ORDINANZA DELLA CORTE (Settima Sezione)

9 novembre 2021 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Fiscalità – Armonizzazione delle legislazioni – Accise – Direttiva 92/12/CEE – Articolo 3, paragrafo 2 – Direttiva 2008/118/CE – Articolo 1, paragrafo 2 – Altre imposte indirette sui prodotti sottoposti ad accisa – Imposta regionale sulle vendite di carburante per autotrazione – Finalità specifiche – Assenza»

Nella causa C‑255/20,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Commissione tributaria regionale del Lazio (Italia), con ordinanza del 23 dicembre 2019, pervenuta in cancelleria il 10 giugno 2020, nel procedimento

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio delle Dogane di Gaeta

contro

Punto Nautica Srl,

LA CORTE (Settima Sezione),

composta da I. Ziemele (relatrice), presidente della Sesta Sezione, facente funzione di presidente della Settima Sezione, T. von Danwitz e A. Kumin, giudici,

avvocato generale: J. Kokott

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata, conformemente all’articolo 99 del regolamento di procedura della Corte,

ha emesso la seguente

Ordinanza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione e al controllo dei prodotti soggetti ad accisa (GU 1992, L 76, pag. 1), e della sentenza del 27 febbraio 2014, Transportes Jordi Besora (C‑82/12, EU:C:2014:108).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio delle Dogane di Gaeta (Italia) (in prosieguo: l’«Agenzia delle Dogane e dei Monopoli») e la Punto Nautica Srl in merito al pagamento di un’imposta regionale sulla benzina.

 Contesto normativo

 Diritto dellUnione

3        L’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/12 disponeva quanto segue:

«I prodotti di cui al paragrafo 1 possono formare oggetto di altre imposizioni indirette aventi finalità specifiche, nella misura in cui esse rispettino le regole di imposizione applicabili ai fini delle accise o dell’IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l’esigibilità e il controllo dell’imposta».

4        Il considerando 2 della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE (GU 2009, L 9, pag. 12), precisa che «[l]e condizioni per la riscossione delle accise sui prodotti contemplati dalla direttiva [92/12] (...) devono rimanere armonizzate al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno».

5        Ai sensi dell’articolo 1, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2008/118:

«1.      La presente direttiva stabilisce il regime generale relativo alle accise gravanti, direttamente o indirettamente, sul consumo dei seguenti prodotti (“prodotti sottoposti ad accisa”):

a)      prodotti energetici ed elettricità di cui alla direttiva 2003/96/CE [del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità (GU 2003, L 283, pag. 51)];

(...).

2.      Gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali [dell’Unione] applicabili per le accise o per l’imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell’imposta; sono escluse da tali norme le disposizioni relative alle esenzioni».

6        L’articolo 47 della direttiva 2008/118 enuncia che la direttiva 92/12 è abrogata a partire dal 1° aprile 2010.

 Diritto italiano

7        Ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo del 21 dicembre 1990, n. 398 – Istituzione e disciplina dell’addizionale regionale all’imposta erariale di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, e successive modificazioni, dell’addizionale regionale all’accisa sul gas naturale e per le utenze esenti, di un’imposta sostitutiva dell’addizionale, e la previsione della facoltà delle regioni a statuto ordinario di istituire un’imposta regionale sulla benzina per autotrazione (GURI n. 301, del 28 dicembre 1990), le regioni a statuto ordinario hanno facoltà di istituire con proprie leggi un’imposta regionale sulla benzina per autotrazione, erogata dagli impianti di distribuzione ubicati nelle rispettive regioni.

8        Conformemente a tale disposizione, la Regione Lazio, all’articolo 3, comma 1, della legge regionale del Lazio del 23 dicembre 2011, n. 19 – Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2012 (supplemento ordinario al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 48, del 28 dicembre 2011) (in prosieguo: la «legge regionale n. 19/2011»), ha istituito una tale imposta a decorrere dal 1° gennaio 2012.

