Impugnazione proposta il 30 aprile 2024 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione ampliata) del 21 febbraio 2024, causa T-762/20, Sinopec Chongqing SVW Chemical e altri / Commissione

(Causa C-319/24 P)

Lingua processuale: l'inglese.

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: G. Gattinara, G. Luengo e J. Zieliński, agenti)

Altre parti nel procedimento: Sinopec Chongqing SVW Chemical Co. Ltd, Sinopec Great Wall Energy & Chemical (Ningxia) Co. Ltd, Central-China Company, Sinopec Chemical Commercial Holding Co. Ltd, Parlamento europeo, Consiglio dell’Unione europea, Kuraray Europe GmbH, Sekisui Specialty Chemicals Europe SL, Wegochem Europe BV

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza impugnata;

condannare i ricorrenti in primo grado alle spese del procedimento di impugnazione e a quelle di primo grado.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente deduce tre motivi a sostegno dell’impugnazione.

In primo luogo, il Tribunale ha commesso un errore nell’interpretazione e nell’applicazione dell’articolo 18 del regolamento 2016/1036 1 (in prosieguo: il «regolamento di base») dichiarando che la Commissione era incorsa in un errore in diritto avendo utilizzato il più elevato tra i valori normali degli altri produttori esportatori che avevano collaborato come dati disponibili per ciascun tipo di prodotto, laddove la Sinopec Ningxia aveva omesso di fornire le informazioni necessarie.

In secondo luogo, il Tribunale ha commesso un errore nell’interpretazione e nell’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, così come del principio di buona amministrazione, e ha travisato i fatti, dichiarando che la Commissione non aveva dimostrato che taluni adeguamenti sul prezzo all’esportazione erano necessari per eseguire un confronto equo, che la ricorrente aveva soddisfatto l’onere della prova richiesto ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10 del regolamento di base e che la Commissione aveva imposto un onere irragionevole dichiarando che la domanda di adeguamenti non era suffragata da elementi di prova.

In terzo luogo, il Tribunale ha commesso un errore nell’interpretazione e nell’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base ed è incorso in un errore di diritto nel definire l’onere della prova a carico della Commissione relativamente alla constatazione della Commissione secondo la quale la Sinopec Central-China svolgeva funzioni simili a quelle di un agente che opera sulla base di commissioni.

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1 Regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (GU 2016, L 176, pag. 21).