SENTENZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione ampliata)

16 dicembre 2020 (*)

«Concorrenza – Concentrazioni – Mercato del trasporto aereo – Decisione che dichiara la concentrazione compatibile con il mercato interno e con l’accordo SEE – Impegni – Decisione che concede diritti acquisiti – Errore di diritto – Nozione di uso adeguato»

Nella causa T‑430/18,

American Airlines, Inc., con sede in Fort Worth, Texas (Stati Uniti), rappresentata da J.-P. Poitras, solicitor, J. Ruiz Calzado e J. Wileur, avvocati,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da T. Franchoo, H. Leupold e L. Wildpanner, in qualità di agenti,

convenuta,

sostenuta da

Delta Air Lines, Inc., con sede in Wilmington, Delaware (Stati Uniti), rappresentata da M. Demetriou, QC, C. Angeli e I. Giles, avvocati,

interveniente,

avente ad oggetto la domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione C(2018) 2788 final della Commissione, del 30 aprile 2018, che concede diritti acquisiti alla Delta Air Lines (caso M.6607 – US Airways/American Airlines),

IL TRIBUNALE (Prima Sezione ampliata),

composto da H. Kanninen, presidente, M. Jaeger (relatore), N. Półtorak, O. Porchia e M. Stancu, giudici,

cancelliere: E. Coulon

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti

 Decisione di autorizzare la fusione e impegni

1        Il 18 giugno 2013 la US Airways Group, Inc. (in prosieguo: la «US Airways»), e la AMR Corporation (in prosieguo, congiuntamente: le «parti della fusione»), ove quest’ultima è la società controllante dell’American Airlines, Inc., ricorrente, hanno notificato alla Commissione europea la loro intenzione di procedere a una fusione.

2        La Commissione ha ritenuto che l’operazione suscitasse seri dubbi riguardo alla sua compatibilità con il mercato interno in relazione a una rotta a lungo raggio, ossia la rotta Londra-Filadelfia. Gli aeroporti interessati erano London Heathrow (Regno Unito) e Philadelphia International Airport (Stati Uniti).

3        Al fine di rispondere ai seri dubbi espressi dalla Commissione in relazione all’operazione, le parti della fusione hanno proposto taluni impegni.

4        A tale riguardo, il 10 luglio 2013, le parti della fusione hanno formulato una prima proposta di impegni (in prosieguo: la «proposta di impegni del 10 luglio 2013»).

5        Il rappresentante delle parti della fusione ha indicato, nel messaggio di posta elettronica che accompagnava la proposta di impegni, che quest’ultima era fondata su impegni recenti, ivi compresi quelli del caso COMP/M.6447 – IAG/bmi (in prosieguo: il «caso IAG/bmi»), che ha portato alla decisione C(2012) 2320 della Commissione, del 30 marzo 2012 (GU 2012, C 161, pag. 2), e quelli del caso COMP/AT.39595 – A++ (in prosieguo: il «caso A++»), che ha portato alla decisione C(2013) 2836 della Commissione, del 23 maggio 2013 (GU 2013, C 201, pag. 8).

6        La clausola 1.2.6 degli impegni relativi al caso A++ stabiliva quanto segue:

«Le bande orarie ottenute dal potenziale entrante in esito al procedimento di liberazione di bande orarie sono utilizzate unicamente per fornire il servizio proposto nell’offerta conformemente alla clausola 1.3.9, per il quale il potenziale entrante ha richiesto le bande orarie, e non possono essere utilizzate su un’altra rotta».

7        Alla clausola 1.11 della proposta di impegni del 10 luglio 2013, era previsto quanto segue:

«Le bande orarie ottenute dal potenziale entrante nell’ambito del procedimento di liberazione di bande orarie saranno utilizzate soltanto al fine di fornire il servizio aereo concorrenziale proposto nell’offerta conformemente alla clausola 1.24, per il quale il potenziale entrante ha richiesto le bande orarie e non possono essere utilizzate su un’altra rotta».

8        Il 12 luglio 2013 la Commissione ha respinto la proposta di impegni del 10 luglio 2013, insistendo in particolare sul fatto che in detti impegni dovevano essere inseriti diritti acquisiti.

9        Il 14 luglio 2013 le parti della fusione hanno presentato impegni modificati, senza tuttavia includervi diritti acquisiti, ritenendo che ciò non fosse opportuno nel caso di specie (in prosieguo: la «proposta di impegni del 14 luglio 2013»).

10      Alla clausola 1.11 della proposta di impegni del 14 luglio 2013, era previsto quanto segue:

«Le bande orarie ottenute dal potenziale entrante nell’ambito del procedimento di liberazione di bande orarie saranno utilizzate soltanto al fine di fornire il servizio aereo concorrenziale conformemente alla clausola 1.23 e non possono essere utilizzate su una rotta diversa da LHR-PHL».

11      La proposta di impegni del 14 luglio 2013 era accompagnata da una versione contenente una traccia delle modifiche (track changes) che rispecchiava i cambiamenti apportati alla proposta di impegni del 10 luglio 2013.

12      Il 15 luglio 2013 la Commissione ha respinto nuovamente gli impegni proposti dalle parti della fusione chiedendo che fossero inclusi diritti acquisiti «del tipo di quelli» proposti nel caso IAG/bmi. La Commissione riteneva che l’inserimento di diritti acquisiti fosse necessario per fugare ogni serio dubbio posto dall’operazione di concentrazione.

13      La parte pertinente degli impegni relativi al caso IAG/bmi era così formulata:

«1.3 Diritti acquisiti sulle bande orarie

1.3.1 Di norma, le bande orarie ottenute dal potenziale entrante presso la IAG in esito al procedimento di liberazione di bande orarie sono utilizzate unicamente per fornire un servizio aereo concorrenziale sulla coppia di città interessata, per la quale il potenziale entrante ha presentato la sua richiesta presso la IAG nell’ambito del procedimento di liberazione di bande orarie. Le bande orarie possono essere utilizzate su un’altra coppia di città solo se il potenziale entrante ha operato la coppia di città interessata per la quale tali bande orarie sono state trasferite per un numero di stagioni IATA complete consecutive (“Periodo di utilizzo”).

1.3.2 Si considera che il potenziale entrante abbia diritti acquisiti sulle bande orarie ottenute qualora sia stato fatto un uso adeguato delle bande orarie sulla coppia di città interessata durante il periodo di utilizzo. A tale riguardo, alla scadenza del periodo di utilizzo, il potenziale entrante ha diritto a utilizzare le bande orarie ottenute sulla base dei presenti impegni esclusivamente per operare servizi su tutte le coppie di città europee a corto raggio o sulle coppie di città a lungo raggio individuate (“Diritti acquisiti”).

1.3.3 I diritti acquisiti sono soggetti all’approvazione della Commissione su parere del mandatario indipendente (…)».

14      La clausola 1.3.5 degli impegni relativi al caso IAG/bmi, concernente l’uso improprio, figurava nello stesso punto, intitolato «Diritti acquisiti sulle bande orarie».

15      Poiché il termine impartito per presentare formalmente gli impegni scadeva il 17 luglio 2013, le parti della fusione hanno presentato, il 16 luglio 2013, impegni rivisti che includevano, in particolare, diritti acquisiti (in prosieguo: la «proposta di impegni del 16 luglio 2013»). Il documento trasmesso alla Commissione conteneva altresì una versione comparata, che rispecchiava i cambiamenti apportati alla proposta di impegni del 14 luglio 2013.

16      Per quanto riguarda l’inserimento di diritti acquisiti negli impegni proposti, il messaggio di posta elettronica che accompagnava la proposta di impegni del 16 luglio 2013 si limitava a indicare che erano stati inclusi diritti acquisiti «conformemente alla richiesta» della Commissione.

17      Le clausole da 1.9 a 1.11 della proposta di impegni del 16 luglio 2013 sono state inserite per la prima volta in detta proposta. Esse erano formulate nei termini seguenti:

«1.9 Di norma, le bande orarie ottenute dal potenziale entrante in esito al procedimento di liberazione di bande orarie sono utilizzate unicamente per fornire un servizio aereo concorrenziale sulla coppia di aeroporti. Le bande orarie non possono essere utilizzate su un’altra coppia di città, a meno che il potenziale entrante non abbia operato un servizio senza scalo sulla coppia di aeroporti in un modo conforme all’offerta presentata in applicazione della clausola 1.24 per un numero di stagioni IATA complete consecutive (“Periodo di utilizzo”).

1.10 Si considera che il potenziale entrante abbia diritti acquisiti sulle bande orarie ottenute qualora sia stato fatto un uso adeguato delle bande orarie sulla coppia di aeroporti durante il periodo di utilizzo. A tale riguardo, alla scadenza del periodo di utilizzo, il potenziale entrante ha diritto ad utilizzare le bande orarie ottenute sulla base dei presenti impegni su qualsiasi coppia di città (“Diritti acquisiti”).

1.11 I diritti acquisiti sono soggetti all’approvazione della Commissione su parere del mandatario indipendente alla fine del periodo di utilizzo (…)».

18      Il 18 luglio 2013 le parti della fusione hanno fornito alla Commissione il formulario MC relativo alla proposta di impegni del 16 luglio 2013 (in prosieguo: il «formulario MC del 18 luglio 2013»).

19      In un formulario MC, il cui contenuto è precisato nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 802/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, di esecuzione del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU 2004, L 133, pag. 1, rettifica in GU 2004, L 172, pag. 9; in prosieguo: il «regolamento di esecuzione»), le imprese sono tenute a indicare le informazioni e i documenti da esse forniti quando propongono impegni ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU 2004, L 24, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento sulle concentrazioni»).

20      In seguito alla consultazione degli operatori del mercato, le parti della fusione hanno avuto ancora scambi di corrispondenza con la Commissione in merito alla proposta di impegni del 16 luglio 2013 e vi hanno apportato alcune modifiche.

21      Così, il 25 luglio 2013, le parti della fusione hanno presentato alla Commissione i loro impegni finali (in prosieguo: gli «impegni finali») e, il 30 luglio 2013, le hanno trasmesso il formulario MC relativo agli stessi (in prosieguo: il «formulario MC del 30 luglio 2013»).

22      Per quanto riguarda il testo delle clausole da 1.9 a 1.11 degli impegni finali, esso è rimasto uguale a quello figurante nella proposta di impegni del 16 luglio 2013, come riprodotto al precedente punto 17.

23      Per quanto riguarda il formulario MC del 30 luglio 2013, alla sezione 1, punto 1.1, sub (i), vi è indicato, in particolare, quanto segue:

«L’impegno relativo alle bande orarie si basa essenzialmente sulla prassi della Commissione nei casi più recenti relativi a fusioni di compagnie aeree come [il caso] IAG/bmi. In particolare, per rendere più attraente la misura correttiva, gli impegni proposti comprendono disposizioni relative a diritti acquisiti sulle bande orarie messe a disposizione dalle [parti della fusione] una volta che il nuovo entrante abbia operato un servizio senza scalo sulla coppia di aeroporti per sei stagioni consecutive».

24      Alla sezione 3, intitolata «Deviazione rispetto ai modelli», del formulario MC del 30 luglio 2013, le parti della fusione dovevano indicare tutte le eventuali differenze degli impegni proposti rispetto ai pertinenti modelli di impegni pubblicati dai servizi della Commissione, rivisti periodicamente, e illustrarne le ragioni.

25      Nella fattispecie, alla sezione 3 del formulario MC del 30 luglio 2013, le parti della fusione hanno indicato quanto segue:

«Gli impegni proposti dalle [parti della fusione] si discostano dai testi dei modelli di impegni pubblicati dai servizi della Commissione nei limiti necessari a soddisfare i requisiti specifici di una misura correttiva strutturale nel particolare contesto del trasporto aereo.

Come indicato nelle discussioni precedenti, gli impegni proposti si basano sugli impegni accettati dalla Commissione in altri casi di concentrazione tra compagnie aeree. In particolare, essi si basano in gran parte sugli impegni proposti nel [caso] IAG/bmi.

Al fine di facilitare la valutazione degli impegni proposti, le [parti della fusione] individuano di seguito i punti sui quali gli impegni proposti si discostano dagli impegni accettati nel [caso] IAG/bmi. Tali punti non includono le varianti linguistiche secondarie o i chiarimenti richiesti dalle circostanze particolari del presente caso, in particolare nella sezione relativa alle definizioni».

26      Per quanto riguarda le disposizioni relative ai diritti acquisiti, nel formulario MC del 30 luglio 2013 non è stata individuata alcuna differenza rispetto agli impegni accettati nel caso IAG/bmi.

27      I passaggi del formulario MC del 30 luglio 2013 riprodotti al precedente punto 25 corrispondono, peraltro, al formulario MC del 18 luglio 2013, con la sola differenza che, alla sezione 1, punto 1.1, sub (i), del formulario MC del 18 luglio 2013, si faceva riferimento a «otto» stagioni consecutive invece che a «sei».

28      Con la decisione C(2013) 5232 final, del 5 agosto 2013 (caso COMP/M.6607 – US Airways/American Airlines) (GU 2013, C 279, pag. 6), adottata a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, letto in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 2, del medesimo regolamento, la Commissione ha dichiarato l’operazione di fusione compatibile con il mercato interno, previo il rispetto di determinate condizioni e obblighi (in prosieguo: la «decisione di autorizzazione»).

29      Al paragrafo 160 della decisione di autorizzazione, il contenuto degli impegni finali relativo ai diritti acquisiti era così riassunto:

«Di norma, le bande orarie ottenute dal potenziale entrante in forza degli impegni finali devono essere utilizzate per fornire un servizio di linea di trasporto aereo di passeggeri senza scalo sulla coppia di aeroporti London Heathrow – Philadelphia e possono essere utilizzate su un’altra coppia di città solo se il potenziale entrante ha operato tale servizio durante il periodo di utilizzo (sei stagioni IATA consecutive). Una volta trascorso il periodo di utilizzo, il potenziale entrante avrà il diritto di utilizzare le bande orarie su qualsiasi coppia di città (“diritti acquisiti”). Tuttavia, la concessione di diritti acquisiti è soggetta all’approvazione della Commissione, su parere del mandatario indipendente».

30      Ai paragrafi 176, da 178 a 181, 186 e da 197 a 199 della decisione di autorizzazione, nell’ambito della sua analisi degli impegni, la Commissione ha constatato quanto segue:

«(176) Secondo la giurisprudenza dei giudici dell’Unione europea, gli impegni devono poter eliminare i problemi di concorrenza constatati e garantire strutture di mercato concorrenziali. In particolare, contrariamente agli impegni assunti nel corso del procedimento di fase II, quelli proposti nel corso della fase I non mirano ad impedire un ostacolo significativo ad una concorrenza effettiva, ma piuttosto a dissipare chiaramente tutti i seri dubbi al riguardo. La Commissione dispone di un ampio potere discrezionale per valutare se tali misure correttive costituiscano una risposta diretta e sufficiente in grado di dissipare tali dubbi.

(178) Secondo la valutazione della Commissione, gli impegni finali dissipano tutti i seri dubbi sollevati nel corso del procedimento. Pertanto, la Commissione conclude che gli impegni finali assunti dalle parti sono sufficienti ad eliminare i seri dubbi riguardo alla compatibilità dell’operazione con il mercato interno.

(179) Nei casi riguardanti le compagnie aeree, gli impegni di liberazione di bande orarie sono accettabili per la Commissione quando è sufficientemente chiaro che si verificherà l’ingresso effettivo di nuovi concorrenti, circostanza che eliminerà qualsiasi ostacolo significativo ad una concorrenza effettiva (…).

