Causa C699/21

E.D.L.

(domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dalla Corte costituzionale)

 Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 18 aprile 2023

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Mandato d’arresto europeo – Decisione quadro 2002/584/GAI – Articolo 1, paragrafo 3 – Articolo 23, paragrafo 4 – Procedure di consegna tra Stati membri – Motivi di non esecuzione – Articolo 4, paragrafo 3, TUE – Obbligo di leale cooperazione – Sospensione dell’esecuzione del mandato d’arresto europeo – Articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Divieto di trattamenti inumani o degradanti – Malattia grave, cronica e potenzialmente irreversibile – Rischio di un danno grave per la salute della persona colpita dal mandato d’arresto europeo»

Cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisione quadro relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri – Consegna delle persone condannate o sospettate alle autorità giudiziarie emittenti – Obbligo di rispettare i diritti e i principi giuridici fondamentali – Divieto di trattamenti inumani o degradanti – Rischio di un danno grave alla salute – Circostanze che possono giustificare la sospensione della consegna, o persino il rifiuto di eseguire il mandato di arresto – Obbligo di leale cooperazione – Obblighi dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione, compreso quello di dialogare con l’autorità giudiziaria emittente

(Art. 4, § 3, comma 1, TUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 4; decisione quadro del Consiglio 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, art. 1, § 3, e 23, § 1 e 4)

(v. punti 35-42, 45-53, 55 e disp.)

Sintesi

Nel 2019, un giudice croato ha emesso un mandato di arresto europeo a carico di E.D.L., residente in Italia, ai fini dell’esercizio di azioni penali. Nell’ambito dell’esecuzione di tale mandato d’arresto, la Corte d’appello di Milano (Italia) ha sottoposto E.D.L. ad una perizia psichiatrica, la quale ha evidenziato che costui soffriva di un disturbo psicotico che esigeva la prosecuzione di un trattamento e lo rendeva inadatto alla vita carceraria. La Corte d’appello di Milano ha pertanto ritenuto che l’esecuzione del mandato di arresto avrebbe interrotto il trattamento di E.D.L. ed avrebbe portato ad un deterioramento del suo stato di salute, con possibili effetti di eccezionale gravità, tenuto conto dell’acclarato rischio di suicidio. Tuttavia, le disposizioni della legge italiana (1) che ha trasposto la decisione quadro 2002/584 (2) in materia di mandato di arresto europeo non prevedono che la consegna di una persona ricercata possa essere rifiutata per siffatte ragioni di salute.

Nutrendo dei dubbi riguardo alla costituzionalità di queste disposizioni nazionali, la Corte d’appello di Milano ha sollevato delle questioni dinanzi alla Corte costituzionale (Italia). Secondo quest’ultimo giudice, i motivi di non esecuzione di un mandato di arresto europeo previsti dalla decisione quadro 2002/584 non includono neppure l’ipotesi di un danno grave per la salute dell’interessato a causa di patologie di carattere cronico di durata potenzialmente indeterminata, come quelle di cui soffre E.D.L. Detto giudice ha dunque deciso di interrogare la Corte in merito all’interpretazione da dare alla suddetta decisione quadro in un’ipotesi del genere.

Nella sua sentenza, la Corte, riunita in Grande Sezione, si pronuncia in merito ai presupposti in presenza dei quali l’autorità giudiziaria dell’esecuzione ha la facoltà o l’obbligo, in virtù della decisione quadro 2002/584, di sospendere la consegna di una persona ricercata e di rifiutare l’esecuzione di un mandato di arresto europeo in caso di rischio di danno grave alla salute di tale persona, nonché in merito all’esistenza, in questo caso, di un obbligo di dialogo con l’autorità giudiziaria emittente.

Giudizio della Corte

In primo luogo, la Corte constata che la decisione quadro 2002/584 non prevede che le autorità giudiziarie dell’esecuzione possano rifiutare di eseguire un mandato di arresto europeo per il solo fatto che la persona colpita da un tale mandato d’arresto soffre di patologie gravi, di carattere cronico e potenzialmente irreversibili. Infatti, alla luce del principio di fiducia reciproca sotteso allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia (3), sussiste una presunzione secondo cui le cure e i trattamenti offerti negli Stati membri per la presa in carico, segnatamente, di tali patologie sono adeguati, anche in ambiente carcerario.