9        La legge regionale del Lazio del 31 dicembre 2016, n. 17 – Legge di stabilità regionale 2017 (Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 105, del 31 dicembre 2016) (in prosieguo: la «legge regionale n. 17/2016»), ha modificato l’articolo 3 della legge regionale n. 19/2011 inserendo un comma 1 bis, che esenta dal pagamento di detta imposta gli impianti di distribuzione di carburante ubicati entro una distanza non superiore a 500 metri dal mare, autorizzati al commercio al dettaglio di carburante per autotrazione erogato esclusivamente alle imbarcazioni e ai natanti da diporto.

 Procedimento principale e questione pregiudiziale

10      La Punto Nautica gestisce un impianto di distribuzione di carburante nella regione Lazio.

11      L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha emesso un invito al pagamento con il quale ha richiesto alla Punto Nautica il pagamento dell’imposta regionale sulle vendite di carburante che quest’ultima ha fatturato durante il 2012.

12      Contro tale invito al pagamento la Punto Nautica ha presentato un ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Latina (Italia), che lo ha accolto, in particolare, per il fatto che, conformemente all’articolo 3, comma 1 bis, della legge regionale n. 19/2011, come modificata dalla legge regionale n. 17/2016, la Punto Nautica doveva essere considerata esente dal pagamento di tale imposta.

13      L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha proposto appello contro tale decisione della Commissione tributaria provinciale di Latina dinanzi al giudice del rinvio.

14      Quest’ultimo si chiede se, nei limiti in cui la normativa spagnola di cui trattavasi nella causa che ha dato origine alla sentenza del 27 febbraio 2014, Transportes Jordi Besora (C‑82/12, EU:C:2014:108), è analoga alla normativa italiana di cui al procedimento principale, la soluzione adottata dalla Corte in tale sentenza sia trasponibile alla controversia di cui è investito.

15      In tale sentenza la Corte ha statuito che l’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/12 deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che istituisce un’imposta sulle vendite al dettaglio di oli minerali, qualora detta imposta non persegua una finalità specifica ai sensi di tale disposizione, ma sia destinata a finanziare l’esercizio, da parte delle collettività territoriali interessate, delle loro competenze in materia di salute e di ambiente, e pertanto non miri, di per sé, a una finalità specifica, vale a dire garantire la tutela della salute e dell’ambiente.

16      In tali circostanze, la Commissione tributaria regionale del Lazio (Italia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se la sentenza [della Corte, del 27 febbraio 2014, Transportes Jordi Besora (C‑82/12, EU:C:2014:108)], nonché l’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva [92/12] devono essere interpretati nel senso che ostano alla vigente normativa italiana, rappresentata dall’articolo 17 del decreto legislativo del 21 dicembre 1990, n. 398 e dall’articolo 3, comma 1, della [legge regionale n. 19/2011], che sembra introdurre un’imposta regionale sulla benzina per autotrazione non avente le “finalità specifiche” richieste dalla citata direttiva (...)».

 Procedimento dinanzi alla Corte

17      Il 31 luglio 2020 la Corte ha inviato una richiesta di informazioni al giudice del rinvio, affinché le fornisse alcune precisazioni relative al contesto di fatto e di diritto della controversia di cui è investita.

18      Con lettera del 18 febbraio 2021 il giudice del rinvio ha risposto a tale richiesta.

 Sulla questione pregiudiziale

19      Ai sensi dell’articolo 99 del regolamento di procedura della Corte, quando una questione pregiudiziale è identica a una questione sulla quale la Corte ha già statuito, quando la risposta a tale questione può essere chiaramente desunta dalla giurisprudenza o quando la risposta alla questione pregiudiziale non dà adito a nessun ragionevole dubbio, la Corte, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata.

20      Tale disposizione deve essere applicata nella presente causa.

21      In via preliminare, occorre sottolineare che, secondo una costante giurisprudenza, nell’ambito della procedura di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte, istituita all’articolo 267 TFUE, quest’ultima è tenuta a fornire al giudice nazionale una risposta utile che gli consenta di dirimere la controversia di cui è investito. In tale prospettiva, la Corte deve, all’occorrenza, riformulare le questioni che le sono sottoposte (sentenza del 16 luglio 2020, Caixabank e Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, C‑224/19 e C‑259/19, EU:C:2020:578, punto 46).

