Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 28 febbraio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Arbeits- und Sozialgericht Wien - Austria) – BUAK Bauarbeiter-Urlaubs- u. Abfertigungskasse / Gradbeništvo Korana d.o.o.

(Causa C-579/17)1

[Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Articolo 1, paragrafo 1 – Ambito di applicazione – Materia civile e commerciale – Articolo 1, paragrafo 2 – Materie escluse – Previdenza sociale – Articolo 53 – Richiesta di rilascio di un certificato attestante l’esecutività della decisione emessa dall’autorità giurisdizionale di origine – Decisione relativa ad un credito costituito da maggiorazioni relative all’indennità per ferie retribuite vantato da un ente previdenziale nei confronti di un datore di lavoro per distacco di lavoratori – Esercizio da parte del giudice adito di un’attività giurisdizionale]

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Arbeits- und Sozialgericht Wien

Parti

Ricorrente: BUAK Bauarbeiter-Urlaubs- u. Abfertigungskasse

Convenuta: Gradbeništvo Korana d.o.o.

Dispositivo

L’articolo 1 del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dev’essere interpretato nel senso che un’azione volta ad ottenere il pagamento di un credito consistente in maggiorazioni relative all’indennità per ferie retribuite, vantato da un organismo collettivo di diritto pubblico nei confronti di un datore di lavoro, per effetto del distacco, in uno Stato membro, di lavoratori che non hanno ivi il loro luogo di lavoro abituale, o nel contesto della cessione temporanea di lavoratori verso lo Stato membro stesso, oppure nei confronti di un datore di lavoro che non ha sede in detto Stato membro, per effetto dell’impiego di lavoratori che hanno il loro luogo di lavoro abituale nel medesimo Stato membro, rientra nell’ambito di applicazione di tale regolamento, purché le condizioni di esercizio di tale azione non deroghino alle norme di diritto comune e, in particolare, non escludano la possibilità, per il giudice adito, di verificare la fondatezza dei dati su cui si basa l’accertamento di detto credito, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

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1 GU C 424 dell’11.12.2017.