Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Svea hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen (Svezia) il 20 maggio 2024 – Purefun Group AB / Doggy AB

(Causa C-365/24, Purefun Group)

Lingua processuale: lo svedese

Giudice del rinvio

Svea hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Purefun Group AB

Convenuta: Doggy AB

Questioni pregiudiziali

1)    Se sia compatibile con le disposizioni della direttiva sui marchi d’impresa 1 , e, in particolare, con l’articolo 1 e con l’articolo 5, paragrafo 4, di quest’ultima, alla luce del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e del principio fondamentale dell’Unione europea sulla libera circolazione delle merci e dei servizi, il fatto che nel diritto nazionale esista un sistema in base al quale il diritto anteriore al nome commerciale possa costituire una base per vietare l’uso di un marchio di impresa posteriore, nell’intero settore di attività con riferimento al quale il nome commerciale è registrato, senza tener conto del requisito che tale nome commerciale sia stato utilizzato per distinguere i prodotti o i servizi di cui trattasi.

2)    In caso di risposta negativa alla questione sub 1), se sia compatibile con la direttiva sui marchi d’impresa e con il diritto dell’Unione europea in generale, che un nome commerciale, utilizzato di per sé come segno per distinguere alcuni tipi di prodotti o servizi nel settore d’attività con riferimento al quale il nome commerciale è registrato, costituisca la base per vietare l’uso di un marchio d’impresa posteriore con riferimento a tipi di prodotti o servizi diversi da quelli per i quali il nome commerciale è usato come segno.

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1 Direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU 2015, L 336, pag. 1).