prima. L'elaborazione della secondacomunicazione degli addebiti sarebbe stata inutile ed avrebbe costituito un'iniziativadella Commissione per procrastinare il procedimento.

  45. Le ricorrenti ricordano che la sentenza del Gerechtshof di Amsterdam 28 ottobre1993 era prospettata come un provvedimento temporaneo destinato a produrre isuoi effetti finché la Commissione avesse adottato la propria decisione. Pertantola Commissione avrebbe dovuto giungere rapidamente ad una decisione definitiva.Le ricorrenti aggiungono che lo spirito nel quale la Commissione ha condotto ilprocedimento era ispirato alla convinzione che le fosse sufficiente influenzare ilgiudice nazionale e prendere una decisione in base all'art. 15, n. 6, del regolamenton. 17. La Commissione non avrebbe mai considerato urgente questa pratica.

  46. Le ricorrenti non avrebbero comunque contribuito ai ritardi della Commissione.Avrebbero presentato proposte costruttive onde giungere ad una soluzione rapida,proposte che tuttavia sarebbero state respinte dalla Commissione. Ricordano diaver rinunciato ad un'audizione dopo aver ricevuto la seconda comunicazione degliaddebiti, onde accelerare l'adozione della decisione definitiva. La Commissione nonpotrebbe far loro carico di aver perorato la loro causa dinanzi alla DG III, che èl'organo della Commissione competente in materia di politica di certificazione.L'intervento della DG III sarebbe stato necessario anche se le ricorrenti nonl'avessero richiesto. Analogamente, le ricorrenti ritengono che gli interventi pressola Commissione della rappresentanza permanente dei Paesi Bassi dinanziall'Unione europea e al Consiglio della certificazione, che si sono esauriti in unperiodo che non ha superato due settimane (dal 13 al 27 ottobre 1993) nonpotrebbero venire considerati fattore di mora a loro carico.

  47. In secondo luogo, la complessità della pratica non potrebbe affatto giustificare ilsuperamento del termine ragionevole (sentenza Schouten e Meldrum/Paesi Bassi,già citata). Quanto ai ritardi provocati dall'indisponibilità della traduzionefinlandese e svedese del progetto di decisione, le ricorrenti sostengono che ritarditecnici non possono venire invocati per giustificare un superamento del termineragionevole (sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo 6 maggio 1981,Buchholz, serie A, n. 42).

  48. La Commissione ribatte che, per stabilire se la durata di un procedimento non èragionevole, si deve tener conto di tutte le circostanze della fattispecie. Non soloil comportamento della Commissione avrebbe rilievo, ma anche quello dellericorrenti, come pure la complessità della pratica e tutti gli altri particolari del caso.La Commissione riconosce che, durante il periodo tra il gennaio e il luglio 1992,non ha ritenuto urgente la pratica, tenuto conto del fatto che una causa in meritoera pure pendente dinanzi al giudice olandese e che le infrazioni erano venutemeno dopo la pronuncia dell'ordinanza 11 febbraio 1992dell'Arrondissementsrechtbank di Utrecht (v., a questo proposito, sentenza delTribunale 18 settembre 1992, causa T-2490, Automec/Commissione, Racc. pag. II-2223, punti 77 e 85). Avrebbe accelerato l'esame della pratica dopo la pronunciadella sentenza del Gerechtshof di Amsterdam 9 luglio 1992, che ha consentito allaSCK di ripristinare il divieto di noleggio (v. supra, punto 8).

  49. L'esame provvisorio del fascicolo avrebbe messo in rilievo che sussistevano ipresupposti per l'applicazione dell'art. 15, n. 6, del regolamento n. 17. Entro cinquemesi dalla pronuncia della sentenza del Gerechtshof di Amsterdam la Commissioneavrebbe fatto pervenire alle ricorrenti una comunicazione degli addebiti perl'applicazione di detto articolo (comunicazione degli addebiti del 16 dicembre 1992,v. supra, punto 9).

  50. La Commissione fa inoltre osservare che allorché il progetto di decisione inapplicazione dell'art. 15, n. 6, del regolamento n. 17 era terminato, la DG III hachiesto alla DG IV che si organizzasse una riunione dedicata al progetto didecisione prima della sua presentazione al Collegio dei commissari. L'interventodella DG III nel procedimento, che sarebbe stato la causa principale del ritardosubito dallo studio della pratica nel corso dei mesi successivi, sarebbe stato tuttaviaconseguenza diretta delle iniziative delle ricorrenti. La decisione in virtù dell'art.15, n. 6, del regolamento n. 17 sarebbe infine stata adottata il 13 aprile 1994.

  51. Inoltre, il 21 ottobre 1994 la Commissione avrebbe trasmesso alle ricorrenti lacomunicazione degli addebiti per l'adozione di una decisione definitiva. Questa,adottata sulla base degli artt. 3 e 15, n. 2, del regolamento n. 17 avrebbe un oggettodiverso e conseguenze giuridiche diverse da una decisione adottata in base all'art.15, n. 6. Un mese dopo aver registrato la risposta delle ricorrenti alla secondacomunicazione degli addebiti, la DG IV avrebbe già elaborato un progetto didecisione. Tuttavia, dopo l'adesione della Finlandia e della Svezia all'Unioneeuropea il 1° gennaio 1995, vi sarebbero stati forti ritardi nelle traduzioni infinlandese e in svedese. Infine la Commissione avrebbe adottato la decisionecontestata il 29 novembre 1995.

  52. Secondo la Commissione, non le si potrebbe far carico nel caso di specie di nonaver rispettato il principio dell'osservanza di un termine ragionevole durante ilprocedimento amministrativo.

    Giudizio del Tribunale

  53. Secondo una costante giurisprudenza, i diritti fondamentali fanno parte integrantedei principi giuridici generali dei quali la Corte garantisce l'osservanza (v., inparticolare, parere della Corte 28 marzo 1996, 2/94, Racc. pag. I-1759, punto 33;sentenza della Corte 29 maggio 1997, causa C-299/95, Kremzow, Racc. pag. I-0000,punto 14). A questo proposito la Corte e il Tribunale si ispirano alle tradizionicostituzionali comuni degli Stati membri nonché alle indicazioni fornite dai Trattatiinternazionali in materia di tutela dei diritti dell'uomo ai quali gli Stati membrihanno cooperato e aderito. La CEDU riveste a questo proposito particolareimportanza (sentenze della Corte 15 maggio 1986, causa 222/84, Johnston, Racc.pag. 1651, punto 18, e Kremzow, già citata, punto 14). D'altro canto, ai sensidell'art. F, n. 2, del Trattato sull'Unione europea, «l'Unione rispetta i dirittifondamentali quali sono garantiti dalla [CEDU] e quali risultano dalle tradizionicostituzionali comuni degli Stati membri, in quanto principi generali del dirittocomunitario».

  54. Le ricorrenti sostengono che, in esito alla denuncia presentata dalla Van Marwijke a., il 13 gennaio 1992 ed alle notifiche effettuate dalla SCK il 15 gennaio 1992 edalla FNK il 6 febbraio 1992 (v. supra, punti 6 e 7), la decisione controversa datata29 novembre 1995 non è stata adottata entro «un termine ragionevole» ai terminidell'art. 6, n. 1, della CEDU in virtù dei quali «ogni persona ha diritto ad un'equae pubblica audienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunaleindipendente e imparziale costituito per legge (...)».

  55. Si deve tener presente che, allorché un interessato presenta alla Commissione unadomanda di attestato negativo a norma dell'art. 2 del regolamento n. 17 o unanotifica onde ottenere un'esenzione in virtù dell'art. 4 dello stesso regolamento, laCommissione non può procrastinare sine die la sua presa di posizione. Pergarantire la certezza del diritto ed una tutela giuridica adeguata, essa deve infattiprendere una decisione o inviare una lettera amministrativa, allorché detta letteraè stata richiesta, entro un termine ragionevole. Analogamente, allorché unadenuncia di infrazioni all'art. 85 e/o all'art. 86 del Trattato viene presentata anorma dell'art. 3, n. 1, del regolamento n. 17, la Commissione è tenuta ad adottareentro un termine ragionevole una posizione definitiva sulla denuncia (sentenzadella Corte 18 marzo 1997, causa C-282/95 P, Guérin automobiles/Commissione,Racc. pag. I-1503, punto 38).

  56. Il rispetto da parte della Commissione di un termine ragionevole nell'adozione didecisioni a conclusione di procedimenti amministrativi in materia di politica dellaconcorrenza rappresenta infatti un principio generale del diritto comunitario (v.,in materia di reiezione di reclami, sentenza Guérin automobiles/Commissione, giàcitata, punto 38; in materia di aiuti di Stato, sentenze della Corte 11 dicembre1973, causa 120/73, Lorenz, Racc. pag. 1471, punto 4, e 24 novembre 1987, causa223/85, RSV/Commissione, Racc. pag. 4617, punti 12-17). Di conseguenza, senzache occorra valutare l'applicabilità in quanto tale dell'art. 6, n. 1, della CEDU aiprocedimenti amministrativi dinanzi alla Commissione in materia di politica dellaconcorrenza, si deve accertare se nella fattispecie la Commissione sia venuta menoal principio generale del diritto comunitario dell'osservanza di un termineragionevole nel procedimento che precede l'adozione della decisione controversa.

  57. Il procedimento amministrativo nella presente causa si è protratto per circa 46mesi. Tuttavia, come ha giustamente osservato la Commissione, la durataragionevole del procedimento amministrativo si valuta sulla scorta delle circostanzespecifiche di ciascuna pratica e in particolare del contesto della stessa, delle variefasi procedurali espletate dalla Commissione, della condotta delle parti nel corsodel procedimento, della complessità della pratica, nonché degli interessi delle partinella contesa (v., per analogia, sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo,23 aprile 1987, Erkner, serie A, n. 117, pag. 62, paragrafo 66; 25 giugno 1987,Milasi, serie A, n. 117, pag. 46, paragrafo 15, e Schouten e Meldrum/Paesi Bassi,già citata, pag. 25, paragrafo 63).

  58. Per quanto riguarda in primo luogo il contesto della causa si deve rilevare che ilregolamento interno della FNK conteneva, fin dal 15 dicembre 1979, una clausolache obbligava i membri dell'associazione a rivolgersi di preferenza ad altri associatiper il noleggio di gru e a praticare tariffe accettabili [regolamento interno, art. 3,lett. a) e b)]. Quanto alla SCK, la clausola del regolamento sulla certificazione delleimprese contemplata dalla decisione controversa, vale a dire il divieto di noleggio(regolamento sulla certificazione, art. 7, secondo trattino) è entrata in vigore il 1°gennaio 1991. Le ricorrenti non hanno apparentemente ritenuto necessariochiedere il parere della Commissione sul loro statuto e sulla loro disciplina primache la Van Marwijk e dieci altre imprese presentassero una denuncia allaCommissione il 13 gennaio 1992. Infatti lo statuto della SCK e la sua disciplina inmateria di certificazione delle imprese di noleggio di gru non sono stati trasmessialla Commissione prima del 15 gennaio 1992 e lo statuto e il regolamento internodella FNK sono stati inviati solo il 6 febbraio 1992.

  59. Si deve poi ricordare che il periodo di 46 mesi trascorso tra l'inoltro della denunciae il deposito delle notifiche da un lato, e la decisione controversa dall'altro,comprende più fasi procedurali. La Commissione, dopo aver esaminato il reclamoe le notifiche il 16 dicembre 1992 ha emesso una comunicazione degli addebitipreliminare all'adozione di una decisione a norma dell'art. 15, n. 6, del regolamenton. 17 ed ha poi adottato una decisione in questo senso il 13 aprile 1994. In unsecondo tempo ha trasmesso una nuova comunicazione degli addebiti, il 21 ottobre1994, prima di adottare la decisione controversa che è poi stata emanata il 29novembre 1995.

  60. Va stabilito se ogni fase procedurale si è protratta per un tempo ragionevole.

  61. La prima presa di posizione provvisoria della Commissione sulle notifiche dellericorrenti è costituita dalla comunicazione degli addebiti del 16 dicembre 1992. Ladurata di questa prima parte del procedimento, di circa undici mesi, eraragionevole e può anche considerarsi relativamente breve alla luce di tutti glielementi del fascicolo. Si deve sottolineare che, durante questo periodo, laCommissione ha esaminato, nel contempo, le notifiche dei ricorrenti e la denunciadella Van Marwijk e a., che censurava per l'appunto le pratiche notificate dallericorrenti. D'altro canto era logico per l'istituzione considerare che la praticainstaurata dalle ricorrenti non aveva il carattere d'urgenza. Infatti, le stessericorrenti non hanno insistito, nelle loro notifiche, sulla necessità di un esamed'urgenza della pratica, pur se il punto 7.4 dell'allegato al modulo A/B [allegato alregolamento della Commissione 3 maggio 1962, n. 27, primo regolamentod'applicazione del regolamento del Consiglio n. 17 (GU 1962, n. 35, pag. 1118), inseguito sostituito dal regolamento (CE) della Commissione 21 dicembre 1994,n. 3385, relativo alla forma, al contenuto e alle altre modalità delle domande enotificazioni presentate in forza del regolamento del Consiglio n. 17 (GU L 377,pag. 28)] invita le parti notificanti a precisare il grado d'urgenza. Inoltre le pratichenotificate che la Commissione riteneva non potessero costituire oggetto diesenzione a norma dell'art. 85, n. 3, del Trattato erano cessate durante un periododi cinque mesi circa, tra l'11 febbraio 1992 e il 9 luglio 1992 (v. supra, punto 8), pereffetto di un'azione promossa dalle denuncianti dinanzi ai giudici olandesi.

  62. Il periodo di circa sedici mesi trascorso tra la comunicazione degli addebiti del 16dicembre 1992 e il 13 aprile 1994, data dell'adozione della decisione a normadell'art. 15, n. 6, del regolamento n. 17 era altrettanto ragionevole. Si deveosservare che il patrono delle ricorrenti ha ammesso in udienza dinanzi alTribunale che, nella lettera della SCK alla Commissione del 21 ottobre 1993(lettera al signor Dubois della DG IV), la SCK per la prima volta ha insistito su undisbrigo rapido ed urgente della pratica. Quanto alla FNK, si deve constatare chenon ha sottolineato alcuna urgenza prima dell'adozione della decisione del 13 aprile1994. La lettera di diffida del patrono delle ricorrenti alla Commissione 3 giugno1994 costituisce la prima manifestazione da parte della FNK del suo interesse aduna rapida evasione della pratica. D'altro canto non è contestato che, allorché laSCK insisteva per la prima volta presso la DG IV per accelerare il ritmo delprocedimento, le ricorrenti hanno chiesto l'intervento della DG III presso la DGIV, onde ottenere l'accoglimento della loro domanda di esenzione (v., inparticolare, la lettera del patrono delle ricorrenti del 5 ottobre 1993 al signorMcMillan, capo del servizio dell'unità III.B.3). Pur se tale iniziativa è perfettamentelegittima, le ricorrenti avrebbero dovuto rendersi conto che l'intervento sollecitatoalla DG III avrebbe rallentato lo svolgimento della procedura, dato per di più chela DG III non dev'essere consultata in un procedimento d'esenzione a normadell'art. 85, n. 3, del Trattato oppure in un procedimento di accertamento diinfrazione ai sensi dell'art. 85, n. 1, del Trattato.

  63. La fase successiva del procedimento è stata costituita dalla notifica alle ricorrentidella comunicazione degli addebiti ai fini dell'adozione della decisione controversa.Detta notifica è stata operata il 21 ottobre 1994, vale a dire sei mesi dopol'adozione della decisione in base all'art. 15, n. 6, del regolamento n. 17.

  64. Questo periodo di sei mesi va considerato non eccessivo.

  65. Le ricorrenti sostengono tuttavia che l'invio della seconda comunicazione degliaddebiti era inutile e costituiva un'iniziativa della Commissione mirante aprocrastinare il procedimento. Questo argomento va disatteso. Da un lato, lafinalità delle due comunicazioni degli addebiti era diversa. La prima riguardava larevoca dell'immunità da ammende a norma dell'art. 15, n. 5, del regolamento n. 17mediante una decisione in applicazione del n. 6 dello stesso articolo, mentre laseconda aveva lo scopo di preparare una decisione di accertamento delle infrazioniche irrogasse ammende a norma degli artt. 3, n. 1, e 15, n. 2, del regolamento n. 17.D'altro canto la seconda comunicazione muoveva addebiti vertenti su tutte leinfrazioni accertate nella decisione controversa, vale a dire il divieto di noleggio ele tariffe raccomandate e di compensazione, mentre la prima si era limitataall'esame del divieto di noleggio sotto il profilo dell'art. 85 del Trattato. Si devericordare che l'art. 19, n. 1, del regolamento n. 17, nonché gli artt. 2 e 4 delregolamento (CEE) della Commissione 25 luglio 1963, n. 99, relativo alle audizionipreviste all'art. 19, nn. 1 e 2, del regolamento del Consiglio n. 17 (GU 1963, n. 127,pag. 2268), che applicano il principio del rispetto dei diritti della difesa, prescrivonoche le imprese coinvolte in un procedimento per l'accertamento di un'infrazionevengano messe in condizioni, durante il procedimento amministrativo, di presentareutilmente le loro difese circa tutti gli addebiti loro mossi nella decisione (sentenzadella Corte 13 febbraio 1979, causa 85/76, Hoffmann-La Roche/Commissione, Racc.pag. 461, punto 9; sentenze del Tribunale 18 dicembre 1992, cause riunite T-10/92,T-11/92, T-12/92 E T-15/92, Cimenteries CBR e a./Commissione, Racc. pag. II-2267, punto 39, e 23 febbraio 1994, cause riunite T-39/92 e T-40/92, CB eEuropay/Commissione, Racc. pag. II-49, punto 47). La Commissione avrebbe perciòdovuto inviare alle ricorrenti un'ulteriore comunicazione degli addebiti, non solopoiché la finalità delle due comunicazioni degli addebiti era diversa, ma ancheperché la decisione controversa contiene un addebito che non era stato mosso nellaprima comunicazione. In altri termini, se la Commissione non avesse comunicatola seconda serie di addebiti, la decisione controversa sarebbe stata adottatachiaramente in ispregio dei diritti della difesa delle ricorrenti.

  66. Si deve poi rilevare che la Commissione ha adottato la sua decisione definitiva il29 novembre 1995, cioè circa undici mesi dopo aver ricevuto, il 21 dicembre 1994,la risposta delle ricorrenti alla seconda comunicazione degli addebiti.Indipendentemente dai problemi di traduzione prospettati dalle parti nelle loromemorie, il fatto che siano stati necessari undici mesi per la Commissione, dopoaver avuto la risposta alla comunicazione degli addebiti, per preparare unadecisione definitiva in tutte le lingue ufficiali della Comunità non costituisceun'inosservanza del principio del rispetto di un termine ragionevole in unprocedimento amministrativo in materia di politica della concorrenza.

  67. Quanto all'argomento delle ricorrenti secondo il quale la Commissione non avrebbemai considerato urgente la pratica ed avrebbe ritenuto che era sufficiente esercitareuna pressione sul giudice nazionale e adottare una decisione in base all'art. 15, n. 6,del regolamento n. 17, si deve ricordare che la Commissione dispone della facoltàdi vagliare l'urgenza delle varie pratiche di cui deve occuparsi (sentenzaAutomec/Commissione, già citata, punto 77). Inoltre, se ritiene che le pratiche chele sono state trasmesse non possono fruire di un'esenzione in virtù dell'art. 85, n. 3,per valutare l'urgenza che riveste la pratica notificata può tener conto del fatto cheun giudice nazionale ha già fatto porre termine alle infrazioni in questione.

  68. Si deve aggiungere che, in risposta ad un argomento svolto dalle ricorrentiall'udienza per quanto riguarda gli effetti dannosi definitivi di una decisione anorma dell'art. 15, n. 6, del regolamento n. 17, la Corte, nella sentenza 15 marzo1967, cause riunite 8/66, 9/66, 10/66 e 11/66, Cimenteries CBR e a./Commissione(Racc. pag. 84, in particolare pag. 106) ha fondato la ricevibilità di un ricorsomirante all'annullamento di una siffatta decisione, in particolare sullaconsiderazione che «se il provvedimento provvisorio fosse sottratto al sindacatogiurisdizionale (...) avrebbe quindi l'effetto pratico di esimere la Commissione dalpronunciarsi in via definitiva, potendo lo scopo esser raggiunto dalla sempliceminaccia di ammende». Nel caso di specie le ricorrenti che non hanno promossoricorso per annullamento avverso la decisione del 13 aprile 1994 adottata inapplicazione dell'art. 15, n. 6, del regolamento n. 17 non potrebbero dolersi dieventuali effetti lesivi causati in via definitiva dalla detta decisione.

  69. In considerazione di tutti gli elementi che precedono, la Commissione ha agitoconformemente al principio dell'osservanza di un termine ragionevole nelprocedimento amministrativo che ha preceduto l'emanazione della decisionelitigiosa.