(180) L’impegno relativo alle bande orarie è fondato sul fatto che la disponibilità delle bande orarie a London Heathrow è la principale barriera all’ingresso sulla rotta per la quale sono stati individuati seri dubbi. Esso è quindi concepito per eliminare (o almeno ridurre sensibilmente) tale barriera e per consentire un ingresso sufficiente, in tempo utile e probabile, sulla rotta London Heathrow- Filadelfia.

(181) È altresì importante notare che le bande orarie di London Heathrow hanno di per sé un valore assai notevole, il che rende l’impegno relativo alle bande orarie molto attraente per i candidati all’ingresso nel mercato. Nel pacchetto degli impegni, l’attrattiva intrinseca delle bande orarie è rafforzata dalla prospettiva di ottenere diritti acquisiti dopo sei stagioni IATA.

(186) Tenuto conto di quanto precede e degli altri elementi di prova disponibili, in particolare l’interesse e le indicazioni riguardanti un ingresso probabile e in tempo utile ricevute al momento della consultazione degli operatori del mercato, la Commissione conclude che l’impegno relativo alle bande orarie è un elemento chiave dell’ingresso probabile e in tempo utile sulla rotta Londra-Filadelfia. L’ampiezza dell’ingresso su tale linea sarà sufficiente a dissipare i seri dubbi che sono stati individuati su tale mercato (su tutti i possibili segmenti di passeggeri).

(197) Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, secondo comma, prima frase, del regolamento sulle concentrazioni, la Commissione può subordinare la sua decisione a condizioni e obblighi destinati a garantire che le imprese interessate rispettino gli impegni assunti nei confronti della Commissione al fine di rendere la concentrazione compatibile con il mercato interno.

(198) (…) Qualora una condizione non sia soddisfatta, la decisione [di autorizzazione] non è più valida. Qualora le imprese interessate vengano meno a un obbligo, la Commissione può revocare la decisione di autorizzazione a norma dell’articolo 8, paragrafo 6, del regolamento sulle concentrazioni (…)

(199) (…), la decisione nel presente caso è subordinata al pieno rispetto dei requisiti enunciati alle sezioni 1, 2, 3 e 4 degli impegni finali (condizioni), mentre le altre sezioni degli impegni finali costituiscono obblighi per le parti».

31      Al paragrafo 200 della decisione di autorizzazione, si precisava che gli impegni finali erano allegati a tale decisione e costituivano parte integrante della stessa.

32      Infine, al paragrafo 201 della decisione di autorizzazione, la Commissione ha concluso di aver deciso di dichiarare l’operazione notificata, come modificata dagli impegni finali, compatibile con il mercato interno, «fatto salvo il pieno rispetto delle condizioni e degli obblighi previsti negli impegni finali allegati alla presente decisione».

 Impegni finali

33      Al primo comma degli impegni finali allegati alla decisione di autorizzazione, le parti della fusione ricordano di aver sottoscritto gli impegni finali al fine di consentire alla Commissione di dichiarare la fusione compatibile con il mercato interno.

34      Al terzo comma degli impegni finali si precisa quanto segue:

«Il presente testo deve essere interpretato alla luce della decisione [di autorizzazione], nei limiti in cui gli impegni costituiscano condizioni e obblighi annessi a quest’ultima, nel quadro generale del diritto dell’Unione europea, in particolare alla luce del regolamento sulle concentrazioni, e con riferimento alla comunicazione della Commissione concernente le misure correttive considerate adeguate a norma del regolamento [sulle concentrazioni] e del regolamento [di applicazione]».

35      Negli impegni finali sono anzitutto definiti alcuni termini come segue:

–        i termini «diritti acquisiti» sono definiti mediante rinvio alla clausola 1.10;

–        i termini «uso improprio» sono definiti mediante rinvio alla clausola 1.13;

–        i termini «periodo di utilizzo» sono definiti mediante rinvio alla clausola 1.9, con la precisazione secondo cui tale periodo dovrebbe essere di sei stagioni ai sensi dell’Associazione internazionale del trasporto aereo (IATA) (in prosieguo: le «stagioni IATA») consecutive.

36      Per contro, i termini «uso adeguato» non sono definiti negli impegni finali.

37      Inoltre, la clausola 1.6 degli impegni finali è così formulata:

«Fatti salvi i presenti impegni, le parti non sono tenute ad onorare alcun accordo diretto a mettere bande orarie a disposizione del potenziale entrante qualora:

(...)

b)      sia accertato che il potenziale entrante si trova in una situazione di uso improprio (conformemente alla clausola 1.13 infra)».

38      Le clausole da 1.9 a 1.11 degli impegni finali prevedono quanto segue:

«1.9 Di norma, le bande orarie ottenute dal potenziale entrante in esito al procedimento di liberazione di bande orarie sono utilizzate unicamente per fornire un servizio aereo concorrenziale sulla coppia di aeroporti. Le bande orarie non possono essere utilizzate su un’altra coppia di città, a meno che il potenziale entrante non abbia operato un servizio senza scalo sulla coppia di aeroporti in un modo conforme all’offerta presentata in applicazione della clausola 1.24 per un numero di stagioni IATA complete consecutive (“Periodo di utilizzo”).

1.10 Si considera che il potenziale entrante abbia diritti acquisiti sulle bande orarie ottenute qualora sia stato fatto un uso adeguato delle bande orarie sulla coppia di aeroporti durante il periodo di utilizzo. A tale riguardo, alla scadenza del periodo di utilizzo, il potenziale entrante ha diritto ad utilizzare le bande orarie ottenute sulla base dei presenti impegni su qualsiasi coppia di città (“Diritti acquisiti”).

1.11 I diritti acquisiti sono soggetti all’approvazione della Commissione su parere del mandatario indipendente alla fine del periodo di utilizzo».

39      La clausola 1.13 degli impegni finali prevede quanto segue:

«Durante il periodo di utilizzo si considera che si sia verificato un uso improprio quando un potenziale entrante che abbia ottenuto bande orarie liberate dalle parti decide:

(...)

b)      di operare un numero di frequenze inferiore a quello cui si è impegnato nell’offerta conformemente alla clausola 1.24 o di cessare l’operatività sulla coppia di aeroporti, a meno che tale decisione non sia compatibile con il principio “bande orarie utilizzate o bande orarie perse” di cui all’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento [(CEE) n. 95/93, del 18 gennaio 1993, relativo a norme comuni per l’assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità (GU 1993, L 14, pag. 1)] (o qualsiasi sospensione di quest’ultimo);

(…)».

40      La clausola 1.14 degli impegni finali prevede quanto segue:

«Se le parti o il potenziale entrante che abbia ottenuto bande orarie in applicazione del procedimento di liberazione di bande orarie vengono a conoscenza o prevedono ragionevolmente un uso improprio da parte del potenziale entrante, essi devono informarne immediatamente l’altra parte e il mandatario indipendente. Il potenziale entrante dispone di 30 giorni da tale notifica per cessare l’uso improprio reale o potenziale. Qualora l’uso improprio non sia cessato, le parti possono porre termine all’accordo di messa a disposizione di bande orarie e queste sono restituite alle parti, fermo restando che, fatta salva l’applicazione della presente clausola, le parti restano vincolate dall’impegno di mettere le bande orarie a disposizione di un altro potenziale entrante in forza della clausola 1.1. Nei casi di cui alla clausola 1.13, lettere a) e b), le parti si impegnano a redistribuire le bande orarie al fine di preservare la priorità storica. Se, malgrado i loro sforzi, le parti non sono in grado di preservare la priorità storica per tali bande orarie, o in caso di uso improprio definito alla clausola 1.13, lettere c), d) o e), il potenziale entrante fornisce un indennizzo ragionevole alle parti come previsto dall’accordo di liberazione di bande orarie in applicazione della clausola 1.15 (...)».

41      Alla clausola 1.24 degli impegni finali, è previsto quanto segue:

«1.24      Prima della scadenza del termine di presentazione delle domande di assegnazione di bande orarie, ciascun candidato deve altresì presentare la propria offerta formale per l’assegnazione di bande orarie al mandatario indipendente. L’offerta formale deve contenere almeno:

a)      le principali condizioni [ossia orari delle bande orarie, numero di frequenze e numero di stagioni IATA da operare (servizio annuale o stagionale)];

b)      un piano aziendale dettagliato. Tale piano contiene una presentazione generale della società, compresa la sua storia, il suo status giuridico, l’elenco e la descrizione dei suoi azionisti e le ultime due relazioni finanziarie annuali verificate. Il piano aziendale dettagliato fornisce informazioni sui progetti dell’impresa in termini di accesso al capitale, di sviluppo della sua rete, della sua flotta, ecc. e informazioni complete sui piani dell’impresa riguardanti la coppia di aeroporti. Il piano deve precisare in dettaglio le operazioni previste sulla coppia di aeroporti su un periodo che copre almeno due (2) stagioni IATA consecutive (dimensioni degli aeromobili, configurazione delle cabine, capacità totale e capacità di ciascuna classe, numero di frequenze garantite, struttura tariffaria, offerta di servizi, orari pianificati dei voli) e risultati finanziari previsti (traffico previsto, entrate, profitti, tariffa media per classe di cabina) (…)».

42      Alla clausola 1.26 degli impegni finali, è previsto quanto segue:

«Dopo aver ricevuto l’offerta o le offerte ufficiali, la Commissione (su parere del mandatario indipendente) deve:

(a)      valutare se ogni candidato sia un concorrente esistente o potenziale solido, dotato della capacità, delle risorse e della volontà di operare a lungo termine i servizi sulla coppia di aeroporti come una forza concorrenziale dinamica e solida;

(b)      valutare le offerte formali di ciascun candidato che soddisfa i requisiti di cui al punto a), e classificare tali candidati in ordine di preferenza».

43      Alla clausola 1.27 degli impegni finali, è previsto quanto segue:

«1.27 La Commissione, svolgendo la sua valutazione conformemente alla clausola 1.26, attribuisce priorità al candidato che eserciterà il vincolo concorrenziale complessivamente più efficace sulla coppia di aeroporti, senza tener conto del paese in cui il candidato è titolare di una licenza o del luogo della sua sede principale. A tal fine, la Commissione prenderà in considerazione la dinamicità del piano aziendale del candidato e darà priorità al candidato che soddisfa uno o più dei seguenti criteri:

a)      la capacità maggiore [misurata in numero di posti proposti sui servizi durante due (2) stagioni IATA consecutive] e/o il maggior numero totale di servizi/frequenze;

b)      un servizio tutto l’anno, un servizio stagionale estivo o un servizio stagionale invernale IATA soltanto; e

c)      una struttura tariffaria e offerte di servizio che possono esercitare il vincolo concorrenziale più efficace sulla coppia di aeroporti.

Se, in esito all’esame della Commissione, si ritiene che più candidati siano in grado di praticare vincoli concorrenziali parimenti efficaci sulla coppia di aeroporti, la Commissione classifica tali candidati conformemente alla classificazione fornita dalle parti ai sensi della clausola 1.25».

 Decisione impugnata

44      Il 9 ottobre 2014 la Delta Air Lines, Inc., interveniente, ha presentato un’offerta formale per l’assegnazione di bande orarie conformemente alla clausola 1.24 degli impegni finali. Stando al suo fascicolo di candidatura, essa intendeva operare una frequenza giornaliera sulla coppia di aeroporti London Heathrow e Philadelphia International Airport per sei stagioni IATA consecutive a partire dall’estate 2015.

45      L’interveniente era l’unica ad aver presentato un’offerta per l’assegnazione delle bande orarie ai sensi degli impegni finali.

46      Con decisione del 6 novembre 2014, la Commissione, dopo aver valutato la solidità dell’interveniente e la sua offerta formale in applicazione delle clausole 1.21 e 1.26 degli impegni finali, ha dichiarato che essa era, in primo luogo, indipendente dalle parti e senza legami con esse e che aveva esaurito il proprio portafoglio di bande orarie a London Heathrow ai sensi della clausola 1.21 degli impegni e, in secondo luogo, un concorrente potenziale solido delle parti sulla coppia di aeroporti per la quale aveva richiesto bande orarie a titolo degli impegni, con la capacità, le risorse e la volontà di operare a lungo termine la linea London Heathrow – Philadelphia International Airport come una solida forza concorrenziale.

47      Il 17 dicembre 2014 la ricorrente e l’interveniente hanno presentato alla Commissione l’accordo di liberazione di bande orarie che le due società dovevano concludere ai fini dell’esecuzione degli impegni relativi alle bande orarie richieste dall’interveniente sulla coppia di aeroporti London Heathrow – Philadelphia International Airport. Con decisione del 19 dicembre 2014, la Commissione, conformemente alla relazione del mandatario del 17 dicembre 2014, ha approvato l’accordo di liberazione di bande orarie.

48      La decisione relativa alla liberazione di bande orarie del 19 dicembre 2014 prevede che l’interveniente sia tenuta ad utilizzare le bande orarie della ricorrente per fornire un servizio di voli senza scalo sulla rotta London Heathrow – Philadelphia International Airport. Essa prevede inoltre che si considera che l’interveniente avrà diritti acquisiti qualora sarà stato fatto un uso adeguato di tali bande orarie durante il periodo d’uso, previo il consenso della Commissione, e che, quando la Commissione avrà approvato i diritti acquisiti, l’interveniente manterrà le bande orarie della ricorrente e avrà il diritto di utilizzarle su qualsiasi coppia di città.

49      L’interveniente ha iniziato a operare la rotta Londra – Filadelfia all’inizio della stagione di pianificazione oraria IATA dell’estate 2015.

50      Il 28 settembre 2015 la ricorrente ha inviato una lettera al mandatario per comunicargli che, poiché l’interveniente non aveva operato le bande orarie correttive in modo conforme alla sua offerta, essa non aveva fatto un «uso adeguato» delle bande orarie correttive durante le stagioni estiva 2015 e invernale 2015/2016 e che, pertanto, tali stagioni non dovevano essere contabilizzate per l’ottenimento di diritti acquisiti.

51      Successivamente, hanno avuto luogo vari scambi di corrispondenza, in particolare tra la ricorrente e la Commissione, nei quali la ricorrente comunicava che l’interveniente continuava a non rispettare i termini della sua offerta e non poteva quindi pretendere di acquisire diritti acquisiti.

52      Il 30 aprile 2018 la Commissione ha adottato la decisione C(2018) 2788 final, che concede diritti acquisiti alla Delta Air Lines (caso M.6607 US Airways/American Airlines), con la quale ha accertato che l’interveniente aveva fatto un uso adeguato delle bande orarie durante il periodo di utilizzo e ha approvato la concessione di diritti acquisiti a quest’ultima in applicazione della clausola 1.10 degli impegni finali (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

53      La decisione impugnata indicava come destinatari la US Airways, la AMR Corporation e l’interveniente. Essa è stata notificata all’AMR Corporation tramite i suoi avvocati a Bruxelles (Belgio).

54      Dopo aver constatato, nella decisione impugnata, che l’interveniente e la ricorrente sostenevano interpretazioni divergenti riguardo alle condizioni da soddisfare per la concessione di diritti acquisiti, la Commissione ha esaminato il tenore letterale, l’oggetto e il contesto degli impegni finali.

55      A tale riguardo, la decisione impugnata ha proceduto ad un esame in due fasi. In un primo momento, la Commissione ha stabilito gli elementi che l’avevano indotta a ritenere che i termini «uso adeguato» dovessero essere interpretati come corrispondenti all’assenza di «uso improprio». In un secondo momento, la Commissione ha dedotto gli argomenti che, a suo avviso, ostavano ad un’interpretazione secondo la quale per «uso adeguato» dovrebbe intendersi un «uso conforme all’offerta».

56      Così, dopo aver constatato, anzitutto, che i termini «uso adeguato» non erano definiti negli impegni finali, la decisione impugnata ha precisato che occorreva interpretare tali termini «alla luce dell’oggetto e del contesto degli impegni [finali]».

