Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 7 maggio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Genova - Italia) – LG e a. / Rina SpA, Ente Registro Italiano Navale

(Causa C-641/18)1

(Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (CE) n. 44/2001 – Articolo 1, paragrafo 1 – Nozioni di “materia civile e commerciale” e di “materia amministrativa” – Ambito di applicazione – Attività delle società di classificazione e di certificazione delle navi – Acta iure imperii e acta iure gestionis – Prerogative dei pubblici poteri – Immunità giurisdizionale)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale di Genova

Parti

Ricorrenti: LG e a.

Convenuti: Rina SpA, Ente Registro Italiano Navale

Dispositivo

L’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che un ricorso per risarcimento danni proposto contro persone giuridiche di diritto privato che esercitano un’attività di classificazione e di certificazione di navi per conto e su delega di uno Stato terzo rientra nella nozione di «materia civile e commerciale» ai sensi di tale disposizione e, di conseguenza, nell’ambito di applicazione di tale regolamento, qualora tale attività non sia esercitata in forza di prerogative dei pubblici poteri ai sensi del diritto dell’Unione, circostanza che spetta al giudice del rinvio valutare. Il principio di diritto internazionale consuetudinario sull’immunità giurisdizionale non osta all’esercizio, da parte del giudice nazionale adito, della competenza giurisdizionale prevista da detto regolamento in una controversia relativa a un siffatto ricorso, qualora detto giudice constati che tali organismi non si sono avvalsi delle prerogative dei pubblici poteri ai sensi del diritto internazionale.

____________

1 GU C 25 del 21.1.2019.