Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

9 novembre 2023 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2000/31/CE – Servizi della società dell’informazione – Articolo 3, paragrafo 1 – Principio del controllo nello Stato membro di origine – Articolo 3, paragrafo 4 – Deroga al principio della libera circolazione dei servizi della società dell’informazione – Nozione di “provvedimenti adottati per quanto concerne un determinato servizio della società dell’informazione” – Articolo 3, paragrafo 5 – Possibilità di notificare a posteriori provvedimenti che limitano la libera circolazione dei servizi della società dell’informazione in caso di urgenza – Omessa notifica – Opponibilità di tali provvedimenti – Normativa di uno Stato membro che impone ai fornitori di piattaforme di comunicazione, siano essi stabiliti o meno nel suo territorio, un insieme di obblighi in materia di controllo e segnalazione dei contenuti asseritamente illeciti – Direttiva 2010/13/UE – Servizi di media audiovisivi – Servizio di piattaforme per la condivisione di video»

Nella causa C‑376/22,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa, Austria), con decisione del 24 maggio 2022, pervenuta in cancelleria il 10 giugno 2022, nel procedimento

Google Ireland Limited,

Meta Platforms Ireland Limited,

Tik Tok Technology Limited

contro

Kommunikationsbehörde Austria (KommAustria),

con l’intervento di:

Bundesministerin für Frauen, Familie, Integration und Medien im Bundeskanzleramt,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta da A. Prechal, presidente di sezione, F. Biltgen, N. Wahl (relatore), J. Passer e M.L. Arastey Sahún, giudici,

avvocato generale: M. Szpunar

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per Google Ireland Limited e Tik Tok Technology Limited, da L. Feiler, Rechtsanwalt;

–        per Meta Platforms Ireland Limited, da S. Denk, Rechtsanwalt;

–        per il governo austriaco, da A. Posch e G. Kunnert, in qualità di agenti;

–        per l’Irlanda, da M. Browne, A. Joyce e M. Tierney, in qualità di agenti, assistiti da D. Fennelly, BL;

–        per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente;

–        per la Commissione europea, da G. Braun, S.L. Kalėda e P.-J. Loewenthal, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza dell’8 giugno 2023,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione, da un lato, dell’articolo 3, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (GU 2000, L 178, pag. 1, e rettifica in GU 2002, L 285, pag. 27), e, dall’altro, dell’articolo 28 bis, paragrafo 1, della direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (GU 2010, L 95, pag. 1), come modificata dalla direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018 (GU 2018, L 303, pag. 69) (in prosieguo: la «direttiva 2010/13»).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, Google Ireland Limited, Meta Platforms Ireland Limited e Tik Tok Technology Limited, società con sede in Irlanda, e, dall’altro, la Kommunikationsbehörde Austria (KommAustria) (autorità austriaca di regolamentazione in materia di comunicazione) in merito a decisioni di quest’ultima che dichiarano che tali società sono soggette al Bundesgesetz über Maßnahmen zum Schutz der Nutzer auf Kommunikationsplattformen (Kommunikationsplattformen-Gesetz) (legge federale recante misure di protezione degli utenti di piattaforme di comunicazione) (BGBl. I, 151/2020; in prosieguo: il «KoPl-G»).

 Contesto normativo

 Diritto dellUnione

 Direttiva 2000/31

3        Ai sensi dei considerando 5, 6, 8, 22 e 24 della direttiva 2000/31:

«(5)      Lo sviluppo dei servizi della società dell’informazione nella Comunità è limitato da numerosi ostacoli giuridici al buon funzionamento del mercato interno, tali da rendere meno attraente l’esercizio della libertà di stabilimento e la libera circolazione dei servizi. Gli ostacoli derivano da divergenze tra le normative nazionali, nonché dall’incertezza sul diritto nazionale applicabile a tali servizi. In assenza di un coordinamento e adeguamento delle legislazioni nei settori interessati, gli ostacoli possono essere giustificati secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee. Non vi è certezza del diritto sull’ampiezza del controllo che gli Stati membri possono esercitare sui servizi provenienti da un altro Stato membro.

(6)      È opportuno, tenendo conto degli obiettivi comunitari, degli articoli 43 e 49 del trattato e del diritto comunitario derivato, sopprimere tali ostacoli coordinando determinati diritti nazionali e chiarendo a livello comunitario una serie di concetti giuridici, nella misura necessaria al buon funzionamento del mercato interno. La presente direttiva, riguardante solo alcune questioni specifiche che creano problemi per il mercato interno, è del tutto coerente con il rispetto del principio di sussidiarietà di cui all’articolo 5 del trattato.

(...)

(8)      La presente direttiva si prefigge di creare un quadro giuridico inteso ad assicurare la libera circolazione dei servizi della società dell’informazione tra gli Stati membri, e non di armonizzare il settore del diritto penale in quanto tale.

(...)