57      Per quanto riguarda l’obiettivo degli impegni finali, la Commissione ha ritenuto che essi mirassero a dissipare i seri dubbi riguardo alla compatibilità della fusione con il mercato interno e che la clausola 1.9 di tali impegni avesse lo scopo di ripristinare la concorrenza sulla rotta considerata istituendo un servizio aereo concorrenziale.

58      Per quanto riguarda il contesto degli impegni finali, la Commissione ha ricordato che i diritti acquisiti erano diretti a incoraggiare un potenziale entrante a operare la rotta considerata. Orbene, per essere incoraggiato ad entrare, il potenziale entrante aveva bisogno di criteri chiari e verificabili, che escludevano qualsiasi considerazione arbitraria.

59      Dato che, nel linguaggio ordinario, un uso improprio può essere equiparato ad un uso non adeguato e che, negli impegni finali, i termini «uso improprio» erano definiti mentre i termini «uso adeguato» non lo erano, la Commissione ne ha tratto la conclusione che, al fine di fornire al potenziale nuovo entrante indicazioni chiare e verificabili, i termini «uso adeguato» dovevano essere interpretati come l’assenza di «uso improprio» ai sensi della clausola 1.13 degli impegni finali.

60      La Commissione ha poi confutato, nella decisione impugnata, la tesi secondo cui i termini «uso adeguato» dovrebbero essere interpretati come riferiti ad un «uso conforme all’offerta».

61      A tale riguardo, secondo la decisione impugnata, in primo luogo, equiparare un «uso adeguato» ad un «uso conforme all’offerta» implicherebbe un requisito quasi impossibile da soddisfare.

62      In secondo luogo, la tesi secondo cui solamente «cancellazioni per ragioni operative straordinarie» sarebbero compatibili con un «uso conforme all’offerta» non può essere accolta. Da un lato, tale criterio sarebbe troppo vago per garantire la certezza del diritto per il nuovo potenziale entrante. Dall’altro, un siffatto criterio non troverebbe sostegno nel testo degli impegni finali.

63      In terzo luogo, l’interpretazione dell’«uso adeguato» nel senso di un «uso conforme all’offerta» renderebbe gli impegni finali molto meno attraenti per un nuovo potenziale entrante.

64      In quarto luogo, poiché un livello di utilizzo delle bande orarie nella misura dell’80% è la norma de facto nel settore dell’aviazione, sarebbe irragionevole esigere dal nuovo potenziale entrante una percentuale di utilizzo del 100%.

65      In quinto luogo, dal formulario MC risulterebbe che gli impegni finali, per quanto riguarda i diritti acquisiti, erano in gran parte simili, con pochi «chiarimenti e varianti linguistiche secondarie», a quelli sottoscritti nel caso IAG/bmi. Orbene, in questi ultimi impegni, l’«uso conforme all’offerta» non era una condizione per ottenere i diritti acquisiti. Pertanto, l’espressione «in un modo conforme all’offerta» negli impegni finali costituirebbe una semplice «variante linguistica minore» rispetto agli impegni relativi al caso IAG/bmi.

66      In sesto luogo, sarebbe contrario all’impianto sistematico delle disposizioni di cui trattasi interpretare i termini «uso adeguato» della clausola 1.10 degli impegni finali alla luce della clausola 1.9 di detti impegni, poiché quest’ultima ha lo scopo di individuare l’obiettivo dell’impegno, ossia di fornire un servizio aereo concorrenziale sulla rotta, mentre i diritti acquisiti sono definiti alla clausola 1.10.

67      In esito a tale esame, la Commissione ha concluso, nella decisione impugnata, che i termini «uso adeguato» non possono essere intesi nel senso di un «uso conforme all’offerta», ma che essi dovevano essere interpretati nel senso di «assenza di uso improprio» delle bande orarie ai sensi della clausola 1.13 degli impegni finali.

68      Infine, la Commissione ha esaminato, nella decisione impugnata, se l’interveniente avesse fatto un uso improprio delle bande orarie ai sensi della clausola 1.13 degli impegni finali al fine di stabilire se dovessero esserle concessi diritti acquisiti.

69      A tale riguardo, la Commissione ha constatato un sottoutilizzo delle bande orarie da parte dell’interveniente dovuto alla restituzione di talune bande orarie al coordinatore prima della scadenza per la restituzione e alla cancellazione di taluni voli. Tuttavia, la Commissione ha considerato l’uso delle bande orarie, nonostante il loro sottoutilizzo, conforme al principio «bande orarie utilizzate o bande orarie perse», come disciplinato all’articolo 10, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio, del 18 gennaio 1993, relativo a norme comuni per l’assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità (GU 1993, L 14, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento sulle bande orarie»), in quanto le bande orarie restituite prima della scadenza di restituzione non dovevano essere prese in considerazione per l’applicazione di detto principio e l’uso delle bande orarie era sempre al di sopra della soglia dell’80%. Constatando che l’interveniente non aveva fatto un uso improprio delle bande orarie ai sensi della clausola 1.13 degli impegni finali, la Commissione ne ha tratto la conclusione che, conformemente alla raccomandazione scritta del mandatario, l’interveniente aveva fatto un uso adeguato delle bande orarie durante il periodo d’uso e ha approvato la concessione di diritti acquisiti a quest’ultima, conformemente alla clausola 1.10 degli impegni finali.

 Procedimento e conclusioni delle parti

70      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 10 luglio 2018 la ricorrente ha proposto il presente ricorso.

71      La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata;

–        condannare la Commissione e l’interveniente alle spese.

–        adottare ogni altra decisione opportuna nelle circostanze del caso di specie.

72      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese.

73      Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 24 ottobre 2018, l’interveniente ha chiesto di intervenire a sostegno delle conclusioni della Commissione.

74      Con decisione del presidente della Corte dell’8 gennaio 2019, l’interveniente è stata autorizzata a intervenire a sostegno delle conclusioni della Commissione.

75      Il 21 marzo 2019, l’interveniente ha depositato presso la cancelleria del Tribunale una memoria di intervento, nella quale conclude per il rigetto del ricorso.

76      La ricorrente ha preso posizione su tale memoria di intervento il 30 aprile 2019. La Commissione, dal canto suo, ha dichiarato, il 25 aprile 2019, di non avere osservazioni riguardo a detta memoria.

77      Su proposta della Prima Sezione, il Tribunale ha deciso, conformemente all’articolo 28 del regolamento di procedura del Tribunale, di rinviare la causa dinanzi ad un collegio giudicante ampliato.

78      Su proposta del giudice relatore, il Tribunale (Prima Sezione ampliata), nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento previste all’articolo 89 del regolamento di procedura, ha chiesto alla Commissione di produrre determinati documenti e ha posto taluni quesiti alle parti principali.

79      Il 14 febbraio 2020 la Commissione ha prodotto i documenti richiesti e le parti principali hanno risposto ai quesiti posti.

80      Il 13 marzo 2020 la ricorrente ha presentato le sue osservazioni sulle risposte della Commissione ai quesiti posti dal Tribunale e sui documenti prodotti da quest’ultima.

81      L’11 maggio 2020 la Commissione ha preso posizione sulle risposte della ricorrente ai quesiti posti dal Tribunale e su tutte le osservazioni di quest’ultima, vale a dire quelle relative ai documenti forniti e quelle relative alle risposte della Commissione ai quesiti posti dal Tribunale.

82      In tali circostanze e per rispettare il principio del contraddittorio, la parte delle osservazioni della Commissione dell’11 maggio 2020 relativa alle osservazioni della ricorrente sulle risposte della Commissione ai quesiti posti dal Tribunale, vale a dire i suoi punti da 22 a 26, non è stata presa in considerazione ai fini della presente sentenza.

83      Poiché le parti non hanno chiesto lo svolgimento di un’udienza, il Tribunale (Prima Sezione ampliata) ha deciso, in applicazione dell’articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura, di statuire senza fase orale.

 In diritto

84      A sostegno del proprio ricorso, la ricorrente deduce due motivi. Il primo motivo verte su errori di diritto in cui la Commissione è incorsa nell’interpretazione dei termini «uso adeguato».

85      Con il secondo motivo, la ricorrente sostiene che la Commissione non ha tenuto conto di tutti gli elementi pertinenti ai fini della concessione di diritti acquisiti.

 Sul primo motivo

86      Il primo motivo è diviso in due parti. Con la prima parte, la ricorrente sostiene che i termini «uso adeguato» di cui alla clausola 1.10 degli impegni finali devono essere intesi nel senso che riguardano un «uso conforme all’offerta». Con la seconda parte, la ricorrente mira a dimostrare che i termini «uso adeguato» non significano l’assenza di «uso improprio», poiché quest’ultima nozione ha una finalità diversa.

87      Poiché entrambe le parti del primo motivo vertono sui criteri da adottare per la valutazione della nozione di «uso adeguato», occorre esaminarle congiuntamente.

88      Secondo la decisione impugnata, i termini «uso adeguato» di cui alla clausola 1.10 degli impegni finali devono essere interpretati nel senso di assenza di «uso improprio» ai sensi della clausola 1.13 di detti impegni e non come aventi ad oggetto un uso «conforme all’offerta» dell’interveniente. Dato che il sottoutilizzo delle bande orarie da parte dell’interveniente rispetto alla sua offerta non costituisce un «uso improprio», la Commissione conclude che essa ne ha fatto un «uso adeguato» e le concede i diritti acquisiti sulle bande orarie, ossia la possibilità per quest’ultima di utilizzare le bande orarie per una rotta diversa da Londra-Filadelfia dopo il periodo di utilizzo.

89      Per giungere all’interpretazione esposta al precedente punto 88, la Commissione ha rilevato, anzitutto, al punto 51 della decisione impugnata, che la nozione di uso adeguato non era definita dagli impegni finali e che la ricorrente nonché l’interveniente dissentivano sulla definizione da accogliere di tale nozione. Inoltre, al punto 52 della decisione impugnata, la Commissione ha ritenuto che, in mancanza di una definizione chiara, detta nozione dovesse essere interpretata a partire dai termini, dal contesto e dall’obiettivo delle disposizioni di tali impegni.

90      La ricorrente, pur criticando l’entità del sottoutilizzo delle bande orarie da parte dell’interveniente, non contesta che l’utilizzo da parte di quest’ultima delle bande orarie non costituisca un «uso improprio» ai sensi della clausola 1.13 degli impegni finali.

91      Per contro, la ricorrente contesta l’interpretazione della Commissione dei termini «uso adeguato» di cui alla clausola 1.10 degli impegni finali.

92      Infatti, secondo l’interpretazione della ricorrente, occorre intendere i termini «uso adeguato» come riferiti, in linea di principio, a un uso «conforme all’offerta», il che implica che la Commissione dispone di un certo margine di discrezionalità per stabilire se l’uso, anche se non del tutto conforme all’offerta, possa ancora essere qualificato come «uso adeguato», in particolare ai fini dell’obiettivo degli impegni.

93      Secondo la ricorrente, se i termini «uso adeguato» fossero interpretati in tal modo, sarebbe allora evidente che l’interveniente non avrebbe fatto un siffatto «uso adeguato», cosicché essa non avrebbe ottenuto diritti acquisiti.

94      Il primo motivo verte quindi sull’interpretazione della nozione di «uso adeguato» di cui alla clausola 1.10 degli impegni finali.

 Sull’interpretazione letterale delle disposizioni di cui trattasi

95      Ai sensi del punto 56 della decisione impugnata, nel linguaggio ordinario, l’«uso improprio» (misuse) può essere definito come «il fatto di utilizzare qualcosa in un modo non idoneo o in un modo che non era previsto» e l’«uso adeguato» come un uso «idoneo o corretto in una situazione o in un caso particolare». Ne conseguirebbe che un «uso adeguato» è esattamente il contrario di un «uso improprio». Pertanto, secondo un’interpretazione letterale delle nozioni utilizzate negli impegni finali, si dovrebbe intendere per «uso adeguato» delle bande orarie l’assenza di «uso improprio» delle stesse.

96      Secondo il punto 63 della decisione impugnata, l’inciso «conforme all’offerta» di cui alla clausola 1.9 degli impegni finali sarebbe solo una «variante linguistica secondaria» che non può essere decisiva per l’interpretazione dei termini «uso adeguato».

97      La ricorrente contesta tale interpretazione.

98      La ricorrente addebita alla Commissione il fatto che la sua interpretazione non rispetta il tenore letterale delle disposizioni pertinenti. Tale interpretazione priverebbe di qualsiasi effetto utile l’inciso «conforme all’offerta» di cui alla seconda frase della clausola 1.9 degli impegni finali e che deve essere preso in considerazione ai fini dell’interpretazione dei termini «uso adeguato» di cui alla clausola 1.10 di detti impegni. Parimenti, l’equivalenza tra l’«uso adeguato» e l’assenza di «uso improprio» accolta nella decisione impugnata sarebbe contraria al tenore letterale delle disposizioni di cui trattasi.

99      A tale riguardo, occorre rilevare, in via preliminare, che gli impegni finali contengono una parte dedicata alle definizioni. Orbene, i termini «uso adeguato» che figurano nella clausola 1.10 degli impegni finali non sono ivi definiti.

100    Per il loro significato, i termini «uso adeguato» non sono completamente operanti di per sé, ma richiedono un quadro di riferimento rispetto al quale si può determinare ciò che costituisce, nel caso di specie, un uso che può essere qualificato come «adeguato» o, eventualmente, un uso che non può essere qualificato come «adeguato».

101    Pertanto, l’approccio accolto nella decisione impugnata consiste nell’equiparare l’«uso adeguato» all’assenza di «uso improprio», come definito alla clausola 1.13 degli impegni finali, per adottare così un quadro di riferimento al fine di valutare l’ottenimento di diritti acquisiti.

102    Per contro, secondo l’interpretazione della ricorrente, basata essenzialmente sull’inciso «conforme all’offerta» di cui alla clausola 1.9 degli impegni finali, i termini «uso adeguato» dovrebbero essere interpretati nel senso che si riferiscono, in linea di principio, a un uso «conforme all’offerta». Il quadro di riferimento sarebbe quindi costituito dall’uso «conforme all’offerta», che implica che la Commissione dispone di un certo margine di discrezionalità per stabilire se l’uso, anche se non del tutto conforme all’offerta, possa ancora essere qualificato come «uso adeguato», in particolare ai fini dell’obiettivo degli impegni, ossia di produrre una concorrenza massima sulla rotta considerata a vantaggio dei consumatori.

103    A tale riguardo, occorre rilevare che la lingua originale degli impegni finali è l’inglese e che la nozione di «misuse», utilizzata nella clausola 1.13 di detti impegni, ha un significato abbastanza ampio e non ha necessariamente una connotazione negativa. Pertanto, la Commissione ha giustamente considerato, al punto 56 della decisione impugnata, che, nel linguaggio ordinario, il termine inglese «misuse» può essere definito come «il fatto di utilizzare qualcosa in un modo non idoneo o in un modo che non era previsto».

104    Ciò premesso, non si può ritenere che l’equiparazione tra l’«uso adeguato» e l’assenza di «uso improprio» (misuse), operata nella decisione impugnata, sia inconciliabile con il tenore letterale delle disposizioni di cui trattasi.

105    Per quanto riguarda l’interpretazione sostenuta dalla ricorrente, occorre constatare che una tesi secondo cui si debba intendere per «uso adeguato» un uso al 100% «conforme all’offerta» sarebbe inconciliabile con il significato dei termini «uso adeguato». Infatti, il termine «adeguato» implica un uso che rimane al di sotto di un uso delle bande orarie «conforme all’offerta» al 100% pur essendo al di sopra di una certa soglia.

