SENTENZA DEL TRIBUNALE (Decima Sezione)

10 novembre 2021 (*)

«Disegno o modello comunitario – Procedimento di dichiarazione di nullità – Disegno o modello comunitario registrato che rappresenta un pannello da costruzione – Disegno o modello anteriore che rappresenta un pannello per barriera anti-rumore – Causa di nullità – Assenza di carattere individuale – Settore interessato – Utilizzatore informato – Margine di libertà dell’autore – Insussistenza di un’impressione generale diversa – Rilevanza dei prodotti effettivamente commercializzati – Articolo 6 e articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002»

Nella causa T‑193/20,

Eternit, con sede in Capelle-au-Bois (Belgio), rappresentata da J. Muyldermans e P. Maeyaert, avvocati,

ricorrente,

contro

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da J. Ivanauskas e V. Ruzek, in qualità di agenti,

convenuto,

controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO e interveniente dinanzi al Tribunale:

Eternit Österreich GmbH, con sede in Vöcklabruck (Austria), rappresentata da M. Prohaska-Marchried, avvocata,

avente ad oggetto un ricorso proposto contro la decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO, del 5 febbraio 2020 (procedimento R 1661/2018-3), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Eternit Österreich e la Eternit,

IL TRIBUNALE (Decima Sezione),

composto da A. Kornezov (relatore), presidente, E. Buttigieg e G. Hesse, giudici,

cancelliere: J. Pichon, amministratrice

visto il ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 10 aprile 2020,

visto il controricorso dell’EUIPO depositato nella cancelleria del Tribunale il 17 agosto 2020,

visto il controricorso dell’interveniente depositato nella cancelleria del Tribunale il 21 agosto 2020,

in seguito all’udienza del 21 aprile 2021,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti

1        La ricorrente, Eternit, è titolare del disegno o modello comunitario depositato il 15 settembre 2014 presso l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) ai sensi del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari (GU 2002, L 3, pag. 1) e registrato con il numero 2538140-0001.

2        Il disegno o modello contestato è raffigurato nel modo seguente:

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3        I prodotti ai quali il disegno o modello contestato è destinato ad essere applicato rientrano nella classe 25.01 ai sensi dell’accordo di Locarno istitutivo di una classificazione internazionale per i disegni e modelli industriali, dell’8 ottobre 1968, come modificato, e corrispondono alla seguente descrizione: «Pannelli [da costruzione]».

4        Il 12 dicembre 2016 l’interveniente, la Eternit Österreich GmbH, ha presentato un ricorso ai sensi dell’articolo 52 del regolamento n. 6/2002 per ottenere la dichiarazione di nullità del disegno o modello contestato.

5        Il motivo dedotto a sostegno della domanda di dichiarazione di nullità si fondava sull’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002, in combinato disposto con gli articoli da 4 a 8 dello stesso regolamento.

6        In particolare, l’interveniente ha sostenuto nella sua domanda di dichiarazione di nullità che il disegno o modello contestato non era nuovo ai sensi dell’articolo 5 del regolamento n. 6/2002, che non presentava un carattere individuale ai sensi dell’articolo 6 di tale regolamento e che le caratteristiche del suo aspetto erano dettate esclusivamente dalla loro funzione tecnica ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, dello stesso regolamento.

7        Il 28 giugno 2018, la divisione di annullamento ha adottato una decisione con cui, da un lato, ha concluso che l’interveniente non aveva dimostrato che il disegno o modello contestato ricadesse nell’esclusione della protezione prevista dall’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 e, dall’altro, ha dichiarato la nullità del disegno o modello contestato con la motivazione che esso era sprovvisto di carattere individuale ai sensi dell’articolo 6 del regolamento n. 6/2002 in relazione ad un disegno o modello divulgato il 4 marzo 2013, vale a dire prima della data di deposito della domanda di registrazione del disegno o modello contestato, in un opuscolo intitolato «Lärmschutz», per pannelli del tipo «noise wall» (barriera anti-rumore), accessibile sul sito web «http://www.rieder.at», che veniva riprodotto nel modo seguente: