CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

PAOLO Mengozzi

presentate il 17 luglio 2014 (1)

Causa C‑416/13

Mario Vital Pérez

contro

Ayuntamiento de Oviedo

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado Contencioso‑Administrativo n° 4 de Oviedo (Spagna)]

«Parità di trattamento in materia d’impiego e di lavoro – Divieto di discriminazioni fondate sull’età – Direttiva 2000/78 – Limite di età di 30 anni per la partecipazione ad una selezione in vista dell’assunzione in un corpo di polizia locale – Giustificazioni»





I –    Introduzione

1.        La direttiva 2000/78 (2) (in prosieguo: «la direttiva») mira a stabilire un quadro generale per la lotta, in materia di occupazione e condizioni di lavoro, alle discriminazioni fondate su uno dei motivi elencati al suo articolo 1. Obiettivo di tale normativa è rendere effettivo negli Stati membri il principio della parità di trattamento.

2.        L’età è stata inclusa, in linea con quanto previsto dall’articolo 13 CE, tra i motivi discriminatori di cui all’articolo 1 della direttiva (3) ed è, di fatto, quello che ha dato luogo, nel quadro del contenzioso relativo all’applicazione di quest’ultima, al maggior numero di pronunce da parte della Corte. Consacrato principio generale del diritto comunitario nella sentenza Mangold (4), il divieto di discriminazioni in funzione dell’età è codificato all’articolo 21, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, che costituisce dunque il parametro di riferimento in base al quale interpretare le disposizioni della direttiva.

3.        Quest’ultima, pur sancendo il divieto di ogni discriminazione in materia d’impiego direttamente o indirettamente fondata sull’età, prevede un certo numero di eccezioni alla sua applicazione, alcune delle quali sono comuni agli altri motivi discriminatori previsti all’articolo 1. È il caso, in particolare, dell’articolo 4, paragrafo 1 − su cui verte la prima parte del quesito pregiudiziale oggetto del presente giudizio −, in base al quale gli Stati membri possono prevedere, nel rispetto di determinate condizioni, che una differenza di trattamento basata su una caratteristica correlata a uno dei motivi contemplati dalla direttiva non costituisca discriminazione laddove, per la natura dell’attività lavorativa o per il contesto in cui essa viene espletata, tale caratteristica costituisca un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento di tale attività. Altre eccezioni sono, invece, specifiche all’età in quanto motivo di discriminazione. L’articolo 3, paragrafo 4, dispone che gli Stati membri possono prevedere che la direttiva non si applichi alle forze armate per quanto concerne le discriminazioni fondate sull’handicap o sull’età, mentre l’articolo 6 − su cui verte la seconda parte del quesito pregiudiziale oggetto del presente giudizio − stabilisce un regime derogatorio che consente, a determinate condizioni, di giustificare disparità di trattamento fondate sull’età derivanti da interventi degli Stati membri in materia di politica sociale.

4.        La direttiva prevede dunque un regime specifico per le disparità di trattamento fondate direttamente o indirettamente sul criterio dell’età. Tale regime si spiega, in parte, con il fatto che l’età non è, in linea di principio, considerata un motivo «sospetto» alla stessa stregua della razza o del sesso, dei quali non condivide la lunga storia di discriminazione (5), in parte, con il fatto che si tratta di un fattore di rischio la cui portata e i cui confini non sono facilmente definibili (6).

5.        La specificità dell’età quale motivo discriminatorio nel sistema della direttiva è una delle ragioni alla base delle molteplici richieste d’interpretazione pervenute alla Corte da parte dei giudici nazionali e volte, in massima parte, a ottenere chiarimenti sulla portata delle eccezioni al divieto di discriminazioni fondate su detto motivo. La domanda di pronuncia pregiudiziale del Juzgado Contencioso‑Administrativo n° 4 de Oviedo (Spagna) che dà origine al presente giudizio si colloca in tale contesto.

II – Causa principale e questione pregiudiziale

6.        La controversia da cui trae origine il quesito pregiudiziale vede contrapposti il signor Vital Pérez e il Comune di Oviedo in merito al ricorso introdotto dal primo contro la delibera del 7 marzo 2013 della giunta comunale di Oviedo, con cui si approvavano i requisiti e le condizioni specifici per un bando di prove selettive indetto al fine di coprire 15 posti di agente della polizia locale. Il ricorso verte, più precisamente, sul requisito 3.2 del bando, in base al quale i candidati non devono aver superato i 30 anni di età.

7.        Il signor Vital Pérez sostiene che tale requisito, che lo esclude in modo ingiustificato dal concorso, viola il suo diritto fondamentale ad accedere, in condizioni di parità, a funzioni e incarichi pubblici, quale emerge sia dalla Costituzione spagnola sia dalla direttiva. Nell’opporsi al ricorso, il Comune di Oviedo fa valere, da un lato, che il bando di concorso si conforma a quanto disposto dalla legge n. 2/2007 della Comunità autonoma del principato delle Asturie (in prosieguo: la legge n. 2/2007), il cui articolo 32 stabilisce che i candidati a qualsiasi categoria dei corpi di polizia locale non devono oltrepassare i 30 anni di età, e, dall’altro, che, nella sentenza Wolf (7), la Corte si è già pronunciata in favore di un siffatto limite di età in una fattispecie analoga.

8.        Dubitando della legittimità del limite di età controverso e ritenendo necessaria l’interpretazione delle pertinenti disposizioni della direttiva al fine di risolvere la controversia, il Juzgado Contencioso‑Administrativo n° 4 de Oviedo ha posto alla Corte il seguente quesito:

«Se gli articoli 2, paragrafo 2, 4, paragrafo 1, e 6, paragrafo 1, lettera c), della direttiva (…) e l’articolo 21, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in quanto vietano qualsiasi discriminazione basata sull’età, ostino alla fissazione, tramite un bando comunale che applica espressamente una legge regionale di uno Stato membro, di un’età massima di 30 anni per accedere a un posto di agente della polizia locale».

III – Analisi

9.        Non vi sono dubbi che la fattispecie oggetto del giudizio principale ricada nell’ambito di applicazione della direttiva. Quest’ultima, conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), si applica, nei limiti dei poteri conferiti all’Unione, «a tutte le persone, sia del settore pubblico che del settore privato, compresi gli organismi di diritto pubblico, per quanto attiene (…) alle condizioni di accesso all’occupazione e al lavoro, sia dipendente che autonomo, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione, indipendentemente dal ramo di attività e a tutti i livelli della gerarchia professionale». Orbene, nel prevedere che i candidati a un posto in una qualsiasi categoria dei corpi di polizia locale non debbano aver oltrepassato i 30 anni di età, l’articolo 32 della la legge n. 2/2007 fissa norme in materia di accesso a un impiego pubblico ai sensi della sopramenzionata disposizione della direttiva (8).

