Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 2 marzo 2021
A.B. e a. contro Krajowa Rada Sądownictwa e a.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny
Rinvio pregiudiziale – Articolo 2 e articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE – Stato di diritto – Tutela giurisdizionale effettiva – Principio dell’indipendenza dei giudici – Procedura di nomina a un posto di giudice al Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia) – Nomina da parte del presidente della Repubblica di Polonia sulla base di una delibera emessa dal Consiglio nazionale della magistratura – Mancanza d’indipendenza di tale Consiglio – Mancanza di effettività del ricorso giurisdizionale esperibile avverso una simile delibera – Sentenza del Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale, Polonia) che abroga la disposizione su cui si fonda la competenza del giudice del rinvio – Adozione di una normativa che dispone un non luogo ipso iure a provvedere in cause pendenti e che esclude per il futuro qualsiasi ricorso giurisdizionale in simili cause – Articolo 267 TFUE – Facoltà e/o obbligo per i giudici nazionali di procedere a un rinvio pregiudiziale e di mantenerlo – Articolo 4, paragrafo 3, TUE – Principio di leale cooperazione – Primato del diritto dell’Unione – Potere di disapplicare le disposizioni nazionali non conformi al diritto dell’Unione
Causa C-824/18
Raccolta della giurisprudenza
non ancora pubblicato (pubblicata) (Raccolta generale)
Collegamenti ai testi
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Curia |
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Conclusioni
ECLI:EU:C:2020:1053 |
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Sentenza
ECLI:EU:C:2021:153 |
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Decisione nazionale in esito alla pronuncia pregiudiziale
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