SENTENZA DEL TRIBUNALE (Ottava Sezione)

28 maggio 2020 (*)

«Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domande di marchi dell’Unione europea figurativi We IntelliGence the World, currencymachineassistant, robodealer, currencyassistant, tradingcurrencyassistant, CKPL, moneypersonalassistant, moneyassistant, currencypersonalassistant, CNTX Trading, AIdealer et CNTX – Marchi dell’Unione europea e del Regno Unito figurativi anteriori raffiguranti due cerchi intrecciati o due dischi che si sovrappongono – Sospensione del procedimento – Articolo 71, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2018/625»

Nelle cause T‑84/19 e da T‑88/19 a T‑98/19,

Cinkciarz.pl sp. z o.o., con sede in Zielona Góra (Polonia), rappresentata da E. Skrzydło-Tefelska e K. Gajek, avvocati,

ricorrente,

contro

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da A. Söder e H. O’Neill, in qualità di agenti,

convenuto,

controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale,

MasterCard International, Inc., con sede in New York, New York (Stati Uniti), rappresentata da J. Olsen, B. Hitchens, P. Andreottola, solicitors, G. Tritton e A. Muir Wood, barrister,

aventi ad oggetto dodici ricorsi contro le decisioni della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 7 dicembre 2018 (procedimenti R 1062/2018-2, R 1059/2018-2, R 1058/2018-2, R 1057/2018-2, R 1056/2018-2, R 1060/2018-2, R 1055/2018-2, R 1054/2018-2, R 1053/2018-2, R 986/2018-2, R 1063/2018-2 e R 1064/2018-2), relative a procedimenti di opposizione tra la MasterCard International e la Cinkciarz.pl,

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione),

composto da J. Svenningsen (relatore), presidente, R. Barents e C. Mac Eochaidh, giudici,

cancelliere: A. Juhász-Tóth, amministratrice

visti i ricorsi depositati presso la cancelleria del Tribunale il 12, 13 e 14 febbraio 2019,

visto il controricorso dell’EUIPO depositato presso la cancelleria del Tribunale il 21 maggio 2019,

visto il controricorso dell’interveniente depositato presso la cancelleria del Tribunale il 17 maggio 2019,

vista la decisione del 10 aprile 2019 che ha disposto la riunione delle cause T‑84/19 e da T‑88/19 a T‑98/19 ai fini della fase scritta e dell’eventuale fase orale del procedimento,

vista la modifica della composizione delle sezioni del Tribunale,

in seguito all’udienza del 17 dicembre 2019,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti

1        Tra il 16 marzo e il 25 aprile 2016, la Cinkciarz.pl sp. z o.o., ricorrente, ha presentato dodici domande di registrazione di marchio dell’Unione europea all’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), ai sensi del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU 2009, L 78, pag. 1), come modificato [sostituito dal regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1)].

2        I marchi per cui è stata richiesta la registrazione (in prosieguo: i «marchi richiesti») sono i seguenti segni figurativi:

–        nella causa T‑84/19:

Image not found

–        nella causa T‑88/19:

Image not found

–        nella causa T‑89/19:

Image not found

–        nella causa T‑90/19:

Image not found

–        nella causa T‑91/19:

Image not found

–        nella causa T‑92/19:

Image not found

–        nella causa T‑93/19:

Image not found

–        nella causa T‑94/19:

Image not found

–        nella causa T‑95/19:

Image not found

–        nella causa T‑96/19:

Image not found

–        nella causa T‑97/19:

Image not found

–        nella causa T‑98/19:

Image not found

3        I prodotti e servizi per i quali sono state richieste dette registrazioni rientrano nelle classi 9 e 36 nonché, a seconda dei casi, 41 (marchi richiesti in esame nelle cause T‑92/19, T‑96/19 e T‑98/19) o 45 (marchi richiesti in esame nelle cause T‑84/19, da T‑88/19 a T‑91/19, da T‑93/19 a T‑95/19 e T‑97/19) ai sensi dell’Accordo di Nizza relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato.

4        Le domande di marchio dell’Unione europea sono state pubblicate nel Bollettino dei marchi dell’Unione europea, a seconda dei casi, il 19 maggio o il 14 luglio 2016.

5        In precedenza, ossia il 15 marzo 2015, la ricorrente aveva presentato un’altra domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea, riguardante il seguente segno figurativo (in prosieguo: il «marchio puramente figurativo €$»):

Image not found

6        Il marchio puramente figurativo €$ corrisponde esattamente all’elemento figurativo dei quattro marchi richiesti in esame nelle cause T‑84/19, T‑92/19, T‑96/19 e T‑98/19 e la correlativa domanda di registrazione riguardava prodotti e servizi rientranti nelle stesse classi dei suddetti quattro marchi richiesti. La domanda di registrazione del marchio puramente figurativo €$ è stata respinta dall’esaminatore, la cui decisione è stata confermata dalla commissione di ricorso. Tuttavia, la decisione di quest’ultima è stata annullata con sentenza dell’8 marzo 2018, Cinkciarz.pl/EUIPO (€$) (causa T‑665/16, non pubblicata, EU:T:2018:125) e la causa è stata rinviata dinanzi alla prima commissione di ricorso (procedimento R 1345/2018-1).

7        In data 12 agosto 2016, la Mastercard International, Inc., interveniente, ha presentato opposizione alla registrazione dei dodici marchi richiesti, ai sensi dell’articolo 41 del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 46 del regolamento 2017/1001), per tutti i prodotti e servizi designati da ciascuno di tali marchi.

8        Le opposizioni erano basate, in particolare, su sette marchi dell’Unione europea e su un marchio del Regno Unito.

9        Tra i sette marchi dell’Unione europea figuravano i tre marchi seguenti:

–        il marchio dell’Unione europea figurativo n. 9835869, riprodotto qui di seguito, che designa prodotti e servizi rientranti in particolare nelle classi 9 e 36 (in prosieguo: i «cerchi intrecciati»):

Image not found

–        il marchio dell’Unione europea figurativo n. 2988533, riportato qui di seguito, in bianco e nero, che designa prodotti e servizi rientranti in particolare nelle classi 9, 36, 41 e 45 (in prosieguo: i «dischi nero e bianco»):

Image not found

–        il marchio dell’Unione europea figurativo n. 9812538, riportato qui di seguito, di colore rosso arancione e arancione chiaro, che designa prodotti e servizi rientranti in particolare nelle classi 9, 36, 41 e 45 (in prosieguo: i «dischi rosso e arancione»):

Image not found

10      I motivi dedotti a sostegno delle opposizioni erano segnatamente quelli citati all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 [divenuti articolo 8, paragrafo 1, lettera b) e paragrafo 5, del regolamento 2017/1001].

