Causa C-137/02
Finanzamt Offenbach am Main-Land
contro
Faxworld Vorgründungsgesellschaft Peter Hünninghausen und Wolfgang Klein GbR
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof)
«Domanda di pronuncia pregiudiziale — Interpretazione della sesta direttiva IVA — Diritto di deduzione dell’IVA pagata a monte da una Vorgründungsgesellschaft (società di diritto civile avente ad oggetto la predisposizione dei mezzi necessari all’attività di una costituenda società di capitali) — Trasferimento a titolo oneroso dell’universalità di detti mezzi alla società di capitali una volta costituita — Trasferimento non soggetto ad IVA a seguito dell’esercizio da parte dello Stato membro interessato della facoltà prevista all’art. 5, n. 8, della sesta direttiva IVA»
Massime della sentenza
Disposizioni fiscali — Armonizzazione delle legislazioni — Imposta sulla cifra d’affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto — Deduzione dell’imposta pagata a monte — Società di diritto civile creata al solo scopo di costituire una società di capitali — Trasmissione dell’universalità dei suoi beni alla detta società di capitali una volta creata — Stato membro che non considera siffatta trasmissione come una cessione di beni — Diritto a deduzione
(Direttiva del Consiglio 77/388/CEE, artt. 5, n. 8, 6, n. 5, e 17, n. 2 )
Una società di persone creata al solo fine di costituire una società di capitali può legittimamente portare in deduzione l’imposta versata a monte per la fornitura di servizi e di beni qualora, in conformità al suo scopo sociale, la sua sola operazione a valle successivamente alla costituzione della società di capitali sia stata la cessione a quest’ultima, a titolo oneroso, delle prestazioni ricevute e qualora, avendo lo Stato membro interessato esercitato la facoltà prevista dagli artt. 5, n. 8, e 6, n. 5, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d’affari, come modificata dalla direttiva 95/7, all’atto del trasferimento di un’universalità totale di beni non abbia luogo alcuna cessione di beni né alcuna prestazione di servizi.
Infatti, anche se questa società di persone non ha l’intenzione di effettuare essa stessa operazioni imponibili, poiché il suo unico scopo sociale era quello di predisporre l’attività della società di capitali, resta comunque il fatto che l’imposta che essa vuole dedurre si riferisce alle prestazioni di cui essa ha fruito per realizzare operazioni imponibili, anche se queste ultime sono solo operazioni previste dalla società di capitali.
(v. punti 41, 43 e dispositivo)