  70. Ne consegue che il primo motivo va disatteso.

    Secondo motivo: trasgressione del principio della certezza del diritto

    Sintesi degli argomenti delle parti

  71. Le ricorrenti sostengono di essere rimaste nell'incertezza durante 45 mesi quantoall'eventuale concessione dell'esenzione richiesta. Aggiungono che il principio dellacertezza del diritto ha carattere vieppiù cogente nell'ipotesi di una normativa chepuò comportare conseguenze finanziarie (sentenza della Corte 15 dicembre 1987,causa 325/85, Irlanda/Commissione, Racc. pag. 5041, punto 18). Una decisionebasata sull'art. 15, n. 6, del regolamento n. 17 non potrebbe offrire la certezza cheimplica una decisione finale (sentenza della Corte Cimenteries CBR ea./Commissione, già citata). Sarebbe inoltre strano che la Commissione dichiari chele ricorrenti potevano essere rassicurate circa la loro situazione dopo le pronuncedei giudici olandesi mentre dette pronunce intendevano soltanto instaurare unregime provvisorio in attesa della decisione definitiva della Commissione. D'altrocanto, la sentenza del Gerechtshof di Amsterdam 28 ottobre 1993 sarebbe inparticolare fondata sulla lettera del signor Giuffrida settembre 1993 (v. supra,punto 14), che avrebbe contenuto l'affermazione inesatta secondo la quale«l'approvazione dei servizi interessati era già stata rilasciata». Orbene, alla data didetta affermazione la DG III non si sarebbe ancora pronunciata su detta pratica.

  72. La Commissione contesta che le ricorrenti si siano trovate nell'incertezza giuridicadurante 45 mesi. Si richiama all'ordinanza dell'Arrondissementsrechtbank diUtrecht 6 luglio 1993. Nella controreplica sottolinea inoltre che la comunicazionedegli addebiti del 16 dicembre 1992, nonché la lettera del 4 giugno 1993 (v. supra,punti 9 e 11) hanno fornito un'indicazione inequivocabile alle ricorrenti per quantoriguardava l'eventuale concessione di un'esenzione. Sostiene inoltre chel'espressione «servizi interessati» nella lettera del signor Giuffrida nel settembre1993 riguardava soltanto la DG IV e il servizio giuridico della Commissione. La DGIII si sarebbe inserita nel procedimento solo su richiesta espressa da parte sua ein seguito ad un'iniziativa delle ricorrenti. L'intervento della DG III nelprocedimento avrebbe avuto come conseguenza l'adozione della decisione fondatasull'art. 15, n. 6, del regolamento n. 17 alcuni mesi dopo rispetto alle scadenze cheil signor Giuffrida avrebbe ragionevolmente potuto prevedere il 22 settembre 1993.

    Giudizio del Tribunale

  73. Il motivo si suddivide in due parti.

  74. Nella prima si solleva la questione se la Commissione sia tenuta, in virtù delprincipio della certezza del diritto, ad emanare una decisione entro un termineragionevole qualora degli accordi le siano stati comunicati a norma dell'art. 2 e/odell'art. 4, n. 1, del regolamento n. 17. Posto in questi termini, risulta assorbito nelprimo motivo e va disatteso per le stesse ragioni.

  75. Nell'ambito della seconda parte del motivo le ricorrenti criticano la lettera delsignor Giuffrida settembre 1993 (v. supra, punto 14) perché avrebbe contenutol'affermazione inesatta secondo la quale «l'approvazione dei servizi interessati eragià stata rilasciata». Questa critica è mossa anche nell'ambito del terzo motivotratto da un'inosservanza del principio della tutela del legittimo affidamento. Varespinto per le ragioni di cui al punto 82 che segue.

  76. Ne consegue che il motivo di trasgressione del principio della certezza del dirittonon può venir accolto.

    Terzo motivo: trasgressione del principio della tutela del legittimo affidamento

    Sintesi degli argomenti delle parti

  77. Le ricorrenti asseriscono che la Commissione ha fatto promesse che non ha poimantenuto. So richiamano innanzi tutto alla lettera del signor Giuffrida (v. supra,punto 14) che annunciava nel settembre 1993 l'adozione imminente della decisionefondata sull'art. 15, n. 6, del regolamento n. 17. In secondo luogo si richiamano allalettera del signor Ehlermann 27 giugno 1994 (v. supra, punto 18) secondo la qualel'adozione della decisione definitiva era questione urgente. Poiché il Gerechtshofdi Amsterdam ha fondato la sua sentenza del 28 ottobre 1993 sulle promesse dellaCommissione di adottare la sua decisione entro breve termine, le ricorrentiritengono che avevano buone ragioni di ritenere che la Commissione avrebbemantenuto la sua parola.

  78. Nella replica fanno ancora osservare, a proposito della lettera del signor Giuffrida,che la DG III è responsabile della politica di certificazione e che la presentepratica secondo la Commissione è il primo caso di applicazione dell'art. 85 ad unsistema di certificazione. Ritengono quindi che, al momento della redazione dellalettera, almeno un servizio interessato, cioè la DG III, non aveva dato la suaapprovazione. Tenuto conto dell'influenza esercitata dalla lettera in questione sullasentenza del Gerechtshof di Amsterdam si dovrebbe concludere che laCommissione è venuta meno al principio del legittimo affidamento pronunciandoaffermazioni inesatte.

  79. La Commissione ribatte che la lettera del 22 settembre 1993 non ha fornito un'ideafalsata della situazione in quel momento. Si richiama a questo propositoall'argomento esposto al punto 72 che precede. Ritiene anche che la sua lettera del27 giugno 1994 non contenga punti non veritieri.

    Giudizio del Tribunale

  80. La nozione di legittimo affidamento presuppone, per quel che riguardal'interessato, che questi possa nutrire fondate speranze su precise assicurazionifornite dall'amministrazione comunitaria (sentenza del Tribunale 19 maggio 1994,causa T-465/3, Consorzio gruppo di azione locale «MurgiaMessapica/Commissione», Racc. pag. II-361, punto 67, e ordinanza del Tribunale11 marzo 1996, causa T-195/95, Guérin automobiles/Commissione, Racc. pag. II-171, punto 20).

  81. Nella fattispecie le ricorrenti invocano l'esistenza di due lettere della Commissioneche avrebbero contenuto promesse che sarebbero risultate inesatte.

  82. In primo luogo, quanto alla lettera del signor Giuffrida, essa è stata redatta o il 21o il 22 settembre 1993. Infatti, costituisce una risposta a una lettera delle ricorrentidel 21 settembre 1993 e le ricorrenti sostengono di averne ricevuto comunicazioneil 22 settembre 1993. La lettera indicava che un progetto di decisione in baseall'art. 15, n. 6, del regolamento n. 17 sarebbe stato presentato al Collegio deicommissari nel corso della settimana successiva e che la Commissione prevedevala notifica formale di detta decisione alle ricorrenti durante la prima quindicina delmese d'ottobre 1993. Benché si possa eventualmente ritenere che questacorrispondenza fornisca assicurazioni precise quanto all'imminenza dell'adozionedi una decisione da parte della Commissione, le ricorrenti non contestano che, nonappena ne hanno preso conoscenza, sono intervenute presso la DG III affinchéquest'ultima intervenisse presso la DG IV (v., in particolare, la lettera del patronodelle ricorrenti del 5 ottobre 1993 al signor McMillan, capo del servizio dell'unitàIII.B.3, che si riferisce ad un colloquio di quest'ultimo con detto patrono il 28settembre 1993). Così stando le cose, le ricorrenti non potevano sperare che laCommissione tenesse fede ad eventuali promesse fornite nella sua lettera pervenutail 22 settembre 1993.

  83. Quanto alla lettera del signor Ehlermann del 27 giugno 1994, confermava chel'adozione di una decisione definitiva in detta pratica era considerata questioneurgente per i servizi della DG IV. Tenuto conto della genericità di dettadichiarazione, non si può sostenere che la Commissione abbia fornito precisegaranzie che avrebbero potuto far sorgere nelle ricorrenti fondate speranze circala data di adozione di una decisione definitiva sulla pratica. Comunque sia, laveridicità dell'affermazione del signor Ehlermann è stata confermata in praticadalla Commissione, poiché il 21 ottobre 1994 ha emesso una comunicazione degliaddebiti in previsione dell'adozione di una decisione definitiva.

  84. Da quanto precede risulta che il terzo motivo va del pari disatteso.

    Quarto motivo: trasgressione del diritto di venir ascoltati

    Sintesi degli argomenti delle parti

  85. Le ricorrenti ricordano di aver chiesto ripetutamente di essere ascoltate duranteil procedimento conclusosi con l'emanazione della decisione fondata sull'art. 15,n. 6, del regolamento n. 17. Il fatto che la Commissione non abbia dato seguito aqueste richieste costituirebbe un'inosservanza dei diritti della difesa. Ritengono chela salvaguardia di questi diritti prescrivesse la possibilità di reagire, nel corso di unatrattazione che salvaguardasse tutte le garanzie formali, da un lato, agli elementinuovi che avrebbero potuto emergere durante la fase amministrativa e, d'altrocanto, al rifiuto della Commissione di qualsiasi compromesso. L'interesse cheavevano ad essere ascoltate, in queste circostanze, avrebbe giustificato un eventualeritardo nel procedimento, quanto meno durante il periodo precedente all'adozionedella decisione a norma dell'art. 15, n. 6, del regolamento n. 17.

  86. La Commissione ribatte di aver messo le ricorrenti in condizione di far presenteil loro punto di vista sugli addebiti mossi nei loro confronti. Non si potrebbe quindiparlare di violazione dei diritti della difesa. Non essendovi alcuna norma di leggeche prescriva che imprese o associazioni interessate devono poter presentareosservazioni orali prima che la Commissione adotti una decisione a norma dell'art.15, n. 6, del regolamento n. 17 e non sussistendo particolari circostanze cheimplichino che, nella fattispecie, un'audizione era l'unica possibilità che garantisseeffettivamente i diritti della difesa, la Commissione non sarebbe stata affattoobbligata ad ascoltare le osservazioni orali delle ricorrenti dopo averle consultateper iscritto.

    Giudizio del Tribunale

  87. Secondo le ricorrenti il danno lamentato deriverebbe dal fatto che la Commissione,al momento della presentazione della denuncia, non aveva ancora adottato unadecisione definitiva sulle comunicazioni delle ricorrenti ed avrebbe quindi lasciatosussistere un dubbio per circa quattro anni sulla legittimità dello statuto e delregolamento notificati. Il comportamento della Commissione avrebbe avuto laconseguenza che il consiglio di certificazione minacciava di revocarel'autorizzazione della SCK, che i noleggiatori di gru erano meno osservanti dellecondizioni generali della FNK e che il buon nome delle ricorrenti ne soffriva.

  88. Si deve rilevare che il comportamento della Commissione denunciato nel presentemotivo, vale a dire l'omessa indizione di un'audizione prima di adottare unadecisione a norma dell'art. 15, n. 6, del regolamento n. 17 non ha potuto causareo aggravare il danno lamentato nell'atto introduttivo.

  89. Il presente motivo non ha quindi alcun nesso con il detto danno.

  90. Inoltre riguarda soltanto la legittimità della decisione 13 aprile 1994 adottata anorma dell'art. 15, n. 6, del regolamento n. 17. Orbene, il presente ricorso mira alrisarcimento di un danno connesso all'omessa adozione entro un termineragionevole di una decisione definitiva e non a un'illegittimità della decisione 13aprile 1994, decisione che le ricorrenti non hanno comunque contestato nel termineprevisto ad hoc.

  91. Il quarto motivo va quindi disatteso.

  92. Emerge da tutto quanto precede che l'analisi dei vari motivi non ha messo in luceun comportamento illegittimo da parte della Commissione che possa far sorgerela responsabilità della Comunità.

  93. Tuttavia, il Tribunale ritiene che si debba accertare inoltre se sussista un nessocausale tra il comportamento assertivamente illegittimo ed il danno invocato dallericorrenti.

    2. Sul nesso causale

    Sintesi degli argomenti delle parti

  94. Le ricorrenti sostengono che l'origine del danno da esse subito va ascritta allaCommissione. Osservano che la SCK rischia di perdere la sua autorizzazione inquanto il consiglio della certificazione ritiene che il divieto di noleggio sia l'unicomezzo per conformarsi ai requisiti dell'autorizzazione, mentre detto divieto dinoleggio è stato per l'appunto sospeso in attesa della decisione controversa. Quantoalla FNK, il suo buon nome e le sue condizioni generali sono state pregiudicate inparticolare dal comportamento della Commissione. Nella replica le ricorrentisottolineano inoltre che il Gerechtshof di Amsterdam, in base ad una dichiarazioneinesatta della Commissione, si è pronunciato in via provvisoria sospendendo ildivieto di noleggio in attesa di una decisione definitiva della Commissione (v. supra,punto 14). Ritengono che l'inerzia della Commissione durante un periodo di durataintollerabile abbia conferito alla sentenza del Gerechtshof di Amsterdam del 28ottobre 1993 effetti nel tempo ben oltre quelli che il giudice nazionale aveva intesoconferirle.

  95. La Commissione ribatte che non vi è nesso causale diretto e necessario tra l'azionecondotta dalla Commissione e la sospensione prolungata del divieto di noleggio.Ricorda che non un suo atto, bensì la pronuncia del giudice olandese e ha sospesoil divieto di noleggio in via provvisoria. Se la SCK riteneva che dopo un certotempo i provvedimenti provvisori non erano più giustificati, dato che la decisionedefinitiva della Commissione tardava oltre il previsto, avrebbe potuto rivolgersi algiudice nazionale per ottenere la soppressione o la modifica dei provvedimentiprovvisori.

    Giudizio del Tribunale

  96. L'art. 85, n. 1, del Trattato produce effetti diretti nei rapporti tra i singoli eattribuisce direttamente a questi dei diritti, che i giudici nazionali devono tutelare(v., ad esempio, sentenza della Corte 28 febbraio 1991, causa C-234/89, Delimitis,Racc. pag. I-935, punto 45).

  97. Applicando l'art. 85, n. 1, del Trattato, il Gerechtshof di Amsterdam ha vietato allaSCK nella sentenza 28 ottobre 1993 di applicare il divieto di noleggio (art. 7,secondo trattino, del regolamento relativo alla certificazione delle imprese dinoleggio di gru della SCK). E' vero che il Gerechtshof di Amsterdam si è ispiratoall'orientamento della Commissione, vale a dire alla lettera del signor Giuffrida delsettembre 1993 (v. supra, punto 14) che preannunciava l'adozione di una decisionea norma dell'art. 15, n. 6, del regolamento n. 17, ma ciò non toglie che detta presadi una posizione non vincolava il giudice nazionale. Infatti la valutazione di questodivieto fatta dal signor Giuffrida aveva soltanto indole di elemento di fatto che ilGerechtshof di Amsterdam poteva prendere in considerazione nel suo esame dellaconformità di detta prassi con l'art. 85 del Trattato (sentenza della Corte 10 luglio1980, cause riunite 253/78, 1/79, 2/79 e 3/79, Giry e Guerlain e a., Racc. pag. 2327,punto 13; sentenza del Tribunale 9 gennaio 1996, causa T-575/93,Koelman/Commissione, Racc. pag. II-1, punto 43). D'altro canto, come ciòemergerà dall'analisi del ricorso di annullamento della decisione controversa, laposizione assunta dalla Commissione durante il procedimento amministrativo eribadita nella decisione controversa si fonda su un'interpretazione corretta dell'art.85, n. 1, del Trattato. Di conseguenza, se nei confronti della SCK vi è stata unaminaccia di revoca dell'autorizzazione, ciò era dovuto al fatto che la SCK era stataobbligata a por fine ad un'infrazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato. Un siffatto«pregiudizio» non è imputabile alla Commissione.

  98. Quanto alla FNK, le ricorrenti non chiariscono come il suo buon nome e le suecondizioni generali siano stati lesi per effetto del comportamento dellaCommissione, atteso che, secondo una giurisprudenza costante, spetta allericorrenti fornire la prova di un nesso causale tra l'illecito commesso dall'istituzionee il danno lamentato (v., ad esempio, sentenza della Corte 30 gennaio 1992, causeriunite C-363/88 e C-364/88, Finsider e a./Commissione, Racc. pag. I-359, punto 25,e sentenza del Tribunale 18 settembre 1995, causa T-168/94, Blackspur ea./Consiglio e Commissione, Racc. pag. II-2627, punto 40). Le uniche pratiche dellaFNK che sono state criticate durante il procedimento amministrativo sono ilsistema di tariffe raccomandate e di compensazione e la clausola detta dipreferenza che obbligava i membri della FNK a rivolgersi anzitutto ad altri membridi detta associazione per prendere e dare a noleggio gru [art. 3, lett. a) e b), delregolamento interno della FNK]. Orbene, le ricorrenti hanno sostenuto durante ilprocedimento amministrativo, durante la fase scritta del procedimento dinanzi alTribunale e nel corso dell'udienza che la FNK aveva volontariamente rinunciatoa dette pratiche dopo l'annullamento da parte del Gerechtshof di Amsterdam, il9 luglio 1992, dell'ordinanza del presidente dell'Arrondissementsrechtbank diUtrecht 11 febbraio 1992, vale a dire allorché (luglio 1992) la Commissione nonaveva ancora preso posizione, nemmeno provvisoriamente, sulla notifica della FNKo sul reclamo della Van Marwijk. Di conseguenza il danno lamentato dalla FNKnon può in alcun modo essere stato causato dal comportamento della Commissionedurante il procedimento amministrativo.

  99. Da tutte le considerazioni che precedono emerge che il ricorso per risarcimentodanni va respinto, senza dover esaminare ulteriormente se sussista l'altracondizione per il sorgere della responsabilità della Comunità, cioè il danno arrecatoal singolo.

    Sul ricorso per la dichiarazione di nullità o di annullamento della decisione 95/551(causa T-18/96)

    1. Sulla domanda di accertamento della nullità della decisione controversa

    Sintesi degli argomenti delle parti

  100. Le ricorrenti invocano un solo motivo a sostegno delle loro conclusioni. Sostengonoche la decisione controversa è nulla, in quanto la Commissione non ha statuito neldispositivo sulla domanda di esenzione presentata a norma dell'art. 85, n. 3, delTrattato. Sarebbe stato indispensabile pronunciarsi su detta domanda neldispositivo, dato che la conformità di una situazione alle regole comunitarie diconcorrenza va verificata assumendo come parametro l'art. 85 nel suo complesso(sentenza del Tribunale 11 luglio 1996, cause riunite T-528/93, T-542/93, T-543/93e T-546/93, Métropole télévision e a./Commissione, Racc. pag. II-649), e chesoltanto il dispositivo di un atto può produrre effetti giuridici (sentenze delTribunale 17 settembre 1992, causa T-138/89, NBV e NVB/Commissione, Racc.pag. II-2181, punto 31, e 8 giugno 1993, causa T-50/92, Fiorani/Parlamento, Racc.pag. II-555, punto 39). La decisione della Commissione 13 aprile 1994, adottata inbase all'art. 15, n. 6, del regolamento n. 17 non avrebbe alcun rilievo a questoproposito. Siffatta decisione verrebbe adottata solo dopo un esame provvisorio enon sarebbe quindi equivalente ad una decisione definitiva. Inoltre, anche sepotesse considerarsi decisione definitiva, si dovrebbe comunque osservare che nellafattispecie riguardava solo il divieto di noleggio della SCK e non si pronunciavasulle pratiche notificate della FNK, sicché una decisione sull'eventuale applicazionea queste ultime pratiche dell'art. 85, n. 3, del Trattato non sussisteva ancora.

  101. La Commissione ribatte che emerge chiaramente dai punti 32-39 del preambolodella decisione controversa che sono stati esaminati e disattesi gli argomenti dellericorrenti miranti ad ottenere un'esenzione a norma dell'art. 85, n. 3, del Trattato.Un ulteriore punto nel dispositivo che disattende esplicitamente la richiesta diesenzione a norma dell'art. 85, n. 3, del Trattato sarebbe stato inutile, poichél'accertamento negli artt. 1 e 3 dell'infrazione all'art. 85, n. 1, del Trattatocommessa dalla SCK e dalla FNK, nonché le ingiunzioni contenute agli artt. 2 e 4implicavano inevitabilmente la reiezione della domanda di esenzione a normadell'art. 85, n. 3, del Trattato.

    Giudizio del Tribunale

  102. Nel dispositivo della decisione controversa la Commissione ha rilevato che ilsistema delle tariffe raccomandate e di compensazioni della FNK (art. 1) e ildivieto di noleggio della SCK (art. 3) erano incompatibili con l'art. 85, n. 1, delTrattato ed ha ingiunto alla FNK (art. 2) e alla SCK (art. 4) di por fineimmediatamente a dette infrazioni. La decisione controversa erogava d'altro cantoammende nei confronti delle ricorrenti (art. 5).

  103. Pur se detto dispositivo non si pronuncia esplicitamente sulle domande di esenzionedelle ricorrenti presentate a norma dell'art. 85, n. 3, del Trattato, si deve rilevareche la Commissione ha verificato la conformità delle pratiche contemplate agli artt.1 e 3 della decisione controversa con le regole di concorrenza alla luce dell'art. 85nel suo complesso. Emerge infatti dall'elaborata motivazione della decisionecontroversa (punti 32-39 del preambolo) che la Commissione ha esaminato se l'art.85, n. 1, del Trattato potesse dichiararsi non applicabile a dette pratiche in virtùdell'art. 85, n. 3, del Trattato. Al termine del suo esame essa rileva al punto 35, perquanto riguarda le tariffe raccomandate e di compensazione fissate dalla FNK,«che è esclusa un'esenzione a norma dell'art. 85, n. 3, del Trattato».Analogamente, al punto 39, si conclude esplicitamente che «è da escludereun'esenzione a norma dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato CE per quantoriguarda il divieto di prendere a noleggio» della SCK.