11      In data 5 maggio 2017, la ricorrente ha presentato domande di dichiarazione di nullità nei confronti dei due marchi anteriori in bianco e nero, menzionati nei primi due trattini del precedente punto 9 (cerchi intrecciati e dischi nero e bianco, in prosieguo, congiuntamente, i «marchi anteriori in bianco e nero»).

12      Con dodici decisioni adottate il 27 marzo, 10 e 11 aprile 2018, la divisione di opposizione ha interamente respinto le opposizioni. Nell’ambito della sua analisi, essa ha preso anzitutto in esame, per quanto riguarda i marchi invocati a sostegno dell’opposizione, il marchio raffigurante due dischi nero e bianco e ha ritenuto che i segni in conflitto non fossero simili. Essa ha poi esteso la propria conclusione agli altri marchi anteriori, a fortiori, in quanto tali altri marchi non mostravano la combinazione di bianco e nero dei dischi che caratterizza l’elemento figurativo dei marchi richiesti. Data l’assenza di somiglianza tra i segni in conflitto, la divisione di opposizione ha ritenuto che non fosse necessario attendere di conoscere l’esito del procedimento di nullità relativo al marchio anteriore raffigurante due dischi nero e bianco.

13      Il 29 maggio e il 7 giugno 2018, l’interveniente ha presentato ricorsi dinanzi all’EUIPO, ai sensi degli articoli 66 e 71 del regolamento 2017/1001, contro tutte le decisioni della divisione di opposizione.

14      Con decisioni del 7 dicembre 2018 (in prosieguo: le «decisioni impugnate»), in seguito ad esame d’ufficio della questione della sospensione dei procedimenti a causa dell’esistenza dei procedimenti paralleli in corso relativi alle domande di dichiarazione di nullità dei due marchi anteriori in bianco e nero nonché alla registrazione del marchio puramente figurativo €$, la seconda commissione di ricorso dell’EUIPO ha accolto tali ricorsi.

15      In particolare, la commissione di ricorso ha considerato che la divisione di opposizione avesse errato nel non definire il pubblico di riferimento, da essa stessa definito in funzione delle diverse classi di prodotti o di servizi interessati nel caso di specie.

16      Peraltro, in tutte le decisioni impugnate, ad eccezione di quella impugnata nell’ambito della causa T‑96/19 (decisione R 986/2018-2) (in prosieguo: le «prime undici decisioni impugnate»), la commissione di ricorso ha deciso, al pari della divisione di opposizione, di effettuare la comparazione dei segni in conflitto fondandosi sul marchio dell’Unione europea raffigurante due dischi nero e bianco, considerato come uno dei due marchi anteriori più favorevoli per l’interveniente (essendo l’altro marchio il marchio anteriore raffigurante due cerchi intrecciati). In seguito a tale comparazione, essa ha ritenuto, contrariamente alla divisione di opposizione, che tali segni presentassero un tenue grado di somiglianza sul piano visivo.

17      Nella decisione impugnata nell’ambito della causa T‑96/19 (in prosieguo: la «dodicesima decisione impugnata»), la commissione di ricorso ha deciso di basare la propria analisi sul marchio dell’Unione europea raffigurante due dischi rosso e arancione, adducendo come motivazione che i marchi anteriori in bianco e nero erano oggetto di domande di dichiarazione di nullità. In tale decisione, essa ha anche ritenuto che i segni a confronto avessero un tenue grado di somiglianza sul piano visivo.

18      Vista l’esistenza di una somiglianza tra i segni in conflitto, la commissione di ricorso ha ritenuto che fosse necessario procedere alla comparazione dei prodotti e servizi di cui trattasi ed esaminare le affermazioni dell’interveniente quanto al carattere distintivo accresciuto dei marchi anteriori. A tal riguardo, nelle prime undici decisioni impugnate, essa ha sottolineato che tale questione poteva assumere un ruolo cruciale poiché l’opposizione era fondata su vari diritti anteriori «e si può considerare che taluni [di tali diritti anteriori] (se non tutti) [e il marchio richiesto nel caso di specie] abbiano una debole somiglianza (…) nei limiti in cui consistono in due cerchi che si sovrappongono, delle stesse dimensioni e disposti in linea orizzontale». Per la stessa ragione afferente all’esistenza di una somiglianza tra tali segni, essa ha altresì ritenuto necessario esaminare il motivo di opposizione di cui all’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento 2017/1001.

19      Di conseguenza, dopo aver annullato le decisioni della divisione di opposizione, la commissione di ricorso ha rinviato le cause dinanzi alla stessa. Tuttavia, nelle prime undici decisioni impugnate, essa ha «raccomand[ato] [alla divisione di opposizione] di sospendere il procedimento di opposizione fino all’adozione di una decisione definitiva giuridicamente vincolante circa la validità dei diritti [anteriori sui quali si erano basate la divisione di opposizione e la commissione di ricorso stessa]» e, nella dodicesima decisione impugnata, ha invitato «la divisione di opposizione [a] tener conto del procedimento di nullità pendente contro la registrazione dei marchi [anteriori in bianco e nero]». Una seconda raccomandazione di sospensione è stata inoltre inclusa nelle decisioni impugnate nelle cause T‑84/19, T‑92/19, T‑96/19 e T‑98/19 relativamente alla decisione definitiva che verrà adottata nel procedimento relativo alla registrazione del marchio puramente figurativo €$ (v. punti da 27 a 33 infra).

 Conclusioni delle parti

20      La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare le decisioni impugnate;

–        condannare l’EUIPO e l’interveniente alle spese, comprese quelle afferenti al procedimento dinanzi all’EUIPO.

21      L’EUIPO e l’interveniente chiedono che il Tribunale voglia:

–        respingere i ricorsi;

–        condannare la ricorrente alle spese.

 In diritto

22      Ai sensi dell’articolo 68 del regolamento di procedura del Tribunale, in qualsiasi momento, più cause aventi il medesimo oggetto possono essere riunite per ragioni di connessione, d’ufficio o su domanda di una parte principale, ai fini, alternativamente o cumulativamente, della fase scritta od orale del procedimento o della decisione che definisce il giudizio.

23      Alla luce delle domande della ricorrente volte alla riunione delle presenti cause, le altre parti sono state sentite e, in seguito, le cause sono state riunite, in un primo momento, ai fini della fase scritta e dell’eventuale fase orale del procedimento, con decisione del 10 aprile 2019.

