SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sesta Sezione ampliata)

15 giugno 2022 (*)

«Concorrenza – Abuso di posizione dominante – Mercato dei chipset LTE – Decisione che constata un’infrazione all’articolo 102 TFUE e all’articolo 54 dell’accordo SEE – Premi di esclusiva – Diritti della difesa – Articolo 19 e articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003 – Effetti preclusivi»

Nella causa T‑235/18,

Qualcomm Inc., con sede in San Diego, California (Stati Uniti), rappresentata da M. Pinto de Lemos Fermiano Rato, M. Davilla e M. English, avvocati,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da N. Khan, A. Dawes e C. Urraca Caviedes, in qualità di agenti,

convenuta,

IL TRIBUNALE (Sesta Sezione ampliata),

composto da A. Marcoulli (relatrice), presidente, S. Frimodt Nielsen, J. Schwarcz, C. Iliopoulos e R. Norkus, giudici,

cancelliere: C. Kristensen, capo unità

vista la fase scritta del procedimento,

in seguito all’udienza del 4, 5 e 6 maggio 2021,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con il suo ricorso basato sull’articolo 263 TFUE, la Qualcomm Inc., ricorrente, chiede l’annullamento della decisione C(2018) 240 final della Commissione, del 24 gennaio 2018, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 102 TFUE e dell’articolo 54 dell’accordo SEE [caso AT.40220 – Qualcomm (premi di esclusiva)], con la quale la Commissione ha constatato che essa aveva abusato della sua posizione dominante dal 25 febbraio 2011 al 16 settembre 2016 (in prosieguo: il «periodo considerato») e le ha inflitto un’ammenda pari a EUR 997 439 000 (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

I.      Fatti

A.      Sulla ricorrente

2        La ricorrente è una società americana costituita nel 1985, operante nel settore delle tecnologie cellulari e wireless. Essa sviluppa e fornisce chip e software utilizzati per le comunicazioni vocali e di dati. I chip della ricorrente sono venduti, e il suo software di sistema è concesso su licenza, a imprese che li utilizzano per fornire di dotazioni i telefoni cellulari, i tablet, i computer portatili, i moduli di dati e altri beni di consumo elettronici. La ricorrente fornisce in particolare chipset di banda base (in prosieguo: i «chipset»).

3        I chipset consentono agli smartphone e ai tablet di collegarsi alle reti cellulari e sono utilizzati sia per la trasmissione vocale che per la trasmissione di dati. Un chipset risulta dalla combinazione di tre componenti, vale a dire un processore in banda base, un circuito integrato di radiofrequenza e un circuito integrato di alimentazione, i quali sono di norma contenuti in chip separati o, più raramente, nello stesso chip. Oltre al processore in banda base, taluni apparecchi richiedono un processore di applicazione, il quale può essere integrato in uno stesso chip con il processore in banda base o essere contenuto in un chip separato. Un chipset può quindi essere «integrato» o «autonomo» (detto anche «fine»), a seconda che integri o meno un processore di applicazione. Un chipset può essere compatibile con una o più norme di comunicazione cellulare, quali le norme GSM (Global System for Mobile Communications), UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) o LTE (Long Term Evolution). I chipset sono venduti a fabbricanti di apparecchiature originali (in prosieguo: gli «OEM»), quali la Apple Inc. (Apple), la HTC Corporation (HTC), la Huawei Technologies Co. Ltd (Huawei), la LG Corp. (LG), la Samsung Group (Samsung) e la ZTE Corporation (ZTE), che li incorporano nei loro apparecchi.

4        La presente causa verte più in particolare sulla fornitura di chipset conformi alla norma LTE nonché alle norme UMTS e GSM (in prosieguo: i «chipset LTE») da parte della ricorrente alla Apple nel corso del periodo compreso tra il 2011 e il 2016.

B.      Sul procedimento amministrativo

1.      Sul procedimento con la ricorrente

5        Nell’agosto 2014 la Commissione europea ha avviato un’indagine su accordi riguardanti l’acquisto e l’utilizzo dei chipset della ricorrente.

6        Fra il 13 ottobre 2014 e il 14 gennaio 2015, ai sensi dell’articolo 18, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101 e 102 TFUE] (GU 2003, L 1, pag. 1), la Commissione ha inviato alla ricorrente richieste di informazioni.

7        Il 16 luglio 2015 la Commissione ha avviato un procedimento nei confronti della ricorrente al fine di adottare una decisione ai sensi del capo III del regolamento n. 1/2003.

8        L’8 dicembre 2015 la Commissione ha inviato alla ricorrente una comunicazione degli addebiti, alla quale la ricorrente ha risposto il 27 giugno 2016. Il 27 luglio 2016 la ricorrente ha completato tale risposta.

9        Tra il 22 novembre 2016 e il 5 maggio 2017 la Commissione ha inviato alla ricorrente nuove richieste di informazioni.

10      Il 10 febbraio 2017 la Commissione ha inviato alla ricorrente un documento contenente l’esposizione dei fatti, al quale la ricorrente ha risposto il 13 marzo 2017.

11      Il 29 maggio 2017 la ricorrente ha formulato osservazioni successive sugli elementi di prova inseriti nel fascicolo dopo la comunicazione degli addebiti.

12      Nel corso del procedimento amministrativo la ricorrente è stata ricevuta più volte dai servizi della Commissione, alcune volte in presenza del gruppo dell’economista capo.

13      Il 24 gennaio 2018 la Commissione ha adottato la decisione impugnata.

2.      Sulle altre imprese e sulle parti interessate

14      Prima di avviare l’indagine menzionata al precedente punto 5, la Commissione ha tenuto una riunione con un informatore terzo che aveva chiesto l’anonimato (in prosieguo: l’«informatore terzo»), riunione organizzata su richiesta di quest’ultimo.

15      Tra il 12 agosto 2014 e il 23 luglio 2015 la Commissione ha inviato richieste di informazioni a taluni clienti e concorrenti della ricorrente.

16      Prima dell’invio della comunicazione degli addebiti alla ricorrente, la Commissione ha tenuto riunioni e conferenze telefoniche con terzi.

17      La Commissione ha ammesso la Apple e la Nvidia come terzi interessati ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del suo regolamento (CE) n. 773/2004, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli [101 e 102 TFUE] (GU 2004, L 123, pag. 18). La Apple è un’impresa cliente della ricorrente che si rifornisce di chipset, tra i quali chipset LTE. La Nvidia è un’impresa concorrente della ricorrente che fornisce determinati tipi di chipset.

18      Il 15 marzo 2016 la Commissione ha fornito alla Apple una versione non riservata della comunicazione degli addebiti. Il 2 maggio 2016 la Apple ha trasmesso il proprio punto di vista sulla comunicazione degli addebiti.

19      Il 31 marzo 2016 la Commissione ha fornito alla Nvidia una versione non riservata della comunicazione degli addebiti. Il 31 maggio 2016 la Nvidia ha trasmesso il proprio punto di vista sulla comunicazione degli addebiti.

20      Il 19 ottobre 2016 la Commissione ha fornito alla Apple una versione non riservata della risposta della ricorrente alla comunicazione degli addebiti. Il 21 novembre 2016 la Apple ha trasmesso il proprio punto di vista sulla risposta alla comunicazione degli addebiti.

21      Tra il 22 novembre 2016 e il 5 maggio 2017 la Commissione ha inviato richieste di informazioni alla Apple e a concorrenti della ricorrente.

3.      Sullaccesso al fascicolo

22      Il 21 dicembre 2015, dopo la comunicazione degli addebiti, la Commissione ha fornito alla ricorrente un accesso (su CD‑ROM) al fascicolo di causa. Secondo quanto richiesto dalla ricorrente, la Commissione le ha trasmesso le versioni non riservate di taluni altri documenti che non le aveva ancora trasmesso nonché versioni non riservate di taluni documenti, contenenti meno omissis, che le aveva già trasmesso.

23      Il 23 e il 24 maggio 2016 il consigliere‑auditore ha organizzato, per i consulenti esterni della ricorrente, un procedimento di accesso a una prima sala dati in relazione a taluni documenti. Il 1º giugno 2016 il consigliere‑auditore ha organizzato, per i consulenti esterni della ricorrente, un procedimento di accesso a una seconda sala dati in relazione a taluni altri documenti. Il 28 e il 30 giugno 2016 i consulenti esterni della ricorrente hanno avuto accesso a una terza sala dati finalizzata a consentire loro di presentare osservazioni riservate sostanziali sui documenti messi a disposizione nella prima e nella seconda sala dati.

24      Il 13 febbraio 2017, dopo l’esposizione dei fatti, la Commissione ha concesso alla ricorrente un nuovo accesso al fascicolo di causa (su CD‑ROM) per quanto riguarda i documenti raccolti dopo la comunicazione degli addebiti. Il 17 febbraio 2017 il consigliere‑auditore ha organizzato, per i consulenti esterni della ricorrente, un procedimento di accesso ad una quarta sala dati in relazione ad alcuni di tali documenti.

25      Il 25 gennaio 2018, dopo l’adozione della decisione impugnata, la ricorrente ha chiesto alla Commissione di fornirle l’elenco delle riunioni o dei colloqui organizzati con i terzi riguardo all’oggetto dell’indagine. Il 2 marzo 2018 la Commissione ha risposto che avevano avuto luogo talune riunioni e conferenze telefoniche con terzi e ha fornito gli appunti corrispondenti.

C.      Sulla decisione impugnata

26      La decisione impugnata comprende quattordici sezioni riguardanti, rispettivamente, l’introduzione (sezione 1); le imprese interessate (sezione 2); il procedimento (sezione 3); le censure procedurali della ricorrente (sezione 4); gli standard (sezione 5); la tecnologia e i prodotti considerati (sezione 6); le attività della ricorrente collegate ai chipset (sezione 7); gli accordi della ricorrente con la Apple (sezione 8); la definizione del mercato (sezione 9); la posizione dominante (sezione 10); l’abuso di posizione dominante (sezione 11); la competenza (sezione 12); gli effetti sul commercio tra gli Stati membri (sezione 13), nonché i mezzi di ricorso e l’ammenda (sezione 14).

1.      Sugli accordi tra la ricorrente e la Apple

27      Nella sezione 8 della decisione impugnata la Commissione ha rilevato che, il 25 febbraio 2011, la ricorrente aveva concluso un accordo con la Apple (in prosieguo: l’«accordo di transizione») relativo alla fornitura di chipset e che tale accordo era stato modificato il 28 febbraio 2013 con la conclusione di un accordo successivo (in prosieguo: la «prima clausola addizionale all’accordo di transizione»), entrato in vigore con effetto retroattivo il 1º gennaio 2013 (in prosieguo, congiuntamente: gli «accordi di cui trattasi»).

28      La Commissione ha precisato che gli accordi di cui trattasi prevedevano la concessione, da parte della ricorrente alla Apple, di premi a titolo di incentivo a condizione che quest’ultima si rifornisse dalla ricorrente per l’intero fabbisogno di chipset LTE (in prosieguo: i «premi di cui trattasi»). A quest’ultimo riguardo, la Commissione ha precisato che, ai fini della decisione impugnata, i chipset LTE comprendevano i chipset conformi alla norma LTE nonché alle norme GSM e UMTS.

29      La Commissione ha rilevato che, dal 2011 al 2015, la Apple aveva acquistato chipset LTE unicamente dalla ricorrente e che la ricorrente aveva pagato alla Apple una somma compresa tra 2 e 3 miliardi di dollari statunitensi (USD).

30      La Commissione ha aggiunto che, sebbene la scadenza degli accordi di cui trattasi fosse stata fissata al 31 dicembre 2016, ai fini della decisione impugnata, gli accordi di cui trattasi erano cessati in seguito al lancio da parte della Apple, il 16 settembre 2016, degli iPhone 7 che incorporavano chipset LTE della Intel.

2.      Sulla definizione del mercato

31      Nella sezione 9 della decisione impugnata la Commissione ha concluso che il mercato da prendere in considerazione era il libero mercato dei chipset LTE e che tale mercato era di portata mondiale (in prosieguo: il «mercato rilevante»). In particolare, la Commissione ha ritenuto che il mercato rilevante includesse i chipset LTE autonomi e i chipset LTE integrati, ma escludeva la produzione vincolata di tali chipset. A tal riguardo, la Commissione ha ritenuto, in particolare, che i chipset LTE non potessero sostituire i chipset compatibili con la norma GSM, né i chipset compatibili con la norma UMTS (in prosieguo: i «chipset UMTS»).

3.      Sulla posizione dominante

32      Nella sezione 10 della decisione impugnata la Commissione ha considerato che la ricorrente aveva detenuto una posizione dominante nel mercato rilevante tra il 1º gennaio 2011 e il 31 dicembre 2016. A tal fine, la Commissione ha dichiarato che la ricorrente aveva beneficiato dal 2010 di ampie quote di mercato rilevante, che tale mercato era caratterizzato dall’esistenza di numerosi ostacoli all’ingresso e all’espansione e che la forza commerciale dei clienti della ricorrente che acquistavano chipset non era tale da pregiudicare la sua posizione dominante.

4.      Sullabuso di posizione dominante

33      Nella sezione 11 della decisione impugnata la Commissione ha concluso che la ricorrente aveva abusato della sua posizione dominante nel mercato rilevante concedendo i premi di cui trattasi. A tal fine, la Commissione ha dichiarato che i premi di cui trattasi erano premi di esclusiva, che tali premi potevano avere effetti anticoncorrenziali, che l’analisi del margine critico presentata dalla ricorrente non incideva sulla sua conclusione e che la ricorrente non aveva dimostrato che detti premi fossero controbilanciati o compensati da vantaggi in termini di efficienza anche a favore dei consumatori.

34      La Commissione ha dichiarato che l’abuso della ricorrente si era verificato durante il periodo considerato.

5.      Sullammenda

35      La Commissione ha ritenuto che dovesse essere inflitta un’ammenda alla ricorrente e, previo calcolo, ha concluso che il suo importo doveva essere fissato in EUR 997 439 000.

6.      Sul dispositivo

36      Il dispositivo della decisione impugnata è così formulato:

«Articolo 1

La Qualcomm Inc. ha violato l’articolo 102 del Trattato [sul funzionamento dell’Unione europea] e l’articolo 54 dell’accordo sullo Spazio economico europeo concedendo premi alla Apple Inc. a condizione che la Apple Inc. si rifornisse dalla Qualcomm Inc. per l’intero fabbisogno della Apple Inc. di chipset di banda base conformi alla norma Long Term Evolution nonché alle norme Global System for Mobile Communications e Universal Mobile Telecommunications System.

L’infrazione è durata dal 25 febbraio 2011 al 16 settembre 2016.

Articolo 2

Per l’infrazione menzionata all’articolo 1, alla Qualcomm Inc. è inflitta un’ammenda pari a EUR 997 439 000.

(…)

Articolo 3

La Qualcomm Inc. deve astenersi dal reiterare le azioni illecite o i comportamenti di cui all’articolo 1, nonché da qualsiasi azione illecita o comportamento che abbia un oggetto o un effetto identico o equivalente.

Articolo 4

La Qualcomm Inc. (…) è destinataria della presente decisione».

II.    Procedimento e conclusioni delle parti

A.      Principali elementi procedurali

1.      Fase scritta del procedimento

37      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 6 aprile 2018, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.

38      Il 5 giugno 2018 la Commissione ha chiesto una proroga del termine per depositare il controricorso, tenuto conto della lunghezza del ricorso e del numero di documenti allegati. Tale proroga le è stata concessa.

39      Il 14 settembre 2018 la Commissione ha depositato il controricorso presso la cancelleria del Tribunale.

40      Il 5 ottobre 2018 la ricorrente ha chiesto una proroga del termine per depositare la replica, tenuto conto della lunghezza del controricorso e del numero di documenti allegati. Tale proroga le è stata concessa.

41      Il 4 gennaio 2019 la ricorrente ha depositato la replica presso la cancelleria del Tribunale.

42      Il 12 febbraio 2019 la Commissione ha chiesto una proroga del termine per depositare la controreplica, tenuto conto della lunghezza della replica e del numero di documenti allegati. Tale proroga le è stata concessa.

43      L’8 maggio 2019 la Commissione ha depositato la controreplica presso la cancelleria del Tribunale.

44      La fase scritta del procedimento si è conclusa il 20 maggio 2019.

45      Il 7 giugno 2019 la ricorrente ha chiesto di essere ascoltata nel corso di un’udienza di discussione.

2.      Domanda di intervento della Apple

46      Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 16 luglio 2018, la Apple ha chiesto di intervenire nel presente procedimento a sostegno delle conclusioni della Commissione.

47      Tale istanza di intervento è stata notificata alle parti principali, conformemente all’articolo 144, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale.

48      Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 17 settembre 2018, la Commissione ha dichiarato di non avere osservazioni da formulare riguardo all’istanza di intervento della Apple.

49      Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 17 settembre 2018, la ricorrente ha chiesto al Tribunale di respingere l’istanza di intervento e di condannare la Apple alle spese.

50      Il 16 novembre e il 14 dicembre 2018 e il 13 febbraio 2019 la ricorrente e la Commissione hanno chiesto il trattamento riservato nei confronti della Apple, in caso di ammissione del suo intervento, di taluni elementi contenuti negli atti processuali nonché nei loro allegati.

51      Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 17 aprile 2019, la Apple ha informato il Tribunale che, conformemente all’articolo 144, paragrafo 8, del regolamento di procedura, essa ritirava la sua istanza di intervento nella presente causa.

52      Il 5 giugno 2019 la presidente della Settima Sezione del Tribunale ha disposto la cancellazione della Apple dalla presente causa, in quanto richiedente l’intervento, e la condanna delle parti a sopportare le proprie spese in relazione a tale istanza di intervento.

3.      Domanda di misure di organizzazione del procedimento o di mezzi istruttori

53      Con atto separato depositato presso la cancelleria del Tribunale il 16 gennaio 2019, la ricorrente ha chiesto l’adozione di una misura di organizzazione del procedimento o di un mezzo istruttorio al fine di ottenere, da un lato, le versioni complete, vale a dire «senza omissis», di taluni documenti di terzi e, dall’altro, i due documenti contenenti le «osservazioni riservate sostanziali» presentate nella terza sala dati del 28 giugno 2016.

4.      Prove supplementari depositate dopo la chiusura della fase scritta del procedimento

54      Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 28 maggio 2019, ossia successivamente alla chiusura della fase scritta del procedimento, la Commissione ha prodotto, ai sensi dell’articolo 85, paragrafo 3, del regolamento di procedura, una prova supplementare consistente nella trasmissione della sentenza del 21 maggio 2019, di 233 pagine, dello United States District Court for the Northern District of California (Tribunale federale del distretto Nord della California, Stati Uniti; in prosieguo: il «District Court») nella causa Federal Trade Commission c. Qualcomm Incorporated.

55      Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 20 giugno 2019, la ricorrente ha presentato le sue osservazioni sulla prova supplementare della Commissione.

56      Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 26 luglio 2019, la ricorrente ha prodotto, ai sensi dell’articolo 85, paragrafo 3, del regolamento di procedura, prove supplementari consistenti in una memoria di 62 pagine corredata di un numero elevato di documenti provenienti da procedimenti svolti negli Stati Uniti (in prosieguo: le «prove supplementari del 26 luglio 2019»).

57      Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 14 agosto 2019, tenuto conto dell’elevato numero di documenti allegati alla produzione delle prove supplementari del 26 luglio 2019, la Commissione ha chiesto una proroga del termine per presentare osservazioni al riguardo. Tale proroga le è stata concessa.

58      Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 30 ottobre 2019, la Commissione ha presentato le sue osservazioni sulle prove supplementari del 26 luglio 2019, consistenti in una memoria di 63 pagine corredata di allegati e in cui si contestava, in particolare, la loro ricevibilità.

59      Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 20 maggio 2020, la ricorrente ha presentato le proprie osservazioni sulle osservazioni della Commissione del 30 ottobre 2019. Il 3 giugno 2020 la presidente della Sesta Sezione del Tribunale ha deciso di non inserire tale atto nel fascicolo, informando nel contempo la ricorrente che avrebbe avuto la possibilità di far valere i propri argomenti al riguardo durante la fase orale del procedimento.

60      Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 25 agosto 2020, la ricorrente ha prodotto, ai sensi dell’articolo 85, paragrafo 3, del regolamento di procedura, una prova supplementare consistente nella trasmissione della sentenza dell’11 agosto 2020, di 56 pagine, del United States Court of Appeals for the Ninth Circuit (Corte d’appello federale del nono circuito, Stati Uniti) nella causa Federal Trade Commission c. Qualcomm Incorporated, che ribalta la sentenza del District Court di cui al precedente punto 54.

61      Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale l’11 settembre 2020, la Commissione ha presentato le sue osservazioni sulla prova supplementare prodotta dalla ricorrente il 25 agosto 2020.

62      Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 9 novembre 2020, la ricorrente ha prodotto, ai sensi dell’articolo 85, paragrafo 3, del regolamento di procedura, una prova supplementare consistente nella trasmissione di un’ordinanza del 28 ottobre 2020, di 2 pagine, della United States Court of Appeals for the Ninth Circuit (Corte d’appello federale del nono circuito) nella causa Federal Trade Commission c. Qualcomm Incorporated, che respinge una domanda di nuova audizione nell’ambito della sentenza di cui al precedente punto 60.

63      Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 20 novembre 2020, la Commissione ha presentato le sue osservazioni sulla prova supplementare prodotta dalla ricorrente il 9 novembre 2020.

5.      Richieste di omissione di taluni dati nei confronti del pubblico

64      Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 31 maggio 2019, la ricorrente ha chiesto, ai sensi dell’articolo 66 del regolamento di procedura, l’omissione di taluni dati nei confronti del pubblico riguardanti gli atti processuali e i relativi allegati depositati fino alla data di tale domanda nonché successivamente a tale data.

65      Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 6 agosto 2019, la ricorrente ha chiesto, ai sensi dell’articolo 66 del regolamento di procedura, l’omissione di taluni dati nei confronti del pubblico riguardanti le prove supplementari del 26 luglio 2019.

66      Su proposta della giudice relatrice, il Tribunale (Sesta Sezione), nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento previste all’articolo 89 del regolamento di procedura, ha posto alla ricorrente, in data 28 maggio 2020, quesiti per risposta scritta, chiedendole di individuare con precisione i dati contenuti in taluni atti processuali e nella decisione impugnata e oggetto delle richieste di omissione di taluni dati nei confronti del pubblico, conformemente al punto 75 delle norme pratiche di esecuzione del regolamento di procedura.

67      Il 15 giugno 2020 la ricorrente ha chiesto una proroga del termine per rispondere ai quesiti posti dal Tribunale il 28 maggio 2020. Le è stata concessa una proroga.

68      Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale l’8 giugno 2020, la Commissione ha trasmesso al Tribunale una copia della versione non riservata della decisione impugnata pubblicata lo stesso giorno sul suo sito Internet. Il 16 giugno 2020 la presidente della Sesta Sezione ampliata del Tribunale ha deciso di inserire tale atto nel fascicolo.

69      Il 10 settembre 2020 la ricorrente ha chiesto una nuova proroga del termine per rispondere ai quesiti posti dal Tribunale il 28 maggio 2020. Le è stata concessa un’ultima proroga.

70      Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 30 ottobre 2020, la ricorrente ha risposto alla misura di organizzazione del procedimento.

6.      Assegnazione della giudice relatrice alla Sesta Sezione

71      Essendo stata modificata la composizione delle sezioni del Tribunale, a norma dell’articolo 27, paragrafo 5, del regolamento di procedura, la giudice relatrice è stata assegnata alla Sesta Sezione del Tribunale, alla quale, di conseguenza, è stata attribuita la presente causa.

7.      Rinvio della causa dinanzi a un collegio giudicante ampliato

72      Su proposta della Sesta Sezione, il Tribunale ha deciso, l’11 giugno 2020, a norma dell’articolo 28 del regolamento di procedura, di rinviare la causa dinanzi a un collegio giudicante ampliato.

8.      Misure di organizzazione del procedimento e mezzi istruttori

73      Su proposta della giudice relatrice, il Tribunale (Sesta Sezione ampliata), nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento previste all’articolo 89 del regolamento di procedura, ha posto alla ricorrente e alla Commissione, in data 8 ottobre 2020, alcuni quesiti per risposta scritta e ha chiesto alla Commissione la produzione di documenti.

74      Il 12 ottobre 2020 la Commissione ha chiesto una proroga del termine per rispondere ai quesiti e alle domande posti dal Tribunale l’8 ottobre 2020. La proroga è stata concessa alla Commissione e lo stesso termine è stato fissato per la ricorrente.

75      Il 19 e il 20 novembre 2020 la Commissione e la ricorrente hanno risposto alle misure di organizzazione del procedimento.

76      Su proposta della giudice relatrice, il Tribunale (Sesta Sezione ampliata), con ordinanza del 12 ottobre 2020 e nell’ambito dei mezzi istruttori previsti all’articolo 91, lettera b), del regolamento di procedura, ha ordinato alla Commissione di produrre talune informazioni e taluni documenti.

77      Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 19 novembre 2020 (in prosieguo: l’«atto del 19 novembre 2020»), la Commissione ha ottemperato a detta ordinanza.

78      Ai sensi dell’articolo 103, paragrafo 3, del regolamento di procedura, il Tribunale, con misura di organizzazione del procedimento del 10 dicembre 2020, ha invitato i rappresentanti della ricorrente a sottoscrivere un impegno adeguato riguardante il trattamento riservato dell’atto del 19 novembre 2020 in tale fase del procedimento.

79      Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 15 dicembre 2020, i rappresentanti della ricorrente hanno risposto alla misura di organizzazione del procedimento del 10 dicembre 2020, trasmettendo l’impegno di riservatezza firmato.

80      Con decisione dell’8 gennaio 2021, il Tribunale (Sesta Sezione ampliata) ha deciso che l’atto del 19 novembre 2020 era rilevante ai fini della decisione della controversia, conformemente all’articolo 103, paragrafo 2, del regolamento di procedura.

81      Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 26 gennaio 2021, i rappresentanti della ricorrente che avevano sottoscritto l’impegno di riservatezza hanno presentato le loro osservazioni sull’atto del 19 novembre 2020.

82      Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 21 gennaio 2021, che è stato inserito nel fascicolo della presente causa con decisione della presidente della Sesta Sezione ampliata del Tribunale del 3 febbraio 2021, i rappresentanti della ricorrente che avevano sottoscritto l’impegno di riservatezza hanno chiesto la revoca di detto impegno di riservatezza e la trasmissione dell’atto del 19 novembre 2020 alla ricorrente. La Commissione è stata invitata a presentare le sue osservazioni al riguardo.

83      Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 22 febbraio 2021, la Commissione ha presentato le sue osservazioni sull’atto depositato il 21 gennaio 2021 dai rappresentanti della ricorrente che avevano sottoscritto l’impegno di riservatezza.

84      Tenuto conto delle osservazioni presentate dalla Commissione e dai rappresentanti della ricorrente che avevano sottoscritto l’impegno di riservatezza, il Tribunale (Sesta Sezione ampliata), con ordinanza del 20 aprile 2021 e nell’ambito dei mezzi istruttori previsti all’articolo 91, lettera b), del regolamento di procedura, ha ordinato alla Commissione di produrre una versione non riservata dell’atto del 19 novembre 2020.

85      Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 26 aprile 2021, la Commissione ha ottemperato a detta ordinanza.

86      La versione non riservata dell’atto del 19 novembre 2020 è stata notificata alla ricorrente, con la precisazione che essa poteva presentare le sue osservazioni su quest’ultima all’udienza e, se del caso, per iscritto dopo l’udienza.

87      All’udienza del 6 maggio 2021, nell’ambito della sessione a porte chiuse concernente l’atto del 19 novembre 2020, prodotto in forza dell’articolo 103 del regolamento di procedura e oggetto di un impegno di riservatezza firmato dai rappresentanti della ricorrente, il Tribunale, tenuto conto degli scambi che hanno avuto luogo a tal proposito in udienza, ha chiesto alla Commissione se essa potesse considerare di revocare la riservatezza, nei confronti della ricorrente, di taluni elementi contenuti in tale atto che rimanevano riservati nei suoi confronti. Poiché la Commissione ha dichiarato di non essere in grado di rispondere a siffatta richiesta di informazioni in udienza, le è stato concesso un termine di due settimane per fornire una risposta scritta.

88      Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 7 maggio 2021, la Commissione, in sostanza, ha dichiarato di non poter rispondere, allo stato, a detta richiesta di informazioni e ha chiesto di poter rispondere a tale richiesta nell’ambito di un mezzo istruttorio ai sensi dell’articolo 92, paragrafo 3, del regolamento di procedura. La Commissione ha altresì chiesto di poter ascoltare la registrazione sonora degli scambi che hanno avuto luogo a tal proposito in udienza, ai sensi dell’articolo 115 del regolamento di procedura.

89      Il presidente del Tribunale ha autorizzato la Commissione ad ascoltare una parte della registrazione sonora dell’udienza di discussione.

90      Dopo la presentazione, da parte della ricorrente, di osservazioni sulla domanda di mezzi istruttori della Commissione, il Tribunale, in applicazione, da un lato, dell’articolo 24, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e, dall’altro, dell’articolo 91, lettera b), e dell’articolo 92, paragrafo 3, del regolamento di procedura, con ordinanza del 4 giugno 2021, ha ordinato alla Commissione di dichiarare, entro un termine fissato dalla cancelleria, se revocasse la riservatezza, nei confronti della ricorrente, di taluni elementi contenuti nell’atto del 19 novembre 2020.

91      Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale l’11 giugno 2021, la Commissione ha ottemperato a detta ordinanza, confermando che non sussistevano giustificazioni per revocare, nei confronti della ricorrente, la riservatezza degli elementi di cui trattasi contenuti nell’atto del 19 novembre 2020.

92      Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 20 luglio 2021, i rappresentanti della ricorrente che avevano firmato l’impegno di riservatezza, dopo aver chiesto e ottenuto la proroga del termine loro concesso, hanno presentato le loro osservazioni sulla risposta della Commissione dell’11 giugno 2021.

9.      Fase orale del procedimento

93      Il 18 novembre 2020, su decisione della presidente della Sesta Sezione ampliata del Tribunale, le parti sono state convocate a un’udienza di discussione fissata per il 2, 3 e 4 febbraio 2021.

94      Conformemente all’articolo 109 del regolamento di procedura, tenuto conto della domanda della ricorrente di tenere a porte chiuse ogni udienza che potesse far riferimento a taluni documenti prodotti a titolo di prove supplementari del 26 luglio 2019, il Tribunale ha deciso di sentire le parti sullo svolgimento di una parte dell’udienza a porte chiuse.

95      Con lettera depositata presso la cancelleria del Tribunale il 10 dicembre 2020, integrata il 18 dicembre 2020, la ricorrente ha chiesto il rinvio dell’udienza, tenuto conto, da un lato, della situazione sanitaria e, dall’altro, di una domanda presentata negli Stati Uniti per la revoca della riservatezza di talune prove supplementari del 26 luglio 2019.

96      Con lettera depositata presso la cancelleria del Tribunale il 15 dicembre 2020, la Commissione, da un lato, ha dichiarato che lo svolgimento di una parte dell’udienza a porte chiuse poteva giustificarsi con riferimento a talune prove supplementari del 26 luglio 2019 e, dall’altro, ha formulato osservazioni riguardo all’organizzazione dell’udienza.

97      Con lettera depositata presso la cancelleria del Tribunale il 18 dicembre 2020, la ricorrente, da un lato, ha chiesto di organizzare l’udienza a porte chiuse con riferimento a talune prove supplementari del 26 luglio 2019 e, dall’altro, ha dichiarato che siffatta richiesta poteva divenire inutile a seconda dell’esito della domanda di revoca della riservatezza presentata negli Stati Uniti.

98      Il 22 dicembre 2020 la presidente della Sesta Sezione ampliata del Tribunale ha deciso di concedere il rinvio dell’udienza.

99      Il 29 gennaio 2021, su decisione della presidente della Sesta Sezione ampliata del Tribunale, le parti sono state convocate a un’udienza di discussione fissata per il 4, 5 e 6 maggio 2021.

100    Il 22 marzo 2021 la Commissione ha presentato proposte relative all’organizzazione dell’udienza.

101    Il 26 marzo 2021 la ricorrente ha presentato una seconda domanda di rinvio dell’udienza.

102    Il 29 marzo 2021 la ricorrente ha presentato osservazioni sulle proposte della Commissione relative all’organizzazione dell’udienza.

103    Il 31 marzo 2021 la presidente della Sesta Sezione ampliata del Tribunale ha deciso di respingere la seconda domanda di rinvio dell’udienza.

104    Il 9 aprile 2021 il Tribunale (Sesta Sezione ampliata) ha deciso di convocare le parti a una riunione informale riguardante l’organizzazione dell’udienza.

105    Il 14 aprile 2021 la ricorrente ha presentato una domanda di partecipazione dei suoi dipendenti all’udienza in videoconferenza.

106    La riunione informale si è tenuta il 15 aprile 2021.

107    Il 16 aprile 2021, da un lato, la presidente della Sesta Sezione ampliata del Tribunale ha deciso di negare ai dipendenti della ricorrente la partecipazione all’udienza in videoconferenza e, dall’altro, il Tribunale (Sesta Sezione ampliata) ha deciso di organizzare una parte dell’udienza a porte chiuse.

108    Il 16 aprile 2021 la ricorrente ha presentato una terza domanda di rinvio dell’udienza.

109    Il 19 aprile 2021 la presidente della Sesta Sezione ampliata del Tribunale ha deciso di respingere la terza domanda di rinvio dell’udienza.