10.      È altrettanto indubbio che la legge in questione preveda una disparità di trattamento in funzione dell’età. Al riguardo ricordo che, ai termini dell’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva, ai fini di quest’ultima, per «principio della parità di trattamento» si intende l’assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta basata su uno dei motivi di cui all’articolo 1 di tale direttiva. L’articolo 2 della stessa specifica, al paragrafo 2, lettera a), che, ai fini dell’applicazione del suo paragrafo 1, sussiste discriminazione diretta quando, sulla base di uno qualsiasi dei motivi di cui all’articolo 1 della direttiva, una persona è trattata meno favorevolmente rispetto ad un’altra che versa in una situazione analoga (9). Orbene, l’applicazione dell’articolo 32 della legge n. 2/2007 implica che alcune persone, per il solo fatto di aver superato i 30 anni, siano trattate meno favorevolmente di altre che versano in situazioni analoghe. Detta disposizione introduce pertanto una disparità di trattamento fondata direttamente sull’età, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva (10).

11.      La sola questione che si pone nel giudizio principale, in ordine alla quale la giurisdizione di rinvio richiede l’interpretazione della Corte, è dunque se detta disparità di trattamento costituisca una discriminazione diretta ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva o se sia suscettibile di rientrare in una delle eccezioni previste agli articoli 4, paragrafo 1, e 6, paragrafo 1, della stessa.

A –    Sull’interpretazione dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva

12.      Ai termini dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva, intitolato «Requisiti per lo svolgimento dell’attività lavorativa», gli Stati membri «possono stabilire che una differenza di trattamento basata su una caratteristica correlata a uno qualunque dei motivi di cui all’articolo 1 non costituisca discriminazione laddove, per la natura di un’attività lavorativa o per il contesto in cui essa viene espletata, tale caratteristica costituisca un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell’attività lavorativa, purché la finalità sia legittima e il requisito proporzionato» (11).

13.      I governi spagnolo, italiano, tedesco e francese ritengono che il limite di età su cui si controverte nel giudizio principale sia giustificato in forza della suddetta disposizione, poiché alcune delle funzioni assegnate agli agenti della polizia locale richiedono requisiti fisici particolarmente elevati, e comunque superiori alla norma, che si riscontrano solo nei funzionari più giovani. La previsione di un tale limite perseguirebbe lo scopo di garantire il carattere operativo e il buon funzionamento del corpo degli agenti di polizia locale, garantendo che i funzionari nuovamente assunti siano in grado di svolgere i compiti maggiormente impegnativi dal punto di vista fisico per un periodo di tempo relativamente lungo della loro carriera. Dubitano, invece, della legittimità del limite di età controverso sia il giudice di rinvio sia il ricorrente nel giudizio principale e la Commissione.

14.      Secondo quanto chiarito dalla Corte nella sentenza Wolf − cui fanno riferimento tanto la giurisdizione di rinvio quanto, con argomentazioni opposte, tutti gli intervenienti −, l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva abilita gli Stati membri a derogare al principio della parità di trattamento qualora una caratteristica legata al motivo su cui si basa la disparità di trattamento, e non il motivo in sé, costituisca un requisito essenziale e determinante ai fini dello svolgimento dell’attività lavorativa, purché la finalità perseguita sia legittima e il requisito proporzionato (12).

15.      In tale sentenza, in cui era in causa il limite massimo di età di 30 anni imposto da un Land tedesco per l’accesso al servizio tecnico di medio livello dei vigili del fuoco, la Corte ha precisato, in primo luogo, che l’obiettivo consistente nel garantire il carattere operativo e il buon funzionamento di servizi quali quelli enumerati nel considerando 18 della direttiva (13), tra cui figurano anche i servizi di polizia, deve considerarsi come una «finalità legittima» ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva stessa (14).

16.      Nella specie, la normativa in causa nel giudizio principale − a supporre che, come sostiene in particolare il governo spagnolo, persegua realmente un siffatto obiettivo, elemento che spetta al giudice di rinvio accertare in via definitiva (15) − potrebbe pertanto giustificarsi in base alla sopra citata disposizione della direttiva, qualora le altre condizioni da essa previste fossero soddisfatte.

17.      In secondo luogo, nella sentenza Wolf, la Corte ha ritenuto, sulla base dei chiarimenti forniti dal governo tedesco, che il fatto di possedere «capacità fisiche particolarmente significative» fosse un requisito essenziale e determinante ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva per l’esercizio della professione in causa. In proposito essa ha osservato che, contrariamente alle funzioni di direzione e di controllo proprie del servizio tecnico dei vigili del fuoco, le attività del servizio tecnico di medio livello erano caratterizzate da un impegno di natura fisica, essendo i componenti di tale servizio preposti, in particolare, alla lotta agli incendi, al soccorso alle persone e agli animali, alla tutela dell’ambiente e alla protezione contro animali pericolosi oltre che ad attività di supporto (16).

18.      Non sono convinto che la medesima conclusione possa essere raggiunta, nella specie, per quanto concerne gli agenti della polizia locale nelle Asturie. Secondo quanto emerge dall’ordinanza di rinvio, l’attività svolta da tali funzionari copre diversi settori d’intervento e comprende sia operazioni «sul campo», come ad esempio l’arresto degli autori di fatti criminosi, che possono richiedere l’impiego della forza fisica, sia compiti meno impegnativi dal punto di vista psico-fisico, quali, ad esempio, il controllo della circolazione stradale (17). La funzione dei corpi di polizia locale in Spagna presenta dunque uno spettro di attività notevolmente più ampio e variegato rispetto a quella del servizio tecnico di medio livello dei vigili del fuoco esaminata dalla Corte nella sopra menzionata sentenza Wolf, i cui componenti, secondo quanto emerge da tale sentenza, sono chiamati a svolgere prevalentemente, se non esclusivamente, operazioni sul campo, che implicano un impegno fisico elevato.

19.      In terzo luogo, la Corte ha ritenuto che il requisito attinente al possesso di capacità fisiche elevate ai fini dello svolgimento delle funzioni assegnate al servizio tecnico di medio livello dei vigili del fuoco fosse legata all’età. A tal fine, basandosi sui dati derivanti da studi condotti nell’ambito della medicina del lavoro e dello sport prodotti dal governo tedesco, da cui emergeva che le capacità respiratorie, la muscolatura e la resistenza diminuiscono con l’età, essa ha concluso che alcuni dei compiti assegnati ai componenti di tale servizio, come la lotta agli incendi o il soccorso alle persone, necessitassero di capacità fisiche particolarmente elevate e potessero essere svolti solo dai giovani funzionari o, comunque, di età inferiore, nel primo caso, ai 45 anni e, nel secondo, ai 50.

20.      Orbene, non esistono, a mio avviso, elementi che consentano di giungere alle medesime conclusioni nel caso di specie. Da un lato, l’affermazione contenuta nelle osservazioni del governo spagnolo secondo cui la forma fisica che devono avere gli agenti dei corpi di polizia locali è comparabile a quella richiesta ai vigili del fuoco impegnati in operazioni di lotta agli incendi e di soccorso alle persone (18), quale accertata dalla Corte nella richiamata sentenza Wolf, si basa su semplici allegazioni non suffragate da elementi o da dati che consentano di analizzare la situazione specifica di tali corpi. Dall’altro, come già osservato sopra, stando alle informazioni contenute nell’ordinanza di rinvio e nelle osservazioni del governo spagnolo, buona parte dei compiti assegnati agli agenti di polizia locale spagnola non sembrano richiedere caratteristiche fisiche eccezionali, mentre emerge chiaramente dalla sentenza Wolf che l’insieme delle attività svolte dai componenti del servizio tecnico intermedio dei vigili del fuoco, o quanto meno quelle maggiormente caratterizzanti la funzione di tale servizio, esigevano siffatte caratteristiche.