106    Orbene, nei limiti in cui la ricorrente sostiene che occorrerebbe interpretare i termini «uso adeguato» nel senso che si riferiscono, in linea di principio, a un uso «conforme all’offerta», riservando al contempo alla Commissione un certo margine di discrezionalità sulla questione se un uso al di sotto di un «uso conforme all’offerta» possa essere adeguato, si deve concludere che l’interpretazione della ricorrente è conciliabile con i termini «uso adeguato».

107    Da quanto precede risulta che sia l’interpretazione accolta nella decisione impugnata sia quella sostenuta dalla ricorrente sono conciliabili con il tenore letterale delle disposizioni di cui trattasi, cosicché la sola interpretazione letterale di dette disposizioni non è concludente.

108    In tali circostanze, al fine di esaminare se la Commissione potesse ritenere, nella decisione impugnata, che l’«uso adeguato» di cui alla clausola 1.10 degli impegni finali dovesse essere inteso nel senso di assenza di «uso improprio», occorre, anzitutto, chiarire i principi pertinenti ai fini dell’interpretazione dell’espressione «uso adeguato» per poi esaminare se la Commissione abbia applicato detti principi senza incorrere in errori di diritto.

 Sui principi interpretativi dell’espressione «conforme all’offerta»

109    In primis, di norma e come risulta da una giurisprudenza costante, per l’interpretazione di una disposizione di diritto dell’Unione va tenuto conto non solo dei termini di quest’ultima, ma anche del suo contesto e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (v. sentenza del 7 maggio 2019, Germania/Commissione, T‑239/17, EU:T:2019:289, punto 40 e giurisprudenza ivi citata), fermo restando che la formulazione chiara e precisa segna tuttavia il limite per l’interpretazione (v., in tal senso, sentenza del 15 luglio 2010, Commissione/Regno Unito, C‑582/08, EU:C:2010:429, punto 51 e giurisprudenza ivi citata). Inoltre, i giudici dell’Unione ricorrono regolarmente all’interpretazione sistematica.

110    Poiché gli impegni finali, conformemente al paragrafo 200 della decisione di autorizzazione, costituiscono parte integrante di quest’ultima, i principi ricordati al precedente punto 109 si applicano all’interpretazione di detti impegni, come è peraltro riconosciuto dalle parti.

111    In secundis, occorre tener conto delle specifiche norme interpretative precisate al terzo comma degli impegni finali.

112    Pertanto, gli impegni finali devono essere interpretati alla luce della decisione di autorizzazione, nel quadro generale del diritto dell’Unione, in particolare alla luce del regolamento sulle concentrazioni, e con riferimento alla comunicazione della Commissione concernente le misure correttive considerate adeguate a norma del regolamento sulle concentrazioni e del regolamento di esecuzione (GU 2008, C 267, pag. 1; in prosieguo: la «comunicazione sulle misure correttive»).

113    Per quanto riguarda, in primo luogo, la decisione di autorizzazione, occorre ricordare che essa è stata adottata a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 2, di detto regolamento, ossia nella fase dell’indagine preliminare, vale a dire nella fase I.

114    Secondo la giurisprudenza, gli impegni proposti nella fase I devono consentire alla Commissione di concludere che l’operazione notificata non solleva più seri dubbi per quanto riguarda la sua compatibilità con il mercato interno nella fase dell’indagine preliminare. Pertanto tali impegni permettono di evitare l’apertura di una fase di indagine approfondita (v. sentenza del 13 maggio 2015, Niki Luftfahrt/Commissione, T‑162/10, EU:T:2015:283, punto 290 e giurisprudenza ivi citata).

115    L’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni consente infatti alla Commissione di subordinare una decisione che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato interno in base al criterio definito all’articolo 2, paragrafo 2, del medesimo regolamento, a condizioni ed oneri destinati a garantire che le imprese interessate adempiano gli impegni assunti nei suoi confronti per rendere la concentrazione compatibile con tale mercato (v. sentenza del 13 maggio 2015, Niki Luftfahrt/Commissione, T‑162/10, EU:T:2015:283, punto 291 e giurisprudenza ivi citata).

116    Vista sia l’importanza degli interessi finanziari e degli interessi industriali o commerciali sottesi a questo tipo di operazioni, sia i poteri di cui dispone la Commissione in tale materia, ci si può attendere che le imprese interessate facciano di tutto per agevolare il lavoro dell’amministrazione. Per gli stessi motivi la Commissione è tenuta a dare prova della massima diligenza nell’adempimento del suo compito di controllo delle concentrazioni (v. sentenza del 13 maggio 2015, Niki Luftfahrt/Commissione, T‑162/10, EU:T:2015:283, punto 292 e giurisprudenza ivi citata).

117    Occorre anche rilevare che, nel contesto del controllo sulle concentrazioni, la Commissione è autorizzata ad accettare solo impegni idonei a rendere l’operazione notificata compatibile con il mercato interno (v. sentenza del 13 maggio 2015, Niki Luftfahrt/Commissione, T‑162/10, EU:T:2015:283, punto 293 e giurisprudenza ivi citata).

118    A questo riguardo si deve osservare che impegni proposti da una delle parti della concentrazione rispondono a detto criterio solo se la Commissione può concludere, con certezza, che sarà possibile eseguirli e che le nuove strutture commerciali che ne derivano saranno sufficientemente affidabili e durature per impedire la creazione o il rafforzamento, in un futuro relativamente prossimo, di una posizione dominante o degli ostacoli ad una concorrenza effettiva che gli impegni stessi mirano ad impedire (v. sentenza del 13 maggio 2015, Niki Luftfahrt/Commissione, T‑162/10, EU:T:2015:283, punto 294 e giurisprudenza ivi citata).

119    La Commissione dispone di un ampio margine di discrezionalità nel valutare la necessità di ottenere impegni per dissipare i seri dubbi sollevati da un’operazione di concentrazione (v. sentenza del 13 maggio 2015, Niki Luftfahrt/Commissione, T‑162/10, EU:T:2015:283, punto 295 e giurisprudenza ivi citata).

120    Gli impegni assunti nel corso della fase I hanno lo scopo di dissipare ogni serio dubbio sulla questione se la concentrazione ostacoli in modo significativo la concorrenza effettiva nel mercato interno o in una sua parte sostanziale, a causa, in particolare, della creazione o del rafforzamento di una posizione dominante. Di conseguenza, gli impegni assunti nel corso della fase I devono essere, in considerazione della loro portata e del loro contenuto, tali da consentire alla Commissione di adottare una decisione di approvazione senza avviare la fase II, e la Commissione deve aver potuto ritenere, senza commettere un manifesto errore di valutazione, che detti impegni costituissero una risposta diretta e sufficiente, tale da escludere chiaramente ogni serio dubbio (v. sentenza del 13 maggio 2015, Niki Luftfahrt/Commissione, T‑162/10, EU:T:2015:283, punto 297 e giurisprudenza ivi citata).

121    Per quanto riguarda, in secondo luogo, la tesi della ricorrente secondo cui il formulario MC non è pertinente ai fini dell’interpretazione dei termini degli impegni finali, occorre ricordare che detti impegni prevedono, al terzo comma, che essi debbano essere interpretati, in particolare, alla luce del regolamento sulle concentrazioni.

122    Orbene, dall’articolo 23, paragrafo 1, lettera c), del regolamento sulle concentrazioni risulta che la Commissione è autorizzata ad adottare, in particolare, la procedura e i termini per la presentazione e l’adempimento degli impegni assunti ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, di detto regolamento. A tale titolo, la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione, il cui articolo 20, paragrafo 1 bis, dispone che le imprese interessate, quando propongono impegni a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni, forniscono contestualmente un originale delle informazioni e dei documenti prescritti nel formulario MC relativo alle misure correttive di cui al suo allegato IV.

123    Pertanto, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, poiché l’esistenza del formulario MC deriva dal regolamento sulle concentrazioni, i termini degli impegni finali devono, conformemente al loro terzo comma, essere interpretati alla luce di detto formulario e di ciò che le parti della fusione ivi indicano.

124    Per quanto riguarda, in terzo luogo, il «quadro generale del diritto dell’Unione», occorre tener conto, in particolare, del regolamento sulle bande orarie.

125    In quarto luogo, occorre rilevare che, sebbene gli impegni abbiano l’obiettivo di fugare i seri dubbi quanto alla compatibilità della concentrazione con il mercato interno, essi sono altresì pertinenti per i terzi che riprendono attività delle parti della concentrazione. Infatti, le condizioni per la ripresa di tali attività sono determinate in larga misura dagli impegni.

 Sull’interpretazione delle disposizioni di cui trattasi alla luce delle indicazioni del formulario MC

126    Secondo il punto 63 della decisione impugnata, dal formulario MC fornito dalle parti della fusione risulta che gli impegni finali, per quanto riguarda i diritti acquisiti, sono in gran parte simili, salvo pochi «chiarimenti e varianti linguistiche secondarie», a quelli sottoscritti nel caso IAG/bmi. Orbene, sebbene gli impegni relativi al caso IAG/bmi si riferiscano ad un «uso adeguato», essi non richiedono che le bande orarie siano utilizzate durante il periodo di utilizzo in modo «conforme all’offerta». Pertanto, la formulazione di un «modo conforme all’offerta» negli impegni finali non comporta alcuna modifica dei requisiti dovuti ai diritti acquisiti nella presente causa e costituisce una semplice «variante linguistica secondaria» rispetto agli impegni relativi al caso IAG/bmi.

127    La ricorrente contesta tale conclusione invocando una serie di argomenti.

128    Al fine di esaminare la fondatezza della conclusione cui è giunta la Commissione al punto 63 della decisione impugnata, occorre, in via preliminare, ricordare i rispettivi obblighi di quest’ultima e delle imprese che notificano una concentrazione, in particolare per quanto riguarda gli impegni.

129    A tale riguardo, occorre rilevare che dalle disposizioni dell’introduzione dell’allegato IV del regolamento di esecuzione risulta che il formulario MC «indica le informazioni e i documenti che le imprese interessate devono presentare contestualmente alla proposta di impegni ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2», del regolamento sulle concentrazioni, e che, «[q]ualora [le imprese interessate] ritengano che particolari informazioni richieste nel presente formulario non siano necessarie per la valutazione della Commissione, [esse possono] chieder[le di essere esentate] da determinate prescrizioni, specificando adeguatamente i [loro] motivi».

130    La comunicazione sulle misure correttive prevede, al suo paragrafo 7, quanto segue:

«La Commissione deve valutare se le misure correttive proposte, una volta realizzate, eliminerebbero le riserve espresse sotto il profilo della concorrenza. Soltanto le parti dispongono di tutte le informazioni pertinenti necessarie per una tale valutazione, in particolare riguardo alla fattibilità degli impegni proposti e alla redditività e competitività degli attivi dei quali viene proposta la cessione. Spetta pertanto alle parti fornire tutte le informazioni disponibili necessarie affinché la Commissione valuti la proposta di misure correttive. A tale scopo, in base al regolamento di esecuzione, le parti notificanti devono fornire, contestualmente agli impegni, informazioni dettagliate sul contenuto e le condizioni per l’esecuzione degli impegni stessi, nonché dimostrarne l’idoneità ad eliminare eventuali ostacoli significativi alla concorrenza effettiva, come precisato nell’allegato al regolamento di esecuzione (“formulario MC”) (...)».

131    Inoltre, al paragrafo 79 della comunicazione sulle misure correttive viene precisato quanto segue:

«Per poter costituire la base di una decisione in forza dell’articolo 6, paragrafo 2 [del regolamento sulle concentrazioni], le proposte di impegno devono soddisfare le seguenti modalità:

a)      specificare le clausole sostanziali e le modalità di esecuzione stipulate dalle parti in modo completo;

(...)».

132    Peraltro, il paragrafo 82 della comunicazione sulle misure correttive dispone quanto segue:

«Dati i limiti di tempo nella fase I, è particolarmente importante che le parti presentino tempestivamente alla Commissione le informazioni richieste nel regolamento di esecuzione per valutare correttamente il contenuto e la fattibilità degli impegni e la loro idoneità a mantenere condizioni di concorrenza effettiva nel mercato comune (…)».

133    Infine, la Commissione rileva, senza essere contraddetta sul punto dalla ricorrente, che, tenuto conto dell’elevato volume di fatti e di dati che essa deve esaminare nell’ambito delle procedure ai sensi del regolamento sulle concentrazioni e dell’esigenza di celerità che disciplina tali procedure, in particolare in caso di approvazione alla fine della fase I con misure correttive, le informazioni fornite dalle imprese nei formulari MC rivestono un’importanza fondamentale per consentirle di valutare adeguatamente il contenuto, l’obiettivo, la fattibilità e l’efficacia degli impegni proposti nei tempi ristretti di cui essa dispone. Il formulario MC mira a garantire la chiarezza degli impegni proposti e ad evitare che essi contengano «cavalli di Troia». Peraltro, il formulario MC descrive come l’impresa stessa intende gli impegni da essa proposti.

134    Nel caso di specie, occorre ricordare che è pacifico che gli impegni finali si discostano testualmente dagli impegni relativi al caso IAG/bmi.

135    Infatti, come risulta da un raffronto tra la clausola 1.9 degli impegni finali e la clausola 1.3.1 degli impegni relativi al caso IAG/bmi, l’espressione «un servizio senza scalo sulla coppia di aeroporti in un modo conforme all’offerta presentata in applicazione della clausola 1.24» è stata inserita negli impegni finali in luogo dell’espressione «la coppia di città interessata per la quale tali bande orarie sono state trasferite» accolta negli impegni nel caso IAG/bmi.

136    Analogamente, a differenza degli impegni finali, gli impegni relativi al caso IAG/bmi contenevano una sezione, intitolata «Concessione dei diritti acquisiti delle bande orarie», relativa al periodo di utilizzo, alla concessione di diritti acquisiti e all’«uso improprio».

137    Inoltre, è pacifico, come ricordato ai precedenti punti da 23 a 27, che le parti della fusione hanno indicato, sia nel formulario MC del 18 luglio 2013 sia in quello del 30 luglio 2013, che i loro impegni si basavano essenzialmente sugli impegni relativi al caso IAG/bmi. Peraltro, nella sezione del formulario MC relativa alle deviazioni rispetto ai modelli, si precisa che i punti nei quali gli impegni finali si discostavano dagli impegni relativi al caso IAG/bmi, ad eccezione delle «varianti linguistiche secondarie o dei chiarimenti richiesti dalle circostanze particolari del presente caso», erano specificati «al fine di aiutare nella valutazione degli impegni». Nella parte del formulario MC relativa ai cambiamenti, le parti della fusione non hanno segnalato alcuna deviazione riguardante le disposizioni relative ai diritti acquisiti rispetto agli impegni assunti nel caso IAG/bmi.

138    Pertanto, o l’aggiunta «conforme all’offerta» di cui alla clausola 1.9 degli impegni finali è solo una «variante linguistica secondaria» non correlata ai diritti acquisiti, o tali termini mirano a inserire una modifica sostanziale rispetto agli impegni relativi al caso IAG/bmi nei limiti in cui vertono sui diritti acquisiti. Orbene, in quest’ultimo caso, le parti della fusione avrebbero dovuto individuarla come tale nel formulario MC.

139    In tali circostanze, la conclusione della Commissione secondo cui la deviazione tra il testo degli impegni finali e quello degli impegni relativi al caso IAG/bmi costituisce solo una «variante linguistica secondaria» appare esente da errori.

140    Poiché è dimostrato che il testo degli impegni finali si discosta da quello degli impegni relativi al caso IAG/bmi, incombe alla ricorrente dimostrare che, nonostante le indicazioni contenute nel formulario MC, l’inciso «conforme all’offerta» non costituisce una semplice «variante linguistica secondaria».

