Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht (Germania) il 16 novembre 2020 – ROI Land Investments Ltd. / FD

(Causa C-604/20)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesarbeitsgericht

Parti

Ricorrente: ROI Land Investments Ltd.

Resistente: FD

Questioni pregiudiziali

Se l’articolo 6, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 21, paragrafo 2, e paragrafo 1, lettera b), punto i), del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (in prosieguo: il «regolamento Bruxelles I bis») 1 , debba essere interpretato nel senso che il lavoratore possa convenire in giudizio una persona giuridica che, pur non essendo il suo datore di lavoro e non essendo domiciliata nel territorio di uno Stato membro ai sensi dell’articolo 63, paragrafo 1, del regolamento, sia direttamente responsabile nei confronti del lavoratore, in forza di una lettera di presentazione o cosiddetta lettera di patronage, con riguardo alle pretese derivanti da un contratto individuale di lavoro concluso con un terzo, dinanzi al giudice del luogo nel quale o a partire dal quale il lavoratore svolga abitualmente o abbia svolto da ultimo la propria attività nel rapporto di lavoro con il terzo, qualora, in mancanza della lettera di patronage, il contratto di lavoro con il terzo non sarebbe stato concluso.

Se l’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I bis debba essere interpretato nel senso che la riserva di cui all’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento medesimo escluda l’applicazione di una norma sulla competenza giurisdizionale prevista dal diritto nazionale dello Stato membro che consenta al lavoratore di convenire in giudizio una persona giuridica direttamente responsabile nei suoi confronti con riguardo alle pretese derivanti da un contratto individuale di lavoro concluso con un terzo, in circostanze come quelle descritte nella prima questione, in qualità di «successore giuridico» del datore di lavoro, nel foro del luogo abituale di lavoro, quando tale competenza giurisdizionale non sia prevista dall’articolo 21, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 21, paragrafo 1, lettera b), punto i), del regolamento medesimo.

In caso di risposta negativa alla prima questione e di risposta affermativa alla seconda questione:

a)    Se l’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I bis debba essere interpretato nel senso che la nozione di «attività professionale» comprenda un’attività subordinata svolta nell’ambito di un rapporto di lavoro.

b)    In caso di risposta affermativa, se l’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I bis debba essere interpretato nel senso che una cosiddetta lettera di patronage, in base alla quale una persona giuridica sia direttamente responsabile con riguardo alle pretese di un lavoratore derivanti da un contratto individuale di lavoro concluso con un terzo, rappresenti un contratto concluso dal lavoratore per uno scopo riferibile alla propria attività professionale.

Ove dalla risposta alle precedenti questioni risulti che il giudice remittente sia munito di giurisdizione internazionale ai fini della decisione della controversia:

a)    Se l’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) 2 , debba essere interpretato nel senso che la nozione di «attività professionale» comprenda l’attività subordinata svolta in un rapporto di lavoro.

b)    In caso di risposta affermativa, se l’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento Roma I debba essere interpretato nel senso che una cosiddetta lettera di patronage, in base alla quale una persona giuridica sia direttamente responsabile nei confronti di un lavoratore con riguardo alle pretese derivanti da un contratto individuale di lavoro concluso con un terzo rappresenti un contratto concluso dal lavoratore per uno scopo riferibile alla propria attività professionale.

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1 GU 2012, L 351, pag. 1.

2 GU 2008, L 177, pag. 6.