21.      Più in generale, emerge da quanto precede che, nel caso di specie, non ricorrono le condizioni che hanno condotto la Corte a pronunciarsi in favore del limite di età in questione nella sentenza Wolf. Non ritengo, infatti, che sia possibile concludere, contrariamente a quanto la Corte ha fatto in tale sentenza, che il possesso di «qualità fisiche particolarmente elevate» sia un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento della funzione di agente della polizia locale, quale descritta nell’ordinanza di rinvio, anche tenendo conto della circostanza, sottolineata in particolare dai governi spagnolo e francese, che l’esercizio di tale funzione può implicare l’uso delle armi. Inoltre, se per una parte dei compiti assegnati agli agenti di polizia locale è lecito ritenere che siano necessarie determinate capacità fisiche, non è invece, a mio avviso, possibile, sulla base degli elementi sottoposti alla Corte, concludere che dette capacità sono imprescindibilmente legate a una fascia d’età determinata e che esse non sono riscontrabili in soggetti che hanno superato uno specifico limite di età, come concluso dalla Corte nella causa Wolf.

22.      Ne consegue, sotto il profilo del carattere necessario e dunque proporzionato del limite di età controverso, che non è neanche possibile concludere, come ha fatto la Corte nella citata sentenza Wolf, che l’obiettivo di garantire il carattere operativo e il buon funzionamento del corpo degli agenti di polizia locale richieda di mantenere una determinata configurazione delle età al suo interno che imponga, a sua volta, di reclutare esclusivamente funzionari al di sotto dei 30 anni (19).

23.      Sempre sotto il profilo della proporzionalità, osservo che non risulta dall’ordinanza di rinvio che gli agenti che abbiano superato una determinata età sono d’ufficio assegnati ad attività meno impegnative dal punto di vista fisico o che non comportano l’uso di armi, mentre tale ordinanza menziona la possibilità, per i funzionari della polizia nazionale o di alcune comunità locali che sono in servizio attivo, di passare, su loro istanza, ad altra attività una volta compiuti i 58 anni di età (cosiddetto regime della «segunda actividad»), vale a dire a soli 7 anni dal pensionamento, fissato a 65 anni.

24.      In tali circostanze, si può ritenere che il possesso delle capacità fisiche necessarie allo svolgimento dell’attività di agente della polizia locale possa essere adeguatamente valutato sulla base delle prove fisiche, peraltro particolarmente rigorose, e delle esclusioni mediche previste dal bando di concorso controverso e che il limite di età in questione, di conseguenza, non sia necessario.

25.      Ricordo che, in quanto autorizza a derogare a un principio fondamentale del diritto dell’Unione, l’articolo 4, paragrafo 1, dev’essere interpretato restrittivamente e che, come espressamente indicato al considerando 23 della direttiva stessa, la possibilità di deroga è circoscritta a casi «strettamente limitati» (20). A mio avviso, nella specie, non si versa in uno di tali casi.

26.      Sulla base delle considerazioni che precedono, ritengo che l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale quale quella oggetto della causa principale, che fissa a 30 anni l’età massima per partecipare a una selezione in vista dell’assunzione nel corpo degli agenti di polizia locale.

B –    Sull’interpretazione dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva

27.      Ricordo che, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva, «gli Stati membri possono prevedere che le disparità di trattamento in ragione dell’età non costituiscano discriminazione laddove esse siano oggettivamente e ragionevolmente giustificate, nell’ambito del diritto nazionale, da una finalità legittima, compresi giustificati obiettivi di politica del lavoro, di mercato del lavoro e di formazione professionale, e i mezzi per il conseguimento di tale finalità siano appropriati e necessari» (21).

28.      Tale disposizione instaura un regime derogatorio in considerazione della «specificità» riconosciuta all’età tra i motivi di discriminazione contemplati dalla direttiva. (22) Essa consente, in particolare, agli Stati membri di adottare, nel loro diritto nazionale, disposizioni che stabiliscono disparità di trattamento fondate sull’età che ricadrebbero altrimenti nella categoria delle discriminazioni dirette ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva stessa (23). Detta facoltà, «in quanto configura un’eccezione al principio del divieto delle discriminazioni (24), è strettamente delimitata dalle condizioni previste dallo stesso articolo 6, paragrafo 1» (25).

29.      Occorre dunque chiedersi se, in diritto spagnolo, la previsione del limite di età su cui si controverte nel giudizio principale risponda a una finalità legittima ai sensi della disposizione citata, suscettibile di giustificare obiettivamente e ragionevolmente la disparità di trattamento che ne deriva e se tale limite costituisca un mezzo appropriato e necessario al conseguimento di detta finalità.

a)      Identificazione delle finalità perseguite

30.      Rilevo anzitutto che non emerge né dall’ordinanza di rinvio né dal fascicolo trasmesso alla Corte che la normativa su cui si basa il bando di concorso in causa nel procedimento nazionale faccia espresso riferimento a finalità quali quelle specificate all’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva per giustificare la previsione del limite di età controverso. Tale circostanza non è tuttavia di per sé sufficiente a escludere che detto limite possa comunque essere giustificato in base a tale disposizione (26). La Corte ha, infatti, riconosciuto che, in mancanza di precisazioni contenute nella normativa nazionale, le finalità perseguite da quest’ultima possono essere dedotte da «elementi attinenti al contesto generale della misura interessata» (27).

31.      Se la Corte ammette, oramai per giurisprudenza costante, che l’analisi degli «elementi contestuali» possa supplire all’assenza di un riferimento esplicito nella normativa nazionale in causa, i limiti del ricorso a una tale analisi non appaiono ancora chiari. Se, in alcuni casi, la Corte ha condotto un’attenta ricostruzione delle finalità di detta normativa basandosi sulle indicazioni fornite dalla giurisdizione di rinvio o contenute nel fascicolo (28), in altri essa si è accontentata di rinviare alle osservazioni dello Stato membro interessato, anche ove l’invocazione di obiettivi coperti dalla deroga di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva risultava scarsamente circostanziata (29). Essa ha peraltro riconosciuto agli Stati membri la possibilità di invocare e dimostrare finalità diverse da quelle identificate dal giudice di rinvio o anche espressamente richiamate dalla normativa nazionale (30). Infine, non ha escluso la possibilità di tener conto, nel quadro della sua analisi, anche di finalità menzionate non già dallo Stato membro interessato ma da Stati membri intervenienti (31).

