Ricorso proposto il 14 febbraio 2011 - Bamba / Consiglio
(Causa T-86/11)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Nadiany Bamba (Abidjan, Costa d'Avorio) (rappresentante: P. Haïk, avocat)
Convenuto: Consiglio dell'Unione europea
Conclusioni della ricorrente
dichiarare ricevibile il ricorso della sig.ra Nadiany Bamba;
annullare il regolamento (UE) del Consiglio 14 gennaio 2011, n. 25, recante modifica del regolamento (CE) n. 560/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti di determinate persone ed entità per tener conto della situazione in Costa d'Avorio, nei limiti in cui riguarda la ricorrente;
annullare la decisione del Consiglio 14 gennaio 2011 , 2011/18/PESC, recante modifica della decisione 2010/656/PESC del Consiglio che proroga le misure restrittive nei confronti della Costa d'Avorio, nei limiti in cui riguarda la ricorrente;
condannare il Consiglio dell'Unione europea a sopportare le spese in applicazione degli artt. 87 e 91 del regolamento di procedura del Tribunale.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del proprio ricorso la ricorrente fa valere due motivi:
Il primo motivo si basa su una violazione dei diritti della difesa e del diritto ad un equo processo previsti dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dagli artt. 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), dal momento che gli atti impugnati:
non prevedrebbero alcuna procedura tale da garantire alla ricorrente un esercizio effettivo dei suoi diritti della difesa, segnatamente del diritto al contraddittorio e del diritto a beneficiare di una procedura che gli consenta di sollecitare utilmente la propria cancellazione dall'elenco delle persone soggette alle misure restrittive;
non prevedrebbero mai la comunicazione di una motivazione dettagliata dell'iscrizione nell'elenco delle persone che sono soggette a misure restrittive;
non disporrebbero mai la notifica alla persona interessata delle modalità e dei termini di ricorso avverso la decisione di iscrizione nell'elenco.
2 . Il secondo motivo si basa su una violazione del diritto fondamentale al rispetto della proprietà, sancito dall'art. 1 del protocollo addizionale n. 1 alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo delle libertà fondamentali.
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