Impugnazione proposta il 18 aprile 2023 dalla ClientEarth AISBL avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 1° febbraio 2023, causa T-354/21, ClientEarth / Commissione

(Causa C-249/23 P)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: ClientEarth AISBL (rappresentanti: O. W. Brouwer, e T. C. van Helfteren, advocaten)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza impugnata;

pronunciarsi in via definitiva e annullare la decisione C(2021) 4348 final della Commissione del 7 aprile 2021 recante diniego di accesso a taluni documenti richiesti ai sensi del regolamento (CE) n. 1049/2001 1 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, o, in subordine

rinviare la causa al Tribunale affinché statuisca conformemente alla sentenza della Corte di giustizia; e

condannare la Commissione a sopportare le spese del presente procedimento e del procedimento dinanzi al Tribunale, ivi incluse quelle delle eventuali parti intervenienti

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

Primo motivo, vertente sul fatto che la sentenza del Tribunale è viziata da una motivazione contraddittoria, da uno snaturamento degli elementi di prova e da un errore di diritto nell’applicazione del criterio giuridico per valutare l’esistenza di un interesse pubblico prevalente che possa giustificare la divulgazione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento 1049/2001.

Secondo motivo, vertente sul fatto che la sentenza del Tribunale è viziata da una motivazione insufficiente in relazione alla negazione dell’esistenza di un interesse pubblico prevalente.

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1 GU 2001 L 145, pag. 43.