110    Il 21 aprile 2021 la ricorrente ha presentato una domanda di utilizzo di mezzi tecnici in udienza.

111    Il 22 aprile 2021 la presidente della Sesta Sezione ampliata del Tribunale ha deciso di autorizzare l’utilizzo di mezzi tecnici in udienza.

112    Con lettera del 28 aprile 2021, inserita nel fascicolo della presente causa con decisione della presidente della Sesta Sezione ampliata del Tribunale del 29 aprile 2021, la Commissione ha depositato presso la cancelleria del Tribunale una lettera riguardante l’estensione dell’udienza a porte chiuse e in cui si riflette la posizione comune delle parti.

113    Con lettera del 3 maggio 2021, la ricorrente ha confermato la posizione comune delle parti sull’estensione dell’udienza a porte chiuse e ha fornito al Tribunale un elenco delle prove supplementari del 26 luglio 2019 la cui riservatezza era stata totalmente o parzialmente revocata.

114    L’udienza di discussione si è tenuta il 4, il 5 e il 6 maggio 2021.

115    La fase orale del procedimento si è conclusa il 17 settembre 2021.

B.      Conclusioni delle parti

116    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata;

–        in subordine, annullare o ridurre in modo sostanziale l’importo dell’ammenda inflitta;

–        condannare la Commissione alle spese.

117    La Commissione conclude che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese.

III. In diritto

118    A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sette motivi.

–        il primo motivo verte su errori procedurali manifesti;

–        il secondo motivo verte su errori manifesti di valutazione, su un difetto di motivazione e su uno snaturamento degli elementi di prova per quanto riguarda gli incrementi di efficienza;

–        il terzo motivo verte su errori manifesti di diritto e di valutazione per quanto riguarda gli effetti anticoncorrenziali;

–        il quarto motivo verte su errori manifesti di valutazione per quanto riguarda la definizione del mercato rilevante e l’esistenza di una posizione dominante;

–        il quinto motivo verte su errori manifesti di diritto e di valutazione nonché su un difetto di motivazione per quanto riguarda la durata dell’asserita violazione;

–        il sesto motivo verte su errori manifesti di valutazione per quanto riguarda l’applicazione degli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1/2003 (GU 2006, C 210, pag. 2) e su una violazione del principio di proporzionalità;

–        Il settimo motivo verte su errori manifesti di valutazione per quanto riguarda la competenza della Commissione e l’effetto sugli scambi tra gli Stati membri.

119    Nell’interesse di una buona amministrazione della giustizia, occorre esaminare il primo e il terzo motivo di ricorso.

120    In via preliminare, occorre esaminare la ricevibilità, contestata dalla Commissione, delle prove supplementari del 26 luglio 2019.

A.      Sulla ricevibilità delle prove supplementari del 26 luglio 2019

121    In via preliminare, occorre rilevare che le prove supplementari del 26 luglio 2019 consistono, da un lato, per la stragrande maggioranza, in un insieme di documenti trasmessi dalla Apple alla ricorrente tra il febbraio e il giugno 2019 a seguito di un procedimento avviato da quest’ultima il 20 agosto 2018 nei confronti della Apple dinanzi al District Court ai sensi del Codice degli Stati Uniti, titolo 28, sezione 1782, intitolata «Assistenza ai giudici stranieri e internazionali e alle parti che agiscono dinanzi ad essi» (in prosieguo: il «procedimento 1782») e, dall’altro, in piccola parte, in un insieme di documenti provenienti dal procedimento avviato dalla Federal Trade Commission (agenzia federale per la concorrenza, Stati Uniti) nei confronti della ricorrente dinanzi al District Court e che ha portato, nell’ambito del processo pubblico iniziato il 4 gennaio 2019, all’adozione della sentenza del 21 maggio 2019 menzionata al precedente punto 54 (in prosieguo: il «procedimento FTC»). Inoltre, dette prove supplementari includono anche, in modo marginale, taluni articoli di stampa.

122    Sempre in via preliminare, occorre altresì ricordare che, prima dell’udienza di discussione, la ricorrente ha trasmesso al Tribunale un elenco dei documenti prodotti a titolo di prove supplementari del 26 luglio 2019, provenienti dal procedimento 1782, la cui riservatezza era stata totalmente o parzialmente revocata (v. supra, punto 113) e che, nel corso della parte pubblica dell’udienza di discussione, la ricorrente ha fatto riferimento ad alcuni di detti documenti nonché all’esistenza del procedimento 1782.

123    La ricorrente afferma che né essa stessa né i suoi avvocati europei disponevano di tali documenti al momento del deposito del ricorso o della replica e che essa ha depositato la memoria che produce le prove supplementari del 26 luglio 2019 il più rapidamente possibile. Da un lato, per quanto riguarda i documenti provenienti dal procedimento 1782, la ricorrente afferma che, a seguito di un’ordinanza del febbraio 2019, la Apple le ha trasmesso 2 300 documenti tra il 23 febbraio e il 24 giugno 2019 in nove invii distinti e che i suoi avvocati hanno esaminato tali documenti e individuato quelli da produrre dinanzi al Tribunale. D’altro lato, per quanto riguarda i documenti provenienti dal procedimento FTC, la ricorrente spiega che un’ordinanza cautelare vietava ai suoi avvocati americani di trasmettere i documenti in questione ai suoi avvocati europei.

124    La Commissione replica che le prove supplementari del 26 luglio 2019 sono irricevibili. Sotto un primo profilo, essa fa valere che taluni documenti sono anteriori all’atto introduttivo del ricorso, come taluni articoli di stampa, messaggi di posta elettronica scambiati tra la ricorrente e la Apple nonché presentazioni della ricorrente. Sotto un secondo profilo, la Commissione rileva che la ricorrente non ha spiegato perché, da un lato, essa non ha chiesto i documenti dinanzi al District Court prima del 20 agosto 2018, in particolare prima dell’adozione della decisione impugnata o subito dopo e perché, dall’altro, essa non ha informato il Tribunale di tale domanda o del suo stato di avanzamento nella replica. Sotto un terzo profilo, la Commissione fa valere che la ricorrente non ha spiegato perché non ha chiesto prima alla Apple l’autorizzazione a utilizzare le prove risultanti dal procedimento FTC, in particolare prima del processo organizzato nel gennaio 2019. Sotto un quarto profilo, la Commissione afferma che l’articolo 92, paragrafo 7, del regolamento di procedura riguarda le prove prodotte in risposta a mezzi istruttori e non consente a una parte principale di presentare, di propria iniziativa e senza adeguata giustificazione, prove supplementari. Sotto un quinto profilo, la Commissione sostiene che la ricorrente si limita a fare riferimento a talune prove supplementari senza fornire spiegazioni sulle questioni affrontate o mostrare come tali prove suffraghino i suoi argomenti.

125    In primo luogo, occorre ricordare che la ricorrente, a sostegno della produzione delle prove supplementari del 26 luglio 2019, da un lato, si basa sull’articolo 85, paragrafo 3, del regolamento di procedura e, dall’altro, afferma che tale produzione è effettuata alla luce dell’articolo 92, paragrafo 7, del medesimo regolamento.

126    La Commissione obietta che le condizioni richieste dalla prima disposizione non sono soddisfatte e che la seconda disposizione sarebbe, in sostanza, irrilevante.

127    Da un lato, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 85, paragrafo 3, del regolamento di procedura, «[i]n via eccezionale, le parti principali possono ancora produrre prove od offerte di prova prima della chiusura della fase orale del procedimento o prima della decisione del Tribunale di statuire senza fase orale, a condizione che il ritardo nella presentazione delle stesse sia giustificato». In particolare, tale possibilità costituisce un’eccezione alla regola generale riportata al paragrafo 1 del medesimo articolo, secondo cui le prove e le offerte di prova sono presentate nell’ambito del primo scambio di memorie.

128    Dalla formulazione di detta disposizione deriva che, per avvalersi di tale possibilità, il ritardo nella produzione delle prove deve essere giustificato da circostanze eccezionali (v., in tal senso, sentenza dell’11 settembre 2019, HX/Consiglio, C‑540/18 P, non pubblicata, EU:C:2019:707, punto 67).

129    Pertanto, il Tribunale ammette il deposito di offerte di prova successivamente alla controreplica solo in circostanze eccezionali, vale a dire qualora l’autore dell’offerta non possa disporre delle prove in questione prima della chiusura della fase scritta del procedimento (v. sentenza del 12 settembre 2019, Achemos Grupė e Achema/Commissione, T‑417/16, non pubblicata, EU:T:2019:597, punto 37 e giurisprudenza ivi citata). L’eccezionalità di tale produzione implica che una produzione anteriore era impossibile o non poteva essere ragionevolmente richiesta (v., in tal senso, sentenza del 15 dicembre 2016, TestBioTech e a./Commissione, T‑177/13, non pubblicata, EU:T:2016:736, punto 251).

130    Inoltre, a tal riguardo, occorre ricordare che l’eccezione prevista all’articolo 85, paragrafo 3, del regolamento di procedura si differenzia da quella prevista al paragrafo 2 del medesimo articolo, che consente alle parti principali di produrre prove a sostegno delle loro argomentazioni in sede di replica o di controreplica a condizione che il ritardo sia giustificato, poiché quest’ultima eccezione non richiede la presenza di circostanze eccezionali.

131    D’altro lato, va osservato che, per quanto riguarda i mezzi istruttori, ai sensi dell’articolo 92, paragrafo 7, del regolamento di procedura, «[s]ono riservati la prova contraria e l’ampliamento dei mezzi di prova».

132    Nel caso di specie, la ricorrente non si basa su quest’ultima disposizione di per sé, ma la invoca in quanto la giurisprudenza considera che l’articolo 85 del regolamento di procedura deve essere interpretato alla luce dell’articolo 92, paragrafo 7, del medesimo regolamento, il quale prevede che la prova contraria e l’ampliamento dei mezzi di prova siano riservati [sentenze del 22 giugno 2017, Biogena Naturprodukte/EUIPO (ZUM wohl), T‑236/16, EU:T:2017:416, punto 17, e del 9 settembre 2020, Grecia/Commissione, T‑46/19, non pubblicata, EU:T:2020:396, punto 30].

133    Nel caso di specie, come risulta dalla memoria che produce le prove supplementari del 26 luglio 2019, tali prove sono state prodotte a sostegno del primo, del secondo, del terzo e del quarto motivo di ricorso. Sebbene la ricorrente affermi, in generale, che tali prove sarebbero prodotte per ampliare le prove fornite a sostegno degli argomenti sviluppati nel ricorso e nella replica e per confutare gli argomenti della Commissione sviluppati nella decisione impugnata, nel controricorso e nella controreplica, è giocoforza constatare che dette prove non sono specificamente né prove contrarie volte a confutare prove prodotte dalla Commissione, né prove volte all’ampliamento di mezzi di prova, ma sono prove nuove volte a sostenere taluni motivi di ricorso.

134    Occorre quindi esaminare se, nel caso di specie, la produzione delle prove supplementari del 26 luglio 2019 sia stata giustificata da circostanze eccezionali, conformemente all’articolo 85, paragrafo 3, del regolamento di procedura.

135    A tal riguardo, in secondo luogo, occorre esaminare le obiezioni della Commissione volte a dimostrare che i requisiti di cui all’articolo 85, paragrafo 3, del regolamento di procedura non sarebbero soddisfatti.

136    Sotto un primo profilo, per quanto riguarda i documenti provenienti dal procedimento 1782, in via preliminare, occorre rilevare che tali documenti fanno parte di un insieme di documenti trasmessi dalla Apple alla ricorrente tra il 23 febbraio e il 24 giugno 2019 al termine del procedimento 1782. In altri termini, è pacifico che la ricorrente ha ricevuto detti documenti, attraverso vari invii, dopo il deposito della replica in data 4 gennaio 2019. È quindi giocoforza constatare che la ricorrente non disponeva dei documenti di cui trattasi al momento del deposito delle sue memorie principali e non poteva quindi produrli nell’ambito di queste ultime, ma ha potuto ottenerli solo al termine del procedimento 1782.

137    Da un lato, la Commissione obietta tuttavia che la ricorrente non ha spiegato perché non aveva avviato prima il procedimento 1782 nei confronti della Apple dinanzi al District Court.

138    Orbene, l’obiezione della Commissione è irrilevante al fine di valutare l’esistenza di circostanze eccezionali ai sensi dell’articolo 85, paragrafo 3, del regolamento di procedura. Infatti, la questione che si pone a tal riguardo è se le prove di cui trattasi fossero o meno disponibili nella fase di presentazione del ricorso o di deposito della replica (v., in tal senso, sentenza del 13 dicembre 2018, Haeberlen/ENISA, T‑632/16, non pubblicata, EU:T:2018:957, punti 184 e 185) e non, teoricamente, se la ricorrente avrebbe potuto intraprendere azioni che, ipoteticamente, avrebbero potuto consentirle di disporne prima.

139    In ogni caso, è giocoforza constatare che detta obiezione si fonda su premesse errate.

140    Infatti, il procedimento 1782 avviato dalla ricorrente nei confronti della Apple dinanzi al District Court mirava a raccogliere elementi di prova che consentissero di confutare talune constatazioni effettuate dalla Commissione nella decisione impugnata in previsione del presente procedimento giurisdizionale. La ricorrente non era quindi in grado di avviare il procedimento 1782 prima dell’adozione della decisione impugnata e non aveva del resto – anche supponendo che ciò fosse stato possibile – alcun obbligo di procedere in tal senso, in modo preventivo e speculativo, in previsione di un eventuale contenzioso ancor prima che detta decisione fosse adottata.

141    Non si può quindi censurare la ricorrente per non aver avviato il procedimento di cui trattasi prima dell’adozione della decisione impugnata.

142    Inoltre, nei limiti in cui la Commissione invoca il fatto che la ricorrente avrebbe potuto avviare detto procedimento «nel corso dei giorni e delle settimane successivi all’adozione della decisione del 24 gennaio 2018», si deve osservare che tale argomento è altrettanto speculativo e, per di più, equivale a porre un obbligo irragionevole, se non impossibile da soddisfare, a carico della ricorrente. Infatti, al contrario, è giustificato che la ricorrente, a seguito dell’adozione della decisione impugnata, abbia anzitutto preparato e proposto il presente ricorso il 6 aprile 2018 e successivamente, alla luce del contenuto della decisione impugnata e di detto ricorso, abbia avviato il procedimento 1782 al fine di ottenere altri eventuali elementi di prova a sostegno del suo ricorso. L’approccio della Commissione trascura altresì l’inevitabile tempo di coordinamento tra la ricorrente, i suoi rappresentanti europei e i suoi rappresentanti americani al fine di avviare il procedimento 1782 negli Stati Uniti ai fini del presente procedimento. Inoltre, dal momento che, al termine del procedimento 1782, la ricorrente ha ricevuto i documenti della Apple nel corso di un periodo compreso tra sei e dieci mesi dopo l’inizio di detto procedimento, anche supponendo che, come sostiene la Commissione, fosse stato possibile avviare siffatto procedimento mentre preparava il suo ricorso (tra febbraio e marzo 2018), la ricorrente non avrebbe verosimilmente ricevuto tutti i documenti in tempo utile per esaminarli e produrli nel ricorso il 6 aprile 2018 o nella replica il 4 gennaio 2019.

143    D’altro lato, la Commissione obietta che la ricorrente non ha informato il Tribunale dell’esistenza e dello stato di avanzamento dell’azione da essa avviata dinanzi al District Court, in particolare nella replica. Orbene, anche tale obiezione della Commissione verte su elementi irrilevanti, in quanto la previa informazione del Tribunale non è affatto richiesta dall’articolo 85, paragrafo 3, del regolamento di procedura.

144    Sotto un secondo profilo, per quanto riguarda l’insieme di documenti provenienti dal procedimento FTC, in via preliminare, occorre rilevare che tali documenti fanno parte del fascicolo del procedimento FTC dinanzi al District Court e che, prima dell’inizio del processo pubblico, nel gennaio 2019, dinanzi a tale District Court, la conoscenza e l’utilizzo di detti documenti erano limitati da un’ordinanza cautelare del 24 ottobre 2017.

145    Tali elementi sono pacifici tra le parti, come è pacifico che, alla data del deposito della replica, il 4 gennaio 2019, la ricorrente non aveva la libera disponibilità di detti documenti, poiché, da un lato, la loro conoscenza e il loro utilizzo erano circoscritti ad un numero limitato di avvocati americani e di giuristi interni della ricorrente, senza che tali persone avessero potuto trasmetterli agli avvocati europei della ricorrente, né utilizzarli ai fini del procedimento amministrativo che ha portato all’adozione della decisione impugnata o del presente procedimento giurisdizionale e, dall’altro, il processo pubblico dinanzi al District Court, che ha reso tali documenti pubblici, si è tenuto dal 4 al 29 gennaio 2019.

146    La Commissione, tuttavia, fa valere che la ricorrente, in forza di talune disposizioni dell’ordinanza cautelare del 24 ottobre 2017, senza attendere l’inizio del processo pubblico che si è tenuto nel gennaio 2019, avrebbe potuto chiedere alla Apple un’autorizzazione che le consentisse di utilizzare tali documenti più presto nell’ambito del presente procedimento.

147    Orbene, non si può accogliere neppure questa obiezione della Commissione, in quanto si basa su mere congetture che non possono fungere da fondamento per il sindacato giurisdizionale del Tribunale. Infatti, come sottolineato dalla stessa Commissione, anche supponendo che gli avvocati americani e i giuristi interni della ricorrente che avevano accesso a detti documenti fossero stati in grado di valutare la loro utilità nel presente procedimento, qualsiasi utilizzo a tal fine richiedeva necessariamente il previo accordo della Apple. Nulla dimostra che, nelle circostanze del caso di specie, queste due eventualità si siano verificate.

148    In ogni caso, occorre rilevare che, come osservato al precedente punto 138, la questione che si pone è se le prove di cui trattasi fossero o meno disponibili nella fase di presentazione del ricorso o del deposito della replica. Orbene, tenuto conto degli elementi ricordati al precedente punto 145, ciò non si è verificato nel caso di specie, dal momento che la ricorrente ha depositato la replica il 4 gennaio 2019, vale a dire il giorno stesso della scadenza del termine prorogato per il deposito di tale atto, e il processo pubblico nell’ambito del procedimento FTC, in forza del quale i documenti di cui trattasi sono divenuti pubblici, è iniziato lo stesso 4 gennaio. Di conseguenza, è giocoforza constatare che la ricorrente non poteva produrre i documenti di cui trattasi al momento del deposito della replica.

149    Inoltre, non si può ritenere che, nelle circostanze del caso di specie, la ricorrente abbia indebitamente ritardato la produzione dinanzi al Tribunale dei documenti provenienti dal procedimento FTC. Infatti, dal momento che, nel gennaio 2019, il procedimento 1782 era ancora in corso e la ricorrente ha ricevuto i documenti provenienti da tale procedimento tra fine febbraio e fine giugno 2019, era giustificato che essa esaminasse nel loro insieme e producesse in seguito congiuntamente, nel luglio 2019, i documenti rilevanti provenienti dai due procedimenti.

150    Sotto un terzo profilo, per quanto riguarda i documenti menzionati dalla Commissione che, pur provenendo dal procedimento 1782 o dal procedimento FTC, erano a disposizione della ricorrente prima della presentazione del ricorso nella presente causa, ossia messaggi di posta elettronica scambiati tra essa e la Apple e presentazioni della ricorrente, occorre rilevare che, certamente, la ricorrente disponeva di detti documenti singolarmente considerati. Tuttavia, tali documenti fanno parte del complesso di documenti trasmessi dalla Apple alla ricorrente al termine del procedimento 1782 o del complesso dei documenti che costituiscono il fascicolo del procedimento FTC nell’ambito dell’udienza pubblica del gennaio 2019, cosicché essi non possono essere presi in considerazione isolatamente rispetto agli altri documenti che costituiscono tali complessi. Pertanto, la ricorrente e i suoi avvocati non potevano necessariamente valutarne la rilevanza nell’ambito della presente causa indipendentemente dagli altri documenti che costituivano detti complessi. In altri termini, tenuto conto della loro origine, le prove supplementari del 26 luglio 2019 non possono essere frammentate artificiosamente ma, poiché provengono dal procedimento 1782 o dal procedimento FTC, esse devono essere valutate nel loro complesso per quanto riguarda la loro ricevibilità.

151    Sotto un quarto profilo, lo stesso vale per i tre articoli di stampa inclusi nelle prove supplementari del 26 luglio 2019 che erano stati pubblicati prima della presentazione del ricorso, dal momento che la loro produzione tardiva è giustificata da quella delle altre prove supplementari che essi mirano a suffragare in note a piè di pagina della memoria che produce dette prove.

152    Sotto un quinto profilo, per quanto riguarda l’affermazione generale della Commissione secondo cui, nella memoria che produce le prove supplementari del 26 luglio 2019, la ricorrente si limiterebbe a fare semplici riferimenti a dette prove senza fornire spiegazioni, siffatta circostanza è irrilevante nell’ambito della valutazione richiesta dall’articolo 85, paragrafo 3, del regolamento di procedura, ma rientra, eventualmente, nella comprensibilità di tali prove nell’ambito dell’esame della fondatezza dei motivi di ricorso.

153    Alla luce di tutto quanto precede, nelle circostanze del caso di specie, si deve concludere che la produzione, nel loro insieme, delle prove supplementari del 26 luglio 2019 dopo la fine della fase scritta del procedimento è giustificata da circostanze eccezionali e tali prove devono essere pertanto ammesse ai sensi dell’articolo 85, paragrafo 3, del regolamento di procedura.

B.      Sul primo motivo, vertente su errori procedurali manifesti

154    Il primo motivo si fonda su quattro parti. La prima verte sulla violazione dei diritti della difesa in quanto la ricorrente sarebbe stata privata della possibilità di formulare osservazioni su aspetti importanti della decisione impugnata. La seconda verte sulla violazione del principio di buona amministrazione in quanto la Commissione avrebbe omesso di svolgere un’indagine approfondita, obiettiva e diligente. La terza verte sulla violazione dei diritti della difesa in quanto la Commissione non avrebbe comunicato alla ricorrente elementi di prova utili alla sua difesa. La quarta verte sulla violazione dell’obbligo di motivazione e sulla violazione del principio di buona amministrazione in quanto la Commissione avrebbe valutato i fatti in modo inesatto, parziale e incompleto.

155    Occorre esaminare la prima e la terza parte, vertenti sulla violazione dei diritti della difesa.

1.      Osservazioni preliminari

156    I diritti della difesa sono diritti fondamentali che costituiscono parte integrante dei principi generali di diritto di cui il Tribunale e la Corte garantiscono il rispetto (v., in tal senso, sentenza del 25 ottobre 2011, Solvay/Commissione, C‑109/10 P, EU:C:2011:686, punto 52).

157    Il rispetto dei diritti della difesa costituisce un principio generale del diritto dell’Unione europea, il quale trova applicazione ogniqualvolta l’amministrazione si proponga di adottare nei confronti di un soggetto un atto che gli arreca pregiudizio (sentenza del 16 gennaio 2019, Commissione/United Parcel Service, C‑265/17 P, EU:C:2019:23, punto 28).

158    Tale principio generale del diritto dell’Unione è sancito dall’articolo 41, paragrafo 2, lettere a) e b), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (sentenza del 25 marzo 2021, Deutsche Telekom/Commissione, C‑152/19 P, EU:C:2021:238, punto 105).

159    Nel contesto del diritto della concorrenza, il rispetto dei diritti della difesa implica che qualsiasi destinatario di una decisione che constata che questi ha commesso un’infrazione delle regole di concorrenza deve essere posto in grado, nel corso del procedimento amministrativo, di far conoscere in modo efficace il proprio punto di vista sulla realtà e sulla rilevanza dei fatti e delle circostanze addebitatigli, nonché sui documenti di cui la Commissione ha tenuto conto per suffragare l’affermazione dell’esistenza di una simile infrazione (sentenze del 25 ottobre 2011, Solvay/Commissione, C‑109/10 P, EU:C:2011:686, punto 53, e del 25 marzo 2021, Deutsche Telekom/Commission, C‑152/19 P, EU:C:2021:238, punto 106).

160    Secondo una giurisprudenza consolidata, sussiste violazione dei diritti della difesa qualora sia ipotizzabile che, a causa di un’irregolarità procedurale da parte della Commissione, il procedimento amministrativo da quest’ultima instaurato avrebbe potuto giungere ad un risultato differente. Un’impresa ricorrente fornisce la prova del verificarsi di tale violazione quando dimostri in modo sufficiente non già che la decisione della Commissione avrebbe avuto un contenuto differente, bensì che essa avrebbe potuto difendersi più efficacemente in assenza dell’irregolarità procedurale (sentenze del 2 ottobre 2003, Thyssen Stahl/Commissione, C‑194/99 P, EU:C:2003:527, punto 31, e del 13 dicembre 2018, Deutsche Telekom/Commissione, T‑827/14, EU:T:2018:930, punto 129).

161    Siffatta valutazione deve essere effettuata in funzione delle circostanze di fatto e di diritto specifiche di ciascun caso di specie (sentenza del 18 giugno 2020, Commissione/RQ, C‑831/18 P, EU:C:2020:481, punto 107).

2.      Sulla terza parte del primo motivo, vertente sulla violazione dei diritti della difesa, nella parte in cui riguarda lassenza di appunti e di informazioni sulle riunioni e sulle conferenze telefoniche con i terzi

162    La terza parte si basa su due censure. La prima verte sull’incapacità della Commissione di fornire alla ricorrente un accesso sufficiente al fascicolo di causa. La seconda verte sull’assenza, nel fascicolo di causa, di appunti e di informazioni sul contenuto delle riunioni e delle conferenze telefoniche che la Commissione ha avuto con i terzi.

163    Occorre esaminare la seconda censura.

164    La ricorrente fa valere che la Commissione sarebbe tenuta a prendere appunti delle sue riunioni formali o informali con i terzi e che essa deve comunicare tali appunti alle parti oggetto dell’indagine. Nel caso di specie, la Commissione non avrebbe fornito alla ricorrente alcun appunto sulle sue riunioni con i terzi. Dopo l’adozione della decisione impugnata, sollecitata dalla ricorrente, la Commissione avrebbe dichiarato alla ricorrente che avevano avuto luogo riunioni e conferenze telefoniche con terzi e le avrebbe trasmesso appunti del tutto privi di senso. Orbene, appunti più completi avrebbero aiutato la difesa della ricorrente su diversi punti. Inoltre, la Commissione si sarebbe rifiutata di dichiarare se avesse incontrato un certo terzo nel corso dell’indagine, mentre sarebbe utile per la difesa della ricorrente sapere se riunioni del genere abbiano avuto luogo e quali temi siano stati affrontati.

165    La ricorrente aggiunge che il regolamento n. 1/2003 non distingue tra le audizioni e altri tipi di riunioni o conferenze telefoniche. La Commissione non potrebbe determinare, nel corso di una riunione o di una conferenza telefonica, ciò che sia a discarico o meno, ma spetterebbe all’impresa incriminata decidere se taluni elementi del fascicolo possano essere utili alla sua difesa. Nel caso di specie, gli appunti trasmessi dalla Commissione alla ricorrente non sarebbero adeguati, in quanto non contengono alcuna informazione utile sul contenuto delle discussioni o sulla natura delle informazioni sui temi menzionati, bensì espressioni identiche e incerte. La ricorrente nega di aver potuto determinare le informazioni scambiate durante la riunione e le conferenze telefoniche in questione sulla base delle risposte dei terzi alle richieste di informazioni, dato che gli appunti sono privi di riferimenti a tali risposte, e viceversa. La ricorrente sottolinea che non spetta alla Commissione stabilire se un terzo abbia fornito o meno informazioni a discarico, in quanto la Commissione ha l’obbligo di prendere appunti e di comunicarglieli.

166    In primo luogo, la Commissione, dopo aver dichiarato di aver preso appunti adeguati delle riunioni e delle conferenze telefoniche con i terzi, ribatte di non avere alcun obbligo generale di prendere appunti durante le riunioni o le conferenze telefoniche con i terzi, e che i suoi obblighi sono più limitati. Da un lato, la Commissione avrebbe l’obbligo di prendere «appunti integrali» delle riunioni o delle conferenze telefoniche costituenti audizioni ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003, aventi lo scopo di raccogliere informazioni relative a un’indagine, ma la ricorrente non ha sostenuto, nel caso di specie, che le riunioni o le conferenze telefoniche con i terzi siano «audizioni». D’altro lato, la Commissione avrebbe l’obbligo di prendere «appunti sintetici» delle riunioni o delle conferenze telefoniche che non hanno lo scopo di raccogliere informazioni relative a un’indagine unicamente quando i terzi forniscono elementi a carico che essa intende utilizzare o elementi a discarico di cui l’impresa potrebbe avvalersi. In secondo luogo, la Commissione fa valere di aver preso debitamente «appunti sintetici» delle riunioni e delle conferenze telefoniche in questione. Essa afferma che, nel caso di specie, a seguito della richiesta della ricorrente, essa ha constatato di aver omesso, per disattenzione, di fornirle gli appunti di una riunione e di tre conferenze telefoniche con terzi, ma di averle successivamente fornito tali appunti indicando le imprese, l’ora e i temi affrontati. Analogamente, essa precisa che la decisione impugnata non si basa sugli eventuali elementi a carico comunicati da detti terzi durante tali riunioni e conferenze telefoniche. In terzo luogo, la Commissione sostiene che la ricorrente non ha dimostrato perché sarebbe utile per la sua difesa sapere se essa avesse incontrato un certo terzo, in quanto la decisione si basa su elementi forniti dalla Apple e sarebbe difficile immaginare che la ricorrente affermi che il terzo in questione poteva fornire elementi a discarico.

167    La Commissione aggiunge che la ricorrente non terrebbe conto del fatto che il terzo con cui essa aveva tenuto una riunione non ha fornito elementi a discarico e che i terzi con cui essa aveva tenuto conferenze telefoniche hanno affermato di non aver discusso di questioni che non rientravano tra le informazioni fornite nelle loro risposte alle richieste di informazioni. Infatti, secondo la Commissione, è plausibile che talune informazioni fornite in occasione di dette conferenze telefoniche fossero già contenute nelle risposte alle richieste di informazioni, come è plausibile che le informazioni fornite successivamente nelle risposte alle richieste di informazioni riflettano il contenuto delle conferenze telefoniche, il che sarebbe logico. La Commissione sostiene che l’argomento della ricorrente secondo cui la riunione e le conferenze telefoniche in questione sarebbero audizioni ai sensi dell’articolo 19 del regolamento n. 1/2003 è tardivo e irricevibile. Inoltre, la Commissione afferma che la ricorrente non spiega perché le informazioni sulle riunioni con un terzo siano importanti.

168    Anzitutto, nel caso di specie, è pacifico che, nel corso del procedimento amministrativo sfociato nell’adozione della decisione impugnata, la Commissione non ha trasmesso alla ricorrente alcuna informazione né sull’esistenza né sul contenuto delle riunioni e delle conferenze telefoniche che essa aveva tenuto con i terzi.

169    Tuttavia, la Commissione ha fornito alla ricorrente determinate informazioni su sette riunioni o conferenze telefoniche con terzi dopo l’adozione della decisione impugnata. Più precisamente, informazioni su quattro di esse sono state fornite, a seguito di una richiesta della ricorrente, prima della proposizione del presente ricorso, mentre informazioni sulle altre tre sono state fornite nel corso del presente procedimento, o in risposta agli argomenti della ricorrente fondati sulle prove supplementari del 26 luglio 2019, o in risposta ai mezzi istruttori disposti dal Tribunale il 12 ottobre 2020.

170    Occorre quindi esaminare se, in tali circostanze, la Commissione abbia violato i diritti della difesa della ricorrente.

a)      Sulla riunione e sulle conferenze telefoniche con terzi per le quali sono state comunicate informazioni alla ricorrente prima della proposizione del presente ricorso

1)      Richiamo degli elementi contestuali

171    Dagli elementi presentati nel dibattimento risulta che, dopo aver ricevuto la decisione impugnata, la ricorrente ha chiesto alla Commissione, il 25 gennaio 2018, di informarla dell’esistenza di riunioni o di colloqui che essa avesse tenuto con terzi e che non le fossero stati comunicati. Il 2 marzo 2018 la Commissione ha informato la ricorrente, con messaggio di posta elettronica, di aver verificato se avesse omesso per disattenzione di informarla di «ogni riunione o [di ogni] colloquio» che aveva avuto luogo «nel contesto del caso AT.40220». A tal riguardo, la Commissione ha informato la ricorrente di aver omesso inavvertitamente di informarla dell’esistenza di una riunione e di tre conferenze telefoniche con terzi. Con lo stesso messaggio di posta elettronica, la Commissione ha trasmesso alla ricorrente documenti contenenti gli appunti su tale riunione e su tali conferenze telefoniche nonché una presentazione che sarebbe stata fatta durante detta riunione.

172    Più precisamente, la Commissione ha menzionato una riunione con [riservato] (1) il [riservato], una conferenza telefonica con [riservato] il [riservato] e due conferenze telefoniche il [riservato], una con [riservato] e l’altra con [riservato].