141    In tale contesto, la ricorrente solleva una serie di argomenti volti a rimettere in discussione la conclusione della Commissione di cui al punto 63 della decisione impugnata e a dimostrare la pertinenza dell’inciso «conforme all’offerta» per l’interpretazione dell’espressione «uso adeguato» di cui alla clausola 1.10 degli impegni finali e, quindi, per la concessione di diritti acquisiti.

142    In primo luogo, la ricorrente fa valere che dal paragrafo 7 della comunicazione concernente le misure correttive, richiamato al precedente punto 130, risulterebbe che l’obbligo di informare la Commissione mediante spiegazioni contenute nel formulario MC trova il suo fondamento nel fatto che le parti dell’operazione di concentrazione dispongono spesso esclusivamente delle informazioni indispensabili per valutare gli impegni e che devono quindi essere menzionate nel formulario MC. Tuttavia, per quanto riguarda le disposizioni relative ai diritti acquisiti, le parti della fusione non avrebbero avuto siffatte informazioni esclusive e la Commissione sarebbe stata in grado tanto quanto loro di valutare il significato dell’inciso «conforme all’offerta».

143    Tale tesi non può essere accolta. Infatti, poiché il formulario MC prevede, alla sua sezione 3, l’obbligo per le parti della fusione di segnalare le deviazioni rispetto ai modelli, le parti devono soddisfare tale condizione, a prescindere dai motivi che giustificano l’esistenza di tale norma.

144    In tali circostanze, la ricorrente non può proficuamente sostenere che la Commissione, anziché attenersi a quanto risultava dalle indicazioni delle parti della fusione nel formulario MC, avrebbe dovuto valutare il significato dell’inciso «conforme all’offerta» prescindendo da ciò che le parti della fusione avevano indicato nel formulario MC.

145    In secondo luogo, la ricorrente sostiene che non era necessario indicare nel formulario MC la deviazione tra gli impegni proposti e gli impegni relativi al caso IAG/bmi, in quanto né le parti della fusione né la Commissione avevano, all’epoca, ritenuto che l’inserimento dei termini «conforme all’offerta» fosse rilevante, poiché tale inserimento si limitava ad esigere dall’entrante una cosa evidente, vale a dire che rispettasse le sue promesse.

146    Questo argomento non può essere accolto.

147    Infatti, nei limiti in cui, conformemente al principio «bande orarie utilizzate o bande orarie perse», disciplinato all’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento sulle bande orarie, è sufficiente una soglia di utilizzo dell’80%, non si può ritenere che da ciò derivi necessariamente che l’entrante debba operare, in linea di principio, il servizio aereo oggetto della sua offerta al 100% per poter ottenere diritti acquisiti.

148    Inoltre, l’argomento della ricorrente dimostra che le parti della fusione pensavano già, all’epoca delle negoziazioni degli impegni con la Commissione, che l’inciso «conforme all’offerta» obbligasse l’entrante a fornire un servizio aereo conforme alla sua offerta per poter ottenere diritti acquisiti.

149    Tuttavia, poiché l’obbligo di un uso «conforme all’offerta» non risulta dal testo degli impegni relativi al caso IAG/bmi, le parti della fusione dovevano specificare, nel formulario MC, la deviazione nel testo degli impegni proposti come un cambiamento sostanziale, per attirare così l’attenzione della Commissione su tale modifica.

150    Dal momento che le parti della fusione non hanno portato tale elemento all’attenzione della Commissione, in violazione degli obblighi derivanti dall’allegato IV del regolamento di esecuzione, la ricorrente non ha diritto di avvalersene a sostegno della sua interpretazione degli impegni finali.

151    In terzo luogo, la ricorrente fa valere che non era necessario menzionare, nel formulario MC, l’inciso «conforme all’offerta» di cui alla clausola 1.9 degli impegni finali, a motivo del fatto che il suo significato non ha bisogno di spiegazioni e non ha nulla di ambiguo né di equivoco.

152    Tale argomento non può essere accolto.

153    Anzitutto, dal momento che la sezione 3 del formulario MC impone alle parti di segnalare ogni deviazione rispetto ai modelli, il fatto che una deviazione testuale consista nell’aggiunta di un’espressione non ambigua o non equivoca è irrilevante.

154    Inoltre, la pertinenza di tali termini ai fini della concessione di diritti acquisiti è lungi dall’imporsi nelle circostanze del caso di specie.

155    Infatti, secondo l’impianto sistematico delle disposizioni considerate degli impegni relativi al caso IAG/bmi, risultante dal modo in cui esse sono strutturate, le condizioni relative all’ottenimento dei diritti acquisiti sono disciplinate dalla loro clausola 1.3.2, corrispondente alla clausola 1.10 degli impegni finali, mentre la loro clausola 1.3.1, corrispondente alla clausola 1.9 di questi ultimi, ha lo scopo di specificare il «servizio aereo competitivo» che può essere effettuato durante il periodo di utilizzo.

156    In tali circostanze, la Commissione non avrebbe dovuto ritenere che l’aggiunta dei termini «conforme all’offerta» alla clausola 1.9 degli impegni finali dovesse essere pertinente per la concessione di diritti acquisiti.

157    Peraltro, occorre ricordare che dal formulario MC, compilato dalle parti della fusione, risulta che le disposizioni degli impegni finali relative ai diritti acquisiti hanno lo stesso significato di quelle degli impegni relativi al caso IAG/bmi, ad eccezione di «varianti linguistiche secondarie».

158    Pertanto, l’argomento della ricorrente secondo cui la Commissione avrebbe dovuto comprendere le disposizioni relative ai diritti acquisiti in un senso diverso è infondato.

159    In quarto luogo, per quanto riguarda, in particolare, gli scambi di corrispondenza tra le parti della fusione e la Commissione durante il periodo in cui quest’ultima ha richiesto loro di includere «diritti acquisiti» nei loro impegni, la Commissione afferma, in risposta ad un quesito del Tribunale, che essa «crede di sapere» che, tra il 18 e il 25 luglio 2013, si era svolta una discussione «tra le parti su talune divergenze tra [la proposta di impegni] del 16 luglio 2013 e gli impegni del «caso IAG/bmi».

160    Tuttavia, in nessun momento, né durante la fase scritta del procedimento, né in risposta ai quesiti del Tribunale, né in risposta alle indicazioni della Commissione ricordate al precedente punto 159, la ricorrente ha sostenuto che le parti della fusione, durante le negoziazioni degli impegni, avrebbero espressamente portato a conoscenza della Commissione la loro concezione degli impegni secondo cui l’entrante sarebbe obbligato a fornire un servizio aereo conforme alla sua offerta per poter ottenere diritti acquisiti.

161    Orbene, poiché spetta alla ricorrente, come ricordato al precedente punto 140, dimostrare che le parti della fusione avevano attirato l’attenzione della Commissione sulla deviazione testuale esistente tra gli impegni finali e le disposizioni relative ai diritti acquisiti degli impegni relativi al caso IAG/bmi, e poiché la ricorrente non fornisce alcun elemento utile relativo agli scambi di corrispondenza tra le parti della fusione e la Commissione, menzionati al precedente punto 159, si deve necessariamente giungere alla conclusione che le parti della fusione non hanno portato tale deviazione, nel testo degli impegni, a conoscenza della Commissione in detti scambi di corrispondenza.

162    In quinto luogo, la ricorrente sostiene che dalla genesi degli impegni finali risulta che l’inciso «conforme all’offerta» deriva dagli impegni relativi al caso A++, che costituiscono lo «stato della tecnica» degli impegni relativi alle bande orarie delle compagnie aeree. Inoltre, sotto diversi profili, la Commissione si sarebbe basata su tali impegni nell’ambito della negoziazione sfociata negli impegni finali. Pertanto, la ricorrente afferma che le parti della fusione non dovevano segnalare tale aggiunta rispetto al caso IAG/bmi.

163    Tale argomento non può essere accolto, in quanto infondato in fatto.

164    Sotto un primo aspetto, la formulazione ripresa dagli impegni relativi al caso A++ non costituisce lo «stato della tecnica», almeno rispetto ai diritti acquisiti.

165    Infatti, è pacifico che gli impegni relativi al caso A++ non prevedevano la concessione di diritti acquisiti. La clausola 1.2.6 di detti impegni non riguardava quindi le condizioni per la concessione di diritti acquisiti.

166    Peraltro, è per questa ragione che le parti della fusione dovevano inserire nei loro impegni, su espressa richiesta della Commissione, disposizioni relative ai diritti acquisiti del tipo di quelle contenute negli impegni relativi al caso IAG/bmi.

167    Peraltro, il fatto, ricordato dalla ricorrente, che, per taluni elementi degli impegni finali, la Commissione abbia chiesto alle parti della fusione di ispirarsi agli impegni relativi al caso A++ è irrilevante. Infatti, le disposizioni del caso A++ cui la ricorrente fa riferimento non si riferiscono ai diritti acquisiti.

168    Sotto un secondo aspetto, le affermazioni della ricorrente relative alla genesi degli impegni finali sono inesatte.

169    Le parti della fusione hanno presentato alla Commissione, il 10, 14, 16 e 25 luglio 2013, diverse versioni degli impegni da loro redatti affinché quest’ultima potesse esprimere la sua valutazione sugli stessi.

170    È vero che l’inciso «in modo conforme all’offerta» è stato inserito nella proposta di impegni del 14 luglio 2013, il che si rifletteva, peraltro, nella versione comparata redatta dalla ricorrente e menzionata al precedente punto 11.

171    Tuttavia, non sussiste un nesso di continuità tra le pertinenti disposizioni della proposta di impegni del 14 luglio 2013 e la clausola 1.9 degli impegni finali.

172    Infatti, le clausole da 1.9 a 1.11 degli impegni finali non sono una modifica delle clausole anteriori corrispondenti, ma costituiscono un testo nuovo, inserito in blocco negli impegni del 16 luglio 2013, come risulta dalla versione comparata tra la proposta di impegni del 14 luglio 2013 e la proposta di impegni del 16 luglio 2013, fornita dalla ricorrente come allegato A 7 al suo ricorso.

173    Ciò è avvalorato, peraltro, dalla ricorrente stessa, la quale riconosce, al punto 127 del ricorso, che le parti della fusione hanno preso gli impegni relativi al caso IAG/bmi come testo di base per la redazione della proposta di impegni del 16 luglio 2013, cosicché non si può sostenere che esista una qualche continuità tra la clausola 1.11 della proposta di impegni del 14 luglio 2013 e la clausola 1.9 degli impegni finali.

174    Inoltre, occorre ancora rilevare che, come ricordato al precedente punto 12, la Commissione ha chiesto espressamente e in due occasioni che negli impegni fossero inclusi diritti acquisiti, precisando al contempo, nel suo messaggio di posta elettronica del 13 luglio 2013, che dovevano essere inseriti diritti acquisiti «del tipo di quelli» proposti nel caso IAG/bmi.

175    A tale riguardo, occorre sottolineare che, in risposta a detta richiesta, le parti della fusione hanno specificato che erano stati inclusi diritti acquisiti «conformemente alla richiesta» della Commissione, come risulta dal messaggio di posta elettronica che accompagnava la proposta di impegni del 16 luglio 2013, che includeva per la prima volta disposizioni relative ai diritti acquisiti, identiche a quelle contenute negli impegni finali.

176    Peraltro, le parti della fusione hanno confermato, nei formulari MC del 18 e del 30 luglio 2013, di conformarsi agli impegni relativi al caso IAG/bmi, senza fare alcun riferimento ad una deviazione riguardo alle disposizioni relative ai diritti acquisiti.

177    In tali circostanze, gli argomenti della ricorrente relativi alla genesi degli impegni finali e all’asserito carattere di «stato della tecnica» degli impegni relativi al caso A++ non possono essere accolti.

178    In sesto luogo, la ricorrente sostiene che la differenza di testo tra i suoi impegni e quelli del caso IAG/bmi, e in particolare l’inciso «in un modo conforme all’offerta», si spiega con il fatto che, contrariamente al caso IAG/bmi, la presente causa riguarda una sola rotta aerea.

179    Nei limiti in cui le affermazioni della ricorrente dovrebbero essere intese nel senso che i cambiamenti di formulazione vanno interpretati come «chiarimenti richiesti dalle circostanze particolari del presente caso», conformemente alle indicazioni contenute nel formulario MC, neppure tale argomento può essere accolto.

180    Da un lato, tale tesi è contraddetta dalla stessa ricorrente. Infatti, essa afferma, al punto 3 delle sue risposte scritte ai quesiti del Tribunale del 14 febbraio 2020, che le parti della fusione non hanno ritenuto che l’inciso «conforme all’offerta» rientrasse nella nozione di «chiarimenti richiesti dalle circostanze particolari del presente caso».

181    Dall’altro lato, e in ogni caso, occorre constatare che il numero di rotte aeree è del tutto irrilevante rispetto alla questione di stabilire a quale livello debbano essere operate le bande orarie per costituire un «uso adeguato» ai fini della concessione di diritti acquisiti.

182    Occorre ancora esaminare, in settimo luogo, alcune ulteriori affermazioni della ricorrente. Essa sostiene, infatti, che la Commissione si sarebbe dovuta accorgere del cambiamento effettuato nel testo degli impegni finali rispetto alle disposizioni pertinenti degli impegni relativi al caso IAG/bmi e «avrebbe dovuto valutare la formulazione e le sue eventuali implicazioni». Inoltre, nelle sue risposte ai quesiti posti dal Tribunale, essa ritiene che la Commissione abbia confrontato «con minuzia» il testo delle disposizioni pertinenti e avesse, all’epoca, compreso e approvato il fatto che erano stati ripresi «elementi tecnici» degli impegni relativi al caso A++.

183    Orbene, la ricorrente afferma, al contempo, che, «[i]n realtà, nessuno aveva motivo di esaminare la formulazione specifica qui controversa» e che «non era necessario né per le parti [della fusione] né per la Commissione esaminare la formulazione» di cui trattasi.

184    In ogni caso, gli argomenti della ricorrente non possono essere accolti.

185    Nella misura in cui si dovrebbe intendere che la ricorrente afferma che la Commissione era consapevole del cambiamento di formulazione dovuto all’inserimento dell’inciso «conforme all’offerta», l’argomento è privo di pertinenza.

186    Infatti, la Commissione sembra riconoscere di aver constatato i cambiamenti nel testo degli impegni. Tuttavia, da ciò non deriva però che la Commissione avrebbe dovuto trarne la conclusione che tali cambiamenti fossero sostanziali per l’interpretazione della nozione di «uso adeguato» di cui alla clausola 1.10 degli impegni finali e non fossero una semplice «variante linguistica secondaria».

187    Per le stesse ragioni, l’argomento secondo cui la Commissione aveva compreso e approvato il fatto che erano stati ripresi «elementi tecnici» degli impegni relativi al caso A++ non può essere accolto.

188    Infatti, qualificando l’inciso «conforme all’offerta» come «variante linguistica secondaria», la Commissione ha appunto considerato tale aggiunta come un elemento «tecnico» e non sostanziale.

189    Qualora le affermazioni della ricorrente dovessero essere intese nel senso che la Commissione, se avesse effettuato il suo esame con la diligenza richiesta, avrebbe dovuto non soltanto accorgersi del cambiamento testuale, ma anche intendere tale cambiamento come pertinente e sostanziale per la concessione di diritti acquisiti, occorre constatare che un argomento del genere non sarebbe fondato.

190    A tale riguardo, il Tribunale rinvia ai rispettivi obblighi della Commissione e delle imprese notificanti una concentrazione, quali esposti ai precedenti punti da 129 a 133.

191    È vero che, come ricordato al precedente punto 116, la Commissione è tenuta a «dare prova della massima diligenza nell’adempimento del suo compito di controllo delle concentrazioni».