24      Il Tribunale ritiene che sia opportuno riunire le presenti cause anche ai fini della decisione che definisce il giudizio.

25      A sostegno dei ricorsi, la ricorrente deduce quattro motivi, vertenti, in ciascuna causa, rispettivamente:

–        il primo, sulla violazione dell’articolo 71, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2018/625 della Commissione, del 5 marzo 2018, che integra il regolamento 2017/1001 e abroga il regolamento delegato (UE) 2017/1430 (GU 2018, L 104, pag. 1), in combinato disposto con l’articolo 41, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»);

–        il secondo, sulla violazione dell’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001, in combinato disposto con l’articolo 41, paragrafo 2, della Carta;

–        il terzo, sulla violazione dei principi di parità di trattamento e di buona amministrazione, e

–        il quarto, sulla violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 5, del regolamento 2017/1001.

 Sul primo motivo in ciascuna causa nonché sul primo capo del secondo motivo nella causa T96/19 e sul terzo capo del secondo motivo in tutte le cause ad eccezione della causa T96/19

26      Con il primo motivo in ciascuna causa nonché il primo capo del secondo motivo nella causa T‑96/19 e il terzo capo del secondo motivo in tutte le cause, ad eccezione della causa T‑96/19, che occorre esaminare congiuntamente, la ricorrente contesta le decisioni impugnate sostanzialmente in quanto la commissione di ricorso non ha sospeso i procedimenti di ricorso, sebbene avesse accertato che tale sospensione era giustificata e non ha adeguatamente motivato la mancata sospensione del procedimento di ricorso.

 Contesto

27      I motivi e i capi di cui trattasi riguardano i passaggi delle decisioni impugnate in cui la commissione di ricorso ha evocato la sospensione dei procedimenti in questione a causa di vari procedimenti paralleli pendenti dinanzi all’EUIPO, pur avendo esaminato i ricorsi di cui era investita.

28      I procedimenti paralleli in questione comprendevano, da un lato, due procedimenti di nullità riguardanti i marchi anteriori in bianco e nero, vale a dire i cerchi intrecciati e i dischi nero e bianco, ove il secondo di tali marchi è stato preso in considerazione ai fini della comparazione dei segni nelle prime undici decisioni impugnate, ossia tutte le decisioni impugnate ad eccezione di quella impugnata nella causa T‑96/19.

29      I procedimenti paralleli di cui trattasi includevano, d’altro lato, il procedimento relativo alla registrazione del marchio puramente figurativo €$, che corrisponde esattamente all’elemento figurativo di quattro dei dodici marchi richiesti, vale a dire i marchi richiesti in esame nelle cause T‑84/19, T‑92/19, T‑96/19 e T‑98/19.

30      I passaggi rilevanti delle decisioni impugnate riguardano, in primo luogo, il punto 13 delle prime undici decisioni impugnate in cui la commissione di ricorso ha constatato che i due marchi anteriori in bianco e nero, che a suo avviso sono i marchi anteriori più favorevoli all’interveniente, erano oggetto di procedimenti di nullità che si trovavano già in una fase avanzata prima dell’adozione, da parte della divisione di opposizione, delle decisioni oggetto di ricorso, sicché «secondo [detta commissione], sarebbe opportuno sospendere il presente procedimento fino all’adozione di una decisione definitiva e giuridicamente vincolante nell’ambito dei suddetti procedimenti [di nullità]».

31      Peraltro, nelle stesse undici decisioni impugnate, sulla base di una constatazione identica, la commissione di ricorso «[h]a raccomand[ato] di sospendere il procedimento di opposizione [in questione] fino all’adozione di una decisione definitiva giuridicamente vincolante circa la validità [dei] diritti [anteriori sui quali si erano basate la divisione di opposizione e la commissione di ricorso stessa]» (v., ad esempio, punto 53 della decisione impugnata nella causa T‑84/19 o punto 56 della decisione impugnata nella causa T‑98/19). Essa si è anche implicitamente espressa in tal senso al punto 61 della dodicesima decisione impugnata, in esame nella causa T‑96/19.

32      In secondo luogo, nelle decisioni impugnate nelle cause T‑84/19, T‑92/19, T‑96/19 e T‑98/19, riguardanti i quattro marchi richiesti il cui elemento figurativo coincide esattamente con il marchio puramente figurativo €$, oggetto del procedimento di registrazione anteriore menzionato al precedente punto 5, la commissione di ricorso ha ritenuto che «[l]a decisione definitiva [circa la domanda di registrazione del marchio puramente figurativo €$ assumeva] massima rilevanza ai fini della valutazione in corso [,sicché essa ha] riten[uto] che [fosse] opportuno attendere l’adozione di una decisione definitiva e giuridicamente vincolante in quest[’altra] causa, prima di valutare il carattere distintivo dell’elemento figurativo [dei marchi richiesti in esame]» o «che [fosse] opportuno tener conto [della] decisione definitiva e giuridicamente vincolante [che verrà adottata in quest’altra causa] al momento di valutare il carattere distintivo dell’elemento figurativo di cui trattasi» (v., rispettivamente, punti 35, 35, 39 e 38 delle suddette decisioni impugnate).

33      Peraltro, sempre nelle decisioni impugnate nelle cause T‑84/19, T‑92/19, T‑96/19 e T‑98/19, «[l]a commissione di ricorso [h]a desiderato richiamare l’attenzione della divisione di opposizione sul procedimento (...) R 1345/2018-1 (...), pendente dinanzi alla prima commissione di ricorso» «raccomanda[ndo] di sospendere il procedimento in corso (...) fino all’adozione di una [decisione] definitiva e giuridicamente vincolante nell’ambito di quest’[altro procedimento]» (v. rispettivamente, punti 58, 57, 62 e 61 delle suddette decisioni impugnate).

34      Inoltre, ai punti 58, 62 e 61 delle decisioni impugnate nelle cause T‑84/19, T‑96/19 e T‑98/19, la commissione di ricorso ha aggiunto che «[a]lla luce della suddetta [decisione] e del fatto che l’elemento denominativo [del marchio richiesto in esame aveva] debole carattere distintivo per una parte del [pubblico di riferimento o dei prodotti e servizi di cui trattasi], (...) la divisione di opposizione potrebbe addirittura considerare di riaprire l’esame [dei marchi richiesti interessati] in base ad impedimenti assoluti».