173    A tal riguardo, da un lato, si deve rilevare che tale riunione nonché tali conferenze telefoniche hanno avuto luogo prima della comunicazione degli addebiti e dopo l’invio delle prime richieste di informazioni di cui ai precedenti punti 6 e 15. È del resto pacifico che tale riunione e tali conferenze telefoniche hanno avuto luogo, come dichiarato dalla Commissione, «nel contesto del caso AT.40220». D’altro lato, come risulta dalla decisione impugnata, tali terzi sono due concorrenti e due clienti della ricorrente, i quali hanno risposto anche a talune delle suddette richieste di informazioni.

174    [riservato] è un concorrente della ricorrente. Come risulta dalla decisione impugnata, tale concorrente [riservato]. Inoltre, secondo la decisione impugnata, [riservato].

175    [riservato] è un concorrente della ricorrente. Come risulta dalla decisione impugnata, esso è, con [riservato], uno dei [riservato] concorrenti che [riservato].

176    Inoltre, [riservato] e [riservato] sono [riservato].

177    [riservato] è un OEM che si rifornisce di chipset LTE e [riservato].

178    [riservato] è un OEM che si rifornisce di chipset LTE [riservato].

2)      Sull’esistenza di un’irregolarità procedurale

179    La ricorrente fa valere, in sostanza, che la Commissione sarebbe venuta meno ai suoi obblighi di prendere appunti su detta riunione e su dette conferenze telefoniche e di comunicarglieli. In particolare, la ricorrente sottolinea che gli appunti che la Commissione le ha trasmesso dopo l’adozione della decisione impugnata non sono adeguati e sono del tutto privi di senso.

180    La Commissione fa valere, in via preliminare, che la ricorrente non ha sostenuto, nel ricorso, che la riunione e le conferenze telefoniche in questione costituivano «audizioni» ai sensi dell’articolo 19 del regolamento n. 1/2003 e che, di conseguenza, l’argomento vertente sulla violazione di detta disposizione, sviluppato nella replica, è irricevibile. In ogni caso, essa fa valere, in sostanza, che la riunione e le conferenze telefoniche in questione non costituivano audizioni ai sensi dell’articolo 19 del regolamento n. 1/2003, poiché non miravano a raccogliere informazioni relative all’oggetto di un’indagine. Essa non sarebbe stata quindi tenuta a prendere appunti integrali su tale riunione e su tali conferenze telefoniche, ma unicamente appunti sintetici nei limiti in cui i terzi avessero fornito elementi a carico che la Commissione intendeva utilizzare o avessero fornito elementi a discarico di cui l’impresa avrebbe potuto avvalersi.

181    Per quanto riguarda la ricevibilità dell’argomento della ricorrente, è certamente vero che quest’ultima, nell’atto introduttivo del ricorso, non ha invocato espressamente l’articolo 19 del regolamento n. 1/2003. Tuttavia, essa vi ha fatto valere espressamente che la Commissione aveva violato l’obbligo di conservare appunti, o di prendere appunti adeguati, su detta riunione e su dette conferenze telefoniche e si è basata, a tal fine, sul punto 91 della sentenza del 6 settembre 2017, Intel/Commissione (C‑413/14 P, EU:C:2017:632), che riguarda proprio gli obblighi derivanti dall’articolo 19 del regolamento n. 1/2003. Di conseguenza, l’argomento sviluppato dalla ricorrente nell’atto introduttivo del ricorso mirava chiaramente a far valere una violazione, da parte della Commissione, degli obblighi derivanti da detta disposizione e dalla giurisprudenza ad essa relativa. L’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione deve essere pertanto respinta.

182    Per quanto riguarda la fondatezza dell’argomento della ricorrente, si deve ricordare che l’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003 costituisce una base giuridica che permette alla Commissione di procedere all’audizione di una persona fisica o giuridica nel corso di un’indagine (sentenza del 6 settembre 2017, Intel/Commissione, C‑413/14 P, EU:C:2017:632, punto 86).

183    Dalla formulazione stessa dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003 risulta che quest’ultimo è inteso ad essere applicato a qualunque audizione diretta alla raccolta di informazioni relative all’oggetto di un’indagine. Infatti, nessun elemento ricavato dalla formulazione di tale disposizione o dalla finalità da quest’ultima perseguita consente di desumere che il legislatore abbia inteso escludere dall’ambito di applicazione della suddetta disposizione taluni tipi di dette audizioni (sentenza del 6 settembre 2017, Intel/Commissione, C‑413/14 P, EU:C:2017:632, punti 84 e 87).

184    Infatti, come risulta dai lavori preparatori del regolamento n. 1/2003, detta base giuridica riguarda il semplice fatto di sentire una persona fisica o giuridica al fine di raccogliere informazioni [v. proposta di regolamento del Consiglio concernente l’applicazione alle imprese delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 [CE] recante modifica dei regolamenti (CEE) n. 1017/68, (CEE) n. 2988/74, (CEE) n. 4056/86 e (CEE) n. 3975/87 [COM(2000) 582 definitivo, GU 2000, C 365 E, pag. 284].

185    Di conseguenza, la circostanza che i colloqui tenuti dalla Commissione con terzi abbiano potuto assumere la forma di riunioni o conferenze telefoniche non può sottrarli all’ambito di applicazione dell’articolo 19 del regolamento n. 1/2003, nei limiti in cui essi mirino a raccogliere informazioni relative all’oggetto di un’indagine.

186    Nel caso di specie, contrariamente a quanto suggerito dalla Commissione, un complesso di elementi concordanti dimostra che la riunione e le conferenze telefoniche in questione miravano a raccogliere informazioni relative all’oggetto dell’indagine che ha portato all’adozione della decisione impugnata.

187    Da un lato, da un punto di vista formale, la riunione e le conferenze telefoniche in questione si sono tenute dopo che la Commissione ha avviato l’indagine nell’agosto 2014 (punto 8 della decisione impugnata) e, in particolare, dopo l’invio delle prime richieste di informazioni di cui ai precedenti punti 6 e 15. Peraltro, gli appunti redatti dalla Commissione contengono tutti il riferimento del procedimento amministrativo che ha portato all’adozione della decisione impugnata, ossia «AT.40220». Inoltre, gli scambi intercorsi tra la Commissione e la ricorrente quando la prima le ha trasmesso detti appunti (v. supra, punto 171) recano il medesimo riferimento e si riferiscono espressamente alle «riunioni o [ai] colloqui che hanno avuto luogo nel contesto della causa AT.40220».

188    D’altro lato, da un punto di vista sostanziale, detti appunti indicano tutti che la riunione e le conferenze telefoniche in questione hanno riguardato il mercato dei chipset, la posizione della ricorrente su tale mercato o talune pratiche commerciali della ricorrente su tale mercato. Più precisamente, gli appunti della riunione con [riservato] del [riservato] indicano che essi hanno riguardato il mercato dei chipset e la posizione della ricorrente su tale mercato; gli appunti della conferenza telefonica con [riservato] del [riservato] indicano che essa ha riguardato talune pratiche commerciali della ricorrente nel settore dei chipset e che durante la conferenza telefonica non è stata fornita alcuna prova concreta; gli appunti della conferenza telefonica con [riservato] del [riservato] indicano che essa ha riguardato il mercato dei chipset e talune pratiche commerciali della ricorrente; e gli appunti della conferenza telefonica con [riservato] del [riservato] indicano che essa ha riguardato il mercato dei chipset.

189    Poiché la riunione con [riservato] e le conferenze telefoniche con [riservato], [riservato] e [riservato] miravano a raccogliere informazioni relative all’oggetto dell’indagine, per quanto riguarda il mercato rilevante, la posizione della ricorrente su tale mercato o le pratiche commerciali della ricorrente su tale mercato, esse rientravano nell’ambito di applicazione dell’articolo 19 del regolamento n. 1/2003.

190    Orbene, quando tiene un’audizione, ai sensi dell’articolo 19 del regolamento n. 1/2003, al fine di raccogliere informazioni relative all’oggetto di un’indagine, la Commissione ha l’obbligo di registrare, nella forma di sua scelta, siffatta audizione. A tal fine, non è sufficiente che la Commissione proceda a una breve sintesi dei temi affrontati nel corso dell’audizione. Essa deve essere in grado di fornire un’indicazione del contenuto delle discussioni svoltesi durante l’audizione, in particolare della natura delle informazioni fornite durante l’audizione sugli argomenti affrontati (v., in tal senso, sentenza del 6 settembre 2017, Intel/Commissione, C‑413/14 P, EU:C:2017:632, punti 91 e 92).

191    Nel caso di specie, gli appunti trasmessi dalla Commissione alla ricorrente dopo l’adozione della decisione impugnata si limitano a menzionare, oltre alla data e ai nomi dei partecipanti, un’indicazione molto generica – costituita, in sostanza, da due‑tre righe – degli argomenti trattati, ossia il mercato dei chipset, la posizione della ricorrente su tale mercato o le pratiche commerciali della ricorrente su tale mercato. Per contro, tali appunti non forniscono alcuna indicazione sul contenuto delle discussioni svoltesi durante i colloqui, in particolare sulla natura delle informazioni fornite sui temi affrontati, come richiesto dalla giurisprudenza richiamata al precedente punto 190.

192    Inoltre, il carattere lacunoso di detti appunti è acutamente illustrato da due circostanze evidenziate dalla ricorrente.

193    Da un lato, gli appunti relativi alla conferenza telefonica con [riservato] indicano che tale terzo avrebbe fornito il suo «punto di vista» su «talune pratiche commerciali della ricorrente nel settore dei chipset» e che non sarebbe stata fornita alcuna «prova concreta». Orbene, come sottolineato correttamente dalla ricorrente, siffatti appunti sollevano interrogativi sul contenuto delle discussioni svoltesi tra la Commissione e il terzo, sulle informazioni che quest’ultimo avrebbe fornito e sulla mancanza di una «prova» – per giunta «concreta» – riguardante tali informazioni. Tali appunti non consentono quindi di comprendere le informazioni che [riservato] avrebbe trasmesso alla Commissione senza fornire alcuna prova concreta e quindi lasciano la ricorrente nell’ignoranza quanto agli elementi menzionati nel corso di tale conferenza telefonica e, in particolare, quanto alla possibilità che tale terzo, vale a dire [riservato], abbia menzionato elementi a carico, oppure a discarico, senza fornire alcuna prova concreta.

194    D’altro lato, gli appunti relativi alla riunione con [riservato] indicano che essa avrebbe riguardato il mercato dei chipset e la posizione della ricorrente su tale mercato. Orbene, oltre al fatto che siffatta descrizione non consente di comprendere le informazioni che [riservato] avrebbe trasmesso alla Commissione a tal riguardo, è giocoforza constatare che tali appunti non menzionano la circostanza che, nel corso di tale riunione, detto terzo abbia fatto una presentazione orale, né a fortiori il contenuto di quest’ultima. Una copia di tale presentazione è stata tuttavia trasmessa dalla Commissione alla ricorrente dopo l’adozione della decisione impugnata, il 2 marzo 2018, in risposta alla richiesta della ricorrente del 25 gennaio 2018. Da tale presentazione, composta da dieci pagine, risulta che essa riguardava specificamente l’indagine che ha portato all’adozione della decisione impugnata (come risulta dalla pagina di copertina di tale presentazione che menzionava il nome e il numero di tale procedimento), che una pagina era dedicata alla posizione dominante della ricorrente sul mercato dei chipset e che cinque pagine erano dedicate a [riservato]. La mancata menzione di tale presentazione e del suo contenuto negli appunti elaborati dalla Commissione dimostra la loro imprecisione.

195    Inoltre, in aggiunta a detta lacunosità, sebbene gli elementi presentati nel dibattimento indichino che i documenti contenenti detti appunti sono stati elaborati dalla Commissione rispettivamente nelle date delle conferenze telefoniche o subito dopo la data della riunione, essi rivelano altresì che tali appunti non erano completi in tali date e sono stati completati o perfezionati successivamente, dopo l’adozione della decisione impugnata. Infatti, la Commissione, dopo essere stata sollecitata dalla ricorrente il 25 gennaio 2018 e quindi circa tre anni dopo la data di detti colloqui, da un lato, ha contattato [riservato] per ottenere una copia della presentazione che tale terzo aveva fatto durante la riunione e, dall’altro, ha contattato [riservato], [riservato] e [riservato] per confermare il contenuto degli appunti da essa preparati delle conferenze telefoniche, dato che [riservato] aveva addirittura proposto alcune modifiche negli appunti, che sono state accettate dalla Commissione. Dagli elementi presentati nel dibattimento risulta del resto che la precisazione secondo cui «durante la conferenza telefonica non è stata fornita alcuna prova concreta» non figurava in una prima versione degli appunti e che essa sarebbe stata aggiunta a seguito di detto scambio tra la Commissione e [riservato].

196    Ne consegue che, in violazione dell’articolo 19 del regolamento n. 1/2003, la Commissione non ha debitamente registrato i colloqui che ha tenuto con [riservato], [riservato], [riservato] e [riservato].

197    Inoltre, nei limiti in cui la ricorrente fa valere altresì che la Commissione avrebbe omesso di comunicarle gli appunti dei colloqui di cui trattasi, da un lato, occorre osservare che, come spiegato dalla Commissione dinanzi al Tribunale, gli appunti della riunione con [riservato] erano stati inseriti nel fascicolo di causa il [riservato] come documento non accessibile, ossia come documento interno alla Commissione, e senza copia della presentazione fatta da [riservato] nel corso di detta riunione. D’altro lato, gli appunti delle conferenze telefoniche con [riservato], [riservato] e [riservato] non erano stati inseriti nel fascicolo di causa.

198    Quali che ne siano le ragioni, è quindi pacifico che la ricorrente non ha ricevuto alcuna informazione sull’esistenza e sulla portata di tali colloqui nel corso del procedimento amministrativo che ha portato all’adozione della decisione impugnata. Essi non sono neppure menzionati nella descrizione del procedimento amministrativo contenuta nella decisione impugnata.

199    A tal riguardo, è sufficiente rilevare che, se è certamente consentito escludere dal procedimento amministrativo gli elementi che non hanno alcun rapporto con le considerazioni di fatto e di diritto riportate nella comunicazione degli addebiti e che non hanno, quindi, alcuna rilevanza per l’indagine, la determinazione degli elementi utili alla difesa dell’impresa interessata non può spettare alla sola Commissione (sentenze del 7 gennaio 2004, Aalborg Portland e a./Commissione, C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P e C‑219/00 P, EU:C:2004:6, punto 126, e del 16 giugno 2011, FMC Foret/Commissione, T‑191/06, EU:T:2011:277, punto 306). In tale prospettiva, si deve osservare che la registrazione di colloqui finalizzati alla raccolta di informazioni sull’oggetto dell’indagine e quindi rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 19 del regolamento n. 1/2003, quali i colloqui di cui trattasi, non può essere stralciata dal fascicolo di causa.

200    Sebbene la Commissione sostenga che l’omessa comunicazione di tali informazioni o di tali appunti alla ricorrente sarebbe stata dovuta a una semplice «disattenzione» e che essa li avrebbe comunicati non appena se ne era accorta dopo la richiesta della ricorrente del 25 gennaio 2018, tali circostanze, successive all’adozione della decisione impugnata, non possono sanare l’irregolarità procedurale in cui è incorsa Commissione. Infatti, da un lato, gli appunti trasmessi dalla Commissione alla ricorrente, tenuto conto della loro lacunosità, non sanano la mancata registrazione ai sensi dell’articolo 19 del regolamento n. 1/2003, dal momento che essi non menzionano le informazioni raccolte durante i colloqui di cui trattasi. D’altro lato, occorre ricordare che la conoscenza tardiva, dopo l’adozione di una decisione, di taluni elementi che avrebbero dovuto comparire nel fascicolo di causa non ricolloca necessariamente l’impresa nella situazione in cui si sarebbe trovata se essa avesse potuto basarsi sugli stessi elementi per presentare le sue osservazioni scritte e orali dinanzi alla Commissione (v., in tal senso, sentenza del 25 ottobre 2011, Solvay/Commissione, C‑109/10 P, EU:C:2011:686, punto 56).

201    Da tutto quanto precede risulta che, per quanto riguarda la riunione con [riservato] e le conferenze telefoniche con [riservato], [riservato] e [riservato], la Commissione è venuta meno agli obblighi di registrazione derivanti dall’articolo 19 del regolamento n. 1/2003 nonché, di conseguenza, all’obbligo di includere una registrazione di detti colloqui nel fascicolo di causa.

3)      Sulla violazione dei diritti della difesa

202    Per quanto riguarda le conseguenze che occorre trarre dalla constatazione effettuata al precedente punto 201, conformemente alla giurisprudenza richiamata ai precedenti punti 160 e 161, si deve stabilire se, tenuto conto delle particolari circostanze di fatto e di diritto del caso di specie, la ricorrente abbia sufficientemente dimostrato che avrebbe potuto difendersi più efficacemente in mancanza di detta irregolarità procedurale.

203    Occorre anzitutto rilevare che, tenuto conto dell’identità dei terzi in questione, del contenuto degli appunti prodotti dalla Commissione e del contenuto della decisione impugnata, la ricorrente ha evidenziato che tali terzi avrebbero potuto fornire informazioni che avrebbero potuto agevolare la sua difesa, per quanto riguarda in particolare la definizione del mercato rilevante, i rapporti di forza su tale mercato e la posizione dominante, l’effetto preclusivo e gli incrementi di efficienza. A tal fine, la ricorrente ha prodotto dinanzi al Tribunale un allegato al ricorso (allegato A.9.7) volto a precisare gli aspetti che avrebbero potuto essere discussi durante i suddetti colloqui e come tali elementi avrebbero potuto agevolare la sua difesa. La Commissione, pur contestando preliminarmente la ricevibilità di tale allegato, ha contestato il suo contenuto in un allegato al controricorso (allegato B.5). Le parti hanno poi proseguito i loro scambi al riguardo in un allegato alla replica (allegato C.12) e in un allegato alla controreplica (allegato D.9).

204    In primo luogo, occorre ricordare che la decisione impugnata addebita alla ricorrente di aver disincentivato, attraverso la sua condotta consistente in premi di esclusiva, la Apple dal passare ai suoi concorrenti sul mercato dei chipset LTE (sezioni 11.4.1 e 11.4.2 della decisione impugnata). A quest’ultimo riguardo, nella decisione impugnata, la Commissione fa espressamente riferimento a [riservato] e menziona altresì [riservato].

205    Pertanto, i terzi ascoltati dalla Commissione nell’ambito dei colloqui di cui trattasi erano due concorrenti della ricorrente ([riservato] [riservato]) che erano rimasti esclusi a causa del comportamento di quest’ultima, e due OEM che si rifornivano di chipset LTE, vale a dire concorrenti del cliente della ricorrente che aveva ricevuto i premi di cui trattasi ([riservato] e [riservato]).

206    In secondo luogo, da un lato, è pacifico che la ricorrente – al pari del Tribunale – non dispone di alcuna indicazione precisa sulle informazioni raccolte dalla Commissione durante i colloqui di cui trattasi, anche se tali colloqui riguardavano l’oggetto dell’indagine che ha portato all’adozione della decisione impugnata e che, come si è appena rilevato, tra i terzi di cui trattasi si annoveravano i concorrenti della ricorrente, asseritamente esclusi a causa del comportamento di quest’ultima, tra cui in particolare [riservato], ossia [riservato].

207    Infatti, nessun documento contenuto nel fascicolo di causa e vertente su detti colloqui consente di ricostruire con certezza le informazioni precise relative all’oggetto dell’indagine fornite dai terzi in questione durante tali colloqui e in quale misura il loro contenuto avrebbe potuto costituire un elemento a discarico, a carico, o addirittura un elemento neutro.

208    A tal proposito, per quanto riguarda le conferenze telefoniche con [riservato], [riservato] e [riservato], è ipotetico sostenere, come fa la Commissione, che sarebbe «plausibile» che le informazioni fornite da tali terzi fossero analoghe a quelle fornite nelle loro risposte a talune richieste di informazioni e non includessero quindi alcun potenziale elemento a discarico. Anzitutto, gli appunti dei colloqui di cui trattasi non contengono alcun riferimento ad altri documenti, comprese le risposte fornite a richieste di informazioni. Il loro contenuto non può quindi essere ricostruito a partire da altre fonti contenute nel fascicolo di causa. Inoltre, la circostanza che tali terzi, circa tre anni dopo lo svolgimento di detti colloqui e dopo l’adozione della decisione impugnata, abbiano confermato con messaggio di posta elettronica alla Commissione, su sua richiesta e al fine di rispondere alla richiesta della ricorrente del 25 gennaio 2018, che il contenuto di tali colloqui «si rifletteva» nelle loro risposte a talune richieste di informazioni non consente di dedurne alcuna conclusione certa sul contenuto di tali discussioni, in particolare sulla natura precisa delle informazioni fornite sui temi affrontati.

209    Per quanto riguarda la riunione con [riservato], contrariamente a quanto suggerito dalla Commissione, la presentazione che tale terzo ha fatto durante detta riunione non esclude affatto che aspetti diversi da quelli menzionati in tale presentazione siano stati oggetto di discussione, dal momento che detta presentazione non è menzionata negli appunti della riunione e che il contenuto di detta presentazione corrisponde solo per un’unica pagina ai temi menzionati in tali appunti. In ogni caso, anche supponendo che si possa ritenere che la presentazione di [riservato] rifletta esaustivamente il contenuto di tale riunione e che consenta di escludere che tale terzo abbia potuto fornire elementi utili alla difesa della ricorrente, ciò non inciderebbe sulle constatazioni effettuate per i colloqui con [riservato], [riservato] e [riservato].

210    D’altro lato, tuttavia, tenuto conto delle circostanze richiamate ai precedenti punti 204 e 205, diversi elementi presentati nel dibattimento dalla ricorrente tendono a fornire un principio di prova che corrobora la sua tesi secondo cui le informazioni che la Commissione e [riservato], [riservato], [riservato] e [riservato] avrebbero potuto scambiarsi durante i colloqui di cui trattasi avrebbero potuto consentirle di difendersi più efficacemente.

211    Anzitutto, come risulta dagli appunti e dalla presentazione prodotti dalla ricorrente, è pacifico che detti colloqui vertevano tutti, nell’ambito dell’indagine che ha portato all’adozione della decisione impugnata, sul mercato dei chipset, sulla posizione della ricorrente su tale mercato o sulle pratiche commerciali della ricorrente su tale mercato. In particolare, dagli appunti di due di detti colloqui, ossia dal colloquio con [riservato] e dal colloquio con [riservato], risulta espressamente che le pratiche commerciali della ricorrente sono state oggetto di discussioni tra la Commissione e tali terzi. Sebbene gli appunti degli altri due colloqui non facciano riferimento alle pratiche commerciali della ricorrente, è poco credibile che, durante il colloquio svoltosi con [riservato] lo stesso giorno del colloquio con [riservato], la Commissione non abbia cercato di raccogliere anche da uno dei concorrenti, asseritamente esclusi, informazioni sulle pratiche commerciali della ricorrente oggetto della sua indagine. Inoltre, come risulta dalla presentazione trasmessa dalla Commissione alla ricorrente, la riunione con [riservato] verteva anche sulle pratiche commerciali della ricorrente sul mercato dei chipset. Anche supponendo che tale terzo abbia fornito informazioni riguardanti [riservato], è altresì poco credibile che la Commissione non abbia cercato di raccogliere informazioni sulle pratiche della ricorrente oggetto della sua indagine.

212    Di conseguenza, in tali circostanze, come sostenuto dalla ricorrente, si deve ritenere che le informazioni raccolte dalla Commissione da tali terzi durante i colloqui di cui trattasi, e in particolare dai concorrenti asseritamente esclusi, avrebbero potuto essere rilevanti per la sua difesa.

213    Inoltre, ad abundantiam, occorre rilevare che, nelle tabelle contenute nell’allegato A.9.7, tenuto conto del contenuto della decisione impugnata e delle particolari circostanze del caso di specie, la ricorrente ha evidenziato il fatto che la Commissione avrebbe potuto discutere di taluni aspetti precisi con i terzi in questione.

214    A tal riguardo, in via preliminare, occorre osservare che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, l’allegato A.9.7 del ricorso prodotto dalla ricorrente non può essere considerato irricevibile. Infatti, esso mira a suffragare in modo schematico, sotto forma di tabelle, gli argomenti presentati nell’atto introduttivo del ricorso in relazione a ciascuno dei colloqui in questione rispetto al contenuto di ciascun appunto. Inoltre, l’ampiezza degli scambi che hanno avuto luogo al riguardo tra le parti, contenuti in tabelle prodotte nell’allegato B.5 del controricorso, nell’allegato C.12 della replica e nell’allegato D.9 della controreplica, per un numero totale di pagine considerevole, dimostra l’opportunità che siffatte tabelle siano state prodotte in allegati e non riprodotte nel corpo degli atti principali.

215    Nel caso di specie, le precisazioni fornite dalla ricorrente riguardano taluni aspetti che essa ritiene rilevanti ai fini della sua difesa.

216    In primo luogo, la ricorrente ha evidenziato che la conferenza telefonica con [riservato] avrebbe potuto vertere, in particolare, sulla capacità di [riservato] di rifornire la Apple di chipset LTE per gli iPhone e gli iPad nel periodo considerato, sulle ragioni e sulla rilevanza della mancanza di chipset LTE integrati concorrenziali di [riservato], sulla natura e sulla portata degli investimenti necessari per soddisfare i requisiti della Apple e sulla relativa tutela contrattuale e su [riservato], nonché sull’eventuale mancanza di obiezioni da parte di [riservato] riguardo agli accordi di cui trattasi o di reclamo [riservato], il che avrebbe costituito un elemento a discarico. Secondo la ricorrente, poiché, conformemente alla decisione impugnata, [riservato] era [riservato], qualsiasi indicazione fornita da [riservato] sarebbe stata di sicura rilevanza per la difesa della ricorrente.

217    In secondo luogo, la ricorrente ha evidenziato che la conferenza telefonica con [riservato] avrebbe potuto vertere, in particolare, sulle caratteristiche comparative dei suoi chipset LTE e su quelle di [riservato] e di [riservato], sulle esigenze della Apple nei confronti dei suoi potenziali fornitori, sulla natura e sulla portata degli investimenti specifici necessari per la Apple e sulla relativa tutela contrattuale e sulle dinamiche del mercato e sulle ragioni di [riservato]. Secondo la ricorrente, poiché, conformemente alla decisione impugnata, i chipset LTE di [riservato] erano stati considerati dalla Apple come possibili alternative concorrenziali ai chipset della ricorrente per taluni modelli di iPad, qualsiasi indicazione fornita da [riservato] sarebbe stata di sicura rilevanza per la difesa della ricorrente.

218    In terzo luogo, la ricorrente ha evidenziato che la riunione con [riservato] e la conferenza telefonica con [riservato] avrebbero potuto vertere, in particolare, sulle esigenze della Apple nei confronti dei suoi fornitori rispetto a quelle di altri OEM e sulle caratteristiche comparative dei suoi chipset e di quelle dei suoi concorrenti.

219    Al fine di confutare gli argomenti della ricorrente, la Commissione ha dichiarato, nell’allegato B.5 del controricorso, che le risposte di [riservato] alle richieste di informazioni del [riservato] e del [riservato] confermerebbero che gli appunti della conferenza telefonica con [riservato] non avrebbero rivelato alcun elemento a discarico per quanto riguarda gli aspetti menzionati dalla ricorrente, per il motivo che, in dette risposte, [riservato] non avrebbe fornito alcuna informazione sotto tali profili. La Commissione ha sviluppato un ragionamento identico per quanto riguarda gli aspetti menzionati dalla ricorrente in relazione a [riservato], basandosi sulle risposte di tale terzo alle richieste di informazioni del [riservato] e del [riservato], per quanto riguarda gli aspetti menzionati dalla ricorrente in relazione a [riservato], basandosi sulla presentazione fatta da tale terzo durante la riunione di cui trattasi, e per quanto riguarda gli aspetti menzionati dalla ricorrente in relazione a [riservato], basandosi sulle risposte di tale terzo alle richieste di informazioni del [riservato] e [riservato] e del [riservato].

220    Anzitutto, nei limiti in cui la Commissione rinvia alle risposte di [riservato], di [riservato] e di [riservato] alle richieste di informazioni e alla presentazione di [riservato] per sostenere che tali terzi non avrebbero menzionato elementi a discarico, è sufficiente rilevare che siffatti argomenti devono essere respinti per le ragioni menzionate ai precedenti punti 208 e 209.

221    Per contro, contrariamente a quanto suggerito dalla Commissione, nelle particolari circostanze del caso di specie, le precisazioni fornite dalla ricorrente in allegato al ricorso tendono a dimostrare in modo concreto che i colloqui tenuti dalla Commissione con i terzi in questione avrebbero potuto vertere su elementi come quelli menzionati ai precedenti punti da 216 a 218, i quali, se del caso, avrebbero potuto aiutare la ricorrente a difendersi più efficacemente per quanto riguarda, in particolare, gli effetti e le giustificazioni del suo comportamento sul mercato dei chipset LTE.

222    Infine, ancor più ad abundantiam, come dichiarato dalla Commissione, occorre constatare che, nelle sezioni 11.4.1 e 11.4.2 della decisione impugnata, oltre alle informazioni fornite dalla ricorrente stessa, la Commissione ha fatto riferimento unicamente a informazioni e a documenti provenienti dalla Apple. Per contro, in dette sezioni della decisione impugnata, la Commissione non ha fatto riferimento ad alcun elemento che sia stato fornito da [riservato], [riservato], [riservato] e [riservato], e in particolare dai concorrenti asseritamente esclusi ad opera della ricorrente. Infatti, elementi di informazione forniti da alcuni di detti terzi ([riservato], [riservato] e [riservato]) sono menzionati solo nella sottosezione 11.4.4 della decisione impugnata (punti 475, 476 e 478) al fine di suffragare la tesi secondo cui la Apple sarebbe un «cliente interessante».

223    Tuttavia, tale constatazione, nelle particolari circostanze del caso di specie, lungi dal portare ad escludere una violazione dei diritti della difesa della ricorrente, tende a dimostrare che, come fa valere, in sostanza, la ricorrente, la conoscenza del contenuto dei colloqui in questione avrebbe potuto rivelarsi utile per la sua difesa. Infatti, la conoscenza della circostanza che detti terzi, e in particolare i concorrenti della ricorrente asseritamente esclusi dal comportamento di quest’ultima ([riservato] e [riservato]), non avrebbero menzionato alcun elemento a carico idoneo a corroborare l’effetto preclusivo contestato dalla Commissione quando sono stati ascoltati nell’ambito del procedimento amministrativo che ha portato all’adozione della decisione impugnata, avrebbe potuto consentire alla ricorrente di porre sotto una luce diversa il comportamento che le veniva addebitato e di suffragare diversamente la propria difesa.

224    Da tutto quanto precede risulta che, alla luce delle particolari circostanze di fatto e di diritto del caso di specie, poiché la Commissione non ha debitamente registrato i colloqui di cui trattasi e la ricorrente o i suoi rappresentanti non hanno ricevuto alcuna informazione sull’esistenza stessa di tali colloqui se non dopo l’adozione della decisione impugnata e prima della proposizione del presente ricorso, la Commissione ha violato i diritti della difesa della ricorrente. Infatti, gli elementi presentati nel dibattimento dalla ricorrente tendono a dimostrare che i colloqui con [riservato] e [riservato], vale a dire due dei concorrenti della ricorrente asseritamente esclusi, e con [riservato] e [riservato], vale a dire due OEM che si rifornivano di chipset LTE, avrebbero potuto rivelare informazioni essenziali per il prosieguo del procedimento che avrebbero potuto essere rilevanti per la ricorrente, consentendole di potersi difendere più efficacemente.

225    Tenuto conto di tale violazione dei diritti della difesa della ricorrente, occorre accogliere la terza parte del primo motivo di ricorso nella parte in cui riguarda la riunione con [riservato] e le conferenze telefoniche con [riservato], [riservato] e [riservato] per le quali sono state comunicate informazioni alla ricorrente prima della proposizione del presente ricorso.

226    Nelle circostanze del caso di specie, occorre proseguire l’esame della presente parte per quanto riguarda la riunione e la conferenza telefonica con un terzo per le quali sono state comunicate informazioni alla ricorrente nel corso del presente procedimento in risposta agli argomenti basati sulle prove supplementari del 26 luglio 2019.

b)      Sulla conferenza telefonica e sulla riunione con un terzo per le quali sono state comunicate informazioni alla ricorrente nel corso del presente procedimento in risposta agli argomenti basati sulle prove supplementari del 26 luglio 2019

1)      Richiamo degli elementi contestuali

227    Dagli elementi presentati nel dibattimento risulta che, a seguito della risposta della Commissione del 2 marzo 2018, che comunicava alla ricorrente informazioni sull’esistenza della riunione con [riservato] e delle conferenze telefoniche con [riservato], [riservato] e [riservato], con messaggio di posta elettronica del 5 marzo 2018, la ricorrente ha chiesto alla Commissione di confermarle che essa non aveva incontrato [riservato] formalmente o informalmente. Con messaggio di posta elettronica del 13 marzo 2018, la Commissione ha ribadito, a seguito della richiesta della ricorrente del 25 gennaio 2018, che essa aveva verificato se avesse omesso inavvertitamente di informarla di «ogni riunione o [di ogni] colloquio» che aveva avuto luogo «nel contesto del caso AT.40220» e le aveva fornito le informazioni al riguardo nel suo messaggio di posta elettronica del 2 marzo 2018 per ragioni di buona amministrazione. La Commissione ha aggiunto che, poiché la decisione impugnata era stata adottata, essa non avrebbe più risposto a questo tipo di richiesta.