  104. Si deve ricordare che la motivazione di un atto è indispensabile per determinareil senso esatto di quanto è stato dichiarato nel dispositivo (sentenze della Corte 26aprile 1988, cause riunite 97/86, 99/86, 193/86 e 215/86, Asteris e a./Commissione,Racc. pag. 2181, punto 27, e 15 maggio 1997, causa C-355/95 P,TWD/Commissione, Racc. pag. I-0000, punto 21; sentenza del Tribunale 5 giugno1992, causa T-26/90, Finsider/Commissione, Racc. pag. II-1789, punto 53). Diconseguenza, anche se il dispositivo della decisione controversa non si esprimeesplicitamente sulle domande di esenzione delle ricorrenti a norma dell'art. 85, n. 3,del Trattato, l'accertamento di infrazioni e le ingiunzioni di por fine alle stessecontenute nel dispositivo implicano necessariamente, alla luce della motivazionedella decisione (punti 32-39), che la Commissione ha inteso respingere le domandedi cui trattasi.

  105. Infine, le ricorrenti non possono trarre argomento dalle sentenze NBV eNVB/Commissione e Fiorani/Parlamento, già citate. Infatti, in ciascuna di quellecause, che non riguardavano affatto un problema di inesistenza di una decisione diun'istituzione comunitaria, il dispositivo della decisione impugnata non arrecavadanno alle ricorrenti. Solo alcune considerazioni della motivazione delle decisioniin questione erano ritenute non favorevoli per le ricorrenti. I ricorsi d'annullamentopromossi in quelle cause sono stati dichiarati irricevibili perché miravano in realtàall'annullamento della sola motivazione della decisione. Nella presente causa ildispositivo della decisione controversa arreca un danno alle ricorrenti, poiché leritiene responsabili di infrazioni agli artt. 85, n. 1, del Trattato e impone a loro diporvi fine, eroga ammende nei loro confronti e in modo implicito, ma certo,respinge le loro domande di esenzione.

  106. Ne consegue che il motivo non può venir accolto.

  107. Di conseguenza la domanda volta ad ottenere la dichiarazione di nullità delladecisione controversa va disattesa.

    2. Sulla domanda di annullamento della decisione controversa

  108. Le ricorrenti invocano cinque motivi di annullamento della decisione controversa,relativi rispettivamente dalla violazione degli artt. 3, 4, 6 e 9 del regolamento n. 17,alla violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato, alla violazione dei diritti della difesaed alla violazione dell'art. 190 del Trattato.

    Primo motivo: violazione degli artt. 3, 4, 6 e 9 del regolamento n. 17

    Sintesi degli argomenti delle parti

  109. Le ricorrenti sostengono in modo lacunoso e richiamandosi ai loro argomenti sullanullità della decisione controversa, che l'omessa pronuncia della Commissione sulledomande di esenzione in virtù dell'art. 85, n. 3, del Trattato contravviene agli artt.3, 4, 6 e 9 del regolamento n. 17, e che la Commissione ha del pari commesso ungrave errore di forma, sicché la decisione, che non risponde alle condizioni diforma prescritte, va annullata.

  110. La Commissione si riferisce all'argomento che ha svolto relativamente alladomanda volta ad ottenere l'accertamento della nullità della decisione controversa.

    Giudizio del Tribunale

  111. Il presente motivo si fonda sugli stessi argomenti già invocati nell'ambito dei motivisvolti a sostegno della domanda di dichiarazione di nullità della decisionecontroversa.

  112. Si deve ricordare che in quest'ultima la Commissione si è pronunciataesplicitamente sulle domande di esenzione a norma dell'art. 85, n. 3, delle ricorrenti(v. supra, punti 103 e 104).

  113. Il primo motivo va quindi disatteso.

    Secondo motivo: violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato

  114. Vista la relazione d'udienza e in esito alla fase orale del procedimento, si devesuddividere il motivo in quattro parti.

  115. La prima parte riguarda il fatto che la SCK sarebbe stata erroneamente qualificataimpresa ai sensi dell'art. 85, n. 1, del Trattato. La seconda parte si suddivide a suavolta in due argomenti. Il primo concerne un errore di diritto vertente sulriferimento ai criteri di trasparenza, di apertura, di indipendenza e di accettazionedi garanzie equivalenti di altri sistemi nella valutazione della compatibilità di unsistema di certificazione con l'art. 85, n. 1, del Trattato. Il secondo è inerente adun errore di valutazione che sarebbe stato commesso dalla Commissione allorchéha ritenuto che il divieto di noleggio avesse lo scopo o l'effetto di restringere laconcorrenza ai sensi dell'art. 85, n. 1, del Trattato. La terza parte attiene al fattoche la Commissione avrebbe commesso un errore di valutazione ritenendo che ilsistema delle tariffe raccomandate di compensazione avesse lo scopo o l'effetto direstringere la concorrenza ai sensi dell'art. 85, n. 1, del Trattato. Infine, la quartaparte verte su di un errore di valutazione dell'incidenza sul commercio fra Statimembri.

    Sulla prima parte, concernente un errore consistente nel qualificare la SCK comeimpresa ai sensi dell'art. 85, n. 1, del Trattato

    • Sintesi degli argomenti delle parti



  116. Le ricorrenti sostengono che la SCK non è un'impresa ai sensi dell'art. 85, n. 1, delTrattato, poiché un ente di certificazione che si occupa unicamente edesclusivamente del controllo imparziale e oggettivo di imprese in un settorespecifico non svolge attività economica (v. sentenze della Corte 23 aprile 1991,causa C-41/90, Höfner e Elser, Racc. pag. I-1979, e 17 febbraio 1993, cause riuniteC-159/91 e C-160/91, Poucet e Pistre, Racc. pag. I-637, e conclusioni dell'avvocatogenerale Gordon Slynn nella sentenza 30 gennaio 1985, causa 123/83, BNIC, Racc.pag. 391). La SCK non sarebbe nemmeno un'associazione di imprese ai sensi dellastessa disposizione.

  117. La Commissione ribatte che è sufficiente che un ente, indipendentemente dal suostatus giuridico, svolga un'attività di carattere economico che possa essere svoltain linea di massima da un'impresa privata e a scopo di lucro affinché possaconsiderarsi impresa ai sensi dell'art. 85, n. 1, del Trattato. Nella fattispecie, ilrilascio di un certificato a titolo oneroso costituirebbe un'attività di questo tipo. LaSCK dovrebbe quindi essere considerata un'impresa ai sensi dell'art. 85, n. 1, delTrattato.

    • Giudizio del Tribunale



  118. Nella decisione controversa, la Commissione ha definito la SCK come impresa aisensi dell'art. 85, n. 1, del Trattato (punto 17, secondo comma, del preambolo).

  119. Si deve accertare se non abbia commesso un errore di valutazione o un errore didiritto con tale qualificazione.

  120. Nel contesto del diritto della concorrenza «la nozione di impresa abbracciaqualsiasi entità che esercita un'attività economica, a prescindere dallo statusgiuridico di detta entità e dalle sue modalità di finanziamento» (sentenza Höfnere Elser, già citata, punto 21).

  121. La SCK è un ente di diritto privato che ha instaurato un sistema di certificazioneper imprese di noleggio di gru, al quale le imprese interessate possono aderirefacoltativamente. Fissa in modo autonomo i criteri ai quali devono rispondere leimprese certificate. I certificati sono rilasciati solo agli associati in regola con ilversamento delle quote contributive.

  122. Queste caratteristiche dimostrano che la SCK svolge attività economica. Va quindiconsiderata come impresa ai sensi dell'art. 85, n. 1, del Trattato.

  123. La Commissione ha giustamente qualificato la SCK come impresa, quindil'argomento delle ricorrenti secondo il quale la SCK non costituisce un'associazionedi imprese è privo di pertinenza.

  124. Da quanto precede risulta che la prima parte del secondo motivo va disattesa.

    Sulla seconda parte, inerente ad un errore di diritto vertente sul richiamo ai criteridi trasparenza, di apertura, di indipendenza e di accettazione di garanzieequivalenti di altri sistemi nella valutazione della compatibilità di un sistema dicertificazione con l'art. 85, n. 1, del Trattato, e ad un errore di valutazione chesarebbe stato commesso dalla Commissione allorché ha ritenuto che il divieto dinoleggio avesse lo scopo o l'effetto di restringere la concorrenza ai sensi dell'art.85, n. 1, del Trattato

    • Sintesi degli argomenti delle parti



  125. Le ricorrenti ricordano che la Commissione ha ritenuto nella decisione controversache se il divieto di noleggio «fosse associato ad un sistema di certificazionepienamente aperto, indipendente e trasparente e prevedesse il riconoscimento digaranzie equivalenti espresse da altri sistemi, si potrebbe difendere la tesi che essonon produce alcun effetto di limitazione della concorrenza, ma è inteso puramentea garantire la qualità dei beni o dei servizi sottoposti a certificazione» (punto 23,primo paragrafo). La Commissione avrebbe trasgredito l'art. 85, n. 1, del Trattatodefinendo di propria iniziativa criteri generali per valutare l'applicazione di dettadisposizione a sistemi di certificazione, mentre detti criteri non sono stati indicatiall'art. 85, n. 1, del Trattato.

  126. In secondo luogo, il divieto di noleggio nell'ambito del sistema di certificazionedella SCK non avrebbe come oggetto o come effetto una restrizione dellaconcorrenza. Per valutare se dette clausole sono vietate dall'art. 85, n. 1, delTrattato si dovrebbe accertare come si sarebbe svolta la concorrenza in loroassenza (sentenza 11 luglio 1985, causa 42/84, Remia e a./Commissione, Racc. pag.2545, punto 18). Il sistema di certificazione della SCK rafforzerebbe la concorrenza.Contribuirebbe alla trasparenza del mercato consentendo di valutare in base ad unparametro oggettivo ed imparziale la qualità e la sicurezza delle varie imprese cheoffrono il prodotto. Sarebbe indispensabile prevedere il divieto di noleggio per leimprese non certificate, poiché un siffatto divieto rappresenterebbe l'unico mododi garantire che ogni contratto con un'impresa certificata venga eseguito daun'impresa che risponde alle stesse caratteristiche di sicurezza e di qualità. Inquesto senso il divieto di noleggio mirerebbe ad una tutela identica a quella offertada un marchio, per la quale la Corte ha riconosciuto la compatibilità con il dirittocomunitario in materia di concorrenza (sentenza della Corte 17 ottobre 1990, causaC-10/89, CNL-SUCAL, Racc. pag. I-1371, punto 13). Il divieto di noleggio sarebbedel pari indispensabile in quanto costituirebbe l'unico mezzo di soddisfare i requisitidi cui all'art. 2, n. 5, dei criteri di riconoscimento del consiglio di certificazione (v.supra, punto 5), secondo il quale l'ente che concede la certificazione deve verificaredirettamente, qualora un lavoro venga eseguito da un subappaltante, che leprescrizioni in materia di qualità siano osservate. Quanto alla proposta dellaCommissione di autorizzare le imprese certificate a dimostrare, mediante elenchiprestabiliti, che imprese non certificate alle quali esse si rivolgono rispondonocomunque ai requisiti di qualità prescritti, le ricorrenti ritengono che un siffattoregime di verifica ad hoc rappresenterebbe la negazione totale di un sistema dicertificazione fondato su una verificazione sistematica. Infine, il divieto di noleggiodovrebbe anche continuare a valere nell'ipotesi in cui il committente autorizzasseespressamente il noleggio di gru presso imprese non certificate. Infatti la credibilitàdel sistema di certificazione si fonderebbe sul fatto che tutti i prodotti e serviziofferti dalle imprese certificate rispondono alle condizioni prescritte.

  127. Le ricorrenti sostengono che il sistema contestato risponde in ogni caso a tutti icriteri definiti dalla Commissione. Anzitutto detto sistema è caratterizzato daun'apertura totale, che ammette non solo i membri della SNK, ma anche qualsiasiimpresa lo desideri. Infatti la SCK avrebbe rilasciato certificati a dodici imprese chenon erano aderenti alla FNK. Le condizioni per ottenere un certificato sarebberooggettive e non discriminatorie. A questo proposito la riduzione del contributo dicui fruivano i membri della FNK fino al 1° gennaio 1992 sarebbe stata una meracontropartita per i servizi di segreteria offerti dalla FNK alla SCK. Il sistemasarebbe stato pure accessibile alle imprese degli altri Stati membri, il che sarebbeconfermato da una relazione del consiglio di certificazione dell'11 gennaio 1993 eda una lettera dell'11 marzo 1994 dell'associazione di imprese belghe di noleggiogru. La SCK avrebbe sempre riconosciuto che un'immatricolazione all'esterosoddisfa la condizione, prescritta per l'impresa che richiede il certificato della SCK,di essere iscritta nel registro della camera di commercio. Di conseguenza, ledifficoltà incontrate dalle imprese straniere per accedere al mercato olandesesarebbero unicamente dovute alle disparità tra le discipline dei paesi.

  128. Anche se il suo regolamento non vi fa richiamo, la SCK riconoscerebbel'equivalenza degli altri sistemi di certificazione, a condizione che questicontemplino garanzie analoghe a quelle del sistema contestato. Il sistema dicertificazione della SCK rappresenterebbe realmente un valore aggiunto rispettoal regime previsto dalla legge, tanto nella sostanza quanto sul piano dellaprocedura. Nella sostanza stabilirebbe condizioni, sul piano tecnico e sul piano digestione dell'impresa, che vanno oltre le condizioni prescritte dalla legge. La SCKperseguirebbe una politica di controllo molto più attiva di quella della Keboma.Detta funzione complementare di un sistema di certificazione si spiegherebbe conuna politica deliberata nei Paesi Bassi, che consiste nell'affidare, per quantopossibile, il controllo delle condizioni prescritte dalla legge agli operatori delmercato. Il valore aggiunto del sistema di certificazione della SCK sarebbe statoriconosciuto dalla DG III in una nota del 18 agosto 1994 indirizzata alla DG IV.Così stando le cose, la SCK non potrebbe autorizzare il noleggio di gru che nonrispondono alle condizioni prescritte dalla legge senza che ciò incida sulla coerenzadel proprio sistema di certificazione. Il fatto che non vi sono ancora altri entiprivati che abbiano organizzato un sistema di certificazione comparabile a quellodella SCK non implicherebbe che la SCK non è disposta a riconoscere un sistemacomparabile se questo fosse posto in essere. D'altro canto, l'argomento dellaCommissione renderebbe impossibile la creazione di un sistema di certificazionein un settore nel quale non esistono discipline, poiché il primo sistema istituito nonavrebbe la possibilità di riconoscere altri sistemi comparabili.

  129. La Commissione ribatte di aver effettuato, dal punto 23 al punto 30 della decisionecontroversa, un'analisi dettagliata del divieto di noleggio nel suo contesto giuridicoed economico, onde determinare se siffatto divieto è compatibile con l'art. 85, n. 1,del Trattato (v. sentenza della Corte 30 giugno 1966, causa 56/65, Société techniqueminière, Racc. pag. 337).

  130. Sostiene che il divieto di noleggio non è indispensabile per conservare la coerenzadel sistema di certificazione in questione. Per sottolineare il caratteresproporzionato del divieto fa osservare che il divieto esclude la possibilità diimpiegare gru certificate da altri enti e non autorizza l'appaltante principale adimostrare, anche preventivamente mediante la redazione di un elenco, che ilsubappaltante non certificato risponde a tutti i requisiti prescritti dalla SCK. Inoltreil divieto impedirebbe l'appaltante principale di avvalersi di un subappaltante noncertificato qualora il committente avesse esplicitamente rinunciato alle garanzie diqualità connesse al certificato della SCK ed avesse consentito l'impiego di gru noncertificate.

  131. Il sistema della certificazione della SCK non risponderebbe ai criteri enunciati alpunto 23, primo paragrafo della decisione controversa. Anzitutto avrebbepresentato fin dall'inizio e comunque parzialmente fino al 21 ottobre 1993, lecaratteristiche di un sistema chiuso (punto 24 della decisione controversa). Inseguito contrariamente a quanto sostengono le ricorrenti, non avrebbe consentitoil riconoscimento di altri sistemi di garanzia. L'emendamento proposto dallericorrenti alla versione originale dell'art. 7, secondo trattino, del regolamento dicertificazione, destinato a riconoscere la certificazione di altri enti di diritto privato[lettera del patrono delle ricorrenti alla Commissione (al signor Dubois) datata 12luglio 1993] non avrebbe alcun effetto pratico in quanto, da un lato, tali enti nonesistono né nei Paesi Bassi né nei paesi limitrofi e in quanto, d'altra parte, garanziediverse dai certificati privati non sono riconosciute. In particolare il riconoscimentodel marchio Keboma, come pure degli attestati ufficiali analoghi delle autoritàpubbliche belghe o tedesche sarebbe escluso.

    • Giudizio del Tribunale



  132. Ai sensi dell'art. 7, secondo trattino, del regolamento della SCK sulla certificazionedelle imprese di noleggio di gru, è vietato alle imprese certificate da detto entenoleggiare gru di imprese non certificate.

  133. Per quanto riguarda anzitutto il primo argomento della presente parte del motivodi errore di diritto vertente sul richiamo ai criteri di trasparenza, di apertura, diindipendenza e di accettazione di garanzie equivalenti di altri sistemi nellavalutazione della compatibilità di un sistema di certificazione con l'art. 85, n. 1, delTrattato si deve osservare che, nella decisione controversa (punto 23), laCommissione ha ritenuto che il carattere anticoncorrenziale del divieto di noleggiopotesse venir valutato solo alla luce dell'indole del sistema di certificazione al qualedetto divieto è connesso. A questo scopo ha definito quattro criteri — vale a direapertura, indipendenza, trasparenza e accettazione di garanzie equivalenti di altrisistemi — ai quali il sistema di certificazione deve rispondere affinché il divieto dinoleggio possa eventualmente esulare dall'applicazione dell'art. 85, n. 1, delTrattato.

  134. Emerge da una costante giurisprudenza che la valutazione della conformità di uncomportamento con l'art. 85, n. 1, del Trattato si opera nel contesto giuridico edeconomico della controversia (v., ad esempio, sentenza Société technique minière,già citata, e sentenza del Tribunale 14 maggio 1997, causa T-77/94,Groothandelaren in Bloemkwekerijprodukten e a./Commissione, Racc. pag. II-0000,punto 140). Poiché quindi la Commissione ha facoltà di definire i criteri per farosservare i dettami dell'art. 85, n. 1, del Trattato in una situazione giuridica edeconomica particolare, si deve esaminare se i criteri ai quali si fa richiamo ai punti23, primo comma, della decisione controversa siano pertinenti.

  135. Tuttavia, tenuto conto del fatto che la Commissione si fonda unicamentesull'inesistente apertura del sistema di certificazione della SCK e sul rifiuto diaccettazione di garanzie equivalenti di altri sistemi per constatare che nellafattispecie il divieto di noleggio falsa la concorrenza (punto 23, secondo comma,della decisione controversa e art. 3 della stessa), basta valutare la correttezza diquesti due criteri.

  136. La pertinenza del criterio di apertura del sistema di certificazione per lavalutazione del divieto di noleggio sotto il profilo dell'art. 85, n. 1, del Trattato èfuori dubbio. Infatti il divieto di noleggio presso imprese non certificate incideconsiderabilmente sulle possibilità concorrenziali di dette imprese, nell'ipotesi in cuil'accesso al sistema di certificazione sia difficile.

  137. Il secondo criterio dell'accettazione di garanzie equivalenti di altri sistemi è altresìcorretto. Il divieto di noleggio impedisce alle imprese certificate di avvalersi delleimprese non certificate anche se queste ultime offrono garanzie equivalenti allegaranzie del sistema di certificazione e non trova infatti alcuna giustificazioneoggettiva nella necessità di mantenere la qualità dei prodotti o servizi garantita dalsistema di certificazione. Al contrario, il rifiuto di accettare le garanzie equivalentidi altri sistemi serve a tutelare le imprese certificate contro la concorrenza diimprese non certificate.

  138. Il primo argomento della seconda parte del motivo, inerente ad un errore di diritto,va dunque disatteso.

  139. Per quanto riguarda il secondo argomento della stessa parte, con il quale lericorrenti sostengono che la Commissione ha commesso un errore di valutazioneritenendo che il divieto di noleggio della SCK restringe la concorrenza ai sensidell'art. 85, n. 1, del Trattato, si deve rilevare che, allorché si è discussa lacreazione della SCK nel corso di una riunione della regione Noord Holland dellaFNK, il 27 settembre 1983, i partecipanti a detta riunione non avevano affattol'intenzione di rafforzare la concorrenza tra di loro, ma invece di aumentare iprezzi sul mercato. Infatti il resoconto di detta riunione (prodotto dalle ricorrenticon lettera 10 aprile 1997) ha riportato in questi termini il proposito di uno deipartecipanti: «siffatto istituto [di certificazione] è un'idea molto sana. E' prevedibileche detto progetto, se messo correttamente in esecuzione, avrà un effetto suiprezzi». Un altro partecipante alla stessa riunione ha ritenuto che il progetto dicertificazione fosse una «buona idea». Ha aggiunto che «un'impresa, il fatturatoche viene realizzato è più importante del livello di utilizzo delle macchine».Orbene, un'impresa di noleggio di gru che non aumenti il grado di utilizzo dellemacchine otterrà un aumento del fatturato solo aumentando le tariffe.