 Argomenti delle parti

35      Con il primo motivo in ciascuna causa, la ricorrente afferma sostanzialmente che visti gli accertamenti operati dalla commissione di ricorso, di cui ai precedenti punti da 30 a 33, essa doveva sospendere i procedimenti di ricorso, a pena di violare l’articolo 71, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato 2018/625 al pari degli imperativi di chiarezza, coerenza ed efficacia che sarebbero a fondamento di tale disposizione, nonché il principio di buona amministrazione sancito all’articolo 41, paragrafo 2, della Carta. In mancanza, detta commissione sarebbe incorsa in uno sviamento di potere. Inoltre, tale commissione non avrebbe tenuto conto dell’interesse delle parti, pur avendone l’obbligo quando decide in merito all’opportunità di un’eventuale sospensione del procedimento. La ricorrente aggiunge, in sostanza, che la commissione di ricorso non ha motivato la sua decisione finale di non sospendere il procedimento sebbene avesse ritenuto tale sospensione giustificata.

36      Con il terzo capo del secondo motivo nelle cause T‑84/19, T‑92/19 e T‑98/19 e il primo capo del secondo motivo nella causa T‑96/19, cause in cui il marchio richiesto in esame contiene un elemento figurativo identico al marchio puramente figurativo €$, la ricorrente sostiene che la decisione impugnata è viziata da una contraddizione nella motivazione. Tale contraddizione risiederebbe nel fatto che, in successione, la commissione di ricorso, da un lato, ha ritenuto giustificato attendere una decisione definitiva nel procedimento parallelo di cui trattasi, relativo al rifiuto di registrare il marchio puramente figurativo €$ per mancanza di carattere distintivo, prima di valutare il carattere distintivo dell’elemento figurativo identico dei marchi richiesti in esame nelle suddette quattro cause e, dall’altro, ha esaminato il ricorso e, in tale ambito, ha valutato il carattere distintivo di detto elemento figurativo.

37      Il terzo capo del secondo motivo nelle altre otto cause è altresì fondato su una contraddizione nella motivazione. Tale contraddizione risiederebbe nel fatto che, in successione, la commissione di ricorso, da un lato, ha ritenuto che fosse giustificato sospendere il procedimento a causa dell’esistenza di due procedimenti di nullità in cui era in discussione il carattere distintivo dei due marchi anteriori in bianco e nero e, dall’altro, ha tenuto conto di uno di questi due marchi anteriori per operare la comparazione dei segni e, in tale ambito, ha considerato che a tale marchio andava riconosciuto un carattere distintivo minimo per effetto della sua registrazione.

38      L’EUIPO si limita ad affermare che il primo motivo è irricevibile per due ragioni.

39      In primo luogo, siffatto motivo riguarderebbe punti delle decisioni impugnate che non vincolano la divisione di opposizione cui sono state rinviate le cause in forza dell’articolo 71, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001. Infatti, la commissione di ricorso si sarebbe limitata a rivolgere alla divisione di opposizione raccomandazioni circa la sospensione dei procedimenti di opposizione.

40      In secondo luogo, l’EUIPO sostiene che la mancata sospensione del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso non ha inciso sugli interessi della ricorrente, in quanto i procedimenti paralleli di cui trattasi non sarebbero stati tali da influire sull’esito dei procedimenti di opposizione in questione, sicché le cause dovevano ad ogni modo essere rinviate dinanzi alla divisione di opposizione. Infatti, da una parte, le opposizioni in questione si basano anche su marchi anteriori diversi dai marchi anteriori in bianco e nero che sono oggetto dei due procedimenti di nullità. D’altra parte, per quanto riguarda il terzo procedimento parallelo, relativo alla registrazione del marchio puramente figurativo €$, l’EUIPO adduce che anche ammettendo che l’elemento figurativo identico dei quattro marchi richiesti in esame fosse privo di carattere distintivo, sussisterebbe comunque una somiglianza tra i segni in conflitto.

41      L’interveniente sostiene, inoltre, che il primo motivo è infondato in quanto emergerebbe segnatamente dalla giurisprudenza relativa all’articolo 71, paragrafo 1, del regolamento delegato 2018/625 che, stante il potere discrezionale di cui essa gode, la commissione di ricorso non è tenuta a sospendere il procedimento anche qualora la sospensione sia giustificata. Inoltre, il fatto che detta commissione non abbia motivato la propria decisione di non sospendere il procedimento tenuto conto degli interessi delle parti troverebbe spiegazione nella circostanza che la ricorrente non ha reiterato la propria richiesta di sospensione del procedimento dinanzi a quest’ultima. Infine, le direttive dell’EUIPO, cui si riferisce la ricorrente, non prevedrebbero la sospensione del procedimento di opposizione qualora sia contestata la validità del marchio anteriore e, ad ogni modo, non vincolerebbero tale commissione.

42      Per quanto riguarda il secondo motivo, primo o terzo capo, l’EUIPO sostiene che le censure della ricorrente derivano da una lettura erronea delle decisioni impugnate e da una confusione tra censura quanto all’obbligo di motivazione e censura quanto alla fondatezza della motivazione, pur ammettendo che, nelle decisioni impugnate nelle cause T‑84/19, T‑92/19, T‑96/19 e T‑98/19, non sono chiare le ragioni per cui la commissione di ricorso avrebbe proposto una sospensione dei procedimenti a causa del parallelo procedimento relativo alla registrazione del marchio puramente figurativo €$.

43      L’interveniente sostiene, da parte sua, che non vi è alcun difetto di motivazione né contraddizione nella motivazione nei vari elementi addotti dalla ricorrente, in particolare perché sarebbe in linea con la giurisprudenza che un carattere distintivo minimo sia riconosciuto a un marchio registrato anche se la sua registrazione è oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità in cui viene rimesso in discussione il suo carattere distintivo, come è il caso per il marchio anteriore preso in considerazione ai fini della comparazione dei segni nelle prime undici decisioni impugnate.

 Giudizio del Tribunale

–       Richiamo del quadro giuridico e della giurisprudenza

44      Ai sensi dell’articolo 71, paragrafo 1, del regolamento delegato 2018/625, per quanto riguarda i procedimenti di opposizione, decadenza, nullità nonché di appello, il servizio o la commissione di ricorso competente può sospendere il procedimento sia d’ufficio se una sospensione è opportuna nelle circostanze del caso, sia su richiesta motivata di una delle parti nei procedimenti in contraddittorio se una sospensione è opportuna nelle circostanze del caso, tenuto conto degli interessi delle parti e della fase del procedimento.