228    Le risposte che la Commissione ha fornito alla ricorrente il 2 e il 13 marzo 2018 potevano lasciar intendere che le indicazioni fornite in relazione alle riunioni o alle conferenze telefoniche con i terzi fossero esaustive e che, di conseguenza, la Commissione non avesse tenuto riunioni o conferenze telefoniche con [riservato], ma unicamente con [riservato], [riservato], [riservato] e [riservato].

229    Nel ricorso la ricorrente ha tuttavia sostenuto che non disponeva di alcuna indicazione esplicita che confermasse o smentisse l’esistenza e la portata di eventuali riunioni o conferenze telefoniche tra la Commissione e [riservato].

230    Orbene, né nel controricorso né nella controreplica, la Commissione ha smentito o confermato l’esistenza di tali riunioni o conferenze telefoniche.

231    Solo a seguito della produzione, da parte della ricorrente, delle prove supplementari del 26 luglio 2019 la Commissione, nell’ambito delle sue osservazioni del 30 ottobre 2019 su dette prove, ha menzionato l’esistenza di una conferenza telefonica con [riservato] il [riservato] e di una riunione con [riservato] il [riservato], dichiarando, al contempo, espressamente che essa non disponeva né di appunti né di resoconti di tale conferenza telefonica e di tale riunione.

232    Poiché la Commissione ha tuttavia dichiarato di essere disposta a fornire ulteriori informazioni sul contesto della conferenza telefonica con [riservato] del [riservato] nell’ambito di mezzi istruttori, il Tribunale ha adottato siffatti mezzi diretti a ottenere tali informazioni. La trattazione della risposta della Commissione a tali mezzi istruttori ha dato luogo agli sviluppi procedurali riportati ai precedenti punti da 78 a 92.

233    A tal riguardo, da un lato, si deve rilevare che la conferenza telefonica e la riunione con [riservato] hanno avuto luogo prima della comunicazione degli addebiti e dopo l’invio delle prime richieste di informazioni di cui al precedente punto 15. D’altro lato, come risulta dalla decisione impugnata, tale terzo [riservato], e ha risposto a talune delle suddette richieste di informazioni.

234    Tuttavia, [riservato] ha una posizione particolare nell’ambito della decisione impugnata. Infatti, diversi elementi attestano l’importanza di tale terzo nell’impianto della decisione impugnata: [riservato]. Inoltre, sul piano procedurale, tale terzo [riservato].

2)      Sull’esistenza di un’irregolarità procedurale

235    Gli argomenti presentati dalla ricorrente sono diretti a sostenere che la Commissione è venuta meno ai suoi obblighi di informarla di detta conferenza telefonica e di detta riunione e di prendere appunti su queste ultime.

236    La Commissione, quando la loro esistenza non era stata ancora confermata (nella fase del controricorso e della controreplica), ha sostenuto che la ricorrente non aveva dimostrato che tali informazioni fossero pertinenti. Successivamente, dopo aver ammesso la loro esistenza (in fase di osservazioni sulle prove supplementari del 26 luglio 2019), essa ha fatto valere, da un lato, che la ricorrente non aveva dimostrato che la deprecabile mancanza di appunti sulla conferenza telefonica del [riservato] le aveva arrecato pregiudizio e, dall’altro, che la riunione del [riservato] riguardava aspetti generali piuttosto che il caso AT.40220.

237    Anzitutto, per quanto riguarda gli appunti sulla conferenza telefonica e sulla riunione di cui trattasi, è pacifico, come è stato ammesso dalla Commissione nelle sue osservazioni sulle prove supplementari del 26 luglio 2019, che essa non ha preso appunti né sulla conferenza telefonica del [riservato] né sulla riunione del [riservato]. Del resto, la Commissione ammette anche che la mancanza di appunti sulla conferenza telefonica del [riservato] costituisce un deplorevole inadempimento da parte sua.

238    In ogni caso, nei limiti in cui gli argomenti della Commissione debbano essere intesi nel senso che suggeriscono che la conferenza telefonica e la riunione di cui trattasi non erano soggette agli obblighi di registrazione derivanti dall’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003, invocati dalla ricorrente nel ricorso, è sufficiente rilevare che dagli elementi presentati nel dibattimento risulta che sia la conferenza telefonica del [riservato] sia la riunione del [riservato] – oltre al fatto che si sono svolte dopo che la Commissione ha avviato l’indagine nell’agosto 2014 (punto 8 della decisione impugnata) e, in particolare, dopo l’invio delle prime richieste di informazioni di cui al precedente punto 15 – miravano a raccogliere informazioni relative all’oggetto dell’indagine che ha portato all’adozione della decisione impugnata.

239    Per quanto riguarda, da un lato, la conferenza telefonica con [riservato] del [riservato], la versione non riservata del documento contenente l’iscrizione, in un’agenda elettronica, di tale conferenza telefonica, prodotta dalla Commissione il 26 aprile 2021 in risposta al mezzo istruttorio del 12 ottobre 2020, contiene nel campo relativo al suo «oggetto» un riferimento al nome del procedimento amministrativo che ha portato all’adozione della decisione impugnata, ossia «Sapphire». Inoltre, nelle sue osservazioni sulle prove supplementari del 26 luglio 2019 e nella versione non riservata dell’atto del 19 novembre 2020, la stessa Commissione ha spiegato che detta conferenza telefonica mirava a raccogliere informazioni sulla definizione del mercato e sulle dinamiche del mercato oggetto di detto procedimento, al fine di disporre di una visione di base di tale mercato e di preparare quesiti utili da includere nelle richieste di informazioni. Ne deriva che detta conferenza telefonica mirava a raccogliere informazioni relative all’oggetto dell’indagine che ha portato all’adozione della decisione impugnata.

240    Per quanto riguarda, d’altro lato, la riunione con [riservato] del [riservato], la Commissione ha dichiarato che essa mirava a menzionare aspetti generali del diritto della concorrenza e le pratiche della ricorrente in materia di brevetti. Lo scambio di messaggi di posta elettronica riguardanti l’organizzazione di tale riunione, prodotto dalla Commissione in risposta alle misure di organizzazione del procedimento dell’8 ottobre 2020, conferma effettivamente che [riservato] ne aveva chiesto lo svolgimento al fine di discutere «[di] questioni attuali di concorrenza e di proprietà intellettuale». Tuttavia, tale indicazione non esclude affatto che si sia potuto discutere dell’oggetto dell’indagine che ha portato all’adozione della decisione impugnata. La stessa Commissione ha spiegato che, nel corso di tale riunione, [riservato] ha sostenuto che talune pratiche della ricorrente in materia di proprietà intellettuale avrebbero dovuto essere incluse nell’ambito di detta indagine. Pertanto, poiché la portata dell’indagine che ha condotto all’adozione della decisione impugnata è stata espressamente menzionata dal terzo al fine di ampliarla, è giocoforza constatare che tale riunione verteva anche, in tutto o in parte, su informazioni relative all’oggetto di detta indagine.

241    Inoltre, quest’ultima constatazione è corroborata dalle prove supplementari del 26 luglio 2019.

242    Una prima presentazione di [riservato] del [riservato] riguardante la ricorrente e precedente alla riunione del [riservato], prodotta dalla ricorrente nell’ambito delle prove supplementari del 26 luglio 2019, indica espressamente che [riservato] prevedeva di avere una riunione con la Commissione la settimana del [riservato] sulle indagini di quest’ultima relative alla ricorrente riguardanti, da un lato, gli «sconti di fedeltà», ossia gli incentivi offerti ai clienti per acquistare in via esclusiva i chipset della ricorrente, e, dall’altro, [riservato]. Nella stessa presentazione si affermava, per quanto riguarda detti «sconti di fedeltà», che [riservato] e sollevava la questione se [riservato]. Inoltre, detta presentazione conteneva una pagina riguardante [riservato], in cui si affermava che [riservato].

243    Una seconda presentazione di [riservato] del [riservato] riguardante la ricorrente e successiva alla riunione del [riservato], prodotta dalla ricorrente nell’ambito delle prove supplementari del 26 luglio 2019, da un lato, faceva il punto sull’indagine della Commissione, affermando che la comunicazione degli addebiti era imminente e che la Commissione aveva incontrato la ricorrente il [riservato], che tale indagine riguardava gli sconti di fedeltà e le condizioni di esclusiva, che essa era [riservato] e che esso era [riservato]. D’altro lato, dopo aver descritto [riservato], in detta presentazione si affermava che vi erano più [riservato], vale a dire [riservato] secondo i quali [riservato], e che era probabile un’ammenda significativa di circa un miliardo di USD.

244    Tali presentazioni di [riservato] precedenti e successive alla riunione che tale terzo ha avuto con la Commissione il [riservato] non fanno che confermare la constatazione che, nel corso di tale riunione, la Commissione e tale terzo hanno discusso delle informazioni relative all’oggetto dell’indagine che ha portato all’adozione della decisione impugnata.

245    Poiché la conferenza telefonica e la riunione con [riservato] miravano a raccogliere informazioni relative all’oggetto dell’indagine che ha portato all’adozione della decisione impugnata, per quanto riguarda in particolare le dinamiche del mercato, la portata dell’indagine, e persino taluni argomenti difensivi della ricorrente, esse rientravano nell’ambito di applicazione dell’articolo 19 del regolamento n. 1/2003.

246    Orbene, nel caso di specie, come rilevato al precedente punto 237, è pacifico che la Commissione non ha effettuato alcuna registrazione dei colloqui di cui trattasi.

247    Inoltre, tale inadempimento mal si concilia con i documenti prodotti dalla ricorrente nell’ambito delle prove supplementari del 26 luglio 2019, i quali rivelano che, dal canto suo, il terzo incontrato dalla Commissione aveva inizialmente preparato e successivamente assicurato un controllo interno della riunione del [riservato] (v. supra, punti 242 e 243), il che ne conferma l’importanza nell’ambito dell’indagine che ha portato all’adozione della decisione impugnata.

248    Ne consegue che, in violazione dell’articolo 19 del regolamento n. 1/2003, la Commissione non ha debitamente registrato i colloqui che ha tenuto con [riservato].

249    Inoltre, nei limiti in cui la ricorrente fa valere altresì che la Commissione avrebbe omesso di informarla dei colloqui di cui trattasi, occorre ricordare che, nel corso del procedimento amministrativo che ha portato all’adozione della decisione impugnata, la Commissione non ha effettivamente menzionato i colloqui che aveva tenuto con [riservato]. Orbene, come risulta dal precedente punto 199, la Commissione non può omettere di inserire nel fascicolo di causa una registrazione di colloqui come quelli che essa ha tenuto con [riservato].

250    Inoltre, tale violazione non può essere sanata dal semplice fatto che la Commissione ha fornito talune informazioni sui colloqui che aveva tenuto con [riservato] nel corso del presente procedimento. Infatti, il controllo giurisdizionale dei motivi sollevati effettuato dal Tribunale non ha per oggetto né per effetto di sostituire un’istruzione completa della pratica nell’ambito di un procedimento amministrativo (v., in tal senso, sentenza del 25 ottobre 2011, Solvay/Commissione, C‑109/10 P, EU:C:2011:686, punto 56). Peraltro, da un lato, nell’ambito del presente procedimento, la Commissione non ha prodotto alcuna registrazione che menzionasse informazioni raccolte durante i colloqui di cui trattasi. D’altro lato, come risulta dalla giurisprudenza richiamata al precedente punto 200, la conoscenza tardiva di taluni elementi che avrebbero dovuto comparire nel fascicolo di causa non ricolloca l’impresa, che abbia proposto ricorso contro una decisione della Commissione, nella situazione in cui si sarebbe trovata se avesse potuto basarsi su tali elementi per presentare le sue osservazioni scritte e orali dinanzi all’istituzione.

251    Da tutto quanto precede deriva che, per quanto riguarda la conferenza telefonica e la riunione con [riservato], la Commissione è venuta meno agli obblighi di registrazione derivanti dall’articolo 19 del regolamento n. 1/2003 nonché, di conseguenza, all’obbligo di includere una registrazione di detti colloqui nel fascicolo di causa.

3)      Sulla violazione dei diritti della difesa

252    Per quanto riguarda le conseguenze che occorre trarre dalla constatazione effettuata al precedente punto 251, conformemente alla giurisprudenza richiamata ai precedenti punti 160 e 161, si deve stabilire se, tenuto conto delle particolari circostanze di fatto e di diritto del caso di specie, la ricorrente abbia sufficientemente dimostrato che avrebbe potuto difendersi più efficacemente in mancanza di dette irregolarità procedurali.

253    A tal fine, occorre anzitutto rilevare che, tenuto conto dell’identità di tale terzo e del contenuto della decisione impugnata, la ricorrente ha dichiarato che sarebbe stato sicuramente rilevante per la sua difesa conoscere l’oggetto degli scambi tra la Commissione e tale terzo. In particolare, la ricorrente ha evidenziato che appunti adeguati su tali colloqui l’avrebbero agevolata su diversi aspetti della sua difesa, e ha fornito precisazioni al riguardo nell’allegato A.9.7 del ricorso. Secondo la ricorrente, il fatto che tale terzo le sarebbe stato ostile non esclude che esso avrebbe potuto fornire informazioni utili alla sua difesa, o perché avrebbero potuto essere a discarico, o perché avrebbero potuto essere informazioni a carico incomplete o inesatte.

254    In primo luogo, occorre ricordare che la decisione impugnata addebita alla ricorrente di aver disincentivato la Apple dal passare ai suoi concorrenti sul mercato dei chipset LTE (v. supra, punto 204).

255    Pertanto, il terzo ascoltato dalla Commissione nell’ambito dei due colloqui di cui trattasi [riservato]. Inoltre, sul piano procedurale, tale terzo [riservato].

256    In secondo luogo, da un lato, è pacifico che la ricorrente – al pari del Tribunale – non dispone di alcuna indicazione precisa sulle informazioni raccolte dalla Commissione durante i colloqui di cui trattasi, anche se tali colloqui riguardavano l’oggetto dell’indagine che ha portato all’adozione della decisione impugnata e che, come si è appena rilevato, il terzo di cui trattasi [riservato].

257    Infatti, nessun documento contenuto nel fascicolo di causa e vertente su detti colloqui consente di ricostruire con certezza le informazioni relative all’oggetto dell’indagine fornite dal terzo di cui trattasi durante tali colloqui e in quale misura il loro contenuto avrebbe potuto costituire un elemento a discarico, a carico o addirittura un elemento neutro.

258    A tal riguardo, sono puramente ipotetici gli argomenti della Commissione secondo i quali, per quanto riguarda la conferenza telefonica del [riservato], da un lato, non sarebbe «plausibile» che [riservato] possa aver fornito elementi a discarico e, dall’altro, sarebbe «plausibile» che i temi affrontati nel corso di tale conferenza telefonica figurino nelle risposte di [riservato] alle richieste di informazioni, in quanto la Commissione si basa su mere supposizioni e non è stata in grado di riportare esattamente il contenuto degli elementi forniti da [riservato] nel corso di tale colloquio.

259    Non può neppure essere accolto l’argomento della Commissione secondo cui la ricorrente non avrebbe chiesto al Tribunale di sentire i dipendenti di [riservato] che avevano partecipato a detta conferenza telefonica e non avrebbe contattato direttamente tali dipendenti per confermare se avessero fornito elementi di prova a discarico. Infatti, oltre al fatto che la ricorrente è venuta a conoscenza della concreta esistenza di tale conferenza telefonica solo in una fase molto avanzata del presente procedimento e che, del resto, la Commissione non ha precisato l’identità dei dipendenti o dei rappresentanti di [riservato] che vi avevano partecipato, occorre rilevare che, in ogni caso, non è compito della ricorrente – né, del resto, del Tribunale – svolgere colloqui con un terzo (o con i suoi dipendenti o rappresentanti) ascoltato dalla Commissione nell’ambito di un’indagine, per tentare di determinare a posteriori le informazioni da esso fornite alla Commissione per ovviare a una mancata registrazione da parte di quest’ultima, in quanto il rispetto degli obblighi derivanti dall’articolo 19 del regolamento n. 1/2003 incombe alla Commissione. Inoltre, nel caso di specie, la ricorrente – al pari del Tribunale – non dispone di alcun documento che consenta di ricostruire le informazioni fornite dal terzo di cui trattasi, a differenza della situazione di cui ai punti da 99 a 101 della sentenza del 6 settembre 2017, Intel/Commissione (C‑413/14 P, EU:C:2017:632), invocata dalla Commissione, la quale era caratterizzata dal fatto che, in detta causa, l’impresa ricorrente aveva ottenuto, nel corso del procedimento amministrativo, la versione non riservata di una nota interna redatta dalla Commissione, relativamente al colloquio controverso, e un documento di accompagnamento contenente risposte scritte a quesiti orali posti nel corso di detto colloquio.

260    D’altro lato, tuttavia, tenuto conto delle circostanze richiamate ai precedenti punti 254 e 255, diversi elementi presentati nel dibattimento dalla ricorrente tendono a fornire un principio di prova che corrobora la sua tesi secondo la quale le informazioni che la Commissione e [riservato] avrebbero potuto scambiare nel corso dei colloqui di cui trattasi avrebbero potuto consentirle di difendersi più efficacemente.

261    Anzitutto, come dichiarato dalla ricorrente nell’atto che produce le prove supplementari del 26 luglio 2019, la conoscenza delle informazioni fornite da [riservato] sulla definizione del mercato durante la conferenza telefonica del [riservato] avrebbe potuto essere utile alla sua difesa. Infatti, come rilevato al precedente punto 239, la stessa Commissione ha spiegato che detta conferenza telefonica mirava a chiarire nozioni di base sulla definizione del mercato e sulle dinamiche del mercato che consentivano di preparare quesiti utili da includere nel secondo turno di richieste di informazioni. Ne deriva che [riservato], in una fase iniziale del procedimento, avrebbe contribuito a chiarire nozioni di base sottese ai quesiti che la Commissione ha posto nelle richieste di informazioni successivamente inviate alla ricorrente, ai suoi concorrenti e ai suoi clienti, senza che fosse possibile determinare le informazioni concretamente fornite al riguardo e senza che la ricorrente abbia potuto presentare osservazioni sulle nozioni di base che [riservato] avrebbe contribuito a chiarire.

262    Inoltre, nell’atto che produce le prove supplementari del 26 luglio 2019 la ricorrente ha fatto valere, in sostanza, che la Commissione e [riservato] avrebbero avuto scambi riguardo a taluni aspetti riservati dell’indagine, per quanto riguarda [riservato]. Nelle sue osservazioni sulle prove supplementari del 26 luglio 2019 la Commissione ha affermato di non aver comunicato a [riservato] informazioni riservate, per quanto riguarda in particolare [riservato], menzionati nella seconda presentazione di [riservato] del [riservato] (v. supra, punto 243). Tuttavia, anche a prescindere dalla riservatezza di tali informazioni, si deve osservare che, poiché, durante il colloquio del [riservato] precedente a detta presentazione, la Commissione e [riservato] avrebbero avuto scambi riguardo a [riservato], la conoscenza delle informazioni raccolte dalla Commissione in occasione di tali scambi avrebbe potuto consentire alla ricorrente di difendersi più efficacemente.

263    Infine, nell’allegato A.9.7 del ricorso, la ricorrente ha sottolineato che gli appunti relativi ai colloqui che la Commissione avrebbe potuto avere con [riservato] avrebbero potuto agevolare la sua difesa al fine, da un lato, di dimostrare che gli accordi di cui trattasi non davano luogo ad effetti preclusivi nei confronti di concorrenti altrettanto efficienti e generavano incrementi di efficienza favorevoli alla concorrenza e, dall’altro, di disporre di maggiori informazioni sulla conclusione della Commissione secondo la quale, in assenza degli accordi di cui trattasi, [riservato].

264    A tal riguardo, in via preliminare, nei limiti in cui gli argomenti della Commissione mirano a contestare la ricevibilità di detto allegato per quanto riguarda i colloqui con [riservato], siffatti argomenti non possono essere accolti. Oltre al fatto che l’allegato in questione mira a suffragare gli argomenti formulati nel ricorso (v. supra, punti 214 e 253), si deve ricordare che, per quanto riguarda i colloqui con [riservato], in sede di ricorso, la ricorrente non aveva alcuna informazione sulla loro esistenza. Pertanto, nelle particolari circostanze del caso di specie, non può esserle addebitato di aver fornito tali precisazioni, nell’allegato al ricorso, a sostegno dei suoi argomenti relativamente alle riunioni e alle conferenze telefoniche con i terzi.

265    Come fa quindi valere la ricorrente in detto allegato, tenuto conto dell’identità del terzo in questione e del contenuto della decisione impugnata, la Commissione, nel corso dei colloqui di cui trattasi, avrebbe potuto raccogliere, effettivamente, informazioni utili alla sua difesa, relative alle caratteristiche comparative dei suoi chipset e a quelle dei suoi concorrenti, alle esigenze della Apple rispetto a quelli di altri OEM o, ancora, alla possibilità per la Apple di rifornirsi dai suoi concorrenti per tutti i suoi modelli o alcuni di essi. Inoltre, al punto 322 della decisione impugnata, la Commissione ha constatato, senza fornire alcuna precisazione o alcun riferimento, che la Apple non aveva alternative tecniche alla ricorrente per il suo fabbisogno di chipset LTE per gli iPhone tra il 2011 e il 2015.

266    Da tutto quanto precede risulta che, alla luce delle particolari circostanze di fatto e di diritto del caso di specie, poiché la Commissione non ha redatto appunti sui colloqui in questione e la ricorrente o i suoi rappresentanti non hanno ricevuto alcuna informazione sull’esistenza stessa di tali colloqui se non nel corso del presente procedimento in risposta agli argomenti fondati sulle prove supplementari del 26 luglio 2019, la Commissione ha violato i diritti della difesa della ricorrente. Infatti, gli elementi presentati nel dibattimento dalla ricorrente tendono a dimostrare che i colloqui con [riservato], o con [riservato], avrebbero potuto rivelare informazioni essenziali per il prosieguo del procedimento che avrebbero potuto essere rilevanti per la ricorrente, consentendole di potersi difendere più efficacemente.

267    Tenuto conto di tale violazione dei diritti della difesa della ricorrente, si deve accogliere la terza parte del primo motivo di ricorso nella parte in cui riguarda la conferenza telefonica e la riunione con [riservato], per le quali sono state comunicate informazioni alla ricorrente nel corso del presente procedimento in risposta agli argomenti fondati sulle prove supplementari del 26 luglio 2019.

268    Nelle circostanze del caso di specie occorre proseguire l’esame della presente parte per quanto riguarda anche la riunione con un terzo per la quale sono state comunicate informazioni alla ricorrente nel corso del presente procedimento in risposta ai mezzi istruttori del 12 ottobre 2020.

c)      Sulla riunione con un terzo per la quale sono state comunicate informazioni alla ricorrente nel corso del presente procedimento in risposta ai mezzi istruttori del 12 ottobre 2020

1)      Richiamo degli elementi contestuali

269    Dagli elementi presentati nel dibattimento risulta che, in risposta ai mezzi istruttori del 12 ottobre 2020 volti a ottenere maggiori informazioni sul contesto della conferenza telefonica con [riservato] del [riservato], la Commissione, nella versione riservata dell’atto del 19 novembre 2020, ha menzionato una riunione con un informatore terzo che aveva chiesto l’anonimato, riunione organizzata su richiesta di tale terzo e che aveva avuto luogo prima che la Commissione iniziasse l’indagine menzionata al precedente punto 5 e, in particolare, prima dell’invio delle richieste di informazioni di cui ai precedenti punti 6 e 15.

270    La Commissione ha altresì prodotto dinanzi al Tribunale l’iscrizione, in un’agenda elettronica, della data di tale riunione e due messaggi di posta elettronica interni aventi un contenuto sostanzialmente identico relativamente a detta riunione (in prosieguo: i «messaggi di posta elettronica interni»).

271    Occorre ricordare che la versione riservata dell’atto del 19 novembre 2020 è stata portata a conoscenza dei rappresentanti della ricorrente, fatta salva la previa sottoscrizione di un impegno di riservatezza, anche nei confronti della ricorrente, mentre una versione non riservata dell’atto del 19 novembre 2020, prodotta dalla Commissione il 26 aprile 2021, è stata portata a conoscenza della ricorrente.

272    A seguito del deposito di tali documenti, la ricorrente, tramite i suoi rappresentanti che avevano firmato l’impegno di riservatezza, ha fatto valere, in sostanza, che la Commissione era tenuta a prendere appunti sulla riunione di cui trattasi e a fornirglieli, come risulterebbe dalla sentenza del 6 settembre 2017, Intel/Commissione (C‑413/14 P, EU:C:2017:632), al fine di non pregiudicare i diritti della difesa dell’impresa oggetto dell’indagine. Orbene, nel caso di specie, la Commissione avrebbe omesso di conservare una registrazione della riunione di cui trattasi, mentre il suo obbligo di prendere appunti e di fornirli all’impresa incriminata sarebbe consolidato. La ricorrente, tramite i suoi rappresentanti che avevano firmato l’impegno di riservatezza, ha sottolineato che il diritto di accesso al fascicolo faceva parte dei diritti procedurali fondamentali e delle garanzie necessarie all’adeguato esercizio dei suoi diritti della difesa e che, nel caso di specie, essa avrebbe subito un danno derivante dal fatto che la Commissione aveva omesso di prendere appunti sulla riunione di cui trattasi e aveva rivelato la sua esistenza soltanto dinanzi al Tribunale.

273    La Commissione ha replicato che l’obbligo di registrazione previsto all’articolo 19 del regolamento n. 1/2003 non si applicava a tale riunione.

2)      Sull’esistenza di un’irregolarità procedurale

274    In via preliminare, risulta dagli elementi presentati nel dibattimento ed è pacifico tra le parti che, nel corso del procedimento amministrativo che ha portato all’adozione della decisione impugnata, la Commissione non ha informato la ricorrente o i suoi rappresentanti dell’esistenza, né a fortiori del contenuto, di tale riunione. È altrettanto pacifico che né l’iscrizione in un’agenda elettronica della data della riunione né i messaggi di posta elettronica interni prodotti dalla Commissione dinanzi al Tribunale erano registrati nel fascicolo di causa.

275    La Commissione, tuttavia, in udienza, ha sostenuto che la riunione con l’informatore terzo si sarebbe svolta prima che essa adottasse il suo primo atto di indagine e che, di conseguenza, essa non era soggetta agli obblighi di registrazione previsti dall’articolo 19 del regolamento n. 1/2003, come confermerebbero le sentenze del 5 ottobre 2020, Casino, Guichard‑Perrachon e AMC/Commissione (T‑249/17, con impugnazione pendente, EU:T:2020:458), e del 5 ottobre 2020, Les Mousquetaires e ITM Entreprises/Commissione (T‑255/17, con impugnazione pendente, EU:T:2020:460).

276    Orbene, da un lato, è vero che, come sottolineato dalla Commissione in udienza, dalla giurisprudenza del Tribunale di cui al precedente punto 275 risulta che l’obbligo di registrazione previsto dall’articolo 19 del regolamento n. 1/2003 non è prescritto per i colloqui precedenti al primo atto di indagine (v., in tal senso, sentenza del 5 ottobre 2020, Casino, Guichard‑Perrachon e AMC/Commissione, T‑249/17, con impugnazione pendente, EU:T:2020:458, punti 193 e 195).

277    D’altro lato, tuttavia, indipendentemente dall’articolo 19 del regolamento n. 1/2003, va ricordato che, come sottolinea la ricorrente basandosi sull’obbligo della Commissione di fornirle gli appunti che essa avrebbe dovuto prendere in tale riunione e sull’importanza del diritto di accesso al fascicolo per l’esercizio dei suoi diritti della difesa (v. supra, punto 272), la Commissione è tenuta a rispettare gli obblighi ad essa incombenti nell’ambito del diritto di accesso al fascicolo di causa [v., per analogia, sentenze del 25 ottobre 2005, Groupe Danone/Commissione, T‑38/02, EU:T:2005:367, punto 67, e del 5 ottobre 2020, HeidelbergCement e Schwenk Zement/Commissione, T‑380/17, EU:T:2020:471, punto 652 (non pubblicata)], diritto costituente il corollario del principio del rispetto dei diritti della difesa (sentenza del 7 gennaio 2004, Aalborg Portland e a./Commissione, C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P e C‑219/00 P, EU:C:2004:6, punto 68).

278    A tal riguardo, occorre ricordare che il diritto di accesso al fascicolo nelle cause in materia di concorrenza ha per oggetto di permettere ai destinatari di una comunicazione degli addebiti di prendere conoscenza degli elementi di prova contenuti nel fascicolo della Commissione, affinché possano pronunciarsi in modo efficace, sulla base di tali elementi, sulle conclusioni cui la Commissione è pervenuta nella comunicazione degli addebiti (sentenza del 30 settembre 2003, Atlantic Container Line e a./Commissione, T‑191/98 e da T‑212/98 a T‑214/98, EU:T:2003:245, punto 334).

279    In particolare, da detti obblighi deriva che se la Commissione intende utilizzare nella decisione un elemento a carico comunicato verbalmente da un informatore terzo o da un denunciante, essa deve renderlo accessibile alle imprese destinatarie della comunicazione degli addebiti, redigendo eventualmente a questo scopo un documento scritto destinato a comparire nel fascicolo. Non si può infatti ammettere che il ricorso alla prassi delle relazioni verbali con i terzi comprometta i diritti della difesa [v., in tal senso, sentenze del 30 settembre 2003, Atlantic Container Line e a./Commissione, T‑191/98 e da T‑212/98 a T‑214/98, EU:T:2003:245, punto 352, del 25 ottobre 2005, Groupe Danone/Commissione, T‑38/02, EU:T:2005:367, punto 67, e del 5 ottobre 2020, HeidelbergCement e Schwenk Zement/Commissione, T‑380/17, EU:T:2020:471, punto 652 (non pubblicata)].

280    Inoltre, la stessa Commissione, nell’ambito del presente procedimento, ha sostenuto la tesi secondo la quale, indipendentemente dall’articolo 19 del regolamento n. 1/2003, essa aveva l’obbligo, conformemente alla giurisprudenza richiamata al precedente punto 279, di prendere «appunti sintetici» delle riunioni con i terzi quando questi ultimi fornivano elementi a carico che essa intendeva utilizzare (v. supra, punto 166).

281    Ciò si verificava nel caso di specie per quanto riguarda la riunione con l’informatore terzo. Infatti, dai messaggi di posta elettronica interni, prodotti dalla Commissione dinanzi al Tribunale, risulta che l’informatore terzo ha formulato affermazioni a carico della ricorrente che si ricollegano, in sostanza, alla tesi accolta dalla Commissione in esito al procedimento amministrativo che ha portato all’adozione della decisione impugnata, come esplicitata nel titolo della sottosezione 11.4.1 e nel testo del punto 412 di tale decisione, con la dichiarazione che «[i] premi di esclusiva [della ricorrente] [avevano] disincentivato la Apple dal passare a fornitori concorrenti di chipset LTE».

282    Tuttavia, nel caso di specie, la Commissione non ha riportato in alcun documento, neppure sintetico, né su altri supporti gli elementi che l’informatore terzo avrebbe fornito in relazione alle sue affermazioni e tanto meno le risposte agli eventuali quesiti che essa gli avrebbe posto al riguardo. Del resto, neppure i messaggi di posta elettronica interni menzionano tali elementi.

283    Ne consegue che la Commissione è venuta meno ai suoi obblighi non menzionando la riunione che aveva avuto con l’informatore terzo e non includendo nel fascicolo di causa un documento scritto che rendesse accessibili gli elementi a carico trasmessi oralmente dall’informatore terzo.

284    Inoltre, come risulta dal precedente punto 250, tale violazione non può essere sanata dal semplice fatto che la Commissione abbia menzionato tale riunione nel corso del presente procedimento giurisdizionale.

285    Inoltre, la circostanza che, nel caso di specie, l’informatore terzo non abbia voluto presentare una denuncia formale e partecipare all’indagine in qualità di denunciante, e abbia chiesto che la sua azione fosse trattata in modo anonimo e riservato, non può esonerare la Commissione dal rispetto dei suoi obblighi e consentirle di violare i diritti della difesa dell’impresa incriminata.

286    Infatti, l’eventuale tutela che, in talune circostanze, la Commissione può legittimamente concedere ad una persona fisica o giuridica che formula accuse in merito al comportamento asseritamente anticoncorrenziale di un’impresa deve conciliarsi con il rispetto dei suddetti diritti della difesa ed essere eventualmente concessa in modo da non vanificare l’esercizio di tali diritti, e ciò, segnatamente, nelle particolari circostanze del caso di specie, elaborando una versione non riservata e anonima del documento scritto o, a causa delle circostanze di fatto molto particolari, se non addirittura uniche del caso di specie, consentendo l’accesso alla versione riservata di tale documento scritto soltanto ai rappresentanti dell’impresa incriminata che abbiano firmato un impegno di riservatezza.

287    Da tutto quanto precede deriva che, per quanto riguarda la riunione con l’informatore terzo, nelle circostanze del caso di specie, la Commissione è venuta meno agli obblighi volti a rendere accessibili gli elementi a carico trasmessi oralmente dall’informatore terzo.

3)      Sulla violazione dei diritti della difesa

288    Per quanto riguarda le conseguenze che occorre trarre dalla constatazione effettuata al precedente punto 287, conformemente alla giurisprudenza richiamata ai precedenti punti 160 e 161, si deve stabilire se, tenuto conto delle particolari circostanze di fatto e di diritto del caso di specie, la ricorrente abbia sufficientemente dimostrato che avrebbe potuto difendersi più efficacemente in mancanza di detta irregolarità procedurale.

