Ricorso proposto il 4 aprile 2011 - COMPLEX S.A. / UAMI - Kajometal (KX)

(Causa T-206/11)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il polacco

Parti

Ricorrente: COMPLEX S.A (Łódź, Polonia) (rappresentante: sig. R. Rumpel, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Kajometal s.r.o. (Dolny Kublin, Slovacchia)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare il ricorso fondato;

annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 21 gennaio 2011, procedimento R 864/2010-2;

sostituire la decisione impugnata con una recante diniego della registrazione del marchio KX, n. 6125405;

condannare l'UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la Kajometal s. r. o.

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo KX per prodotti della classe 7

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente

Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione: marchio comunitario denominativo CX (n. 3588241) registrato per prodotti della classe 7 e marchio comunitario figurativo CX PRECISION BEARINGS (n. 3979432) registrato per prodotti della classe 7.

Decisione della divisione d'opposizione: rigetto dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: erronea applicazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 207/2009 1, in quanto sussiste un rischio di confusione tra i marchi in conflitto.

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1 - Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).