45      Dal considerando 17 del regolamento delegato 2018/625 si evince che l’articolo 71, paragrafo 1, del medesimo regolamento mira ad una maggiore chiarezza, coerenza ed efficacia dei procedimenti di opposizione, decadenza, nullità e appello. A tal riguardo, va sottolineato che se il marchio anteriore invocato a sostegno di un’opposizione perde la sua validità in corso di procedura, tale opposizione diviene priva di oggetto [v., in tal senso, sentenze del 25 novembre 2014, Royalton Overseas/UAMI – S.C. Romarose Invest (KAISERHOFF), T‑556/12, non pubblicata, EU:T:2014:985, punto 40 e giurisprudenza ivi citata e del 14 febbraio 2019, Beko/EUIPO – Acer (ALTUS), T‑162/18, non pubblicata, EU:T:2019:87, punto 42 e giurisprudenza ivi citata].

46      Peraltro, dai termini dell’articolo 71, paragrafo 1, del regolamento delegato 2018/625 discende che la commissione di ricorso dispone di un ampio potere discrezionale in ordine alla decisione di sospendere o meno il procedimento in corso e la sospensione rimane una facoltà per detta commissione [v., in tal senso, sentenza del 20 settembre 2017, Jordi Nogues/EUIPO – Grupo Osborne (BADTORO), T‑386/15, EU:T:2017:632, punto 21 e giurisprudenza ivi citata].

47      Nondimeno, la circostanza che la commissione di ricorso disponga di un ampio potere discrezionale per sospendere il procedimento dinanzi ad essa pendente non sottrae tale discrezionalità al sindacato del giudice dell’Unione europea. Tale circostanza limita tuttavia detto sindacato, quanto al merito, a quello dell’assenza di errore manifesto di valutazione o di sviamento di potere (v. sentenza del 20 settembre 2017, BADTORO, T‑386/15, EU:T:2017:632, punto 22 e giurisprudenza ivi citata).

48      Pertanto, l’esistenza di un procedimento parallelo il cui esito può incidere sull’esito del procedimento di ricorso non implica che il procedimento di ricorso sia sospeso automaticamente e pertanto, di per sé, non è sufficiente a qualificare come errore manifesto il fatto che la commissione di ricorso si sia astenuta dal sospendere il procedimento (v., in tal senso, sentenza del 25 novembre 2014, KAISERHOFF, T‑556/12, non pubblicata, EU:T:2014:985, punto 33).

49      Infatti, in primo luogo, una sospensione del procedimento sarebbe priva di interesse se dall’analisi emergesse che l’esito del procedimento parallelo non influirebbe sull’esito dell’opposizione, il che si verificherebbe se quest’ultima dovesse essere accolta in base ad un altro diritto anteriore non contestato (v., in tal senso, sentenza del 20 settembre 2017, BADTORO, T‑386/15, EU:T:2017:632, punto 17) o, al contrario, se l’opposizione dovesse ad ogni modo essere respinta, ad esempio, in assenza di somiglianza tra i segni in conflitto, al pari di quanto constatato dalla divisione di opposizioni nelle decisioni che, nel caso di specie, sono state deferite alla commissione di ricorso, dopo aver ritenuto che i marchi in conflitto non fossero simili.

50      In secondo luogo, nei procedimenti in contraddittorio, la commissione di ricorso deve tener conto degli interessi di ciascuna parte nell’esercizio del suo potere discrezionale in materia di sospensione del procedimento, in modo che la decisione di sospendere o di non sospendere il procedimento deve essere il risultato di un bilanciamento degli interessi in gioco. Pertanto, anche in presenza di un procedimento parallelo, la commissione di ricorso può considerare che un bilanciamento degli interessi in gioco imponga, in ogni caso, di non sospendere il procedimento di ricorso (v., in tal senso, sentenza del 25 novembre 2014, KAISERHOFF, T‑556/12, non pubblicata, EU:T:2014:985, punti 33 e 34).

51      A tal riguardo, è stato statuito che, nell’ambito del bilanciamento degli interessi in gioco, la commissione di ricorso deve segnatamente procedere alla valutazione prima facie delle probabilità che il procedimento parallelo potenzialmente pertinente sfoci in una decisione che inciderebbe sul procedimento di ricorso [v., in tal senso, sentenze del 17 febbraio 2017, Unilever/EUIPO – Technopharma (Fair & Lovely), T‑811/14, non pubblicata, EU:T:2017:98, punto 67 e giurisprudenza ivi citata, e del 14 febbraio 2019, ALTUS, T‑162/18, non pubblicata, EU:T:2019:87, punto 44 e giurisprudenza ivi citata] e che, qualora tale valutazione sfoci nella constatazione dell’esiguità di dette probabilità, il bilanciamento degli interessi è a favore dell’interesse legittimo dell’opponente a ottenere una decisione sull’opposizione [v., in tal senso, sentenza del 21 ottobre 2015, Petco Animal Supplies Stores/UAMI – Gutiérrez Ariza (PETCO), T‑664/13, EU:T:2015:791, punto 35].

52      Tuttavia, in caso di incertezza sull’esito del procedimento parallelo che ha rimesso in discussione il marchio anteriore invocato a sostegno di un’opposizione, il proseguimento del procedimento di opposizione senza attendere l’esito del procedimento parallelo non comporta, in linea di principio, alcun vantaggio per il titolare del marchio anteriore in quanto, anche qualora il procedimento di opposizione sfociasse nel rigetto della domanda di registrazione del marchio posteriore, nulla impedirebbe la reintroduzione della stessa domanda una volta dichiarata la nullità del marchio anteriore (v., in tal senso, sentenza del 25 novembre 2014, KAISERHOFF, T‑556/12, non pubblicata, EU:T:2014:985, punti 41 e 50 e giurisprudenza ivi citata).

53      Peraltro, nell’ambito del controllo esercitato dal giudice dell’Unione sulle decisioni della commissione di ricorso relative ad un’eventuale sospensione del procedimento, occorre esaminare, in particolare, se gli elementi che la commissione di ricorso ha preso in considerazione le consentissero di concludere, senza incorrere in errori manifesti di valutazione, che non era necessario, o se del caso che era necessario, sospendere il procedimento dinanzi ad essa [v., in tal senso, sentenza del 12 novembre 2015, Société des produits Nestlé/UAMI – Terapia (ALETE), T‑544/14, non pubblicata, EU:T:2015:842, punto 28].

54      A tal riguardo, la commissione di ricorso incorre in un errore manifesto di valutazione segnatamente quando fonda la sua conclusione riguardante il bilanciamento degli interessi in gioco su un’analisi giuridica erronea dei fatti o su fatti inesatti o senza tener conto di tutti gli elementi pertinenti che caratterizzano la situazione delle parti (v., in tal senso, sentenza del 14 febbraio 2019, ALTUS, T‑162/18, non pubblicata, EU:T:2019:87, punti 41, 44, 47, 49 e 57 e giurisprudenza ivi citata; v. anche, per analogia, sentenza del 26 settembre 2013, Centrotherm Systemtechnik/UAMI e centrotherm Clean Solutions, C‑610/11 P, EU:C:2013:593, punti 108, 110 e 116).