(22)      Il controllo dei servizi della società dell’informazione deve essere effettuato all’origine dell’attività, al fine di assicurare una protezione efficace degli obiettivi di interesse pubblico, ed è pertanto necessario garantire che l’autorità competente assicuri questa tutela non soltanto per i cittadini del suo paese ma anche per tutti i cittadini della Comunità. Per migliorare la fiducia reciproca tra gli Stati membri, è indispensabile specificare chiaramente questa responsabilità dello Stato membro in cui i servizi hanno origine. Inoltre, per garantire efficacemente la libera circolazione dei servizi e la certezza del diritto per i prestatori e i loro destinatari, questi servizi devono in linea di principio essere sottoposti alla normativa dello Stato membro nel quale il prestatore è stabilito.

(...)

(24)      Nel contesto della presente direttiva, nonostante il principio del controllo alla fonte dei servizi della società dell’informazione, è legittimo, alle condizioni stabilite dalla presente direttiva, che gli Stati membri adottino misure per limitare la libera circolazione dei servizi della società dell’informazione».

4        L’articolo 1, paragrafo 1, di tale direttiva recita:

«La presente direttiva mira a contribuire al buon funzionamento del mercato interno garantendo la libera circolazione dei servizi della società dell’informazione tra Stati membri».

5        L’articolo 2 di detta direttiva così prevede:

«Ai fini della presente direttiva valgono le seguenti definizioni:

a)      “servizi della società dell’informazione”: i servizi ai sensi dell’articolo 1, punto 2, della direttiva 98/34/CE [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione (GU 1998, L 204, pag. 37)], come modificata dalla direttiva 98/48/CE [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998 (GU 1998, L 217, pag. 18)];

(...)

h)      “ambito regolamentato”: le prescrizioni degli ordinamenti degli Stati membri e applicabili ai prestatori di servizi della società dell’informazione o ai servizi della società dell’informazione, indipendentemente dal fatto che siano di carattere generale o loro specificamente destinati.

(...)».

6        L’articolo 3 di detta direttiva, rubricato «Mercato interno», è formulato nei termini seguenti:

«1.      Ogni Stato membro provvede affinché i servizi della società dell’informazione, forniti da un prestatore stabilito nel suo territorio, rispettino le disposizioni nazionali vigenti in detto Stato membro nell’ambito regolamentato.

2.      Gli Stati membri non possono, per motivi che rientrano nell’ambito regolamentato, limitare la libera circolazione dei servizi [della] società dell’informazione provenienti da un altro Stato membro.

(...)

4.      Gli Stati membri possono adottare provvedimenti in deroga al paragrafo 2, per quanto concerne un determinato servizio della società dell’informazione, in presenza delle seguenti condizioni:

a)      i provvedimenti sono:

i)      necessari per una delle seguenti ragioni:

–        ordine pubblico, in particolare per l’opera di prevenzione, investigazione, individuazione e perseguimento in materie penali, quali la tutela dei minori e la lotta contro l’incitamento all’odio razziale, sessuale, religioso o etnico, nonché violazioni della dignità umana della persona;

–        tutela della sanità pubblica;

–        pubblica sicurezza, compresa la salvaguardia della sicurezza, e della difesa nazionale;

–        tutela dei consumatori, ivi compresi gli investitori;

ii)      relativi a un determinato servizio della società dell’informazione lesivo degli obiettivi di cui al punto i) o che costituisca un rischio serio e grave di pregiudizio a tali obiettivi;

iii)      proporzionati a tali obiettivi;

b)      prima di adottare i provvedimenti in questione e fatti salvi i procedimenti giudiziari, anche istruttori, e gli atti compiuti nell’ambito di un’indagine penale, lo Stato membro ha:

–        chiesto allo Stato membro di cui al paragrafo 1 di prendere provvedimenti e questo non li ha presi o essi non erano adeguati;

–        notificato alla Commissione e allo Stato membro di cui al paragrafo 1 la sua intenzione di prendere tali provvedimenti.

5.      In caso di urgenza, gli Stati membri possono derogare alle condizioni di cui al paragrafo 4, lettera b). I provvedimenti vanno allora notificati al più presto alla Commissione e allo Stato membro di cui al paragrafo 1, insieme ai motivi dell’urgenza.

6.      Salva la possibilità degli Stati membri di procedere con i provvedimenti in questione, la Commissione verifica con la massima rapidità la compatibilità dei provvedimenti notificati con il diritto comunitario; nel caso in cui giunga alla conclusione che i provvedimenti sono incompatibili con il diritto comunitario, la Commissione chiede allo Stato membro in questione di astenersi dall’adottarli o di revocarli con urgenza».

 Direttiva 2010/13

7        L’articolo 1 della direttiva 2010/13 così dispone:

«1.      Ai fini della presente direttiva si intende per:

(...)

a bis)      “servizio di piattaforma per la condivisione di video”, un servizio quale definito agli articoli 56 e 57 [TFUE], ove l’obiettivo principale del servizio stesso, di una sua sezione distinguibile o di una sua funzionalità essenziale sia la fornitura di programmi, video generati dagli utenti o entrambi per il grande pubblico, per i quali il fornitore della piattaforma per la condivisione di video non ha responsabilità editoriale, al fine di informare, intrattenere o istruire attraverso reti di comunicazioni elettroniche ai sensi dell’articolo 2, lettera a), della direttiva 2002/21/CE [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (GU 2002, L 108, pag. 33)] e la cui organizzazione è determinata dal fornitore della piattaforma per la condivisione di video, anche con mezzi automatici o algoritmi, in particolare mediante visualizzazione, attribuzione di tag e sequenziamento;

(...)».