Tuttavia, alla luce dell’articolo 23, paragrafo 4 (4), della decisione quadro 2002/584, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione può sospendere temporaneamente la consegna della persona ricercata, se e in quanto sussistano serie ragioni di ritenere, sulla base di elementi oggettivi, quali certificati medici o relazioni peritali, che l’esecuzione del mandato d’arresto europeo rischi di mettere in pericolo, in maniera manifesta, la salute di tale persona, ad esempio in ragione di una malattia o di una condizione medica temporanea di detta persona antecedente alla data prevista per la sua consegna.

In secondo luogo, la Corte dichiara che non si può escludere che la consegna di una persona gravemente malata possa comportare, per questa persona, un rischio reale di trattamenti inumani o degradanti, ai sensi dell’articolo 4 della Carta, e ciò a causa del livello qualitativo delle cure disponibili nello Stato membro emittente oppure, in determinate circostanze, a prescindere da esso, nel caso in cui tali trattamenti raggiungano la soglia minima di gravità eccedente l’inevitabile livello di sofferenza inerente alla detenzione.

Pertanto, qualora l’autorità giudiziaria dell’esecuzione abbia, alla luce degli elementi oggettivi a sua disposizione, motivi seri e comprovati per ritenere che la consegna della persona ricercata, gravemente malata, esporrebbe quest’ultima ad un rischio reale di riduzione significativa della sua aspettativa di vita o di deterioramento rapido, significativo e irrimediabile del suo stato di salute, tale autorità deve sospendere temporaneamente la consegna. Essa deve, inoltre, chiedere all’autorità giudiziaria emittente la trasmissione di qualsiasi informazione necessaria al fine di assicurarsi che le modalità con le quali verranno esercitate le azioni penali all’origine del mandato di arresto europeo ovvero le condizioni dell’eventuale detenzione di tale persona permettano di escludere il rischio in questione. Qualora siffatte garanzie vengano fornite dall’autorità giudiziaria emittente, il mandato di arresto europeo deve essere eseguito e deve essere concordata una nuova data di consegna.

In terzo luogo, la Corte rileva che sarebbe nondimeno contrario all’economia generale dell’articolo 23, paragrafo 4, della decisione quadro 2002/584, che menziona il carattere «temporaneo» della sospensione della consegna, che un’autorità giudiziaria dell’esecuzione possa differire, al fine di evitare la realizzazione di un rischio di danno grave alla salute, la consegna di una persona ricercata per un periodo considerevole, o addirittura a tempo indefinito.

Di conseguenza, in circostanze eccezionali, alla luce delle informazioni fornite dall’autorità giudiziaria emittente, nonché di qualsiasi altra informazione di cui l’autorità giudiziaria dell’esecuzione disponga, quest’ultima autorità può essere portata a concludere che, da un lato, esistono motivi seri e comprovati di ritenere che, in caso di consegna allo Stato membro emittente, la persona ricercata correrà un rischio di danno grave alla sua salute e che, dall’altro lato, tale rischio non può essere escluso entro un termine ragionevole. In un caso siffatto, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione deve, a norma dell’articolo 1, paragrafo 3 (5), della decisione quadro 2002/584, letto alla luce dell’articolo 4 della Carta, rifiutare di eseguire il mandato di europeo.


1      Legge del 22 aprile 2005, n. 69 – Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GURI n. 98, del 29 aprile 2005, pag. 6), come modificata e applicabile all’epoca dei fatti di cui al procedimento principale.


2      Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU 2002, L 190, pag. 1), come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009 (GU 2009, L 81, pag. 24).


3      Tale settore del diritto dell’Unione è disciplinato dagli articoli 67 e seguenti del TFUE e comprende, tra l’altro, la cooperazione giudiziaria in materia penale.


4      Ai sensi di tale disposizione, «[l]a consegna può, a titolo eccezionale, essere temporaneamente differita per gravi motivi umanitari, ad esempio se vi sono valide ragioni di ritenere che essa metterebbe manifestamente in pericolo la vita o la salute del ricercato».


5      Ai sensi di tale disposizione, l’obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i principi giuridici fondamentali sanciti dall’articolo 6 TUE non può essere modificato per effetto della decisione quadro 2002/584.