55      Inoltre, va rilevato che, per giurisprudenza costante, l’esame della questione della sospensione del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso è preliminare all’esame sull’esistenza di un rischio di confusione [v. sentenza dell’8 settembre 2017, Aldi/EUIPO – Rouard (GOURMET), T‑572/15, non pubblicata, EU:T:2017:591, punto 24 et giurisprudenza ivi citata].

56      Infatti, la decisione di sospendere un procedimento di ricorso contro una decisione della divisione di opposizione mira a evitare che si statuisca su un ’opposizione in particolare qualora si ritenga che la validità di un marchio anteriore da cui dipende la fondatezza dell’opposizione sia seriamente compromessa così che le conseguenze possano essere desunte dalla decisione definitiva sulla validità del marchio di cui trattasi nell’ambito dell’analisi sulla fondatezza di tutti gli argomenti invocati contro la decisione della divisione di opposizione (v., in tal senso, sentenza del 21 ottobre 2015, PETCO, T‑664/13, EU:T:2015:791, punto 29). Dette considerazioni possono essere accostate alle finalità di chiarezza, coerenza ed efficacia dei procedimenti enunciate al considerando 17 del regolamento delegato 2018/625.

57      Infine, va ricordato che, se un organo dell’Unione dispone di un ampio potere discrezionale, il rispetto delle garanzie concesse dall’ordinamento giuridico dell’Unione nei procedimenti amministrativi è tanto più di fondamentale importanza. Tali garanzie comprendono, in particolare, il dovere dell’organo competente di esaminare, con cura e imparzialità, tutti gli elementi pertinenti del caso di specie e il diritto degli interessati ad una decisione sufficientemente motivata. Solo in tal modo il giudice dell’Unione può verificare se esistevano gli elementi di fatto e di diritto da cui dipende l’esercizio del potere discrezionale (sentenza del 21 novembre 1991, Technische Universität München, C‑269/90, EU:C:1991:438, punto 14).

–       Valutazione nel caso di specie

58      È pacifico che, nelle decisioni impugnate, la commissione di ricorso ha preso in considerazione l’esistenza di tre procedimenti paralleli legati alla questione se una sospensione dei procedimenti di ricorso fosse giustificata. Si trattava, da un lato, dei due procedimenti di nullità relativi ai marchi anteriori in bianco e nero e, dall’altro, del procedimento relativo al rifiuto di registrazione del marchio puramente figurativo €$. Nei tre suddetti procedimenti era in discussione il carattere distintivo dei marchi di cui trattasi.

59      Quanto ai due procedimenti paralleli di nullità relativi ai marchi anteriori in bianco e nero, nelle undici prime decisioni impugnate la commissione di ricorso ha rilevato, in via preliminare, che detti procedimenti «si trovavano già in una fase avanzata prima che fosse adottata la decisione [della divisione di opposizione]» e che «[d]i conseguenza, (...) sarebbe opportuno sospendere il presente procedimento fino all’adozione di una decisione definitiva e giuridicamente vincolante nell’ambito dei suddetti procedimenti» (v., ad esempio, punto 13 delle decisioni impugnate nelle cause T 84/19 e T‑ 98/19).

60      Nondimeno, la commissione di ricorso ha esaminato i ricorsi e ha ritenuto che «[a]d ogni modo, ogni segno registrato come marchio dell’Unione europea gode di un certo grado di carattere distintivo» e ha proseguito enunciando che, «[d]i conseguenza, [essa considerava], per il momento, che [il marchio anteriore raffigurante due dischi nero e bianco presentasse] un certo grado di carattere distintivo» (v., ad esempio, punto 37 della decisone impugnata nella causa T‑84/19 o punto 40 della decisione impugnata nella causa T‑98/19).

61      Per contro, al punto 25 della dodicesima decisione impugnata, in esame nella causa T‑96/19, la commissione di ricorso ha rilevato che il marchio anteriore raffigurante due dischi nero e bianco «sembr[ava] essere [quello] che presentava più punti in comune con il marchio [richiesto in esame]», ma, «atteso che tale diritto anteriore [era] (...) oggetto di un procedimento di nullità», essa ha deciso di esaminare il ricorso sulla base di un altro marchio anteriore.

62      Inoltre, come emerge dal precedente punto 31, in tutte le decisioni impugnate, compresa quella in esame nella causa T‑96/19, la commissione di ricorso ha raccomandato alla divisione di opposizione di sospendere il procedimento di opposizione fino all’adozione di una decisione definitiva sulla validità dei marchi anteriori in bianco e nero.

63      Per quanto riguarda il procedimento parallelo relativo alla registrazione del marchio puramente figurativo €$, nelle decisioni impugnate nelle cause T‑84/19, T‑92/19, T‑96/19 e T‑98/19, la commissione di ricorso ha ritenuto che «[l]a decisione definitiva in [tale procedimento parallelo assumesse] massima rilevanza ai fini della presente valutazione», vale a dire la valutazione del carattere distintivo dell’elemento figurativo dei marchi richiesti in esame nell’ambito della comparazione dei segni e che «[d]i conseguenza, essa riten[eva] opportuno attendere l’adozione di una decisione definitiva e giuridicamente vincolante in tale [procedimento parallelo] prima di valutare il carattere distintivo dell’elemento figurativo in questione» (v., ad esempio, punto 35 della decisione impugnata nella causa T‑84/19 o punto 38 della decisione impugnata nella causa T‑98/19).

64      Nondimeno, la commissione di ricorso ha esaminato i ricorsi dinanzi ad essa e ha ritenuto che nell’elemento figurativo dei marchi richiesti in esame nelle cause T‑84/19, T‑92/19, T‑96/19 e T‑98/19, gli elementi «€» e «$» non fossero distintivi e i dischi bianco e nero avessero solo debole carattere distintivo (v., ad esempio, punti 33 e 34 della decisione impugnata nella causa T‑84/19 o punti 36 e 37 della decisione impugnata nella causa T‑98/19).

65      Inoltre, anche nelle decisioni impugnate nelle cause T‑84/19, T‑92/19, T‑96/19 e T‑98/19, la commissione di ricorso ha raccomandato alla divisione di opposizione di sospendere il procedimento di opposizione fino all’adozione di una decisione definitiva nei procedimenti paralleli di cui trattasi.

