La Corte di giustizia

La Corte di giustizia è il più alto organo giurisdizionale dell'Unione europea. Il suo compito è di vigilare affinché il diritto dell’Unione sia rispettato e applicato allo stesso modo in tutta l'Unione.

Essa è uno dei due organi giurisdizionali che compongono, insieme, l'istituzione denominata «Corte di giustizia dell'Unione europea».

La Corte è composta da 27 giudici e 11 avvocati generali.

La Corte giudica diversi tipi di cause. Si occupa principalmente di questioni relative al diritto dell’Unione sollevate dai giudici nazionali e di cause promosse dalla Commissione nei confronti degli Stati membri dell'Unione per violazioni del diritto dell’Unione. Statuisce inoltre sulle impugnazioni contro le decisioni del Tribunale.

Chi lavora alla Corte?

I giudici

La Corte è composta da 27 giudici, uno per ciascuno Stato membro dell’Unione.

Ogni Stato membro nomina il proprio giudice. Non esistono regole su come debba essere scelto un giudice e ogni Stato membro può seguire la propria procedura. Tuttavia, la persona designata deve essere indipendente e deve o possedere i requisiti richiesti per l’esercizio delle più alte funzioni giurisdizionali nello Stato membro proponente o essere un esperto riconosciuto in diritto dell’Unione. Un comitato speciale valuta i candidati per garantirne l'idoneità al ruolo di giudice o di avvocato generale. Tale comitato è noto come «Comitato 255», in riferimento all'articolo 255 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, che lo ha istituito. I giudici sono poi nominati ufficialmente da tutti gli Stati membri di comune accordo.

I giudici sono nominati per un mandato di sei anni, rinnovabile.

Lo sapevate?

Il giudice con la più lunga anzianità in servizio è l’attuale presidente, Koen Lenaerts, nominato per la prima volta nel 2003.

I giudici eleggono un presidente e un vicepresidente per un periodo di tre anni.

L'attuale presidente, Koen Lenaerts, è stato eletto per la prima volta nel 2015.

The Main Courtroom

Quanti giudici trattano una causa?

Ciascuna causa è assegnata a una sezione. Il numero di giudici varia a seconda della complessità e della rilevanza della causa.

La Corte si riunisce in sezioni composte da:

  • 15 giudici, la cosiddetta «Grande Sezione»;
  • 5 giudici;
  • 3 giudici.

La Corte può anche riunirsi in seduta plenaria di 27 giudici. Ciò avviene solo per cause di eccezionale importanza.

La Grande Sezione è presieduta dal presidente della Corte. Vi partecipano anche il vicepresidente e i tre presidenti delle sezioni composte da cinque giudici. Gli altri dieci giudici sono poi scelti secondo un sistema di rotazione ben definito per garantire un'equa ripartizione delle cause.

La Grande Sezione si riunisce per controversie particolarmente complesse o rilevanti per lo sviluppo del diritto dell’Unione, oppure su richiesta di uno Stato membro o di un’istituzione dell’Unione.

Le altre cause sono giudicate da sezioni composte da tre o cinque giudici. I presidenti delle sezioni di cinque giudici sono eletti per tre anni, quelli delle sezioni di tre giudici per un anno.

Circa il 45 % delle cause viene giudicato da sezioni di 3 giudici. Circa il 40 % delle cause viene giudicato da sezioni di 5 giudici e circa il 10 % delle cause viene giudicato dalla Grande Sezione.

Gli avvocati generali

La Corte è assistita da 11 avvocati generali. Essi sono nominati con la stessa procedura prevista per i giudici.

Lo sapevate?

Poiché il numero degli avvocati generali è inferiore a quello degli Stati membri, non tutti gli Stati possono nominare contemporaneamente un avvocato generale. I cinque più grandi Stati membri – Spagna, Germania, Francia, Italia e Polonia – hanno il diritto permanente di nominare un avvocato generale. Gli altri sei incarichi sono attribuiti a rotazione tra i restanti 22 Stati membri. Ogni Stato membro nomina un avvocato generale per un unico mandato di sei anni. Il diritto di nominare un avvocato generale passa poi allo Stato membro successivo sull’elenco in base all'ordine alfabetico del nome dello Stato membro nella propria lingua.

Gli avvocati generali svolgono un ruolo molto particolare. A differenza dei giudici, essi non decidono la causa.