289    Occorre anzitutto rilevare che la ricorrente, tramite i suoi rappresentanti che avevano firmato l’impegno di riservatezza, ha fatto valere che la Commissione aveva violato i suoi diritti della difesa, in quanto una registrazione adeguata della riunione di cui trattasi avrebbe potuto contenere elementi a discarico, anche sulla motivazione dell’informatore terzo, in quanto la Commissione avrebbe accettato acriticamente le dichiarazioni dell’informatore terzo e avrebbe basato su queste ultime il suo ragionamento nel caso in oggetto, e in quanto la tutela dell’anonimato di tale informatore terzo non sarebbe stata giustificata. La ricorrente, tramite i suoi rappresentanti che avevano firmato l’impegno di riservatezza, ha aggiunto che, se fosse stata a conoscenza della riunione di cui trattasi nel corso del procedimento amministrativo, avrebbe potuto difendersi diversamente, presentare argomenti aggiuntivi, fornire chiarimenti sulla validità e sulla credibilità della richiesta di anonimato dell’informatore terzo, sollevare la questione con il consigliere‑auditore, il membro della Commissione responsabile della concorrenza o il Mediatore europeo e chiedere l’accesso a documenti interni della Commissione.

290    Anzitutto, nei limiti in cui, come è stato rilevato al precedente punto 281, i messaggi di posta elettronica interni menzionano affermazioni a carico formulate dall’informatore terzo durante la riunione di cui trattasi, da un lato, occorre ricordare che dagli elementi presentati nel dibattimento risulta che la tesi accolta dalla Commissione nella decisione impugnata – come esplicitata nel titolo della sottosezione 11.4.1 e nel testo del punto 412 di tale decisione – si ricollega alle affermazioni a carico formulate dall’informatore terzo nel corso della riunione di cui trattasi. D’altro lato, è pacifico che la ricorrente – al pari del Tribunale – non dispone di alcuna indicazione precisa sugli elementi a carico forniti oralmente dall’informatore terzo a sostegno di tali affermazioni. In tali circostanze, il Tribunale non può quindi stabilire in che misura, nella decisione impugnata, la Commissione si sarebbe basata su tali elementi, o addirittura, come sostiene la ricorrente tramite i suoi rappresentanti che avevano firmato l’impegno di riservatezza, sarebbe stata indebitamente influenzata dalle dichiarazioni dell’informatore terzo.

291    Tuttavia, nelle particolari circostanze del caso di specie, non si può contestare, come fa valere, in sostanza, la ricorrente tramite i suoi rappresentanti che avevano firmato l’impegno di riservatezza, il fatto che tale riunione ha avuto un impatto nell’ambito del procedimento amministrativo che ha portato all’adozione della decisione impugnata, senza che la ricorrente abbia potuto far valere il suo punto di vista sull’origine, sul fondamento e sulla credibilità delle affermazioni a carico formulate dall’informatore terzo, le quali si ricollegano a un aspetto centrale del ragionamento seguito dalla Commissione nella decisione impugnata nei confronti della ricorrente. Inoltre, non può essere accolto l’argomento della Commissione secondo cui le informazioni fornite dall’informatore terzo durante la riunione di cui trattasi non sarebbero state utilizzate nella decisione impugnata, e le censure contenute in quest’ultima sarebbero dimostrate da altri elementi. Infatti, tale argomento sottintende che l’informatore terzo abbia fornito altre informazioni, eventualmente a carico, che la Commissione non ha ancora menzionato. In ogni caso, le informazioni precise fornite da tale terzo durante la riunione di cui trattasi restano ignote.

292    Occorre poi osservare che i messaggi di posta elettronica interni forniscono altresì talune indicazioni sulle ragioni che hanno indotto la Commissione a concedere l’anonimato e la riservatezza all’informatore terzo. Orbene, come sottolineato in modo pertinente dalla ricorrente tramite i suoi rappresentanti che avevano firmato l’impegno di riservatezza, essa avrebbe potuto difendersi più efficacemente se fosse stata posta in condizione, se del caso, nelle circostanze molto particolari del caso di specie, tramite i suoi rappresentanti che agivano in forza di un impegno di riservatezza, di poter formulare osservazioni, nella fase del procedimento amministrativo, sugli elementi invocati dall’informatore terzo a sostegno della sua richiesta di anonimato e di riservatezza. Infatti, l’eventuale rigetto di tale richiesta avrebbe potuto influenzare la difesa della ricorrente nell’ambito della sua risposta alla comunicazione degli addebiti, o addirittura lo svolgimento del procedimento amministrativo, implicando in particolare una verifica in contraddittorio delle affermazioni a carico formulate dall’informatore terzo.

293    Infine, al di là delle indicazioni risultanti dai messaggi di posta elettronica interni riguardanti, da un lato, le affermazioni a carico formulate dall’informatore terzo e, dall’altro, le ragioni che hanno indotto la Commissione a concedergli l’anonimato e la riservatezza (v. supra, punti 290 e 292), è pacifico che la ricorrente – al pari del Tribunale – non dispone di alcuna indicazione per sapere se, durante la riunione di cui trattasi tra l’informatore terzo e la Commissione, siano stati discussi altri aspetti rilevanti ai fini dell’indagine che ha portato all’adozione della decisione impugnata.

294    Pertanto, il Tribunale non può stabilire con certezza tutto ciò che ha potuto essere oggetto di discussione durante tale riunione e in quale misura elementi a discarico, elementi neutri oppure elementi di fatto siano stati trasmessi oralmente alla Commissione dall’informatore terzo (v. supra, per analogia, punti 207 e 257).

295    È quindi giocoforza constatare che, nelle particolari circostanze del caso di specie, tenuto conto altresì delle precisazioni fornite dalla Commissione nella versione riservata dell’atto del 19 novembre 2020, alla quale i rappresentanti della ricorrente che avevano firmato l’impegno di riservatezza hanno potuto avere accesso, la conoscenza dell’esistenza della riunione di cui trattasi e degli elementi trasmessi alla Commissione dall’informatore terzo avrebbe potuto essere utile per la difesa della ricorrente.

296    Da tutto quanto precede risulta che, alla luce delle particolari circostanze di fatto e di diritto del caso di specie, poiché la Commissione non ha effettuato alcuna registrazione della riunione con l’informatore terzo e poiché la ricorrente o i suoi rappresentanti non hanno ricevuto alcuna informazione sull’esistenza stessa di tale riunione se non nel corso del presente procedimento in risposta ai mezzi istruttori del 12 ottobre 2020, la Commissione ha violato i diritti della difesa della ricorrente. Infatti, gli elementi presentati nel dibattimento che fanno seguito al mezzo istruttorio del 12 ottobre 2020 tendono a dimostrare che tale riunione avrebbe potuto rivelare informazioni essenziali per il prosieguo del procedimento che avrebbero potuto essere rilevanti per la ricorrente, consentendole di potersi difendere più efficacemente.

297    Tenuto conto di tale violazione dei diritti della difesa della ricorrente, si deve accogliere la terza parte del primo motivo di ricorso nella parte in cui riguarda la riunione con un terzo per la quale sono state comunicate informazioni alla ricorrente nel corso del presente procedimento in risposta ai mezzi istruttori del 12 ottobre 2020.

298    Nelle circostanze del caso di specie occorre proseguire l’esame del primo motivo per quanto riguarda la sua prima parte.

3.      Sulla prima parte del primo motivo, vertente sulla violazione dei diritti della difesa, nella parte riguardante le differenze tra la comunicazione degli addebiti e la decisione impugnata

299    La prima parte del primo motivo verte sulla violazione dei diritti della difesa, in quanto la comunicazione degli addebiti e la decisione impugnata differirebbero su punti essenziali dell’analisi e delle censure formulate nei confronti della ricorrente.

300    Tale parte si articola, in sostanza, in cinque censure. In particolare, la prima censura verte sul fatto che la comunicazione degli addebiti riguardava un abuso sui mercati dei chipset UMTS e dei chipset LTE, mentre la decisione impugnata riguarda un abuso solo sul mercato dei chipset LTE. La quarta censura verte sul fatto che, come riflesso della limitazione della portata dell’abuso, «la parte “contendibile” della domanda della Apple presa in considerazione nella comunicazione degli addebiti era del tutto diversa da quella considerata nella decisione impugnata».

301    Inoltre, nell’ambito della terza parte del terzo motivo di ricorso, e in particolare della sua sesta censura, la ricorrente, rinviando alla prima parte del primo motivo, ha fatto valere una violazione dei suoi diritti della difesa e del suo diritto di essere ascoltata per il fatto che la decisione impugnata si discostava dalla teoria del pregiudizio enunciata nella comunicazione degli addebiti.

302    Occorre quindi esaminare congiuntamente la prima e la quarta censura della prima parte del primo motivo, anche alla luce della sesta censura della terza parte del terzo motivo.

303    Sotto tali profili, la ricorrente fa valere che gli accordi di cui trattasi e i premi di cui trattasi si riferiscono ai due tipi di chipset utilizzati nei dispositivi della Apple (UMTS e LTE), ma che la decisione impugnata, a differenza della comunicazione degli addebiti, riguarda un abuso solo sul mercato dei chipset LTE. La ricorrente afferma di essere stata privata della possibilità di far valere il suo punto di vista sull’analisi del margine critico presentata nella decisione impugnata tenuto conto della diversa parte contendibile della domanda della Apple, mentre l’ambito più ristretto della decisione impugnata non andrebbe a suo vantaggio a tal riguardo e tali elementi sarebbero essenziali per valutare la capacità di esclusione dal mercato conformemente al punto 140 della sentenza del 6 settembre 2017, Intel/Commissione (C‑413/14 P, EU:C:2017:632). La ricorrente sottolinea che, nonostante il fatto che la decisione impugnata si discosti notevolmente dalla comunicazione degli addebiti, essa non ha avuto la possibilità di rispondere alle obiezioni sull’analisi del margine critico o di correggere l’analisi riveduta della Commissione.

304    La ricorrente aggiunge che la modifica delle conclusioni sui chipset in questione e sulla parte contestabile della domanda della Apple non si risolve a suo favore. La Commissione avrebbe ritirato dalla decisione impugnata le censure relative alla fornitura di almeno [riservato] di chipset UMTS, e i premi relativi a tali chipset erano quindi leciti. Tuttavia, nella decisione impugnata, la Commissione prescinderebbe da tali unità, falsando l’analisi a danno della ricorrente, dal momento che i premi relativi ai chipset UMTS avrebbero dovuto essere esclusi dall’analisi del margine critico.

305    La Commissione replica che le differenze osservate dalla ricorrente riguardano lo stesso comportamento e non hanno creato un nuovo diritto di essere ascoltata e che essa non era tenuta ad inviarle una comunicazione degli addebiti supplementare. In particolare, la limitazione delle censure ai soli chipset LTE andrebbe a favore della ricorrente e dimostrerebbe che la Commissione ha rispettato il suo diritto di essere ascoltata. Inoltre, la Commissione non sarebbe stata tenuta a discutere con la ricorrente dei suoi dubbi sulle ipotesi sulle quali si fondava l’analisi del margine critico presentata dalla ricorrente. La Commissione non si sarebbe basata su alcun modello economico per concludere che i premi di esclusiva erano idonei a produrre effetti anticoncorrenziali e avrebbe soltanto concluso che l’analisi del margine critico della ricorrente non rimetteva in discussione le sue conclusioni. Non si potrebbe ravvisare alcuna violazione del diritto di essere ascoltati, in quanto l’analisi del margine critico sarebbe stata prodotta dalla ricorrente e la Commissione non si sarebbe basata su un’altra versione di detta analisi. La Commissione non sarebbe inoltre tenuta a dare a un’impresa la possibilità di presentare le proprie osservazioni sulla sua valutazione finale dei motivi di difesa prima di adottare la sua decisione.

306    La Commissione aggiunge che l’argomento relativo ai [riservato] di chipset UMTS sui quali anche un fornitore concorrente avrebbe potuto ripartire i costi legati alla compensazione dei premi di esclusiva è irricevibile, in quanto non è stato dedotto nel ricorso, ed è irrilevante, in quanto i dispositivi UMTS della Apple erano dispositivi esistenti e non erano contendibili ai fini dell’analisi del margine critico, dato che l’ultimo è stato lanciato nel 2011, mentre l’analisi del margine critico assume il 2012 come primo anno di riferimento. Analogamente, l’argomento relativo al carattere sfavorevole del ritiro delle censure riguardanti i chipset UMTS, oltre ad essere irricevibile per le stesse ragioni, sarebbe infondato, in quanto la ricorrente non dimostrerebbe come ciò avrebbe avuto conseguenze sfavorevoli, tanto più che sarebbe stata essa stessa a sostenere, nella risposta alla comunicazione degli addebiti, che la Commissione doveva ritirare le sue censure relative ai chipset UMTS.

307    In via preliminare, occorre ricordare che l’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003 prevede l’invio alle parti di una comunicazione degli addebiti. Tale comunicazione deve enunciare, in modo chiaro, tutti gli elementi essenziali sui quali si basa la Commissione in tale fase del procedimento (ordinanza del 7 luglio 2016, Panasonic/Commissione, C‑608/15 P, non pubblicata, EU:C:2016:538, punto 20).

308    Tuttavia, tale enunciazione può essere effettuata in modo sommario e la decisione della Commissione con cui quest’ultima constata l’esistenza di un’infrazione non deve necessariamente ricalcare l’esposizione delle censure effettuata nella comunicazione degli addebiti, poiché tale comunicazione costituisce un documento preparatorio le cui valutazioni di fatto e di diritto hanno natura puramente provvisoria. Infatti, la Commissione deve sentire i destinatari di una comunicazione degli addebiti e, se del caso, tener conto delle loro osservazioni dirette a fornire una risposta alle censure mosse, modificando la sua analisi, proprio per rispettare i loro diritti della difesa (ordinanza del 7 luglio 2016, Panasonic/Commissione, C‑608/15 P, non pubblicata, EU:C:2016:538, punto 21)

309    Inoltre la comunicazione degli addebiti costituisce un atto di procedura preparatorio rispetto alla decisione che costituisce l’atto finale del procedimento amministrativo. Di conseguenza, finché non ha adottato una decisione finale, la Commissione può, in considerazione, in particolare, delle osservazioni scritte o orali delle parti, rinunciare ad alcuni o anche a tutti gli addebiti inizialmente formulati nei loro confronti e modificare così la sua posizione in loro favore, ma anche, al contrario, decidere di aggiungere nuovi addebiti a condizione di concedere alle imprese interessate l’occasione di manifestare su di essi il proprio punto di vista (sentenza del 27 giugno 2012, Microsoft/Commissione, T‑167/08, EU:T:2012:323, punto 184).

310    La comunicazione di un’integrazione degli addebiti agli interessati è necessaria solo qualora il risultato degli accertamenti induca la Commissione a porre atti nuovi a carico delle imprese o ad assumere fatti notevolmente diversi come prova delle infrazioni contestate e non allorché la Commissione agisca conformemente al suo dovere di rinunciare agli addebiti che, alla luce delle risposte alla comunicazione degli addebiti, si siano rivelati infondati (sentenza del 27 giugno 2012, Microsoft/Commissione, T‑167/08, EU:T:2012:323, punto 191).

311    È alla luce di tali principi che occorre esaminare gli argomenti della ricorrente.

312    Tali argomenti vertono, in sostanza, su tre aspetti distinti.

313    In primo luogo, quanto al fatto che gli argomenti della ricorrente riguardano, in generale, la circostanza che la Commissione, al punto 388 della decisione impugnata, ha riscontrato un abuso solo sul mercato dei chipset LTE, mentre, ai punti 254 e 256 della comunicazione degli addebiti, essa ha considerato un abuso sul mercato dei chipset LTE e su quello dei chipset UMTS, tale circostanza, pur essendo esatta, non implica, in quanto tale, un’irregolarità procedurale né, a fortiori, una violazione dei diritti della difesa della ricorrente.

314    Infatti, nella decisione impugnata, la Commissione ha proceduto a una limitazione delle infrazioni addebitate alla ricorrente rispetto a quelle da essa considerate nella comunicazione degli addebiti, rinunciando all’infrazione sul mercato dei chipset UMTS. In altri termini, la Commissione non ha aggiunto nuove censure o elementi di prova a carico della ricorrente, ma ha rinunciato a censure che, alla luce delle risposte alla comunicazione degli addebiti, si sono rivelate infondate. Orbene, conformemente alla giurisprudenza richiamata ai precedenti punti 309 e 310, siffatta modifica non comporta l’obbligo per la Commissione di comunicare alla ricorrente un’integrazione degli addebiti.

315    In secondo luogo, gli argomenti della ricorrente riguardano il fatto che la Commissione non le avrebbe dato la possibilità di far conoscere il suo punto di vista sulle ragioni che l’hanno indotta, nella decisione impugnata, a respingere l’analisi del margine critico che essa aveva presentato nell’ambito della sua risposta alla comunicazione degli addebiti. Orbene, occorre rilevare che la Commissione, prima di adottare la decisione impugnata, non era tenuta a dare alla ricorrente la possibilità di formulare osservazioni sulle ragioni per le quali essa intendeva respingere detta analisi nella decisione impugnata. Infatti, il diritto di essere ascoltati si estende a tutti gli elementi di fatto o di diritto che costituiscono il fondamento della decisione, ma non alla posizione finale che l’amministrazione intende adottare (v. sentenza del 15 marzo 2006, BASF/Commissione, T‑15/02, EU:T:2006:74, punto 94 e giurisprudenza ivi citata, sentenze del 19 maggio 2010, IMI e a./Commissione, T‑18/05, EU:T:2010:202, punto 109, e del 9 marzo 2015, Deutsche Börse/Commissione, T‑175/12, non pubblicata, EU:T:2015:148, punto 344).

316    In terzo luogo, la ricorrente critica il fatto che la Commissione, pur avendo rinunciato alle censure relative ai chipset UMTS, non avrebbe tenuto conto di tale rinuncia nel suo esame dell’analisi del margine critico e non le avrebbe dato la possibilità di presentare osservazioni sulle conseguenze che occorreva trarre da tale circostanza per quanto riguarda l’analisi del margine critico, il che si sarebbe risolto a suo sfavore. Come risulta dalle memorie della ricorrente e dalle spiegazioni fornite da quest’ultima in udienza, essa critica il fatto che la Commissione non le avrebbe consentito di essere ascoltata sui dati utilizzati nell’analisi del margine critico tenuto conto della rinuncia alle censure sui chipset UMTS, e quindi di adattare tali dati.

317    In via preliminare, occorre ricordare che, come risulta dalla giurisprudenza menzionata al precedente punto 159, il rispetto dei diritti della difesa implica che qualsiasi destinatario di una decisione che constata che questi ha commesso un’infrazione alle regole di concorrenza deve essere posto in grado, nel corso del procedimento amministrativo, di far conoscere in modo efficace il proprio punto di vista sulle censure che gli vengono mosse.

318    In particolare, l’impresa considerata può sostenere, nel corso del procedimento amministrativo, sulla base di elementi di prova, che il suo comportamento non ha avuto la capacità di restringere la concorrenza e, in particolare, di produrre gli effetti di esclusione dal mercato addebitati (v., in tal senso, sentenza del 6 settembre 2017, Intel/Commissione, C‑413/14 P, EU:C:2017:632, punto 138).

319    Nel caso di specie, è pacifico che la comunicazione degli addebiti trasmessa dalla Commissione alla ricorrente contemplava un abuso di posizione dominante sia sul mercato dei chipset LTE sia sul mercato dei chipset UMTS. In altri termini, la comunicazione degli addebiti prevedeva un abuso esteso a due mercati.

320    È altresì pacifico che, nell’ambito della sua risposta alla comunicazione degli addebiti, la ricorrente ha presentato un’«analisi del margine critico» volta a dimostrare che il comportamento ad essa contestato non era idoneo a produrre effetti preclusivi su questi due mercati.

321    Come ha espressamente confermato la ricorrente in risposta a una misura di organizzazione del procedimento del Tribunale, senza essere contraddetta dalla Commissione, l’analisi del margine critico presentata in risposta alla comunicazione degli addebiti riguardava i chipset UMTS e i chipset LTE oggetto degli accordi di cui trattasi e si basava sui dati relativi a questi due tipi di chipset.

322    L’analisi del margine critico presentata dalla ricorrente è descritta al punto 487 della decisione impugnata ed è sintetizzata nella tabella 16 contenuta in tale punto.

323    In sostanza, si tratta di un’analisi economica volta a dimostrare che un ipotetico concorrente efficiente quanto la ricorrente avrebbe potuto fare concorrenza a quest’ultima nella fornitura dei chipset LTE e UMTS alla Apple, poiché tale concorrente sarebbe stato in grado di proporre un prezzo che copriva i suoi costi, potendo al contempo compensare la Apple per la perdita dei premi di cui trattasi.

324    È altresì pacifico che, nella decisione impugnata, la Commissione, prima di concludere che la ricorrente aveva abusato della sua posizione dominante solo sul mercato dei chipset LTE, ha respinto la stessa analisi del margine critico presentata dalla ricorrente in risposta alla comunicazione degli addebiti. Come dichiarato espressamente dalla Commissione nelle sue memorie, essa non si è pronunciata su un’altra versione di tale analisi.

325    In particolare, nella decisione impugnata, la Commissione ha presentato tale analisi, ha indicato i motivi per i quali non poteva essere accolta e ha presentato un’analisi «riveduta» comprendente le sue rettifiche.

326    Dalla decisione impugnata risulta, del resto, che la Commissione ha respinto l’analisi del margine critico presentata dalla ricorrente a causa della presenza di tre ipotesi asseritamente errate, ipotesi che essa ha corretto nella sua analisi «riveduta», e non ha affatto rimesso in discussione il fatto che detta analisi costituiva, in quanto tale, uno strumento che consentiva di contestare l’idoneità dei premi di cui trattasi di produrre effetti preclusivi.

327    In altri termini, nella decisione impugnata, la Commissione, da un lato, ha respinto l’analisi del margine critico presentata in risposta alla comunicazione degli addebiti e i cui dati riguardavano sia i chipset LTE che chipset UMTS e, dall’altro, ha effettuato un’analisi del margine critico «riveduta» basandosi sempre sui dati riguardanti sia i chipset LTE che i chipset UMTS, sebbene, ai punti 487, 491, 492, 498, e 499 e 503 della decisione impugnata, riferendosi a detta analisi, essa abbia fatto erroneamente riferimento soltanto ai chipset LTE.

328    Nella decisione impugnata la Commissione ha quindi presentato, esaminato e rivisto un’analisi del margine critico (riguardante il mercato sia dei chipset UMTS che dei chipset LTE) che non era, o non era più, pertinente rispetto all’abuso considerato in detta decisione (riguardante solo il mercato dei chipset LTE).

329    Orbene, procedendo in tal modo, indipendentemente dalla fondatezza delle tre obiezioni formulate relativamente alle ipotesi considerate nell’analisi del margine critico della ricorrente e delle rettifiche apportate al riguardo nell’analisi «riveduta» del margine critico, la Commissione ha violato i diritti della difesa della ricorrente.

330    Infatti, come risulta dalla giurisprudenza richiamata al precedente punto 318, la ricorrente poteva basarsi su un elemento come l’analisi del margine critico presentata in risposta alla comunicazione degli addebiti per sostenere che il suo comportamento non aveva la capacità di restringere la concorrenza e, in particolare, di produrre effetti preclusivi.

331    La ricorrente si è avvalsa di tale possibilità dedicando, nella sezione della sua risposta alla comunicazione degli addebiti volta a dimostrare la mancanza di effetti preclusivi (sezione VII), una sottosezione alla presentazione della sua analisi del margine critico (sottosezione VII.F). Tale analisi del margine critico aveva quindi un ruolo importante nella difesa della ricorrente contro le censure dedotte dalla Commissione. Del resto, la Commissione ha dedicato, nella sezione della decisione impugnata relativa all’esistenza di un abuso di posizione dominante (sezione 11), una sezione all’esame e alla confutazione di tale analisi del margine critico (sezione 11.5).

332    Orbene, la possibilità per un’impresa di sostenere che un comportamento non ha la capacità di restringere la concorrenza e in particolare di produrre effetti preclusivi, basandosi su un’analisi economica come l’analisi del margine critico prodotta nel caso di specie dalla ricorrente, è priva di effetto utile se la portata del comportamento contestato è modificata dalla Commissione dopo la comunicazione degli addebiti per quanto riguarda in particolare i mercati interessati.

333    La definizione della portata del comportamento contestato incide infatti sui dati economici utilizzati nell’ambito di detta analisi, per quanto riguarda in particolare i costi e i prezzi unitari dei prodotti interessati, la quota contendibile del mercato oppure i costi che un concorrente altrettanto efficiente dovrebbe sostenere.

334    Un’analisi del margine critico relativa a due mercati di prodotti asseritamente distinti e non sostituibili (come, secondo la decisione impugnata, quelli dei chipset UMTS e dei chipset LTE) differisce necessariamente da un’analisi relativa ad uno solo di questi due mercati (come quello dei soli chipset LTE).

335    In particolare, nel caso di specie, la limitazione dell’abuso contestato al solo mercato dei chipset LTE incide sui parametri essenziali di un’analisi come l’analisi del margine critico. Si tratta in particolare, anzitutto, dell’importo dei premi di cui trattasi, dal momento che, come sottolinea la ricorrente, i premi corrispondenti ai chipset UMTS avrebbero dovuto essere esclusi dall’analisi del margine critico. Si tratta poi della quota contendibile presa in considerazione nell’analisi del margine critico, vale a dire la quota della domanda della Apple sulla quale un concorrente efficiente quanto la ricorrente potrebbe entrare in concorrenza con quest’ultima e sulla quale esso potrebbe ripartire i costi necessari per compensare la Apple della perdita dei premi di cui trattasi. Si tratta, infine, dei costi e dei prezzi dei chipset presi in considerazione nell’analisi del margine critico, dal momento che la Commissione ha in particolare considerato, nella decisione impugnata, che i prezzi medi dei chipset UMTS e LTE non erano simili (punto 217 della decisione impugnata).

336    Di conseguenza, poiché la Commissione ha operato una modifica delle censure che incideva sulla pertinenza dei dati sui quali si basava l’analisi del margine critico presentata dalla ricorrente in risposta alla comunicazione degli addebiti per sostenere che il suo comportamento non era idoneo a produrre effetti preclusivi, tale impresa, al fine di poter esercitare proficuamente i suoi diritti della difesa, doveva essere posta in condizione di essere ascoltata e, se del caso, di adeguare la suddetta analisi economica, anche se, in una situazione del genere, la Commissione non era tenuta a comunicarle un’«integrazione degli addebiti», conformemente alla giurisprudenza richiamata al precedente punto 310 e alle constatazioni effettuate ai precedenti punti 313 e 314.

337    Infatti, la comunicazione degli addebiti è, per sua natura, provvisoria e suscettibile di modifiche che la Commissione può apportare nell’ambito della propria successiva valutazione alla luce delle osservazioni che le parti le abbiano presentato in risposta, nonché di altre considerazioni in punto di fatto. A motivo di tale carattere provvisorio, la comunicazione degli addebiti non impedisce in alcun modo alla Commissione di modificare la propria posizione a favore delle imprese interessate, senza che essa sia per questo tenuta a spiegare le eventuali differenze rispetto alle proprie valutazioni provvisorie contenute in detta comunicazione (sentenza del 16 gennaio 2019, Commissione/United Parcel Service, C‑265/17 P, EU:C:2019:23, punto 36).

338    Tuttavia, tali considerazioni non consentono di ritenere che la Commissione possa modificare, dopo la comunicazione degli addebiti, la portata delle censure alla luce delle quali l’impresa interessata ha presentato un’analisi economica quale l’analisi del margine critico presentata nel caso di specie dalla ricorrente senza portare tale modifica a conoscenza di tale impresa e consentirle di far valere le sue osservazioni al riguardo, adeguando eventualmente l’analisi economica precedentemente presentata. Tale interpretazione sarebbe infatti contraria al principio del rispetto dei diritti della difesa e all’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003, i quali richiedono che l’impresa interessata abbia avuto modo di far conoscere utilmente il suo punto di vista in merito agli addebiti mossi dalla Commissione (v., per analogia, sentenza del 16 gennaio 2019, Commissione/United Parcel Service, C‑265/17 P, EU:C:2019:23, punti 31 e 37).

339    Infatti, anche se, nella decisione impugnata, la Commissione ha potuto respingere l’analisi del margine critico presentata dalla ricorrente, vertente sul mercato dei chipset LTE e sul mercato dei chipset UMTS, ritenendo che essa non rimettesse in discussione le sue conclusioni sul solo mercato dei chipset LTE, non se ne può dedurre che essa avrebbe potuto respingere allo stesso modo un’analisi del margine critico riguardante il solo mercato dei chipset LTE.

340    È quindi giocoforza constatare che, nel caso di specie, per poter far conoscere utilmente il suo punto di vista sull’effetto preclusivo contestato e potersi quindi difendere più efficacemente, la ricorrente avrebbe dovuto essere posta in condizione di essere ascoltata e, se del caso, di adeguare la sua analisi del margine critico al fine di prendere in considerazione il ritiro delle censure inerenti ai chipset UMTS e la cui fornitura non era più contestata dalla Commissione.

341    Tale constatazione non può essere rimessa in discussione dalle affermazioni della Commissione che contestano la ricevibilità e la pertinenza dell’argomento della ricorrente relativo al numero di chipset UMTS che, a suo discapito, non sarebbe stato preso in considerazione (v. supra, punto 306). Da un lato, detto argomento è stato formulato dalla ricorrente nella replica al fine di suffragare la censura contenuta nel ricorso secondo cui la modifica della portata dell’abuso che escludeva i chipset UMTS si sarebbe risolta a suo svantaggio per quanto riguarda la sua analisi del margine critico. Detto argomento è quindi ricevibile. D’altro lato, la ricorrente ha incluso i chipset UMTS nell’analisi del margine critico presentata in risposta alla comunicazione degli addebiti, poiché quest’ultima contemplava un abuso anche sul mercato dei chipset UMTS e, a tal riguardo, dichiarava espressamente, sulla base dei dati forniti dalla Apple, che quest’ultima si era rifornita di chipset UMTS dalla ricorrente dal 2011 al 2014 per un numero totale di unità corrispondente, in sostanza, a quello fatto valere dalla ricorrente (v. tabella 14 della comunicazione degli addebiti). L’argomento della ricorrente non è quindi irrilevante.

342    Ne consegue che la Commissione ha violato i diritti della difesa della ricorrente, in quanto non ha ascoltato la ricorrente sulle conseguenze da trarre dal ritiro delle censure relative al mercato dei chipset UMTS sull’analisi del margine critico presentata dalla ricorrente al fine di dimostrare che la condotta contestatale non era idonea a restringere la concorrenza e, in particolare, a produrre effetti preclusivi.

343    Tenuto conto di tale violazione dei diritti della difesa della ricorrente, si deve accogliere anche la prima parte del primo motivo di ricorso.

4.      Conclusione

344    Dall’esame del primo motivo di ricorso, e in particolare dalla sua prima e terza parte, deriva che il procedimento amministrativo che ha portato all’adozione della decisione impugnata è viziato da varie irregolarità procedurali che hanno pregiudicato i diritti della difesa della ricorrente.

345    Per tali motivi, tenuto conto delle violazioni dei diritti della difesa della ricorrente constatate nell’esame della prima e della terza parte del primo motivo, considerate singolarmente o congiuntamente, e senza che occorra pronunciarsi sulle altre parti dedotte dalla ricorrente, occorre accogliere il primo motivo di ricorso e, su tale base, annullare la decisione impugnata.

346    Nelle circostanze del caso di specie, nell’interesse di una buona amministrazione della giustizia, occorre altresì esaminare il terzo motivo di ricorso.

C.      Sul terzo motivo, vertente su errori manifesti di diritto e di valutazione quanto alla conclusione secondo la quale gli accordi di cui trattasi erano idonei a produrre effetti anticoncorrenziali potenziali

347    Il terzo motivo si fonda su tre parti. La prima verte su un errore manifesto di diritto e sulla violazione dei principi della certezza del diritto e del legittimo affidamento in quanto la Commissione non avrebbe applicato la norma giuridica corretta. La seconda verte su errori manifesti di diritto e di valutazione in quanto la Commissione avrebbe omesso di applicare la giurisprudenza sulle pratiche tariffarie. La terza verte su un errore manifesto di valutazione in quanto la Commissione avrebbe concluso che gli accordi di cui trattasi erano idonei a produrre effetti anticoncorrenziali potenziali.

348    Occorre esaminare la terza parte.

1.      Osservazioni preliminari

a)      Richiamo dei principi giurisprudenziali

349    Occorre ricordare che l’articolo 102 TFUE non ha assolutamente lo scopo di impedire ad un’impresa di conquistare, grazie ai suoi meriti, una posizione dominante su un dato mercato. Tale disposizione non è diretta neppure a garantire che rimangano sul mercato concorrenti meno efficienti dell’impresa che detiene una posizione dominante (sentenze del 27 marzo 2012, Post Danmark, C‑209/10, EU:C:2012:172, punto 21, e del 6 settembre 2017, Intel/Commissione, C‑413/14 P, EU:C:2017:632, punto 133).