8        L’articolo 28 bis, paragrafi 1 e 5, di tale direttiva così prevede:

«1.      Ai fini della presente direttiva un fornitore di piattaforme per la condivisione di video stabilito sul territorio di uno Stato membro ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva [2000/31] è soggetto alla giurisdizione di tale Stato membro.

(...)

5.      Ai fini della presente direttiva, ai fornitori di piattaforme per la condivisione di video considerati stabiliti in uno Stato membro a norma del paragrafo 2 del presente articolo si applicano l’articolo 3 e gli articoli da 12 a 15 della direttiva [2000/31]».

 Direttiva (UE) 2015/1535

9        L’articolo 1, paragrafo 1, lettere da e) a g), della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione (GU 2015, L 241, pag. 1), prevede le seguenti definizioni:

«e)      “regola relativa ai servizi”: un requisito di natura generale relativo all’accesso alle attività di servizio di cui alla lettera b) e al loro esercizio, in particolare le disposizioni relative al prestatore di servizi, ai servizi e al destinatario di servizi, ad esclusione delle regole che non riguardino specificamente i servizi ivi definiti.

(...)

f)      “regola tecnica”: una specificazione tecnica o altro requisito o una regola relativa ai servizi, comprese le disposizioni amministrative che ad esse si applicano, la cui osservanza è obbligatoria, de jure o de facto, per la commercializzazione, la prestazione di servizi, lo stabilimento di un fornitore di servizi o l’utilizzo degli stessi in uno Stato membro o in una parte importante di esso, nonché, fatte salve quelle di cui all’articolo 7, le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative degli Stati membri che vietano la fabbricazione, l’importazione, la commercializzazione o l’utilizzo di un prodotto oppure la prestazione o l’utilizzo di un servizio o lo stabilimento come fornitore di servizi.

(...)

g)      “progetto di regola tecnica”: il testo di una specificazione tecnica o di un altro requisito o di una regola relativa ai servizi, comprendente anche disposizioni amministrative, elaborato per adottarlo o farlo adottare come regola tecnica e che si trovi in una fase preparatoria in cui sia ancora possibile apportarvi modificazioni sostanziali».

10      L’articolo 5, paragrafo 1, primo comma, di tale direttiva prevede quanto segue:

«Fatto salvo l’articolo 7, gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione ogni progetto di regola tecnica, salvo che si tratti del semplice recepimento integrale di una norma internazionale o europea, nel qual caso è sufficiente una semplice informazione sulla norma stessa. Essi le comunicano brevemente anche i motivi che rendono necessario adottare tale regola tecnica a meno che non risultino già dal progetto».

 Diritto austriaco

11      L’articolo 1 del KoPl-G così dispone:

«1.      La presente legge ha lo scopo di promuovere la gestione responsabile e trasparente delle segnalazioni da parte degli utenti dei seguenti contenuti presenti sulle piattaforme di comunicazione e il trattamento tempestivo di tali segnalazioni.

2.      I prestatori di servizi nazionali ed esteri che forniscono piattaforme di comunicazione (articolo 2, punto 4) a scopo di lucro rientrano nell’ambito di applicazione della presente legge, salvo che:

1)      il numero di utenti registrati con diritto di accesso alla piattaforma di comunicazione in Austria sia stato inferiore a 100 000 persone in media nell’anno civile precedente, e

2)      il fatturato realizzato in Austria nell’anno civile precedente attraverso la gestione della piattaforma di comunicazione sia stato inferiore a EUR 500 000.

(...)

4.      I fornitori di servizi di piattaforme per la condivisione di video (articolo 2, punto 12) sono dispensati dagli obblighi previsti dalla presente legge per quanto riguarda i programmi (articolo 2, punto 9) e i video creati dagli utenti (articolo 2, punto 7) forniti su tali piattaforme.

5.      Su richiesta di un prestatore di servizi, l’autorità di vigilanza stabilisce se detto prestatore ricada nell’ambito di applicazione della presente legge.

(...)».

12      L’articolo 2 del KoPl-G prevede:

«Ai fini della presente legge, si intende per:

(...)

2)      “servizio della società dell’informazione”: un servizio normalmente fornito a pagamento, a distanza, per via elettronica e su richiesta individuale del destinatario dei servizi (...), in particolare il commercio online di prodotti e servizi, la fornitura di informazioni online, la pubblicità online, i motori di ricerca elettronici e le possibilità di reperimento di dati, nonché i servizi che consentono la trasmissione di informazioni su una rete elettronica, l’accesso a tale rete o la memorizzazione delle informazioni relative a un utente (...]);

3)      “prestatore di servizi”: la persona fisica o giuridica che fornisce una piattaforma di comunicazione,

4)      “piattaforma di comunicazione”: un servizio della società dell’informazione in cui lo scambio di notifiche o di rappresentazioni con contenuti di carattere intellettuale, in forma orale, scritta, sonora o figurativa, tra gli utenti e un’ampia cerchia di altri utenti, mediante diffusione di massa, costituisce lo scopo principale o una funzione essenziale;

(...)