66      Anzitutto, va rilevato che, contrariamente a quanto affermato dall’EUIPO nella prima eccezione di irricevibilità relativa al primo motivo, quest’ultimo non riguarda il fatto che la commissione di ricorso ha raccomandato alla divisione di opposizione dinanzi alla quale le cause erano state rinviate di sospendere i procedimenti di opposizione, bensì il fatto che la commissione di ricorso non abbia sospeso i procedimenti di ricorso.

67      Orbene, al riguardo, è pacifico che la commissione di ricorso, dopo aver esposto le ragioni che depongono a favore di una sospensione dei procedimenti di ricorso, ha implicitamente deciso di non sospenderli, avendo esaminato la fondatezza dei ricorsi di cui era investita ed avendo accolto tali ricorsi per poi rinviare le cause dinanzi alla divisione di opposizione.

68      Pertanto, occorre respingere l’eccezione di irricevibilità in quanto deriva da una lettura inesatta del primo motivo.

69      Per quanto riguarda il merito, l’articolo 71, paragrafo 1, del regolamento delegato 2018/625 conferisce alla commissione di ricorso il potere di esaminare e valutare, anche d’ufficio, se una sospensione del procedimento di ricorso è opportuna nelle circostanze del caso. Dalle decisioni impugnate risulta che detta commissione ha esercitato tale potere in ciascuna delle decisioni impugnate.

70      Infatti, da un lato, la commissione di ricorso ha ritenuto che fosse giustificato sospendere i procedimenti di ricorso nelle decisioni impugnate in tutte le cause ad eccezione di quella in esame nella causa T‑96/19, a motivo dei procedimenti di nullità relativi ai marchi anteriori in bianco e nero. Dall’altro, nelle decisioni impugnate nelle cause T‑84/19, T‑92/19, T‑96/19 e T‑98/19 essa ha ritenuto che fosse giustificato attendere l’adozione di una decisione nel procedimento relativo alla registrazione del marchio puramente figurativo €$ prima di procedere alla valutazione che le competeva (v., ad esempio, punti 13 e 35 della decisione impugnata nella causa T‑84/19).

71      Orbene, tali considerazioni corrispondevano alla valutazione cui, ai sensi dell’articolo 71, paragrafo 1, del regolamento delegato 2018/625, era subordinata la sospensione del procedimento. Inoltre, siffatte considerazioni implicavano necessariamente che sussistevano notevoli probabilità che i procedimenti paralleli presi in considerazione sfocino in decisioni che inciderebbero sui procedimenti di ricorso e che il bilanciamento degli interessi in gioco fosse a favore della ricorrente.

72      Nondimeno, la commissione di ricorso ha esaminato i ricorsi, senza tuttavia motivare la sua decisione finale di non sospendere i procedimenti, decisione che, al contrario, avrebbe implicato che il bilanciamento degli interessi in gioco doveva essere a favore dell’interveniente. Inoltre, il fatto che la commissione di ricorso abbia infine raccomandato alla divisione di opposizione di sospendere i procedimenti di opposizione presuppone che, ad avviso della suddetta commissione, il bilanciamento degli interessi in gioco fosse nuovamente a favore della ricorrente sin dalla chiusura dei procedimenti di ricorso.

73      Orbene, va ricordato che, conformemente alla giurisprudenza citata al precedente punto 57, il rispetto del diritto degli interessati ad una motivazione sufficiente di una decisione che li riguarda è particolarmente importante quando tale decisione si basa su un ampio potere discrezionale, come nel caso di una decisione della commissione di ricorso relativa ad un’eventuale sospensione del procedimento dinanzi ad essa.

74      A tal riguardo, è già stato statuito che affermazioni generali e categoriche non consentono in alcun modo di ritenere che la commissione di ricorso abbia esercitato in modo effettivo l’ampio potere discrezionale conferitole (v., in tal senso, sentenza del 26 settembre 2013, Centrotherm Systemtechnik/UAMI e centrotherm Clean Solutions, C‑610/11 P, EU:C:2013:593, punto 110). A maggior ragione deve essere così quando non viene fornita alcuna motivazione per quanto riguarda la valutazione cruciale in materia che deriva dal bilanciamento degli interessi in gioco, tanto più se, come nelle presenti cause, una decisione della commissione di ricorso contiene considerazioni ambivalenti in merito a tale valutazione stessa.

75      Occorre altresì precisare che, anche nell’ipotesi in cui si prescindesse dal fatto che la commissione di ricorso ha espressamente affermato di ritenere opportuno sospendere «il presente procedimento» (punto 13 delle prime undici decisioni impugnate), o anche che la decisione definitiva in relazione alla domanda di registrazione del marchio puramente figurativo €$ assumeva massima rilevanza «ai fini della valutazione in corso» (punti 35, 35, 39 e 38 delle decisioni impugnate rispettivamente nelle cause T‑84/19, T‑92/19, T‑96/19 e T‑98/19) e che si possa ritenere che detta commissione si sia limitata a raccomandare alla divisione di opposizione di sospendere i procedimenti di opposizione, dopo aver ritenuto, in assoluto, che la sospensione dei procedimenti fosse giustificata, occorre ancora rilevare che tale approccio, ipotizzando un’applicazione differita dell’articolo 71, paragrafo 1, del regolamento delegato 2018/625 sarebbe irregolare.

76      Infatti, dalla giurisprudenza richiamata ai precedenti punti 55 e 56 quanto al carattere preliminare dell’esame della questione della sospensione del procedimento di ricorso, risulta che tale sospensione, se giustificata, deve consentire di tenere conto dell’incidenza di una decisione attesa in un procedimento parallelo sulla fondatezza di tutti gli argomenti addotti contro la decisione della divisione di opposizione. Di conseguenza, se la commissione di ricorso ritiene che la sospensione del procedimento sia giustificata, essa non ha altra scelta se non quella di pronunciare tale sospensione e pertanto non può esaminare il ricorso, neppure parzialmente. Di conseguenza, nelle presenti cause, poiché la suddetta commissione ha ritenuto che la sospensione dei procedimenti fosse giustificata, essa non poteva statuire sui ricorsi e, pertanto, era nell’impossibilità di formulare qualsiasi raccomandazione alla divisione di opposizione, dal momento che qualsiasi rinvio di cause a quest’ultima comportava un esame dei ricorsi e derivava quindi da un errore di diritto.