22      Inoltre, la circostanza che, formalmente, il giudice del rinvio abbia formulato la propria domanda di pronuncia pregiudiziale facendo riferimento a determinate disposizioni del diritto dell’Unione non osta a che la Corte fornisca al medesimo giudice tutti gli elementi di interpretazione che possono essere utili per la soluzione della controversia di cui è investito, indipendentemente dal fatto che esso vi abbia fatto o meno riferimento nella formulazione delle sue questioni. A tale proposito, la Corte è tenuta a trarre dall’insieme degli elementi forniti dal giudice nazionale, e in particolare dalla motivazione della decisione di rinvio, gli elementi di diritto dell’Unione che richiedano un’interpretazione, tenuto conto dell’oggetto della controversia (sentenza del 16 luglio 2020, Caixabank e Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, C‑224/19 e C‑259/19, EU:C:2020:578, punto 47 nonché giurisprudenza ivi citata).

23      Nel caso di specie, la questione sollevata dal giudice del rinvio verte, in particolare, sull’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/12. Dall’ordinanza di rinvio risulta tuttavia che la controversia di cui è investito tale giudice riguarda vendite di carburante effettuate dalla Punto Nautica nel 2012.

24      Poiché, in forza dell’articolo 47 della direttiva 2008/118, quest’ultima ha abrogato la direttiva 92/12 con effetto al 1° aprile 2010, e poiché il contesto fattuale della controversia principale è relativo al 2012, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare, a tale controversia sono applicabili ratione temporis le disposizioni della direttiva 2008/118.

25      Occorre rilevare che, anche se l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118 prevede che gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette, è necessario che tali imposte abbiano «finalità specifiche» e che siano conformi alle norme fiscali dell’Unione applicabili per le accise o per l’imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell’imposta; sono escluse da tali norme le disposizioni relative alle esenzioni.

26      Di conseguenza, al fine di fornire una risposta utile al giudice del rinvio, occorre riformulare la questione sollevata e considerare che, con essa, tale giudice chiede sostanzialmente se l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118 debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che istituisce un’imposta regionale sulle vendite di benzina per autotrazione.

27      La Corte ha statuito che dalla formulazione dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118 e dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/12 risulta che il tenore di tali disposizioni non è sostanzialmente diverso. Se ne deve dedurre che la giurisprudenza della Corte relativa a quest’ultima disposizione resta applicabile per quanto attiene all’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118 (sentenza del 5 marzo 2015, Statoil Fuel & Retail, C‑553/13, EU:C:2015:149, punto 34).

28      Come ricordato al punto 25 della presente ordinanza, in forza dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118, gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali dell’Unione applicabili per le accise o per l’imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell’imposta; sono escluse da tali norme le disposizioni relative alle esenzioni.

29      Dal momento che il giudice del rinvio chiede se l’imposta regionale sulla vendita di carburante di cui al procedimento principale persegua una «finalità specifica» ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118, occorre ricordare che dalla giurisprudenza risulta che una «finalità specifica», ai sensi di tale disposizione, è una finalità che non sia puramente di bilancio (v., in tal senso, sentenza del 25 luglio 2018, Messer France, C‑103/17, EU:C:2018:587, punto 37 e giurisprudenza ivi citata).

30      Ciononostante, siccome qualsiasi imposta persegue necessariamente uno scopo di bilancio, la sola circostanza che un’imposta miri a un obiettivo di bilancio non può, di per sé sola, salvo privare l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118 di qualsivoglia sostanza, essere sufficiente a escludere che l’imposta in parola possa essere considerata dotata parimenti di una «finalità specifica» ai sensi di tale disposizione (sentenza del 5 marzo 2015, Statoil Fuel & Retail, C‑553/13, EU:C:2015:149, punto 38 e giurisprudenza ivi citata).

31      Inoltre, la direttiva 2008/118 mira, come risulta dal suo considerando 2, ad armonizzare le condizioni relative alla riscossione dell’accisa sui prodotti che rientrano nel suo ambito di applicazione, al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno.