  140. D'altro canto, il secondo argomento della seconda parte si colloca su un pianodiverso da quello sul quale la Commissione ha valutato il divieto di noleggio nelladecisione controversa. Infatti, la Commissione ha fondato la sua constatazionedell'esistenza di una restrizione della concorrenza sul fatto che detto divieto siapplicava nell'ambito di un sistema di certificazione non era totalmente aperto eche non accettava garanzie equivalenti offerte da altri sistemi (punto 23, secondoparagrafo, della decisione controversa).

  141. Orbene, il divieto di noleggio sancito dall'art. 7, secondo trattino, del regolamentosulla certificazione delle imprese di noleggio di gru della SCK restringe non solola libertà di azione delle imprese certificate, ma incide anche e soprattutto sullepossibilità concorrenziali delle imprese non certificate. Tenuto conto della potenzaeconomica della SCK, che a suo dire rappresenta circa il 37% del mercato olandesedel noleggio di gru mobili, la gravità di questa restrizione alla concorrenza ai sensidell'art. 85, n. 1, del Trattato è indiscutibile se, come rileva la Commissione, ildivieto di noleggio opera nell'ambito di un sistema di certificazione che non ètotalmente aperto e che non accetta garanzie equivalenti di altri sistemi (v. inprosieguo, punti 143-151). In un caso del genere, il divieto di noleggio rafforzainfatti il carattere chiuso del sistema di certificazione (punto 26, primo paragrafo,della decisione controversa) e ostacola notevolmente l'accesso dei terzi al mercatoolandese (punto 26, secondo paragrafo).

  142. A questo punto si deve quindi esaminare se sono corrette le premesse di fatto —vale a dire l'apertura non totale del sistema di certificazione della SCK e il rifiutodi accettare garanzie equivalenti di altri sistemi — sulle quali la Commissione hafondato la sua valutazione.

  143. La constatazione della Commissione secondo la quale il sistema di certificazionedella SCK non era aperto durante il periodo controverso [dal 1° gennaio 1991 (datadell'instaurazione del divieto di noleggio) al 4 novembre 1993 (data della decisionedi sospendere il divieto di noleggio), ad eccezione del periodo tra il 17 febbraio eil 9 luglio 1992] si fonda sugli elementi seguenti: sarebbe stato più difficile per leimprese non aderenti alla FNK che per le imprese aderenti a questa associazioneaccedere al sistema di certificazione, poiché i costi di partecipazione per i primierano maggiori che non per i secondi; i requisiti posti dal sistema di certificazionesarebbero stati fissati con riferimento alla situazione olandese, ostacolando cosìl'accesso delle imprese straniere. Infatti fino al 1° maggio 1993 l'iscrizione alregistro della camera di commercio era prescritta nel sistema di certificazione dellaSCK e fino al 21 ottobre 1993 si dovevano applicare le condizioni generali dellaFNK (punto 24 della decisione controversa).

  144. Si deve constatare che gli elementi addotti dalle ricorrenti per dimostrare l'asseritaapertura del sistema di certificazione della SCK non sono probanti.

  145. Si deve osservare anzitutto che, nella decisione controversa, la Commissione hasostenuto che «dal settembre 1987 al 1° gennaio 1992, la partecipazione al progettodi certificazione della SCK era circa tre volte meno costosa per gli aderenti allaFNK che per i non aderenti» (punto 9). Il fatto che gli aderenti alla FNK hannofruito di una riduzione notevole (di circa il 66%) fino al 1° gennaio 1992 sul lorocontributo alla SCK non è stato contestato dalle ricorrenti né durante la faseamministrativa del procedimento né nel corso del procedimento dinanzi alTribunale. Anche se, come sostengono, questa riduzione costituiva unacontropartita per servizi di segreteria offerti dalla FNK alla SCK, ciò non toglie chesiffatta prassi abbia avuto l'effetto di rendere più difficile l'accesso al sistema dicertificazione della SCK per le imprese non olandesi che per le imprese olandesi,dal momento che quasi tutte le imprese certificate dalla SCK (più del 90% delleimprese certificate) era aderente alla FNK e che solo potevano aderire alla FNKle imprese di noleggio di gru aventi sede nei Paesi Bassi [art. 4, lett. a), dellostatuto della FNK]. Questo effetto di «esclusione» è stato ulteriormente rafforzatodal fatto che, se imprese aventi sede in altri Stati membri avessero comunqueinteso ottenere una certificazione dalla SCK, avrebbero dovuto osservare, fino al21 ottobre 1983, le condizioni generali di un ente alle quali esse non potevanoaderire, vale a dire la FNK, e all'elaborazione delle quali non avevano potutopartecipare. La chiusura, o comunque l'apertura non totale per le imprese di altripaesi, emerge anche dal fatto non contestato che le condizioni del sistema dicertificazione della SCK sono state fissate in riferimento alla situazione olandesee in particolare alla normativa olandese.

  146. Quanto all'affermazione delle ricorrenti secondo la quale era sempre possibile perun'impresa immatricolata all'estero ottenere un certificato presso la SCK, si deveosservare che il rapporto del consiglio di certificazione dell'11 gennaio 1993dichiarare (pag. 5) che non vi è alcun ostacolo alla partecipazione delle impresestraniere al sistema di certificazione della SCK. Per giungere a questa conclusione,la relazione fa riferimento ad un emendamento dello statuto della SCK entrato invigore il 1° gennaio 1992 con il quale si è espresso con una nuova formulal'obiettivo dell'ente SCK, si è detto cioè che persegue la promozione e laconservazione della qualità delle imprese di noleggio di gru in generale e non piùsoltanto nei Paesi Bassi. Tuttavia, pur se è vero che lo statuto della SCK nonesclude la possibilità che le imprese non aventi sede nei Paesi Bassi ottengano unacertificazione dalla SCK non ne consegue automaticamente che il sistema dicertificazione di quest'ultima sia un sistema totalmente aperto alle imprese aventisede in un altro Stato membro. Infatti l'apertura non totale del sistema dicertificazione è, nella fattispecie, attribuibile ad altri fattori, che sono statiidentificati al punto 145 di cui sopra.

  147. Quanto alla lettera 11 marzo 1994 del presidente dell'associazione delle impresebelghe di noleggio di gru, enuncia che l'ostacolo più importante per il commerciointerstatale nel settore del noleggio delle gru mobili deriva dalla disparità didiscipline dei vari Stati membri e che le imprese belghe non ritengono quindi diessere ostacolate per la realizzazione di lavori all'interno della Comunità dall'azionedella SCK. A questo proposito la stessa SCK ha sostenuto nella notifica che gliobblighi imposti dal sistema di certificazione corrispondono approssimativamenteagli obblighi imposti dalla legge olandese alle imprese di noleggio di gru, sicché lacertificazione costituisce ulteriore garanzia che detti obblighi imposti dalla leggesiano effettivamente assolti (punto 26-28 della notifica della SCK). Trasponendodiversi obblighi imposti dalla legislazione olandese nell'ambito del sistema dicertificazione, la SCK ha quindi consolidato e rafforzato le barriere al commerciointracomunitario risultanti da eventuali disparità tra le legislazioni nazionali. Infatti,allorché in virtù di una direttiva comunitaria il mutuo riconoscimento dei variregimi nazionali interviene in un settore, l'imposizione da parte di un ente privatodi certificazione dell'obbligo di rispettare la legge olandese in questo stesso settoreimplica che le barriere al commercio intracomunitario che il legislatore comunitarioha voluto sopprimere sono conservate o ripristinate. Quindi è patente che la SCKeffettua taluni controlli esercitati in precedenza dalla Keboma, ma non più praticatida quest'ultima dopo l'entrata in vigore della disposizioni della direttiva 89/392 (v.supra, punto 3). Le ricorrenti hanno infatti riconosciuto al punto 114 del ricorso:«L'instaurazione del marchio CE per le gru di sollevamento ha ulteriormenteridotto la funzione che la legge attribuisce alla Keboma. Le gru munite di unmarchio CE e di una dichiarazione di conformità non sono d'altro canto soggettea un controllo della Keboma per la prima omologazione. Ciò significa che lafunzione della SCK è ampliata. Nel contesto del regime di certificazione della SCKsi controlla sostanzialmente se le gru nuove rispondono alle disposizioni di leggevigenti». Così stando le cose, non si può sostenere che l'eventuale ostacoloincontrato dalle imprese di noleggio di gru non olandesi per accedere al mercatoolandese consegua esclusivamente dalla disparità delle discipline dei vari Statimembri e non dal sistema di certificazione della SCK.

  148. Quanto alla questione se il sistema di certificazione della SCK consentisse diaccettare garanzie equivalenti di altri sistemi, si deve rilevare che, con la lettera 12luglio 1993 al signor Dubois della DG III, la SCK ha proposto una modifica delsistema di certificazione, in base alla quale altri sistemi di certificazione rispondentiai requisiti stabiliti in base alle norme europee EN 45011 e che offrivano legaranzie equivalenti al sistema della SCK sarebbero stati riconosciuti daquest'ultima. Emerge quindi da questa proposta di modifica che, nella versioneiniziale, il sistema di certificazione della SCK non prevedeva il riconoscimento didetti sistemi equivalenti. D'altro canto, anche se, come sostengono le ricorrenti, lamodifica era una mera precisazione della versione iniziale dell'art. 7, secondotrattino, del regolamento di certificazione, sarebbe giocoforza constatare che ilsistema della SCK non prevede affatto il riconoscimento eventuale di una disciplinadei poteri pubblici che offra garanzie equivalenti alle garanzie della SCK.

  149. Emerge dalle considerazioni che precedono che la Commissione non ha commessoun errore di valutazione ritenendo al punto 23 della decisione controversa, che ilsistema di certificazione della SCK non era totalmente aperto (o quanto meno nonlo era fino al 21 ottobre 1993) e non consentiva di ammettere garanzie equivalentidi altri sistemi. Di conseguenza, il divieto di noleggio che rafforzava ulteriormentel'indole non aperta del sistema di certificazione e che aveva l'effetto di ostacolarenotevolmente l'accesso al mercato olandese da parte dei terzi ed in particolaredelle imprese aventi sede in un altro Stato membro (v. supra, punti 145-148)integra effettivamente una restrizione della concorrenza ai sensi dell'art. 85, n. 1,del Trattato. Questa conclusione non sarebbe diversa se le ricorrenti potesserodimostrare che la clausola è necessaria per conservare la coerenza del sistema dicertificazione. Infatti, dato il suo carattere non aperto e il rifiuto delle garanzieequivalenti di altri sistemi, il sistema di certificazione della SCK è di per séincompatibile con l'art. 85, n. 1, del Trattato anche se risultasse, come sostengonole ricorrenti, che aveva un valore aggiunto rispetto alla normativa olandese. Unaclausola particolare in un sistema del genere, come la clausola che vieta il noleggiodi materiale di imprese non certificate, non diventa compatibile con l'art. 85, n. 1,data la necessità di conservare la coerenza di detto sistema, poiché esso è perdefinizione incompatibile con l'art. 85, n. 1, del Trattato.

  150. Ne consegue che la seconda parte del presente motivo va disattesa.

  151. All'udienza le parti intervenienti hanno ulteriormente insistito affinché il Tribunalesi pronunci anche sulla legittimità della modifica dell'art. 7, secondo trattino, delregolamento di certificazione sulla quale le parti principali si sono accordate peril periodo che va fino alla pronuncia della presente sentenza (v. supra, punto 26).Si deve tuttavia osserva che, nell'ambito di un ricorso per annullamento a normadell'art. 177 del Trattato, il giudice comunitario si limita ad un controllo dilegittimità dell'atto impugnato. Nella fattispecie, la decisione controversa noncontiene necessariamente alcuna valutazione della nuova versione della clausola didivieto di noleggio, dal momento che la modifica del regolamento di certificazioneè stata apportata posteriormente alla decisione. La domanda formulata dalle partiintervenienti all'udienza esula quindi dei limiti della competenza conferita dalTrattato al Tribunale nell'ambito di un ricorso per annullamento e va quindidisattesa, in quanto irricevibile.

    Sulla terza parte, attinente al fatto che la Commissione avrebbe commesso unerrore di valutazione ritenendo che il sistema delle tariffe raccomandate e dicompensazione avesse per oggetto o per effetto una restrizione della concorrenzaai sensi dell'art. 85, n. 1, del Trattato

    • Sintesi degli argomenti delle parti



  152. Le ricorrenti sostengono che nemmeno la pubblicazione delle tariffe raccomandatenonché l'elaborazione delle tariffe di compensazione costituiscono restrizioni dellaconcorrenza ai sensi dell'art. 85, n. 1, del Trattato, poiché le dette tariffe dovevanoservire solo come base obiettiva per le singole trattative ed erano prive di qualsiasiforza vincolante. La situazione sul mercato sarebbe stata quindi identica se letariffe raccomandate e i preventivi non fossero stati pubblicati. Infatti qualsiasioperatore sul mercato sarebbe stato e sarebbe rimasto libero di determinare inmodo autonomo la sua politica commerciale (sentenza della Corte 14 luglio 1981,causa 172/80, Züchner, Racc. pag. 2021, punto 13). Le ricorrenti osservano che letariffe del mercato erano nettamente inferiori alle tariffe raccomandate pubblicatedalla FNK e variavano a seconda dell'impresa, del cliente e del contratto.

  153. L'art. 3, lett. b), del regolamento interno della FNK, che impone l'obbligo dipraticare tariffe accettabili pena la radiazione dal novero dei membri a normadell'art. 10 dello statuto, non significherebbe affatto che i soci della FNK devonoapplicare le tariffe raccomandate. D'altro canto, da quando esiste la FNK, nessuncontratto singolo è stato controllato per verificare se si erano praticate tariffeaccettabili e nessun membro è stato radiato per questo tipo di inosservanza. Le duesentenze citate dalla Commissione al punto 20 della decisione controversa nonsarebbero pertinenti. La sentenza della Corte 17 ottobre 1972, causa 8/72,Vereniging van Cementhandelaren/Commissione (Racc. pag. 977), riguarderebbel'applicazione di tariffe raccomandate nell'ambito di un sistema obbligatorio, chenella fattispecie non sussiste, che prevede sanzioni rigorose in caso di inosservanzae che consente quindi a tutti i partecipanti di prevedere con una certa sicurezza lapolitica dei prezzi seguita dai loro concorrenti. La sentenza della Corte 27 gennaio1987, causa 45/85, Verband der Sachversicherer/Commissione (Racc. pag. 405),verterebbe su una situazione nella quale l'accordo in questione aveva lo scopo diinfluenzare la concorrenza, mentre nella fattispecie la pubblicazione delle tarifferaccomandate e dei preventivi avrebbe finalità del tutto diversa.

  154. Quanto alle tariffe di compensazione, le ricorrenti non negano che la FNK abbia,occasionalmente, svolto compiti di segreteria nell'ambito della concertazione suidetti prezzi. Le ricorrenti ritengono tuttavia che la partecipazione della FNKall'elaborazione delle tariffe di compensazione fosse tanto marginale da non poterfarne sorgere la responsabilità. Se l'elaborazione delle tariffe di compensazione puòessere attribuita alla FNK, va comunque esclusa da qualsiasi sua influenza sullasituazione concorrenziale del mercato. Il mercato, caratterizzato dal fenomenodell'«overnight contracting», si sarebbe in pratica automaticamente spostato versouna situazione nella quale i partecipanti che intrattengono rapporti commercialiregolari, implicanti prestazioni identiche e reciproche, concordano tariffe uniformi,che vengono applicate ogniqualvolta si fornisce una prestazione. La Commissioneavrebbe inoltre omesso di dimostrare la vincolatività delle tariffe di compensazione.

  155. La Commissione ribatte che emerge dalle disposizioni in materia del regolamentointerno e dallo statuto della FNK che la vincolaticità delle tariffe raccomandate edi compensazione consegue dall'obbligo imposto ai membri della FNK di praticaretariffe accettabili, pena la radiazione dal novero dei membri [art. 10, paragrafo 1,lett. d), dello statuto]. Inoltre il fenomeno dell'«overnight contracting» farebbepensare che dette tariffe raccomandate servano in realtà come prezzo diriferimento.

    • Giudizio del Tribunale



  156. Si deve accertare anzitutto se la Commissione abbia commesso un errore divalutazione considerando che il sistema di tariffe raccomandate e di compensazionerestringe la concorrenza ai sensi dell'art. 85, n. 1, del Trattato [a)]. Si dovràvalutare poi se l'infrazione addebitata possa venir imputata alla FNK [b)].

    1. Il sistema di tariffe raccomandate e di tariffe di compensazione


  157. Nella decisione controversa (punti 20 e 21), la Commissione sostiene in pratica chele imprese aderenti alla FNK dovevano rispettare le tariffe che questa proponeva.Essa considera che, anche se queste tariffe erano prezzi indicativi, avrebberocomunque ristretto la concorrenza, in quanto avrebbero consentito di prevederecon una certa sicurezza la politica dei prezzi dei concorrenti.

  158. Si deve ricordare che l'art. 85, n. 1, lett. a), del Trattato dichiara espressamenteincompatibili con il mercato comune le intese consistenti nel «fissare direttamenteo indirettamente i prezzi di acquisto o di vendita ovvero altre condizioni ditransazione».

  159. Va rilevato che, durante il periodo che ci interessa, gli aderenti alla FNK eranoobbligati, ai sensi dell'art. 3, lett. b), del regolamento interno della FNK, a praticareprezzi «accettabili» e che ai sensi dell'art. 10, n. 1, lett. d), dello statuto un membropoteva venire radiato dalla FNK se contravveniva al regolamento interno. E' statoconfermato dalla FNK che le tariffe raccomandate pubblicate (applicate neirapporti con i committenti) trasponevano nella pratica la nozione di tariffaaccettabile di cui all'art. 3, lett. b), del regolamento interno (punto 17 della notificadella FNK). Si deve ammettere che lo stesso vale per le tariffe di compensazione(applicate alle operazioni di noleggio tra membri della FNK) stabilite nell'ambitodella FNK, di norma su base regionale (v. in prosieguo, punto 167). E' infattidifficile immaginare che la FNK abbia inteso collaborare per la fissazione di tariffedi compensazione che non fossero state tariffe accettabili ai sensi dell'art. 3, lett.b), del regolamento interno. Di conseguenza, tenuto conto del fatto che le tarifferaccomandate di compensazione traspongono nella pratica la nozione di tariffeaccettabili che i membri della FNK devono praticare ai sensi dell'art. 3, lett. b), delregolamento interno della FNK, il sistema di prezzi raccomandati e dicompensazione era effettivamente un sistema di prezzi imposti ai membri dell'ente.

  160. Questa constatazione è inoltre corroborata dal fatto che, per ammissione dellestesse ricorrenti, il sistema di tariffe della FNK era stato elaborato per porrerimedio ad una situazione di instabilità del mercato che si sarebbe tradotta in ungran numero di fallimenti. D'altro canto, diversi resoconti delle riunioni regionalidella FNK, prodotti in giudizio su richiesta del Tribunale (v. supra, punto 31),sottolineano la vincolatività delle tariffe raccomandate e di compensazione dellaFNK. Infatti uno dei partecipanti alla riunione regionale Noord Holland del 17febbraio 1981 ha fatto osservare che «l'affiliazione alla FNK implica lo svantaggioche si deve applicare un listino concordato» (resoconto punto 4). Analogamenteemerge dal resoconto della riunione regionale Noord Holland del 22 febbraio 1982(punto 6) che l'inosservanza delle tariffe raccomandate sarebbe considerata cometrasgressione del regolamento interno della FNK. Uno dei partecipanti a dettariunione ha aggiunto che «si sarebbero dovuti prevedere mezzi per punire taliinosservanze del regolamento mediante irrogazione di ammende» (v., nello stessosenso, il resoconto della riunione della regione Oost Nederland del 16 aprile 1986,punto 3).

  161. Pur non risultando in pratica siano mai stati irrogate sanzioni nei confronti dimembri che non hanno rispettato l'intesa sui prezzi si controllava comunquel'osservanza delle tariffe. Infatti emerge dai resoconti delle riunioni regionali dellaFNK che alcuni membri sono stati richiamati. Ad esempio il resoconto dellariunione della regione West Brabant/Zeeland dell'8 dicembre 1980 (punto 6)riporta questi commenti fatti dopo la constatazione dell'inosservanza delle tariffeconcordate da parte del signor Van Haarlem: «La regione disapprova l'azione delsignor Van Haarlem e il signor Van Haarlem riconosce che sarebbe statopreferibile evitare questo inconveniente» (v., inoltre, resoconto della riunione dellaregione West Brabant/Zeeland del 21 febbraio 1980, punto 7).