350    L’articolo 102 TFUE vieta, in particolare, che un’impresa detentrice di una posizione dominante attui pratiche che hanno l’effetto di escludere i suoi concorrenti considerati altrettanto efficienti quanto l’impresa stessa, rafforzando la propria posizione dominante mediante il ricorso a mezzi diversi da quelli che sono propri di una concorrenza fondata sui meriti (v. sentenza del 6 settembre 2017, Intel/Commissione, C‑413/14 P, EU:C:2017:632, punto 136 e giurisprudenza ivi citata).

351    In tal senso, non tutti gli effetti di esclusione dal mercato pregiudicano necessariamente la concorrenza. Per definizione, la concorrenza basata sui meriti può portare alla sparizione dal mercato o all’emarginazione dei concorrenti meno efficienti e quindi meno interessanti per i consumatori, segnatamente dal punto di vista dei prezzi, della scelta, della qualità o dell’innovazione (sentenze del 27 marzo 2012, Post Danmark, C‑209/10, EU:C:2012:172, punto 22, e del 6 settembre 2017, Intel/Commissione, C‑413/14 P, EU:C:2017:632, punto 134).

352    In tale contesto, tuttavia, all’impresa che detiene una posizione dominante incombe la responsabilità particolare di non pregiudicare, con il suo comportamento, una concorrenza effettiva e leale nel mercato interno (sentenza del 6 settembre 2017, Intel/Commissione, C‑413/14 P, EU:C:2017:632, punto 135).

353    In tale contesto, è stato già statuito che, per un’impresa che si trova in posizione dominante su un mercato, il fatto di vincolare – sia pure su loro richiesta – taluni acquirenti attraverso l’obbligo o la promessa di rifornirsi per tutto o gran parte del loro fabbisogno esclusivamente presso di essa costituisce abuso di posizione dominante ai sensi dell’articolo 102 TFUE, tanto se l’obbligo in questione è imposto sic et simpliciter, quanto se ha come contropartita la concessione di sconti. Lo stesso dicasi se detta impresa, senza vincolare gli acquirenti con un obbligo formale, applica, vuoi in forza di accordi stipulati con tali acquirenti, vuoi unilateralmente, un sistema di sconti di fedeltà, cioè di riduzioni subordinate alla condizione che il cliente – indipendentemente dal volume degli acquisti – si rifornisca esclusivamente per la totalità o per una parte considerevole del suo fabbisogno presso l’impresa in posizione dominante (v. sentenza del 6 settembre 2017, Intel/Commissione, C‑413/14 P, EU:C:2017:632, punto 137 e giurisprudenza ivi citata).

354    Tuttavia, nel caso in cui l’impresa considerata sostenga, nel corso del procedimento amministrativo, sulla base di elementi di prova, che il suo comportamento non ha avuto la capacità di restringere la concorrenza e, in particolare, di produrre gli effetti di esclusione dal mercato addebitati, spetta alla Commissione procedere a un’analisi della capacità di esclusione dal mercato di concorrenti quantomeno altrettanto efficaci (v., in tal senso, sentenza del 6 settembre 2017, Intel/Commissione, C‑413/14 P, EU:C:2017:632, punti da 138 a 140).

355    Infatti, il carattere abusivo di un comportamento presuppone che esso abbia avuto la capacità di restringere la concorrenza e, in particolare, di produrre gli effetti di esclusione dal mercato addebitati, laddove tale valutazione deve essere effettuata alla luce di tutte le circostanze di fatto pertinenti che accompagnano detto comportamento [v. sentenza del 30 gennaio 2020, Generics (UK) e a., C‑307/18, EU:C:2020:52, punto 154 e giurisprudenza ivi citata].

356    Se, in una decisione, la Commissione effettua un’analisi siffatta, incombe al Tribunale esaminare tutti gli argomenti della parte ricorrente diretti a rimettere in discussione la fondatezza delle constatazioni raggiunte dalla Commissione quanto alla capacità di preclusione dal mercato di concorrenti quantomeno altrettanto efficaci, inerente alla pratica di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza del 6 settembre 2017, Intel/Commissione, C‑413/14 P, EU:C:2017:632, punto 141).

357    Inoltre, a quest’ultimo proposito, va ricordato che la portata del controllo di legittimità previsto all’articolo 263 TFUE si estende a tutti gli elementi delle decisioni della Commissione relative ai procedimenti a norma dell’articolo 102 TFUE, decisioni di cui il Tribunale assicura un controllo approfondito, in diritto e in fatto, alla luce dei motivi dedotti dalla parte ricorrente e in considerazione di tutti gli elementi presentati da quest’ultima, a prescindere dal fatto che essi siano anteriori o posteriori alla decisione adottata e che siano stati preventivamente presentati nell’ambito del procedimento amministrativo o, per la prima volta, nell’ambito del ricorso proposto dinanzi al Tribunale, laddove questi ultimi elementi siano pertinenti per il controllo della legittimità della decisione della Commissione (sentenza del 21 gennaio 2016, Galp Energía España e a./Commissione, C‑603/13 P, EU:C:2016:38, punto 72).

358    Anche negli ambiti che richiedono valutazioni complesse, il giudice dell’Unione è tenuto, in particolare, non solo a verificare l’esattezza materiale degli elementi di prova addotti, la loro attendibilità e la loro coerenza, ma altresì ad accertare se tali elementi costituiscano l’insieme dei dati rilevanti che devono essere presi in considerazione per valutare la situazione e se siano di natura tale da corroborare le conclusioni che se ne traggono (v., in tal senso, sentenza del 10 luglio 2014, Telefónica e Telefónica de España/Commissione, C‑295/12 P, EU:C:2014:2062, punto 54).

359    Infine, nel settore del diritto della concorrenza, in caso di controversia sulla sussistenza di un’infrazione, spetta alla Commissione produrre la prova delle infrazioni da essa accertate e raccogliere gli elementi di prova atti a dimostrare adeguatamente la sussistenza dei fatti costitutivi di un’infrazione. Qualora sussista un dubbio nella mente del giudice, esso deve andare a beneficio dell’impresa destinataria della decisione che constata un’infrazione (sentenza del 22 novembre 2012, E.ON Energie/Commissione, C‑89/11 P, EU:C:2012:738, punti 71 e 72).

b)      Richiamo della struttura della decisione impugnata

360    Nella sezione 11 della decisione impugnata, che si articola in otto sezioni, la Commissione ha concluso che la ricorrente aveva abusato della sua posizione dominante (v. supra, punto 33).

361    In particolare, nella sezione 11.3 della decisione impugnata la Commissione ha concluso che i premi di cui trattasi erano premi di esclusiva (punto 395 della decisione impugnata).

362    Nella sezione 11.4 della decisione impugnata la Commissione ha dichiarato che la presunzione secondo cui la concessione dei premi di esclusiva da parte della ricorrente costituiva un abuso di posizione dominante era confermata, nelle circostanze del caso di specie, dall’analisi dell’idoneità dei premi di cui trattasi a produrre effetti anticoncorrenziali (punto 406 della decisione impugnata). Tale sezione si articola in quattro sottosezioni.

363    In primo luogo, la Commissione ha ritenuto che i premi di cui trattasi avessero disincentivato la Apple dal passare a fornitori di chipset LTE concorrenti (sottosezione 11.4.1 della decisione impugnata).

364    In secondo luogo, la Commissione ha dichiarato che i documenti interni e le spiegazioni della Apple confermavano che i premi di cui trattasi avevano disincentivato la Apple dal passare a fornitori di chipset LTE concorrenti (sottosezione 11.4.2 della decisione impugnata).

365    In terzo luogo, la Commissione ha ritenuto che i premi di cui trattasi coprissero una quota significativa del mercato dei chipset LTE durante il periodo considerato (sottosezione 11.4.3 della decisione impugnata).

366    In quarto luogo, la Commissione ha ritenuto che la Apple fosse un cliente attraente, tenuto conto della sua importanza per l’ingresso o l’espansione nel mercato rilevante (sottosezione 11.4.4 della decisione impugnata).

367    Nella sezione 11.5 della decisione impugnata la Commissione ha concluso che l’analisi del margine critico della ricorrente non dimostrava che i suoi premi di esclusiva fossero incapaci di produrre effetti anticoncorrenziali (punto 488 della decisione impugnata).

c)      Richiamo delle censure della ricorrente

368    Come risulta dai precedenti punti 361 e 362, la Commissione non si è limitata a qualificare i premi di cui trattasi come premi di esclusiva, ma ha proceduto a un’analisi dell’idoneità di detti premi a produrre effetti anticoncorrenziali. Pertanto, conformemente alla giurisprudenza richiamata al precedente punto 356, incombe al Tribunale esaminare gli argomenti della ricorrente diretti a rimettere in discussione la fondatezza di tale analisi.

369    A tal riguardo, nell’ambito della terza parte del terzo motivo, la ricorrente deduce otto censure e taluni argomenti introduttivi con i quali essa addebita alla Commissione, in sostanza, di essere incorsa in errori manifesti di valutazione nella sua analisi dell’idoneità dei premi di cui trattasi a produrre effetti anticoncorrenziali e nella sua valutazione dell’analisi del margine critico da essa presentata.

370    Per quanto riguarda l’analisi dell’idoneità dei premi di cui trattasi a produrre effetti anticoncorrenziali, occorre esaminare le prime tre censure della terza parte del terzo motivo nonché i relativi argomenti introduttivi.

2.      Sulla prima censura della terza parte del terzo motivo, vertente sulla mancata presa in considerazione di tutte le circostanze pertinenti

371    La ricorrente fa valere che la decisione impugnata non fornisce la prova che gli accordi di cui trattasi fossero idonei a portare all’esclusione anticoncorrenziale di concorrenti. La Commissione non avrebbe dimostrato che la Intel o un’altra impresa concorrente fosse in grado di rispettare le rigorose esigenze tecniche e di tempistica della Apple. Al contrario, la decisione impugnata riconoscerebbe che nessun concorrente era in grado di fornire chipset LTE destinati agli iPhone durante tutto il periodo considerato e non affermerebbe che i premi di cui trattasi abbiano inciso sulle decisioni di approvvigionamento della Apple per gli iPad lanciati dal 2011 al 2013 e nel 2016. La decisione impugnata cercherebbe di dimostrare l’esclusione di un solo concorrente (Intel) per l’approvvigionamento degli iPad destinati ad essere lanciati nel 2014 e nel 2015, il che rappresenterebbe meno dell’1% del mercato rilevante e implicherebbe che i premi di cui trattasi non potevano escludere alcun concorrente.

372    La ricorrente sostiene che la Commissione non ha individuato, analizzato o interpretato taluni elementi di fatto determinanti e che la decisione impugnata contiene imprecisioni per quanto riguarda i dispositivi e i concorrenti interessati. Essa afferma che, come sarebbe riconosciuto dalla Commissione nella decisione impugnata, gli accordi di cui trattasi non hanno potuto impedire ad alcun concorrente di fornire chipset LTE destinati ai modelli di iPhone lanciati mentre tali accordi erano in vigore. In particolare, come risulterebbe dalla decisione impugnata, la Apple non avrebbe avuto, tra il 2011 e il 2015, soluzioni tecniche alternative per soddisfare il fabbisogno di chipset LTE dei suoi iPhone. Inoltre, la Commissione non sosterrebbe che gli accordi di cui trattasi fossero in grado di impedire ad alcun concorrente di fornire chipset LTE per i modelli di iPad lanciati nel 2011, 2012, 2013 e 2016. Pertanto, in sostanza, la Commissione invocherebbe soltanto una possibile esclusione della Intel per i chipset LTE destinati agli iPad lanciati nel 2014 e nel 2015.

373    La ricorrente aggiunge che la Commissione riconosce nel controricorso che la Apple non ha considerato la Intel come un fornitore credibile di chipset LTE utilizzati nei telefoni cellulari. La ricorrente avrebbe dimostrato che ciò valeva anche per qualsiasi altro concorrente. Infine, la Commissione non risponderebbe agli argomenti secondo cui la capacità di esclusione avrebbe dovuto essere determinata rispetto a tutti i clienti di chipset sul mercato più vasto di cui trattasi. Orbene, la decisione impugnata non invocherebbe neppure la possibile esclusione anticoncorrenziale dal mercato, in contrapposizione all’impossibilità di approvvigionare un determinato cliente.

374    La Commissione replica che gli argomenti della ricorrente si basano su un’interpretazione fondamentalmente errata della decisione impugnata. La Commissione avrebbe concluso che, durante tutto il periodo considerato, la ricorrente aveva concesso alla Apple premi di esclusiva relativi tanto agli iPhone quanto agli iPad, idonei a produrre effetti anticoncorrenziali, e la Intel era solo un esempio concreto di tale idoneità. Le conclusioni della Commissione includerebbero quindi, in particolare, ma non solo, il fatto che i premi di cui trattasi hanno realmente influenzato le decisioni di acquisto della Apple per gli iPad destinati ad essere lanciati nel 2014 e nel 2015. Tenuto conto dell’errata interpretazione della ricorrente, sarebbe inutile che il Tribunale esaminasse la terza parte del terzo motivo, ma, in ogni caso, la Commissione presenterebbe argomenti per confutare quelli della ricorrente.

375    Così, da un lato, anzitutto, la Commissione fa valere che la ricorrente non presenta sistematicamente le circostanze pertinenti né le ragioni per cui essa sarebbe incorsa in un errore attribuendo importanza ai fattori sui quali si era basata. La Commissione ricorda poi le circostanze elencate al punto 411 della decisione impugnata. In particolare, essa dichiara che l’importanza della posizione dominante della ricorrente, il tasso di copertura del mercato e le condizioni alle quali sono stati concessi i premi sono fattori da prendere in considerazione, sottolinea che la terza parte del terzo motivo non affronta la questione della durata degli accordi di cui trattasi, precisa che l’importo dei premi di cui trattasi era elevato e spiega che la decisione impugnata non si basa sull’esistenza di una strategia di esclusione. Infine, la Commissione spiega che, secondo la decisione impugnata, i premi di cui trattasi erano idonei a produrre effetti anticoncorrenziali durante tutto il periodo considerato e che essi avevano effettivamente prodotto effetti anticoncorrenziali sulle decisioni di acquisto dei chipset LTE per gli iPad che la Apple prevedeva di lanciare nel 2014 e nel 2015.

376    D’altro lato, la Commissione afferma di non aver preso atto del fatto che la Intel era un concorrente meno efficiente. La ricorrente non terrebbe conto della conclusione formulata al punto 464 della decisione impugnata, secondo cui la Apple considerava la Intel una fonte interessante di chipset LTE per i suoi iPad. In ogni caso, la conclusione riportata al punto 486 non sarebbe fondata unicamente sull’accettazione della Intel quale concorrente altrettanto efficiente, in quanto la Commissione ha tenuto conto dell’idoneità dei premi di cui trattasi a produrre effetti preclusivi per qualsiasi concorrente altrettanto efficiente, dato che il punto 426 della decisione impugnata rileva che la Apple aveva considerato altri tre fornitori per gli iPad che essa prevedeva di lanciare nel 2014.

377    La Commissione aggiunge che l’insistenza della ricorrente nel sostenere che la Intel non poteva essere considerata un concorrente altrettanto efficiente non è di alcuna utilità, poiché la conclusione relativa all’idoneità dei premi di cui trattasi a produrre effetti anticoncorrenziali si applica ad un concorrente altrettanto efficiente.

378    In via preliminare, e anche supponendo che gli argomenti della Commissione relativi alla mancanza di utilità di un esame della terza parte del terzo motivo debbano essere intesi nel senso che eccepiscono il carattere inconferente di tale parte, essi devono essere respinti in quanto infondati. Infatti, nell’ambito di detta parte le parti dissentono, in sostanza, sulla fondatezza della dimostrazione effettuata dalla Commissione nella decisione impugnata riguardo all’idoneità dei premi di cui trattasi a produrre effetti anticoncorrenziali. Pertanto, se la terza parte del terzo motivo risultasse fondata, essa porterebbe all’annullamento della decisione impugnata.

379    In tale contesto, al fine di esaminare gli argomenti della ricorrente, occorre ricordare preliminarmente taluni elementi inerenti alla struttura e al contenuto della decisione impugnata.

380    Anzitutto, occorre ricordare che, sebbene il mercato rilevante considerato dalla Commissione nella decisione impugnata sia il mercato mondiale dei chipset LTE (v. supra, punto 31), il comportamento contestato alla ricorrente si inserisce unicamente nell’ambito dei suoi rapporti contrattuali con la Apple. Più precisamente, la Commissione ha ritenuto che il comportamento illecito consistesse nella concessione, da parte della ricorrente alla Apple, dei premi di cui trattasi (articolo 1 del dispositivo della decisione impugnata).

381    Occorre poi ricordare che, nella sezione 11.4 della decisione impugnata, la Commissione ha concluso che i premi di cui trattasi costituivano un abuso di posizione dominante per il fatto che erano premi di esclusiva idonei a produrre effetti anticoncorrenziali (punto 406 della decisione impugnata), in quanto avevano ridotto disincentivato la Apple dal passare ai concorrenti della ricorrente (punto 407 della decisione impugnata).

382    In particolare, la dimostrazione della disincentivazione della Apple dal passare ai concorrenti della ricorrente è stata fornita dalla Commissione nelle sottosezioni 11.4.1 e 11.4.2 della decisione impugnata (punti 407 e 408 della decisione impugnata).

383    Infine, occorre rilevare che, per giungere alla conclusione secondo la quale i premi di cui trattasi erano idonei a produrre effetti anticoncorrenziali, nella decisione impugnata la Commissione ha affermato di aver preso in considerazione anche la quota significativa del mercato rilevante coperto dai premi di cui trattasi di cui alla sottosezione 11.4.3 della decisione impugnata (punti 409 e 411 della decisione impugnata), l’importanza della Apple come cliente per l’ingresso o l’espansione sul mercato rilevante di cui alla sottosezione 11.4.4 della decisione impugnata (punti 410 e 411 della decisione impugnata), nonché la portata della posizione dominante della ricorrente di cui alla sezione 10 della decisione impugnata, le condizioni di concessione dei premi di cui trattasi di cui alla sezione 11.3 della decisione impugnata e la durata e l’importo di detti premi di cui alla sottosezione 11.4.1 e alla sezione 11.8 della decisione impugnata (punto 411 della decisione impugnata). Per contro, come risulta dalla decisione impugnata e come confermato dalla Commissione nelle sue memorie, essa non si è basata sull’esistenza di una strategia di esclusione, vale a dire di un intento anticoncorrenziale da parte della ricorrente.

384    Orbene, poiché, come risulta dal precedente punto 381, la conclusione della Commissione secondo cui i premi di cui trattasi erano idonei a produrre effetti anticoncorrenziali si basa anzitutto sulla valutazione secondo cui detti pagamenti avevano disincentivato la Apple dal passare ai concorrenti della ricorrente, occorre anzitutto esaminare se, come sostiene la ricorrente, la Commissione abbia effettuato siffatta valutazione senza prendere in considerazione tutte le circostanze pertinenti.

385    In primo luogo, occorre ricordare che, come osservato al precedente punto 382, la Commissione è giunta alla valutazione secondo cui i premi di cui trattasi avevano disincentivato la Apple dal passare ai concorrenti della ricorrente in base all’analisi contenuta nelle sottosezioni 11.4.1 e 11.4.2 della decisione impugnata.

386    Da un lato, nella sottosezione 11.4.1 della decisione impugnata la Commissione è giunta a detta valutazione (punto 412 della decisione impugnata) in base a un’analisi comparativa dell’importo dei premi di cui trattasi ricevuti nel corso del periodo considerato (punto 413 della decisione impugnata), dell’importo dei premi di cui trattasi che sarebbero stati persi dalla Apple in caso di lancio di un dispositivo in cui fosse integrato un chipset LTE di un concorrente della ricorrente nel corso di tutto il periodo considerato (punto 414 della decisione impugnata) e dell’importo dei premi di cui trattasi che avrebbero dovuto essere rimborsati dalla Apple in caso di lancio di un dispositivo in cui fosse integrato un chipset LTE di un concorrente della ricorrente nel 2013, 2014 e 2015 (punto 416 della decisione impugnata) nonché dell’eventuale effetto cumulativo di detta perdita e di detto rimborso dei premi di cui trattasi (punto 417 della decisione impugnata).

387    D’altro lato, nella sottosezione 11.4.2 della decisione impugnata la Commissione ha ritenuto che i documenti interni e le spiegazioni della Apple confermassero detta valutazione (punto 423 della decisione impugnata). Tale sottosezione si articola in quattro sottosottosezioni: la prima contiene l’analisi della Commissione di detti documenti interni e spiegazioni della Apple (sottosottosezione 11.4.2.1 della decisione impugnata); la seconda mira a rispondere all’argomento della ricorrente secondo cui tali documenti interni e tali spiegazioni non sarebbero affidabili (sottosottosezione 11.4.2.2 della decisione impugnata); la terza è diretta a rispondere all’argomento della ricorrente secondo cui l’esclusiva sarebbe stata richiesta dalla Apple (sottosottosezione 11.4.2.3 della decisione impugnata); e la quarta è diretta a rispondere all’argomento della ricorrente secondo cui la Apple l’avrebbe scelta in ogni caso tenuto conto della qualità superiore dei suoi chipset LTE e contiene la valutazione della Commissione secondo cui, contrariamente agli argomenti della ricorrente, i premi di cui trattasi avevano avuto un impatto sulla strategia di approvvigionamento della Apple (sottosottosezione 11.4.2.4 della decisione impugnata).

388    In secondo luogo, occorre rilevare che, come risulta dal loro contenuto nonché dalle spiegazioni fornite dalla Commissione dinanzi al Tribunale, la portata delle dimostrazioni effettuate nelle sottosezioni 11.4.1 e 11.4.2 della decisione impugnata è diversa.

389    Da un lato, la sottosezione 11.4.1 della decisione impugnata mira a dimostrare che i premi di cui trattasi avevano disincentivato la Apple dal passare ai concorrenti della ricorrente nel corso del periodo considerato per rifornirsi di chipset LTE per tutti i suoi dispositivi, vale a dire gli iPhone e gli iPad. In tale contesto, come emerge dalla decisione impugnata e come chiarito dalla Commissione dinanzi al Tribunale, essa si è basata su un’analisi dell’idoneità dei premi di cui trattasi a produrre effetti anticoncorrenziali.

390    Inoltre, per quanto riguarda la domanda della Apple di chipset LTE oggetto dell’analisi della Commissione, occorre osservare che, nella sottosezione 11.4.3 della decisione impugnata, al fine di determinare il tasso di copertura del mercato dei premi di cui trattasi, la Commissione ha fatto riferimento anche all’insieme dei chipset LTE ottenuti dalla Apple presso la ricorrente, senza distinzione tra iPhone e iPad. Analogamente, nella sottosezione 11.4.4 della decisione impugnata la Commissione ha ritenuto che la Apple fosse un cliente attraente per i fornitori di chipset LTE, senza distinguere tra gli iPhone e gli iPad.

391    Pertanto, la sottosezione 11.4.1 della decisione impugnata, al pari delle sottosezioni 11.4.3 e 11.4.4 della decisione impugnata, riguarda l’intera domanda della Apple di chipset LTE per gli iPhone e gli iPad. La Commissione ha del resto confermato nelle sue memorie di aver concluso che, durante tutto il periodo considerato, i premi di cui trattasi erano idonei a produrre effetti anticoncorrenziali in relazione ai chipset LTE destinati tanto agli iPhone quanto agli iPad.

392    D’altro lato, la sottosezione 11.4.2 della decisione impugnata mira a confermare, essenzialmente sulla base dei documenti interni e delle spiegazioni della Apple, la valutazione contenuta nella sottosezione 11.4.1 della decisione impugnata e, più precisamente, come risulta dalla decisione impugnata e come spiegato dalla Commissione dinanzi al Tribunale, a dimostrare che i premi di cui trattasi avevano effettivamente disincentivato la Apple dal passare ai concorrenti della ricorrente per rifornirsi di chipset LTE per alcuni dei suoi dispositivi.

393    Infatti, a tal riguardo, nel controricorso, la Commissione ha espressamente confermato che detta sottosezione della decisione impugnata mirava a dimostrare che i premi di cui trattasi avevano «realmente influenzato», o avevano avuto come «effetto concreto di influenzare», le decisioni di acquisto di chipset LTE adottate dalla Apple per «gli iPad che essa prevedeva di lanciare nel 2014 e nel 2015». Pertanto, la Commissione ha spiegato che la conclusione cui era pervenuta al riguardo riguardava gli «effetti concreti» dei premi di cui trattasi.

394    Inoltre, per quanto riguarda la domanda della Apple di chipset LTE, oggetto della sua analisi contenuta nella sottosezione 11.4.2 della decisione impugnata, interrogata nell’ambito di misure di organizzazione del procedimento sulla portata delle parole e delle espressioni «dispositivi», «lanciati» (nel 2014 e nel 2015) ed «essere lanciati» (nel 2014 e nel 2015) utilizzate nella suddetta sottosezione, la Commissione ha espressamente confermato che tale sottosezione non riguardava gli iPhone, ma solo gli iPad, ha comunicato l’esistenza di uno spiacevole «lapsus calami» in quanto detta sottosezione si riferiva agli iPad effettivamente «lanciati» nel 2014 e nel 2015 e, successivamente, ha espressamente confermato che detta sottosezione riguardava solo taluni modelli «non CDMA» di iPad che dovevano «essere lanciati» dalla Apple nel 2014 e nel 2015.

395    Ne deriva che, come risulta dal contenuto della decisione impugnata e come confermato dalla Commissione sia nelle sue memorie sia in udienza, da un lato, l’intera analisi della Commissione contenuta nella sottosezione 11.4.1 della decisione impugnata verte sull’idoneità dei premi di cui trattasi a produrre effetti anticoncorrenziali in relazione sia agli iPhone sia agli iPad, come suggerisce del resto il titolo della sezione 11.4 della decisione impugnata nella parte in cui si riferisce complessivamente ai «potenziali» effetti anticoncorrenziali di tali premi. Tale analisi è oggetto della presente prima censura della terza parte del terzo motivo. D’altro lato, l’analisi della Commissione contenuta nella sottosezione 11.4.2 della decisione impugnata verte sugli effetti che i premi di cui trattasi avrebbero realmente prodotto in relazione a taluni modelli di iPad che la Apple prevedeva di lanciare nel 2014 e nel 2015. Tale analisi è oggetto della seconda e della terza censura della terza parte del terzo motivo (v. infra, punti 429 e seguenti).

396    In terzo luogo, conformemente alla giurisprudenza richiamata al precedente punto 355, l’analisi dell’idoneità dei premi di cui trattasi a restringere la concorrenza e, in particolare, a escludere i concorrenti quantomeno altrettanto efficienti deve essere effettuata alla luce di tutte le circostanze di fatto pertinenti che accompagnano detto comportamento.

397    Ne deriva che, dovendo prendere in considerazione tutte le circostanze pertinenti che accompagnano il comportamento contestato, l’analisi della capacità anticoncorrenziale di tale comportamento non può essere puramente ipotetica (v., in tal senso, sentenza del 6 ottobre 2015, Post Danmark, C‑23/14, EU:C:2015:651, punti 65 e 68).

398    In quarto luogo, tenuto conto di quanto precede, occorre esaminare se, come sostiene la ricorrente, la Commissione sia giunta alla valutazione secondo cui i premi di cui trattasi avevano disincentivato la Apple dal passare ai concorrenti della ricorrente per rifornirsi di chipset LTE per gli iPhone e gli iPad da lanciare nel corso del periodo considerato senza aver preso debitamente in considerazione tutte le circostanze di fatto pertinenti.

399    Sotto un primo profilo, dalla decisione impugnata risulta che, per i modelli di iPhone e di iPad lanciati prima del 2011, la Apple si era rifornita di chipset UMTS dalla Infineon, le cui attività di fornitura di chipset sono state acquisite dalla Intel nel 2011 (punti 89 e 90 della decisione impugnata). Tra il 2011 e il 2015, e fino al 16 settembre 2016, ossia durante il periodo considerato, la Apple si è rifornita di chipset LTE per gli iPhone e gli iPad esclusivamente dalla ricorrente (punto 168 della decisione impugnata). A partire dall’iPhone 7, lanciato il 16 settembre 2016, la Apple ha incorporato chipset LTE della Intel in determinate versioni di tale modello (punti 91 e 169 della decisione impugnata).

400    Sotto un secondo profilo, come sottolineato dalla ricorrente, occorre rilevare che, al punto 322 della decisione impugnata, nell’ambito della sezione 10 di tale decisione relativa alla posizione dominante della ricorrente, la Commissione ha constatato che, tra il 2011 e il 2015, «la Apple non aveva alternative per quanto riguarda il suo fabbisogno di chipset LTE per i suoi dispositivi iPhone».

401    A tal riguardo, da un lato, occorre rilevare che, nella decisione impugnata, la Commissione non ha precisato l’origine della constatazione effettuata al punto 322 di detta decisione. Infatti, la nota a piè di pagina n. 392 ad essa relativa, nella versione della decisione impugnata notificata alla ricorrente, rinvia ad una sezione della decisione impugnata che non esiste (sezione 0) e, nella versione pubblica della decisione impugnata, rinvia, senza ulteriori spiegazioni, alla sottosezione 11.4.2 della decisione impugnata. Tuttavia, occorre ricordare che, come confermato dalla Commissione in risposta alle misure di organizzazione del procedimento, la sottosezione 11.4.2 della decisione impugnata non riguarda gli iPhone, ma riguarda unicamente taluni modelli di iPad destinati ad essere lanciati nel 2014 e nel 2015 (v. supra, punto 394). Orbene, interrogata al riguardo in udienza, la Commissione ha spiegato che il riferimento alla sezione 0, contenuto nella versione della decisione impugnata notificata alla ricorrente, era il risultato di un errore tecnico e che il riferimento alla sottosezione 11.4.2 della decisione impugnata, contenuto nella versione pubblica della decisione impugnata, doveva essere inteso a contrario, nel senso che, se la Apple non aveva alternative ai chipset LTE della ricorrente per gli iPhone da lanciare tra il 2011 e il 2015 secondo il punto 322 della decisione impugnata, essa aveva tali alternative per taluni iPad da lanciare tra il 2014 e il 2015 secondo la sottosezione 11.4.2 della decisione impugnata.

402    D’altro lato, dalla decisione impugnata risulta che la constatazione contenuta nel punto 322 di detta decisione si riferisce alla mancanza di alternative tecniche per quanto riguarda il fabbisogno della Apple di chipset LTE per gli iPhone. Infatti, al punto 447 della decisione impugnata, basandosi sulle osservazioni della Apple sulla risposta della ricorrente alla comunicazione degli addebiti, la Commissione ha dichiarato che, per i dispositivi da lanciare nel 2016, il miglioramento della Intel in «tecnologie chiave» avrebbe consentito a quest’ultima di essere presa in considerazione per gli iPhone e non solo per gli iPad. Analogamente, ai punti 491, 492 e 495 della decisione impugnata, la Commissione ha dichiarato che il fabbisogno della Apple di chipset LTE per gli iPhone non era contendibile tra il 2012 e il 2015, mettendo in particolare in evidenza il fatto che i chipset LTE della Intel non disponevano di talune caratteristiche tecniche.

403    In risposta ai quesiti posti dal Tribunale in udienza sulla base della constatazione contenuta nel punto 322 della decisione impugnata, sia la Commissione che la ricorrente hanno espressamente confermato, da un lato, che detta constatazione doveva essere effettivamente intesa come riferita alla mancanza di alternative tecniche con riferimento al fabbisogno della Apple di chipset LTE per gli iPhone che dovevano essere lanciati tra il 2011 e il 2015 e, dall’altro, che tale constatazione era corretta dal punto di vista fattuale.

404    Del resto, nell’ambito della presente controversia, non è necessario determinare la o le caratteristiche tecniche interessate da detta mancanza di alternative per i diversi modelli di iPhone che la Apple doveva lanciare tra il 2011 e il 2015, e in particolare se si trattasse della norma «Code Division Multiple Access» (CDMA) oggetto, segnatamente, delle dichiarazioni riportate al punto 187, paragrafo 2, e ai punti 454 e 461 della decisione impugnata, della tecnologia «Voice over LTE» (VoLTE) oggetto, in particolare, della dichiarazione riportata nella nota a piè di pagina n. 586 della decisione impugnata relativa (mediante il rinvio effettuato nella nota a piè di pagina n. 587) al punto 447 di tale decisione, della «connettività vocale» o della «funzione vocale» oggetto delle dichiarazioni riportate al punto 492 della decisione impugnata, oppure di altre caratteristiche.

405    Infatti, a prescindere dalla spiegazione tecnica che occorre dare alla constatazione di fatto effettuata dalla Commissione al punto 322 della decisione impugnata, è pacifico tra le parti che la Apple non disponeva di alternative tecniche ai chipset LTE della ricorrente quanto al suo fabbisogno per gli iPhone da lanciare tra il 2011 e il 2015.

406    Inoltre, nessun elemento contenuto nella decisione impugnata consente di ritenere, da un lato, che la Apple avrebbe previsto di rifornirsi, per gli iPhone da lanciare tra il 2011 e il 2015, di chipset LTE che non rispettavano le sue esigenze tecniche e, dall’altro, che tale mancanza di alternative per gli iPhone, constatata al punto 322 della decisione impugnata, derivasse da ragioni diverse da quelle tecniche.