192    Tuttavia, tale obbligo non ha lo scopo di dispensare le imprese che notificano una concentrazione dal loro obbligo di fornire, nel formulario MC, informazioni precise e corrette.

193    Infatti, un’impresa che abbia fornito informazioni nel formulario MC non può sostenere, in linea di principio, che la Commissione deve prescindere da dette informazioni ed esaminare con maggiore attenzione il testo degli impegni proposti.

194    Orbene, l’argomento della ricorrente implica proprio che la Commissione avrebbe dovuto intendere l’inciso «conforme all’offerta» come pertinente ai fini della concessione di diritti acquisiti, e ciò nonostante il fatto che le informazioni fornite dalle parti della fusione nel formulario MC avessero un significato diverso.

195    Tuttavia, nel caso di specie, la Commissione, senza commettere errori, ha considerato, nella decisione impugnata, l’inciso «conforme all’offerta» figurante alla clausola 1.9 degli impegni finali come irrilevante ai fini della concessione di diritti acquisiti.

196    Infatti, alla luce della genesi degli impegni, ricordata ai precedenti punti da 169 a 175, la Commissione non era tenuta a ritenere che la deviazione tra il testo delle proposte di impegni del 14 luglio 2013 e quello delle proposte di impegni del 16 luglio 2013 fosse sostanziale.

197    Ciò vale a maggior ragione in quanto, secondo l’impianto sistematico delle disposizioni considerate degli impegni relativi al caso IAG/bmi, risultante dal modo in cui esse sono strutturate, le condizioni che disciplinano l’ottenimento di diritti acquisiti sono ivi disciplinate dalla clausola corrispondente alla clausola 1.10 degli impegni finali.

198    Pertanto, nei limiti in cui la ricorrente ha modificato, con l’inciso «conforme all’offerta», la clausola 1.9 degli impegni finali, la Commissione aveva ancor meno ragioni per supporre che tale cambiamento testuale potesse essere qualcosa di diverso rispetto a una «variante linguistica secondaria» ai sensi del formulario MC.

199    Inoltre, se le parti della fusione avessero avuto l’intenzione di dare un senso diverso alle disposizioni relative ai diritti acquisiti contenute negli impegni finali rispetto a quelle contenute negli impegni relativi al caso IAG/bmi, esse ne avrebbero potuto e dovuto informare la Commissione, indicandolo in modo chiaro nel formulario MC.

200    Da tutto quanto precede risulta che la ricorrente non è riuscita ad inficiare la conclusione di cui al punto 63 della decisione impugnata. Ne consegue che la formulazione «conforme all’offerta» contenuta nella clausola 1.9 degli impegni finali costituisce una semplice «variante linguistica secondaria» rispetto agli impegni relativi al caso IAG/bmi, secondo i quali la concessione di diritti acquisiti non è soggetta al requisito di aver operato il servizio aereo durante il periodo di utilizzo in modo conforme all’offerta.

 Sull’interpretazione sistematica delle disposizioni di cui trattasi

201    Secondo il punto 57 della decisione impugnata, il fatto che gli impegni finali contengano una definizione dell’«uso improprio», ma non dell’«uso adeguato» tende a indicare l’esistenza di un’equivalenza tra «uso adeguato» e «assenza di uso improprio». Pertanto, una situazione che non corrisponde a un «uso improprio» delle bande orarie può essere considerata come rientrante in un «uso adeguato».

202    Nel punto 64 della decisione impugnata si afferma che i diritti acquisiti sono disciplinati dalla clausola 1.10 degli impegni finali, mentre la clausola 1.9 si riferisce all’obiettivo dell’impegno sulle bande orarie. Pertanto, sarebbe contrario all’impianto sistematico delle disposizioni di cui trattasi assoggettare la concessione di diritti acquisiti a condizioni derivanti dalla clausola 1.9 degli impegni finali.

203    La ricorrente contesta tale interpretazione con una serie di argomenti.

204    Sotto un primo aspetto, ai fini dell’esame dell’interpretazione della Commissione accolta nella decisione impugnata alla luce degli argomenti della ricorrente, occorre rilevare, in primo luogo, che, per quanto riguarda l’equiparazione dell’«uso adeguato» all’assenza di «uso improprio» ai sensi della clausola 1.13 degli impegni finali, quale operata nella decisione impugnata, si è constatato, al precedente punto 100, che i termini «uso adeguato» non sono completamente operanti di per sé, ma richiedono un quadro di riferimento specifico, riferendosi al quale si può determinare ciò che costituisce, nella specie, un uso che può essere qualificato come «adeguato».

205    In tali circostanze, nulla impedisce, in generale, di fondarsi su altre disposizioni degli impegni finali al fine di dare un significato preciso alla nozione di «uso adeguato».

206    In secondo luogo, l’equiparazione dell’«uso adeguato» all’assenza di «uso improprio» ai sensi della clausola 1.13 degli impegni finali è giustificata sotto diversi profili.

207    Anzitutto, la nozione di «uso improprio» ha un significato che può essere inteso come un «uso inadeguato o non idoneo», come constatato al precedente punto 103, cosicché appare indicata un’equiparazione dell’«uso adeguato» all’assenza di «uso improprio».

208    La ricorrente contesta, poi, all’interveniente un sottoutilizzo delle bande orarie. Orbene, la clausola 1.13, lettera b), degli impegni finali disciplina proprio il caso di sottoutilizzo delle bande orarie qualificandolo come «uso improprio».

209    Infine, occorre rilevare che, negli impegni relativi al caso IAG/bmi, che le parti della fusione, su espressa richiesta della Commissione, avrebbero dovuto prendere a modello per i diritti acquisiti negli impegni finali, le disposizioni relative all’«uso improprio» compaiono all’interno della sezione intitolata «Concessione dei diritti acquisiti sulle bande orarie». Pertanto, si deve ritenere che, conformemente al modo in cui tali impegni sono strutturati, le disposizioni relative all’«uso improprio» siano pertinenti ai fini della concessione di diritti acquisiti.

210    Infatti, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, i titoli di sezione nei testi giuridici hanno un significato nell’ambito dell’interpretazione sistematica di disposizioni.

211    Orbene, come rilevato al precedente punto 200, le parti della fusione dovevano inserire diritti acquisiti «del tipo di quelli» proposti nel caso IAG/bmi e la Commissione poteva giustamente ritenere che la differenza tra il testo della clausola 1.3.1 di tali impegni e quello della clausola 1.9 degli impegni finali costituisse solo una «variante linguistica secondaria» che non rispecchiava una volontà delle parti della fusione di attribuire un significato diverso ai diritti acquisiti previsti dagli impegni finali.

212    Pertanto, si deve ritenere che le disposizioni relative all’«uso improprio» possano essere pertinenti nel caso di specie ai fini della concessione di diritti acquisiti.

213    Sotto un secondo aspetto, come già menzionato al precedente punto 197, secondo l’impianto sistematico delle disposizioni pertinenti degli impegni relativi al caso IAG/bmi, le condizioni che disciplinano l’ottenimento di diritti acquisiti sono stabilite alla loro clausola 1.3.2, che corrisponde alla clausola 1.10 degli impegni finali, mentre la loro clausola 1.3.1, che corrisponde alla clausola 1.9 degli impegni finali, ha lo scopo di specificare il «servizio aereo competitivo» che può essere effettuato durante il periodo di utilizzo.

214    Questa stessa struttura è ripresa negli impegni finali, come risulta chiaramente dalle definizioni dei termini che vi figurano.

215    La struttura delle disposizioni testuali di cui trattasi diviene ancora più chiara confrontando le clausole riguardanti la specificazione del «servizio aereo competitivo» degli impegni relativi ai casi A++ e IAG/bmi con la clausola 1.9 degli impegni finali.

216    Infatti, dalla clausola 1.2.6 degli impegni relativi al caso A++, che, peraltro, non prevedono alcuna opzione per l’ottenimento di diritti acquisiti, risulta che l’entrante deve utilizzare le bande orarie unicamente per «fornire i servizi proposti nell’offerta» e non può utilizzarle per servire un’altra rotta. A tale riguardo, il riferimento all’offerta serve a precisare l’uso lecito delle bande orarie sulle rotte aeroportuali interessate.

217    Per quanto riguarda la clausola 1.3.1 degli impegni relativi al caso IAG/bmi relativa al «servizio aereo competitivo», essa specifica, al pari della clausola 1.2.6 degli impegni relativi al caso A++, l’uso lecito delle bande orarie. Orbene, anziché rinviare al riguardo all’offerta dell’entrante, la nozione di uso lecito vi è precisata nella prima frase, vale a dire fornire un servizio tra la coppia di aeroporti interessata. Tuttavia, dato che, nel caso IAG/bmi, l’entrante ha la facoltà di ottenere diritti acquisiti, che implicano proprio la possibilità di utilizzare le bande orarie su qualsiasi rotta aeroportuale, è stato utile chiarire, alla seconda frase della clausola 1.3.2, che il divieto di utilizzare le bande orarie su un’altra coppia di aeroporti non si applicava in modo assoluto, ma soltanto durante il periodo di utilizzo e fino a quando l’entrante avesse acquisito diritti acquisiti.

218    Pertanto, nel contesto degli impegni relativi al caso IAG/bmi, la seconda frase della loro clausola 1.3.1 è intesa come un semplice chiarimento.

219    La clausola 1.9 degli impegni finali segue, in linea di principio, il modello della clausola 1.3.1 degli impegni relativi al caso IAG/bmi. Infatti, alla prima frase della clausola 1.9 degli impegni finali, l’uso lecito delle bande orarie è specificato mediante l’indicazione secondo cui, «di norma», l’entrante può utilizzare le bande orarie solo per servire la rotta tra la coppia di città interessata. Nella seconda frase, si precisa che tale divieto non si applica se l’entrante ha operato tale servizio durante il periodo di utilizzo.

220    In tali circostanze, risulta che l’aggiunta dell’inciso «conforme all’offerta», nei limiti in cui lo stesso dovrebbe essere inteso come una definizione «di fatto» dei diritti acquisiti, come sostiene la ricorrente, si discosta testualmente in modo significativo dal modo secondo cui sono strutturate le corrispondenti disposizioni degli impegni relativi al caso IAG/bmi, che le parti della fusione dovevano prendere a modello.

221    Infatti, la seconda frase della clausola 1.3.1 degli impegni relativi al caso IAG/bmi mira semplicemente a chiarire il fatto che il divieto di utilizzare le bande orarie per un’altra coppia di città non si applica nell’ipotesi di ottenimento di diritti acquisiti. Pertanto, tale frase non stabilisce requisiti qualitativi che condizionano l’uso delle bande orarie per altre rotte.

222    Peraltro, negli impegni relativi al caso A++, il rinvio all’offerta dell’entrante serve semplicemente a chiarire il fatto che le bande orarie possono essere utilizzate solo sulla rotta stabilita in detta offerta, senza imporre requisiti relativi all’utilizzo delle bande orarie.

223    Se da quanto precede risulta che le parti della fusione, combinando le disposizioni riprese dagli impegni relativi al caso IAG/bmi e un pezzo di frase tratto dagli impegni relativi al caso A++, si sono discostate dagli impegni relativi al caso IAG/bmi che esse dovevano nondimeno prendere a modello, occorre segnalare che l’interpretazione secondo cui la clausola 1.9 degli impegni finali contiene la definizione «di fatto» dei diritti acquisiti è inconciliabile, sotto vari profili, con l’impianto sistematico delle disposizioni di cui trattasi.

224    In primo luogo, come risulta dalle clausole 1.9 e 1.10 degli impegni finali e come è, inoltre, avvalorato dalla parte «definizioni» di detti impegni, la prima clausola mira a specificare l’uso delle bande orarie che può essere effettuato durante il periodo di utilizzo, mentre la seconda specifica le condizioni che devono essere soddisfatte per ottenere diritti acquisiti.

225    In tali circostanze, sarebbe contrario all’impianto sistematico delle disposizioni di cui trattasi considerare la seconda frase della clausola 1.9 degli impegni finali come la definizione «di fatto» delle condizioni per la concessione di diritti acquisiti.

226    In secondo luogo, se fosse seguita la tesi secondo cui la clausola 1.9 degli impegni finali contiene una definizione «di fatto» delle condizioni per la concessione di diritti acquisiti, non solo esisterebbero due definizioni di tale nozione, ma ciò porterebbe a condizioni contraddittorie per la concessione di tali diritti.

227    Infatti, da un lato, dalla seconda frase della clausola 1.9 degli impegni finali risulterebbe che l’entrante deve aver operato il servizio aereo «conforme all’offerta» durante il periodo di utilizzo e, dall’altro, dalla clausola 1.10 degli impegni finali risulterebbe che l’entrante deve aver fatto un «uso adeguato» delle bande orarie durante il periodo di utilizzo.

228    A tale riguardo, l’argomento della ricorrente volto ad eliminare la suddetta contraddizione non può essere accolto.

229    Secondo la ricorrente, per «evitare un conflitto tra la clausola 1.9 e la clausola 1.10» degli impegni finali, occorrerebbe esaminare, al fine di determinare l’esistenza di un «uso adeguato», se le bande orarie siano state utilizzate in modo «conforme all’offerta».

230    Tuttavia, la tesi della ricorrente implica, anzitutto, di erigere l’inciso «conforme all’offerta» contenuto nella clausola 1.9 degli impegni finali a condizione per la concessione di diritti acquisiti, creando così una contraddizione con la clausola 1.10 di detti impegni, per poi eliminare tale contraddizione equiparando l’«uso adeguato» all’uso «conforme all’offerta».

231    Orbene, un siffatto approccio interpretativo non solo è artificioso, ma contrasta anche con il fatto che dalla clausola 1.10 degli impegni finali risulta espressamente che essa contiene la definizione dei diritti acquisiti, stabilendo le condizioni per la loro concessione.

232    In terzo luogo, dall’esame relativo alla pertinenza delle indicazioni contenute nel formulario MC risulta che l’inciso «conforme all’offerta» è solo una «variante linguistica secondaria».

233    In tali circostanze, l’approccio della ricorrente consistente nell’erigere l’inciso «conforme all’offerta» a condizione materiale per la concessione di diritti acquisiti, sostituendosi in pratica alla condizione espressamente posta alla clausola 1.10 degli impegni finali, non può essere accolto.

234    Risulta quindi che la difficoltà di interpretazione della nozione di «uso adeguato» di cui alla clausola 1.10 degli impegni finali deriva dal fatto che le parti della fusione hanno inserito i termini «conforme all’offerta» alla clausola 1.9 dei suddetti impegni. Infatti, invece di utilizzare disposizioni del tipo di quelle degli impegni relativi al caso IAG/bmi, come richiesto espressamente dalla Commissione, le parti della fusione hanno scelto di combinare le disposizioni di tali impegni con elementi ripresi dagli impegni relativi al caso A++, aggiungendo al contempo l’espressione «conforme all’offerta» nella clausola 1.9 degli impegni finali.

235    Sotto un terzo aspetto, occorre constatare che la ricorrente non è riuscita a dedurre argomenti relativi all’impianto sistematico delle disposizioni pertinenti contenute negli impegni finali idonei a rimettere in discussione l’equiparazione dell’«uso adeguato» all’assenza di «uso improprio» ai sensi della clausola 1.13 di detti impegni.

236    La ricorrente sostiene in tale contesto, in primo luogo, che le disposizioni relative all’«uso improprio» previste alle clausole 1.13 e 1.14 degli impegni finali hanno la loro finalità specifica, circostanza che implica che i termini «uso improprio» di cui alla clausola 1.13 degli impegni finali non possono essere utilizzati al fine di determinare il significato dei termini «uso adeguato» di cui alla clausola 1.10 di detti impegni.