32.      In proposito, mi sembra opportuno ricordare che l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva prevede una limitata forma di deroga al principio fondamentale di non discriminazione in funzione dell’età, giustificata da considerazioni particolari di politica sociale proprie di un determinato Stato membro.

33.      L’applicazione di tale deroga presuppone l’adozione di una misura nazionale specifica che persegua obiettivi ben definiti. Tali obiettivi, ove non espressamente menzionati, devono almeno essere chiaramente deducibili dal contesto della misura stessa. Se, come affermato dalla Corte nella sentenza The Incorporated Trustees of the National Council for Ageing, la direttiva non impone agli Stati membri di stabilire un elenco puntuale delle disparità di trattamento che possono essere giustificate da una finalità legittima ai sensi del suddetto articolo 6, paragrafo 1 (32), esigenze tanto di certezza del diritto che di esercizio del sindacato giurisdizionale richiedono che le finalità della normativa nazionale che introduce una deroga al divieto di discriminazioni in funzione dell’età siano chiaramente identificate dallo Stato membro e che il loro carattere legittimo ai sensi della disposizione in parola sia sufficientemente dimostrato.

34.      D’altro canto, la stessa Corte ha chiarito che «semplici affermazioni generiche, riguardanti l’attitudine di un provvedimento determinato a partecipare alla politica del lavoro, del mercato del lavoro o della formazione professionale, non sono sufficienti affinché risulti che l’obiettivo perseguito da tale provvedimento possa essere tale da giustificare una deroga in base all’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva» e che tale disposizione impone agli Stati membri «l’onere di dimostrare la legittimità dell’obiettivo perseguito nel rispetto di un’elevata soglia probatoria» (33).

35.      Quanto sopra esclude che possano entrare in linea di conto obiettivi diversi da quelli menzionati nel provvedimento in causa o indicati dal giudice di rinvio, unico competente a interpretare la normativa nazionale applicabile, e/o desumibili, anche alla luce delle precisazioni apportate dallo Stato membro in questione, dal contesto del provvedimento.

36.      Nel caso di specie, come anticipato sopra, la legge che introduce il limite di età controverso non precisa le ragioni di tale scelta. L’ordinanza di rinvio contiene solo un riferimento implicito all’esigenza di assicurare un ragionevole periodo di occupazione prima del pensionamento o del passaggio alla cosiddetta «segunda actividad» e il fascicolo nazionale non contiene elementi aggiuntivi. Dal canto suo, il governo spagnolo, rinviando alle conclusioni dell’avvocato generale Bot nella citata causa Wolf (34), fa riferimento a obiettivi di politica dell’impiego legati alla gestione del corpo degli agenti della polizia locale, quali, in particolare, la realizzazione di una configurazione delle età equilibrata in seno a tale corpo, che consenta di assicurare l’assolvimento dei diversi compiti ad esso assegnati. Detto governo fa inoltre valere che l’assunzione di agenti in grado di svolgere l’insieme di tali compiti per un tempo sufficientemente lungo prima del pensionamento o del passaggio alla «segunda actividad» risponde altresì all’obiettivo di ridurre la spesa pubblica, poiché consente di procedere con minore frequenza a nuove assunzioni. Tale obiettivo, in linea con la politica, intrapresa a livello nazionale, di riduzione delle spese delle pubbliche amministrazioni, parteciperebbe all’insieme delle misure adottate al fine di risanare l’economia spagnola.

37.      Alla luce di quanto precede, e fermo restando che spetta, in ultima istanza, al giudice nazionale identificare l’obiettivo realmente perseguito dalla normativa in causa (35), le finalità che possono ascriversi alla misura controversa nel giudizio principale sulla base dei dati di cui dispone la Corte sono: i) l’esigenza di assicurare un ragionevole periodo di occupazione prima del pensionamento, ii) la realizzazione di una configurazione delle età equilibrata in seno al corpo degli agenti di polizia locale, al fine di assicurare il corretto funzionamento dello stesso, e iii) una politica delle assunzioni improntata ad una riduzione dei costi.

38.      Non devono invece, a mio avviso, essere prese in considerazione, poiché non risulta che siano riferibili al provvedimento controverso nel giudizio principale, le finalità menzionate dai governi tedesco, italiano e francese o desumibili dalle loro osservazioni e relative, in particolare, a esigenze connesse alla formazione professionale, alla promozione dell’occupazione dei giovani e alla sicurezza pubblica. Nel seguito della mia analisi terrò tuttavia conto anche di tali finalità, per l’ipotesi in cui la Corte non condividesse l’opinione da me espressa circa la loro irrilevanza nel caso di specie.

b)      Legittimità delle finalità e degli obiettivi perseguiti

39.      Non vi è dubbio che eventuali condizioni di formazione richieste per il lavoro di cui trattasi o la necessità di assicurare un ragionevole periodo d’impiego prima del pensionamento costituiscano finalità legittime atte a giustificare la fissazione di un’età massima per l’assunzione (e quindi per la partecipazione a una selezione in vista dell’assunzione). Tali finalità sono espressamente menzionate all’articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, lettera c), della direttiva.

40.      Non è invece, a mio avviso, altrettanto pacifico che costituisca una finalità legittima ai sensi di detta disposizione l’obiettivo volto a stabilire una struttura delle età equilibrata, che consenta di garantire il carattere operativo e il buon funzionamento del corpo degli agenti di polizia locale.

41.      In proposito ricordo che, secondo la Corte, le finalità da ritenersi «legittime» in base al suddetto articolo 6, paragrafo 1, e, conseguentemente, atte a giustificare una deroga al principio del divieto delle discriminazioni fondate sull’età rispondono a «obiettivi di politica sociale, come quelli connessi alla politica del lavoro, del mercato del lavoro o della formazione professionale» (36).

42.      Orbene, sebbene non si possa negare che il buon funzionamento di un corpo di polizia, a livello sia nazionale sia locale, risponda a un obiettivo d’interesse generale, tale obiettivo non rientra fra quelli che, in base alla giurisprudenza della Corte, consentono agli Stati membri di derogare al principio di non discriminazione in funzione dell’età ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva.

43.      Che non tutti gli obiettivi d’interesse generale perseguiti dagli Stati membri entrino in linea di conto ai fini dell’applicazione del suddetto articolo 6, paragrafo 1, emerge chiaramente dalla sentenza pronunciata dalla Grande Sezione della Corte nella causa Prigge e a., in cui la Corte, dopo aver ribadito che «le finalità legittime di cui a tale disposizione sono collegate alla politica del lavoro, del mercato del lavoro e della formazione professionale», ha escluso che rientrasse in tali finalità l’obiettivo di garantire la sicurezza del traffico aereo (37). É vero che nella sentenza Fuchs e Köhler, che precede di poco la sopra menzionata sentenza Prigge e a, la Corte sembra ammettere che anche l’obiettivo di assicurare un servizio pubblico di qualità, nella specie quello della giustizia, sia suscettibile di entrare in linea di conto ai fini dell’applicazione della deroga prevista dall’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva. Tuttavia, emerge chiaramente dai punti 50 e 53 di tale sentenza che tale obiettivo è stato ritenuto rilevante solo nella misura in cui esso coincideva, nell’ambito di considerazioni relative alla politica dell’occupazione e del mercato del lavoro dello Stato membro interessato, con altri obiettivi, quali, in particolare, quello di favorire l’occupazione e la promozione dei giovani (38).