  162. D'altro canto, e proprio al fine di garantire che fossero osservate le tarifferaccomandate da parte dei membri, la FNK ha promosso l'elaborazione delletariffe di compensazione (v. in prosieguo, punti 165-170). Infatti un'impresa dinoleggio di gru che opera a tariffe nettamente inferiori attirerà i committenti edovrà ricorrere ai concorrenti per noleggiare altre gru. Era perciò necessario fissaretariffe di compensazione, perché un'impresa di noleggio di gru devenecessariamente tener presenti queste tariffe allorché pattuisce il suo prezzo conil committente, onde evitare perdite sull'eventuale noleggio di ulteriori gru (v., adesempio, resoconto della riunione della regione Noord Holland del 22 febbraio1982, punto 6: «E' opportuno concordare reciprocamente le tariffe dicompensazione, in quanto dette tariffe avranno comunque un certo effetto sulletariffe applicate ai committenti. Se infatti è risaputo che una gru può esserenoleggiata presso un collega solo ad un certo prezzo, bisognerà andare molto cautinell'offrire ai committenti prezzi nettamente inferiori alle tariffe dicompensazione»; v. nello stesso senso il resoconto della riunione della regioneWest Brabant/Zeeland del 5 ottobre 1987, punto 4; resoconto della riunione dellaregione Oost Nederland del 10 ottobre 1989, punto 6; resoconto della riunionedella regione Midden Nederland del 21 febbraio 1990, punto 4; resoconto dellariunione dei membri della FNK che noleggiano gru cingolate, del 21 agosto 1989,punto 2). Infatti, come ha detto il signor De Blank, direttore della FNK, le tariffedi compensazione avevano «funzione educativa» (resoconto della riunione dellaregione West Brabant/Zeeland del 30 maggio 1988, punto 3).

  163. Si deve aggiungere che, stando agli elementi del fascicolo, il sistema di tariffe dellaFNK ha avuto lo scopo di far aumentare le tariffe sul mercato. La stessa FNK hasostenuto nella notifica che le sue tariffe raccomandate erano superiori ai prezzidi mercato (punto 18 della notifica). La fissazione di tariffe di compensazionecommisurata ai dei prezzi raccomandati ha di per sé prodotto effetti, vale a direun aumento dei prezzi applicati ai committenti (resoconto della riunione dellaregione Zuid-Holland del 9 ottobre 1990, punto 7: le tariffe di compensazioneproducono una «forza ascensionale nei confronti dei prezzi del mercato»;resoconto della riunione della regione Noord Holland dell'11 febbraio 1987, punto5: «Il signor De Blank osserva che nella regione Noord si sono avute intenseconcertazioni sulle tariffe. In un primo tempo tra gruppi e poi unitamente alle treregioni-province. Ciò è stato indubbiamente utile»; resoconto della riunione dellaregione Midden Nederland del 28 febbraio 1991, punto 4; resoconto della riunionedei membri della FNK che noleggiano gru cingolate del 12 novembre 1991, punto3: «Si ha l'impressione che anche le tariffe del mercato siano aumentate per effettodegli accordi sulle tariffe di compensazione».

  164. Emerge dalle considerazioni che precedono che il sistema delle tarifferaccomandate e di compensazione era un sistema di prezzi imposti che consentivaai membri della FNK, anche se taluni non rispettavano sempre i prezzi fissati, diprevedere con una certa sicurezza la politica dei prezzi seguita dagli altri membridell'associazione. E' inoltre dimostrato che mirava ad aumentare i prezzi sulmercato. La Commissione ha quindi correttamente constatato che questo sistemarestringeva la concorrenza ai sensi dell'art. 85, n. 1, del Trattato (sentenzaVereniging van Cementhandelaren/Commissione, già citata, punti 19 e 21; eVerband der Sachversicherer/Commissione, già citata, punto 41).

    b) La responsabilità della FNK nella fissazione delle tariffe di compensazione

  165. Le ricorrenti ritengono che la FNK non possa essere considerata responsabile perl'elaborazione delle tariffe di compensazione. La funzione della FNK nellafissazione delle tariffe di compensazione non avrebbe mai superato compitioccasionali di segreteria. Queste tariffe sarebbero state elaborate localmente oregionalmente.

  166. A questo proposito si deve rilevare che, per talune categorie di gru, vale a direquelle di oltre 150 tonnellate e le gru a cingoli, sono state fissate tariffe dicompensazione su scala nazionale. Emerge dai resoconti comunicati al Tribunaleche le tariffe di compensazione sono state fissate corso di riunioni alle quali eranorappresentati tutti i membri della FNK che noleggiavano gru di questo tipo (v.resoconto della riunione delle imprese che noleggiavano gru cingolate del 15febbraio 1979, punto 4). Le riunioni si tenevano in linea di massima nella sede dellaFNK alla presenza del direttore della FNK signor De Blank e i resoconti delledette riunioni sono stati redatti su carta intestata della FNK.

  167. La fissazione di una tariffa di compensazione su scala nazionale è stata piuttostol'eccezione che la regola. Tuttavia, la direzione della FNK avrebbe voluto cheanche le tariffe di compensazione per le altre gru fossero fissate su scala nazionale(resoconto della riunione della regione Noord Holland del 4 settembre 1989, punto5: «La massima aspirazione della direzione è quella di un'unica tariffa dicompensazione per tutto il paese»). Tuttavia, per ragioni pratiche, non sono stateadottate tariffe di compensazione nazionali per le gru diverse da quelle superantile 150 tonnellate e le gru cingolate. La direzione della FNK ha considerato quantosegue: «il numero di imprese che noleggiano gru tra le 100 e le 150 tonnellate ètroppo grande per stipulare accordi su scala nazionale. La direzione ha quindideciso che anche per queste gru si dovevano stipulare accordi su scala regionale»(resoconti della riunione della regione West Brabant/Zeeland del 15 ottobre 1990,punto 7; v. pure resoconto della riunione delle imprese che noleggiavano gruidrauliche superiori alle 150 tonnellate del 25 settembre 1990, punto 6, e del 26novembre 1991, punto 6).

  168. Ne consegue che la stessa FNK decideva se una tariffa di compensazione andassefissata su scala nazionale o su scala regionale.

  169. Quanto poi alla partecipazione della FNK all'elaborazione delle tariffe dicompensazione regionali, si deve osservare che, ai termini stessi dello statuto dellaFNK, le regioni costituivano divisioni della FNK (art. 16 dello statuto), che iresoconti delle riunioni regionali sono stati redatti su carta intestata della FNK eche il signor De Blank, direttore della FNK ha partecipato a tutte le riunioniregionali i cui resoconti sono stati prodotti in giudizio e durante le quali si èdiscusso delle tariffe di compensazione. D'altro canto, il signor De Blank durantele riunioni regionali ha ripetutamente informato i presenti delle tariffe dicompensazione praticate in altre regioni (v., ad esempio, resoconto della riunionedella regione West Brabant/Zeeland del 4 marzo 1991, punto 5; resoconto dellariunione della regione Midden Nederland del 28 febbraio 1991, punto 4; resocontodella riunione della regione Noord Holland del 24 settembre 1990, punto 7;resoconto della riunione della regione Noord Nederland del 26 settembre 1988,punto 5). Egli ha quindi collaborato attivamente alla fissazione delle tariffe dicompensazione in talune regioni. Emerge inoltre dal resoconto della regioneMidden Nederland del 28 febbraio 1991 (punto 4) che una circolare della FNKrelativa alle tariffe di compensazione in taluni casi ha portato ad un aumento deiprezzi.

  170. Da tali riscontri emerge che la FNK è stata coinvolta in modo attivonell'elaborazione delle tariffe di compensazione, indipendentemente dal fatto chesiano state fissate per tutto il paese o per una o più regioni. Anche se la FNK,come associazione, non ha fissato unilateralmente le tariffe, ma ha registrato letariffe di compensazione concordate tra le imprese di noleggio di gru durante leloro riunioni (resoconto della riunione della direzione della FNK del 4 aprile 1990,punto 8), ciò non toglie che la determinazione delle tariffe di compensazionenell'ambito di una regione o su piano nazionale corrispondesse alla volontà dellaFNK di coordinare il comportamento dei suoi membri sul mercato (sentenzaVerband der Sachversicherer/Commissione, già citata, punto 32).

  171. Ne consegue che la Commissione non ha commesso un errore di valutazioneimputando alla FNK, all'art. 1 della decisione controversa, la responsabilità delsistema di tariffe di compensazione.

  172. Da quanto precede risulta che la terza parte del secondo motivo va del paridisattesa.

    Sulla quarta parte, vertente su di un errore di valutazione dell'incidenza sulcommercio fra Stati membri

    • Sintesi degli argomenti delle parti



  173. Le ricorrenti sostengono che le pratiche criticate agli artt. 1 e 3 della decisionecontroversa non hanno rilevanza che possa incidere sul commercio fra Stati membri(sentenza della Corte 25 ottobre 1979, causa 22/79, Greenwich Film Production,Racc. pag. 3275, punto 11; sentenza del Tribunale 24 ottobre 1991, causa T-2/89,Petrofina/Commissione, Racc. pag. II-1087, punto 222). A loro parere il mercatodel noleggio di gru mobili si limiterebbe al territorio dei Paesi Bassi, data la scarsamobilità dei mezzi e il fenomeno dell'«overnight contracting», sicché gli scambiintracomunitari non potrebbero risentirne in modo sensibile (sentenza della Corte31 maggio 1979, causa 22/78, Higin/Commissione, Racc. pag. 1869). Il fatto che dueimprese ubicate in un altro Stato membro risultino fra i denuncianti non basterebbeper dimostrare che gli scambi intracomunitari possono venire falsati dalle pratichecontestate. Quanto alla SCK in particolare, le ricorrenti osservano che il sistemadi certificazione è aperto alle imprese degli altri Stati membri in modo nondiscriminatorio, a condizione che presentino i requisiti prescritti dal sistema dicertificazione. Il sistema stimolerebbe quindi, grazie alla sua apertura, lapenetrazione delle imprese straniere sui mercati olandesi. Quanto alla FNK, lericorrenti sottolineano che era solo indirettamente associata alla preparazione delletariffe di compensazione, che erano unicamente applicabili sul piano locale oregionale. Inoltre dette tariffe valevano solo per le imprese che le avevanoconcordate. Non avrebbero quindi avuto alcun effetto sugli scambi intracomunitarinel settore delle gru mobili.

  174. La Commissione ribatte che, anche se le gru mobili operano in un raggio limitatoai 50 km, era perfettamente possibile che gli scambi fra Stati membri nerisentissero nelle regioni frontaliere del Belgio e della Germania. Il fatto che anchedue imprese belghe abbiano presentato una denuncia rivelerebbe che il mercatorilevante non si limita al territorio olandese.

    • Giudizio del Tribunale



  175. Secondo una costante giurisprudenza perché un accordo, una decisione o unapratica concertata possa pregiudicare il commercio fra Stati membri occorre che,in base a un complesso di elementi di diritto e di fatto, si possa ritenere con ungrado di probabilità adeguato che essi siano atti ad avere un'influenza diretta oindiretta, attuale o potenziale, sulle correnti di scambi fra Stati membri e ciò inmodo da far temere che essi possano ostacolare la realizzazione di un mercatounico fra Stati membri (v. sentenze della Corte 29 ottobre 1980, cause riunite daC-209/78 a C-215/78, Van Landewyck/Commissione, Racc. pag. 3125, punto 170,e 17 luglio 1997, causa C-219/95 P, Ferriere Nord/Commissione, Racc. pag. I-0000,punto 20).

  176. Le ricorrenti non possono attendibilmente sostenere che il commercio fra Stati nonpuò risentire delle pratiche su cui verte la decisione controversa, tenuto conto delfatto che nel settore del noleggio delle gru mobili qualsiasi scambio fra Statimembri sarebbe escluso.

  177. E' infatti assodato che le gru mobili operano entro un raggio di circa 50 km. Uncommercio fra Stati può quindi svilupparsi nelle regioni frontaliere dei Paesi Bassi.Questa conclusione è corroborata dal fatto che le due imprese belghe ubicatepresso la frontiera olandese rientrano tra le imprese che hanno presentato unadenuncia alla Commissione contro la SCK e la FNK. Sarebbe sorprendente chequeste imprese prendessero una simile iniziativa se non disponessero di alcunapossibilità di affacciarsi sul mercato olandese.

  178. Gli altri elementi invocati dalle ricorrenti non negano la possibilità di un commerciointerstatale, ma tendono a dimostrare che è escluso che il commercio interstatalerisenta in modo sensibile del divieto di noleggio e del sistema di tarifferaccomandate e di compensazione.

  179. A questo proposito si deve ricordare che le pratiche restrittive della concorrenza,che abbracciano l'intero territorio di uno Stato membro, hanno, per natura, l'effettodi consolidare le scompartimentazioni nazionali, e di conseguenza ostacolano lacompenetrazione economica voluta dal Trattato (sentenze Vereniging vanCementhandelaren/Commissione, già citata, punto 29, e Remia/Commissione, giàcitata, punto 22; sentenza del Tribunale 21 febbraio 1995, causa T-29/92, SPO ea./Commissione, Racc. pag. II-289, punto 229).

  180. Nel caso di specie non è contestato che il divieto di noleggio della SCK nonché letariffe raccomandate della FNK si applicano su tutto il territorio olandese. Lostesso vale per talune tariffe di compensazione (v. supra, punto 166). Diconseguenza, siffatte pratiche restrittive della concorrenza (v. supra, punti 141-150e 157-164) incidono per la loro stessa natura sul commercio fra Stati. D'altro canto,nella notifica mirante ad ottenere un'attestazione negativa o un'esenzione in virtùdell'art. 85, n. 3, del Trattato (v. supra, punto 7), la SCK stessa ha riconosciuto cheil regolamento sulla certificazione di imprese di noleggio di gru potrebbe inciderein modo negativo sugli scambi fra Stati membri (punto 4.3 della notifica).

  181. Quanto alla questione se le pratiche contemplate agli artt. 1 e 3 della decisionecontroversa siano atte a pregiudicare in modo notevole il commercio fra Stati, sideve rilevare che, pur se le parti non concordano sull'esatta quota di mercatocostituita dai soci della FNK e dalle imprese certificate dalla SCK, le ricorrentistesse hanno ammesso che nel 1961 le imprese certificate dalla SCK detenevanoil 37% e i membri della FNK circa il 40% del mercato olandese del noleggio di grumobili. Si deve riconoscere che, anche se la quota di mercato delle impresecertificate dalla SCK o dei membri della FNK rappresentava solo il 37% o il 40%del mercato olandese, le ricorrenti erano di dimensioni e di potenza economicasufficiente affinché le loro pratiche, su cui verte la decisione controversa (tra lequali quelle di divieto di noleggio e di tariffe raccomandate per tutto il territorioolandese) potessero pregiudicare in modo notevole il commercio fra Stati membri(sentenza della Corte 1° febbraio 1978, causa 19/77, Miller/Commissione, Racc. pag.131, punto 10).

  182. Da quanto precede risulta che la quarta parte del secondo motivo va respinta.

  183. Dal complesso delle considerazioni sin qui svolte risulta che il motivo di violazionedell'art. 85, n. 1, del Trattato va integralmente disatteso.

    Terzo motivo: violazione dell'art. 85, n. 3, del Trattato

    Sintesi degli argomenti delle parti

  184. Le ricorrenti espongono in subordine che, non dichiarando che l'art. 85, n. 1, vadisapplicato nella fattispecie, la Commissione è contravvenuta all'art. 85, n. 3, delTrattato poiché il sistema di certificazione della SCK, la pubblicazione delle tarifferaccomandate e dei preventivi, nonché la determinazione delle tariffe dicompensazione avrebbero soddisfatto tutte le condizioni prescritte da quest'ultimadisposizione.

    • Quanto al rifiuto della Commissione di concedere l'esenzione per il divieto dinoleggio della SCK



  185. Le ricorrenti sostengono che il sistema di certificazione migliora la situazione delleimprese di noleggio di gru mobili, in quanto contribuisce all'instaurazione di unmercato trasparente sul quale operano imprese che offrono un livello di qualitàsuperiore a quello stabilito dalla legge. Questo alto grado del sistema dicertificazione (v. supra, punto 128), rafforzato da una politica di controllo molto piùattiva dei controlli prescritti dalla legge andrebbe in definitiva a vantaggio deicommittenti. Questi ultimi sono rappresentati nell'ambito della SCK, quindi sarebbeanche evidente che una parte adeguata dell'«utile» risultante dal sistema dicertificazione torna a vantaggio degli utenti. Per i motivi già indicati in precedenza(v. punto 126) il divieto di noleggio sarebbe l'unico mezzo per preservare lacoerenza del sistema di certificazione nelle condizioni specifiche del mercato inquestione, sicché detta restrizione eventuale della concorrenza sarebbeindispensabile per perseguire la finalità dell'instaurazione di un sistema dicertificazione. Invece di eliminare la concorrenza, il sistema di certificazione laravviverebbe, in quanto renderebbe possibile una concorrenza nutrita tra impresecertificate sui prezzi e su altre condizioni, garantendo un livello di qualità elevatosu un mercato trasparente senza incidere nel contempo sulla possibilità diconcorrenza fra imprese certificate e imprese che non lo sono.

  186. La Commissione ribatte che emerge dal punto 37 della decisione controversa chedue condizioni su quattro tra quelle previste dall'art. 85, n. 3, del Trattato nonerano soddisfatte. Quanto alla condizione del contributo al miglioramento dellaproduzione o della distribuzione, non sarebbe dimostrato che il sistema dicertificazione apporti un vantaggio. Comunque sia, le restrizioni imposte alleimprese affiliate e gli inconvenienti che ne risultano per le imprese non affiliateavrebbero una chiara prevalenza sui vantaggi eventuali. La Commissione ritieneinfatti che la maggior parte delle condizioni di certificazione dell'impresa dinoleggio di gru siano obblighi imposti dalla legge che costituiscono oggetto dicontrolli di più enti. Inoltre contesta il fatto che, sotto il profilo del sistema, la SCKconduca una politica di controllo più attiva di quella perseguita dalla Keboma.Quanto alla necessità delle restrizioni imposte per perseguire gli obiettivi che siprefigge il sistema di certificazione della SCK, la Commissione si richiama agliargomenti riassunti al punto 130 supra per dimostrare che un divieto di noleggionon è indispensabile.

    • Sul rifiuto della Commissione di esentare il sistema delle tariffe raccomandate edi compensazione



  187. Le ricorrenti sostengono che la pubblicazione delle tariffe raccomandate e deipreventivi rispondono anche alle condizioni dell'art. 85, n. 3, del Trattato. Sarebbestato infatti riconosciuto nella prassi decisionale della Commissione [v. la decisionedella Commissione 24 febbraio 1993, 93/174/CEE, relativa a una procedura diapplicazione dell'art. 85, del Trattato CEE (IV/34.494 — Strutture tariffarie neitrasporti combinati di merci; GU L 73, pag. 38; in prosieguo: la «decisione93/174») e il regolamento (CEE) della Commissione 21 dicembre 1992, n. 3932,relativo all'applicazione dell'art. 85, n. 3, del Trattato a talune categorie di accordi,di decisioni e di pratiche concertate nel settore delle assicurazioni (GU L 398, pag.7; in prosieguo: il «regolamento n. 3932/92»)] che l'esistenza di una strutturatariffaria contribuisce alla trasparenza del mercato e al progresso economico nelsettore interessato in quanto gli utenti possono meglio raffrontare le imprese chevi operano. Gli utenti fruirebbero quindi di una parte equa di detto vantaggio.Questa trasparenza del mercato potrebbe venire ottenuta solo grazie allapubblicazione di dette tariffe, sicché sarebbe indispensabile un'eventualeconseguente restrizione della concorrenza. Infine, detta pubblicazione nonimplicherebbe l'eliminazione di una parte sostanziale della concorrenza, poiché letariffe pubblicate non sarebbero vincolanti, dal momento che lasciano agli operatorisul mercato la libertà di derogarvi e quindi la possibilità di farsi concorrenza.

  188. Le tariffe di compensazione dovrebbero pure fruire di un'esenzione in virtù art. 85,n. 3, del Trattato. La situazione dei noleggiatori di gru mobili sarebbe paragonabilea quella delle banche, in quanto entrerebbero regolarmente in rapporti bilateralimediante noleggi reciproci. Poiché la Commissione ha dichiarato che l'art. 85, n. 1,del Trattato non si può applicare ad un accordo sulle tariffe stipulato tra le bancheper servizi che si prestano reciprocamente [decisione della Commissione 12dicembre 1986, 86/103/CEE, relativa ad una procedura di applicazione dell'art. 85,del Trattato (IV/31.356 — ABI; GU L 43, pag. 51; in prosieguo: la «decisione87/103»)], alle ricorrenti si dovrebbe applicare un trattamento identico perl'elaborazione delle tariffe di compensazione. Dette tariffe comporterebbero unmiglioramento della produzione in quanto permettono una maggiore efficacia dalmomento che evitano trattative sui prezzi allorché un'impresa di noleggio di gru sirivolge ad un'altra impresa certificata per subappaltare materiale. Detta maggioreefficacia andrebbe inoltre a vantaggio dei committenti, sicché gli utenti godrebberodi una parte equa dell'utile. Le eventuali restrizioni della concorrenza provocatedalle dette tariffe sarebbero indispensabili per conseguire l'aumento dell'efficacia.Infine la concorrenza non sarebbe eliminata per una parte sostanziale poiché, inuna particolare trattativa, chiunque abbia preso parte all'elaborazione delle tariffedi compensazione potrebbe o pattuire un prezzo diverso o rinunciare al noleggio.