Prima che i giudici decidano una causa, l'avvocato generale presenta loro le proprie «conclusioni» indipendenti. In tali conclusioni viene esaminata la causa e viene proposta una possibile soluzione ai problemi in essa sollevati.

Gli avvocati generali non intervengono in tutte le cause ma solo in quelle che sollevano nuove questioni di diritto e per le quali le conclusioni sono ritenute utili.

I giudici sono liberi di decidere la causa come meglio ritengono: essi non sono tenuti a seguire le conclusioni dell’avvocato generale.

In ogni caso, le conclusioni dell’avvocato generale forniscono supporto al processo decisionale offrendo alla Corte un punto di vista ulteriore e indipendente.

Il Cancelliere

Il cancelliere svolge un duplice ruolo. È responsabile del corretto svolgimento dei procedimenti, ma funge altresì da segretario generale dell'istituzione.

In qualità di segretario generale, sotto l'autorità del presidente il cancelliere sovrintende a numerosi settori di attività.

Il cancelliere è anche responsabile della preparazione e negoziazione del bilancio annuale della Corte di giustizia e vigila affinché i fondi attribuitile siano spesi correttamente.

Egli rappresenta l'istituzione quando questa opera in collaborazione con le varie istituzioni e organi dell’Unione e interagisce con una seria di altre parti interessate esterne.

Il cancelliere è eletto dai giudici e dagli avvocati generali per un mandato rinnovabile di sei anni.

Lo sapevate?

Il cancelliere con la più lunga anzianità di servizio è stato Albert van Houtte, primo cancelliere della Corte, rimasto in carica per quasi 29 anni, dal marzo 1953 al febbraio 1982. Nei primi anni, quando l'istituzione era ancora di dimensioni relativamente ridotte, il cancelliere si occupava soprattutto dell’assistenza alle attività giurisdizionali. Con la crescita dell’istituzione, è evoluto anche il ruolo del cancelliere, il quale ha progressivamente assunto maggiori responsabilità come segretario generale.

L'attuale cancelliere della Corte è Alfredo Calot Escobar, in carica dal 2010.

Il personale

Attualmente la Corte impiega poco più di 2300 collaboratori.

La maggior parte di essi sono funzionari dell’Unione, selezionati attraverso una rigorosa procedura. Il personale della Corte proviene da tutti gli Stati membri dell’Unione.

Circa la metà del personale della Corte lavora alla Direzione generale del Multilinguismo, incaricata di garantire che il lavoro della Corte sia disponibile in tutte le 24 lingue ufficiali dell’Unione.

Informazioni approfondite sul lavoro svolto dal personale della Corte sono disponibili nella pagina dedicata ai diversi servizi della Corte.

Informazioni su come presentare una candidatura per lavorare alla Corte sono disponibili nelle nostre pagine dedicate alle opportunità di lavoro.

Quale tipo di cause giudica la Corte?

Il compito della Corte è di garantire che il diritto dell’Unione sia interpretato ed applicato allo stesso modo in tutta l’Unione. A tal fine, essa tratta cause in cui le parti hanno opinioni divergenti sul significato da attribuire al diritto dell’Unione o sul modo in cui dovrebbe essere applicato. La maggior parte delle cause viene sottoposta alla Corte di giustizia dai giudici nazionali. Queste cause sono denominate «rinvii pregiudiziali». Tuttavia, alcune cause giungono direttamente dinanzi alla Corte e sono denominate «ricorsi diretti».

I rinvii pregiudiziali

Il diritto dell’Unione è parte integrante del diritto interno di ciascuno Stato membro. Di conseguenza, può essere direttamente invocato dinanzi ai giudici nazionali. I giudici nazionali sono quindi chiamati ad applicare il diritto dell’Unione direttamente. È quello che si chiama «effetto diretto» del diritto dell’Unione.

Se, in una causa, vi è incertezza sull’interpretazione esatta del diritto dell’Unione, i giudici nazionali possono sottoporre delle questioni alla Corte di giustizia. In tal modo, possono ottenere chiarimenti sul significato di una disposizione del diritto dell’Unione o anche sulla sua validità. Tali chiarimenti consentono ai giudici nazionali di applicare correttamente il diritto dell’Unione e di decidere se la normativa e le prassi nazionali sono ad esso conformi.

Qualsiasi giudice indipendente nell’Unione europea può, ove necessario, sottoporre delle questioni alla Corte.

I giudici nazionali le cui decisioni non sono soggette a impugnazione devono sottoporre tali questioni quando sussistono dubbi ed una risposta della Corte è necessaria per dirimere la controversia. 