237    A tale riguardo, la ricorrente rileva che gli impegni sulle bande orarie accettati dalla Commissione in passato contenevano clausole relative ad un «uso improprio» anche quando non prevedevano diritti acquisiti, come ad esempio gli impegni relativi al caso A++.

238    In tale contesto, la ricorrente sostiene, inoltre, che l’obiettivo delle clausole relative ad un «uso improprio» è quello di tutelare l’integrità dell’impegno sulle bande orarie e la compagnia aerea che mette a disposizione le bande orarie.

239    Tali argomenti sono privi di pertinenza. A tale riguardo, è sufficiente rilevare, come fa giustamente la Commissione, che la circostanza che le disposizioni relative all’«uso improprio» abbiano una finalità specifica non esclude che la clausola 1.13 degli impegni finali relativa all’«uso improprio» possa essere pertinente anche per determinare ciò che costituisce un «uso adeguato».

240    In secondo luogo, la ricorrente sostiene che l’esame dell’«uso improprio» avviene, come risulta dalle clausole 1.13 e 1.14 degli impegni finali, in modo continuativo durante il periodo di utilizzo delle bande orarie, ossia durante sei stagioni IATA, mentre l’esame dell’«uso adeguato» avviene, come risulta dalla clausola 1.11 degli impegni finali, alla fine del periodo di utilizzo.

241    La ricorrente ne deduce che è «assurdo e artificioso» esaminare, alla fine del periodo di utilizzo, se si sia verificato un «uso improprio». Infatti, le norme stabilite nella clausola 1.14 degli impegni finali prevedono che, in caso di «uso improprio» delle bande orarie da parte dell’entrante, sia posto termine all’accordo di liberazione delle bande orarie, cosicché un «entrante in una situazione di uso improprio non può arrivare alla fine del periodo di utilizzo e pretendere la concessione di diritti acquisiti».

242    A tale riguardo, occorre sottolineare che il fatto che l’esame dell’«uso improprio» avvenga in modo continuativo durante il periodo di utilizzo non implica, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, che un ulteriore esame, nell’ambito dell’esame di un «uso adeguato», sia superfluo. Infatti, è sempre possibile che la procedura prevista alla clausola 1.14 degli impegni finali non sia stata seguita, che l’entrante abbia cessato, entro il termine impartito, l’«uso improprio» o che le parti non facciano valere il proprio diritto di risolvere l’accordo di liberazione delle bande orarie a causa di uso improprio da parte dell’entrante.

243    In terzo luogo, la ricorrente sostiene che l’equivalenza tra l’«uso adeguato» e l’assenza di «uso improprio» rende superflua la procedura prevista dalla clausola 1.11 degli impegni finali, secondo la quale la Commissione, su parere del mandatario, approva, se del caso, i diritti acquisiti. Infatti, nella misura in cui un entrante abbia rispettato il principio «bande orarie utilizzate o bande orarie perse» in applicazione del regolamento sulle bande orarie e abbia operato inoltre le bande orarie senza «uso improprio», lo stesso si vedrebbe riassegnare ipso iure le bande orarie durante la successiva stagione di programmazione oraria in forza dell’articolo 8, paragrafo 2, di detto regolamento. Se ciò fosse sufficiente per ottenere i diritti acquisiti, gli impegni avrebbero previsto che si consideri che il potenziale entrante abbia diritti acquisiti a condizione di beneficiare sempre delle bande orarie in forza del regolamento sulle bande orarie alla fine del periodo di utilizzo.

244    Orbene, a tale riguardo, la Commissione rileva, al punto 83 del controricorso, senza essere contraddetta dalla ricorrente, che quest’ultima limita erroneamente la portata delle disposizioni relative all’«uso improprio» di cui alla clausola 1.13 degli impegni finali al principio «bande orarie utilizzate o bande orarie perse». Infatti, dai termini stessi della clausola 1.13 degli impegni finali risulta che il solo rispetto di quest’ultima norma non è sufficiente a constatare l’assenza di «uso improprio».

245    In quarto luogo, l’argomento della ricorrente relativo ad un asserito «sistema coerente» non può essere accolto.

246    A tale riguardo, secondo la ricorrente, dalle clausole 1.1, 1.9, 1.10, 1.24, 1.26 e 1.27 degli impegni finali risulta che esse formano un sistema coerente all’interno del quale le bande orarie sono messe a disposizione degli entranti per operare una frequenza giornaliera sulla coppia di aeroporti di cui trattasi nel limite di sette frequenze settimanali. Gli entranti dovrebbero precisare, tra le «principali condizioni» della loro offerta formale, il numero di frequenze e, quindi, le bande orarie che intendono ottenere. Le offerte formali sarebbero valutate e, se del caso, classificate in funzione dell’efficacia del vincolo concorrenziale esercitato. A tale riguardo, il numero di frequenze richieste costituirebbe un criterio di valutazione. Una volta assegnate le bande orarie in base all’offerta formale, l’entrante dovrebbe operare tali bande orarie in un modo conforme all’offerta per sei stagioni consecutive prima di poter essere autorizzato ad utilizzare le bande orarie su un’altra coppia di città in forza della valutazione volta a stabilire se il potenziale entrante abbia fatto un «uso adeguato» delle bande orarie.

247    Occorre rilevare che l’argomento della ricorrente consiste in particolare nel trarre conclusioni a partire dalle disposizioni che disciplinano l’offerta del nuovo entrante e la valutazione di tale offerta per l’interpretazione dei termini «uso adeguato» di cui alla clausola 1.10 degli impegni finali relativa alla concessione di diritti acquisiti.

248    Orbene, come giustamente rilevato dalla Commissione, le disposizioni che disciplinano l’offerta del nuovo entrante e la valutazione di tale offerta sono pertinenti per la concessione di bande orarie correttive al nuovo entrante, ma non hanno, sul piano sistematico, la funzione di porre le condizioni che il nuovo entrante deve soddisfare per la concessione di diritti acquisiti. Per questa stessa ragione, la ricorrente non può trarre argomenti dalla valutazione dell’offerta dell’interveniente da parte della Commissione e del mandatario indipendente.

249    Da quanto precede risulta che, secondo un’interpretazione sistematica delle disposizioni di cui trattasi, la nozione di «uso adeguato» di cui alla clausola 1.10 degli impegni finali può essere intesa come l’assenza di «uso improprio» ai sensi della clausola 1.13 di detti impegni. Di conseguenza, la ricorrente non è riuscita a dimostrare che l’interpretazione sistematica accolta dalla Commissione nella decisione impugnata fosse contraria all’impianto sistematico generale delle disposizioni degli impegni finali.

 Sull’interpretazione delle disposizioni di cui trattasi in considerazione del loro obiettivo e del loro contesto

250    Secondo i punti da 54 a 57 della decisione impugnata, la concessione di diritti acquisiti mira ad incoraggiare un potenziale entrante a operare la rotta Londra-Filadelfia. A tal fine, sarebbe importante che i criteri per la concessione di diritti acquisiti siano chiari e verificabili e garantiscano la certezza del diritto dell’entrante. Orbene, soltanto l’interpretazione secondo cui l’«uso adeguato» è inteso nel senso dell’assenza di «uso improprio» a norma della clausola 1.13 degli impegni finali garantirebbe la necessaria certezza del diritto.

251    La ricorrente contesta tale interpretazione con una serie di argomenti.

252    La ricorrente critica in particolare l’interpretazione accolta nella decisione impugnata per non tener conto dell’obiettivo e del contesto delle disposizioni di cui trattasi.

253    Per quanto riguarda, in primo luogo, l’obiettivo delle disposizioni di cui trattasi alla luce del quale deve essere interpretata la nozione di «uso adeguato», la ricorrente sostiene che l’obiettivo degli impegni finali consisterebbe nel garantire che le bande orarie correttive siano utilizzate durante le sei stagioni del periodo di utilizzo, in modo da produrre un vincolo concorrenziale massimo e, quindi, il massimo vantaggio possibile per il consumatore, riproducendo, segnatamente, nei limiti del possibile, il servizio giornaliero che assicurava in precedenza la US Airways. In tale contesto, la ricorrente sostiene che l’obiettivo degli impegni finali consiste nell’eliminare ogni serio dubbio posto dalla fusione. Pertanto, l’interpretazione della Commissione sarebbe erronea, in quanto darebbe eccessiva importanza all’obiettivo diretto a rendere le bande orarie più attraenti.

254    A tale riguardo, occorre ricordare che gli impegni costituiscono parte integrante della decisione di autorizzazione e devono essere interpretati alla luce di quest’ultima, come constatato al precedente punto 112.

255    Come risulta in particolare dal primo comma degli impegni finali, le parti della fusione li hanno sottoscritti al fine di consentire alla Commissione di constatare che essi dissipavano i suoi seri dubbi e di dichiarare così la fusione compatibile con il mercato interno.

256    Infatti, come riconosciuto dalla ricorrente al punto 14 del ricorso, la Commissione riteneva che l’inserimento dei diritti acquisiti fosse necessario per fugare ogni serio dubbio causato dall’operazione di fusione.

257    A tale riguardo, dal paragrafo 179 della decisione di autorizzazione risulta che gli impegni su bande orarie erano accettabili per la Commissione solo nei limiti in cui era sufficientemente chiaro che un nuovo entrante avrebbe effettivamente ripreso le bande orarie.

258    Pertanto, l’obiettivo dichiarato della concessione di diritti acquisiti è stato, come risulta dal punto 1.1 del formulario MC del 30 luglio 2013 ed è confermato dal paragrafo 181 della decisione di autorizzazione, rendere l’offerta delle bande orarie più attraente.

259    Inoltre, occorre ricordare che la Commissione ha affermato, al punto 186 della decisione di autorizzazione, che, in particolare in considerazione delle «indicazioni riguardanti un ingresso probabile e in tempo utile», l’impegno relativo alle bande orarie era «un elemento chiave dell’ingresso probabile e in tempo utile sulla rotta Londra-Filadelfia».

260    Peraltro, come risulta dalla giurisprudenza richiamata al precedente punto 118, la Commissione deve essere in grado di concludere, con certezza, che sarà possibile attuare gli impegni.

261    Ne consegue che, come rilevato al punto 55 della decisione impugnata, l’inserimento dei diritti acquisiti negli impegni finali mirava a incoraggiare un entrante a riprendere le bande orarie, per rendere in tal modo sufficientemente probabile il fatto che gli impegni venissero effettivamente attuati.

262    Per contro, la tesi della ricorrente relativa alla «pressione concorrenziale massima», che implica in particolare che il servizio giornaliero garantito in precedenza dalla US Airways sia riprodotto nei limiti del possibile, non può essere accolta.

263    Infatti, innanzitutto, l’argomento relativo al vincolo concorrenziale massimo non trova sostegno nella decisione di autorizzazione, come risulta dall’esame effettuato sopra. Sebbene la ricorrente si basi a tale riguardo sui punti 180 e 186 della decisione di autorizzazione, è sufficiente constatare che il testo stesso di tali paragrafi non avvalora il suo argomento.

264    Inoltre, l’argomento relativo alla pressione concorrenziale massima non trova sostegno neppure nelle disposizioni delle clausole da 1.24 a 1.27 degli impegni finali relative all’offerta del nuovo potenziale entrante e alla procedura di selezione, dalle quali risulterebbe, secondo la ricorrente, che l’operatore da scegliere sia quello che praticherebbe il vincolo concorrenziale più efficace.

265    Orbene, a tale riguardo, è sufficiente rilevare che è stato constatato, al precedente punto 248, che le disposizioni che disciplinano l’offerta del nuovo entrante e la valutazione di tale offerta sono pertinenti per la concessione di bande orarie correttive al nuovo entrante, ma non sono intese a determinare le condizioni che il nuovo entrante deve soddisfare per la concessione di diritti acquisiti.

266    Ancora, la natura stessa dei diritti acquisiti è inconciliabile con l’argomento della ricorrente secondo cui occorre interpretare la nozione di «uso adeguato» in modo da garantire una «pressione concorrenziale massima».

267    Infatti, la concessione di diritti acquisiti implica per l’entrante la possibilità di utilizzare le bande orarie su qualsiasi rotta aeroportuale dopo un periodo di utilizzo di sei stagioni IATA. In tali circostanze, l’inserimento di diritti acquisiti negli impegni finali non può perseguire l’obiettivo di creare una pressione concorrenziale massima sulla rotta Londra-Filadelfia.

268    Infine, e in ogni caso, occorre osservare che la Commissione, secondo la giurisprudenza richiamata ai precedenti punti 119 e 120, dispone di un ampio potere discrezionale per valutare se gli impegni costituiscano una risposta diretta e sufficiente tale da dissipare chiaramente ogni serio dubbio.

269    Pertanto, dal momento che la Commissione, nell’esercizio del suo potere discrezionale in sede di adozione della decisione di autorizzazione, riteneva che l’inserimento della possibilità di ottenere diritti acquisiti fosse necessario per rendere le bande orarie più attraenti affinché l’ingresso di un concorrente fosse sufficientemente probabile e gli impegni potessero dissipare i suoi dubbi in merito alla compatibilità della fusione con il mercato interno, la ricorrente non può sostituire tale valutazione con la propria valutazione secondo la quale la concessione delle bande orarie perseguiva l’obiettivo di garantire che venisse esercitato un vincolo concorrenziale massimo dal potenziale entrante sulla rotta Londra-Filadelfia.

270    Ciò vale a maggior ragione in quanto la ricorrente non addebita alla Commissione di essere incorsa, nella sua valutazione che ha condotto alla decisione di autorizzazione, in un errore manifesto di valutazione.

271    Ne consegue che la Commissione ha giustamente ritenuto, nella decisione impugnata, che la possibilità di riconoscere diritti acquisiti perseguisse l’obiettivo di rendere le bande orarie più attraenti.

272    In secondo luogo, la ricorrente contesta l’interpretazione della Commissione, accolta al punto 57 della decisione impugnata, secondo la quale, al fine di garantire la necessaria certezza del diritto, occorre interpretare i termini «uso adeguato» come riferiti all’assenza di «uso improprio» ai sensi della clausola 1.13 degli impegni finali.

273    Orbene, secondo la ricorrente, interpretare la nozione di «uso adeguato» nel senso che essa si riferisce a un uso «conforme all’offerta» garantisce una maggiore certezza del diritto per l’entrante, poiché è esso stesso a definire le condizioni della sua offerta. Il fatto che l’entrante si discosti dalla sua offerta potrebbe certamente essere fonte di incertezza, ma ne sarebbe esso stesso responsabile.

274    A tale riguardo, innanzitutto, occorre sottolineare l’importanza che riveste la certezza del diritto per l’entrante.

275    Occorre ricordare che dal precedente punto 125 risulta che il testo degli impegni finali è altresì pertinente per i terzi che riprendono le attività delle parti della concentrazione, in quanto le condizioni per la ripresa di tali attività sono determinate in larga misura dagli impegni, che, pertanto, hanno una rilevanza per le loro scelte commerciali e possono creare in capo agli stessi legittime aspettative.

276    Inoltre, occorre ricordare che, secondo l’interpretazione sostenuta dalla ricorrente, la nozione di «uso adeguato» implica un potere discrezionale della Commissione per stabilire se un utilizzo delle bande orarie che non sia del tutto «conforme all’offerta» possa tuttavia essere considerato come un «uso adeguato».

277    Orbene, in linea di principio, l’esistenza stessa di un siffatto potere discrezionale a favore della Commissione per decidere in merito ai diritti acquisiti ha la conseguenza di rendere la concessione di tali diritti meno prevedibile per l’entrante rispetto all’ipotesi in cui fossero applicabili le disposizioni relative all’«uso improprio». Ciò vale a maggior ragione nel caso di specie, in quanto gli impegni finali non contengono elementi chiari e precisi alla luce dei quali dovrebbe essere esercitato tale potere discrezionale, ad eccezione delle disposizioni relative all’«uso improprio», che, secondo la ricorrente, non dovrebbero essere prese in considerazione.