  189. La Commissione si richiama al punto 34 della decisione controversa. Aggiunge chela FNK non può invocare la decisione 93/174, poiché le caratteristiche specifichedi quella pratica non si riscontrano nella fattispecie. Infatti le tariffe raccomandateriguarderebbero il prezzo totale e non già l'uno o l'altro elemento del prezzo e lanecessità di trasparenza sul mercato del noleggio di gru mobili non sarebbeimpellente come lo è sul mercato al quale si riferisce detta decisione. Infine la FNKnon potrebbe nemmeno invocare la decisione sulle tariffe interbancarie perdimostrare l'indispensabilità delle tariffe di compensazione. Diversi elementidiversificherebbero la situazione delle imprese di gru mobili da quella delle banche:le banche sarebbero in una situazione di associazione forzata, poiché devonocollaborare con la banca prescelta dal loro cliente per effettuare un trasferimento,mentre le imprese di noleggio di gru mobili possono liberamente scegliere ilsubappaltante; le banche dovrebbero far fronte ad un numero di transazioni moltomaggiore; infine le tariffe di compensazione si appaiano alle tariffe raccomandateapplicabili ai committenti, mentre la Commissione non avrebbe autorizzato, nelladecisione 87/103, una concertazione tra le banche sulle tariffe da applicarsi allaclientela.

    Giudizio del Tribunale

  190. Emerge da una costante giurisprudenza che il sindacato esercitato dal Tribunalesulle valutazioni economiche complesse effettuate dalla Commissione nell'eserciziodella discrezionalità conferitale dall'art. 85, n. 3, del Trattato nei confronti diciascuna delle quattro condizioni che esso pone deve limitarsi alla verificadell'osservanza delle norme di procedura e di motivazione, nonché dell'esattezzamateriale dei fatti, dell'insussistenza d'errore manifesto di valutazione e disviamento di potere (sentenza della Corte 17 novembre 1987, cause riunite 142/84e 156/84, BAT e Reynolds/Commissione, Racc. pag. 4487, punto 62; sentenze delTribunale CB e Europay/Commissione, già citata, punto 109; 15 luglio 1994, causaT-17/93, Matra Hachette/Commissione, Racc. pag. II-595, punto 104, e SPO ea./Commissione, già citata, punto 288).

  191. Nel caso di specie, il rifiuto della Commissione di esentare i regolamenti e glistatuti, rispettivamente della FNK e della SCK, si fonda sulla constatazione che duedelle quattro condizioni stabilite dall'art. 85, n. 3, del Trattato non sussistono. Iquattro presupposti per fruire di un'esenzione in virtù dell'art. 85, n. 3, del Trattatodevono coesistere (sentenza della Corte 17 gennaio 1984, cause riunite 43/82 e63/82, VBVB e VBBB/Commissione, Racc. pag. 19, punto 61, e sentenza SPO ea./Commissione, già citata, punto 267), quindi la Commissione non ha in realtàalcun obbligo di esaminare singolarmente le condizioni dell'art. 85, n. 3.

    • Quanto al rifiuto della Commissione di esentare il divieto di noleggio della SCK



  192. Emerge dal punto 37 della decisione controversa che la Commissione ha disattesola domanda di esenzione vertente sul sistema di certificazione della SCK e inparticolare sul divieto di noleggio, dopo aver accertato che la prima e la terzacondizione dell'art. 85, n. 3, del Trattato non erano soddisfatte. Quindi haconsiderato che il sistema di certificazione della SCK non apportava un realemiglioramento, tanto nella sostanza quanto sul piano procedurale, rispetto alregime prescritto dalla legge. Il sistema non contribuirebbe quindi a migliorare laproduzione o a promuovere il progresso tecnico o economico (prima condizionedell'art. 85, n. 3, del Trattato). D'altro canto, anche se il sistema di certificazionearrecasse vantaggi che prevalgono sugli inconvenienti che ne conseguono per leimprese non certificate, il divieto di noleggio non sarebbe stato indispensabile peril funzionamento del sistema (terza condizione dell'art. 85, n. 3).

  193. Le ricorrenti sostengono che la Commissione non ha osservato le disposizionidell'art. 85, n. 3, del Trattato. Il sistema di certificazione della SCK offrirebbevantaggi sufficienti a giustificare l'asserita restrizione della concorrenza derivantedal divieto di noleggio. Quindi, da un lato, la SCK eserciterebbe una politica dicontrollo più intensa sull'osservanza delle condizioni poste dalla legge di quantonon faccia la Keboma, che è l'ente pubblico che controlla le gru nei Paesi Bassi ed'altra parte il sistema di certificazione della SCK stabilirebbe condizioni tanto sulpiano tecnico quanto sul piano di gestione dell'impresa ancor più rigorose dellecondizioni poste dalla legge.

  194. Per quanto riguarda anzitutto il controllo più intenso sull'osservanza dellecondizioni poste dalla legge effettuato dalla SCK (l'asserito vantaggio di sistema)si deve ricordare che spetta in linea di massima alle pubbliche autorità e non aglienti privati garantire l'osservanza delle prescrizioni della legge (sentenza delTribunale 12 dicembre 1991, causa T-30/89, Hilti/Commissione, Racc. pag. II-1439,punto 118). Una deroga a detta norma può essere tollerata qualora le pubblicheautorità abbiano spontaneamente deciso di assegnare il controllo dell'osservanzadelle prescrizioni di legge ad un ente privato. Nella specie, però, la SCK hainstaurato un sistema di controllo parallelo a quello effettuato dagli enti pubblici,ma non vi è stato alcun trasferimento alla SCK della competenza per il controllo,già esercitata dalle pubbliche autorità. D'altro canto, l'affermazione al punto 37,secondo paragrafo, della decisione controversa, secondo la quale «le imprese chenon aderiscono al sistema di certificazione della SCK possono ugualmentedimostrare che soddisfano i requisiti di legge» non è seriamente contestata dallericorrenti. Quindi non è stato dimostrato che il controllo dei requisiti posti dallalegge effettuato dagli enti pubblici presentasse lacune che avrebbero potutorendere necessaria l'instaurazione di un sistema di controllo privato. Anche se fossedimostrato che il controllo dei requisiti di legge effettuato dalla SCK è più efficacedel controllo condotto dagli enti pubblici olandesi, rimarrebbe il fatto che lericorrenti non hanno affatto dimostrato che il sistema di controllo previsto dallalegge fosse insufficiente. Si deve sottolineare che la SCK, costituita nel 1985, soloil 1° gennaio 1991 ha introdotto nel suo regolamento di certificazione la clausolache contempla il divieto di noleggio. Rispondendo alla domanda fatta dal Tribunaleall'udienza, il patrono delle ricorrenti ha riconosciuto che la SCK non avevaricevuto, prima dell'instaurazione del divieto di noleggio, alcun reclamo da partedei committenti sull'eventuale impiego, da parte di un'impresa certificata, di grunoleggiate presso imprese non certificate, gru che sarebbero necessariamente statecontrollate solo dagli enti pubblici. Così stando le cose, la Commissione avevamotivo di ritenere che «le restrizioni imposte alle imprese aderenti gli svantaggi chene derivano alle imprese non aderenti sono comunque più rilevanti che glieventuali vantaggi prospettati dalla SCK» (punto 37, secondo paragrafo, delladecisione controversa). Di conseguenza, la valutazione della Commissione secondola quale il vantaggio strutturale del sistema di certificazione non rispondeva allaprima condizione dell'art. 85, n. 3, del Trattato non era comunque viziata da erroremanifesto.

  195. Quanto poi al prospettato vantaggio pratico del sistema di certificazione della SCKderivante dal fatto che il sistema in questione porrebbe condizioni, tanto sul pianotecnico quanto sul piano della gestione delle imprese, più severe di quelle postedalla legge, la Commissione ha ritenuto, nella decisione controversa che «non èrisultato che il sistema di certificazione della SCK comporti veramente un ”valoreaggiunto" rispetto alle norme stabilite per legge. Gli obblighi imposti alle impreseaderenti sono quasi identici a quelli stabiliti dalle disposizioni legislative in vigore»(punto 37, primo paragrafo). Infatti la maggior parte delle condizioni di sicurezzaprescritte dalla SCK sarebbero già prescritti dalla legislazione olandese. Lo stessovarrebbe «per gli obblighi imposti dalla SCK che non si riferiscono alla sicurezza,come la corretta detrazione delle imposte e dei contributi sociali, l'iscrizione allaCamera di commercio, l'assicurazione della responsabilità civile, l'affidabilitàcreditizia e l'applicazione dei contratti collettivi di lavoro» (punto 37, terzoparagrafo). La Commissione aggiunge che «la SCK si spinge al di là di quantoimposto dalla legge quando stabilisce requisiti anche per quanto riguardal'organizzazione interna dell'impresa, ma questo da solo non basta a giustificare lerestrizioni imposte alla concorrenza» (punto 37, terzo paragrafo, in fine).

  196. Si deve osservare che la legittimità della decisione di negare un'esenzione vavalutata alla luce degli elementi richiamati dalle parti nella notifica, come precisatidurante il procedimento amministrativo (v., ad esempio, sentenza della Corte 17gennaio 1995, causa C-360/92 P, Publishers Association/Commissione, Racc. pag.I-23, punti 39-41).

  197. Nella notifica, la SCK ha chiarito che il sistema di certificazione prescrive tre ordinidi obblighi per le imprese vale a dire in primo luogo, requisiti relativi alle grumobili, in secondo luogo, obblighi generali incombenti all'impresa e, in terzo luogo,prescrizioni relative al personale dell'impresa.

  198. Sulla prima categoria di requisiti, che corrisponde ai «requisiti di sicurezza» delladecisione controversa, la SCK sostiene esplicitamente nella notifica che questiobblighi «valgono anche in virtù delle disposizioni di legge nazionali» (punto 26della notifica). Lo stesso vale a suo giudizio per i requisiti relativi al personaledell'impresa. Infatti, illustra nella notifica «che si tratta di requisiti che sono giàimposti dalla legge. La SCK cerca soltanto di fare in modo che le impresecertificate possano dimostrare di essersi conformate a detti obblighi imposti dallalegge» (punto 28 della notifica).

  199. Quanto agli obblighi generali relativi all'impresa, la SCK illustra nella notifica:«riguardano gli obblighi fiscali, gli obblighi di assicurazione e la solvibilità. Anchequesti requisiti sono in gran parte già imposti alle imprese dalle leggi nazionali, ela certificazione conferisce un'ulteriore garanzia che detti requisiti di legge sianoeffettivamente rispettati. Ciò vale in particolare per i requisiti inerenti alversamento delle imposte, all'iscrizione al registro di commercio e all'obbligoassicurativo» (punto 27 della notifica). La SCK nella sua notifica menziona solo treobblighi non imposti dalla legge per le imprese certificate: un requisito di solvibilitàe di un minimo di liquidità, l'obbligo (nel frattempo revocato) di applicare lecondizioni generali della FNK e l'obbligo di stipulare un'assicurazione sullaresponsabilità civile.

  200. Quanto alla vantata superiorità del sistema di certificazione in questione, si deveosservare che la SCK si è concentrata nella sua notifica sulla necessità di unmaggior controllo dei requisiti di legge vigenti (vantaggio strutturale) piuttosto chesu un vantaggio pratico. Quanto al vantaggio pratico, si deve rilevare che laCommissione ha fedelmente riportato nella decisione controversa (v. supra, punto195) l'idea che era stata caldeggiata dalla SCK nella sua notifica (v. supra, punti198 e 199), cioè quella secondo la quale gli obblighi imposti dal sistema dicertificazione della SCK corrispondono approssimativamente alle prescrizioni dilegge vigenti. In linea di massima siffatta constatazione dovrebbe essere sufficienteper disattendere l'affermazione secondo la quale la Commissione avrebbecommesso un errore manifesto di valutazione ritenendo che il sistema dicertificazione della SCK non apporterebbe un reale vantaggio pratico rispetto allecondizioni stabilite dalla legge.

  201. Tuttavia, durante il procedimento amministrativo le ricorrenti hanno attribuitomaggiore importanza al vantaggio pratico del sistema. Quindi nella risposta allacomunicazione degli addebiti del 16 dicembre 1992, richiamandosi ad una tabellache costituisce l'allegato 3 a detta risposta, hanno sostenuto che il sistema dicertificazione stabiliva diversi requisiti in tema di sicurezza e prestazioni che nonerano contemplati dalla legge olandese (punto 9 della risposta alla comunicazionedegli addebiti). Nella risposta alla comunicazione degli addebiti del 21 ottobre 1994si sono richiamate alla stessa tabella per dimostrare che vi era un vantaggio pratico(punto 19 della risposta alla comunicazione degli addebiti; allegato 19 del ricorso).Si deve osservare che la detta tabella contiene l'elenco delle condizioni poste dalsistema di certificazione ove si indica, per ciascuna di esse, se trae origine dallalegge o meno. Una presentazione analoga è stata fatta ai punti 101-118 del ricorso.

  202. In realtà, la tesi sostenuta dalle ricorrenti nelle loro risposte alla comunicazionedegli addebiti e nel ricorso è difficilmente compatibile con la descrizione che laSCK aveva fatto dei requisiti del sistema di certificazione nella sua notifica (punti26-28 della notifica; v. supra, punti 198 e 199). La superiorità di un sistema dicertificazione non deriva dal semplice fatto che impone obblighi non contemplatidalla legge. Infatti, il sistema di certificazione della SCK non potrebbe essererealmente migliore salvoché le condizioni poste da detto sistema fossero idonee aperseguire la finalità cui si aspira, che è quella di offrire la garanzia di una maggiorsicurezza ai committenti (v., a questo proposito, punti 80-87 dell'atto introduttivo).Orbene, le ricorrenti non hanno chiarito perché e come le condizioni non postedalla legge sarebbero state atte al perseguimento di questo obiettivo. Quindi,limitandosi nel procedimento amministrativo e nel ricorso a concentrarsi sulladimostrazione che non è la legge a prescrivere vari requisiti del sistema dicertificazione, supponendo perciò che il sistema implichi un vantaggio pratico, nongiungono a dimostrare che la Commissione abbia commesso un errore manifestodi valutazione concludendo, che «non è risultato che il sistema di certificazionedella SCK comporti veramente un ”valore aggiunto" rispetto alle norme stabiliteper legge» (punto 37, primo paragrafo, della decisione controversa) e, che le pochecondizioni non poste dalla legge non sono sufficienti « a giustificare le restrizioniimposte alla concorrenza (punto 37, terzo paragrafo, in fine).

  203. Ne consegue che le ricorrenti non hanno dimostrato che la valutazione dellaCommissione, secondo la quale il sistema di certificazione della SCK e il divieto dinoleggio che vi si ricollega non rispondono alla prima delle quattro condizionielencate dall'art. 85, n. 3, del Trattato sarebbe viziata da errore manifesto (v., adesempio, sentenza Van Landewyck/Commissione, già citata, punto 185).Considerando che devono coesistere le quattro condizioni di esenzione in forzadell'art. 85, n. 3, del Trattato, non è il caso di accertare se la Commissione abbiacommesso un errore manifesto di valutazione circa la non indispensabilità deldivieto di noleggio nell'ambito di un sistema di certificazione della SCK (v., adesempio, sentenza della Corte 25 marzo 1996, causa C-137/95 P, SPO ea./Commissione, Racc. pag. I-1611, punto 48, e sentenza CB eEuropay/Commissione, già citata, punti 110 e 115).

  204. Si deve quindi disattendere il motivo di violazione dell'art. 85, n. 3, del Trattato,nella parte in cui verte sul divieto di noleggio.

    • Sul diniego da parte della Commissione di esenzione del sistema di tarifferaccomandate e di compensazione



  205. La Commissione ha fondato il diniego di concessione di un'esenzione per il sistemadi tariffe raccomandate e di compensazione della FNK sul rilievo che le due primecondizioni dell'art. 85, n. 3, del Trattato non erano soddisfatte. Come ha osservatoal punto 34 della decisione controversa: »non è risultato che l'obbligo di praticaretariffe ”ragionevoli", benché abbia a detta delle parti l'obiettivo di accrescere latrasparenza sul mercato, contribuisca a migliorare i servizi di noleggio di gru e chegli utilizzatori, cioè le imprese che prendono gru a noleggio, beneficino di unacongrua parte dell'utile che ne deriva. Al contrario, da uno studio indipendente sulsettore (...) risulta che le tariffe raccomandate e reciproche fissate da FNK perprecisare il concetto di ”ragionevole" erano in generale superiori alle tariffe dimercato. Gli autori dello studio spiegano questo fatto con la considerazione che sulmercato occorre fare i conti con la concorrenza».

  206. Emerge da una costante giurisprudenza che, qualora venga richiesta un'esenzioneai sensi dell'art. 85, n. 3, del Trattato, spetta alle imprese che fanno la notificafornire alla Commissione gli elementi che provino che sussistono le quattrocondizioni contemplate dalla detta disposizione (sentenze VBVB eVBBB/Commissione, già citata, punto 52, e Matra Hachette/Commissione, giàcitata, punto 104).

  207. Per quanto riguarda anzitutto le tariffe di compensazione, si deve osservare che,nel capitolo della notifica inerente all'art. 85, n. 3, del Trattato, la FNK aveva solosostenuto che le dette tariffe non eliminavano la concorrenza (punto 25 dellanotifica). Analogamente nelle risposte alle comunicazioni degli addebiti del 16dicembre 1992 e del 21 ottobre 1994, le ricorrenti non hanno apportato alcunnuovo elemento per la valutazione delle tariffe di compensazione sotto il profilodell'art. 85, n. 3, del Trattato. Benché le ricorrenti durante il procedimentoamministrativo abbiano assunto un orientamento che risponde perfettamente allaloro logica, secondo la quale la fissazione delle tariffe di compensazione esulava daicompiti della FNK (punto 19 della notifica della FNK) non hanno fornito allaCommissione alcun elemento probante per dimostrare che, per quanto che riguardail sistema di tariffe di compensazione, erano soddisfatte le prime tre condizioni dicui all'art. 85, n. 3. Così stando le cose non possono sostenere che la Commissioneabbia commesso un errore manifesto di valutazione concludendo che non era statodimostrato (punto 34 della decisione controversa) che il sistema di tariffe dicompensazione rispondeva ai due primi presupposti dell'art. 85, n. 3, del Trattato.

  208. Quanto alle tariffe raccomandate della FNK, le ricorrenti hanno sostenuto nelprocedimento dinanzi al Tribunale che siffatto sistema accresce la trasparenza delmercato. Gli utenti, vale a dire i committenti, trarrebbero vantaggio da questatrasparenza. Ciò semplificherebbe i raffronti che gli utenti possono fare tra leofferte concorrenti. Le ricorrenti ritengono che le due altre condizioni dell'art. 85,n. 3, del Trattato siano del pari soddisfatte, in quanto le restrizioni alla concorrenzasono indispensabili per perseguire detti obiettivi e non vi è eliminazione di unaparte sostanziale della concorrenza.

  209. Si deve rilevare che, sebbene la FNK nella sua notifica non abbia posto l'accentosul vantaggio di un miglioramento della trasparenza del mercato per giustificare laconcessione di un'esenzione (punti 22-24 della notifica) le ricorrenti hannocomunque svolto questo argomento durante il procedimento amministrativo ed inparticolare nella risposta alla comunicazione degli addebiti 21 ottobre 1994 (punto28 della risposta).

  210. Infatti l'intensificazione della trasparenza del mercato è inerente a qualsiasi sistemadi tariffe raccomandate stabilite e pubblicate da un'associazione che rappresentauna parte notevole delle imprese che operano su un certo mercato. Pertanto, ladimostrazione di un'intensificazione della trasparenza del mercato connessa ad unsistema di tariffe raccomandate non basta a dimostrare che la prima condizione dicui all'art. 85, n. 3 è soddisfatta. Del resto, l'argomento delle ricorrenti e lavalutazione fatta dalla Commissione delle tariffe raccomandate al punto 34 delladecisione controversa si collocano su piani diversi. Infatti la Commissione non hamai sostenuto che il sistema di tariffe raccomandate non migliorasse la trasparenzadel mercato. Ha solo rilevato che «indipendentemente dall'asserita finalità dimigliorare la trasparenza sul mercato» le due prime condizioni dell'art. 85, n. 3, delTrattato non erano soddisfatte. A questo proposito ha ritenuto giustamente, nelladecisione controversa, che l'osservanza delle tariffe raccomandate fosseindispensabile per i membri della FNK (v. supra, punti 159-164) dal momento chedette tariffe trasponevano nella pratica la nozione di tariffa accettabile che gliaderenti alla FNK dovevano applicare in virtù dell'art. 3, lett. b), del regolamentointerno della stessa (punto 20 della decisione controversa). D'altro canto non ècontestato che dette tariffe erano decisamente superiori alle tariffe del mercato(punto 34 della decisione controversa e punto 18 della notifica della FNK).