6)      “utente”: qualsiasi persona che utilizzi una piattaforma di comunicazione, indipendentemente dal fatto che sia registrata o meno su tale piattaforma;

7)      “video generato dall’utente”: una serie di immagini animate, sonore o non, che costituiscono un singolo elemento, indipendentemente dalla sua durata, creato da un utente e caricato su una piattaforma per la condivisione di video dal medesimo o da un qualunque altro utente;

(...)

9)      “programma”: un singolo elemento autonomo di un servizio di media audiovisivi costituito, indipendentemente dalla sua lunghezza, da una serie di immagini animate, sonore o non, nell’ambito di un palinsesto o di un catalogo stabilito da un fornitore di servizi di media, comprensivo di lungometraggi, videoclip, manifestazioni sportive, commedie di situazione (sitcom), documentari, programmi d’informazione, programmi artistici e culturali, programmi per bambini e fiction originali;

(...)

12)      “piattaforma per la condivisione di video”: un servizio quale definito agli articoli 56 e 57 [TFUE], ove l’obiettivo principale del servizio stesso, di una sua sezione distinguibile o di una sua funzionalità essenziale sia la fornitura al grande pubblico di programmi (punto 9), video generati dagli utenti (punto 7) o entrambi per il grande pubblico, per i quali il fornitore della piattaforma per la condivisione di video non ha responsabilità editoriale, al fine di informare, intrattenere o istruire attraverso reti di comunicazioni elettroniche ai sensi dell’articolo 2, punto 1, della [direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (GU 2018, L 321, pag. 36)] e la cui organizzazione (anche con mezzi automatici o algoritmi, in particolare mediante visualizzazione, attribuzione di tag e sequenziamento) è determinata dal fornitore della piattaforma».

13      L’articolo 3 del KoPl-G è formulato nei termini seguenti:

«1.      I prestatori di servizi devono istituire una procedura efficace e trasparente per la gestione e la risoluzione delle segnalazioni di presunti contenuti illeciti presenti sulla piattaforma di comunicazione.

(...)

4.      Inoltre, i prestatori di servizi provvedono affinché sia istituita una procedura efficace e trasparente per il riesame delle loro decisioni riguardanti il blocco o la rimozione di un contenuto oggetto di segnalazione (paragrafo 3, punto 1). (...)

(...)».

14      Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del KoPl-G:

«I prestatori di servizi sono tenuti a redigere una relazione annuale o, nel caso di piattaforme di comunicazione con più di un milione di utenti registrati, semestrale, sulla gestione delle segnalazioni di presunti contenuti illeciti. La relazione deve essere presentata all’autorità di vigilanza entro un mese dalla fine del periodo di riferimento e, nel contempo, deve essere resa accessibile, in maniera permanente e agevole, sul sito Internet del prestatore».

15      L’articolo 5 del KoPl-G recita:

«1.      I prestatori di servizi designano un soggetto che soddisfi le condizioni di cui all’articolo 9, paragrafo 4, del Verwaltungsstrafgesetz 1991 – VStG (legge del 1991 sulle sanzioni amministrative, BGBl., 52/1991). Tale soggetto:

1)      garantisce l’osservanza delle disposizioni della presente legge,

2)      dispone di un potere di ingiunzione tale da poter far rispettare le disposizioni della presente legge,

3)      dispone delle conoscenze necessarie in lingua tedesca per collaborare con le autorità amministrative e giudiziarie,

4)      dispone di risorse necessarie per l’assolvimento delle sue mansioni.

(...)

4.      Il prestatore di servizi designa una persona fisica o giuridica in qualità di mandatario per le notifiche amministrative e giudiziarie. Si applicano il paragrafo 1, punto 3, il paragrafo 2, prima frase, e il paragrafo 3.

5.      L’autorità di vigilanza è informata senza indugio dell’identità del mandatario responsabile e del mandatario per le notifiche».

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

16      Le ricorrenti nel procedimento principale, Google Ireland, Meta Platforms Ireland e Tik Tok Technology sono società con sede in Irlanda che forniscono, in particolare in Austria, servizi di piattaforme di comunicazione.

17      In seguito all’entrata in vigore, nel corso del 2021, del KoPl-G, esse hanno chiesto alla KommAustria di dichiarare, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 5, di tale legge, che esse non rientravano nell’ambito di applicazione di quest’ultima.

18      Con tre decisioni datate 26 marzo, 31 marzo e 22 aprile 2021, tale autorità ha dichiarato che le ricorrenti nel procedimento principale rientravano nell’ambito di applicazione del KoPl‑G, per il motivo che esse fornivano ciascuna un servizio di «piattaforma di comunicazione» ai sensi dell’articolo 2, punto 4, di tale legge.

19      Le ricorrenti nel procedimento principale hanno proposto ricorsi avverso tali decisioni dinanzi al Bundesverwaltungsgericht (Tribunale amministrativo federale, Austria), il quale ha respinto tali ricorsi in quanto infondati.