278    Da quanto precede risulta che l’interpretazione della Commissione secondo la quale la nozione di «uso adeguato» deve essere intesa come l’assenza di «uso improprio» ai sensi della clausola 1.13 degli impegni finali è conforme all’obiettivo delle disposizioni di cui trattasi.

279    Per quanto riguarda, in terzo luogo, un’interpretazione alla luce del contesto degli impegni finali, occorre rilevare, in primis, che al precedente punto 124 è stato affermato che detti impegni dovevano essere interpretati tenendo conto del regolamento sulle bande orarie.

280    A tale riguardo, è pacifico che l’uso delle bande orarie da parte dell’interveniente durante il periodo di utilizzo rispettava i requisiti imposti dall’articolo 10, paragrafi 2 e 3, del regolamento sulle bande orarie ai fini del mantenimento delle bande orarie.

281    Certamente, il fatto che l’uso delle bande orarie sia stato conforme alle disposizioni dell’articolo 10, paragrafi 2 e 3, del regolamento sulle bande orarie non implica necessariamente che esso debba essere considerato un «uso adeguato» ai sensi della clausola 1.10 degli impegni finali. Infatti, come rilevato dalla ricorrente, l’obiettivo perseguito dalle disposizioni dell’articolo 10, paragrafi 2 e 3, del regolamento sulle bande orarie persegue un obiettivo specifico che non può essere confuso con l’obiettivo perseguito mediante la concessione di diritti acquisiti.

282    Orbene, l’interpretazione sostenuta dalla ricorrente si discosta dalle disposizioni pertinenti della normativa dell’Unione in tale materia.

283    Difatti, poiché le disposizioni dell’articolo 10, paragrafi 2 e 3, del regolamento sulle bande orarie costituiscono un quadro normativo di riferimento nell’Unione, ci si sarebbe potuto attendere che, se le condizioni per la concessione di diritti acquisiti si fossero discostate da tale quadro, ciò sarebbe risultato chiaramente dal testo degli impegni finali. Orbene, come risulta dall’esame sopra effettuato, ciò non si verifica nel caso di specie. Infatti, l’interpretazione sostenuta dalla ricorrente è essenzialmente fondata sull’inciso «conforme all’offerta» contenuto nella clausola 1.9 degli impegni finali, che costituisce, come constatato al precedente punto 200, solo una «variante linguistica secondaria».

284    In secundis, la ricorrente sottolinea l’entità del sottoutilizzo delle bande orarie da parte dell’interveniente, che, a suo avviso, è senza precedenti, per sostenere che è inconcepibile che quest’ultima possa, in considerazione di tale ingiustificato sottoutilizzo, pretendere la concessione di diritti acquisiti.

285    Inoltre, la ricorrente sostiene che, secondo i suoi calcoli e qualora l’interpretazione della Commissione fosse quella corretta, l’interveniente avrebbe potuto utilizzare le bande orarie solo al 65% e pretendere comunque la concessione di diritti acquisiti, il che compromette gli obiettivi degli impegni finali, dimostrando così che l’interpretazione accolta dalla Commissione è errata.

286    A tale riguardo, dalle tabelle fornite dalla ricorrente al punto 42 del ricorso risulta che il sottoutilizzo durante il periodo di utilizzo è, in particolare, dovuto al fatto che l’interveniente ha restituito 389 bande orarie al coordinatore prima della scadenza della restituzione, mentre solo 81 bande orarie non sono state utilizzate a causa delle cancellazioni dei voli.

287    Inoltre, da tali tabelle risulta che l’uso delle bande orarie da parte dell’interveniente, ad eccezione delle bande orarie restituite, raggiungeva, durante il periodo di utilizzo, un livello che oscillava tra il 92% e il 100%.

288    Ne consegue che l’entità del sottoutilizzo denunciata dalla ricorrente deriva, in particolare, dal fatto che l’interveniente si è avvalsa della possibilità, riconosciuta all’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento sulle bande orarie, di restituire le bande orarie al coordinatore prima della scadenza della restituzione, il che ha avuto come effetto che le bande orarie restituite non erano prese in considerazione per il calcolo del tasso di utilizzo dell’80%, conformemente alla norma stabilita all’articolo 10, paragrafo 2, di detto regolamento.

289    Orbene, la questione se il rinvio, contenuto nella clausola 1.13 degli impegni finali, al principio «bande orarie utilizzate o bande orarie perse» di cui all’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento sulle bande orarie debba essere interpretato altresì come un rinvio implicito all’articolo 10, paragrafo 3, di detto regolamento, non si pone nel caso di specie.

290    Infatti, la ricorrente non contesta, dinanzi al Tribunale, la decisione impugnata nella parte in cui applica l’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento sulle bande orarie per giungere alla conclusione, al suo punto 83, che le bande orarie restituite non devono essere prese in considerazione per l’applicazione del principio «bande orarie utilizzate o bande orarie perse» e della soglia dell’80% risultante dall’articolo 10, paragrafo 2, del medesimo regolamento. La ricorrente ha espressamente riconosciuto, al punto 7 della replica, che l’interveniente non aveva fatto un «uso improprio» ai sensi della clausola 1.13 degli impegni finali.

291    In ogni caso, l’argomento della ricorrente relativo al fatto che anche un utilizzo delle bande orarie soltanto del 65% avrebbe consentito all’interveniente di ottenere diritti acquisiti è ipotetico. Infatti, dalle tabelle fornite dalla ricorrente risulta che il tasso di utilizzo delle bande orarie da parte dell’interveniente, anche prendendo in considerazione sia le bande orarie restituite sia le bande orarie non utilizzate a causa di cancellazioni di voli, oscillava tra il 76,4% e l’81% durante le sei stagioni IATA. Orbene, in tali circostanze, non si può ritenere, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, che gli obiettivi degli impegni finali fossero stati compromessi.

292    Alla luce di quanto precede, l’interpretazione accolta nella decisione impugnata, secondo la quale occorre intendere la nozione di «uso adeguato» come l’assenza di «uso improprio» ai sensi della clausola 1.13 degli impegni finali, è avvalorata dall’obiettivo delle disposizioni di cui trattasi e dal loro contesto.

 Conclusioni del Tribunale

293    Da tutto quanto precede risulta che l’interpretazione accolta dalla Commissione nella decisione impugnata, secondo la quale occorre interpretare la nozione di «uso adeguato» contenuta nella clausola 1.9 degli impegni finali come riferita all’assenza di «uso improprio» (misuse) ai sensi della clausola 1.13 di detti impegni, non è viziata da errori ed è avvalorata sia dall’interpretazione letterale e sistematica delle disposizioni di cui trattasi sia dall’interpretazione che tiene conto del formulario MC nonché dell’obiettivo delle suddette disposizioni e del loro contesto.

294    Nei limiti in cui la ricorrente non contesta la conclusione tratta ai punti 77, 86 e 90 della decisione impugnata, secondo cui l’uso delle bande orarie da parte dell’interveniente non costituisce un «uso improprio» ai sensi della clausola 1.13 degli impegni finali, si deve concludere che la Commissione non è incorsa in errore nell’attribuire diritti acquisiti all’interveniente, cosicché occorre respingere il ricorso.

295    In tali circostanze, gli argomenti della ricorrente che non sono stati trattati nell’ambito dell’esame sopra svolto e che si oppongono alle considerazioni svolte dalla Commissione ai punti da 58 a 65 della decisione impugnata, con le quali quest’ultima respinge l’interpretazione sostenuta dalla ricorrente, sono diretti contro motivi ad abundantiam di detta decisione e sono quindi inconferenti. Non occorre pertanto esaminarne la fondatezza.

296    Da tutto quanto precede risulta che il primo motivo deve essere respinto.

 Sul secondo motivo

297    Con il secondo motivo, suddiviso in quattro parti, la ricorrente sostiene che la Commissione non ha tenuto conto di tutti gli elementi pertinenti ai fini della concessione dei diritti acquisiti. A tale riguardo, essa censura la Commissione perché non ha valutato la redditività dei servizi forniti dall’interveniente rispetto al valore delle bande orarie concesse (prima parte); l’incidenza del fatto che l’interveniente non aveva chiesto di stipulare un accordo speciale sulla quota (seconda parte); il livello di non utilizzo delle bande orarie da parte dell’interveniente rispetto ad altri casi nell’Unione vertenti su impegni presentati da compagnie aeree (terza parte) e gli incrementi di efficienza dimostrati dalla ricorrente (quarta parte).

298    La Commissione afferma che il secondo motivo è inconferente.

299    A tale riguardo, occorre rilevare che dal punto 148 del ricorso emerge che la ricorrente «deduce tale motivo in via complementare e/o subordinata a sostegno dell’annullamento della decisione impugnata, in particolare qualora il Tribunale ritenga che sia necessario tener conto del comportamento particolare dell’[interveniente] per valutare l’“uso adeguato”, comprese le condizioni che [quest’ultima] deve soddisfare affinché la Commissione le conceda diritti acquisiti».

300    Inoltre, dal punto 7 della replica risulta che la ricorrente riconosce espressamente che l’interveniente non ha fatto un «uso improprio» delle bande orarie ai sensi della clausola 1.13 degli impegni finali, e «conferma che occorre respingere il suo ricorso qualora il Tribunale dovesse ritenere che la Commissione abbia correttamente considerato che l’unica analisi che occorreva svolgere per approvare i diritti acquisiti fosse quella di verificare se [l’interveniente] non [avesse] fatto un «uso improprio» ai sensi della clausola 1.13 degli impegni [finali]».

301    Pertanto, nei limiti in cui, secondo l’esame effettuato nell’ambito del primo motivo, occorre interpretare la nozione di «uso adeguato» come riferita all’assenza di «uso improprio» ai sensi della clausola 1.13 degli impegni finali, non è necessario esaminare la fondatezza degli elementi dedotti a sostegno del secondo motivo.

302    Peraltro, la valutazione dei diversi elementi invocati dalla ricorrente nell’ambito del suo secondo motivo, vale a dire la redditività dei servizi forniti dall’interveniente rispetto al valore delle bande orarie concesse, l’incidenza del fatto che l’interveniente non aveva chiesto di stipulare un accordo speciale sulla quota, il livello di non utilizzo delle bande orarie da parte dell’interveniente rispetto ad altri casi nell’Unione vertenti su impegni presentati da compagnie aeree e, infine, gli incrementi di efficienza dimostrati dalla ricorrente, è irrilevante per valutare l’esistenza di un «uso improprio» ai sensi della clausola 1.13 degli impegni finali.

303    Da quanto precede risulta che il secondo motivo deve essere respinto.

 Sul terzo capo delle conclusioni della ricorrente

304    Nel ricorso, la ricorrente chiede che il Tribunale voglia adottare «ogni altra decisione opportuna nelle circostanze del caso di specie».

305    Inoltre, la ricorrente chiede che la Commissione sia invitata a produrre diversi documenti.

306    Successivamente, la ricorrente ha ritirato una parte della sua domanda di produzione di documenti pur mantenendo quella relativa all’offerta formale dell’interveniente del 9 ottobre 2014, concernente le bande orarie correttive, alla relazione del mandatario del 23 ottobre 2014 che valutava l’offerta formale dell’interveniente riguardante le bande orarie correttive, alla versione riservata della decisione di assegnazione di bande orarie e alle versioni riservate delle relazioni di conformità di fine stagione del mandatario per le sei stagioni corrispondenti al periodo di utilizzo, ivi compresa la relazione del mandatario sui diritti acquisiti.

307    L’interveniente ha prodotto, nella memoria di intervento, il piano aziendale facente parte della sua offerta. Nei limiti in cui la ricorrente, nelle sue osservazioni su tale memoria, non reitera la sua domanda di produzione dell’intera offerta, ma constata che l’interveniente ha «fornito l’offerta e il piano aziendale», si deve ritenere che la ricorrente abbia rinunciato a chiedere la produzione dell’offerta dell’interveniente.

308    Con una misura di organizzazione del procedimento, il Tribunale ha chiesto alla Commissione di produrre i rimanenti documenti richiesti dalla ricorrente, ad eccezione delle «versioni riservate delle relazioni di conformità di fine stagione del mandatario per le sei stagioni corrispondenti al periodo di utilizzo».

309    Infatti, per quanto riguarda questi ultimi documenti, occorre ricordare che spetta al Tribunale valutare l’utilità di misure di organizzazione del procedimento e di misure istruttorie (v., in tal senso, sentenza del 9 marzo 2015, Deutsche Börse/Commissione, T‑175/12, non pubblicata, EU:T:2015:148, punto 417 e giurisprudenza ivi citata).

310    Orbene, poiché dall’esame effettuato risulta che, ai fini della concessione di diritti acquisiti, occorre valutare se l’utilizzo delle bande orarie da parte dell’interveniente non costituisca un «uso improprio» ai sensi della clausola 1.13 degli impegni finali e che è pacifico tra le parti che così non è, la produzione «delle relazioni di conformità di fine stagione del mandatario» è priva di utilità per la soluzione della controversia.

311    Pertanto, nei limiti in cui il terzo capo delle conclusioni si riferisce alle misure di organizzazione del procedimento disposte dal Tribunale, esso deve essere respinto.

312    Se, per contro, il terzo capo delle conclusioni dovesse essere interpretato come una domanda diretta ad ottenere che il Tribunale rivolga ingiunzioni alla Commissione, esso dovrebbe essere dichiarato irricevibile. A tale riguardo, occorre rammentare che, in forza di una costante giurisprudenza, non spetta al giudice dell’Unione rivolgere ingiunzioni alle istituzioni dell’Unione o sostituirsi a queste ultime nell’ambito del controllo di legittimità da esso esercitato. Spetta all’istituzione interessata, in forza dell’articolo 266 TFUE, adottare le misure che comporta l’esecuzione di una sentenza emessa nell’ambito di un ricorso di annullamento (v. sentenza del 10 novembre 2017, Icap e a./Commissione, T‑180/15, EU:T:2017:795, punto 35 e giurisprudenza ivi citata).

313    Da tutto quanto precede risulta che il ricorso deve essere integralmente respinto.

 Sulle spese

314    Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. In forza dell’articolo 138, paragrafo 3, del regolamento di procedura, il Tribunale può decidere che un interveniente si faccia carico delle proprie spese.

315    Poiché la ricorrente è rimasta soccombente e l’interveniente non ha formulato conclusioni relative alle spese, occorre condannare la ricorrente a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione, mentre l’interveniente si farà carico delle proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione ampliata)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      L’American Airlines, Inc. è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea.

3)      La Delta Air Lines, Inc. si farà carico delle proprie spese.

Kanninen

Jaeger

Półtorak

Porchia

 

      Stancu

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 16 dicembre 2020.

Firme



Indice


Fatti

Decisione di autorizzare la fusione e impegni

Impegni finali

Decisione impugnata

Procedimento e conclusioni delle parti

In diritto

Sul primo motivo

Sull’interpretazione letterale delle disposizioni di cui trattasi

Sui principi interpretativi dell’espressione «conforme all’offerta»

Sull’interpretazione delle disposizioni di cui trattasi alla luce delle indicazioni del formulario MC

Sull’interpretazione sistematica delle disposizioni di cui trattasi

Sull’interpretazione delle disposizioni di cui trattasi in considerazione del loro obiettivo e del loro contesto

Conclusioni del Tribunale

Sul secondo motivo

Sul terzo capo delle conclusioni della ricorrente

Sulle spese


*      Lingua processuale: l’inglese.