407    Sotto un terzo profilo, ai punti 491, 493 e 495 della decisione impugnata, la Commissione ha altresì constatato che il fabbisogno della Apple di chipset LTE per gli iPhone da lanciare nel 2016 era contendibile solo per circa la metà. A tal fine, al punto 493 della decisione impugnata, la Commissione si è basata su una dichiarazione della Apple, contenuta nelle osservazioni di quest’ultima sulla risposta della ricorrente alla comunicazione degli addebiti, secondo la quale essa era in grado di rifornirsi dalla Intel soltanto per meno della metà del suo fabbisogno in termini di volume per gli iPhone da lanciare nel 2016. Orbene, gli elementi contenuti nella decisione impugnata a tal riguardo si riferiscono anche a considerazioni tecniche. Infatti, nella nota a piè di pagina n. 586 della decisione impugnata, che riporta le osservazioni della Apple sulla risposta della ricorrente alla comunicazione degli addebiti, si afferma che la Apple avrebbe potuto rifornirsi dalla Intel soltanto per la «parte non CDMA» del suo fabbisogno di chipset LTE per l’iPhone da lanciare nel 2016, il che sottintende che la Apple non avrebbe potuto rifornirsi dalla Intel per la parte CDMA di detto fabbisogno.

408    Sotto un quarto profilo, secondo le stime contenute nella decisione impugnata, gli iPhone rappresentavano circa il 90% delle vendite della Apple di dispositivi LTE nel corso del periodo considerato, e quindi del suo fabbisogno di chipset LTE, mentre gli iPad rappresentavano circa il 10% delle vendite della Apple di dispositivi LTE nel corso del periodo considerato, e quindi dello stesso fabbisogno (v. punto 421 della decisione impugnata).

409    Ne consegue che, per gran parte del fabbisogno della Apple di chipset LTE per i dispositivi da lanciare nel corso del periodo considerato, vale a dire tutti gli iPhone da lanciare tra il 2011 e il 2015 e più della metà degli iPhone da lanciare nel 2016, la Apple non aveva alternative tecniche ai chipset LTE della ricorrente e non poteva quindi passare a fornitori concorrenti.

410    Orbene, il fatto incontestato che, sul mercato rilevante, non esistevano alternative tecniche ai chipset LTE della ricorrente per gran parte del fabbisogno della Apple nel corso del periodo considerato è una circostanza di fatto pertinente che deve essere presa in considerazione in sede di analisi dell’idoneità dei premi di cui trattasi a produrre effetti preclusivi, dal momento che detta idoneità è stata considerata dalla Commissione alla luce dell’intero fabbisogno della Apple di chipset LTE e, in particolare, della disincentivazione della Apple dal passare ai concorrenti della ricorrente per tutto il suo fabbisogno.

411    Sotto un quinto profilo, tenuto conto di quanto precede, è giocoforza constatare che la Commissione è giunta alla conclusione che i premi di cui trattasi erano in grado di restringere la concorrenza in quanto avevano disincentivato la Apple dal passare ai concorrenti della ricorrente per rifornirsi di chipset LTE per tutta la sua domanda per gli iPhone e gli iPad in base a un’analisi in cui essa ha omesso di prendere debitamente in considerazione tutte le circostanze di fatto pertinenti che accompagnano il comportamento contestato.

412    Infatti, benché la Commissione abbia constatato che la Apple non aveva alternative tecniche ai chipset LTE della ricorrente per tutti gli iPhone da lanciare tra il 2011 e il 2015 e per più della metà degli iPhone da lanciare nel 2016, essa non ha messo in relazione tale circostanza di fatto pertinente, che implicava la mancanza di concorrenti che potessero rifornire la Apple di chipset LTE per i suddetti iPhone, con l’asserita disincentivazione della Apple dal passare ai concorrenti della ricorrente per rifornirsi di chipset LTE per il suo intero fabbisogno, quindi anche per gli iPhone e sebbene tali dispositivi rappresentassero gran parte di detto fabbisogno.

413    Inoltre, in modo contraddittorio, nella sezione 11.5 della decisione impugnata, la Commissione si è basata in particolare su detta circostanza per respingere l’analisi del margine critico della ricorrente, per il motivo che la quota contendibile della domanda della Apple invocata dalla ricorrente non avrebbe tenuto conto del fatto che la Apple non avrebbe potuto cambiare fornitore per i chipset LTE per gli iPhone da lanciare nel 2012, 2013, 2014 e 2015 e per più della metà degli iPhone da lanciare nel 2016 (punto 491 e punto 495, paragrafo 2, della decisione impugnata).

414    In tali circostanze, poiché la Commissione non ha tenuto conto del fatto che la Apple non poteva passare ad altri fornitori per soddisfare le sue esigenze tecniche per gran parte della sua domanda di chipset LTE (corrispondente agli iPhone, eccezion fatta per meno della metà degli iPhone da lanciare nel 2016), essa non poteva validamente concludere che i premi di cui trattasi avevano disincentivato la Apple dal passare ai concorrenti della ricorrente per l’intero fabbisogno avente ad oggetto tutti gli iPhone e gli iPad da lanciare nel corso del periodo considerato, e che tali premi erano quindi in grado di restringere la concorrenza su tutto il mercato rilevante dei chipset LTE. Infatti, la circostanza – che non è stata presa debitamente in considerazione nella decisione impugnata – che la Apple si sarebbe rifornita di chipset LTE dalla ricorrente, e non da concorrenti della ricorrente, considerata la mancanza di alternative rispondenti alle proprie esigenze tecniche, potrebbe rientrare nella concorrenza basata sui meriti, e non in un effetto di esclusione anticoncorrenziale risultante dai premi di cui trattasi.

415    È vero che l’articolo 102 TFUE vieta i comportamenti di un’impresa in posizione dominante che abbiano lo scopo di rafforzare tale posizione e di abusarne, in particolare quando mirano a privare potenziali concorrenti comprovati di un accesso effettivo a un mercato [v., in tal senso, sentenza del 30 gennaio 2020, Generics (UK) e a., C‑307/18, EU:C:2020:52, punto 151]. Nel caso di specie, tenuto conto della teoria del pregiudizio formulata nella decisione impugnata, che si basa sulla disincentivazione della Apple dal passare ai concorrenti della ricorrente per l’intero fabbisogno di chipset LTE nel periodo considerato, la Commissione non poteva omettere di prendere in considerazione la circostanza che la Apple, a causa delle proprie esigenze tecniche, non poteva passare ai concorrenti della ricorrente per gran parte della sua domanda di chipset LTE durante detto periodo.

416    Inoltre, si deve rilevare che, nella decisione impugnata, la Commissione non ha affatto sostenuto che il comportamento della ricorrente avrebbe impedito a concorrenti meno efficienti di quest’ultima di sviluppare prodotti conformi ai requisiti della Apple, ma unicamente che la Apple era stata disincentivata dal passare ai concorrenti della ricorrente per l’intero fabbisogno di chipset LTE. In ogni caso, occorre ricordare che, come risulta dalla giurisprudenza richiamata al precedente punto 351, la concorrenza basata sui meriti può portare alla sparizione dal mercato o all’emarginazione dei concorrenti meno efficienti e quindi meno interessanti per i consumatori, segnatamente dal punto di vista dei prezzi, della scelta, della qualità o dell’innovazione.

417    Da tutto quanto precede risulta che la conclusione della Commissione riguardo all’idoneità dei premi di cui trattasi a produrre effetti preclusivi per il fatto che avevano disincentivato la Apple dal passare ai concorrenti della ricorrente per rifornirsi di chipset LTE per tutta la sua domanda si basa su un’analisi che non è stata effettuata alla luce di tutte le circostanze di fatto pertinenti e che, per tale motivo, è viziata da illegittimità.

418    Tale conclusione non viene rimessa in discussione dagli altri argomenti della Commissione.

419    In primo luogo, in udienza, in risposta ai quesiti del Tribunale, la Commissione si è basata sul punto 421 della decisione impugnata per sostenere che esso esporrebbe l’effetto «leva» sul quale si fonderebbe la dimostrazione dell’idoneità dei premi di cui trattasi a produrre effetti anticoncorrenziali. In sostanza, secondo la Commissione, quand’anche l’approvvigionamento degli iPhone da parte dei concorrenti della ricorrente non fosse tecnicamente possibile, gli accordi considerati consentirebbero alla ricorrente di fare «leva» su tale quota non contestabile della domanda della Apple riguardante gli iPhone per escludere i concorrenti sulla quota contendibile di detta domanda riguardante gli iPad e impedire così ai concorrenti di estendersi e di crescere sul mercato.

420    A tal riguardo, anzitutto, occorre osservare che l’argomento della Commissione non concorda con la teoria del pregiudizio esposta nella decisione impugnata, che riguarda l’idoneità dei premi di cui trattasi a produrre effetti anticoncorrenziali su tutto il mercato rilevante dei chipset LTE per il motivo che la Apple sarebbe stata dissuasa dal rifornirsi presso i concorrenti della ricorrente per l’intero fabbisogno di chipset LTE per gli iPhone e gli iPad. In altri termini, la decisione impugnata considera un effetto preclusivo riguardante complessivamente e indistintamente i chipset LTE sia per gli iPhone che per gli iPad, e non un effetto preclusivo circoscritto al solo approvvigionamento della Apple di chipset LTE per gli iPad. Del resto, da un lato, nella decisione impugnata, l’infrazione contestata alla ricorrente è stata definita con riferimento alla domanda complessiva della Apple per gli iPhone e gli iPad e, dall’altro, la nozione stessa di un effetto «leva» esercitato dalla ricorrente con riferimento ai diversi dispositivi della Apple non compare nel ragionamento esposto dalla Commissione nella sezione 11.4 della decisione impugnata.

421    Occorre poi rilevare che, pur facendo parte della sezione 11.4.1 della decisione impugnata, il punto 421 di tale decisione mira a rispondere, con i punti 419 e 420 della medesima decisione, ad un argomento presentato dalla ricorrente nel corso del procedimento amministrativo relativo alla possibilità per i suoi concorrenti di offrire alla Apple incentivi identici. Non si può quindi ritenere che la teoria del pregiudizio su cui si fonda l’idoneità dei premi di cui trattasi a produrre effetti anticoncorrenziali sia esposta in detto punto. Inoltre, in ogni caso, contrariamente a quanto suggerito dalla Commissione, il punto 421 della decisione impugnata non contiene alcuna indicazione precisa sul fatto che la ricorrente, attraverso la quota non contendibile della domanda della Apple di chipset LTE, avrebbe ottenuto un effetto «leva» sulla quota contendibile di tale domanda.

422    Infine, ad abundantiam, occorre rilevare che l’argomento della Commissione vertente sul punto 421 della decisione impugnata si basa sulla premessa che la decisione impugnata dimostri la capacità anticoncorrenziale dei premi di cui trattasi rispetto agli iPad. Orbene, da un lato, come osservato al precedente punto 391, nelle sottosezioni 11.4.1, 11.4.3 e 11.4.4 della decisione impugnata, la Commissione ha effettuato un’analisi complessiva dell’idoneità dei premi di cui trattasi a produrre effetti anticoncorrenziali, senza effettuare alcuna analisi specifica in relazione agli iPad. D’altro lato, come osservato ai precedenti punti da 392 a 394, in relazione agli iPad, nella sottosezione 11.4.2 della decisione impugnata, la Commissione si è limitata a esaminare i presunti effetti concreti dei premi di cui trattasi in relazione ai modelli non CDMA degli iPad da lanciare nel 2014 e nel 2015, analisi oggetto della seconda e della terza censura qui di seguito esaminate.

423    In secondo luogo, come rilevato al precedente punto 375, la Commissione si basa sugli elementi menzionati al punto 411 della decisione impugnata e richiamati al precedente punto 383 al fine di dimostrare che essa avrebbe preso in considerazione le circostanze rilevanti del caso di specie.

424    Da un lato, nei limiti in cui la Commissione si basa sulle condizioni di concessione dei premi di cui trattasi di cui alla sezione 11.3 della decisione impugnata, occorre ricordare che, in detta sezione, essa si è limitata a concludere che i premi di cui trattasi erano premi di esclusiva, e che l’analisi dell’asserita idoneità di tali premi a produrre effetti anticoncorrenziali era contenuta nella sezione 11.4 di tale decisione. Inoltre, si deve osservare che, nelle circostanze del caso di specie, la qualificazione come premi di esclusiva dei premi di cui trattasi non era sufficiente per concludere che tali premi costituivano un abuso di posizione dominante. Infatti, conformemente alla giurisprudenza richiamata al precedente punto 354, tenuto conto delle obiezioni sollevate dalla ricorrente nel corso del procedimento amministrativo, la Commissione era tenuta a procedere ad un’analisi dell’idoneità dei premi di cui trattasi a produrre effetti anticoncorrenziali e, in particolare, della capacità di esclusione dal mercato di concorrenti quantomeno altrettanto efficienti.

425    D’altro lato, se è vero che la Commissione sottolinea giustamente, in sostanza, che gli elementi di cui al precedente punto 383 non dovrebbero essere trascurati, resta il fatto che detti elementi, pur essendo elementi che possono essere pertinenti nella valutazione dell’idoneità di un comportamento a produrre effetti anticoncorrenziali, non dimostrano, di per sé, nel caso di specie, un effetto anticoncorrenziale e, in particolare, di esclusione dal mercato. Lo stesso vale per l’estensione della posizione dominante della ricorrente (di cui alla sezione 10 della decisione impugnata), per la durata e per l’importo dei premi di cui trattasi (di cui alla sottosezione 11.4.1 e alla sezione 11.8 della decisione impugnata), per la quota di mercato coperta da tali premi (di cui alla sottosezione 11.4.3 della decisione impugnata) e per l’importanza della Apple come cliente (di cui alla sottosezione 11.4.4 della decisione impugnata). Infatti, la menzione di detti elementi non può rimettere in discussione il fatto che, nel caso di specie, la dimostrazione, da parte della Commissione, dell’idoneità dei premi di cui trattasi a produrre effetti anticoncorrenziali, in particolare per quanto riguarda la capacità di esclusione dei concorrenti almeno altrettanto efficienti inerente alla pratica in questione, non è stata effettuata alla luce di tutte le circostanze di fatto pertinenti che accompagnano il comportamento contestato, tenuto conto dell’asserita disincentivazione della Apple dal passare ai concorrenti della ricorrente per l’intero fabbisogno di chipset LTE per gli iPhone e gli iPad.

426    Inoltre, occorre rilevare che, come risulta dalla decisione impugnata e come è stato espressamente dichiarato dalla Commissione dinanzi al Tribunale, nella medesima decisione essa non si è basata su un modello economico, come il criterio del concorrente altrettanto efficiente, per concludere che i premi di cui trattasi erano idonei a produrre effetti anticoncorrenziali e, nella sezione 11.5 della decisione impugnata, si è limitata ad affermare che l’analisi del margine critico presentata dalla ricorrente non rimetteva in discussione le sue conclusioni.

427    In terzo luogo, gli argomenti della Commissione relativi ai punti 426, 464 e 486 della decisione impugnata non possono essere accolti. Infatti, i punti 426 e 464, relativi alla sottosezione 11.4.2 della decisione impugnata, riguardano unicamente taluni modelli di iPad da lanciare nel 2014 e nel 2015 e non possono quindi rimettere in discussione le constatazioni effettuate al precedente punto 409 in relazione agli iPhone. Infine, contrariamente a quanto suggerito dalla Commissione, neppure la conclusione contenuta nel punto 486 della decisione impugnata può rimettere in discussione dette constatazioni.

428    Tenuto conto di tutti questi elementi, la prima censura della terza parte del terzo motivo di ricorso deve essere accolta.

3.      Sulla seconda e sulla terza censura della terza parte del terzo motivo, vertenti sulla mancata dimostrazione che gli accordi di cui trattasi avrebbero influenzato le decisioni di approvvigionamento della Apple per gli iPad «del 2014» e «del 2015»

429    La seconda e la terza censura della terza parte del terzo motivo mirano a contestare la dimostrazione contenuta nella sottosezione 11.4.2 della decisione impugnata.

430    La ricorrente contesta le conclusioni della Commissione contenute nei punti 424 e 451 della decisione impugnata, facendo valere che la decisione impugnata non proverebbe, per quanto riguarda il punto 1, che gli accordi di cui trattasi avrebbero disincentivato la Apple dal passare a fornitori concorrenti per i «dispositivi lanciati nel 2014 e nel 2015» o, per quanto riguarda il punto 2, che essi avrebbero avuto un impatto sulla strategia di approvvigionamento della Apple per i «dispositivi da lanciare nel 2014 e nel 2015».

431    Da un lato, per quanto riguarda gli iPad «del 2014», la ricorrente sostiene, anzitutto, che la decisione impugnata non contiene prove del fatto che la Apple abbia previsto di utilizzare i chipset della Intel negli iPad «effettivamente lanciati nell’ottobre 2014». Inoltre, la Commissione farebbe più volte riferimento ad un modello di iPad che la Apple «[riservato]», denominato «[riservato]», ma non dimostrerebbe che gli accordi di cui trattasi abbiano influenzato la decisione di approvvigionamento della Apple per tale modello. Orbene, la Apple non avrebbe mai seriamente previsto di utilizzare i chipset della Intel per tale modello, ma avrebbe compreso che il chipset della Intel non poteva essere utilizzato, come confermerebbe la relazione prodotta dalla ricorrente in allegato alla sua risposta alla comunicazione degli addebiti. Infine, sarebbe l’inidoneità dei chipset della Intel a rispettare le esigenze tecniche e la tempistica della Apple a spiegare il fatto che essi non sono stati presi in considerazione per essere messi in dotazione degli iPad «del 2014».

432    La ricorrente aggiunge che è inesatta l’affermazione della Commissione secondo cui essa era a conoscenza dei dispositivi per i quali la Apple intendeva rifornirsi dalla Intel. Inoltre, la decisione impugnata non conterrebbe alcuna analisi relativa alla selezione del fornitore per il modello «[riservato]» e non dimostrerebbe un nesso di causalità tra la prima clausola addizionale all’accordo di transizione e la decisione di utilizzare un chipset della ricorrente per il modello «[riservato]».

433    La Commissione rileva, anzitutto, che la decisione impugnata riguarda i dispositivi «da lanciare nel 2014», e non quelli «effettivamente lanciati». La ricorrente sarebbe stata perfettamente a conoscenza dei dispositivi per i quali la Apple intendeva rifornirsi dalla Intel. La Apple avrebbe altresì confermato che cercava di diversificare il proprio approvvigionamento. Inoltre, per quanto riguarda il modello «[riservato]», la Commissione sottolinea che i punti da 428 a 435 della decisione impugnata dimostrano l’influenza degli accordi di cui trattasi. Inoltre, le trattative tra la ricorrente e la Apple relative alla prima clausola addizionale all’accordo di transizione avrebbero influito sulla decisione di acquisto della Apple adottata all’inizio del 2013. L’accordo di transizione sarebbe stato comunque sufficiente per influenzare la Apple, che avrebbe previsto di introdurre la Intel per una parte degli iPad da lanciare nel 2014. Inoltre, l’affermazione della ricorrente secondo cui la Apple non avrebbe mai seriamente previsto di utilizzare i chipset della Intel nel modello «[riservato]» non sarebbe suffragata. Infine, per quanto riguarda la relazione prodotta dalla ricorrente in allegato alla sua risposta alla comunicazione degli addebiti, la Commissione rinvia alla risposta fornita al riguardo dalla Apple nelle sue osservazioni sulla risposta della ricorrente alla comunicazione degli addebiti.

434    La Commissione aggiunge che la Apple aveva deciso [riservato] e che tale decisione era stata influenzata dalla negoziazione della prima clausola addizionale all’accordo di transizione e dalla perdita dei premi di cui trattasi derivante dall’accordo di transizione. I documenti della Apple dimostrerebbero che i premi di cui trattasi hanno effettivamente influenzato la decisione di acquisto di chipset LTE per gli «iPad che essa prevedeva di lanciare nel 2014».

435    D’altro lato, per quanto riguarda gli iPad «del 2015», la ricorrente rileva che la Commissione non fa riferimento ai modelli di iPad «lanciati» nella primavera o nel settembre e novembre 2015, né a quelli il cui «lancio era previsto nella primavera del 2015», ma menzionerebbe un modello indeterminato «da lanciare nell’autunno 2015». Per suffragare l’affermazione secondo cui i chipset della Intel erano stati presi seriamente in considerazione, la decisione impugnata si baserebbe su un unico messaggio di posta elettronica di un ingegnere della Apple, di cui la Commissione traviserebbe le affermazioni. Il fascicolo non conterrebbe alcun elemento di prova, in particolare di dipendenti della Apple che abbiano effettivamente adottato le decisioni di acquisto di chipset, da cui risulti che il chipset della Intel costituiva una reale possibilità. Inoltre, gli elementi contenuti nel fascicolo dimostrerebbero che i chipset della Intel non rispettavano le esigenze tecniche e di tempistica della Apple.

436    La ricorrente aggiunge che la Commissione interpreta per la prima volta nel controricorso documenti interni della Apple.

437    La Commissione rileva, per quanto riguarda gli effetti concreti dei premi di cui trattasi sugli acquisti di chipset, che messaggi di posta elettronica interni della Apple attestano l’interesse della Apple a passare ad un altro fornitore. Inoltre, il messaggio di posta elettronica di un ingegnere della Apple, di cui al punto 436 della decisione impugnata, non conterrebbe incertezze quanto al chipset della Intel, il che sarebbe confermato dal messaggio di posta elettronica di un altro dipendente della Apple. Infine, la Commissione rinvia al punto 437 della decisione impugnata, contenente la dichiarazione di un dipendente della Apple che qualifica come inaccettabile, dal punto di vista commerciale, il fatto di passare a un chipset della Intel, tenuto conto dei premi di cui trattasi, nonché a una dichiarazione contenuta nelle osservazioni della Apple sulla risposta della ricorrente alla comunicazione degli addebiti. Gli argomenti della ricorrente relativi alla tempistica dei chipset della Intel sarebbero quindi irrilevanti e, in ogni caso, errati.

438    La Commissione aggiunge che la relazione prodotta dalla ricorrente in allegato alla sua risposta alla comunicazione degli addebiti si basa su test realizzati su chipset utilizzati nei dispositivi di altri fabbricanti e che le sue conclusioni non sono quindi sorprendenti. Inoltre, la ricorrente ometterebbe di spiegare sotto quale profilo l’interpretazione, da parte della Commissione, del messaggio di posta elettronica di un dipendente della Apple, di cui al punto 437 della decisione impugnata, sarebbe inesatta e non rimetterebbe in discussione la dichiarazione della Apple fatta valere nel controricorso. Inoltre, gli argomenti della ricorrente sarebbero contraddetti dai propri elementi di prova nell’ambito del procedimento FTC.

a)      Osservazioni preliminari

439    Occorre ricordare che, come risulta dai precedenti punti da 392 a 394, la sottosezione 11.4.2 della decisione impugnata mira a dimostrare che, secondo la Commissione, i documenti interni e le spiegazioni della Apple confermano che i premi di cui trattasi hanno effettivamente disincentivato la Apple dal passare ai concorrenti della ricorrente per rifornirsi di chipset LTE per quanto riguarda specificamente il suo fabbisogno per alcuni dei suoi dispositivi. Come espressamente confermato dalla Commissione dinanzi al Tribunale, tale dimostrazione riguarda gli «effetti concreti» dei premi di cui trattasi in relazione a tali dispositivi.

440    In altri termini, detta sottosezione mira a confermare l’idoneità dei premi di cui trattasi a produrre effetti anticoncorrenziali dimostrando i loro effetti concreti in relazione a taluni dispositivi.

441    In particolare, per quanto riguarda la domanda della Apple oggetto dell’analisi della Commissione contenuta nella sottosezione 11.4.2 della decisione impugnata, occorre ricordare che tale sottosezione riguarda unicamente i presunti effetti concreti prodotti dai premi di cui trattasi in relazione a talune versioni non CDMA di determinati modelli di iPad «lanciati» o «che dovevano essere lanciati» nel 2014 e nel 2015. Per contro, detta sottosezione non riguarda altri iPad «lanciati» o «che dovevano essere lanciati» nel corso del periodo considerato.

442    Orbene, occorre anzitutto rilevare che siffatta dimostrazione particolare dei presunti effetti concreti dei premi di cui trattasi, limitata a talune versioni dei modelli di iPad del 2014 e del 2015, non può porre rimedio alla mancata presa in considerazione di tutte le circostanze di fatto pertinenti nell’ambito della dimostrazione generale della Commissione, analizzata in sede di esame della prima censura della terza parte del terzo motivo, dell’idoneità dei premi di cui trattasi a produrre effetti anticoncorrenziali nel corso del periodo considerato in relazione all’intero fabbisogno della Apple di chipset LTE sia per gli iPhone che per gli iPad.

443    In altri termini, anche supponendo che la seconda e la terza censura della terza parte del terzo motivo di ricorso non siano fondate e che l’analisi contenuta nella sottosezione 11.4.2 della decisione impugnata non sia quindi rimessa in discussione, detta sottosezione, tenuto conto della sua portata limitata a taluni iPad del 2014 e del 2015, non può validamente corroborare la conclusione accolta nella decisione impugnata riguardo al carattere anticoncorrenziale dei premi di cui trattasi nel corso di tutto il periodo considerato in relazione all’intero fabbisogno della Apple di chipsets LTE sia per gli iPhone che per gli iPad.

444    È quindi ad abundantiam che, nelle circostanze del caso di specie, occorre esaminare la fondatezza di detta sottosezione e quindi se, come lamenta la ricorrente, la Commissione non abbia debitamente dimostrato gli effetti concretamente prodotti dai premi di cui trattasi sugli incentivi della Apple a passare ai concorrenti della ricorrente per i modelli di iPad menzionati in tale sottosezione.

445    Nel caso di specie, la seconda e la terza censura della terza parte del terzo motivo si articolano ciascuna, in sostanza, in tre sottocensure, riguardanti, la prima, l’individuazione dei dispositivi esaminati nella sottosezione 11.4.2 della decisione impugnata, la seconda, gli elementi di prova presi in considerazione dalla Commissione in detta sottosezione e, la terza, la mancata considerazione di altri elementi pertinenti.

446    Nelle circostanze del caso di specie, occorre esaminare, anzitutto, la prima sottocensura, poi, la terza sottocensura e, infine, la seconda sottocensura, alla luce della giurisprudenza richiamata ai precedenti punti da 357 a 359.

b)      Sulla prima sottocensura, relativa ai dispositivi di cui alla sottosezione 11.4.2 della decisione impugnata

447    La ricorrente fa valere, in sostanza, in via preliminare, che la Commissione non ha indicato con precisione i dispositivi oggetto della sua analisi. Tale censura si ricollega alla prima censura della terza parte del terzo motivo, nell’ambito della quale la ricorrente ha dichiarato che il ragionamento della Commissione era impreciso, in quanto si riferiva genericamente a «dispositivi» e menzionava erroneamente «l’iPad [riservato]» come «[riservato]».

448    A tal riguardo, in via preliminare, occorre ricordare che la sottosezione 11.4.2 della decisione impugnata si articola in quattro sottosottosezioni: la prima (11.4.2.1) contiene l’analisi dei documenti interni e delle spiegazioni della Apple che inducono la Commissione a concludere che i premi di cui trattasi hanno effettivamente disincentivato la Apple dal passare a fornitori concorrenti, mentre le ultime tre (11.4.2.2, 11.4.2.3 e 11.4.2.4) si limitano, in sostanza, a rispondere ad argomenti della ricorrente che non inciderebbero su detta conclusione (v. punto 423 della decisione impugnata e, supra, punto 387).

449    Anzitutto, per quanto riguarda la sottosottosezione 11.4.2.1 della decisione impugnata, essa comprende i punti da 424 a 439 di tale decisione e, come risulta dal punto 424, mira a dimostrare che i premi di cui trattasi hanno disincentivato la Apple dal passare ai concorrenti della ricorrente, in particolare la Intel, i cui chipset erano stati seriamente valutati dalla Apple per essere utilizzati nei «dispositivi lanciati nel 2014 e nel 2015».

450    Orbene, nel corpo di detta sottosottosezione la Commissione non ha più fatto riferimento a tali dispositivi, ma ad elementi di prova relativi ai «modelli di iPad non CDMA» (punto 425 della decisione impugnata); al «lancio nel 2014 delle versioni non CDMA degli iPad» (punto 426 della decisione impugnata); ai «dispositivi mobili del 2014» (punto 427 della decisione impugnata); ai «[riservato]» e ai «[riservato]» (punto 428 della decisione impugnata); a «taluni dei suoi iPad nel 2014» e a «tutto il suo portafoglio di iPad cellulari nel 2015» (punto 430 della decisione impugnata); ai «modelli di iPad del 2014 e del 2015» nonché al «modello di iPhone del 2015» (punto 431 della decisione impugnata); ai «[riservato] il cui lancio era inizialmente previsto nella primavera 2014» e «infine lanciati nell’autunno 2013» (punto 433 e nota a piè di pagina n. 558 della decisione impugnata); ai «dispositivi mobili del 2014 e del 2015» (punto 435 della decisione impugnata); al «modello di iPad dell’autunno 2015» (punto 436 della decisione impugnata); al «lancio di un iPad (…) nel 2015» (punto 437 della decisione impugnata); al «fabbisogno della Apple di chipset non CDMA» (punto 438 della decisione impugnata) e ai «modelli di dispositivo del 2015» nonché alla «tempistica di dispositivi mobili dell’autunno 2015» (punto 439 della decisione impugnata). È quindi giocoforza constatare che la Commissione ha qualificato in modo vario i dispositivi e i periodi oggetto degli elementi di prova invocati.

451    Inoltre, per quanto riguarda le sottosottosezioni 11.4.2.2 e 11.4.2.3 della decisione impugnata, esse mirano a rispondere agli argomenti della ricorrente diretti, da un lato, a contestare l’affidabilità dei documenti interni e delle spiegazioni della Apple e, dall’altro, a sostenere che l’esclusiva era stata richiesta dalla Apple.

452    Orbene, nell’ambito della prima di dette sottosottosezioni la Commissione ha fatto riferimento sia ai «dispositivi lanciati nel 2014 e nel 2015» (punto 442 della decisione impugnata) sia ai «dispositivi da lanciare nel 2014» (punto 445 della decisione impugnata), o addirittura, in una sola frase, ai «dispositivi da lanciare nel 2015» e ai «dispositivi lanciati nel 2015» (punto 446 della decisione impugnata).

453    Infine, per quanto riguarda la sottosottosezione 11.4.2.4 della decisione impugnata, rispondendo agli argomenti della ricorrente secondo cui la Apple avrebbe comunque scelto di rifornirsi dalla ricorrente, tenuto conto della superiorità dei suoi chipset (punto 423 della decisione impugnata), la Commissione ha concluso che i premi di cui trattasi avevano avuto un impatto sulla strategia di approvvigionamento della Apple per i «dispositivi da lanciare nel 2014 e nel 2015» (punto 451 della decisione impugnata).

454    Orbene, sebbene nel corpo di tale sottosottosezione la Commissione abbia fatto riferimento ai «dispositivi da lanciare nel 2014 e nel 2015» (punto 455 della decisione impugnata) e agli «iPad da lanciare nel 2014 e nel 2015» (punto 464 della decisione impugnata), essa ha fatto più volte riferimento ai «dispositivi lanciati nel 2014 e nel 2015» (punti da 456 a 458, 462 e 463 della decisione impugnata) nonché alla «versione CDMA dell’iPhone 4 che è stata lanciata nel febbraio 2011» (punto 460 della decisione impugnata) e a «[riservato]» (punto 465 della decisione impugnata).

455    Da quanto precede risulta che, nella sottosezione 11.4.2 della decisione impugnata, la Commissione ha sviluppato un ragionamento complessivo che riguarda e tratta, congiuntamente, talvolta «dispositivi» talvolta iPad, individuati in vario modo, in particolare, come quelli «del 2014 e del 2015», quelli «lanciati nel 2014 e nel 2015» o quelli «da lanciare nel 2014 e nel 2015», senza precisare la portata di tali espressioni né indicare il rapporto esistente fra le stesse.

456    In particolare, al punto 424 della decisione impugnata, presentando la conclusione tratta dalla sottosottosezione 11.4.2.1 di tale decisione, la Commissione ha fatto riferimento ai dispositivi «lanciati» nel 2014 e nel 2015, mentre, al punto 451 della medesima decisione, presentando la conclusione tratta dalla sottosottosezione 11.4.2.4 di detta decisione, la Commissione ha fatto riferimento ai dispositivi «da lanciare» nel 2014 e nel 2015. Tuttavia, nel corpo di ciascuna di dette sottosottosezioni, la Commissione ha fatto riferimento anche ad altri dispositivi, la cui denominazione non corrisponde a quelle oggetto della sua dimostrazione.

457    È vero che, nel controricorso, e in risposta alle misure di organizzazione del procedimento, la Commissione ha precisato che la dimostrazione degli effetti concretamente prodotti dai premi di cui trattasi, contenuta nella sottosezione 11.4.2 della decisione impugnata, non solo non riguardava gli iPhone, ma riguardava unicamente taluni modelli di iPad «non CDMA» che «dovevano essere lanciati» nel 2014 e nel 2015, e non già gli iPad effettivamente «lanciati» nel 2014 e nel 2015, e la Commissione si rammaricava, del resto, di qualsiasi fraintendimento causato da tale «lapsus calami».