32      Ne risulta che l’articolo 1, paragrafo 2, di detta direttiva, che consente sostanzialmente agli Stati membri di applicare altre imposte indirette sui prodotti sottoposti ad accisa, in quanto disposizione derogatoria al principio dell’armonizzazione delle condizioni relative alla riscossione dell’accisa sui prodotti che rientrano nel suo ambito di applicazione deve essere interpretata restrittivamente (sentenza del 5 marzo 2015, Statoil Fuel & Retail, C‑553/13, EU:C:2015:149, punto 39 e giurisprudenza ivi citata).

33      Inoltre, sebbene la destinazione al bilancio degli enti territoriali del gettito di un’imposta per il finanziamento da parte di tali enti di competenze loro attribuite possa essere un elemento da prendere in considerazione per identificare l’esistenza di una «finalità specifica» ai sensi di detta disposizione, una simile destinazione, che si configura come una semplice modalità di organizzazione interna del bilancio di uno Stato membro, non può, in quanto tale, costituire una condizione sufficiente al riguardo.

34      Diversamente, qualsiasi finalità potrebbe essere considerata specifica, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118, circostanza che priverebbe l’armonizzazione delle accise istituita da tale direttiva di ogni effetto utile.

35      Pertanto, l’esistenza di una «finalità specifica», ai sensi di tale disposizione, non può essere dimostrata dalla sola destinazione del gettito dell’imposta di cui trattasi al finanziamento di spese generali incombenti all’ente pubblico in un dato settore. Infatti, se così fosse, l’asserita finalità specifica non potrebbe essere distinta da una finalità puramente di bilancio (sentenza del 5 marzo 2015, Statoil Fuel & Retail, C‑553/13, EU:C:2015:149, punto 40).

36      Affinché la destinazione predeterminata del gettito di un’imposta che grava sui prodotti sottoposti ad accisa consenta di considerare che tale imposta persegue una «finalità specifica» ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118, è necessario che l’imposta in questione miri, di per sé stessa, a garantire la realizzazione della finalità specifica invocata, e quindi che sussista un nesso diretto tra l’uso del gettito derivante dall’imposta e la predetta finalità specifica (sentenza del 5 marzo 2015, Statoil Fuel & Retail, C‑553/13, EU:C:2015:149, punto 41 e giurisprudenza ivi citata).

37      In assenza di un siffatto meccanismo di destinazione predeterminata del gettito, un’imposta che grava sui prodotti sottoposti ad accisa può essere considerata perseguire una «finalità specifica» ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118 soltanto qualora tale imposta sia concepita, quanto alla sua struttura, segnatamente riguardo alla materia imponibile o all’aliquota d’imposta, in modo tale da influenzare il comportamento dei contribuenti nel senso di consentire la realizzazione della finalità specifica invocata, ad esempio mediante una forte tassazione dei prodotti di cui trattasi al fine di scoraggiarne il consumo (sentenza del 5 marzo 2015, Statoil Fuel & Retail, C‑553/13, EU:C:2015:149, punto 42 e giurisprudenza ivi citata).

38      Nel caso di specie, il giudice del rinvio, rispondendo alla richiesta di informazioni rivoltagli dalla Corte, ha chiaramente indicato che l’imposta regionale di cui al procedimento principale persegue solo una finalità generica di supporto al bilancio degli enti territoriali.

39      Orbene, come risulta dai punti 33 e 35 della presente ordinanza, la condizione relativa al perseguimento di una finalità specifica, prevista all’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118, deve essere intesa come riferita a una finalità che non sia puramente di bilancio.

40      Alla luce dell’insieme delle suesposte considerazioni, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118 deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che istituisce un’imposta regionale sulle vendite di benzina per autotrazione, dal momento che non si può ritenere che tale imposta abbia una «finalità specifica» ai sensi di tale disposizione, il suo gettito essendo inteso solo a contribuire genericamente al bilancio degli enti territoriali.

 Sulle spese

41      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi, la Corte (Settima Sezione) dichiara:

L’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che istituisce un’imposta regionale sulle vendite di benzina per autotrazione, dal momento che non si può ritenere che tale imposta abbia una «finalità specifica» ai sensi di tale disposizione, il suo gettito essendo inteso solo a contribuire genericamente al bilancio degli enti territoriali.

Lussemburgo, 9 novembre 2021

Il cancelliere

 

La presidente facente funzione

A. Calot Escobar

 

I. Ziemele


*      Lingua processuale: l’italiano.