Sentenza del Tribunale del 18 novembre 2015 – Mustang / UAMI – Dubek (Mustang)
(Causa T-606/13)1
(«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario figurativo Mustang – Marchi nazionali denominativo e figurativo anteriori MUSTANG – Assenza di un rischio di pregiudizio arrecato alla notorietà dei marchi anteriori – Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 207/2009»)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Mustang – Bekleidungswerke GmbH & Co. KG (Künzelsau, Germania) (rappresentanti: inizialmente S. Völker, successivamente C. Roos e S. Speckmann, avvocati)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: G. Schneider et M. Fischer, agenti)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Dubek Ltd (Petach Tikva, Israele) (rappresentante: C. Thomas, avvocato)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 13 settembre 2013 (procedimento R 416/2012-4), relativa a un’opposizione tra la Mustang – Bekleidungswerke GmbH & Co. KG e la Dubek Ltd.
Dispositivo
Il ricorso è respinto.
La Mustang – Bekleidungswerke GmbH & Co. KG è condannata alle spese.
____________1 GU C 39 dell’8.2.2014.