Sentenza del Tribunale del 12 dicembre 2014 – Comptoir d’Épicure / UAMI – A-Rosa Akademie (da rosa)
(Causa T-405/13)1
[«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di registrazione internazionale che designa la Comunità europea – Marchio figurativo da rosa – Marchio comunitario denominativo anteriore aROSA – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 – Articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009 e regola 22 del regolamento (CE) n. 2868/95»]
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Le Comptoir d’Épicure (Parigi, Francia) (rappresentante: S. Arnaud, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: V. Melgar, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI: A-Rosa Akademie GmbH (Rostock, Germania) (rappresentante: A. Theis, avvocato)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della quinta commissione di ricorso dell’UAMI del 22 maggio 2013 (procedimento R 1195/2012-5), relativa ad un procedimento di opposizione tra A-Rosa Akademie Gmbh e Le Comptoir d’Épicure.
Dispositivo
Il ricorso è respinto.
Le Comptoir d’Épicure è condannato alle spese.
________________________1 GU C 284 del 28.9.2013.