La Corte di giustizia esamina quindi tali questioni.

Essa prende atto delle osservazioni presentate:

  • dalle parti coinvolte nel procedimento nazionale;
  • da qualsiasi Stato membro che desideri intervenire, spesso, ad esempio, lo Stato da cui proviene la causa;
  • dalla Commissione e dalle altre istituzioni dell’Unione desiderose di esprimere un parere.

La Corte pronuncia una sentenza che fornisce al giudice nazionale le risposte alle questioni sollevate, consentendogli di statuire definitivamente sulla controversia.

La pronuncia della Corte sul diritto dell’Unione è definitiva e vincolante. Il giudice nazionale deve attenersi alla risposta fornita dalla Corte di giustizia. Anche gli altri giudici nazionali all’interno dell’Unione devono attenersi a tale pronuncia se sono investiti di cause analoghe.

In tal modo, la Corte di giustizia e i giudici nazionali collaborano per assicurare che una sola interpretazione del diritto dell’Unione venga applicata in tutta l’Unione.

Molti dei principi più importanti del diritto dell’Unione sono stati sviluppati nel contesto di questo tipo di cause. La maggior parte delle cause trattate dalla Corte di giustizia (oltre il 60%) è costituita da domande di pronuncia pregiudiziale.

La maggior parte di queste cause viene trattata dalla Corte di giustizia. Tuttavia, le cause relative all’IVA, al sistema di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra, alla materia doganale, alle accise, alla classificazione tariffaria delle merci, o alla compensazione pecuniaria dei passeggeri aerei sono trattate dal Tribunale.

I ricorsi diretti

I ricorsi diretti sono cause introdotte direttamente alla Corte di giustizia. Solo le istituzioni dell’Unione e gli Stati membri possono proporre direttamente tali ricorsi.

In presenza di determinate circostanze, anche i cittadini e le imprese possono rivolgersi al Tribunale. Ulteriori informazioni sono disponibili nella pagina dedicata al Tribunale.

Esistono diversi tipi di ricorsi diretti. I più comuni sono i ricorsi per inadempimento e i ricorsi di annullamento.

I ricorsi per inadempimento

Questi  ricorsi sono proposti contro uno Stato membro dell’Unione per mancato rispetto del diritto dell’Unione.

Nella maggior parte dei casi, è la Commissione europea a promuovere il ricorso.

È anche possibile che uno Stato membro proponga un tale ricorso contro un altro Stato membro, anche se ciò accade raramente.

La Commissione vigila regolarmente sul rispetto del diritto dell’Unione da parte degli Stati membri, sia di propria iniziativa sia in seguito a denunce presentate dai cittadini.

Quando la Commissione ritiene che uno Stato membro abbia violato il diritto dell’Unione, essa avvia una procedura ufficiale («procedura di infrazione») nei confronti di tale Stato membro. Questa procedura è articolata in tre fasi. Nelle prime due fasi, lo Stato membro è informato della possibile violazione e gli viene concessa la possibilità di porvi rimedio. Se lo Stato membro non provvede in tal senso, oppure se la Commissione non ritiene soddisfacente la risposta ricevuta, essa si rivolge alla Corte di giustizia.

La Corte decide quindi se lo Stato membro ha commesso una violazione.

Negli ultimi anni, questi ricorsi hanno rappresentato meno del 5% delle cause trattate dalla Corte.

In alcuni casi qualora uno Stato membro non adotti la normativa nazionale necessaria per dare attuazione ad alcuni atti legislativi dell’Unione, noti come direttive, ciò può comportare l’irrogazione immediata di una sanzione pecuniaria.

In altri casi, qualora la Corte abbia accertato che uno Stato membro ha violato il diritto dell’Unione, tale Stato membro è tenuto a conformarsi alla pronuncia della Corte.

Qualora uno Stato membro non dia seguito alla sentenza della Corte, la Commissione può proporre un secondo ricorso. Se la Corte, con la seconda sentenza, condanna   uno Stato membro, essa può irrogargli sanzioni pecuniarie. Queste sanzioni possono consistere sia in un importo fisso per un comportamento pregresso, sia in una sanzione pecuniaria che si accumula periodicamente finché lo Stato membro non si sia pienamente conformato alla sentenza.

I ricorsi di annullamento

Si tratta di cause volte ad ottenere l’annullamento di un atto legislativo o di una decisione dell’Unione. Il ricorso è proposto contro l’istituzione, l’agenzia o altro organismo dell’Unione che ha adottato la decisione o emanato l’atto legislativo.