  211. Quindi, dopo aver accertato che la tariffe della FNK erano tariffe imposte, per dipiù superiori ai prezzi del mercato, la Commissione ha concluso al punto 34 delladecisione controversa che, anche se il sistema migliorava la trasparenza — punto sulquale non doveva pronunciarsi — gli eventuali vantaggi del sistema, cioè ilmiglioramento della trasparenza del mercato, non potevano prevalere sullarestrizione della concorrenza connessa a prezzi imposti e, in particolare,sull'innegabile svantaggio conseguente al sistema che mirava ad un aumento deiprezzi rispetto ai prezzi del mercato. Pertanto, le ricorrenti, che si sono limitate adaffermare nel ricorso che il vantaggio del sistema delle tariffe raccomandate eraquello di intensificare la trasparenza del mercato, non dimostrano che laCommissione abbia commesso un errore manifesto di valutazione dichiarando che«benché abbia, a detta delle parti, l'obiettivo di accrescere la trasparenza sulmercato» (punto 34 della decisione controversa), le due prime condizioni dell'art.85, n. 3, del Trattato non erano soddisfatte.

  212. Dalle considerazioni che precedono emerge che il terzo motivo di violazionedell'art. 85, n. 3, del Trattato va integralmente disatteso.

    Quarto motivo: violazione dei diritti della difesa

    Sintesi degli argomenti delle parti

  213. Questo motivo si divide in tre parti.

  214. Nella prima parte le ricorrenti sostengono che la Commissione è venuta menoall'obbligo imposto dall'art. 6 della CEDU di pronunciarsi entro un termineragionevole. Sostengono che le more del procedimento amministrativo sono stateintenzionalmente provocate dalla Commissione, poiché ha riconosciuto di non averritenuto urgente la pratica in quanto nel contempo una controversia era pendentedinanzi ai giudici olandesi e le infrazioni erano venute meno dopo la pronunciadell'ordinanza 11 febbraio 1992 dell'Arrondissementsrechtbank di Utrecht. Questasituazione sarebbe cambiata solo dopo la pronuncia della sentenza del Gerechtshofdi Amsterdam 9 luglio 1992, che ha consentito alla SCK di ripristinare il divieto dinoleggio. Le ricorrenti ricordano inoltre che, durante il procedimentoamministrativo, la Commissione ha inviato loro due comunicazioni degli addebiti.Aggiungono che l'ultima comunicazione, trasmessa 22 mesi dopo la prima, nonconteneva alcuna variazione nella valutazione della Commissione sui fatti e sullaloro qualificazione giuridica. Una siffatta lentezza dell'iter decisionale, allorché lericorrenti hanno insistito sull'urgenza rinunciando nell'ottobre 1994 al loro dirittoad essere ascoltate, costituirebbe un grave abuso procedurale.

  215. Nella seconda parte del motivo le ricorrenti sostengono che la Commissione ècontravvenuta allo stesso articolo della CEDU adottando una decisione ex art. 15,n. 6, del regolamento n. 17 senza averle ascoltate in una rituale audizione.

  216. Infine nella terza parte sostengono che la Commissione ha posto in non cale i lorodiritti della difesa negando loro la possibilità di prendere conoscenza del fascicolo(v. supra, punto 24). La Commissione non potrebbe sostenere che hanno rinunciatoal loro diritto di consultare il fascicolo perché non hanno presentato alcunarichiesta prima di rispondere alla comunicazione degli addebiti (v. XII relazionesulla politica della concorrenza). Inoltre la posizione della Commissione sarebbearbitraria in quanto priverebbe la parte interessata della possibilità di preparare nelmigliore modo la propria difesa in sede di esame processuale della decisione dellaCommissione, e non emerge chiaramente l'interesse della Commissione si vorrebbetutelare con questa condotta. Infine, le ricorrenti non chiederebbero di poterconsultare solo il fascicolo, ma anche tutte le note interne scambiate in questapratica tra la DG III e la DG IV dal 18 novembre 1993 al 27 settembre 1994 (v.supra, punto 28). Anche se siffatte note non sono di norma consultabili, lericorrenti sostengono che sarebbe giustificata una deroga a questo principio, poichédette note potrebbero servire per accertare se si è verificato nella fattispecie unosviamento di potere (conclusioni dell'avvocato generale B. Vesterdorf relative allasentenza del Tribunale 24 ottobre 1991, causa T-1/89, Rhône-Poulenc/Commissione,Racc. pagg. II-867, II-869 e II-891).

  217. Per ribattere alla prima parte del motivo la Commissione si richiama alcontroricorso nella causa T-213/95. Quanto alla seconda parte, essa osserva che,non essendovi alcuna norma di legge che prescrive che le imprese o le associazioniinteressate debbano essere ascoltate oralmente, e non sussistendo alcunacircostanza di fatto specifica per cui nella fattispecie solo un'audizione avrebbeconsentito di garantire effettivamente il diritto alla difesa, non era affatto tenutaa convocare le ricorrenti in audizione dopo aver preso visione delle memoriescritte. Quanto alla terza parte, osserva che emerge dalla giurisprudenza che laconsultazione del fascicolo nelle cause di concorrenza ha lo scopo di consentire aidestinatari di una comunicazione degli addebiti di prendere atto degli elementi diprova acquisiti nel fascicolo della Commissione, affinché possano presentare difesein base a detti elementi sulle conclusioni alle quali è giunta la Commissione nellacomunicazione degli addebiti (v. sentenza del Tribunale 29 giugno 1995, causa T-30/91, Solvay/Commissione, Racc. pag. II-1775, punto 59). Le ricorrenti non sisarebbero avvalse della possibilità di consultare il fascicolo della Commissione dopola notifica della comunicazione degli addebiti, sicché non vi sarebbe più alcunmotivo di concedere loro una consultazione del fascicolo in una successiva fase delprocedimento e a maggior ragione dopo l'adozione della decisione controversa.

    Giudizio del Tribunale

  218. Le ricorrenti hanno già dedotto, nell'ambito della causa T-213/95, la prima partedel presente motivo di inosservanza dell'obbligo imposto dall'art. 6 della CEDU dipronunciarsi entro un termine ragionevole. Questa parte va disattesa per i motiviesposti ai punti 53-70 che precedono.

  219. Quanto alla seconda parte, relativa al fatto che le ricorrenti avrebbero dovutovenire ascoltate prima che la Commissione adottasse la decisione del 13 aprile 1994a norma dell'art. 15, n. 6, del regolamento n. 17, si deve osservare che, anche se ildiritto comunitario avesse prescritto alla Commissione di ascoltare le osservazioniorali delle interessate prima di adottare tale decisione, l'inosservanza diquest'obbligo avrebbe soltanto inciso sulla legittimità della decisione dellaCommissione 13 aprile 1994 e non su quella della decisione controversa, che nellaspecie è l'unico atto soggetto al sindacato di legittimità. Orbene, non è contestatoche le ricorrenti hanno rinunciato, nella risposta alla comunicazione degli addebitidel 21 ottobre 1994, ad essere ascoltate prima dell'emanazione della decisionecontroversa. La seconda parte del motivo va quindi del pari disattesa.

  220. Quanto all'ultima parte, concernente il rifiuto della Commissione di consentire laconsultazione del fascicolo, va osservato che le ricorrenti hanno presentato unadomanda in questo senso solo dopo l'emanazione della decisione controversa. Diconseguenza la legittimità di quest'ultima non può in alcun modo essere inficiatadal rifiuto della Commissione di consentire la consultazione richiesta (v. sentenzadel Tribunale 6 aprile 1995, causa T-145/89, Baustahlgewebe/Commissione, Racc.pag. II-987, punto 30). D'altro canto, le ricorrenti non hanno fatto richiamo adalcun indizio che potesse dimostrare che il fascicolo conteneva elementi a lorofavore. Non hanno nemmeno sostenuto di non aver potuto consultare tutti idocumenti a loro carico. Analogamente, per quanto riguarda le consultazioni trale DG III e IV esse non sostengono che le dette note interne, di norma nonaccessibili ai terzi (sentenza del Tribunale 17 dicembre 1991, causa T-7/89,Hercules Chemical/Commissione, Racc. pag. II-1711, punto 54, e sentenza dellaCorte 6 aprile 1995, causa C-310/93 P, BPB Industries e BritishGypsum/Commissione, Racc. pag. I-865, punto 25) potrebbero risultare lorofavorevoli. Sostengono che le dette note potrebbero servire a controllare se nelcaso di specie è stato commesso uno sviamento di potere. Orbene, non hannonemmeno ritenuto necessario dedurre un motivo di sviamento di potere perdimostrare l'illegittimità della decisione controversa.

  221. Pertanto la terza parte del motivo va del pari disattesa.

  222. Per gli stessi motivi la domanda delle ricorrenti mirante all'adozione diprovvedimenti istruttori o di misure di organizzazione del procedimento del 9 luglio1996 (v. supra, punto 28) non può venir accolta.

  223. Da quanto precede risulta che il quarto motivo, concernente la violazione dei dirittidella difesa, va disatteso nel suo complesso.

    Quinto motivo: violazione dell'art. 190 del Trattato

    Sintesi degli argomenti delle parti

  224. Le ricorrenti sostengono che la Commissione è contravvenuta all'art. 190 delTrattato. Nella specie avrebbe dovuto attenersi all'obbligo di motivazione in modoparticolare perché affrontava per la prima volta il problema della conformità di unsistema di certificazione con le regole comunitarie di concorrenza. Non avrebbenemmeno tenuto conto delle osservazioni delle ricorrenti presentate durante ilprocedimento amministrativo. Le ricorrenti ritengono in particolare che laCommissione non abbia motivato a sufficienza i seguenti punti: la qualificazionedella SCK come impresa ai sensi dell'art. 85, n. 1, del Trattato, nonché il fatto chele pratiche criticate della SCK e della FNK restringevano la concorrenza eincidevano sugli scambi fra gli Stati membri.

  225. La Commissione non replica specificamente a questo motivo.

    Giudizio del Tribunale

  226. Secondo una costante giurisprudenza, l'obbligo di motivare una decisioneindividuale ha per fine di fornire all'interessato sufficienti indicazioni per rendersiconto se detta decisione sia fondata o se eventualmente sia inficiata da un vizio checonsente di contestarne la validità e di consentire al giudice comunitario diesercitare il suo sindacato sulla legittimità della decisione. La portata di tale obbligodipende dalla natura dell'atto di cui trattasi e dal contesto nel quale è statoadottato (v., in particolare, sentenza della Corte 14 febbraio 1990, causa C-350/88,Delacre e a./Commissione, Racc. pag. I-395, punto 15, e sentenza del Tribunale 12giugno 1997, causa T-504/93, Tiercé Ladbroke/Commissione, Racc. pag. II-0000,punto 149). Spetta quindi alla Commissione motivare esaurientemente ilprovvedimento qualora, nell'ambito di una prassi costante in materia di decisioni,questo vada notevolmente al di là delle decisioni precedenti (sentenza della Corte26 novembre 1975, causa 73/74, Papier Peints/Commissione, Racc. pag. 1491, punto31).

  227. In primo luogo, quanto all'asserita necessità di una motivazione particolarmentedettagliata nella fattispecie si deve rilevare che la Commissione, benché neldispositivo della decisione controversa si pronunci solo sul divieto di noleggio e sulsistema di tariffe raccomandate e di compensazione, ha però indicato a quali criterideve rispondere un sistema di certificazione — apertura, indipendenza, trasparenzae accettazione delle garanzie equivalenti di altri sistemi — per poter essereconsiderato compatibile con l'art. 85, n. 1, del Trattato (punto 23 della decisionecontroversa). Le ricorrenti non possono sostenere che, per quanto riguarda leinfrazioni contestate nel dispositivo della decisione controversa (divieto di noleggioe sistema di tariffe raccomandate e di compensazione) la decisione va molto oltrerispetto alle decisioni precedenti della Commissione. Ad ogni modo la Commissioneha ampiamente illustrato nella decisione controversa i motivi per cui il sistema ditariffe raccomandate e di compensazione e il divieto di noleggio costituivanoinfrazioni all'art. 85, n. 1, del Trattato (punti 20-31) e perché a dette pratiche nonpotevano fruire di un'esenzione in virtù dell'art. 85, n. 3, del Trattato (punti 32-39).Analogamente ha esposto in modo esauriente i motivi per i quali ritiene la SCK siaun'impresa ai sensi dell'art. 85, n. 1, del Trattato (punto 17).

  228. Quanto all'argomento secondo il quale la Commissione avrebbe dovuto prenderein considerazione le osservazioni delle ricorrenti presentate durante il procedimentoamministrativo, si deve ricordare che, se la Commissione in virtù dell'art. 90 delTrattato deve indicare gli elementi di fatto su cui si fonda la decisione e leconsiderazioni giuridiche che l'hanno indotta ad adottarla, detta disposizione nonprescrive che essa esamini tutti i punti di fatto e di diritto che sono stati sollevatinel corso del procedimento amministrativo (sentenza BAT eReynolds/Commissione, già citata, punto 72, e Tiercé Ladbroke/Commissione, giàcitata, punto 150). Inoltre non emerge da alcun elemento del fascicolo che laCommissione abbia omesso di prendere in considerazione un elemento essenzialeche era stato prospettato durante il procedimento amministrativo (v. sentenzaPublishers Association/Commissione, già citata, punto 41 e 42).

  229. Ne consegue che il motivo di violazione dell'art. 190 del Trattato non è fondato.

  230. Risulta da quanto precede che la domanda di annullamento della decisionecontroversa va respinta.

    3. Sulla domanda in via subordinata di annullamento o riduzione delle ammende

  231. Le ricorrenti hanno invocato tre motivi a sostegno della domanda in viasubordinata di annullamento o riduzione delle ammende. Con il primo fanno valerel'inosservanza dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, con il secondo un'infrazioneal principio di proporzionalità e con il terzo la violazione dell'art. 190 del Trattato.

    Primo motivo: inosservanza dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17

    Sintesi degli argomenti delle parti

  232. Le ricorrenti sostengono che l'irrogazione di un'ammenda non era giustificata.Ritengono che la constatazione fatta al punto 44 della decisione controversa,secondo la quale «la FNK e la SCK non possono non essere state consapevoli delfatto che le pratiche incriminate tendevano a limitare la concorrenza, o almenoavevano tale effetto» non è esatta.

  233. Non si può addebitare alla SCK di essere stata conscia dell'oggetto o quanto menodell'effetto anticoncorrenziale del divieto di noleggio, da un lato, poiché era statoammesso dal consiglio di certificazione che detto divieto costituiva l'unico mezzoper salvaguardare la coerenza del sistema di certificazione e, d'altra parte, poichéla stessa Commissione ha riconosciuto, nel controricorso nella causa T-213/95, lacomplessità della pratica tanto sul piano concettuale quanto sul piano della politicadella concorrenza. Ad ogni modo, in una precedente decisione, la Commissioneavrebbe riconosciuto che il fatto di non essersi mai pronunciata in passato su unparticolare tipo di infrazione è un motivo sufficiente per non infliggere ammende[decisione della Commissione 26 luglio 1988, relativa ad un procedimento a normadegli artt. 85 e 86 del Trattato CEE (IV/31.043 — Tetra Pak I, licenza BTG; GUL 272, pag. 27; in prosieguo: la «decisione 88/501»)].

  234. Quanto alla FNK, le ricorrenti si richiamano per la contestazione sulle tarifferaccomandate, all'art. 5 del regolamento (CEE) della Commissione 30 novembre1988, n. 4087, concernente l'applicazione dell'art. 85, n. 3, del Trattato a categoriedi accordi di franchising (GU L 359, pag. 46; in prosieguo: il «regolamenton. 4087/88») e all'art. 1, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 31 maggio 1991,n. 1534, concernente l'applicazione dell'art. 85, n. 3, del Trattato a talune categoriedi accordi, di decisioni e di pratiche concertate nel settore delle assicurazioni (GUL 143, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 1534/91»), nonché alla sentenzadella Corte 28 gennaio 1986, causa 161/84, Pronuptia (Racc. pag. 353), dai qualiemergerebbe che la semplice applicazione delle tariffe raccomandate, che non sonovincolanti, non doveva considerarsi incompatibile con il diritto comunitario.Nell'ipotesi in cui l'elaborazione delle tariffe di compensazione fosse opera dellaFNK, questa avrebbe potuto ragionevolmente ignorare che detta pratica costituivaun'infrazione all'art. 85, n. 1, del Trattato, dato che la Commissione aveva giàapprovato, per ben due volte, regimi di compensazione identici nel settore bancario[decisioni della Commissione 19 luglio 1989, 87/103 e 89/512/CEE, relativa ad unaprocedura in virtù art. 85, del Trattato CEE (IV/31.499 — Banche olandesi; GUL 253, pag. 1)].

  235. La Commissione ricorda che, secondo una costante giurisprudenza, affinchéun'infrazione possa considerarsi commessa intenzionalmente non è necessario chel'impresa si sia resa conto di contravvenire al divieto dell'art. 85. Sarebbe sufficienteche essa non potesse ignorare che il comportamento incriminato aveva comeoggetto la restrizione della concorrenza (sentenza della Corte 11 luglio 1989, causa246/86, Belasco e a./Commissione, Racc. pag. 2117, punto 41). Una siffattasituazione si sarebbe prodotta per quanto riguarda le ricorrenti. Quanto inparticolare alla FNK, la Commissione osserva inoltre che non potrebbe invocarela sentenza Pronuptia, già citata, i regolamenti nn. 4087/88 e 1534/91 o la prassidecisionale della Commissione nel settore bancario, che riguardavano regimitariffari liberi mentre nella fattispecie le tariffe raccomandate e di compensazioneerano vincolanti ed applicate ai clienti.

    Giudizio del Tribunale

  236. Per giurisprudenza consolidata le infrazioni alle regole di concorrenza che possonocostituire oggetto di una sanzione sono quelle commesse intenzionalmente o pernegligenza ed è sufficiente a questo proposito che il responsabile non potesseignorare che il suo comportamento avrebbe necessariamente comportato unarestrizione della concorrenza (v. sentenza del Tribunale 7 luglio 1994, causa T-43/92, Dunlop Slazenger/Commissione, Racc. pag. II-441, punto 142, e lagiurisprudenza citata).

  237. Gli argomenti della SCK secondo i quali non si è resa conto che il divieto dinoleggio costituiva una restrizione della concorrenza non possono venire accolti. Inprimo luogo, il fascicolo non contiene alcun documento nel quale il consiglio dicertificazione abbia affermato che il divieto di noleggio costituiva l'unico mezzo permantenere la coerenza del sistema di certificazione di cui al punto 2.5 dei criteridi autorizzazione di detto consiglio. La relazione finale del 22 aprile 1992 delconsiglio di certificazione al quale si riferiscono le ricorrenti rileva soltanto che laSCK non rispetta più questo punto dopo aver revocato il divieto di noleggio in esitoalla pronuncia d'urgenza del giudice nazionale senza aver previsto una soluzionealternativa [«si constata che la SCK, mettendo in esecuzione la pronuncia delgiudice, ha abrogato la disposizione in questione (divieto di noleggio), ma non haancora adottato una disposizione diversa che possa rispondere all'obiettivoperseguito: vale a dire che le gru offerte a noleggio da altre imprese siano ancheesse conformi agli stessi parametri. In questo modo la SCK non rispetta lacondizione di cui al punto 2.5 dei criteri di autorizzazione»].

  238. In secondo luogo, il riconoscimento ad opera della Commissione della complessitàdella pratica non costituisce nemmeno una giustificazione dell'«ignoranza» dellaSCK. E' infatti inconcepibile che la SCK abbia potuto considerare che il divieto dinoleggio, che rappresenta una menomazione della libertà contrattuale delle impresecertificate e che incide sulla situazione delle imprese non certificate, non potevaimplicare una restrizione della concorrenza sul mercato e fare insorgere difficoltàsotto il profilo del diritto comunitario della concorrenza.

  239. In terzo luogo, la decisione della Commissione di non irrogare un'ammenda nelladecisione 88/501, data l'indole relativamente nuova delle infrazioni accertate nonconferisce «un'immunità» alle imprese che commettono infrazioni che fino a quelmomento non sono incorse in penalità irrogate dalla Commissione. Infatti, proprionell'ambito specifico di ciascuna pratica la Commissione, nell'esercizio della suadiscrezionalità, decide dell'opportunità di irrogare un'ammenda onde punirel'infrazione accertata e salvaguardare l'efficacia del diritto della concorrenza. Aquesto proposito si deve osservare che le ricorrenti non potevano ignorare glieffetti anticoncorrenziali di un divieto di noleggio applicato nell'ambito di unsistema di certificazione non aperto e che non prevedeva l'accettazione di garanzieequivalenti offerte da altri sistemi.

  240. Quanto alla FNK, il sistema di tariffe raccomandate e di compensazione eravincolante (v. supra, punti 159-164) e questo sistema riguardava non solo i rapportitra i membri della FNK (tariffe di compensazione), ma anche i rapporti tra questie i committenti (tariffe raccomandate). Per tali caratteristiche, il caso di specie sidistingue in modo fondamentale dalle situazioni su cui verteva la sentenzaPronuptia, già citata, e da quelle contemplate dal regolamento n. 4087/88 e dalregolamento n. 1534/91 come applicato dal regolamento n. 3932/92, nonché nellaprassi decisionale della Commissione nel settore bancario, alle quali si richiamanole ricorrenti (v. supra, punto 234). Si deve aggiungere che il sistema di tarifferaccomandate e di compensazione mirava all'incremento dei prezzi sul mercato (v.supra, punti 163 e 164). Pertanto è escluso che la FNK potesse ignorare che il suosistema di tariffe raccomandate e di compensazione avrebbe implicato unarestrizione della concorrenza.

