Comunicazione sulla GU

 

Sentenza del Tribunale di primo grado 13 settembre 2005 - Sportwetten / UAMI

(Causa T-140/02)1

["Marchio comunitario - Domanda di nullità - Marchio comunitario figurativo contenente l'elemento denominativo INTERTOPS - Marchio contrario all'ordine pubblico o al buon costume - Art. 7, n. 1, lett. f), e n. 2, e art. 51 del regolamento (CE) n. 40/94"]

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Sportwetten GmbH Gera (Gera, Germania) [Rappresentante: A. Zumschlinge, avvocato]

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) [Rappresentante: D. Schennen e G. Schneider, in qualità di agenti]

Altra parte dinanzi alla commissione di ricorso: Intertops Sportwetten GmbH (Salzbourg, Austria) [Rappresentante: inizialmente avv. H. Pfeifer, successivamente avv. R. Heimler]

Oggetto della causa

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 21 febbraio 2002 (procedimento R 338/2000-4), relativo ad una domanda di nullità del marchio comunitario figurativo INTERTOPS

Dispositivo della sentenza

1)    Non occorre statuire né sulla domanda della ricorrente diretta a far dichiarare nullo il marchio comunitario figurativo contenente l'elemento denominativo INTERTOPS, né sulla domanda dell'interveniente diretta all'aggiunta di un documento al fascicolo.

2)    Il ricorso è respinto per il resto.

3)    La ricorrente è condannata a tutte le spese

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1 - GU C 169 del 13.7.2002.