20      A sostegno dei ricorsi per Revision proposti dalle ricorrenti nel procedimento principale avverso tali decisioni di rigetto dinanzi al Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa, Austria), il giudice del rinvio, esse sostengono, da un lato, che, poiché la Repubblica d’Irlanda e la Commissione europea non sono state informate dell’adozione del KoPl-G ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, lettera b), e dell’articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 2000/31, tale legge non è loro opponibile. Dall’altro, gli obblighi istituiti da detta legge sarebbero sproporzionati e incompatibili con la libera circolazione dei servizi e con il «principio del paese di origine» previsto dalla direttiva 2000/31 nonché, per quanto riguarda i servizi di piattaforme per la condivisione di video, dalla direttiva 2010/13.

21      A tale proposito, in primo luogo, tale giudice indica che i ricorsi per Revision sollevano la questione se il KoPl-G o gli obblighi che esso impone ai prestatori di servizi costituiscano provvedimenti adottati per quanto concerne un «determinato servizio della società dell’informazione», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2000/31. Esso afferma di nutrire dubbi su tale punto nella misura in cui le disposizioni del KoPl-G sono generali e astratte e impongono ai prestatori di servizi della società dell’informazione obblighi generali applicabili in assenza di qualsiasi atto individuale e concreto.

22      In secondo luogo, nell’ipotesi in cui le condizioni previste all’articolo 3, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2000/31 fossero soddisfatte, detto giudice si interroga sull’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 5, di tale direttiva, al fine di stabilire se il KoPl-G sia opponibile alle ricorrenti nel procedimento principale pur non essendo stato notificato.

23      In terzo luogo, sempre nell’ipotesi in cui gli obblighi imposti dal KoPl‑G ai fornitori di servizi di piattaforme di comunicazione dovessero essere qualificati come provvedimenti adottati per quanto concerne un «determinato servizio della società dell’informazione», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2000/31, lo stesso giudice si chiede se tali obblighi, fatto salvo il rispetto delle condizioni previste all’articolo 3, paragrafo 4, lettera a), di tale direttiva, si applichino, in linea di principio, ai servizi forniti dalle ricorrenti nel procedimento principale in quanto fornitori di servizi di piattaforme di comunicazione. Sarebbe allora eventualmente necessario determinare, per quanto riguarda i fornitori di servizi di piattaforme per la condivisione di video, ai sensi dell’articolo 1, lettera a bis), della direttiva 2010/13, se il principio del controllo nello Stato membro di origine che si applica anche nell’ambito di tale direttiva in forza del suo articolo 28 bis, paragrafo 1, che fa riferimento all’articolo 3 della direttiva 2000/31, osti a che gli obblighi imposti dal KoPl-G ai prestatori di servizi stabiliti nel territorio di un altro Stato membro si applichino ai contenuti di tali piattaforme qualora non si tratti né di programmi né di video generati dagli utenti.

24      In tali circostanze, il Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se l’articolo 3, paragrafo 4, lettera a), punto ii), della direttiva [2000/31] debba essere interpretato nel senso che per provvedimento relativo ad un “determinato servizio della società dell’informazione” possa intendersi anche un provvedimento legislativo riguardante una categoria generalmente circoscritta di taluni servizi della società dell’informazione (quali le piattaforme di comunicazione) oppure se l’esistenza di un provvedimento ai sensi di detta disposizione richieda l’adozione di una decisione in relazione a un singolo caso specifico (ad esempio, relativo a una piattaforma di comunicazione nominativamente determinata).

2)      Se l’articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 2000/31 debba essere interpretato nel senso che l’omissione della notifica da effettuare in caso di urgenza, secondo detta disposizione, «al più presto» (a posteriori) alla Commissione e allo Stato membro di stabilimento relativa al provvedimento adottato comporti che detto provvedimento non possa essere applicato a un determinato servizio dopo la scadenza di un termine sufficiente per la notifica (a posteriori).

3)      Se l’articolo 28 bis, paragrafo 1, della [direttiva 2010/13] osti all’applicazione di un provvedimento ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2000/31, che non riguardi le trasmissioni e i video generati dagli utenti messi a disposizione su una piattaforma per la condivisione di video».

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulla prima questione

25      Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2000/31 debba essere interpretato nel senso che provvedimenti generali e astratti, riguardanti una categoria di determinati servizi della società dell’informazione descritta in termini generali, e applicabili indistintamente a qualsiasi prestatore di tale categoria di servizi, rientrino nella nozione di «provvedimenti adottati per quanto concerne un determinato servizio della società dell’informazione», ai sensi di tale disposizione.

26      A tale proposito, occorre ricordare che, ai fini dell’interpretazione di una disposizione del diritto dell’Unione i cui termini non si riferiscono espressamente al diritto nazionale, occorre, conformemente alla costante giurisprudenza della Corte, tener conto non soltanto del suo tenore letterale, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (sentenza del 15 settembre 2022, Fédération des entreprises de la beauté, C‑4/21, EU:C:2022:681, punto 47 e giurisprudenza citata).