Se il ricorso è presentato da uno Stato membro contro atti adottati dal Parlamento europeo e/o dal Consiglio, è la Corte di giustizia a trattare la causa.

Fanno eccezione a tale regola i casi in cui uno Stato membro contesti una decisione del Consiglio relativa agli aiuti di Stato, all’anti-dumping o all’esercizio di competenze di esecuzione. Queste cause devono essere introdotte dinanzi al Tribunale.

La Corte di giustizia tratta altresì i ricorsi presentati da un’istituzione dell’Unione nei confronti di un’altra istituzione.

Tutte le altre cause, in particolare quelle introdotte da cittadini, imprese o altre organizzazioni, sono trattate dal Tribunale. Ulteriori informazioni in merito sono disponibili nella pagina dedicata al Tribunale.

I ricorsi per carenza

Questi ricorsi sono simili ai ricorsi di annullamento. Tuttavia, anziché essere proposti quando un’istituzione ha adottato una decisione, sono proposti quando un’istituzione, un’agenzia o un organismo ha omesso di adottare una decisione. Questi ricorsi possono essere proposti solo se l’istituzione è stata previamente invitata ad agire e ha un obbligo in tal senso.

Si tratta di cause molto rare.

Come per i ricorsi di annullamento, la Corte di giustizia tratta i ricorsi proposti da Stati membri e istituzioni. Il Tribunale tratta i ricorsi presentati dai singoli.

Si noti che, pur potendo i cittadini segnalare alla Commissione una possibile violazione del diritto dell’Unione da parte di uno Stato membro, la Commissione non è obbligata ad avviare un procedimento nei confronti di tale Stato membro. In simili circostanze, non è possibile proporre un ricorso per carenza nei confronti della Commissione.

Le impugnazioni

Come in tutti gli ordinamenti giuridici, esiste un meccanismo che consente di impugnare le decisioni del Tribunale dinanzi alla Corte di giustizia.

Le impugnazioni possono essere proposte solo su questioni di diritto e non possono riguardare il modo in cui il Tribunale ha accertato e valutato i fatti della causa.

In alcuni tipi di cause, peraltro, il Tribunale agisce già come giudice d’appello. Numerose agenzie e organismi dell’Unione che adottano decisioni, come ad esempio l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale o l’Agenzia europea per le sostanze chimiche, dispongono di una commissione di ricorso indipendente. In tali casi, la commissione di ricorso dell'agenzia ha già esaminato la decisione iniziale prima che la causa sia portata dinanzi al Tribunale. Pertanto, le successive decisioni del Tribunale possono essere impugnate soltanto previa ammissione da parte della Corte di giustizia attraverso una procedura speciale. L'impugnazione è ammessa qualora sollevi una questione importante per l'unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell'Unione.

Il termine per proporre impugnazione contro una decisione del Tribunale è di due mesi.

Se la Corte di giustizia accoglie l’impugnazione, può decidere la causa direttamente oppure rinviarla al Tribunale per un nuovo esame. Circa il 25% delle impugnazioni viene accolto.

Circa un quarto delle cause trattate dalla Corte di giustizia sono impugnazioni.

Come si svolge il procedimento?

La procedura dinanzi alla Corte è disciplinata dallo Statuto della Corte e dal Regolamento di procedura.

La procedura si articola in due fasi principali, denominate fase scritta e fase orale.

Le parti presentano le proprie osservazioni per iscritto alla Corte. Anche gli Stati membri e le istituzioni dell’Unione possono trasmettere osservazioni scritte alla Corte. Si tratta della fase scritta del procedimento.

In molte cause viene anche tenuta un’udienza. Le udienze sono pubbliche e le più importanti possono essere trasmesse in streaming sul sito Internet. Ulteriori informazioni sulla possibilità di assistere ad un’udienza sono disponibili nelle pagine dedicate allo streaming e a come assistere a un’udienza. Alcuni mesi dopo l’udienza, l’avvocato generale presenta le proprie conclusioni, se richieste. Questa è la fase orale del procedimento.

Una volta conclusa la fase orale, i giudici deliberano e adottano la decisione.

La sentenza è quindi letta in pubblica udienza.

In media, il procedimento dura tra i 16 e i 18 mesi.

Ulteriori informazioni sono disponibili nella nostra pagina dedicata al procedimento dinanzi alla Corte di giustizia.

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