77      Le eccezioni di irricevibilità sollevate dall’EUIPO per quanto riguarda la mancanza di interesse della ricorrente non sono tali da rimettere in discussione siffatte considerazioni

78      Invero, per quanto riguarda, in primo luogo, l’affermazione secondo cui l’esito del procedimento relativo alla registrazione del marchio puramente figurativo €$ è privo di incidenza sulla conclusione della commissione di ricorso per quanto riguarda la comparazione dei segni nelle decisioni impugnate nelle cause T‑84/19, T‑92/19, T‑96/19 e T‑98/19, in quanto la commissione di ricorso avrebbe potuto giungere alla stessa conclusione anche se l’elemento figurativo dei marchi richiesti in esame era privo di carattere distintivo, si deve rilevare che una siffatta valutazione non appare nelle suddette decisioni impugnate. Al contrario, detta commissione ha in esse ritenuto che la valutazione del carattere distintivo di tale elemento figurativo, che sarebbe indirettamente risultata dalla decisione definitiva da adottare in detto procedimento parallelo, assumeva massima rilevanza ai fini della valutazione in corso, vale a dire quella relativa alla comparazione dei segni in conflitto.

79      A tal proposito, occorre ricordare che l’EUIPO non può porre a sostegno di una decisione impugnata dinanzi al Tribunale elementi non presi in considerazione nella stessa (v. sentenza dell’8 settembre 2017, GOURMET, T‑572/15, non pubblicata, EU:T:2017:591, punto 36 e giurisprudenza ivi citata). Ciò vale soprattutto per quanto riguarda le valutazioni per le quali la commissione di ricorso dispone di un ampio potere.

80      Per quanto riguarda, in secondo luogo, il fatto che le opposizioni in questione si basino su marchi anteriori diversi dai due marchi anteriori che formano oggetto dei procedimenti paralleli di nullità, è giocoforza constatare che, per ragioni di economia processuale, la commissione di ricorso ha effettuato una comparazione dei segni in conflitto prendendo in considerazione solo uno di questi due marchi in tutte le decisioni impugnate, ad eccezione di quella in esame nella causa T‑96/19, in cui ha eseguito tale comparazione unicamente sulla base di un altro marchio anteriore.

81      Pertanto, in tutte le cause ad eccezione della causa T‑96/19, la circostanza che l’opposizione si basasse anche su marchi anteriori diversi da quello preso esclusivamente in considerazione dalla commissione di ricorso non può dimostrare l’insussistenza di una concreta incidenza dell’errore commesso dalla commissione di ricorso nel non sospendere i procedimenti in questione (v., in tal senso, sentenza del 20 settembre 2017, BADTORO, T‑386/15, EU:T:2017:632, punto 32).

82      Quanto alla dodicesima decisione impugnata, in esame nella causa T‑96/19, il fatto che in tale decisione la comparazione dei segni sia stata eseguita sulla base di un marchio anteriore diverso dai due marchi anteriori oggetto del procedimento di nullità, tuttavia, non implica che l’errore commesso dalla commissione di ricorso per quanto riguarda la mancata sospensione del procedimento di cui trattasi in tale causa sia priva di una concreta incidenza. Infatti, al precedente punto 78 è stato rilevato che risultava dalle considerazioni svolte da tale commissione nella suddetta decisione che l’altro procedimento parallelo, relativo alla registrazione del marchio puramente figurativo €$, era atto ad incidere sulla sua valutazione. Inoltre, come emerge dal precedente punto 31, nella suddetta decisione impugnata, detta commissione ha anche considerato che, sebbene essa abbia tenuto conto, ai fini della comparazione dei segni, di un marchio anteriore diverso da quelli coperti dai procedimenti paralleli di nullità, era ciò nonostante indicato di sospendere il procedimento di opposizione fino all’adozione di una decisione definitiva giuridicamente vincolante circa la validità dei marchi anteriori messi in discussione nei procedimenti di nullità.

83      Da tutte le considerazioni che precedono emerge che il primo motivo e, a seconda dei casi, il primo o il terzo capo del secondo motivo in ciascuna causa sono fondati.

 Sugli altri capi del secondo motivo nonché sul terzo e quarto motivo in ciascuna causa 

84      Poiché l’esame della questione della sospensione dei procedimenti è anteriore a quello della sussistenza di un rischio di confusione, le decisioni impugnate devono essere annullate senza che sia necessario esaminare i restanti motivi o capi.

 Sulle spese

85      Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

86      Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 3, del regolamento di procedura, il Tribunale può decidere che un interveniente, diverso da quelli indicati nei paragrafi 1 e 2 di tale articolo, si faccia carico delle proprie spese.

87      La ricorrente ha chiesto che l’EUIPO e l’interveniente siano condannati a sopportare, oltre alle proprie spese, le spese da essa sostenute, comprese quelle relative al procedimento dinanzi all’EUIPO.

88      A tal riguardo, va ricordato che, ai sensi dell’articolo 190, paragrafo 2, del regolamento di procedura, le spese indispensabili sostenute dalle parti ai fini del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso sono considerate spese ripetibili. Tuttavia, lo stesso non si applica alle spese sostenute ai fini del procedimento dinanzi alla divisione di opposizione. Pertanto, le conclusioni della ricorrente non possono essere accolte con riferimento alle spese relative al procedimento dinanzi alla divisione di opposizione.

89      Di conseguenza, poiché l’EUIPO è rimasto soccombente, deve essere condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla ricorrente ai fini del procedimento dinanzi al Tribunale, come richiesto da quest’ultima.

90      Nelle circostanze della presente controversia, si deve decidere che l’interveniente sopporterà le proprie spese nell’ambito del procedimento dinanzi al Tribunale.

91      Per quanto riguarda la richiesta di condannare l’EUIPO e l’interveniente a sostenere le spese del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso, spetterà a quest’ultima decidere in merito alle spese di tale procedimento alla luce della presente sentenza.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Le cause T84/19 e da T88/19 a T98/19 sono riunite ai fini della sentenza.

2)      Le decisioni della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 7 dicembre 2018 (procedimenti R 1062/2018-2, R 1059/2018-2, R 1058/2018-2, R 1057/2018-2, R 1056/2018-2, R 1060/2018-2, R 1055/2018-2, R 1054/2018-2, R 1053/2018-2, R 986/2018-2, R 1063/2018-2 e R 1064/2018-2) sono annullate.

3)      L’EUIPO sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Cinkciarz.pl sp. z o.o. ai fini del procedimento dinanzi al Tribunale.

4)      La MasterCard International, Inc. sopporterà le proprie spese relative al procedimento dinanzi al Tribunale.

Svenningsen

Barents

Mac Eochaidh

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 28 maggio 2020.

Firme


*      Lingua processuale: l’inglese.