27      In primo luogo, per quanto riguarda la formulazione dell’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2000/31, occorre constatare che tale disposizione si riferisce a un «determinato servizio della società dell’informazione». L’impiego del singolare e dell’aggettivo «determinato» tende a indicare che il servizio così considerato dev’essere inteso come un servizio individualizzato, fornito da uno o più prestatori di servizi, e che, di conseguenza, gli Stati membri non possono adottare, ai sensi di tale articolo 3, paragrafo 4, provvedimenti generali e astratti, riguardanti una categoria di determinati servizi della società dell’informazione descritta in termini generali, e applicabili indistintamente a qualsiasi prestatore di tale categoria di servizi.

28      La circostanza che la nozione di «provvedimenti» possa includere un’ampia gamma di provvedimenti adottati dagli Stati membri non rimette in discussione tale valutazione.

29      Infatti, impiegando un termine così ampio e generale, il legislatore dell’Unione europea ha lasciato alla discrezione degli Stati membri il tipo e la forma dei provvedimenti che essi possono adottare ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2000/31. Al contrario, il ricorso a tale termine non pregiudica affatto la sostanza e il contenuto concreto di tali provvedimenti.

30      In secondo luogo, il contesto in cui si inserisce tale articolo e, in particolare, le condizioni procedurali previste da detto articolo 3, paragrafo 4, lettera b), corroborano una siffatta interpretazione.

31      A tale proposito, occorre ricordare che, in forza dell’articolo 3, paragrafo 4, di tale direttiva, gli Stati membri possono adottare, per quanto concerne un determinato servizio della società dell’informazione rientrante nell’ambito regolamentato, provvedimenti in deroga al principio della libera circolazione dei servizi della società dell’informazione, rispettando due condizioni cumulative (sentenza del 19 dicembre 2019, Airbnb Ireland, C‑390/18, EU:C:2019:1112, punto 83).

32      Da un lato, conformemente all’articolo 3, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2000/31, il provvedimento restrittivo in questione dev’essere necessario al fine di garantire l’ordine pubblico, la tutela della sanità pubblica, la pubblica sicurezza o la tutela dei consumatori, dev’essere adottato in relazione a un servizio della società dell’informazione che sia effettivamente lesivo di detti obiettivi o che costituisca un rischio serio e grave di pregiudizio a questi ultimi e, infine, dev’essere proporzionato a tali obiettivi.

33      Dall’altro lato, l’articolo 3, paragrafo 4, lettera b), di tale direttiva prevede che lo Stato membro interessato, prima di adottare i provvedimenti in questione e fatti salvi i procedimenti giudiziari, anche istruttori, e gli atti compiuti nell’ambito di un’indagine penale, deve non soltanto avere chiesto allo Stato membro nel cui territorio è stabilito il prestatore del servizio di cui trattasi di prendere provvedimenti e questo non li ha presi o essi non erano adeguati, ma deve anche avere notificato alla Commissione e a tale Stato membro la sua intenzione di prendere i provvedimenti restrittivi di cui trattasi.

34      La condizione enunciata al punto precedente tende a confermare che gli Stati membri non possono limitare la libera circolazione dei servizi della società dell’informazione provenienti da altri Stati membri adottando provvedimenti di carattere generale e astratto riguardanti una categoria di determinati servizi della società dell’informazione descritta in termini generali.

35      Infatti, obbligando gli Stati membri nei quali è fornito un servizio della società dell’informazione che desiderino, in quanto Stati membri di destinazione di tale servizio, adottare provvedimenti sul fondamento dell’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2000/31, a chiedere allo Stato membro di origine di detto servizio, ossia allo Stato membro nel cui territorio è stabilito il prestatore del servizio medesimo, di prendere provvedimenti, tale disposizione presuppone che i prestatori e, di conseguenza, gli Stati membri interessati possano essere identificati.

36      Orbene, se gli Stati membri fossero autorizzati a limitare la libera circolazione dei servizi della società dell’informazione mediante provvedimenti di carattere generale e astratto applicabili indistintamente a qualsiasi prestatore di una categoria di tali servizi, una siffatta identificazione sarebbe, se non impossibile, quantomeno eccessivamente difficile, cosicché gli Stati membri non sarebbero in grado di rispettare una siffatta condizione procedurale.

37      Inoltre, come sottolineato dall’avvocato generale al paragrafo 68 delle sue conclusioni, se l’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2000/31 dovesse essere interpretato nel senso che esso ricomprende provvedimenti di carattere generale e astratto applicabili indistintamente a qualsiasi prestatore di una categoria di servizi della società dell’informazione, allora la previa notifica prevista all’articolo 3, paragrafo 4, lettera b), secondo trattino, di tale direttiva potrebbe costituire una duplicazione di quella richiesta dalla direttiva 2015/1535.

38      Infatti, quest’ultima direttiva richiede, in sostanza, che gli Stati membri notifichino alla Commissione qualsiasi progetto di regola tecnica le cui prescrizioni relative ai servizi contengano requisiti di natura generale relativi all’accesso alle attività di servizi della società dell’informazione e al loro esercizio.