44.      D’altro canto, come si è visto sopra, nella sentenza Wolf, la finalità di preservare l’operatività e il buon funzionamento del servizio tecnico di medio livello dei vigili del fuoco invocata dal governo tedesco, analoga a quella menzionata nel presente giudizio dal governo spagnolo, è stata esaminata dalla Corte unicamente nel quadro della deroga di cui all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva, e ciò nonostante i quesiti pregiudiziali formulati dal giudice del rinvio vertessero sul solo articolo 6, paragrafo 1. Dopo aver richiamato il considerando 18 della direttiva, secondo cui quest’ultima «non può avere l’effetto di costringere le forze armate nonché i servizi di polizia, penitenziari o di soccorso ad assumere o mantenere nel posto di lavoro persone che non possiedano i requisiti necessari per svolgere l’insieme delle funzioni che possono essere chiamate ad esercitare, in considerazione dell’obiettivo legittimo di salvaguardare il carattere operativo di siffatti servizi», al punto 39 della richiamata sentenza, la Corte ha precisato che «l’intento di assicurare il carattere operativo e il buon funzionamento dei vigili del fuoco professionali costituisce una finalità legittima ai sensi dell’articolo 4, [paragrafo] 1, della direttiva». Nello stesso senso, nella sentenza Petersen (39), obiettivi connessi alla tutela della salute sono stati esaminati alla luce del solo articolo 2, paragrafo 5, della direttiva, nonostante, anche in questo caso, la giurisdizione di rinvio avesse fondato la sua analisi sull’articolo 6, paragrafo 1.

45.      Analogamente, non possono, a mio avviso, ritenersi ricompresi tra le finalità legittime di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva gli obiettivi di sicurezza pubblica, genericamente richiamati da alcuni dei governi intervenienti, quanto meno laddove non si accompagnino ad obiettivi di politica sociale quali quelli tipizzati da tale disposizione.

46.      Considerazioni analoghe possono, a mio avviso, essere svolte anche per quanto concerne l’obiettivo volto a privilegiare una politica delle assunzioni che consenta una riduzione dei costi e, conseguentemente, una diminuzione delle spese della pubblica amministrazione, anch’esso invocato dal governo spagnolo nelle sue osservazioni.

47.      In proposito ricordo che la Corte ha precisato che le finalità legittime che consentono di giustificare una disparità di trattamento in funzione dell’età ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva «sono diverse dai motivi puramente individuali propri della situazione del datore di lavoro, come la riduzione dei costi o il miglioramento della competitività» (40).

48.      Orbene, è chiaro che, laddove il datore di lavoro è una pubblica amministrazione, l’obiettivo di riduzione dei costi risponde, in linea di massima, ad una finalità d’interesse generale, alla stessa stregua di quelle contemplate dall’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva. Questa sola considerazione non è tuttavia sufficiente, a mio avviso, a far ritenere che un siffatto obiettivo rientri tra le finalità legittime ammesse da tale disposizione. Seguendo questa logica, infatti, ogni disparità di trattamento in funzione dell’età che consenta una riduzione della spesa pubblica sarebbe, per questo solo motivo, giustificabile in base all’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva (41). Ne risulterebbe un’inammissibile estensione di un’eccezione al principio fondamentale del divieto delle discriminazioni, che, in quanto tale, è stata dal legislatore comunitario circoscritta entro limiti ben definiti e dev’essere interpretata dal giudice dell’Unione in senso restrittivo.

49.      La Corte si è, d’altronde, chiaramente espressa in tal senso, nella sentenza Fuchs e Köhler. Essa ha affermato che, se «il diritto dell’Unione non impedisce agli Stati membri di tener conto di considerazioni di bilancio parallelamente ad altre di ordine politico, sociale o demografico», ciò può avvenire solo nel rispetto del principio generale del divieto di discriminazioni fondate sull’età (42) e che, «se determinate considerazioni di bilancio possono essere alla base delle scelte di politica sociale di uno Stato membro ed influenzare la natura o l’entità delle misure che questo intende adottare, simili considerazioni non possono però, di per sé sole, costituire una finalità legittima» ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva (43).

50.      Per quanto concerne, più specificamente, la finalità consistente nell’instaurare una configurazione equilibrata delle età nell’ambito di un determinato settore di attività, ricordo che la Corte ne ha riconosciuto il carattere legittimo ai fini dell’applicazione dell’eccezione di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva, nella sola misura in cui fosse volta a favorire obiettivi occupazionali, quali, segnatamente, la promozione delle assunzioni, in particolare dei giovani (44), nell’interesse di una ripartizione del lavoro tra le generazioni (45). Inoltre, le sentenze in cui la Corte si è pronunciata in favore del carattere legittimo di tale finalità concernevano misure nazionali che prevedevano il pensionamento obbligatorio dei dipendenti che avevano raggiunto l’età pensionabile (46) o il loro collocamento a riposo d’ufficio. (47)

51.      Il caso di specie si distingue nettamente da tali ipotesi, sia perché riguarda un limite massimo di età per l’accesso alla professione in questione e coinvolge, dunque, una cerchia di soggetti più ampia e non solo chi si trova alla fine della propria vita lavorativa sia perché la ripartizione tra fasce di età invocata come finalità legittima dal governo spagnolo non risponde all’obiettivo di promuovere nuove assunzioni − e dunque l’occupazione −, ma, al contrario, di limitarle, allo scopo segnatamente di ridurre le spese ad esse connesse.

52.      Dall’insieme delle considerazioni che precedono emerge che, tra quelle sopra considerate, solo le finalità che si collegano, da un lato, alle condizioni di formazione e, dall’altro, alla necessità di assicurare un ragionevole periodo d’impiego prima del pensionamento o del passaggio alla «segunda actividad» possono considerarsi «finalità legittime» ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva.

c)      Necessità e adeguatezza degli strumenti

53.      Il limite di età controverso può ritenersi oggettivamente e ragionevolmente giustificato dalle finalità menzionate al paragrafo precedente, a condizione che la sua previsione non ecceda quanto necessario al conseguimento di queste ultime e soddisfi tali obiettivi in modo coerente e sistematico (48).

54.      L’esame circa la proporzionalità della misura in causa costituisce il cardine su cui si basa il controllo della legittimità del ricorso alla deroga di cui all’articolo 6, paragrafo 1. Esso deve pertanto essere accurato e non possono ritenersi sufficienti a tal fine semplici affermazioni generiche, avanzate dallo Stato membro interessato, circa l’attitudine del provvedimento in causa a realizzare gli obiettivi di politica sociale da esso perseguiti (49). Come affermato dalla Corte nella sentenza Mangold, il rispetto del principio di proporzionalità richiede che qualsiasi deroga a un diritto individuale prescriva di conciliare, per quanto possibile, il principio di parità di trattamento con l’esigenza del fine perseguito (50).

