Denominazione delle cause e citazioni
La Corte di giustizia dell’Unione europea adotta un metodo specifico per citare la propria giurisprudenza, fondato sui principi di accessibilità, neutralità e precisione delle citazioni. Questo metodo si avvale di due elementi chiave: identificatori unici per distinguere le decisioni giudiziarie e nomi fittizi per le cause anonimizzate.
Composizione della denominazione di una causa
Il numero della causa
Ogni causa ha un unico numero.
Esso è composto da:
- una lettera che indica l’organo giurisdizionale investito della causa:
- «C» per la Corte di giustizia;
- «T» per il Tribunale (dalla denominazione francese «Tribunal»);
- «F» per il Tribunale della funzione pubblica, attivo dal 2005 al 2016 (dalla denominazione francese «Fonction publique»).
- un trattino;
- un numero che indica il numero della causa presso l’organo giurisdizionale competente nell’anno di riferimento;
- una barra (/);
- due cifre che indicano l’anno della causa.
Ad esempio, la causa C-250/25 è la 250ª causa registrata presso la Corte di giustizia nel 2025.
Suffissi relativi a procedure specifiche
Alcune procedure specifiche sono identificate da una sigla che segue direttamente il numero della causa. Le più comuni sono:
- P – Impugnazione (dal francese pourvoi)
- PPU – Procedimento pregiudiziale d’urgenza (dal francese procédure préjudicielle d’urgence)
- AJ – Domanda di gratuito patrocinio (dal francese aide juridictionnelle)
- R – Domanda di provvedimenti provvisori mediante procedimento sommario (dal francese procédure de référé)
- DEP – Procedura di liquidazione delle spese (dal francese dépens)
Un elenco completo di queste sigle è disponibile nell’Allegato 1 delle Norme pratiche di esecuzione del regolamento di procedura del Tribunale.
Denominazione della causa
Il numero della causa è seguito dalla relativa denominazione. Nei ricorsi diretti e nelle impugnazioni, la denominazione della causa corrisponde a quella delle parti, salvo che non sia stata presentata una richiesta di anonimizzazione o di omissione dei dati personali.
Nei rinvii pregiudiziali, la Corte applica, dal gennaio 2023, un sistema di nomi fittizi nelle cause che coinvolgono singoli.
Questa iniziativa mira a facilitare l’identificazione delle cause anonimizzate, ad agevolarne la memorizzazione e a semplificarne la citazione nella giurisprudenza e in altri riferimenti.
I nomi fittizi sono assegnati:
- alle cause tra persone fisiche (i cui nomi, dal 1° luglio 2018, sono sostituiti da iniziali per ragioni inerenti alla protezione dei dati);
- alle cause tra persone fisiche e persone giuridiche, quali le imprese, prive di una denominazione distintiva.
Non sono invece assegnati nei rinvii pregiudiziali in cui la denominazione della persona giuridica è sufficientemente distintiva, e in tal caso tale denominazione costituisce la denominazione della causa.
I nomi fittizi sono completamente inventati e non corrispondono ai nomi reali delle parti. Sono generati da un generatore automatico informatizzato che suddivide le parole in sillabe e le combina in modo casuale.
Citazione della giurisprudenza degli organi giurisdizionali dell’Unione europea
Il metodo adottato dalla Corte per la citazione della propria giurisprudenza comprende:
- la data della decisione;
- la denominazione della causa;
- il numero di causa assegnato dalla Corte,
- l’ECLI (si veda di seguito).
Questo metodo:
- migliora l’accessibilità delle decisioni giudiziarie: ogni citazione contiene tutte le informazioni necessarie per identificare una decisione;
- garantisce una maggiore neutralità linguistica: il formato è uniforme in tutte le lingue, riducendo così gli elementi da tradurre;
- consente l’aggiunta automatica di collegamenti ipertestuali all’ECLI della decisione e al paragrafo pertinente.
ECLI
La Corte utilizza l’Identificatore europeo della giurisprudenza (European Case-Law Identifier «ECLI») per la citazione delle proprie decisioni. Un codice ECLI è stato attribuito a tutte le decisioni pronunciate dagli organi giurisdizionali dell’Unione a partire dal 1954, incluse le conclusioni degli avvocati generali.
Il sistema ECLI fornisce riferimenti chiari e coerenti sia per la giurisprudenza nazionale che per quella europea, rendendo più agevole la consultazione e la citazione delle decisioni giudiziarie in tutta l’Unione.
L’ECLI è composto dal prefisso «ECLI», seguito da quattro elementi obbligatori:
- Il codice dell’organo giurisdizionale: indica lo Stato membro in cui si trova l’organo giurisdizionale interessato, oppure «EU» qualora si tratti di un organo giurisdizionale dell’Unione europea.
- L’abbreviazione dell’organo giurisdizionale: identifica l’organo giurisdizionale che ha emesso la decisione.
- L’anno: corrisponde all’anno in cui è stata pronunciata la decisione;
- Il numero ordinale: corrisponde ad un identificatore unico, composto da un massimo di 25 caratteri alfanumerici, definito da ciascuno Stato membro o dalla Corte di giustizia dell’Unione europea.
Gli elementi dell’ECLI sono separati da due punti («:»).
Esempio: La sentenza della Corte di giustizia del 12 luglio 2005 nella causa Schempp (C‑403/03) ha il seguente ECLI: EU:C:2005:446. Questa sigla è composta dai seguenti elementi:
- «EU» = indica che la decisione è stata pronunciata da un organo giurisdizionale dell’Unione europea;
- «C» = indica che la decisione è stata pronunciata dalla Corte di Giustizia;
- «2005» = indica l’anno in cui è stata pronunciata la decisione;
- «446» = 446° identificatore ECLI assegnato nell’anno di cui trattasi.
Quando si citano le decisioni della Corte di giustizia, del Tribunale o del Tribunale della funzione pubblica, il prefisso ECLI può essere omesso.