458    Tuttavia, contrariamente a quanto suggerito dalla Commissione, l’errata individuazione dei dispositivi oggetto della dimostrazione degli effetti concreti dei premi di cui trattasi non può essere considerata come un semplice «lapsus calami». Così, in particolare, il modello [riservato] identificato con la sigla «[riservato]» menzionato ai punti 433 e 465 della decisione impugnata corrisponde, da un punto di vista commerciale, al modello denominato «[riservato]» e tale modello, come sottolineato dalla stessa Commissione nella decisione impugnata, è stato «lanciato» nell’autunno 2013. Orbene, poiché detto modello è stato «lanciato» nel 2013, esso è irrilevante nell’ambito di una dimostrazione, come quella contenuta nella sottosottosezione 11.4.2.1 della decisione impugnata, che mira ad esaminare gli effetti concreti dei premi di cui trattasi sui modelli «lanciati» nel 2014 e nel 2015.

459    Inoltre, va ricordato che il controllo di legittimità previsto dall’articolo 263 TFUE verte sull’atto impugnato e non sul contenuto delle memorie depositate dalla parte convenuta dinanzi al giudice dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 25 luglio 2018, Orange Polska/Commissione, C‑123/16 P, EU:C:2018:590, punto 85).

460    Peraltro, a quest’ultimo riguardo, l’argomento della Commissione secondo cui la ricorrente sarebbe stata a conoscenza dei dispositivi per i quali la Apple prevedeva di rifornirsi dalla Intel è irrilevante, in quanto, come risulta dal precedente punto 459, il controllo del Tribunale verte sul contenuto della decisione impugnata. Del resto, alla luce delle espressioni utilizzate nella decisione impugnata, la ricorrente è stata indotta a contestare il ragionamento della Commissione sia per quanto riguarda i dispositivi «lanciati» sia per quanto riguarda quelli «da lanciare» (v. supra, punto 430).

461    Infine, si deve rilevare che, in mancanza di qualsiasi precisazione al riguardo contenuta nella decisione impugnata, non spetta al Tribunale determinare a posteriori i dispositivi oggetto di ciascuna espressione utilizzata dalla Commissione in ciascun punto della sottosezione 11.4.2 della decisione impugnata.

462    È quindi giocoforza constatare che gli elementi di prova sui quali la Commissione si è basata a sostegno delle sue conclusioni nella sottosezione 11.4.2 della decisione impugnata sono privi di coerenza sia tra loro sia rispetto alle conclusioni che essi mirerebbero a suffragare nell’ambito delle sottosottosezioni 11.4.2.1, 11.4.2.2 e 11.4.2.4 di detta decisione, il che si ripercuote del resto sulla coerenza interna della sottosezione 11.4.2 di tale decisione.

463    Ne consegue che la valutazione della Commissione, contenuta nella sottosezione 11.4.2 della decisione impugnata, degli effetti anticoncorrenziali concretamente prodotti dai premi di cui trattasi, vale a dire di aver concretamente disincentivato la Apple dal passare a fornitori concorrenti di chipset LTE per taluni dispositivi, è viziata da un difetto di coerenza degli elementi di prova sui quali essa si è basata a sostegno delle sue conclusioni.

c)      Sulla terza sottocensura, relativa alla mancata presa in considerazione di taluni elementi di prova pertinenti nellambito della dimostrazione contenuta nella sottosezione 11.4.2 della decisione impugnata

464    La ricorrente fa valere, in sostanza, che i chipset della Intel non erano stati selezionati dalla Apple in considerazione della loro inidoneità a rispettare le esigenze tecniche e di tempistica della Apple per tali dispositivi, e non a causa dei premi di cui trattasi, circostanza di cui la Commissione non avrebbe tenuto conto.

465    A tal riguardo, sebbene la decisione impugnata sia già viziata da un difetto di coerenza rilevato nell’ambito della prima sottocensura (v. supra, punto 463), occorre verificare se, inoltre, la Commissione abbia tenuto conto, nella sua analisi, di tutti gli elementi pertinenti che dovevano essere presi in considerazione. A tal fine, occorre proseguire l’analisi partendo dal presupposto che, come dichiarato dalla Commissione nel controricorso e in udienza, i dispositivi oggetto di detta analisi fossero le versioni «non CDMA» del modello «[riservato]» (o «[riservato]») per il 2014 e dei modelli «[riservato]» e «[riservato]» per il 2015 (in prosieguo: i «modelli asseritamente interessati»), senza che occorra affrontare ulteriormente la questione se tali dispositivi siano chiaramente e inequivocabilmente individuati nella decisione impugnata.

466    Occorre anzitutto osservare che chiarire se i chipset LTE dei concorrenti della ricorrente fossero realmente in grado di soddisfare le esigenze tecniche e di tempistica della Apple per i modelli asseritamente interessati è, nelle circostanze del caso di specie, una questione che costituisce un elemento pertinente da prendere in considerazione in sede di analisi degli effetti concretamente prodotti dai premi di cui trattasi sulle decisioni di approvvigionamento della Apple per il suo fabbisogno di chipset LTE per i modelli asseritamente interessati. Infatti, se, come sostenuto dalla ricorrente, la Apple non disponeva di alternative tecniche o di tempistica ai chipset LTE della ricorrente per i modelli asseritamente interessati, tale circostanza produceva necessariamente un impatto sulle sue decisioni di approvvigionamento per tali modelli e quindi sugli eventuali effetti che i premi di cui trattasi potevano avere su tali decisioni.

467    Orbene, gli elementi di prova invocati dalla ricorrente sollevano dubbi a tal riguardo.

468    In primo luogo, per quanto riguarda il modello asseritamente interessato che doveva «essere lanciato» nel 2014, identificato con la sigla «[riservato]», come sottolineato dalla ricorrente, dagli elementi presentati nel dibattimento risulta che lo sviluppo del chipset della Intel ([riservato]) che la Apple aveva considerato per un eventuale utilizzo nel modello «[riservato]» era [riservato].

469    In particolare, nella presentazione interna della Apple del [riservato], menzionata dalla Commissione nella nota a piè di pagina n. 612 della decisione impugnata relativa al punto 464 di tale decisione, si afferma [riservato].

470    Le prove supplementari del 26 luglio 2019 corroborano tali constatazioni. Infatti, in un messaggio di posta elettronica interno della Apple del [riservato] si afferma, per quanto riguarda l’utilizzo del chipset [riservato] per l’iPad previsto per [riservato], ossia il modello «[riservato]», che [riservato] e che [riservato]. Un altro messaggio di posta elettronica interno della Apple del [riservato] rivela che tale chipset era [riservato] e che, se [riservato].

471    Inoltre, poiché la Apple prevedeva di lanciare nel 2014 modelli di iPad diversi dal modello «[riservato]», si deve osservare che, in ogni caso, dai documenti del fascicolo emerge che i chipset dei concorrenti della ricorrente non soddisfacevano le esigenze tecniche e di tempistica della Apple. Così, la tabella intitolata [riservato] riguardante il 2014, allegata ad un messaggio di posta elettronica interno della Apple del [riservato], mostra che i chipset dei concorrenti della ricorrente, e in particolare quelli della Intel, non rispettavano completamente le esigenze tecniche o di tempistica della Apple, come risulta da [riservato].

472    In particolare, come confermato del resto dalla Commissione in risposta alle misure di organizzazione del procedimento, il chipset della Intel che era stato previsto per il modello «[riservato]» [riservato] soddisfaceva «in parte» il «fabbisogno della Apple», in quanto la caratteristica mancante era legata alla mancanza della tecnologia [riservato]. A tal riguardo, è sufficiente rilevare che in un messaggio di posta elettronica interno della Apple del [riservato], il cui oggetto era [riservato], si afferma, in sostanza, che [riservato], che, tuttavia, [riservato] e che, in tale nuovo contesto, [riservato]. In tale prospettiva, un messaggio di posta elettronica interno della Apple del [riservato] menziona un [riservato]. Del resto, l’importanza di detta tecnologia per gli altri iPad che la Apple prevedeva di lanciare nel 2014 non può essere inficiata dagli argomenti della Commissione relativi alle dichiarazioni dei dipendenti della Apple riguardanti il modello «[riservato]» o inerenti alla situazione esistente quando detta tecnologia non aveva acquisito importanza, dal momento che tali argomenti sono irrilevanti.

473    In secondo luogo, per quanto riguarda i modelli asseritamente interessati che dovevano «essere lanciati» nel 2015, come sottolineato dalla ricorrente, dai documenti del fascicolo risulta che i chipset dei concorrenti della ricorrente, e in particolare i chipset della Intel, che la Apple aveva considerato per un eventuale utilizzo negli iPad che essa prevedeva di lanciare nel 2015 non soddisfacevano le esigenze tecniche e di tempistica della Apple.

474    Da un lato, la ricorrente ha fatto valere la tabella intitolata [riservato] riguardante il 2015 allegata a un messaggio di posta elettronica interno della Apple del [riservato]. Tale tabella mostra che i chipset della Intel non rispettavano completamente le esigenze tecniche e di tempistica della Apple, come risulta da [riservato].

475    D’altro lato, occorre rilevare che, nello scambio di messaggi di posta elettronica interni della Apple, datato 18 febbraio 2014, che ha fatto seguito al messaggio di posta elettronica interno della Apple menzionato al punto 436 della decisione impugnata e il cui contenuto è stato rivelato nell’ambito delle prove supplementari del 26 luglio 2019, due ingegneri della Apple hanno dichiarato che il chipset della Intel, previsto per un iPad da lanciare nell’autunno 2015, «non era esattamente» equivalente, a livello di funzioni, al chipset della ricorrente. Orbene, occorre osservare che questi due ingegneri hanno precisato che tale differenza derivava dalla mancanza, per il chipset della Intel, della tecnologia [riservato], tecnologia considerata [riservato].

476    Da quanto precede risulta che vari elementi di fatto a disposizione della Commissione, confermati peraltro dagli elementi presentati nel dibattimento, sollevano dubbi quanto alla idoneità dei chipset della Intel, e pure degli altri concorrenti della ricorrente, a rispettare le esigenze tecniche e di tempistica della Apple per i modelli asseritamente interessati nonché, eventualmente, per gli altri modelli di iPad che la Apple intendeva lanciare nel corso dello stesso periodo.

477    Orbene, la Commissione non poteva validamente giungere alla conclusione che i premi di cui trattasi avevano effettivamente disincentivato la Apple dal passare a fornitori concorrenti di chipset LTE senza tener conto del fatto che, per il fabbisogno della Apple per i modelli asseritamente interessati, non esisteva alcuna alternativa tecnica o di tempistica ai chipset della ricorrente.

478    È vero che, al punto 464 della decisione impugnata, la Commissione ha affermato che la Apple avrebbe previsto di utilizzare i chipset della Intel per gli «iPad da lanciare nel 2014 e nel 2015 prendendo in considerazione tutti i parametri, non solo la superiorità tecnica, compresi i requisiti specifici per tali modelli» e avrebbe quindi ritenuto che la Intel non fosse meno interessante della ricorrente, quantomeno per detti modelli. Tuttavia, la portata di tale affermazione della Commissione non risulta in modo chiaro dal suo tenore letterale, per quanto riguarda in particolare la suddetta «superiorità tecnica».

479    Inoltre, anche supponendo che detta affermazione debba essere intesa nel senso che, secondo la Commissione, i chipset LTE della Intel erano un’alternativa praticabile ai modelli asseritamente interessati, anche sul piano tecnico o della tempistica, si deve osservare che, a sostegno di detta valutazione, nella nota a piè di pagina n. 612 della decisione impugnata relativa al punto 464 di tale decisione, la Commissione si è limitata a fare riferimento, a titolo esemplificativo, a tre documenti interni della Apple, i quali tuttavia non consentono di concludere che i chipset della Intel rispondevano alle esigenze tecniche o di tempistica della Apple per i modelli asseritamente interessati. Infatti, il primo documento, al quale la Commissione fa riferimento menzionando soltanto la pagina di copertina, è una presentazione della Apple [riservato] in cui si menziona piuttosto [riservato] dei chipset della Intel (v. anche supra, al riguardo, punto 469); il secondo documento è un messaggio di posta elettronica interno della Apple dell’ottobre 2012, considerato anche al punto 433 della decisione impugnata, in cui si afferma certamente che la Intel sarebbe stata un «buon piano» per il modello «[riservato]», ma che non contiene alcuna indicazione circa la fattibilità di un siffatto «piano» in termini di tempistica; e il terzo documento è un messaggio di posta elettronica interno della Apple del giugno 2012, considerato anche al punto 428 della decisione impugnata, che menziona una proposta della Intel che non era soddisfacente in termini di prezzo. Pertanto, non solo l’affermazione della Commissione secondo cui la Intel non sarebbe stata meno interessante rispetto alla ricorrente per i modelli asseritamente coinvolti non è corroborata da questi tre documenti, ma non consente di concludere che la Apple avrebbe potuto realmente rifornirsi dai concorrenti della ricorrente per i modelli asseritamente interessati tenuto conto delle sue esigenze tecniche e di tempistica.

480    È quindi giocoforza constatare che, nella sottosezione 11.4.2 della decisione impugnata, la Commissione non ha effettuato un vero e proprio esame dell’esistenza di fornitori concorrenti di chipset LTE dai quali la Apple avrebbe potuto rifornirsi per i modelli asseritamente interessati tenuto conto delle sue esigenze tecniche, anche sul piano della tempistica.

481    Ne consegue che la valutazione effettuata della Commissione, nella sottosezione 11.4.2 della decisione impugnata, quanto agli effetti anticoncorrenziali effettivamente prodotti dai premi di cui trattasi, vale a dire che essi hanno disincentivato la Apple dal passare a fornitori concorrenti di chipset LTE per i modelli asseritamente interessati, non è stata effettuata alla luce di tutti gli elementi rilevanti che dovevano essere presi in considerazione.

d)      Sulla seconda sottocensura, relativa agli elementi di prova presi in considerazione nellambito della dimostrazione contenuta nella sottosezione 11.4.2 della decisione impugnata

482    La ricorrente fa valere, in sostanza, che la Commissione non ha fornito la prova che, per i dispositivi oggetto della sua analisi, i premi di cui trattasi avrebbero disincentivato la Apple dal rifornirsi dai suoi concorrenti.

483    A tal riguardo, sebbene la decisione impugnata sia già viziata da un difetto di coerenza rilevato nell’ambito della prima sottocensura (v. supra, punto 463) e dalla mancata considerazione di tutti gli elementi pertinenti rilevata nell’ambito della terza sottocensura (v. supra, punto 481), occorre verificare se, inoltre, gli elementi di prova invocati dalla Commissione sono tali da suffragare le conclusioni che ne vengono tratte riguardo ai modelli asseritamente interessati.

484    In via preliminare, da un lato, occorre rilevare che, ad eccezione del modello «[riservato]», nessuno dei modelli asseritamente interessati è espressamente menzionato nella sottosezione 11.4.2 della decisione impugnata. Infatti, da detta sottosezione risulta che la Commissione non ha effettuato una dimostrazione specifica per ciascun modello interessato, ma ha elaborato una dimostrazione complessiva intesa a comprendere, nel loro insieme, iPad «lanciati» o «da lanciare» nel 2014 e nel 2015, talvolta esaminando anche congiuntamente le due annate.

485    D’altro lato, si deve osservare che, nella sottosezione 11.4.2 della decisione impugnata, la Commissione si è essenzialmente basata su elementi di prova provenienti dalla Apple, in quanto la sottosottosezione 11.4.2.1 di tale decisione si basa esclusivamente sulla risposta della Apple al quesito [riservato] della richiesta di informazioni del [riservato] e su documenti interni della Apple trasmessi in allegato a detta risposta.

486    In primo luogo, per quanto riguarda il modello interessato che doveva «essere lanciato» nel 2014, ossia, secondo la Commissione, il modello identificato con la sigla «[riservato]» (o «[riservato]»), come risulta dalla decisione impugnata e come spiegato dalla Commissione nel suo controricorso, la dimostrazione dei presunti effetti dei premi di cui trattasi sulla decisione della Apple di acquisto di chipset LTE è contenuta nei punti da 428 a 435 della decisione impugnata.

487    Sotto un primo profilo, a tal riguardo, occorre rilevare che, ai punti da 425 a 433 della decisione impugnata, la Commissione, in sostanza, ha messo in evidenza gli elementi che dimostrano, a suo avviso, che, prima di concludere la prima clausola addizionale all’accordo di transizione, la Apple aveva previsto di passare ai concorrenti della ricorrente per i modelli asseritamente interessati e ciò poteva essere interessante per la Apple dal punto di vista economico, poiché «l’opportunità di effettuare risparmi a lungo termine supera[va] i premi derivanti dall’accordo di transizione».

488    Pertanto, se è vero che le valutazioni contenute ai punti da 425 a 433 della decisione impugnata rivelano che la Apple aveva preso in considerazione l’esistenza dei premi derivanti dall’accordo di transizione, esse non indicano che i premi di cui trattasi derivanti dall’accordo di transizione avessero effettivamente disincentivato la Apple dal passare ai concorrenti della ricorrente per i modelli asseritamente interessati, e in particolare per il modello «[riservato]».

489    Infatti, come risulta dai punti 434 e 435 della decisione impugnata, la Commissione ha ritenuto che la prima clausola addizionale all’accordo di transizione spiegasse che la Apple avrebbe cessato di prendere in considerazione i fornitori concorrenti per i modelli asseritamente interessati che essa prevedeva di lanciare nel 2014 e nel 2015.

490    Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, dalla decisione impugnata non risulta che l’accordo di transizione avesse di per sé realmente disincentivato la Apple dal passare ai concorrenti della ricorrente per i modelli asseritamente interessati.

491    Sotto un secondo profilo, si deve rilevare che la valutazione contenuta nel punto 435 della decisione impugnata, secondo cui «in conseguenza della prima clausola addizionale all’accordo di transizione la Apple aveva «completamente cessato di prendere in considerazione fornitori di chipset alternativi alla ricorrente per i dispositivi mobili del 2014 e del 2015», si basa esclusivamente su una dichiarazione contenuta nella risposta della Apple al quesito [riservato] della richiesta di informazioni del [riservato].

492    Orbene, è giocoforza constatare che tale risposta non riguarda il modello «[riservato]» (o «[riservato]»), che, secondo la Commissione, è l’unico modello asseritamente interessato del 2014 oggetto della sottosezione 11.4.2 della decisione impugnata. Infatti, per quanto riguarda i modelli non CDMA del 2014, detta risposta riguarda unicamente i modelli [riservato]. Inoltre, la dichiarazione della Apple riportata al punto 435 della decisione impugnata si trova nella parte della sua risposta riguardante questi due ultimi modelli. Detta dichiarazione risulta quindi irrilevante sotto il profilo della dimostrazione contenuta nella decisione impugnata riguardante il modello «[riservato]».

493    Sotto un terzo profilo, occorre rilevare che, al punto 465 della decisione impugnata, nell’ambito della sottosottosezione 11.4.2.4 di detta decisione, la Commissione ha dichiarato [riservato] e, a tal fine, si è basata su due dichiarazioni della Apple tratte dal punto 52, terzo trattino, delle sue osservazioni sulla risposta della ricorrente alla comunicazione degli addebiti.

494    Tuttavia, come sottolinea correttamente la ricorrente, tali dichiarazioni non indicano [riservato] a causa dei premi di cui trattasi. In particolare, dette dichiarazioni non forniscono alcuna indicazione sulle ragioni per cui [riservato]. Orbene, in assenza di elementi di prova concludenti forniti dalla Commissione nella decisione impugnata, non spetta al Tribunale determinare le ragioni che hanno portato [riservato].

495    In secondo luogo, per quanto riguarda i modelli asseritamente interessati che la Apple prevedeva di lanciare nel 2015, ossia, secondo la Commissione, i modelli «[riservato]» e «[riservato]», come risulta dalla decisione impugnata e come spiegato dalla Commissione nel suo controricorso, la dimostrazione dei presunti effetti dei premi di cui trattasi si basa sugli elementi di prova fatti valere ai punti 436 e 437 della decisione impugnata.

496    In via preliminare, poiché la dichiarazione della Apple riportata al punto 435 della decisione impugnata fa riferimento congiuntamente, in generale, ai «dispositivi mobili del 2014 e del 2015», è sufficiente ricordare che essa è stata effettuata con riferimento a taluni modelli di iPad del 2014 diversi dal «[riservato]» (v. supra, punto 492). Non è quindi dimostrata neppure la pertinenza di detta dichiarazione rispetto ai modelli asseritamente interessati del 2015.

497    Sotto il primo profilo, al punto 436 della decisione impugnata, la Commissione si è basata su un documento interno della Apple contenente uno scambio di messaggi di posta elettronica interni datato 18 febbraio 2014, in cui si dichiarava che un ingegnere della Apple aveva suggerito di utilizzare il chipset della Intel per un modello di iPad «dell’autunno 2015» in quanto esso poteva essere «equivalente a livello di funzioni» rispetto al chipset della ricorrente.

498    Orbene, da un lato, né il punto 436 della decisione impugnata, né detto scambio di messaggi di posta elettronica interni precisano il modello di iPad che la Apple prevedeva di lanciare nel 2015 e che è oggetto dell’affermazione dell’ingegnere della Apple. D’altro lato, nell’ambito delle prove supplementari del 26 luglio 2019, la ricorrente ha prodotto un altro scambio di messaggi di posta elettronica interni della Apple dello stesso giorno, da cui risultava che l’affermazione del dipendente della Apple riportata al punto 436 della decisione impugnata era stata in realtà rimessa in discussione dal responsabile del gruppo di lavoro degli ingegneri della Apple. Infatti, quest’ultimo, in risposta, aveva dichiarato che il chipset della Intel «non era esattamente equivalente a livello di funzioni» al chipset della ricorrente, e il termine inglese che formulava la negazione, ossia «not», era scritto del resto in lettere maiuscole in tale messaggio di posta elettronica interno. Inoltre, quest’ultima valutazione era stata confermata da un altro dipendente della Apple nel medesimo scambio di messaggi di posta elettronica.

499    Tali elementi inducono quindi a rimettere in discussione la fondatezza della valutazione contenuta nel punto 436 della decisione impugnata, dal momento che essa si basa su un unico messaggio di posta elettronica interno della Apple contraddetto da altri due.

500    Sotto un secondo profilo, al punto 437 della decisione impugnata, la Commissione fa riferimento ad uno scambio di messaggi di posta elettronica interni della Apple del 20 febbraio 2014, che rispondevano al messaggio di posta elettronica interno di cui al punto 436 di tale decisione, in cui, da un lato, un dipendente della Apple dichiarava che un altro dipendente nutriva «una certa preoccupazione riguardo alle penalità commerciali relative alla tempistica» a proposito del lancio di un iPad che integrava un chipset di un altro fornitore e, dall’altro, quest’ultimo dipendente confermava che tale lancio era «commercialmente impossibile».

501    Tuttavia, è giocoforza constatare che tali messaggi di posta elettronica e il punto 437 della decisione impugnata non si riferiscono specificamente ad alcun modello di iPad, né ai premi e agli accordi di cui trattasi. Nulla consente quindi di concludere con certezza che tali messaggi di posta elettronica interni si riferissero alla perdita e al rimborso dei premi di cui trattasi.

502    Inoltre, nei limiti in cui la Commissione, nel suo controricorso, si è basata su una dichiarazione resa dalla Apple nell’ambito delle sue osservazioni sulla risposta della ricorrente alla comunicazione degli addebiti per collegare detti messaggi di posta elettronica interni ai premi di cui trattasi, è giocoforza constatare che detta dichiarazione non figura al punto 437 della decisione impugnata e, per giunta, non riguarda i messaggi di posta elettronica interni di cui al suddetto punto.

503    Sotto un terzo profilo, inoltre, al punto 438 della decisione impugnata, la Commissione ha fatto riferimento ad un’analisi economica del gruppo di acquisto della Apple del 29 gennaio 2014, riguardante l’impatto economico di un cambiamento di fornitore nel 2015 per il fabbisogno di chipset non CDMA, presentata dalla Apple nella sua risposta al quesito [riservato] della richiesta di informazioni del [riservato].

504    Orbene, a tal riguardo, è sufficiente rilevare che, come spiegato dalla Apple nella sua risposta al quesito [riservato] della richiesta di informazioni del [riservato], detta analisi economica «non è servita da base per nessuna delle decisioni di acquisto della direzione della Apple», cosicché, anche a prescindere dalle ragioni per le quali la direzione della Apple non si sarebbe basata su una siffatta analisi, circostanza che non spetta al Tribunale determinare, essa non consente di trarre alcuna conclusione sugli effetti che i premi di cui trattasi avrebbero concretamente prodotto sulle decisioni di approvvigionamento della Apple di chipset LTE.

505    Ne consegue che la Commissione, nella sottosezione 11.4.2 della decisione impugnata, nell’ambito di un’analisi complessiva che combina modelli e anni, si è basata su elementi di prova che non sono pertinenti, che sono contraddetti da altri elementi o che non sono idonei a suffragare le sue conclusioni sui modelli asseritamente interessati e che, di conseguenza, non consentono di dimostrare che i premi di cui trattasi abbiano effettivamente disincentivato la Apple dal passare ai concorrenti della ricorrente per rifornirsi di chipset LTE per detti modelli.

506    Da tutto quanto precede deriva, da un lato, che la sottosezione 11.4.2 della decisione impugnata non può porre rimedio all’illegittimità constatata in esito all’esame della prima censura della terza parte del terzo motivo (v. supra, punti 442 e 443) e, dall’altro, che, in ogni caso, nella sottosezione 11.4.2 della decisione impugnata, la Commissione non ha sviluppato un’analisi che consentisse di sostenere la conclusione secondo cui i premi di cui trattasi avevano effettivamente disincentivato la Apple dal passare ai concorrenti della ricorrente per rifornirsi di chipset LTE per i modelli asseritamente interessati di iPad non CDMA che la Apple prevedeva di lanciare nel 2014 e nel 2015.

507    Infatti, la Commissione è giunta a tale conclusione al termine di un ragionamento che, in primo luogo, è viziato da una mancanza di coerenza degli elementi di prova dedotti a sostegno delle sue conclusioni (v. supra, punto 463); in secondo luogo, per di più, è stato svolto senza prendere in considerazione tutti gli elementi pertinenti a tal fine (v. supra, punto 481) e, in terzo luogo, per giunta, è stato effettuato sulla base di elementi che non consentivano di suffragare le sue conclusioni (v. supra, punto 505).

508    Pertanto, la conclusione della Commissione secondo cui i premi di cui trattasi hanno effettivamente prodotto effetti anticoncorrenziali che confermano la loro idoneità a produrre tali effetti è viziata da illegittimità.

509    Del resto, per queste stesse ragioni, e contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, il ragionamento svolto nella sottosezione 11.4.2 della decisione impugnata non può neppure dimostrare, in subordine, che i premi di cui trattasi fossero idonei a produrre effetti anticoncorrenziali in relazione ai modelli asseritamente interessati. In ogni caso, anche supponendo che ciò si verificasse, occorre ricordare che la teoria del pregiudizio accolta nella decisione impugnata non concerne una capacità anticoncorrenziale dei premi di cui trattasi limitata al fabbisogno della Apple per i soli modelli asseritamente interessati, bensì riguarda l’intero fabbisogno della Apple nel corso del periodo considerato sia per gli iPhone che per gli iPad (v. supra, punti 420, 442 e 443).

510    Tenuto conto di tutti questi elementi, la seconda e la terza censura della terza parte del terzo motivo di ricorso devono essere accolte.

4.      Conclusione

511    Dall’esame della prima, della seconda e della terza censura della terza parte del terzo motivo, e senza che occorra esaminare le altre censure di tale parte, deriva che la qualificazione dei premi di cui trattasi come costitutivi di un abuso di posizione dominante è viziata da illegittimità, in quanto, da un lato, l’esame dell’idoneità dei premi di cui trattasi a produrre effetti anticoncorrenziali si basa su un’analisi che non è stata effettuata alla luce di tutte le circostanze di fatto pertinenti e, dall’altro, l’esame degli effetti concretamente prodotti dai premi di cui trattasi si basa su un’analisi che non consente di suffragare la conclusione accolta dalla Commissione.

512    Per tali motivi, tenuto conto delle illegittimità constatate nell’ambito dell’esame della terza parte del terzo motivo, e senza che occorra pronunciarsi sulle altre parti dedotte dalla ricorrente, occorre accogliere il terzo motivo di ricorso e, anche su tale fondamento, annullare la decisione impugnata.

D.      Conclusione generale

513    Poiché sia il primo motivo (nelle sue parti prima e terza) sia il terzo motivo di ricorso (nella sua terza parte) sono stati accolti, occorre annullare la decisione impugnata, senza che occorra pronunciarsi sugli altri motivi di ricorso, né sulle domande di misure di organizzazione del procedimento o di mezzi istruttori presentate dalla ricorrente in quanto tali domande vanno al di là delle misure decise o disposte dal Tribunale, né su prove supplementari diverse dalle prove supplementari del 26 luglio 2019.

IV.    Sulle spese

514    Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

515    La Commissione, rimasta soccombente, deve essere condannata a sostenere le proprie spese nonché quelle della ricorrente, conformemente alla domanda di quest’ultima.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Sesta Sezione ampliata)

dichiara e statuisce:

1)      La decisione C(2018) 240 final della Commissione, del 24 gennaio 2018, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 102 TFUE e dell’articolo 54 dell’accordo SEE [caso AT.40220 – Qualcomm (premi di esclusiva)] è annullata.

2)      La Commissione europea è condannata alle spese.

Marcoulli

Frimodt Nielsen

Schwarcz

Iliopoulos

 

      Norkus

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 15 giugno 2022.

Firme


Indice


I. Fatti

A. Sulla ricorrente

B. Sul procedimento amministrativo

1. Sul procedimento con la ricorrente

2. Sulle altre imprese e sulle parti interessate

3. Sull’accesso al fascicolo

C. Sulla decisione impugnata

1. Sugli accordi tra la ricorrente e la Apple

2. Sulla definizione del mercato

3. Sulla posizione dominante

4. Sull’abuso di posizione dominante

5. Sull’ammenda

6. Sul dispositivo

II. Procedimento e conclusioni delle parti

A. Principali elementi procedurali

1. Fase scritta del procedimento

2. Domanda di intervento della Apple

3. Domanda di misure di organizzazione del procedimento o di mezzi istruttori

4. Prove supplementari depositate dopo la chiusura della fase scritta del procedimento

5. Richieste di omissione di taluni dati nei confronti del pubblico

6. Assegnazione della giudice relatrice alla Sesta Sezione

7. Rinvio della causa dinanzi a un collegio giudicante ampliato

8. Misure di organizzazione del procedimento e mezzi istruttori

9. Fase orale del procedimento

B. Conclusioni delle parti

III. In diritto

A. Sulla ricevibilità delle prove supplementari del 26 luglio 2019

B. Sul primo motivo, vertente su errori procedurali manifesti

1. Osservazioni preliminari

2. Sulla terza parte del primo motivo, vertente sulla violazione dei diritti della difesa, nella parte in cui riguarda l’assenza di appunti e di informazioni sulle riunioni e sulle conferenze telefoniche con i terzi

a) Sulla riunione e sulle conferenze telefoniche con terzi per le quali sono state comunicate informazioni alla ricorrente prima della proposizione del presente ricorso

1) Richiamo degli elementi contestuali

2) Sull’esistenza di un’irregolarità procedurale

3) Sulla violazione dei diritti della difesa

b) Sulla conferenza telefonica e sulla riunione con un terzo per le quali sono state comunicate informazioni alla ricorrente nel corso del presente procedimento in risposta agli argomenti basati sulle prove supplementari del 26 luglio 2019

1) Richiamo degli elementi contestuali

2) Sull’esistenza di un’irregolarità procedurale

3) Sulla violazione dei diritti della difesa

c) Sulla riunione con un terzo per la quale sono state comunicate informazioni alla ricorrente nel corso del presente procedimento in risposta ai mezzi istruttori del 12 ottobre 2020

1) Richiamo degli elementi contestuali

2) Sull’esistenza di un’irregolarità procedurale

3) Sulla violazione dei diritti della difesa

3. Sulla prima parte del primo motivo, vertente sulla violazione dei diritti della difesa, nella parte riguardante le differenze tra la comunicazione degli addebiti e la decisione impugnata

4. Conclusione

C. Sul terzo motivo, vertente su errori manifesti di diritto e di valutazione quanto alla conclusione secondo la quale gli accordi di cui trattasi erano idonei a produrre effetti anticoncorrenziali potenziali

1. Osservazioni preliminari

a) Richiamo dei principi giurisprudenziali

b) Richiamo della struttura della decisione impugnata

c) Richiamo delle censure della ricorrente

2. Sulla prima censura della terza parte del terzo motivo, vertente sulla mancata presa in considerazione di tutte le circostanze pertinenti

3. Sulla seconda e sulla terza censura della terza parte del terzo motivo, vertenti sulla mancata dimostrazione che gli accordi di cui trattasi avrebbero influenzato le decisioni di approvvigionamento della Apple per gli iPad «del 2014» e «del 2015»

a) Osservazioni preliminari

b) Sulla prima sottocensura, relativa ai dispositivi di cui alla sottosezione 11.4.2 della decisione impugnata

c) Sulla terza sottocensura, relativa alla mancata presa in considerazione di taluni elementi di prova pertinenti nell’ambito della dimostrazione contenuta nella sottosezione 11.4.2 della decisione impugnata

d) Sulla seconda sottocensura, relativa agli elementi di prova presi in considerazione nell’ambito della dimostrazione contenuta nella sottosezione 11.4.2 della decisione impugnata

4. Conclusione

D. Conclusione generale

IV. Sulle spese


*      Lingua processuale: l’inglese.


1 Dati riservati omessi.