55.      In proposito occorre ricordare che se, in base ad una giurisprudenza costante, gli Stati membri dispongono di un ampio margine discrezionale nella definizione delle misure atte a realizzare gli scopi di politica sociale e di occupazione che intendono perseguire (51), la Corte ha tuttavia chiarito che tale margine di discrezionalità non può avere l’effetto di svuotare della sua sostanza l’attuazione del principio di non discriminazione in funzione dell’età (52).

56.      Incombe, in linea di principio, al giudice nazionale verificare, alla luce di tutti gli elementi pertinenti e tenendo conto della possibilità di conseguire con altri mezzi la finalità legittima di politica sociale individuata, se la misura in causa, in quanto mezzo destinato al perseguimento di tale finalità, sia, secondo la formulazione dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva, «appropriato e necessario» (53). Rilevo tuttavia, che, adita in via pregiudiziale, la Corte non si esime, al fine di orientare il giudice di rinvio, dall’effettuare, sulla base dei dati a sua disposizione, un proprio esame sulla proporzionalità della misura in causa, talvolta anche particolarmente dettagliato.

57.      Nella specie, ritengo che il limite di età controverso vada ben al di là di ciò che può ritenersi necessario in relazione ad esigenze di formazione alla funzione di agente della polizia locale nonché al fine di assicurare che la persona nuovamente assunta presti servizio per un ragionevole periodo di tempo prima del pensionamento o del passaggio alla «sugunda actividad».

58.      Con riguardo alla formazione professionale − giustificazione che, ricordo, è stata menzionata dal governo francese nelle sue osservazioni, ma che non risulta fosse tra gli obiettivi perseguiti dal legislatore delle Asturie −, emerge dal bando di concorso in causa, contenuto nel fascicolo, che, prima di entrare in servizio, i candidati che hanno superato detto concorso devono seguire un periodo di «formazione selettiva» la cui durata è stabilita dalla scuola regionale delle polizie locali o dal Comune di Oviedo (54). Orbene, un tale periodo di formazione, anche ove dovesse durare più di uno o due anni (55), non sarebbe, a mio avviso, tale da giustificare l’esclusione dall’accesso all’impiego di cui trattasi di un’importante categoria di lavoratori, che comprende, al suo interno, fasce di età che si situano, se non all’inizio della vita professionale di un individuo, a uno stadio certamente non avanzato. Per i lavoratori che, come il ricorrente nella causa principale, si collocano nelle fasce di età più vicine al limite controverso, la perdita di opportunità conseguente all’esclusione dalla partecipazione al concorso può inoltre risultare ancor più pregiudizievole nella misura in cui tali lavoratori sono ancora lontani dall’età in cui possono maturare un diritto a pensione e sono più facilmente esposti a carichi familiari (56).

59.      Considerazioni analoghe valgono anche per quanto concerne l’obiettivo diretto ad assicurare che un ragionevole periodo di servizio sia svolto dagli agenti nuovamente assunti prima del pensionamento o del passaggio alla «segunda actividad», cui fa implicitamente riferimento la giurisdizione di rinvio. Infatti, poiché, in base alle informazioni fornite da tale giudice, l’età per il collocamento a riposo degli agenti della polizia locale è fissata a 65 anni e quella per il passaggio alla «segunda actividad» a 58 anni, anche un soggetto che acceda alla professione in parola dopo i 30 anni, in particolare se rientra, come nel caso del ricorrente nel giudizio principale, nelle fasce di età più vicine al limite controverso, avrà dinanzi a sé una carriera professionale regolare e potrà assicurare un ragionevole periodo di servizio, incluso nei ruoli maggiormente operativi, prima di maturare il diritto ad accedere al regime della «segunda atividad» per ragioni di età o di raggiungere l’età per il pensionamento. In proposito ricordo inoltre che, ai fini dell’ammissione al concorso specifico di merito nel quadro della mobilità interna, il bando di concorso in causa richiede che al candidato manchino non meno di 15 anni al raggiungimento dell’età pensionabile, il che eleva il limite massimo di età da 30 a 50 anni, introducendo un elemento di incoerenza nei requisiti di ammissione direttamente o indirettamente legati all’età (57).

60.      In tali circostanze, il limite di età controverso non appare proporzionato agli obiettivi considerati e non può pertanto considerarsi oggettivamente e ragionevolmente giustificato da tali obiettivi.

61.      Per completezza aggiungo che né le esigenze connesse alla sicurezza pubblica né l’obiettivo di assicurare il carattere operativo del corpo degli agenti di polizia locale, fatti valere dai governi intervenienti, a supporre che rientrino tra quelli perseguiti dal legislatore delle Asturie e che possano considerarsi come finalità legittime ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, sono, a mio avviso, suscettibili di giustificare il limite di età controverso in forza di tale disposizione.

62.      Al riguardo mi limito a osservare che la disparità di trattamento che discende dalla previsione di un tale limite di età non appare strettamente necessaria al fine di garantire il conseguimento dei suddetti obiettivi, come dimostra, tra l’altro, il fatto che nessun limite di questo tipo è previsto per l’accesso alla funzione di agente della polizia nazionale spagnola (58) e di agente della polizia locale in comunità autonome diverse da quella delle Asturie, che un’età massima più elevata è prevista dalla legislazione di altre comunità autonome o, ancora, che l’analogo limite di età previsto per l’ammissione al concorso per allievo ispettore del corpo della polizia nazionale è stato dichiarato illegittimo dal Tribunal supremo spagnolo (59) e, infine, che un dibattito circa la legittimità del limite su cui si controverte nel giudizio principale è in corso in seno agli organi legislativi delle Asturie.

63.      La disparità di soluzioni adottate a livello nazionale e regionale non solo è tale da mettere in dubbio la necessità della misura in causa, ma costituisce un fattore d’incoerenza normativa all’interno dello Stato membro interessato. Orbene, conformemente a una giurisprudenza costante, una normativa è idonea a garantire la realizzazione dell’obiettivo addotto solo se risponde realmente all’intento di raggiungerlo in modo coerente e sistematico (60).

64.      Certo, nella sentenza Fuchs e Köhler, la Corte ha affermato che, nel quadro della ripartizione di competenze tra autorità centrali e regionali di uno Stato membro, nella specie la Repubblica federale tedesca, l’esistenza di uno «sfasamento temporale tra le modifiche apportate alla legge (…) di un Land e quelle introdotte in un altro (…) Land non vale di per sé a rendere incoerente la legislazione in questione», il ritmo di tali modifiche ben potendo variare da un ente territoriale all’altro in funzione delle specificità regionali (61). Tuttavia, nel caso di specie, non risulta che il limite di età in causa sia stato mantenuto in considerazione della realtà socio-economica delle Asturie. Al contrario, il giudice di rinvio sembra escludere che le specificità di tale regione possano giustificare una soluzione diversa da quella verso la quale la Spagna si è orientata a livello sia centrale che locale.

d)      Esito dell’analisi in base all’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva

65.      Sulla base delle considerazioni esposte sopra, e alla luce delle informazioni di cui dispone la Corte, ritengo che la disparità di trattamento in funzione dell’età insita nel limite massimo di età inserito nel bando di concorso controverso non possa giustificarsi in forza dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva.