  241. Ne consegue che il primo motivo va disatteso.

    Secondo motivo: violazione del principio di proporzionalità

    Sintesi degli argomenti delle parti

  242. Le ricorrenti osservano che i fattori elencati dalla Commissione al n. 45 delladecisione controversa per stabilire l'entità dell'ammenda non sono pertinenti.Anzitutto l'importo dell'ammenda non sarebbe proporzionato rispetto allaprospettata perturbazione del mercato comune del noleggio delle gru. In secondoluogo, la Commissione supporrebbe a torto che esistono stretti vincoli tra la SCKe la FNK che, insieme costituissero solo il 40% delle imprese operanti sul mercatoe quindi non deterrebbero una parte rilevante del mercato del noleggio delle gru.Infine, la FNK avrebbe volontariamente mantenuto la situazione risultantedall'esecuzione dell'ordinanza 11 febbraio 1992 nonostante fosse stata annullata dalgiudice d'appello il 9 luglio 1992. Questo atteggiamento, che avrebbe giustificatouna rinuncia ad irrogare ammende [decisione della Commissione 5 settembre 1979,79/934/CEE, relativa ad una procedura di applicazione dell'art. 85 del TrattatoCEE (IV/29.021 — BP Kemi — DDSF; GU L 286, pag. 32)], costituirebbe comunqueun motivo sufficiente per una riduzione cospicua dell'ammenda.

  243. Per di più, gli importi delle ammende sarebbero esorbitanti, poiché la FNK e laSCK non disporrebbero dei mezzi finanziari per pagarle. Nell'ipotesi della SCK, labreve durata dell'infrazione [decisione della Commissione 19 dicembre 1974,75/75/CEE, relativa ad un procedimento a norma dell'art. 86 del Trattato CEE(IV/28.851 — General Motors Continental; GU L 29, pag. 14)], nonché il fatto chela Commissione non aveva mai precisato l'applicazione delle norme di concorrenzaai sistemi di certificazione (sentenza della Corte 3 luglio 1991, causa C-62/86,AKZO/Commissione, Racc. pag. I-3359, punto 163) sarebbero circostanzeattenuanti che giustificano una riduzione dell'ammenda irrogata. Nell'ipotesi dellaFNK, la Commissione non avrebbe avuto il diritto di commisurare l'ammenda alfatturato degli aderenti alla FNK, poiché la decisione controversa aveva comedestinataria l'associazione e non gli aderenti singoli. Infine, il fatto che laCommissione, nel corso del procedimento amministrativo, ponendo in non calel'art. 6 della CEDU, non abbia adottato una decisione entro un termine ragionevolegiustificherebbe la riduzione dell'ammenda irrogata.

  244. Nelle loro osservazioni sulla memoria d'intervento, le ricorrenti si richiamanoancora alla decisione della Commissione 5 giugno 1996, 96/438/CEE, relativa ad unprocedimento a norma dell'art. 85 del Trattato CE (IV/34.983 — FENEX; GUL 181, pag. 28; in prosieguo: la «decisione 96/438»), nella quale la Commissioneha erogato un'ammenda di soli 1 000 ECU, mentre l'infrazione accertata avrebbeavuto caratteristiche analoghe a quelle dell'infrazione contestata alla FNK.

  245. La Commissione ribatte che le ricorrenti non possono sostenere che non vi è stataperturbazione del mercato comunitario. Le due ricorrenti, consideratecongiuntamente, occuperebbero una parte rilevante del mercato olandese. Inoltreil sistema di tariffe raccomandate e di compensazione è stato applicato per oltredieci anni prima che la FNK lo abrogasse per ottemperare all'ordinanza d'urgenzadel presidente dell'Arrondissementsrechtbank di Utrecht 11 febbraio 1992. Quantoall'importo delle ammende, esso non sarebbe esorbitante, poiché il fatturato deimembri rispettivi delle ricorrenti ammonterebbe a oltre 200 milioni di ECU.Terrebbe conto della durata relativamente breve dell'infrazione per quantoriguarda la SCK. Infine non sarebbe stata commessa alcuna violazione dell'art. 6della CEDU.

    Giudizio del Tribunale

  246. Secondo una giurisprudenza costante l'importo dell'ammenda dev'esserecommisurato alle circostanze della violazione ed alla gravità dell'infrazione e lavalutazione della gravità dell'infrazione per stabilire l'importo dell'ammenda deveessere effettuata tenendo conto, in particolare, della natura delle restrizioniprovocate alla concorrenza (v. sentenza del Tribunale 14 luglio 1994, causa T-77/92,Parker Pen/Commissione, Racc. pag. II-549, punto 92).

  247. Al punto 45 della decisione controversa, la Commissione ha valutato la gravità delleinfrazioni per stabilire l'importo delle ammende da irrogare alle ricorrenti. Haanzitutto considerato che il sistema delle tariffe della FNK e il divieto di noleggiodella SCK «costituiscono uno strumento artificiale di controllo o di limitazione delmercato olandese del noleggio di gru e falsano quindi il gioco della concorrenza nelmercato comune nel noleggio di gru». Inoltre essa ha tenuto conto del fatto che lericorrenti che «mantengono tra loro stretti legami, raggruppano un gran numerodi imprese che occupano congiuntamente una parte rilevante del mercato dinoleggio di gru e che hanno cessato di applicare le disposizioni di cui trattasi soloperché costrette da una decisione giudiziaria».

  248. La pertinenza di questi elementi di valutazione della gravità delle infrazioni nonpuò costituire oggetto di dubbio, quindi si deve esaminare l'esattezza materialedelle constatazioni corrispondenti.

  249. E' già stato osservato che il divieto di noleggio della SCK e il sistema di tarifferaccomandate e di compensazione della FNK costituiscono infrazione all'art. 85,n. 1, del Trattato. Si deve ricordare a questo proposito che il divieto di noleggioconnesso a un sistema di certificazione non totalmente aperto e che non prevedel'accettazione di garanzie equivalenti di altri sistemi limitava le possibilitàconcorrenziali delle imprese non certificate ed in particolare delle imprese nonolandesi. D'altro canto, il sistema di tariffe della FNK limitava in modo rilevantela concorrenza tra i membri di detta associazione. Le pratiche controverse dellaFNK e della SCK hanno quindi perturbato notevolmente il mercato comune delnoleggio di gru. Quanto ai rapporti tra la FNK e la SCK, le stesse ricorrentidichiarano nel ricorso che «il numero di imprese aderenti alla FNK e alla SCK erapressappoco identico e si trattava in maggioranza delle stesse entità». LaCommissione non ha nemmeno commesso errori stimando che gli aderenti allaFNK e le imprese certificate dalla SCK rappresentano una parte notevole delmercato del noleggio di gru. La Commissione ha ritenuto nella decisionecontroversa che la FNK e la SCK rappresentavano il 78 o il 51% del mercatoolandese di noleggio di gru (punto 6). La percentuale del 51% era d'altra partestata prospettata dalle ricorrenti stesse durante il procedimento amministrativo.Quindi, al punto 26 della risposta alla comunicazione degli addebiti del 21 ottobre1994 le ricorrenti, contestando il dato del 75% assunto dalla Commissione, avevanosostenuto che gli aderenti alla FNK gestivano complessivamente, al 31 dicembre1993, 1 544 gru mobili su un totale di circa 3 000 gru mobili nel settore del noleggiodelle gru, cioè una quota di mercato del 51%. Perciò, l'argomentazione dellericorrenti secondo la quale la FNK e la SCK, alle quali aderiscono in sostanza lestesse imprese, occuperebbe solo il 40% del mercato olandese del noleggio di gruva respinta. Comunque, una quota di mercato del 40% rappresenta una quotanotevole del mercato olandese del noleggio di gru. Inoltre la FNK non puòsostenere, per ottenere l'annullamento o la riduzione dell'ammenda, di avermantenuto la situazione instaurata in esecuzione dell'ordinanza 11 febbraio 1992,malgrado detto provvedimento fosse annullato dal giudice d'appello il 9 luglio 1992.Poiché l'ammenda si riferiva solo al periodo che va fino al 6 febbraio 1992 (punto46 della decisione controversa), il fatto che la FNK non abbia più applicato il suosistema di tariffe raccomandate e di compensazione dopo l'11 febbraio 1992 èinfatti inconferente per la valutazione della gravità di un'infrazione commessa nelperiodo precedente il 6 febbraio 1992.

  250. Quanto al motivo di violazione dell'art. 6, n. 1, della CEDU, si deve ricordare chenon è fondato (v. supra, punti 53-70). L'argomento volto ad ottenere una riduzionedell'ammenda a causa della prospettata inosservanza del principio del termineragionevole non può quindi, a sua volta, essere accolto.

  251. Le ricorrenti non possono nemmeno trarre argomento dalla decisione 96/438.Infatti, emerge da detta decisione che le tariffe proposte dalla FENEX eranotariffe puramente indicative. Non si trattava dunque di un regime di tariffe che,come nella specie, era vincolante per i membri dell'associazione in virtù di unobbligo di osservare tariffe accettabili (v. supra, punti 159-164). D'altro canto èpatente che, contrariamente alla FNK (ordinanza d'urgenza 11 febbraio 1992 delpresidente dell'Arrondissementsrechtbank di Utrecht, v. supra, punto 8) la FENEXnon è stata costretta da un giudice nazionale né da un'altra pubblica autorità a porfine alle sue pratiche di diffusione delle tariffe. Inoltre la FENEX aveva già cessatovolontariamente la diffusione delle tariffe raccomandate prima che la Commissionedecidesse d'aprire d'ufficio, e non su reclamo, un procedimento nei suoi confronti.

  252. Sulla lamentata violazione del principio di proporzionalità, per quanto riguardal'importo delle ammende valutato alla luce dei mezzi finanziari delle ricorrenti, sideve ricordare che, secondo una giurisprudenza costante l'impiego del terminegenerico «infrazione» all'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, nel senso checomprende indistintamente gli accordi, le pratiche concertate e le decisioni delleassociazioni di imprese, indica che i massimi contemplati da questa disposizione siapplicano allo stesso modo agli accordi e pratiche concertate nonché alle decisionidi associazioni di imprese. Ne consegue che il massimo del 10% del giro d'affarideve calcolarsi rispetto al giro d'affari realizzato da ciascuna delle imprese aderentia detti accordi e pratiche concertate o dal complesso delle imprese aderenti a detteassociazioni di imprese, o quanto meno allorché, in virtù delle norme interne,l'associazione può rendere corresponsabili i propri membri. La correttezza diquesto giudizio è corroborata dal fatto che l'influenza che un'associazione d'impreseha potuto esercitare sul mercato non dipende infatti dal «volume d'affari» suoproprio, il quale non rivela la sua dimensione né la sua potenza economica, bensìdal fatturato dei suoi soli soci, il quale costituisce un'indicazione della suadimensione e della sua potenza economica (sentenze CB e Europay/Commissione,già citata, punti 136 e 137, e SPO e a./Commissione, già citata, punto 385).

  253. Nel caso di specie non è contestato che la FNK è un'associazione di imprese(punto 8 della notifica della FNK). D'altro canto, stando all'art. 6 del suo statuto,l'associazione può coinvolgere la responsabilità dei suoi aderenti. Le ricorrenti nonpotrebbero quindi sostenere che la Commissione non aveva il diritto di prenderein considerazione il fatturato degli aderenti alla FNK per fissare l'importo delleammende da irrogare alla detta associazione.

  254. Per quanto riguarda tuttavia l'ammenda inflitta alla SCK, si deve rilevare che laCommissione nella sua decisione controversa ha correttamente definito la SCKcome impresa (punto 17) e non come associazione di imprese. Pertanto, laCommissione non aveva il diritto di commisurare al fatturato delle impresecertificate l'importo dell'ammenda. Emerge dal bilancio della SCK per il 1994 cheil volume d'affari ammontava a 608 231 HFL, vale a dire l'equivalente di circa288 750 ECU. Benché la Commissione abbia rispettato il massimale stabilitodall'art. 15, n. 2, lett. a), del regolamento n. 17, risulta che l'ammenda di 300 000ECU irrogata alla SCK, che supera il giro d'affari complessivo realizzato da questadurante l'anno precedente l'emanazione della decisione controversa, èsproporzionato.

  255. Così stando le cose, il Tribunale considera, nell'esercizio della sua competenzaanche di merito, che sia equo ridurre a 100 000 ECU l'importo della dettaammenda.

    Terzo mezzo: violazione dell'art. 190 del Trattato

    Sintesi degli argomenti delle parti

  256. Le ricorrenti sostengono che la Commissione ha motivato in modo lacunosol'importo dell'ammenda (sentenze della Corte 15 luglio 1970, causa 45/69,Boehringer Mannheim/Commissione, Racc. pag. 769, in particolare pag. 811; 16dicembre 1975, cause riunite da 40/73 a 48/73, 50/73, 54/73, 55/73, 56/73, 111/73,113/73 e 114/73, Suiker Unie e a./Commissione, Racc. pag. 1663, punto 612, e 7giugno 1983, cause riunite 100/80, 101/80, 102/80 e 103/80, Musique Diffusionfrançaise/Commissione, Racc. pag. 1825, punto 120).

  257. La Commissione si richiama ai punti 45 e 46 della decisione controversa.

    Giudizio del Tribunale

  258. Si deve ricordare che l'oggetto dell'obbligo di motivazione delle decisioni lesive èquello di fornire agli interessati le indicazioni necessarie per sapere se siano omeno fondate e di consentire al giudice di esercitare il proprio sindacato sullalegittimità di dette decisioni (v. giurisprudenza citata al punto 226 di cui sopra esentenza del Tribunale 6 aprile 1995, causa T-150/89, Martinelli/Commissione,Racc. pag. II-1165, punto 65).

  259. Al punto 44 della decisione controversa la Commissione ha considerato che lericorrenti non potessero ignorare che le pratiche commerciali criticate avevanocome oggetto o quanto meno come effetto una restrizione della concorrenza. Aipunti 45 e 46 essa ha valutato rispettivamente la gravità e la durata delle infrazioniper fissare l'importo dell'ammenda da irrogare alle ricorrenti. Questi due ultimipunti hanno fornito alle ricorrenti le indicazioni necessarie per sapere se leammende che venivano loro irrogate fossero o meno giustificate e consentano alTribunale di esercitare il proprio sindacato di legittimità.

  260. Il terzo motivo non può quindi venire accolto.

  261. Da quanto precede risulta che la domanda di annullamento delle ammende varespinta, e che vi è solo motivo di ridurre l'importo dell'ammenda inflitta alla SCK.

    Sulle spese

  262. Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte che rimanesoccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Tuttavia, ai sensidel n. 3 dello stesso articolo, il Tribunale può ripartire le spese o decidere checiascuna parte sopporti le proprie spese se le parti soccombono rispettivamente suuno o più capi. Nel caso di specie le ricorrenti sono rimaste soccombenti in tuttii loro capi di domanda nella causa T-213/95, nelle domande principali e nelcomplesso delle domande in subordine nella causa T-18/96. Non si deve quindiapplicare l'art. 87, n. 3, del regolamento di procedura. Le ricorrenti sono quindicondannate alle spese della convenuta, ivi comprese quelle relative ai procedimentisommari. Sono a loro carico inoltre le spese delle parti intervenienti.

    Per questi motivi,

    IL TRIBUNALE (Quarta Sezione ampliata)

    dichiara e statuisce:

    1. Le cause T-213/95 e T-18/96 sono riunite ai fini della sentenza.

    2. L'importo dell'ammenda inflitta alla Stichting CertificatieKraanverhuurbedrijf all'art. 5, n. 2, della decisione della Commissione 29novembre 1995, 95/551/CE, relativa ad un procedimento a normadell'articolo 85 del Trattato CE (IV/34.179, 34.202, 216 — StichtingCertificatie Kraanverhuurbedrijf e Federatie van NederlandseKraanverhuurbedrijven), è ridotto a 100 000 ECU.

    3. I ricorsi sono respinti per il resto.

    4. Le parti ricorrenti sopporteranno le spese da esse incontrate e le spesesostenute dalla Commissione, ivi comprese quelle relative ai procedimentisommari. Sono a loro carico anche le spese degli intervenienti.



Lenaerts             Lindh                 Azizi
        Cooke             Jaeger

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 22 ottobre 1997.

Il cancelliere

Il presidente

H. Jung

P. Lindh

Indice
I fatti e il procedimento

II - 3

Conclusioni delle parti

II - 8

Sul ricorso per risarcimento danni (causa T-213/95)

II - 10

    1. Sul comportamento illegittimo contestato alla Commissione

II - 10

        Primo motivo: violazione dell'art. 6 della CEDU

II - 10

            Sintesi degli argomenti delle parti

II - 10

            Giudizio del Tribunale

II - 13

        Secondo motivo: trasgressione del principio della certezza del diritto

II - 17

            Sintesi degli argomenti delle parti

II - 17

            Giudizio del Tribunale

II - 18

        Terzo motivo: trasgressione del principio della tutela del legittimoaffidamento

II - 19

            Sintesi degli argomenti delle parti

II - 19

            Giudizio del Tribunale

II - 19

        Quarto motivo: trasgressione del diritto di venir ascoltati

II - 20

            Sintesi degli argomenti delle parti

II - 20

            Giudizio del Tribunale

II - 21

    2. Sul nesso causale

II - 22

        Sintesi degli argomenti delle parti

II - 22

        Giudizio del Tribunale

II - 22

Sul ricorso per la dichiarazione di nullità o di annullamento della decisione 95/551 (causaT-18/96)

II - 23

    1. Sulla domanda di accertamento della nullità della decisione controversa

II - 24

        Sintesi degli argomenti delle parti

II - 24

        Giudizio del Tribunale

II - 24

    2. Sulla domanda di annullamento della decisione controversa

II - 25

        Primo motivo: violazione degli artt. 3, 4, 6 e 9 del regolamento n. 17

II - 26

            Sintesi degli argomenti delle parti

II - 26

            Giudizio del Tribunale

II - 26

        Secondo motivo: violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato

II - 26

            Sulla prima parte, concernente un errore consistente nel qualificare la SCKcome impresa ai sensi dell'art. 85, n. 1, del Trattato

II - 27

                — Sintesi degli argomenti delle parti

II - 27

                — Giudizio del Tribunale

II - 27

            Sulla seconda parte, inerente ad un errore di diritto vertente sul richiamo aicriteri di trasparenza, di apertura, di indipendenza e di accettazione digaranzie equivalenti di altri sistemi nella valutazione della compatibilitàdi un sistema di certificazione con l'art. 85, n. 1, del Trattato, e ad unerrore di valutazione che sarebbe stato commesso dalla Commissioneallorché ha ritenuto che il divieto di noleggio avesse lo scopo o l'effettodi restringere la concorrenza ai sensi dell'art. 85, n. 1, del Trattato

II - 28

                — Sintesi degli argomenti delle parti

II - 28

                — Giudizio del Tribunale

II - 30

            Sulla terza parte, attinente al fatto che la Commissione avrebbe commessoun errore di valutazione ritenendo che il sistema delle tarifferaccomandate e di compensazione avesse per oggetto o per effetto unarestrizione della concorrenza ai sensi dell'art. 85, n. 1, del Trattato

II - 36

                — Sintesi degli argomenti delle parti

II - 36

                — Giudizio del Tribunale

II - 37

                a) Il sistema di tariffe raccomandate e di tariffe di compensazione

II - 37

                b) La responsabilità della FNK nella fissazione delle tariffe dicompensazione

II - 40

            Sulla quarta parte, vertente su di un errore di valutazione dell'incidenza sulcommercio fra Stati membri

II - 41

                — Sintesi degli argomenti delle parti

II - 41

                — Giudizio del Tribunale

II - 42

        Terzo motivo: violazione dell'art. 85, n. 3, del Trattato

II - 43

            Sintesi degli argomenti delle parti

II - 43

                — Quanto al rifiuto della Commissione di concedere l'esenzione per ildivieto di noleggio della SCK

II - 44

                — Sul rifiuto della Commissione di esentare il sistema delle tarifferaccomandate e di compensazione

II - 44

            Giudizio del Tribunale

II - 46

                — Quanto al rifiuto della Commissione di esentare il divieto di noleggiodella SCK

II - 46

                — Sul diniego da parte della Commissione di esenzione del sistema ditariffe raccomandate e di compensazione

II - 50

        Quarto motivo: violazione dei diritti della difesa

II - 52

            Sintesi degli argomenti delle parti

II - 52

            Giudizio del Tribunale

II - 54

        Quinto motivo: violazione dell'art. 190 del Trattato

II - 55

            Sintesi degli argomenti delle parti

II - 55

            Giudizio del Tribunale

II - 55

    3. Sulla domanda in via subordinata di annullamento o riduzione delle ammende

II - 56

        Primo motivo: inosservanza dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17

II - 56

            Sintesi degli argomenti delle parti

II - 56

            Giudizio del Tribunale

II - 58

        Secondo motivo: violazione del principio di proporzionalità

II - 59

            Sintesi degli argomenti delle parti

II - 59

            Giudizio del Tribunale

II - 60

        Terzo mezzo: violazione dell'art. 190 del Trattato

II - 63

            Sintesi degli argomenti delle parti

II - 63

            Giudizio del Tribunale

II - 63


1: Lingua processuale: l'olandese.

Racc.