39      In terzo luogo, interpretare la nozione di «provvedimenti adottati per quanto concerne un determinato servizio della società dell’informazione», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2000/31, nel senso che gli Stati membri possono adottare provvedimenti di carattere generale e astratto applicabili indistintamente a qualsiasi prestatore di una categoria di servizi della società dell’informazione rimetterebbe in discussione il principio del controllo nello Stato membro di origine sul quale si fonda tale direttiva e l’obiettivo del buon funzionamento del mercato interno da essa perseguito.

40      A tale proposito, occorre ricordare che l’articolo 3 della direttiva 2000/31 è una disposizione centrale nell’economia e nel sistema istituito da tale direttiva, nella misura in cui sancisce tale principio, che è altresì contemplato dal considerando 22 di tale direttiva, il quale enuncia che «[i]l controllo dei servizi della società dell’informazione deve essere effettuato all’origine dell’attività».

41      Infatti, in forza di tale articolo 3, paragrafo 1, ogni Stato membro provvede affinché i servizi della società dell’informazione, forniti da un prestatore stabilito nel suo territorio, rispettino le disposizioni nazionali vigenti in detto Stato membro nell’ambito regolamentato. Il suddetto articolo 3, paragrafo 2, precisa che gli Stati membri non possono, per motivi che rientrano nell’ambito regolamentato, limitare la libera circolazione dei servizi della società dell’informazione provenienti da un altro Stato membro.

42      La direttiva 2000/31 si basa quindi sull’applicazione dei principi del controllo nello Stato membro di origine e del reciproco riconoscimento, cosicché, nel quadro dell’ambito regolamentato definito all’articolo 2, lettera h), di tale direttiva, i servizi della società dell’informazione sono disciplinati unicamente nello Stato membro nel cui territorio sono stabiliti i prestatori di tali servizi (v., in tal senso, sentenza del 25 ottobre 2011, eDate Advertising e a., C‑509/09 e C‑161/10, EU:C:2011:685, punti da 56 a 59).

43      Di conseguenza, da un lato, spetta a ciascuno Stato membro in quanto Stato membro di origine dei servizi della società dell’informazione disciplinare tali servizi e, a tale titolo, tutelare gli obiettivi di interesse generale menzionati all’articolo 3, paragrafo 4, lettera a), punto i), della direttiva 2000/31.

44      Dall’altro lato, conformemente al principio del reciproco riconoscimento, spetta a ciascuno Stato membro, in quanto Stato membro di destinazione di servizi della società dell’informazione, non limitare la libera circolazione di tali servizi esigendo il rispetto di obblighi supplementari, rientranti nell’ambito regolamentato, che esso avrebbe adottato.

45      Ciò premesso, come risulta dal considerando 24 della direttiva 2000/31, il legislatore dell’Unione ha ritenuto legittimo, nonostante il «principio del controllo alla fonte dei servizi della società dell’informazione», altra espressione del principio del controllo nello Stato membro di origine di cui all’articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva, che gli Stati membri possano, alle condizioni previste da detta direttiva, adottare provvedimenti per limitare la libera circolazione dei servizi della società dell’informazione.

46      L’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2000/31 consente quindi, a determinate condizioni, a uno Stato membro nel quale è fornito un servizio della società dell’informazione di derogare al principio della libera circolazione dei servizi della società dell’informazione.

47      Tuttavia, interpretare tale disposizione nel senso che autorizza gli Stati membri ad adottare provvedimenti di carattere generale e astratto applicabili indistintamente a qualsiasi prestatore di una categoria di servizi della società dell’informazione rimetterebbe in discussione il principio del controllo nello Stato membro di origine enunciato in detto articolo 3, paragrafo 1.

48      Infatti, il principio del controllo nello Stato membro di origine genera una ripartizione della competenza normativa tra lo Stato membro di origine di un prestatore di servizi della società dell’informazione e lo Stato membro nel quale il servizio in questione è fornito, ossia lo Stato membro di destinazione.

49      Orbene, autorizzare il secondo Stato membro ad adottare, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2000/31, provvedimenti di carattere generale e astratto applicabili indistintamente a qualsiasi prestatore di una categoria di tali servizi, indipendentemente dal fatto che sia stabilito o meno in quest’ultimo Stato membro, provocherebbe uno sconfinamento nella competenza normativa del primo Stato membro e produrrebbe l’effetto di assoggettare tali prestatori tanto alla normativa dello Stato membro di origine quanto a quella dello Stato membro o degli Stati membri di destinazione.

50      Risulta tuttavia dal considerando 22 della direttiva 2000/31 che, come ricordato al punto 40 della presente sentenza, nel sistema instaurato da tale direttiva, il legislatore dell’Unione ha previsto che il controllo dei servizi della società dell’informazione sia effettuato all’origine dell’attività, vale a dire dallo Stato membro di stabilimento del prestatore di servizi, con il triplice obiettivo di assicurare una protezione efficace degli obiettivi di interesse pubblico, di migliorare la fiducia reciproca tra gli Stati membri nonché di garantire efficacemente la libera prestazione dei servizi e la certezza del diritto per i prestatori e i loro destinatari.

51      Di conseguenza, rimettendo in discussione il principio del controllo nello Stato membro di origine previsto all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2000/31, l’interpretazione di tale articolo 3, paragrafo 4, enunciata al punto 47 della presente sentenza, comprometterebbe il sistema e gli obiettivi di tale direttiva.