IV – Conclusione

66.      Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono suggerisco alla Corte di rispondere come segue al quesito pregiudiziale posto dal Juzgado Contencioso-Administrativo n° 4 de Oviedo:

«Gli articoli 4, paragrafo 1, e 6, paragrafo 1, della direttiva del Consiglio 2000/78/CE, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale quale quella oggetto della causa principale, che fissa a 30 anni l’età massima per partecipare a una selezione in vista dell’assunzione nel corpo degli agenti di polizia locale».


1 – Lingua originale: l’italiano.


2 – Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303, pag. 16).


3 – La tutela contro le discriminazioni fondate sull’età trae origine dall’Employment Age Discrimination Act statunitense del 1965, ed era originariamente diretta a proteggere i lavoratori più anziani (al di sopra dei 40 anni). L’età non è annoverata tra i motivi elencati all’articolo 14 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), tuttavia la Corte di Strasburgo ha precisato che essa è compresa nell’espressione «ogni altra condizione» che figura in tale disposizione (sentenza del 10 giugno 2010, Schwizgebel c. Svizzera, n. 25762/07).


4 – Sentenza Mangold (C‑144/04, EU:C:2005:709, punto 75).


5 – Nella celebre sentenza Massachusetts Board of Retirement v. Murgia, del 1967 (427 U.S. 307), la Corte suprema americana ha escluso che una differenziazione in funzione dell’età costituisse una «classificazione sospetta», definendo tale nozione nei seguenti termini: «a suspect class is one saddled with such disabilities, or subjected to such a history of purposeful unequal treatment, or relegated to such a position of political powerlessness as to command extraordinary protection from the majoritarian political process».


6 – Mettendo a raffronto la natura della discriminazione basata sul sesso con quella basata sull’età, nelle sue conclusioni nella causa Lindorfer/Consiglio (C‑227/04 P, EU:C:2005:656), l’avvocato generale Jacobs osservava: «sex is essentially a binary criterion, whereas age is a point on a scale. Sex discrimination based on actuarial tables is thus an extremely crude form of discrimination, involving very sweeping generalisations, whereas age discrimination may be graduated and may rely on more subtle generalisations» (paragrafo 84).


7 – C‑229/08, EU:C:2010:3.


8 – V., in tal senso, sentenza Wolf (EU:C:2010:3, punto 27).


9 – V. sentenze Palacios de la Villa (C‑411/05, EU:C:2007:604, punto 50); The Incorporated Trustees of the National Council for Ageing (C‑388/07, EU:C:2009:128, punto 33) e Wolf (EU:C:2010:3, punto 28).


10 – V., per analogia, sentenza Wolf (EU:C:2010:3, punto 29).


11 – Il corsivo è mio.


12 – EU:C:2010:3, punti 35 e 36.


13 – Il considerando 18 della direttiva precisa che quest’ultima «non può avere l’effetto di costringere le forze armate nonché i servizi di polizia, penitenziari o di soccorso ad assumere persone che non possiedano i requisiti necessari per svolgere l’insieme delle funzioni che possono essere chiamate ad esercitare, in considerazione dell’obiettivo legittimo di salvaguardare il carattere operativo di detti servizi».


14 – EU:C:2010:3, punto 38.


15 – Sull’identificazione delle finalità suscettibili di giustificare una disparità di trattamento in base alla direttiva, v. infra, per quanto concerne l’applicazione della deroga di cui all’articolo 6, paragrafo 1.


16 – Sentenza Wolf (EU:C:2010:3, punto 40).


17 – Secondo quanto emerge dall’ordinanza di rinvio, l’articolo 18, paragrafo 6, della legge 2/2007 determina le funzioni degli agenti nei seguenti termini: «aiuto ai cittadini, protezione di persone e beni, detenzione e custodia degli autori di atti criminosi, pattugliamento a scopo preventivo, controllo della circolazione stradale, e ogni altra funzione simile che sia attribuita dai relativi superiori». Nelle sue osservazioni, il governo spagnolo menziona altresì l’articolo 53, paragrafo 1, della Ley Orgánica 2/86 de 13 de marzo de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, in base al quale i corpi di polizia locale esercitano le funzioni di seguito elencate: a) proteggere le autorità delle collettività locali e assicurare la sorveglianza dei loro locali e delle loro installazioni; b) assicurare l’ordine, la segnaletica e la regolazione del traffico nel centro città, conformemente alla regolamentazione stradale; c) redigere i processi verbali degli incidenti della circolazione avvenuti nel centro città; d) assicurare la polizia amministrativa per quanto concerne le ordinanze, bandi e altri atti adottati dai comuni nel quadro delle loro competenze; e) partecipare alle funzioni della polizia giudiziaria; f) prestare soccorso in caso d’incidenti, di catastrofi o di calamità pubbliche, partecipando all’esecuzione dei piani di protezione civile; g) procedere alle inchieste e adottare ogni misura al fine di evitare la commissione d’infrazioni; h) sorvegliare gli spazi pubblici e collaborare con le forze dell’ordine dello Stato e con la polizia delle comunità autonome per assicurare la protezione delle manifestazioni e il mantenimento dell’ordine nel corso dei grandi assembramenti, quando il loro intervento è richiesto, e i) cooperare al fine di risolvere conflitti privati, quando il loro intervento è richiesto.


18 – Affermazioni analoghe si ritrovano nelle osservazioni dei governi tedesco, italiano e, anche se con qualche sfumatura maggiore, francese.


19 – Ricordo che, nella sentenza Wolf, la Corte ha ritenuto che il limite di età previsto dalla normativa in causa fosse idoneo al perseguimento della finalità consistente nel garantire il carattere operativo e il buon funzionamento del servizio in questione e non andasse oltre quanto necessario per il suo raggiungimento. Secondo la Corte, poiché i compiti relativi alla lotta agli incendi e al soccorso alle persone che incombono al servizio tecnico di medio livello dei vigili del fuoco potevano essere compiuti solo dai funzionari più giovani, poteva ritenersi necessario che la maggior parte dei funzionari di tale servizio fosse in grado di svolgere detti compiti e avesse, dunque, meno di 45 o di 50 anni. Un’assunzione in età avanzata avrebbe comportato che un eccessivo numero di funzionari non avrebbe potuto essere assegnato ai compiti più impegnativi dal punto di vista fisico e, comunque, non per una durata sufficientemente lunga.


20 – V., in tal senso, sentenza The Incorporated Trustees of the National Council for Ageing (EU:C:2009:128, punto 62). Tecnicamente l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva, come il successivo articolo 6, non prevede una deroga o un’eccezione al divieto di discriminazione, ma permette di giustificare una disparità di trattamento escludendo che possa essere qualificata come discriminazione in base all’articolo 2 della direttiva stessa. Dal punto di vista sostanziale, la Corte tratta tuttavia tali disposizioni come eccezioni al generale divieto di discriminazioni.