52      Come sottolineato dalla Commissione, la possibilità di derogare al principio della libera circolazione dei servizi della società dell’informazione, prevista all’articolo 3, paragrafo 4, di detta direttiva, non è stata ideata per consentire agli Stati membri di adottare provvedimenti generali e astratti volti a disciplinare una categoria di prestatori di servizi della società dell’informazione nel suo complesso, e ciò anche ove tali provvedimenti servissero a contrastare contenuti che compromettono gravemente gli obiettivi enunciati all’articolo 3, paragrafo 4, lettera a), punto i), della medesima direttiva.

53      Peraltro, consentire allo Stato membro di destinazione di adottare provvedimenti generali e astratti volti a disciplinare la prestazione di servizi della società dell’informazione da parte di prestatori che non sono stabiliti nel suo territorio minerebbe la fiducia reciproca tra gli Stati membri e sarebbe in contrasto con il principio del reciproco riconoscimento sul quale, come ricordato al punto 42 della presente sentenza, è basata la direttiva 2000/31.

54      Inoltre, sempre per quanto riguarda un’interpretazione teleologica dell’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2000/31, e della nozione di «provvedimenti adottati per quanto concerne un determinato servizio della società dell’informazione», dall’articolo 1, paragrafo 1, e dall’articolo 3, paragrafo 2, di tale direttiva, letti alla luce del considerando 8 della stessa, risulta che l’obiettivo di detta direttiva è di contribuire al buon funzionamento del mercato interno garantendo la libera circolazione dei servizi della società dell’informazione tra gli Stati membri.

55      In tale ottica, come risulta dai considerando 5 e 6 della medesima direttiva, essa è volta a sopprimere gli ostacoli giuridici al buon funzionamento del mercato interno, ossia gli ostacoli che derivano da divergenze tra le normative nazionali, nonché dall’incertezza sul diritto nazionale applicabile a tali servizi.

56      Orbene, consentire agli Stati membri di adottare, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2000/31, provvedimenti di carattere generale e astratto riguardanti una categoria di determinati servizi della società dell’informazione descritta in termini generali, e applicabili indistintamente a qualsiasi prestatore di tale categoria di servizi equivarrebbe, in definitiva, ad assoggettare i prestatori di servizi interessati a normative diverse e, pertanto, a reintrodurre gli ostacoli giuridici alla libera prestazione che tale direttiva intende sopprimere.

57      Infine, occorre ricordare che l’obiettivo della direttiva 2000/31 di garantire la libera circolazione dei servizi della società dell’informazione tra gli Stati membri è perseguito mediante un meccanismo di controllo delle misure che possono comprometterlo, consentendo nel contempo alla Commissione e allo Stato membro sul cui territorio il fornitore del servizio della società dell’informazione in questione è stabilito, di assicurarsi che queste misure siano necessarie al fine di soddisfare motivi imperativi di interesse generale (sentenza del 19 dicembre 2019, Airbnb Ireland, C‑390/18, EU:C:2019:1112, punto 91).

58      Tuttavia, ritenere che provvedimenti di carattere generale e astratto riguardanti una categoria di determinati servizi della società dell’informazione descritta in termini generali non rientrino nella nozione di «provvedimenti adottati per quanto concerne un determinato servizio della società dell’informazione», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2000/31, non ha l’effetto di sottrarre siffatti provvedimenti a tale meccanismo di controllo.

59      Una siffatta interpretazione comporta, al contrario, la conseguenza che gli Stati membri non sono, in linea di principio, autorizzati ad adottare tali provvedimenti, cosicché non è neppure richiesta la verifica che detti provvedimenti siano necessari per soddisfare motivi imperativi di interesse generale.

60      Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2000/31 dev’essere interpretato nel senso che provvedimenti generali e astratti, riguardanti una categoria di determinati servizi della società dell’informazione descritta in termini generali, e applicabili indistintamente a qualsiasi prestatore di tale categoria di servizi, non rientrano nella nozione di «provvedimenti adottati per quanto concerne un determinato servizio della società dell’informazione», ai sensi di tale disposizione.

 Sulle questioni seconda e terza

61      Dalla decisione di rinvio, come sintetizzata ai punti 22 e 23 della presente sentenza, risulta che il giudice del rinvio pone la seconda e la terza questione solo nell’ipotesi in cui la Corte ritenga di dover rispondere in senso affermativo alla prima questione.

62      Orbene, come si è concluso al punto 60 della presente sentenza, tale prima questione richiede una risposta negativa.

63      Ne consegue che, in considerazione della risposta fornita alla prima questione, non occorre rispondere alla seconda e alla terza questione.

 Sulle spese

64      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

L’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno,

dev’essere interpretato nel senso che:

provvedimenti generali e astratti, riguardanti una categoria di determinati servizi della società dell’informazione descritta in termini generali, e applicabili indistintamente a qualsiasi prestatore di tale categoria di servizi, non rientrano nella nozione di «provvedimenti adottati per quanto concerne un determinato servizio della società dell’informazione», ai sensi di tale disposizione.

Firme


*      Lingua processuale: il tedesco.