21 – Il corsivo è mio.


22 – Detta specificità si troverebbe riflessa nel considerando 25 della direttiva, secondo cui, sebbene il divieto di discriminazione basata sull’età costituisca un elemento essenziale per il perseguimento degli obiettivi definiti negli orientamenti in materia di occupazione, approvati dal Consiglio europeo a Helsinki il 10 e l’11 dicembre 1999, e la promozione della diversità nell’occupazione, «in talune circostanze, delle disparità di trattamento in funzione dell’età possono essere giustificate e richiedono pertanto disposizioni specifiche che possono variare secondo la situazione degli Stati membri», v. sentenza Age Concern England (EU:C:2009:128, punto 60).


23 – Sentenza The Incorporated Trustees of the National Council for Ageing (EU:C:2009:128, punto 62).


24 – In base al citato articolo 6, paragrafo 1, della direttiva, tale facoltà si esercita «[f]atto salvo l’articolo 2, [paragrafo] 2» (dalla comparazione con le altre versioni linguistiche della direttiva emerge che la locuzione «fatto salvo», posta all’inizio del paragrafo, ha valore concessivo e deve piuttosto leggersi come «nonostante»).


25 – Sentenza The Incorporated Trustees of the National Council for Ageing (EU:C:2009:128, punto 62).


26 – Sentenza Palacios de la Villa (EU:C:2007:604, punto 56).


27 – Sentenze Palacios de la Villa (EU:C:2007:604, punto 57); The Incorporated Trustees of the National Council for Ageing (EU:C:2009:128, punto 45); Petersen (C‑341/08, EU:C:2010:4, punto 40); Georgiev (C‑250/09 e C‑268/09, EU:C:2010:699, punto 40); Rosenbladt (C‑45/09, EU:C:2010:601, punto 58); Fuchs e Köhler (C‑159/10 e C‑160/10, EU:C:2011:508, punto 39), nonché Commissione/Ungheria (C‑286/12, EU:C:2012:687, punto 56).


28 – È il caso nella sentenza Georgiev (EU:C:2010:699).


29 – Ibidem.


30 – Sentenza Fuchs e Köhler (EU:C:2011:508, punti da 39 a 46).


31 – Sentenza Georgiev (EU:C:2010:699, punti 43 e 44).


32 – EU:C:2009:128. Rilevo, per inciso, che un tale obbligo esiste, in linea di principio, con riguardo all’articolo 4, paragrafo 1, il considerando 23 della direttiva disponendo che i «casi strettamente limitati» in cui una disparità di trattamento in funzione dell’età può essere giustificata sulla base di tale disposizione debbano «essere indicati nelle informazioni trasmesse dagli Stati membri alla Commissione».


33 – Sentenza The Incorporated Trustees of the National Council for Ageing (EU:C:2009:128, punti 51 e 65).


34 – EU:C:2010:3.


35 – Sentenze The Incorporated Trustees of the National Council for Ageing (EU:C:2009:128, punto 47) e Georgiev (EU:C:2010:699, punti 47 e 48).


36 – Sentenze The Incorporated Trustees of the National Council for Ageing (EU:C:2009:128, punto 46); Hütter (C‑88/08, EU:C:2009:381, punto 41) e Prigge (C‑447/09, EU:C:2011:573, punto 81).


37 – EU:C:2011:573, punto 82; tale obiettivo è stato tuttavia considerato come finalità legittima ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva (v. punti 68 e 69 della sentenza).


38 – EU:C:2011:508. Lo stesso può dirsi per la sentenza Georgiev (EU:C:2010:699) riguardo all’obiettivo del miglioramento della qualità dell’insegnamento e della ricerca nelle università; v. anche sentenza Commissione/Ungheria (EU:C:2012:687, punto 62).


39 – EU:C:2010:4.


40 – V. sentenza The Incorporated Trustees of the National Council for Ageing (EU:C:2009:128, punto 46).


41 – Ricordo che, nel caso Petersen (EU:C:2010:4), l’obiettivo del controllo delle spese di sanità pubblica, analizzato dal giudice di rinvio sotto il profilo dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva, è stato esaminato alla luce dell’articolo 2, paragrafo 5, della direttiva stessa (v. punto 45).


42 – Fuchs e Köhler (EU:C:2011:508, punto 73); il corsivo è mio.


43 – Fuchs e Köhler (EU:C:2011:508, punto 74); il corsivo è mio.


44 – Congiuntamente, se del caso, al perseguimento di obiettivi di ottimizzazione della gestione del personale e alla prevenzione delle controversie relative all’idoneità del dipendente ad esercitare la propria attività oltre una certa età, v. sentenze Fuchs e Köhler (EU:C:2011:508, punto 68), e Commissione/Ungheria (EU:C:2012:687, punto 62).


45 – V., inter alia, sentenza Palacios de la Villa (EU:C:2007:604, punto 53).


46 – V., ad esempio, sentenza Palacios de la Villa (EU:C:2007:604).


47 – V., ad esempio, sentenza Fuchs e Köhler (EU:C:2011:508).


48 – V., inter alia, sentenza Georgiev (EU:C:2010:699, punto 55).


49 – In tal senso, v. sentenza The Incorporated Trustees of the National Council for Ageing (EU:C:2009:128, punto 51).


50 – EU:C:2005:709, punto 65.


51 – V., inter alia, sentenza Mangold (EU:C:2005:709, punto 63).


52 – Sentenza The Incorporated Trustees of the National Council for Ageing (EU:C:2009:128, punto 51).


53 – Sentenza The Incorporated Trustees of the National Council for Ageing (EU:C:2009:128, punto 50).


54 – Punto 7 del bando di concorso.


55 – Nelle sue osservazioni, la Francia fa riferimento a un tale periodo minimo di formazione per gli agenti di polizia francese.


56 – Sebbene la situazione di un lavoratore pensionato d’ufficio sia obiettivamente diversa da quella del candidato a un impiego, ricordo comunque che, nel valutare la proporzionalità di misure nazionali che prevedevano limiti di età per la cessazione del rapporto di lavoro, la Corte ha ritenuto rilevante, e anzi decisiva, la circostanza che gli interessati beneficiassero di una compensazione economica per mezzo della concessione di una pensione di vecchiaia.


57 – Tale incoerenza può, a mio avviso, solo in parte giustificarsi in base alla considerazione che i soggetti ammessi al concorso nel quadro della mobilità interna sono già funzionari appartenenti a ruoli organici della polizia locale.


58 – Come confermato dal governo spagnolo in risposta ad un quesito scritto posto dalla Corte.


59 – Con sentenza del 21 marzo 2011, menzionata nell’ordinanza di rinvio.


60 – V. sentenze Hartlauer (C‑169/07, EU:C:2009:141, punto 55) e Petersen (EU:C:2010:4, punto 53).


61 – Sentenza Fuchs e Köhler (EU:C:2011:508, punti 95 e 96). Sull’importanza della coerenza v., in particolare, sentenza Hartlauer (C‑169/07, EU:C:2009:141, punto 55).